Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA PP, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della C.I.E.T. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 4195 FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO PONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2270/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/05/00 R.G.N. 1291/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catania confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 22 maggio 1997, che aveva rigettato l'opposizione proposta da PO GI, in proprio e quale legale rappresentante della C.I.E.T. S.r.L., contro l'ordinanza-ingiunzione delL'INPS - per il pagamento di sanzioni amministrative, in dipendenza di omissioni contributive - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- dal verbale di accertamento (non smentito dalle produzioni del GI) risultano la mancata retribuzione - e l'omissione contributiva correlata - per le festività del 2 giugno e del 4 novembre degli anni da 1989 al 1994;
- le somme - versate a titolo di regolarizzazione contributiva - risultano inferiori al debito contributivo complessivo - anche in considerazione della circostanza che gli sgravi contributivi non competono in dipendenza dell'omessa retribuzione per dette festività e per l'ammissione del mancato compenso di lavoro straordinario (nel mese di agosto 1994) - ne', peraltro, sono "suscettibili di determinare l'estinzione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione".
Avverso la sentenza d'appello, PO GI, in proprio e quale legale rappresentante della C.I.E.T. S.r.L., propone ricorso per ZI, affidato a due motivi.
L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115, comma 1, c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - PO GI, in proprio e quale legale rappresentante della C.I.E.T. S.r.L., censura la sentenza impugnata per avergli negato il diritto agli sgravi contributivi sebbene i propri dipendenti fossero retribuiti "non in misura fissa" - non risultando il contrario, come pretende il Tribunale, dal verbale di accertamento - e, come tali, fossero stati compensati, in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate nelle festività del 2 giugno e del 4 novembre, siccome risulta dai prospetti paga, che - al pari dell'altra documentazione prodotta (quale un elaborato riassuntivo delle risultanze dei prospetti), nonché della riserva di esibizione e produzione dei libri paga - non sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, comma 1, 6, commi 9 e 10, legge n. 389/89; 115, comma 1, c.p.c., art. 6, 8, 10, 18-21, 35 legge 689/81, 1 sexies legge n. 11/86, 82 TU n. 797/55), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avergli negato il diritto agli sgravi contributivi, sebbene non potesse indurre alla perdita totale degli sgravi qualche divergenza dal contratto collettivo - che potrebbe, semmai, comportare la riduzione corrispondente degli stessi sgravi - e, peraltro, non sussistesse l'inadempimento dell'obbligatone retribuiva relativa a dette festività - come è stato dedotto con il primo motivo - mentre le omissioni contestate con il verbale di accertamento (ammontanti a lire 1.288.000) sono inferiori all'importo (lire 1.793.000) - per il quale e stata proposta domanda di regolarizzazione amministrativa, provvedendo poi al pagamento rateale del dovuto - con la conseguenza che non potesse essere inflitta alcuna sanzione amministrativa.
Il ricorso non è fondato.
2. Invero l'applicazione ai propri dipendenti di trattamenti retributivi non inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva (requisito del rispetto dei minimi retributivi, di cui all'articolo 6, comma nono, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389) concorre ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto agli sgravi contributivi (di cui all'art. 18 decreto-legge n. 918, convertito in legge n. 1089 del 1968, trasfuso nell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218) a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno (vedi per tutte, Cass. n. 16191/2000, 1748/2001).
Pertanto la fruizione degli sgravi - in difetto del requisito prospettato -integra omissione contributiva e legittima l'applicazione delle sanzioni amministrative per tale omissione. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa, inflitta con l'ordinanza-ingiunzione opposta, in dipendenza delle accertate omissioni retributive (per festività, e lavoro straordinario) risultanti dal verbale di accertamento (non smentito dalle produzioni dell'attuale ricorrente) - non merita le censure, che le vengono mosse con il ricorso, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
3.lnvero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per ZI (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione dei procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Lungi dal denunciare lacune o contraddizioni logiche - nella motivazione che sorregge l'accertamento di fatto della sentenza impugnata - il ricorrente, tuttavia, prospetta - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di ZI seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di ZI, che liquida in euro 10,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004