Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di nomina del difensore di fiducia e di conferimento del mandato ad impugnare le sentenze contumaciali (il quale richiede le stesse forme della nomina), se da un lato il codice si ispira al principio dell'assenza di formalità, tanto che per nessuno di tali atti è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del mandante, da un altro deve risultare con certezza nel processo che la nomina sia stata effettuata ed il mandato speciale conferito al difensore impugnante; a tale necessaria certezza può pervenirsi solo con la produzione dell'originale (o di una copia autentica) del mandato, il quale deve poter indiscutibilmente dimostrare attraverso l'autografia - o la personale dichiarazione - la volontà dell'interessato. Ne consegue che non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico la produzione di una semplice copia fotostatica o teletrasmessa dell'atto (nella specie pervenuta via telefax al difensore e da lui depositata in cancelleria). (Nell'affermare detto principio la Corte ha disatteso l'assunto del ricorrente secondo il quale, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., alla riproduzione non contestata deve attribuirsi piena efficacia probatoria, ed ha precisato che le predette disposizioni, poste dalla legge a tutela di diritti di natura civilistica, sono rivolte alla disciplina dei rapporti fra privati ove vige il principio dispositivo, sicché è consentito all'interessato riconoscere genuinità e veridicità all'atto prodotto anche in copia nei suoi confronti dalla controparte; mentre le norme del processo penale sono rivolte alla tutela dell'interesse generale, al quale si ricollega anche quello del singolo imputato garantito dalle disposizioni di cui agli artt. 96 e 571.3 c.p.p., e sono pertanto inderogabili, sicché nessun soggetto del procedimento è autorizzato ne' a disconoscere la copia informale di un atto al quale la legge ricollega particolari conseguenze processuali ne' tantomeno ad accettarne gli effetti riconosciuti solamente all'originale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1997, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Simeone Presidente del 4.12.1997
Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio Sirena Consigliere N. 1210
Dott. Walter Celentano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giacomo Fumu Consigliere N. 20859/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LT RO, avverso la sentenza in data 2.4.1997 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso udita la relazione del Consigliere Dott. G. Fumu
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale Dott. E. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2.4.1997 la Corte d'appello di Palermo dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da LT RO avverso la decisione del pretore di Agrigento che io aveva ritenuto colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevava il giudice di secondo grado la mancanza del mandato specifico al difensore per l'impugnazione della sentenza pretorile, resa nella contumacia dell'imputato, non potendosi considerare a tal fine idonea una copia "informale e priva di valore" dello stesso mandato versata in atti. Ricorre per cassazione il LT, denunciando a mezzo del difensore violazione delle norme di procedura che regolano la materia relativa alla produzione di atti acquisiti via fax (l. 7.6.1993, n.183) e deducendo che alla copia del documento allegata dal difensore deve essere riconosciuta efficacia probatoria piena ai sensi dell'art. 2712 c.c., in assenza di contestazioni sulla conformità dell'atto all'originale.
Il ricorso è infondato.
Premesso che all'atto di appello venne allegata dal difensore - invero con riserva espressa di produrre l'originale, mai sciolta - la copia del mandato ad impugnare trasmessagli per telefax dall'imputato che si trovava all'estero, osserva la Corte che è del tutto inconferente nel caso di specie il richiamo operato dal ricorrente alla disciplina della c.d. "difesa a distanza" introdotta con la l. n. 183 del 1993; tale normativa, infatti, non attribuisce alcuna innovativa generale efficacia probatoria nel processo penale alle copie fotografiche o fotostatiche dei documenti o degli atti del procedimento, ma si limita esclusivamente a riconoscere la conformità all'originale degli atti e dei provvedimenti del processo teletrasmessi, con particolari formalità, da un difensore ad un altro, così effettuando in favore delle trasmissioni telefoniche e telematiche fra legali (e solo di queste) uno speciale riconoscimento di affidabilità in nome della speditezza e semplificazione delle forme.
Il caso in esame si presenta, all'evidenza, del tutto diverso, avendo il difensore dell'imputato depositato in cancelleria, nelle forme ordinarie, la semplice copia del mandato ad impugnare rilasciato in suo favore. La questione di cui è investita la Corte consiste pertanto nella verifica di quale efficacia possa attribuirsi a detta copia, a nulla rilevando che essa sia stata inviata dall'interessato via fax, in quanto non muterebbero minimamente i termini del problema se essa fosse stata consegnata o spedita con altri mezzi al professionista suo destinatario.
Osserva il collegio che se da un lato, per quanto concerne la nomina del difensore di fiducia ed il conferimento del mandato ad impugnare (il quale richiede le stesse forme della nomina: sez. un., 12.10.1993, Thomas, m. 194997) il codice si ispira al principio dell'assenza di formalità (artt. 96 e 571 c.p.p.), tanto che per nessuno di tali atti è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del mandante (sez. I, 9.11.1992, Gallace, m. 192578;
sez. V, 10.5 1993, Nastri, m. 194450; sez. I, 26.10.1995, Pezzan, m. 203244), da un altro, comunque, deve risultare in modo certo nel processo che la nomina sia stata realmente effettuata ed il mandato speciale conferito al difensore impugnante.
Ad imporre che tale certezza sia raggiunta è il complessivo sistema delle impugnazioni così come delineato nel nuovo codice di rito, il quale ha voluto circondare di particolari garanzie l'imputato contumace - presumibilmente ignaro del dibattimento - al fine di evitare che dal gravame proposto dal difensore senza previa e ragionata consultazione possano derivare per lui dannosi effetti preclusivi, specie in ordine alla possibilità di ottenere la restituzione nel termine: e a detta certezza può pervenirsi esclusivamente attraverso l'originale (o la copia autentica) del mandato, il quale solo può indiscutibilmente dimostrare attraverso l'autografia la volontà dell'interessato. Proprio sulla base di simili considerazioni questa Corte suprema ha già avuto modo di escludere la validità del mandato speciale conferito con atto non recante la sottoscrizione autografa dell'imputato, quale il telegramma privo dell'autentica della firma, che non garantisce la provenienza dalla parte interessata (sez. I, 17.6.1991, Lo Carmine, m. 187684; sez. II, 28.7.1994, Atzeni, m. 199068). Nè può condividersi l'assunto del ricorrente il quale, richiamando espressamente l'art. 2712 ed, implicitamente, l'art. 2719 c.c., sostiene che alla fotocopia debba attribuirsi piena efficacia probatoria, se non contestata. Le predette disposizioni, infatti, poste dalla legge a presidio della tutela di diritti di natura civilistica, sono rivolte alla disciplina dei rapporti fra privati ove vige il principio dispositivo, sicché è consentito all'interessato riconoscere genuinità e veridicità all'atto prodotto anche in semplice copia nei suoi confronti dalla controparte. Le norme del processo penale, viceversa, sono rivolte alla tutela dell'interesse generale, al quale si ricollega anche quello del singolo imputato garantito dalle disposizioni di cui agli artt. 96 e 571.3 c.p.p.: e sono pertanto inderogabili, sicché nessun soggetto del procedimento è autorizzato ne' a disconoscere la copia informale di un atto al quale la legge ricollega particolari conseguenze processuali ne' tantomeno ad accettarne gli effetti riconosciuti solamente all'originale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 1998