Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2002, n. 3477
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Sentenza 20 novembre 2002

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L'ambito di operatività dell'art.303, comma 1, lett. a), n.3, seconda parte, in virtù del quale il termine massimo di fase della custodia cautelare è stabilito in un anno, è subordinato a due condizioni: anzitutto, occorre che il reato per cui si procede rientri tra quelli previsti dall'art.407, comma 2, lett.a) ed in secondo luogo che la pena edittale prevista sia superiore nel massimo a sei anni. Ricorrono entrambe le dette condizioni con riguardo al reato previsto dall'art.73, aggravato ex art.80, comma 2, D.P.R. n.309 del 1990 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti)in quanto, da un lato, esso costituisce uno dei delitti previsti dall'art.407, comma 2, lett.a) n.6; dall'altro, la pena prevista per il delitto in questione è nel massimo superiore a sei anni posto che, ex art.278 cod. proc. pen., si deve tener conto dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art.80, n.2, del D.P.R. n.309 del 1990, trattandosi di disposizione che configura un'aggravante ad effetto speciale, che comporta l'aumento della pena edittale da un terzo alla metà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2002, n. 3477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3477
    Data del deposito : 20 novembre 2002

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