Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25041
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, la norma dell'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3 cod. proc. pen. - che eleva ad un anno il termine relativo ai delitti di cui alla lett. a) del comma secondo dell'art. 407, a condizione che per gli stessi sia prevista una pena superiore nel massimo a sei anni - si riferisce alla pena computata secondo il disposto dell'art. 278 cod. proc. pen., e dunque anche ai delitti la cui sanzione edittale ecceda i sei anni solo per la concorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o che comportino l'applicazione di pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. (In motivazione la Corte ha escluso che, riguardo a delitti segnati dall'uso del metodo mafioso o dal fine di agevolazione delle associazioni mafiose - per tale ragione aggravati secondo il disposto dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ed al tempo stesso ricondotti alla previsione dell'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 3 cod. proc. pen. - possa configurarsi una indebita duplicazione di effetti sfavorevoli, posto che il legislatore può ben valorizzare la particolare gravità di un fatto sia in senso quantitativo che in senso qualitativo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25041
    Data del deposito : 9 maggio 2002

    Testo completo