Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari, (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che la pena in espiazione comprendeva anche il reato di rapina tentata).
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 15755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15755 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 267
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 28265/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO VA N. IL 20/11/1976;
avverso il Decreto n. 76 del 2013 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO, del 15/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con Decreto del 15.3.2013 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova particolare presentata ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, da RI AL, sul rilievo che la pena in espiazione, comprendente anche una condanna per un reato previsto dall'art. 4 bis Ord.Pen. (rapina aggravata ex art. 628 c.p., comma 3) era superiore al limite di anni quattro di reclusione stabilito dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, per la fruizione della misura alternativa.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato ricorre per i seguenti motivi: il reato per cui il ricorrente è stato condannato non è di rapina consumata bensì di rapina tentata, costituente ipotesi autonoma di reato non ostativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La L. 25 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, ricollega il divieto di concessione di misure alternative e benefici penitenziari alla commissione di determinati gravi reati, specificamente individuati mediante elencazione delle norme incriminatrici che li contemplano. Il carattere autonomo del delitto tentato rispetto al delitto consumato e la natura eccezionale della disposizione in oggetto, che deroga al principio della generale ammissibilità ai benefici penitenziari, comportano che essa sia soggetta alla regola di stretta interpretazione con divieto di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.); conseguentemente deve escludersi che gli effetti preclusivi stabiliti dalla legge si producano anche con riguardo ai delitti tentati, non espressamente menzionati dalla norma derogatoria, (conformi Sez. 2^, n. 28765 del 13/06/2001, P.M. in proc. Di Dio, Rv. 220330; Sez. 1^, n. 38727 del 10/10/2002, Troia, Rv. 222480).
Pertanto il decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, deve essere annullato, con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza affinché proceda a nuovo esame della richiesta di affidamento particolare presentata dal condannato, attenendosi alla regola di diritto sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014