Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
L'ambito di operatività dell'art.303, comma 1, lett. a), n.3, seconda parte, in virtù del quale il termine massimo di fase della custodia cautelare è stabilito in un anno, è subordinato a due condizioni: anzitutto, occorre che il reato per cui si procede rientri tra quelli previsti dall'art.407, comma 2, lett.a) ed in secondo luogo che la pena edittale prevista sia superiore nel massimo a sei anni. Ricorrono entrambe le dette condizioni con riguardo al reato previsto dall'art.73, aggravato ex art.80, comma 2, D.P.R. n.309 del 1990 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti)in quanto, da un lato, esso costituisce uno dei delitti previsti dall'art.407, comma 2, lett.a) n.6; dall'altro, la pena prevista per il delitto in questione è nel massimo superiore a sei anni posto che, ex art.278 cod. proc. pen., si deve tener conto dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art.80, n.2, del D.P.R. n.309 del 1990, trattandosi di disposizione che configura un'aggravante ad effetto speciale, che comporta l'aumento della pena edittale da un terzo alla metà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2002, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Salvatore BOGNANNI Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Stefano PETITTI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RI ND n. il 03/10/1965;
avverso ORDINANZA del 30/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PETITTI STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 30 aprile 2002, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello proposto da ID AN, indagato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80, comma 2, del medesimo d.P.R., avverso l'ordinanza del GIP presso lo stesso Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini di fase.
L'appello, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, era stato proposto sul presupposto del decorso dei termini di fase, in ragione dell'inizio di detto stato in data 24 agosto 2001, e sulla asserita impossibilità di applicare al caso in questione il combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lettera a), e 407, comma 2, lettera a), n. 6, c.p.p., in quanto lo stesso sarebbe applicabile soltanto al termine massimo di durata delle indagini preliminari e non anche a quello delle misure privative della libertà personale.
Il Tribunale rilevava che, trovandosi il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, doveva applicarsi la norma di cui all'art. 303, lettera a), c.p.p., la quale prevede che la custodia perda efficacia dopo un anno dall'inizio della sua esecuzione quando "si procede .. per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni". E poiché l'art. 407, comma 2, lettera a), al n. 6, indica i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo Testo unico, la combinata applicazione delle due norme portava a concludere, senza alcun dubbio, che il termine di custodia cautelare, nella fase delle indagini preliminari fosse, nella specie, di un armo, non ancora decorso al momento della istanza di revoca.
Avverso tale provvedimento, ID AN, a mezzo di difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lettera b), c.p.p., in relazione all'art. 303 c.p.p.. Premesso che il ID è indagato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sì che la pena massima irrogabile è, nella specie, di 10 anni di reclusione, ed essendo trascorsi dalla data dell'arresto sei mesi, senza che fosse stato emesso il decreto che dispone il giudizio o l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, i termini di fase, determinati ai sensi dell'art. 303, comma 1, n. 2, c.p.p., sarebbero decorsi, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti. Ad avviso del ricorrente. non potrebbe infatti operare il disposto dell'art. 407 c.p.p., dal momento che questa disposizione si riferisce ai termini di durata massima delle indagini preliminari e non anche ai termini della custodia cautelare.
Del resto, osserva il ricorrente, la pena massima per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, è fino a sei anni, sicché, per tale reato, il termine massimo di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari non potrebbe essere superiore a tre mesi. La pretesa di applicare a tale ipotesi l'art. 407 c.p.p., avrebbe dunque l'effetto di quadruplicare il termine, il che sarebbe un effetto inammissibile. La norma di chiusura contenuta nell'art. 303, comma 1, n. 3, c.p.p., prosegue il ricorrente, dovrebbe quindi essere letta in riferimento al comma 1, lettera a), n. 1, dello stesso articolo, e cioè nel senso che tutte le violazioni che rientrino nella previsione di tale disposizione sono escluse dall'applicazione della disciplina scaturente dal combinato disposto degli artt. 303 e 407 c.p.p., poiché il legislatore avrebbe inteso impedire che la misura cautelare possa essere quadruplicata in virtù di una norma che si riferisce alla durata massima delle indagini preliminari e non alla privazione della libertà personale dell'indagato. Ne conseguirebbe che, nell'applicazione dell'art.303, comma 1, lettera a), n. 3, c.p.p., in relazione all'art. 407 c.p.p., la norma di cui all'art. 278 c.p.p., la quale disciplina la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure, non potrebbe trovare ingresso, giacché la norma di chiusura imporrebbe di interpretare l'art. 407 c.p.p., in riferimento al comma 1, lettera a), n. 1, dello stesso articolo, con esclusione quindi della possibilità di applicare la norma di chiusura di cui all'art. 303, comma 1, lettera e), c.p.p., potendo invece l'art. 278 trovare applicazione esclusivamente ai fini della determinazione della pena massima, aumentata dalla contestazione delle aggravanti ad effetto speciale, e non ai fini della determinazione della pena massima in ordine ai reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.: tale disposizione. infatti, in relazione ai termini massimi di custodia cautelare, sarebbe una norma speciale e dovrebbe essere letta in relazione al disposto dell'art. 303. Il ricorrente conclude, quindi, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Diritto
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 303, comma 1, c.p.p., per la parte che rileva ai fini del presente giudizio, dispone che custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3; 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni".
L'art. 407, comma 2, lettera a), a sua volta, dispone che "la durata massima (delle indagini preliminari) è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:... 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia si disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309 e successive modificazioni".
Ai sensi dell'art. 278 c.p.p., "agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dal numero 5 dell'art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n.4, del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".
Dal testo del provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente è indagato per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta, quindi, di uno dei delitti per i quali, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera a), n. 3, attraverso il rinvio all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 6, c.p.p., il termine massimo della custodia cautelare è stabilito in un anno. Occorre allora verificare se sussiste anche la seconda condizione alla quale è subordinata l'applicazione del termine di un anno, ai sensi del citato art. 303, comma 1, lettera a), n. 3, e cioè se per il delitto per il quale si procede la pena editate sia superiore nel massimo a sei anni. Ebbene, anche tale condizione ricorre nel caso di specie, in quanto, posto che, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., si deve tenere conto dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art.80, n. 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di disposizione che configura un'aggravante ad effetto speciale che comporta l'aumento della pena edittale da un terzo alla metà (in tal senso, v. Cass., Sez. VI, 30 dicembre 2000, Di Maio), la pena per il delitto per il quale si procede, pur nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, è nel massimo superiore a sei anni: la pena base della reclusione per tale delitto è da due a sei anni, sicché, anche operando l'aumento ai sensi dell'art. 80, comma 2 nella misura minima, la pena applicabile risulta essere di otto anni.
La pretesa del ricorrente, secondo cui, poiché la pena edittale per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 non è superiore a sei anni, non potrebbe trovare applicazione il rinvio all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 6, c.p.p., essendo il delitto in questione già incluso tra quelli di cui all'art. 303, comma 1, lettera a), n. 1, non può trovare accoglimento;
così come non può essere condiviso l'ulteriore argomento secondo cui, posto che anche operando l'aumento per l'applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena massima applicabile per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, stesso d.P.R., sarebbe superiore nel massimo a sei anni, la clausola finale di cui all'art. 303, comma 1, lettera a), n. 3, c.p.p. sarebbe per ciò solo in operativa.
Al contrario di quanto suppone il ricorrente, infatti, il rinvio all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.. contenuto nell'art. 303, comma 1, lettera a), n. 3, non consente interpretazione diversa da quella che il legislatore, in considerazione della pericolosità sociale dell'agente quando si proceda per i delitti espressamente indicati dal citato art. 407. comma 2, lettera a). ha inteso stabilire il termine di custodia cautelare fissato dall'art. 303, comma 1, lettera a), n.
3. In forza del rinvio, quest'ultima disposizione deve infatti essere letta come se essa contenesse al proprio interno una tassativa elencazione di reati per i quali il legislatore, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto agente, ha inteso stabilire termini di custodia cautelare più ampi. Priva di qualsiasi rilievo è quindi la circostanza, sulla quale la difesa del ricorrente si diffonde, che la disciplina posta dall'art. 407 c.p.p. si riferisce ai termini di durata delle indagini preliminari, sicché della stessa dovrebbe essere data un'interpretazione restrittiva ai fini della individuazione dei termini di custodia cautelare.
La lettera dell'art. 303 infatti non consente una diversa interpretazione. Né potrebbe sostenersi che l'astratta riconducibilità della pena edittale prevista per il reato per il quale si procede, computata l'aggravante contestata, a quella dell'art. 303, comma 1, lettera a), n. 2 (reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni), precluderebbe l'operatività della disposizione di cui al n.
3. La limitazione contenuta in quest'ultima disposizione, nel senso che il termine di custodia cautelare è di un anno se per il reato per il quale si procede è stabilita dalla legge una pena in misura superiore a sei anni, sarebbe priva di significato, giacché, seguendo l'interpretazione proposta dal ricorrente, per questa categoria di reati la custodia cautelare non potrebbe avere mai, nella fase delle indagini preliminari, una durata superiore a sei mesi. La scelta del legislatore, resa evidente dalla tecnica adottata, è stata invece, non irragionevolmente, un'altra, e cioè quella di estendere il termine di custodia cautelare per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) (e tra questi quello di cui all'art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, o dell'art.74, d.P.R. n. 309 del 1990), ad un anno, sempre che la pena edittale sia superiore, in tali casi, come in quello di specie, ai sei anni. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, in quanto il Tribunale di Catania ha correttamente ritenuto che il termine della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 73, comma 2, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse di un anno e non di sei mesi come preteso dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003.