Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è suscettibile di condono edilizio, diversamente da quanto può avvenire per i singoli manufatti previa adozione di adeguate varianti allo strumento urbanistico generale, atteso che l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione per il vulnus arrecato alla pianificazione urbanistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 24319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24319 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 04/04/2003
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 738
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39405/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ND TE, nato a [...] il [...], RE IE, nato a San Pietro in [...] il [...], MA LO, nato a [...] il [...], GI GI EN, nato a [...] il [...], AR RB, nato a [...] il [...], RI IE TI, nata a [...] l'[...], TO VE, nato a [...] il [...], OR GE, nato a [...] il [...], RO ES, nata a [...] il [...], OM CC, nato a [...] il [...], LU LF, nato a [...] il [...], IN TT, nato a [...] il [...], RI RA, nata a [...] il [...], ON LI, nato a [...] il [...], ND NI, nato a [...] il [...], IN CO, nato a [...] il [...], CA BR, nato a [...] il [...], UC RA, nata a [...] il [...], IN AI, nato a [...] [...], AR AN e De NO CI avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 17 luglio 2000;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le requisitorie del P.G., nella persona del Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
ascoltati i difensori avv.ti Gianfranco Pagano ed ON TO, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tutti gli attuali ricorrenti erano stati tratti a giudizio del OR di La IA per rispondere dei reati pp.pp. dagli art. 20 lett. c) L. 47/85 (capo a) della rubrica), 665 c.p. (capo b) e 21
comma 1 L. 319/76 (capo c), loro contestati per avere eseguito in Sesta Godano - fino a tutto il 1992 - opere costituenti una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio, nonché per avere gestito nella medesima località un camping, attivando ed utilizzando un sistema di scarico, che recapitava nel fiume Vara, senza le prescritte autorizzazioni comunali.
Il OR, con sentenza del 21 maggio 1994, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub a) ed ha condannato tutti gli imputati alle pene ritenute di legge per quelli subb b) e c), con ordine di confisca dei terreni e delle opere su di essi insistenti. La Corte territoriale, con la sentenza in epigrafe, ha assolto tutti gli appellanti dall'addebito di cui al capo a) perché il fatto non costituisce reato e da quelli di cui ai capi b) e c) perché i fatti non erano più preveduti dalla legge come reato, confermando invece l'ordine di confisca.
Ricorrono il TE, il IE, il LO, il EN, il RB, la TI ed il VE affidandosi a quattro mezzi di annullamento.
Con il primo deducono - ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) c.p.p.) - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 429 e 555 c.p.p.. Lamentano in particolare che la contestazione del reato di lottizzazione abusiva si sia esaurita nella mera elencazione cronologica di una serie di accadimenti, che non consentiva di conoscere in quale momento ciascun imputato - a termini di tesi accusatoria - avrebbe iniziato a concorrere nella consumazione del fatto. Ne era scaturita - si assume - l'impossibilità di ricostruire il "tempus commissi delicti" e di far valere la prescrizione, già maturata anteriormente all'apertura del dibattimento di primo grado.
In tal modo, era stata negata agli incolpati la facoltà di chiedere l'immediata applicazione delle disposizioni dell'art. 129 c.p.p. e di evitare - per l'effetto - l'esercizio dell'azione penale. La nullità della contestazione - si afferma - travolgeva tutti gli atti successivi all'emissione del decreto che aveva disposto il giudizio, comprese le sentenze e l'ordine di confisca. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. - in relazione all'art. 19 L. 47/85, censurando che l'ordine di confisca sia stato adottato pur a fronte di una pronunzia assolutoria nel merito della contestata lottizzazione abusiva. Se è vero che la confisca delle aree abusivamente lottizzate e delle opere su di esse insistenti può essere disposta anche in difetto di una sentenza di condanna (prescrizione, amnistia), è nondimeno necessario - ad avviso dei ricorrenti - che vi sia un positivo accertamento giudiziale sulla lottizzazione abusiva. In tal senso deporrebbero talune considerazioni:
1) la sentenza che accerta la consumazione dell'illecito e che dispone la misura sanzionatoria ex art. 19 L. 47/85 non sembra poter prescindere dal necessario accertamento sull'elemento soggettivo del reato;
2) la sentenza deve pertanto essere - almeno sul piano strutturale - in tutto e per tutto equiparabile ad una pronunzia di penale responsabilità;
3) ne deriverebbe che la sentenza che dispone la confisca - a prescindere dalla pronunzia di una statuizione di condanna - deve comunque accertare che si è verificata una "lottizzazione abusiva", intesa come fatto-reato assistito dal relativo coefficiente di consapevolezza;
4) in tale prospettiva, sarebbe nella logica del sistema ricomprendere tra le ipotesi in cui può farsi luogo a confisca - oltre quelle in cui vi sia un'affermazione di penale responsabilità - tutti i casi in cui fatto e colpevolezza debbano dirsi accertati. Da tale novero debbono essere giocoforza escluse le situazioni nelle quali, a prescindere dalla formula adottata, si pervenga ad una pronunzia assolutoria nel merito dell'imputazione contestata. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a) c.p.p. - esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi. La confisca delle aree e dei terreni - si afferma - è stata disposta nonostante che "medio tempore", tra la pronunzia della sentenza di primo grado e la celebrazione del giudizio di appello, gli odierni ricorrenti - come era stato documentato agli atti del processo - avessero ottenuto dal Comune di Sesta Godano provvedimento di sanatoria per gli abusi realizzati. L'adozione di tale provvedimento - al di là di ogni questione sulla sua reale natura (il dibattimento non avrebbe chiarito se si trattava di effettiva sanatoria oppure di condono) - avrebbe in ogni caso precluso la conferma dell'ordine di confisca.
La Suprema Corte - precisano ancora i ricorrenti - ha più volte ribadito che l'organo istituzionalmente preposto al governo del territorio è l'Autorità amministrativa e che i provvedimenti resi dalla stessa nell'ambito di tale funzione non possono essere ostacolati ne' vanificati da un atto giurisdizionale incompatibile, quale è l'ordine di confisca di cui all'art. 19 cit. Nell'eventuale contrasto, il provvedimento del giudice deve essere revocato, ove acceda ad una sentenza definitiva, o annullato, ove il giudizio sul fatto non si sia ancora irrevocabilmente concluso.
Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. - in relazione all'art. 20 lett. c) L. 47/85. L'impugnata sentenza - si precisa - ha assolto gli imputati per carenza dell'elemento soggettivo del reato. Nel motivare sul relativo punto, i giudici hanno dato atto che gli acquirenti delle singole aree lottizzate in un complesso destinato a campeggio avevano agito plausibilmente per assicurarsi la disponibilità definitiva di una piazzola da utilizzare lecitamente. Quindi, seppure i fatti e la condotta materiale posta in essere corrispondevano allo schema del reato di lottizzazione, non era possibile affermare l'esistenza di un accordo preventivo tra venditore ed acquirenti nel senso richiesto dalla norma incriminatrice.
Alla stregua di tale premessa - si osserva - la Corte territoriale avrebbe dovuto cogliere che nella specie era ravvisabile soltanto una serie di attività edificatorie poste in essere autonomamente dai singoli in assenza di concessione, su di un'area peraltro regolarmente lottizzata e successivamente alla conclusione dell'attività di lottizzazione. Era coerente derivarne più che la carenza del dolo relativo alla contravvenzione contestata, l'esigenza di una diversa qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 20 lett. b) L. 47/85. Il diverso approdo decisorio cui erano pervenuti i giudici era frutto di una manifesta illogicità del percorso valutativo e consumava una palese violazione della disposizione incriminatrice in epigrafe.
Ricorrono il GE, la ES ed il CC, affidandosi a quattro comuni mezzi di annullamento. Il CC articola anche una quinta autonoma ragione di gravame. Con il primo mezzo si deduce - ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. - violazione degli artt. 530 c.p.p. e 18, 19 e 20 L. 47/85. Ancorché il vizio denunciato debba risultare dal testo del provvedimento impugnato - puntualizzano i ricorrenti - le argomentazioni dei giudici del merito debbono trovare pur sempre riscontro nelle risultanze del processo. In deroga a tale principio, la Corte territoriale si era indotta a sostenere che la natura inedificabile del terreno, destinato a zona agricola, era desumibile dagli stessi rogiti notarili. Al contrario, attraverso la certificazione rilasciata dal Comune di Sesta Godano, versata agli atti, era agevole accertare la destinazione urbanistica dell'area, che era stata qualificata "zona 2 - produttiva". In tale area, come risultava dal piano regolatore approvato, era consentito lo svolgimento di attività ricettiva e turistica. Nulla di significativo invece emergeva dagli atti notarili evocati nell'impugnata sentenza.
I giudici del merito - soggiungono i ricorrenti - avevano altresì ignorato che sin dal dicembre del 1985 era stato depositato il piano di frazionamento proprio ai fini previsti dall'art. 18 L. 47/85. Ai sensi di tale norma, il Sindaco aveva l'obbligo di disporre la sospensione o l'interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, allorché fosse stata accertata la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione. Nella specie nessun provvedimento era stato adottato, ancorché il piano di frazionamento fosse stato debitamente depositato. Erano state rilasciate invece le concessioni in sanatoria per i singoli manufatti esistenti sul terreno abusivamente lottizzato. Se ne doveva logicamente concludere per l'insussistenza dell'illecito descritto in rubrica e ritenere che la condotta addebitata, quale emergente della contestazione, era quella di edificazione senza concessione. Gli imputati dovevano pertanto essere assolti dall'addebito con la formula "perché il fatto non sussiste", con le conseguenze che da tale pronuncia dovevano derivare. Se poi era vero che la confisca era stata disposta ai sensi dell'art. 19 della L.47/85, non era tuttavia trascurabile che l'art. 240 c.p. - norma di carattere generale in tema di confisca e, quindi, sempre applicabile salvo deroga, peraltro non prevista in materia urbanistica - prevede che la misura ablativa non può essere disposta, ancorché obbligatoria, nei confronti di persone estranee al reato. E tali certamente erano i ricorrenti, prosciolti dall'imputazione loro contestata.
Con il secondo mezzo si deduce - ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. - violazione degli artt. 530 c.p.p., 18, 19, 20, 22 L.47/85 e L. 724/95, anche in relazione all'art. 630 lett. a) c.p.p..
Nei confronti dei coimputati ND CE e NA AN, il OR di La IA (persona fisica identica a quella che aveva emesso la sentenza di primo grado) aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85 per intervenuta concessione in sanatoria (sentenza del 6 novembre 1997, irrevocabile il 2 giugno 1998). Ma anche agli attuali ricorrenti - si assume - era stata rilasciata identica concessione, senza che la Corte di merito ne tenesse alcun conto. Era invece palese la situazione di contrasto che si veniva a determinare, anche nella prospettiva del ricorso allo strumento dell'art. 630 lett. a) c.p.p.. Con il terzo e quarto mezzo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 129, 530 c.p.p.; 21 L. 319/76 e 665 c.p., ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.).
Con l'atto d'appello - si precisa - era stata chiesta l'assoluzione degli imputati dai reati di cui agli artt. 21 L. 319/76 e 665 c.p. per non aver commesso il fatto. La Corte d'Appello, invece, aveva dichiarato non doversi procedere perché i fatti non erano più previsti dalla legge come reato. E ciò senza in alcun modo rispondere alle pur articolate doglianze difensive, che erano state finalizzate, con il conforto di dottrina e di giurisprudenza, ad ottenere una pronuncia liberatoria nel merito della contestazione. L'omesso esame delle ragioni difensive identificava - si afferma - il denunciato vizio di motivazione.
Con il quinto mezzo il solo CC deduce - ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. - violazione degli artt. 96, 548 co. 2 e 585 c.p.p.,
precisando che egli era difeso dall'avv. ON TO, mai revocato. Nel verbale di udienza del 26 maggio 2000 risultava invece che egli era assistito fiduciariamente da altro legale, al quale non aveva mai conferito mandato. Ne erano stati pregiudicati i suoi diritti, con conseguente nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza terminativa.
Ricorrono infine l'LF, l'ND TT, la RA, il LI, il NI, il CO, il BR, la RA, la ES (il cui nome peraltro risulta anche nell'epigrafe del ricorso del GE), il AI, il AR ed il De NO, affidandosi a quattro mezzi di annullamento di contenuto identico a quelli del ricorso proposto nell'interesse del GE, della ES e del CC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato - in quanto attinente a nullità di ordine generale relativa all'assistenza dell'imputato ed all'assenza del suo difensore "nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (artt 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p.) - il motivo di ricorso esclusivo del CC, sulla indebita sostituzione dell'avv. TO con altro difensore "di fiducia" mai nominato. L'eccezione è infondata. Sin dalla prima udienza del processo, celebrata il 9 novembre 1999 davanti alla Corte territoriale, si dava atto a verbale che il CC era difeso di fiducia dall'avv. Gianfranco Pagano del Foro di Genova. E così per tutte le udienze successive sino a quella del 17 luglio 2000 nella quale fu pronunciata sentenza. In particolare, dal verbale dell'udienza del 1 febbraio 2000 risulta che il CC era assistito di fiducia dall'avv. Pagano di Genova, non comparso, sostituito per la circostanza dall'avv. Riccardo Passeggi, il quale formulò richiesta di rinvio per impedimento dell'avv. TO. Alla successiva udienza del 26 aprile 2000, erano invece presenti sia l'avv. Pagano che l'avv. TO, i quali nulla obiettarono sulla redazione del verbale d'udienza, che attribuiva all'uno invece che all'altro la difesa fiduciaria del CC. Identica situazione ebbe a verificarsi all'udienza conclusiva del 17 luglio 2000. All'udienza del 26 maggio 2000 evocata dal ricorrente, presente l'avv. Pagano in qualità di difensore di diversi imputati, l'avv. Passeggi, che già aveva sostituito l'avv. Pagano nella difesa del CC, presentò istanza di rinvio per conto dell'avv. TO.
Tanto puntualizzato sui termini fattuali della vicenda, va rilevato che - in tema di nomina del difensore di fiducia - il codice di rito (art. 96) è ispirato ad un principio scevro da formalismi. La nomina è valida ancorché la sottoscrizione del mandante sia priva di autenticazione, purché nel processo risulti per certo che essa è stata realmente effettuata (Cass. pen. sez. 2^ 19 novembre 1999 n. 1876, rv. 215399; Cass. pen. sez. 2^, 4 dicembre 1997 n. 243, rv 209596).
Nel caso di specie, l'annotazione contenuta nel verbale della prima udienza e poi ripetuta in quelli delle udienze successive, secondo la quale difensore di fiducia del CC era l'avv. Pagano, sta a significare che fu quest'ultimo, assente l'imputato, a consegnare la relativa dichiarazione di nomina all'autorità procedente (art. 96 comma 2 c.p.p.) e ad assumere la difesa fiduciaria. E tale situazione, che nulla autorizza a ritenere scaturita da un'indebita iniziativa dell'avv. Pagano, si protrasse per tutto il dibattimento senza obiezione di alcuno. Nulla obiettò, invero, l'avv. TO, presente almeno in tre delle udienze destinate alla celebrazione del processo, compresa la prima e quella conclusiva. Nulla obiettò neppure l'avv. Passeggi, che nei verbali risulta essere stato sostituto processuale talvolta dell'avv. Pagano, talvolta dell'avv. TO. Nessuna obiezione fu formulata dall'avv. Pagano, cui il verbale riconosceva il mandato fiduciario.
Se ne deve pertanto concludere che il diritto alla difesa del CC fu sempre regolarmente assicurato dalla presenza di un difensore, che aveva dichiarato la qualità fiduciaria senza essere smentito e senza che nessun rilievo sull'integrità della difesa fosse sollevata ne' all'atto della costituzione delle parti in dibattimento e neppure nell'udienza conclusiva della fase dibattimentale, quando ogni eventuale nullità a regime intermedio - quale quella nella specie astrattamente ipotizzabile - avrebbe dovuto essere irrinviabilmente dedotta (art. 182 c.p.p.). Il primo motivo del ricorso proposto dal TE e da altri sull'asserita genericità della contestazione è inammissibile per difetto d'interesse (art. 168 comma 4 c.p.p.). Al di là delle puntuali valutazioni contenute nella sentenza impugnata sull'esaustività dei profili dell'incolpazione, va osservato - con riferimento alle regole generali fissate dall'art. 568 c.p.p. - che l'interesse ad impugnare, condizione di ammissibilità per l'esercizio del relativo diritto (Cass., Sez. Un. 12 ottobre 1993, Biscione), deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato) e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2001 n. 26, Canavesi). Ne discende che la facoltà di attivare il mezzo di gravame, ancorché strutturalmente governata da un principio dispositivo che consegna alla parte la libertà di ogni determinazione al riguardo, non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza o alla prospettiva di una lesione che può essere eliminata attraverso la riforma o l'annullamento della decisione gravata. La legge processuale, cioè, non ammette un'impugnazione mirata alla sola esattezza teorica della decisione, ma che sia priva di concreti e positivi riverberi sulla posizione giuridica del titolare del relativo diritto o che sia diretta a contestare una violazione di legge meramente formale (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, P.M. in proc. Boido;
Cass., Sez. Un. 13 dicembre 1995 in proc. c. Timpani;
Cass., Sez. Un., 16 marzo 1994, in proc. c. Rusconi). Si esige invece che il rimedio sia finalizzato ad ottenere una modifica del provvedimento denunciato in senso conforme alla funzione che esso è chiamato a dispiegare nel processo (Cass. pen. sez. 3^, 21 marzo 2002, Rebizzi). Alla stregua di tale principio, appare evidente che gli imputati, assolti dall'addebito con ampia formula, non avevano alcun interesse giuridicamente tutelabile ad una riformulazione più dettagliata dell'incolpazione. E ciò neppure nella prospettiva della eventuale declaratoria predibattimentale della causa estintiva dedotta dai ricorrenti. In materia di reati edilizi, invero, la confisca dei terreni lottizzati di cui all'art. 19 della legge n. 47 del 1985 si applica - a differenza della sanzione prevista dall'art. 7 ultimo comma della stessa legge - indipendentemente da una sentenza di condanna e sulla base del semplice accertamento dell'effettiva esistenza della lottizzazione. In senso ostativo rileva soltanto l'adozione di un provvedimento "incompatibile" da parte dell'autorità amministrativa cui compete istituzionalmente il governo del territorio, ovvero l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto-reato. Sotto tale ultimo riflesso, che corrisponde ad insegnamento consolidato di questa Corte (ex plurimis:
Cass. pen. sez. 3^, 14 dicembre 2000 n. 12999, Lanza;
Cass. pen. sez. 3^, 24 febbraio 1999 n. 777, Iacoangeli) dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, è da ritenersi infondato anche il secondo motivo di gravame, affidato all'erronea premessa che una pronuncia liberatoria, quale ne sia la formula, non consentirebbe l'ordine di demolizione. Nella specie, la Corte territoriale ha accertato - con insindacabile giudizio di fatto, adeguatamente motivato - che vi era stata un'attività materiale (suddivisione in lotti, vendita degli stessi, costruzione di opere edilizie) pienamente corrispondente al concetto di lottizzazione ed ha coerentemente applicato la confisca, quale sanzione amministrativa obbligatoria ex art. 19 L. 47/85. Prive di fondamento sono parimenti le deduzioni contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, inerenti la sanatoria degli abusi realizzati e l'erronea qualificazione giuridica del fatto per titolo di lottizzazione abusiva.
Quanto alla prima delle due questioni, va ricordato che laddove un immobile risulti edificato in un comprensorio interessato da una lottizzazione abusiva, il suo recupero alla legalità è possibile solo in presenza delle condizioni che legittimano l'approvazione di un piano di lottizzazione, anche previa adozione di una variante allo strumento urbanistico generale ex art. 29 L. 47/85 (Cass. pen. sez. 3^, 14 dicembre 2000 n 12999 cit. e Cass. pen. sez. 3^, 20 marzo 1998 n 5352, Stea ed altri). Ma nessuna di tali condizioni, alla luce degli apprezzamenti formulati nell'impugnata sentenza, appare nella specie realizzata. Tantomeno risulta intervenuta l'approvazione regionale cui resterebbe comunque subordinata l'efficacia dell'eventuale piano di recupero deliberato dal Consiglio comunale.
È invece inammissibile la doglianza sollevata con la seconda eccezione, in quanto espressiva di censure di fatto alle valutazioni che la Corte territoriale ha motivatamente formulato sulla tipologia degli illeciti consumati e sulla loro riconducibilità al concetto di lottizzazione abusiva e non piuttosto alla previsione punitiva dell'art. 20 lett. b) L. 47/85. I motivi di gravame proposti da tutti gli altri ricorrenti (GE ed altri, LF ed altri) possono essere esaminati congiuntamente per la perfetta identità dei contenuti, ad eccezione dell'autonoma eccezione processuale sollevata dal CC, della quale si è già detto.
Il primo motivo di ricorso, come peraltro sostanzialmente anticipato nello stesso atto d'impugnazione, è inammissibile per un duplice profilo. La questione inerente all'asserita destinazione urbanistica dei terreni non risulta dedotta nel giudizio di merito art. 606 comma 3 c.p.p. e, comunque, l'asserito vizio motivazionale non risulta dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), ma dovrebbe emergere da una rivisitazione delle risultanze probatorie, compito decisamente estraneo allo scrutinio di legittimità.
Manifestamente infondata è l'eccezione relativa all'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni contenute nell'art. 240 c.p.. La confisca disciplinata dall'art. 19 L. 47/85, invero, è istituto in nessun modo assimilabile alle corrispondenti figure disciplinate da detta norma sostantiva: non alla confisca facoltativa prevista dal 1 comma dell'art. 240 c.p. ne' a quella obbligatoria di cui al n. 2
del capoverso dell'art. 240 cit.. Per la sua natura di sanzione amministrativa, che deve essere comminata obbligatoriamente dal giudice penale anche se non sia intervenuta una sentenza di condanna, si diversifica dalla confisca facoltativa. I beni che vi sono assoggettati (i terreni), del resto, sono destinati al patrimonio comunale (invece che a quello statale) e non può essere estesa a soggetti (eventuali proprietari) che non siano parti del processo.
Non è assimilabile neppure alla confisca obbligatoria (art. 240 cpv. n. 2) perché situa il suo giuridico fondamento non già
nell'intrinseca pericolosità del bene (il terreno abusivamente lottizzato), bensì nell'esigenza d'interdirne quella particolare destinazione (la lottizzazione), che è antigiuridica perché non debitamente autorizzata.
Del tutto privo di fondamento è il secondo motivo di doglianza, con il quale si censura il silenzio serbato dall'impugnata decisione sul difforme trattamento riservato ad altri coimputati (ND CE e NA AN), nei confronti dei quali il OR di La IA avrebbe pronunciato in maniera liberatoria per intervenuta concessione in sanatoria.
Il reato di lottizzazione abusiva - negoziale, materiale o mista - non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 L.724/1994, in quanto l'art. 35 comma 7 della L. 47/85, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria delle costruzioni e delle altre opere realizzate in comprensori abusivamente frazionati, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito d'applicazione della disciplina sanante. Tutti i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia, per vero, operano nell'ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di titolo abilitativo: di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto schema all'ipotesi della lottizzazione abusiva. Ne consegue che i manufatti abusivamente eseguiti nell'ambito della lottizzazione possono essere recuperati a legalità - come già ricordato - solo attraverso l'adozione di adeguate varianti allo strumento urbanistico generale, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lett. b) della L. 47/85, e con le debite approvazioni dei competenti organi regionali, previa una nuova complessiva valutazione dell'attività lottizzatoria e della sua incidenza sulla tutela dell'assetto urbanistico del territorio. Fermo restando che la sanatoria del manufatto abusivo non dispiega comunque alcun effetto estintivo sul reato consumato con l'illecita lottizzazione. La manifesta inconsistenza dell'esaminata doglianza, anche in ragione della pronuncia terminativa adottata, non obbligava dunque la Corte territoriale ad una specifica risposta sulla questione dedotta.
Nessun pregio può riconoscersi al rilievo concernente la supposta contraddittorietà di giudicati Si tratta di distinte valutazioni che - nella stessa prospettazione dei ricorrenti - afferirebbero a soggetti diversi ed a situazioni similari, senza alcun rapporto di reciproca inconciliabilità, nel senso disegnato dalla norma dell'art. 630 lett. a) c.p.p.. Sono infine infondati i motivi contenuti nel terzo e nel quarto motivo di gravame, con i quali ci si duole che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato le richieste di assoluzione nel merito, formulate dai ricorrenti in relazione agli addebiti di cui agli artt. 21 L. 319/76 e 665 c.p.. Al riguardo va osservato che se il fatto per il quale è stata esercitata l'azione penale non è più previsto dalla legge come reato, il giudice - in via generale - non è tenuto ad indagini per accertare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di formule di merito più ampiamente liberatorie (il fatto non sussiste, non aver commesso il fatto). Una tale indagine invero, scarsamente giustificata in relazione a fatti ormai privi di rilevanza penale, potrebbe rivelarsi incompatibile con le ordinarie esigenze di speditezza che debbono essere osservate in ogni processo. Tuttavia, quando dette formule siano state adottate nel primo grado di giudizio e l'"abolitio criminis" sia intervenuta successivamente, il giudice dell'impugnazione, prima di dichiarare non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve indicare le ragioni per le quali ritiene di dover modificare la pronuncia più favorevole all'imputato e di adottare decisione con formula ulteriore nell'ordine delle priorità fissate dall'art. 129 c.p.p.. Con riferimento al caso di specie, va però considerato che la situazione di evidenza probatoria cristallizzata nella sentenza di primo grado non era affatto nel senso favorevole agli imputati, i quali erano stati tutti condannati - ad eccezione di RE CE oggi non ricorrente - per i reati previsti dagli artt. 21 L. 319/76 e 665 c.p. (capi b - e c - della rubrica). Di talché la Corte territoriale ha correttamente adempiuto all'obbligo della immediata applicazione della causa di non punibilità collegata alla "abolitio", senza indugiare nell'indagine che l'impugnazione di merito sollecitava e che l'epilogo del primo grado di giudizio rendeva manifestamente superfluo.
Alla stregua di quanto precede, i ricorsi debbono essere rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003