Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24319
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è suscettibile di condono edilizio, diversamente da quanto può avvenire per i singoli manufatti previa adozione di adeguate varianti allo strumento urbanistico generale, atteso che l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione per il vulnus arrecato alla pianificazione urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24319
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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