Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2015, n. 21394
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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In tema di durata massima della custodia cautelare, il termine di un anno, previsto per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare dagli artt. 303, primo comma, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., e 407, secondo comma, lett. a), n. 3, dello stesso codice, qualora si proceda per i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso, o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne preveda la punizione con la reclusione superiore nel massimo a sei anni. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., come quella di cui al n. 4, e a differenza di quanto stabilito nelle previsioni di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7 e 7 bis, non contiene un elenco di fattispecie incriminatrici, ma conferisce rilievo a qualsiasi delitto commesso per le finalità o avvalendosi delle condizioni da essa indicate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2015, n. 21394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21394
Data del deposito : 15 aprile 2015

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