Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 15755
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari, (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che la pena in espiazione comprendeva anche il reato di rapina tentata).

Commentario1

  • 1Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 15755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15755
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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