Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, la norma dell'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3 cod. proc. pen. - che eleva ad un anno il termine relativo ai delitti di cui alla lett. a) del comma secondo dell'art. 407, a condizione che per gli stessi sia prevista una pena superiore nel massimo a sei anni - si riferisce alla pena computata secondo il disposto dell'art. 278 cod. proc. pen., e dunque anche ai delitti la cui sanzione edittale ecceda i sei anni solo per la concorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o che comportino l'applicazione di pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. (In motivazione la Corte ha escluso che, riguardo a delitti segnati dall'uso del metodo mafioso o dal fine di agevolazione delle associazioni mafiose - per tale ragione aggravati secondo il disposto dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ed al tempo stesso ricondotti alla previsione dell'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 3 cod. proc. pen. - possa configurarsi una indebita duplicazione di effetti sfavorevoli, posto che il legislatore può ben valorizzare la particolare gravità di un fatto sia in senso quantitativo che in senso qualitativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25041 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/05/02
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1949
3. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 003450/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CALCAGNO DOMENICO N. IL 28/04/1959;
avverso ORDINANZA del 03/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galasso;
Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 3-1-2002 il Tribunale di Caltanissetta, giudicando in appello ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. di Caltanissetta aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, proposta da Calcagno Domenico. Il tribunale sosteneva che il termine non era ancora decorso, essendo non di sei mesi, come sostenuto dall'interessato, ma di un anno, come previsto dall'art. 303 comma 1 lettera a) n. 3 c.p.p. Per pervenire a tale conclusione il tribunale sosteneva che la norma dell'art. 278 c.p.p. - secondo la quale si deve tenere conto delle aggravanti ad effetto speciale per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione della misura cautelare - deve trovare applicazione anche relativamente al computo dei termini massimi di durata delle misura stessa. Sosteneva, inoltre, che poiché il reato ascritto all'indagato era quello di cui all'art. 12 quinquies L.356/92, aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91, si trattava di un delitto compreso tra quelli indicati dall'art. 407 c.p.p. e punito con pena superiore a sei anni, come tale rientrante nell'ipotesi dell'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p., che prevede per la custodia cautelare il termine di un anno per la fase del procedimento fino all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Avverso la predetta ordinanza ricorre il Calcagno, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Il ricorrente lamenta che a fronte dell'unicità della condotta sostanziale addebitatagli - consistente nell'avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis e perciò ricadente nelle previsioni dell'art. 7 D.L. 152/91 - concretamente sia stata effettuata una duplice dilatazione del termine di fase, passato prima da tre mesi a sei mesi in forza dell'aumento di pena derivante dall'aggravante contestata, e poi da sei mesi ad un anno, sempre in forza della stessa aggravante, per l'inquadramento del delitto nell'art. 407 c.p.p. e per l'avvenuto elevamento della relativa pena edittale oltre i sei anni. Sostiene, quindi, che l'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p. - fissando il termine di fase di un anno quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., "sempre che per lo stesso la legge preveda una pena superiore nel massimo a sei anni" - abbia inteso riferirsi a quei delitti che come tali, cioè come "delitti", prevedano la predetta pena, a prescindere dalle "circostanze" che delitti non sono.
Il ricorso è infondato. Invero il Tribunale di Caltanissetta ha fatto corretta applicazione dei principi di legge vigenti in materia e degli insegnamenti giurisprudenziali ed ha congruamente spiegato le ragioni della decisione.
Ai fini del calcolo dei termini di custodia cautelare si deve tenere conto dei criteri indicati dall'art. 278 c.p.p., che è applicabile non soltanto al momento dell'applicazione della misura cautelare ma anche nel corso di essa (Cass., 6^, sent. n. 1946 del 14-5-1997, Supino, rv. 208646; Cass., 6^, sent. 210 del 28-1-1992, Pitzalis, rv. 189463); di talché non può ritenersi che nel valutare quali reati rientrino nelle previsioni dell'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p. si debba fare riferimento, per individuare i delitti di cui all'art.407 c.p.p. ai quali si riferisce il predetto art. 303 c.p.p., alla pena prevista per i delitti in sè, a prescindere dalle aggravanti ad effetto speciale, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 278 c.p.p. Nè può ritenersi che l'inciso "sempre che per lo stesso la legge preveda una pena superiore nel massimo a sei anni", contenuto nell'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p., riferendosi al "delitto" sia stato dettato proprio per stabilire, in deroga all'art. 278 c.p.p., che la pena da prendere in considerazione per il computo del termine di custodia cautelare sia quella prevista per il delitto in sè, a prescindere dalle aggravanti ad effetto speciale, essendo evidente che lo scopo dell'inciso è di escludere quei delitti che, sebbene rientranti qualitativamente nelle previsioni dell'art. 407 bis c.p.p., non siano così gravi, sotto il profilo della pena, da giustificare l'applicazione del termine di custodia cautelare di un anno.
Il rilievo del ricorrente circa la doppia valutazione della stessa condotta non è rilevante, ben potendo il legislatore considerare un certo comportamento come particolarmente grave, una volta sotto il profilo quantitativo ed un'altra anche sotto il profilo qualitativo. Peraltro la giurisprudenza ha già affermato, in un caso del tutto analogo a quello in esame - perché relativo ad un delitto di corruzione, quindi punito con pena non superiore a sei anni, aggravato dall'art. 7 D.L. 152/91 - che la predetta aggravante fa rientrare il reato tra quelli per i quali nella fase delle indagini preliminari è previsto il termine massimo di un anno per la durata della custodia cautelare, operando il meccanismo previsto dall'art.278 c.p.p. (Cass., sent. cit. n. 1946/ 97).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002