Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 02 13 /0 1 NO E EL POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 20543/98 Cron.285 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI GEN. 2001 FFSS SPA IL CANCELLIER E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato LIRE 3000 CANCELLERIA in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio GIUSEPPE, che lo rappresenta e dell'avvocato CONSOLO difende, giusta delega in atti;
CG407925 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata Copla legale PETRELLA TO;
SOME al Sig. - intimato per diritt ير 2000 avversO la sentenza n. 201/97 del Tribunale di 1137 IL CANCELLIEHE 4743 PESCARA, depositata il 26/11/97, R.G.N. 277/1994; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 26.11.97, parzialmente riformando la decisione del Pretore, adito Dal sign.Antonio Petrella dipendente della spa Ferrovie dello Stato, ha ritenuto che allo stesso per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, destinato al riposo settimanale -spetti, per 21 giornate, l'indennizzo determinato in via equitativa dal pretore. Esso ha escluso che per tale prestazione dovessero esser accertata la eventuale esistenza nel contratto collettivo- peraltro neanche esibito dalla appellante- di istituti compensativi della mancata fruizione del riposo settimanale,attesa la estraneità degli stessi allo spirito del ristoro economico rivendicato dal lavoratore. La spa Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi. Essa ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECIONE Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art.36 Cost.e 2109 cc. 1 Il Tribunale, rileva il ricorrente, ha ritenuto che in caso di mancata fruizione del riposo settimanale,pereffetto dell'art.36 Cost. discenda -comunque- un diritto al relativo indennizzo senza tener conto che tale diritto appare subordinato alla mancata previsione di adeguati parametri e criteri compensativi previsti idonea-non a superare la previsione dall'autonomia collettiva -di certo costituzionale a porsi quale fonte integrativa della disciplina del rapporto. - Con il secondo denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione ed imputa al Tribunale- a fronte delle difese svolte innanzi ad esso relative all'esistenza di istituti compensatvi nella contrattazione collettiva, di aver con laconica motivazione, asserito che gli stessi non avevano alcun rilievo in relazone allo spirito di rivendicazione economica rivendicato. Con il terzo denunzia violazione e falsa applicazione degli art.1362 e 1363 e gli imputa di aver formulato le predette asserzioni per effetto di una superficiale verifica degli istituti in questione. La mancata esibizione del contratto collettivo non poteva precludere il suo esame avendo provveduto il Petrella alla sua esibizione in primo grado. Le censure-che per la loro connessione ed interdipendenza- vanno esaminate congiuntamente - sono fondate. Risulta evidente che l'asserzione del Tribunale -che regge l'intera decisione da esso emessa è quella secondo cui è irrilevante l'esistenza di un complessivo equilibrio contrattuale compensativo attesa l'estraneità di tutti gli istituti 2 (pretesamente compensativi) richiamati dalle FF.SS.allo spirito di ristoro economico in questa sede rivendicato. La non del tutto perspicua -perentoria- affermazione del giudice d'appello è in netto contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte,sulla questione ad essa proposta con la presente controversia, secondo cui il lavoratore che prestando la propria opera di domenica usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto sia alla maggiorazione per la penosità del lavoro prestato di domenica, sia alla maggiorazione per la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno (fra le molte:7904/1997,3529/1999,6904/2000). La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà al predetto principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di L'Aquila. Roma 16 novembre 2000 Il consigliere es. Casas Guykelm Still I D , SSA Il Presidente, O LL 10 A lich un O , T . B 3 M. COLLABORATORE DI CANCELLERIA T I 3 A R D 6 S 'A E Depositata in Cancelleria . TA SP LL N S I E O N 3 D P G -7 I 'oggi, 9 GEN. 2001 O IM S -8 N A A 1 E D S 1 D ABORATORE E I E , E A T O R G DI CANCELLERIA N O T SE G T IS E IT E G L IR E R A D L L O E D