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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3137/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3137 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, vertente
pagina 1 di 5 TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLANTE
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3 Controparte_4
, (C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_5 C.F._5 CP_6
), ( ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
(C.F. , (C.F. ), rappresentati e C.F._8 Controparte_9 C.F._9
difesi dall'avv. Marco Petrini.
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia codesta Corte adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Roma rubricata in epigrafe dichiarando non tenuta al pagamento, in favore degli appellati, della parte di Pt_1 contributo, pari al 3%, non erogata nell'anno solare 2005. Con vittoria delle spese di lite”.
Gli appellati hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris rejectis, rigettare l'avverso appello perché inammissibile e comunque infondato con condanna dell'appellante al pagamento degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Petrini.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. pagina 2 di 5 1. , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
esercenti attività di olivicoltura, citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Roma, l' riferendo di aver presentato domande di aiuto comunitario alla produzione Pt_1
dell'olio di oliva, ai sensi del Reg. n. 136/66/CEE, e di aver ricevuto per le campagne olivicole
1998/1999 e 1999/2000 i contributi nella misura richiesta, mentre per le annate 2003/2004 e
2004/2005, e l'attrice per l'annata 2013, importi inferiori rispetto a quelli Parte_2
ad essi spettanti.
In particolare, contestavano all' di aver operato illegittimamente delle trattenute Pt_1
sugli importi erogati per le annate 2003/2004 e 2004/2005, sul presupposto che la
Commissione Europea aveva rideterminato i quantitativi di olio ammissibili all'aiuto per le campagne 1998/1999 e 1999/2000, con conseguente restituzione delle somme erogate in eccesso e rideterminazione degli aiuti corrisposti per le annate successive, come comunicato con Circolare n. 35 del 29.7.2005. Inoltre, riferivano che l' aveva applicato per l'annata Pt_1
2004/2005 anche la riduzione secondo il criterio della “modulazione”, prevista dall'art. 10,
capitolo 2, del Reg. CE 1782/03 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della
Commissione CE n. 796/2004, trattenuta invece applicabile al settore olivicolo solo a partire dalla campagna 2005/2006, essendo stato il settore olivicolo integrato nel regime di pagamento unico disaccoppiato solo a partire dal 1.1.2006.
L' si costituiva eccependo la legittimità delle riduzioni operate. Pt_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21568/2018, accoglieva la domanda degli attori,
ritenendo che il recupero delle somme effettuato dall' fosse illegittimo in quanto Pt_1
dovuto a un errore dell'autorità, non rilevabile secondo un criterio di media diligenza dall'agricoltore, secondo l' art. 73, 4 comma, Reg. CEE 769/04, precisando inoltre che la riduzione prevista dall'art. 10, capitolo 2, del Reg. CE 1782/03 del Consiglio, in virtù del
Regolamento applicativo della Commissione CE n. 796/2004 si applicava dal 2005 e non per le campagne in esame. Pertanto condannava l' al pagamento delle somme richieste Pt_1
oltre gli interessi legali dal 5.11.2014, data di notifica dell'atto di citazione.
pagina 3 di 5 3. ha proposto appello, per il seguente unico motivo, nei confronti di Pt_1 CP_1
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stata condannata al pagamento del 3% del contributo non erogato nel 2005, ritenendo inapplicabile la
“modulazione” prevista dall'art. 10 del Reg. CE 1782/2003 al regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva. L'appellante ha infatti considerato errata l'interpretazione della disposizione fatta dal Tribunale, sostenendo che: l'art. 10 del Reg. CE 1782/2003 si applicava a tutti i pagamenti diretti erogati agli agricoltori in un determinato anno civile, stabilendo per il 2005 una riduzione del 3%; l'art. 2, lett. d), definiva come “pagamenti diretti” quelli inclusi nell'Allegato I, che comprendeva espressamente il regime di aiuto alla produzione di olio di oliva (art. 5, par. 1 del Reg. CEE 136/66); il successivo Reg. CE 864/2004 aveva introdotto il regime di pagamento unico disaccoppiato, ma non aveva escluso l'applicabilità
della modulazione ai regimi precedenti, come quello olivicolo;
la riduzione era stata regolarmente applicata da senza precedenti contestazioni da parte degli agricoltori. Pt_1
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello.
2. L'appello non è fondato.
Il Regolamento CE n. 1782/2003 ha introdotto il principio del disaccoppiamento del pagamento diretto agli agricoltori e il regime di pagamento unico per le aziende agricole sotto forma di “titoli individuali” assegnati a ciascuna unità produttiva sulla base degli aiuti comunitari percepiti in un periodo di riferimento. Tali principi sono stati applicati ad alcuni settori produttivi (in particolare i seminativi) già a partire dall'annata agraria 2004/05.
L'applicazione di tale regime al settore olivicolo, unitamente ai settori del cotone, del tabacco greggio e del luppolo è stata resa operativa solo con Reg. CE del Consiglio n. 864/2004, mediante le necessarie integrazioni e modifiche al Reg. n. 1782 entrate in vigore – ai sensi dell'articolo 2 - a partire dal 1.1. 2006.
Questa Corte intende dare continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce in cui
è stato rilevato che il regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva (e di aiuto per le olive da tavola) è rimasto in vigore sino alla campagna 2004/05 e tutte le erogazioni effettuate a pagina 4 di 5 valere per tale campagna (e per le precedenti) sono integralmente disciplinate dal Reg. n. 136/66/CEE
e da quelli da esso derivati.
La riduzione prevista dall'articolo 10 del Reg. 1782 è invece riferita esclusivamente ai pagamenti disposti ai sensi e nel quadro del Regolamento medesimo, non essendovi ragione per applicare una singola previsione (avente a oggetto una decurtazione dei contributi previsti) prevista da un (nuovo)
regime di intervento della Politica Agricola Comune a un precedente regime di intervento riferito allo specifico settore olivicolo (v. in questi termini Corte Appello Roma, sentenze nn. 4338/2017, n.
6985/2023).
L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014,
tenuto conto del valore della controversia e del numero di parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta da;
Pt_1
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) Condanna al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite del Pt_1
presente grado di giudizio che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 5 di 5