Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di fase di custodia cautelare per un delitto indicato nell'art. 407 cod. proc. pen., per stabilire se il reato, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., preveda una pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, si deve tener conto anche dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. 203 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2012, n. 35540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35540 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
35 5 40/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Presidente SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 2045/2012- MARGHERITA CASSANO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 4413/2012 Dott. SE LOCATELLI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TR SE N. IL 05/09/1974 avverso l'ordinanza n. 757/2011 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 30/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. F..lacoviello che ha chiesto il CASSANO;
zigelto حمد في انه حياه سے Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.Il 30 novembre 2011 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da US HI avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase. Il Tribunale argomentava che il provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti di HI riguardava il delitto previsto dall'art. 513 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991; trattandosi di un delitto compreso tra quelli elencati nell'art.407 c.p.p. e punito con pena superiore ai sei anni di reclusione, si verteva nell'ipotesi disciplinata dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p. che prevede il termine di un anno per la fase del procedimento definita con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, HI, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 278 e 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p. Osserva che i periodi di detenzione sofferti in applicazione di una misura cautelare devono essere proporzionati alla pena che sarà presumibilmente irrogata in caso di condanna e che questa è la ratio dei termini di fase fissati dall'art. 303 c.p.p. in relazione alle pene stabilite dal legislatore per le varie figure criminose. Ciascun termine di fase individuato dall'art. 303 c.p.p. è strettamente correlato, sulla base di un rapporto di proporzionalità, alla fattispecie delittuosa contestata così come qualificata quantitativamente e qualitativamente attraverso una determinata cornice edittale. In tale contesto il delitto di cui all'art. 513-bis c.p., per il quale è prevista una pena pari nel minimo a due anni e nel massimo a sei, soggiace al termine di fase individuato dall'art. 303, comma 1, c.p.p., pari a tre mesi. La contestazione di un'aggravante ad effetto speciale - quale nel caso di specie quella di cui all'art. 7 d.
1. n. 152 del 1991 - determina un raddoppio in cui può e deve ritenersi esaurito l'effetto sanzionatorio derivante dalla contestazione dell'aggravante ad effetto speciale. Aderendo, invece, all'impostazione del provvedimento impugnato, l'aggravante ex art 7 d.l. n. 152 del 1991 avrebbe l'effetto di quadruplicare il termine di fase previsto per l'ipotesi semplice con conseguente elisione del rapporto di proporzionalità. Anche l'interpretazione letterale della disposizione in esame ست rende evidente che il legislatore ha voluto rapportare l'aumento del termine di fase alla verifica di due condizioni che si pongono in rapporto di biunivocità, così da escludere che per delitti ricompresi nell'ambito dell'art. 407 c.p.p., poiché carichi del disvalore dell'aggravante del metodo mafioso, possa determinarsi un aumento del termine, qualora la soglia edittale massima sia inferiore al limite legalmente previsto e venga superata solo per effetto del duplice operare della medesima aggravante. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.La Corte è chiamata ad affrontare la questione se, ai fini del computo dei termini di fase della custodia cautelare in carcere per un delitto ricompreso nel catalogo di cui all'art. 407 c.p.p., in quanto aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, possa legittimamente tenersi conto della suddetta aggravante anche per il computo del massimo edittale di sei anni di reclusione, costituente la condizione aggiuntiva cui il legislatore subordina l'applicazione del disposto di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.
2.L'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p. prevede (tra l'altro) che il termine di durata massima della custodia cautelare sia pari ad un anno, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Nel caso in esame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente ha per oggetto il delitto previsto dall'art. 513-bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7 1. n. 152 del 1991. Proprio la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale rende inquadrabile il reato in esame nel catalogo disciplinato dall'art. 407 c.p.p. e, precisamente, nell'ambito della previsione di cui al comma 2, lett. a), n. 3, di tale disposizione. Trattandosi di un delitto per il quale è stabilita una pena pari nel minimo a due anni e nel massimo a sei di reclusione, si tratta, quindi, di stabilire se la contestazione della medesima aggravante possa assumere rilievo anche ai fini del superamento del massimo edittale di sei anni nell'ottica di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p. سے 2 Il Collegio ritiene di rispondere affermativamente al quesito sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p. e della sua lettura logico-sistematica con l'art. 278 c.p.p. Sotto il primo profilo, la dizione della norma è chiara nel subordinare l'ambito di applicazione dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p. ad una duplice condizione: a) il delitto oggetto del provvedimento restrittivo della libertà personale della cui efficacia si tratta deve rientrare nell'elencazione tassativa contenuta nell'art. 407 c.p.p.; b) all'interno del catalogo dei reati normativamente rilevanti deve trattarsi di un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a sei anni. Con riguardo a questo secondo aspetto è incontestabile che, per il calcolo della pena edittale massima, deve farsi riferimento alle regole generali dettate dall'art. 278 c.p.p., il quale stabilisce che, agli effetti dell'applicazione delle misure si deve tenere conto, oltre che della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, anche delle aggravanti ad effetto speciale, come nel caso di specie quella di cui all'art. 7 1. n. 152 del 1991 (sez. Un. 8 aprile 1998, n. 16; Sez. I, 14 luglio 1998, n. 4298; Sez. IV, 6 febbraio 2003, n. 15133; Sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 41233; Sez. II, 16 novembre 2010, n. 7995). Tale principio generale è applicabile non solo al momento dell'applicazione della misura cautelare, ma anche nel corso di essa (Sez. I, 9 maggio 2002, n. 25041; Sez. VI, 14 maggio 1997, n. 1946; Sez. VI, 28 gennaio 1992, n. 210). Esso, infine, non risulta in alcun modo derogato dal disposto dell'art. 303 c.p.p. Non può, quindi, essere condivisa l'opzione esegetica prospettata dalla difesa per la quale, al fine di valutare quali reati rientrino nella previsione dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p. si debba fare riferimento, per i delitti ricompresi nell'art. 407 c.p.p., esclusivamente alla pena edittale a prescindere dalle aggravanti ad effetto speciale in deroga a quanto contemplato dall'art. 278 c.p.p. Né può ritenersi che l'inciso "sempre che per lo stesso la legge preveda una pena superiore nel massimo a sei anni" (cfr. dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p.) intenda introdurre, attraverso il riferimento al "delitto", una deroga al principio generale fissato dall'art. 278 c.p.p. e che, pertanto, la pena da prendere in considerazione per il computo dei termini massimi di durata della custodia cautelare in carcere sia quella dettata per il reato a prescindere dalle aggravanti ad effetto speciale. Al contrario, la dizione letterale della norma e la sua correlazione logico-sistematica con l'art. 278 c.p.p. rende evidente che la ratio dell'inciso è quella di attribuire سے 3 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 1.7 SET. 2012 Roma, li rilievo esclusivo, ai fini del computo della durata della custodia cautelare, a quei delitti che sono espressivi di particolare pericolosità non solo per la loro natura, ma anche per la pena edittale massima per essi prevista sì da giustificare una maggiore intensità delle esigenze di prevenzione generale e speciale. Si tratta di una scelta rientrante nella discrezionalità legislativa e sorretta da una motivazione razionale che si fonda sul bilanciamento dei diversi valori costituzionali in gioco: la tutela della libertà personale da un lato e, dall'altro, le esigenze di tutela della collettività rispetto a manifestazioni delittuose espressive di una pericolosità sociale particolarmente intensa. In tale ottica, quindi, il rilievo difensivo circa la doppia, ingiustificata rilevanza della aggravante e la lesione del principio di proporzionalità non appare meritevole di accoglimento, apparendo coerente con il quadro di riferimento dei principi costituzionali la valorizzazione della particolare gravità di una condotta sia in senso qualitativo che in senso quantitativo. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso, in Roma, il 2 luglio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Maria Cristina Siotto Sto Margherits Секоло EPOSITATA IN CANCELLERIA 1 7 SET. 2012 IL CANCELLED 55 4