Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, il termine di un anno, previsto per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare dagli artt. 303, primo comma, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., e 407, secondo comma, lett. a), n. 3, dello stesso codice, qualora si proceda per i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso, o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne preveda la punizione con la reclusione superiore nel massimo a sei anni. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., come quella di cui al n. 4, e a differenza di quanto stabilito nelle previsioni di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7 e 7 bis, non contiene un elenco di fattispecie incriminatrici, ma conferisce rilievo a qualsiasi delitto commesso per le finalità o avvalendosi delle condizioni da essa indicate).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2015, n. 21394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21394 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/04/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 810
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 149/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NI DO N. IL 01/09/1953;
avverso l'ordinanza n. 865/2014 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 07/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Foti ON, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. ER ON NA (indagato per tentata estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7) ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce di cui in epigrafe, che ha respinto l'appello da esso proposto avverso l'ordinanza del G.I.P. della stessa città che ha rigettato l'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare alla quale è sottoposto.
Il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, il termine di durata massima della custodia cautelare è pari ad anni uno, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, trattandosi di reato previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3 in quanto compreso tra i "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"; ma - a dire del ricorrente - il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ciò, in quanto l'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3 farebbe riferimento ai soli delitti consumati, e non a quelli tentati, come - nel caso di specie - è quello ascritto all'indagato.
2. La censura non è fondata.
Va premesso che l'indagato risponde di tentata estorsione ai sensi dell'art. 56 c.p. e art. 629 c.p., comma 1, aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Va ancora premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, il tentativo di delitto costituisce una figura criminosa autonoma rispetto al delitto consumato, caratterizzata da una propria oggettività e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 c.p., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi prima della consumazione del reato (Sez. Un., n. 3 del 23/02/1980 Rv. 145074;
Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014 Rv. 262264; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001 Rv. 220189). Ciò premesso, va osservato che l'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 prevede che, nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, la custodia cautelare perda efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione sia decorso il termine di un anno senza che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio (o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ovvero senza che sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti) e si proceda - tra l'altro - per uno dei delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), sempreché per esso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni.
Nell'interpretazione di tale disposizione, questa Corte ha avuto modo di precisare che l'ambito di operatività dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, seconda parte, in virtù del quale il termine massimo di fase della custodia cautelare è stabilito in un anno, è subordinato a due condizioni: che il reato per cui si procede rientri tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) e che la pena edittale prevista sia superiore nel massimo a sei anni (Sez. 4, n. 3477 del 20/11/2002 - dep. 24/01/2003 -Rv. 223326); ed ha precisato che la pena va computata secondo il disposto dell'art. 278 c.p.p., cosicché la norma dell'art. 303 si applica anche ai delitti la cui sanzione edittale ecceda i sei anni solo per la concorrenza di circostanze aggravanti che comportino l'applicazione di pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di quelle ad effetto speciale (Sez. 1, n. 25041 del 09/05/2002 Rv. 222709), come nel caso dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, della quale deve pertanto tenersi conto ai fini del computo dei termini di custodia cautelare (Sez. 1, n. 35540 del 02/07/2012 Rv. 253258). Nella specie, essendo pacifico che la pena prevista per il reato di tentata estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è superiore nel massimo a sei anni di reclusione, rimane da stabilire se tale reato rientra nel novero di quelli previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3.
A questo proposito, il ricorrente ritiene di trovare conferma della sua tesi secondo cui l'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3 prevede solo i delitti consumati aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - e non anche quelli tentati - nella decisione di questa
Corte, che ha affermato che "In tema di misure cautelari personali, la durata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari è aumentata, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 2 e 3, da sei mesi ad un anno per i delitti consumati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 7 bis, ma rimane ferma a mesi sei per gli stessi delitti ove integrati a livello di tentativo, ostandovi il principio di tassatività ed atteso che ove il legislatore ha voluto ricomprendervi i delitti tentati, come nel cit. art. 407, comma 2, n. 2, lett. a), n. 2 ciò è avvenuto espressamente" (Sez. 3, n. 25458 del 10/03/2004 Rv. 228881). Il Collegio ritiene tuttavia che tale principio, dettato per altra fattispecie (in particolare per i delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 7 bis, non possa valere ad escludere i delitti tentati dal novero dei "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3, dovendosi invece pervenire, sulla base di una corretta interpretazione della disposizione, a conclusione diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Va osservato, in proposito, che l'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) presenta un elenco di delitti, per i quali prevede uno speciale termine di durata delle indagini preliminari, che sono indicati in modo non omogeneo. E invero, in taluni casi, tali delitti sono indicati "nominativamente", mediante il riferimento al titolo della fattispecie criminosa o al numero dell'articolo di legge che descrive la fattispecie criminosa (così nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 1, 2, 5, 6, 7, 7 bis); in altri casi, invece, i detti delitti non sono indicati nominativamente, in quanto il legislatore ha inteso richiamare indistintamente "qualsiasi delitto", purché sia "commesso per particolari finalità o avvalendosi di determinate condizioni" (così nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) nn. 3 e 4). Nella prima situazione, vale il principio della tassatività della legge penale, per cui deve ritenersi che il riferimento al nomen di una determinata fattispecie penale, senza ulteriore specificazione, vada interpretato come relativo ai soli delitti consumati, con esclusione di quelli tentati, stante l'autonomia di questi ultimi rispetto ai primi. Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo che il legislatore, quando ha voluto comprendere anche i delitti tentati tra quelli per cui ha disposto l'aumento del termine massimo di durata delle indagini preliminari, e quindi della custodia cautelare, lo ha detto espressamente, come nel caso dei delitti nominativamente indicati nel n. 2) dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 2.
Nella seconda situazione, nella quale il legislatore ha trascurato la singola fattispecie criminosa astratta, dando invece rilievo alle particolari finalità o modalità di commissione del delitto, va invece ritenuto che non operi il principio della tassatività della legge penale, perché il legislatore ha inteso prevedere un trattamento giuridico più gravoso per l'indagato relativamente a "qualunque delitto" sia stato a lui ascritto, sol che tale delitto sia aggravato in un determinato modo, in ragione delle finalità per cui è stato commesso o delle modalità di commissione dello stesso. In questi casi, essendo irrilevante il nomen del reato, deve ritenersi che rientrino nel catalogo della legge tutti i delitti, tanto consumati che tentati, che siano aggravati dalle finalità o dal metodo previsto della legge.
In particolare, con riferimento all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) n. 3, va ritenuto che la disposizione si riferisce a tutti ì delitti, consumati o tentati, che siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., avvalendosi cioè della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Essendo la ratio della legge quella di rafforzare la repressione dei reati c.d. "di criminalità organizzata", concedendo all'A.G. un maggior tempo per lo svolgimento delle più complesse indagini relative a fatti collegati all'attività delle associazioni di tipo mafioso, il legislatore ha stimato irrilevante che tali reati siano pervenuti a consumazione o si siano arrestati a livello di tentativo, ritenendo - nell'uno e nell'altro caso - la condotta criminosa egualmente meritevole di un regime processuale più rigoroso. In questi casi, l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 assume un valore preponderante nell'ambito della previsione normativa e, nel silenzio della legge (che avrebbe potuto escludere, ma non ha escluso i delitti tentati), pervade tutti i delitti da essa aggravati, sia che l'autore di essi sia riuscito a portarli a compimento sia che la sua condotta si sia arrestata a livello di tentativo.
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
"In tema di misure cautelari personali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) n. 3 e art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 3, il termine di durata massima della custodia, per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, è pari ad un anno per tutti i "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", sia che si tratti di delitti consumati sia che si tratti di delitti tentati".
3. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 15 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015