Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1997, n. 243
CASS
Sentenza 4 dicembre 1997

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In tema di nomina del difensore di fiducia e di conferimento del mandato ad impugnare le sentenze contumaciali (il quale richiede le stesse forme della nomina), se da un lato il codice si ispira al principio dell'assenza di formalità, tanto che per nessuno di tali atti è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del mandante, da un altro deve risultare con certezza nel processo che la nomina sia stata effettuata ed il mandato speciale conferito al difensore impugnante; a tale necessaria certezza può pervenirsi solo con la produzione dell'originale (o di una copia autentica) del mandato, il quale deve poter indiscutibilmente dimostrare attraverso l'autografia - o la personale dichiarazione - la volontà dell'interessato. Ne consegue che non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico la produzione di una semplice copia fotostatica o teletrasmessa dell'atto (nella specie pervenuta via telefax al difensore e da lui depositata in cancelleria). (Nell'affermare detto principio la Corte ha disatteso l'assunto del ricorrente secondo il quale, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., alla riproduzione non contestata deve attribuirsi piena efficacia probatoria, ed ha precisato che le predette disposizioni, poste dalla legge a tutela di diritti di natura civilistica, sono rivolte alla disciplina dei rapporti fra privati ove vige il principio dispositivo, sicché è consentito all'interessato riconoscere genuinità e veridicità all'atto prodotto anche in copia nei suoi confronti dalla controparte; mentre le norme del processo penale sono rivolte alla tutela dell'interesse generale, al quale si ricollega anche quello del singolo imputato garantito dalle disposizioni di cui agli artt. 96 e 571.3 c.p.p., e sono pertanto inderogabili, sicché nessun soggetto del procedimento è autorizzato ne' a disconoscere la copia informale di un atto al quale la legge ricollega particolari conseguenze processuali ne' tantomeno ad accettarne gli effetti riconosciuti solamente all'originale)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1997, n. 243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 243
    Data del deposito : 4 dicembre 1997

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