Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
Nel giudizio camerale, la violazione del diritto del difensore dell'imputato al rinvio, in conseguenza della rituale dichiarazione di astensione, integra una nullità di ordine generale disciplinata dall'art. 180 cod.proc.pen., che deve essere immediatamente eccepita dal difensore, se presente, e che viene sanata ove lo stesso prosegua la sua partecipazione all'udienza ed eserciti le facoltà connesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2015, n. 8943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8943 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/02/2015
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 221
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 30830/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LH N. IL 01/11/1972;
inoltre:
EL RT KH N. IL 01/01/1987;
EL RT HA N. IL 01/01/1973;
EL RT BD N. IL 01/01/1976;
DA HA N. IL 11/01/1981;
UA RR N. IL 10/12/1970;
DA HM N. IL 01/01/1979;
DA CH N. IL 20/05/1987;
EL BI AP N. IL 04/02/1981;
EN HM AP N. IL 21/03/1987;
EL OU IK N. IL 19/10/1981;
EL LA DI N. IL 01/01/1975;
avverso la sentenza n. 4208/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, acr per SA;
acr pena per DA CH e EN HM AP E rigetto nel resto dei ricorsi;
inammissibilità ricorso di EL OU IK;
acr per tutti gli altri imputati in accoglimento motivo relativo all'assunzione della sentenza e per EL LA RD anche sul secondo motivo.
Udito il difensore Avv. ANCONA Luca per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.1-19.2.2014 la Corte d'appello di Firenze, quale Giudice del rinvio dopo l'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 9.4.2013 e in accoglimento parziale del ricorso della parte pubblica, riformava in parte la sentenza del locale GUP del 4.6.2010 e, per quanto qui di interesse:
- confermava la responsabilità di EL RT HA, EL RT KH e EL RT BD in ordine al reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 di cui al capo 1 (gruppo RT),
rideterminando le pene per i primi due;
- confermava la responsabilità di DA HA, EL JA AP, UA RR, DA HM, DA CH, EN HM AP in ordine al reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 di cui al capo 3 (gruppo ATT ABBAS) rideterminando la pena per i primi due previo riconoscimento della continuazione con reati giudicati con precedente sentenza in giudicato e per l'ultimo;
- riconosceva l'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per SA LH, adeguandovi la pena;
- rideterminava la pena per EL OU IK;
- confermava la responsabilità e la pena per EL LA DI in relazione al capo 6.
2.1 ricorsi ed i corrispondenti motivi.
3. Il procuratore generale distrettuale ricorre limitatamente al capo relativo a SA LH ed al punto della decisione afferente il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, enunciando unico motivo di difetto di motivazione e violazione di legge, perché erroneamente la Corte fiorentina avrebbe ritenuto che la sentenza 11.12.2013 avesse respinto il pertinente ricorso della parte pubblica. In realtà, secondo il ricorrente: la sentenza n. 24924 deliberata il 9.4.2013 aveva riconosciuto in motivazione la fondatezza del motivo originario della parte pubblica, che contestava l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi lieve, ancorché erroneamente nel dispositivo avesse rigettato integralmente il ricorso della parte pubblica;
la successiva sentenza di questa Corte n. 1407 deliberata il 11.12.2013 e depositata il 15.1.2014 aveva chiarito che la questione dell'ipotesi lieve doveva ritenersi assorbita nell'annullamento relativo al reato associativo, sicché erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto preclusa ogni propria rivisitazione su tale questione.
4. EL OU IK (ricorso formalmente personale) -1. vizi della motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per la ritenuta continuazione con precedente sentenza di condanna 27.1.2012 (pari a otto mesi di reclusione).
5.1 EL RT HA;
5.2 EL RT KH;
5.3 EL RT BD;
È stato proposto nell'interesse dei tre imputati un unico atto di ricorso (avv. Ancona Luca), con due motivi comuni alle tre posizioni:
-1. violazione di legge in relazione al mancato rinvio dell'udienza del 14.1.2014 (prima del giudizio d'appello), per la quale il difensore aveva tempestivamente dichiarato la propria adesione all'astensione dalle udienze ritualmente deliberata da associazione forense anche per tale giorno;
-2. in relazione al capo 1 (reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74: GRUPPO EL RT), motivazione omessa "insufficiente"
contraddittoria, per il mancato confronto con gli elementi difensivi invece valorizzati dalla precedente sentenza 287/12 della stessa Corte fiorentina, la cui motivazione pertinente viene riprodotta nel testo del ricorso. Il primo Giudice d'appello, in definitiva, aveva ritenuto che, rimasti tre imputati dei sei cui originariamente era contestato il delitto associativo, doveva escludersi una condotta partecipativa di BD, in relazione alla sua posizione marginale o assente nelle varie vicende di droga che ricostruiva e, pertanto, veniva meno il numero minimo strutturalmente essenziale per la contestazione associativa. Per contro, il Giudice del rinvio avrebbe motivato in modo discorsivo, con affermazioni che non sarebbero state sorrette dall'indicazione puntuale di fonti di prova idonee a fondarle.
6.1 DA HA;
6.2 UA RR;
6.3 DA HM;
È stato proposto nell'interesse dei tre imputati un unico atto di ricorso (avv. Ciappi Manuele), con due motivi comuni alle tre posizioni:
-1. violazione di legge in relazione al mancato rinvio dell'udienza del 14.1.2014 (prima del giudizio d'appello), per la quale il difensore aveva tempestivamente dichiarato la propria adesione all'astensione dalle udienze ritualmente deliberata da associazione forense anche per tale giorno, a mezzo di sostituto processuale presente in udienza;
l'udienza sarebbe poi stata invece celebrata in sua assenza;
-2. in relazione al capo 3 (reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74: gruppo AIT ABBAS), "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)", perché la Corte del rinvio avrebbe omesso di argomentare sul punto determinante del legame parentale sussistente tra i componenti del ed "gruppo AIT ABBAS", quale ragione alternativa idonea a spiegare i plurimi contatti.
7.1 DA CH;
7.2 EN HM AP;
Nel loro interesse è stato proposto unico atto di ricorso da parte dell'avv. Cantale Filippo, nominato contestualmente per il giudizio di legittimità, in unione all'avv. Toraldo Cristiano e con esplicita revoca di ogni diversa precedente nomina, che enuncia due motivi comuni:
-1. in relazione al capo 3 (reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74), "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)" sul punto della loro partecipazione: negli atti d'appello era stato dedotto in modo articolato che i due avevano sostanzialmente sempre agito con occasionali contatti con più soggetti e che l'essersi in alcune occasioni la loro attività di spaccio intersecata con quella del gruppo AIT ABBAS non era indice di una loro stabile partecipazione a quel gruppo, non suffragata dalle intercettazioni, indicative di attività autonome;
la Corte d'appello avrebbe invece motivato solo in ordine alla sussistenza dell'associazione, senza confrontarsi con le deduzioni difensive in ordine al diverso punto relativo alla partecipazione ad essa dei due imputati, aspetto tanto più rilevante in quanto già il GIP aveva escluso la partecipazione individuale di altri imputati, pur essi spacciatori;
-2. medesimi vizi in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione interna ed esterna: senza motivazione gli aumenti di pena detentiva, quanto alla pena pecuniaria il calcolo risulterebbe "ictu oculi non corretto o, quantomeno, non intelligibile".
Nell'interesse di DA CH risulta proposto anche ulteriore atto di ricorso da parte dell'avv. Manuele Ciappi, tuttavia successivo alla revoca e pertanto presentato da soggetto non più legittimato (ai ricorsi proposti dall'avv. Cantale è allegato atto di nomina con conferma a codifensore dell'avv. Toraldo e revoca espressa di altre precedenti nomine: l'autentica della sottoscrizione reca la data del 27 e 30 gennaio, il che è assorbente;
comunque i ricorsi risultano poi proposti il 5 maggio dall'avv. Cantale e il successivo giorno 6 dall'avv. Ciappi). Il testo del ricorso dell'avv. Ciappi riproduceva motivi e deduzioni dell'atto proposto dal medesimo professionista nell'interesse dei coimputati DA HA, UA RR e DA HM.
8. EL LA DI (avv. Ammannato Danilo)
-1. Violazione degli artt. 178 segg., artt. 420 ter e 97 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza, per l'omesso rinvio dell'udienza del 14.1.2014 a seguito di tempestiva comunicazione dell'adesione ad astensione dalle udienza deliberata ritualmente da associazione forense;
tale nullità non sarebbe stata sanata dalla presenza del difensore alla successiva udienza del 21.1.2014, sia perché all'udienza del 14 gennaio sarebbe stata svolta la requisitoria del procuratore generale sia perché all'udienza del 21 il difensore avrebbe eccepito proprio la nullità concretizzatasi, in assenza sua e dell'imputato, alla precedente udienza;
2. "violazione dell'art. 606 lettere B), C) ed E) in relazione all'art. 192 c.p.p., 533 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p., lett. E)" con riferimento al capo 6: la Corte distrettuale avrebbe omesso di motivare sul punto della presunta identificazione del ricorrente nel soggetto soprannominato "pesce" che, come specificamente dedotto nei motivi d'appello e in successiva memoria, sarebbe da identificarsi in El LI, El AN fratello minore di BE - EI LI US ed egli pure arrestato nell'"operazione canneto" della procura di Prato, come argomentato nella prima sentenza d'appello, che aveva assolto questo imputato;
3. "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), C) ed E) e art. 546 c.p.p., lett. E)" in relazione al diniego dell'ipotesi lieve D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5: "di tutta evidenza" quello dell'imputato era "piccolo spaccio", mentre la Corte di Firenze avrebbe omesso sul punto qualsivoglia motivazione;
-4. "violazione dell'art. 606 lettere B), C) ed E) e 546 lett. E) c.p.p." in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
9. EL JA AP (avv. Ancona Luca)
1. violazione di legge in relazione al mancato rinvio dell'udienza del 14.1.2014 (prima del giudizio d'appello), per la quale il difensore aveva tempestivamente dichiarato la propria adesione all'astensione dalle udienze ritualmente deliberata da associazione forense anche per tale giorno;
2. in relazione al capo 3 (reato associativo D.P.R. 309 del 1990, ex art. 74 gruppo AIT ABBAS), motivazione omessa "insufficiente"
contraddittoria, per il mancato confronto con gli elementi difensivi invece valorizzati dalla precedente sentenza 287/12 della stessa Corte fiorentina, sul punto della partecipazione individuale dell'imputato all'associazione AIT ABBAS, affermata in termini assertivi e senza tener conto delle deduzioni d'appello in particolare sulla sua presenza in Italia assolutamente limitata nel tempo e in Spagna per un biennio, incompatibile con un vincolo associativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso del procuratore generale nei confronti di SA LH deve essere rigettato, risultando infondato nei termini che seguono.
Correttamente la parte pubblica ha evidenziato la contraddittorietà intrinseca della sentenza 24924/13, che in motivazione (punto 1.5 del "considerato in diritto") argomentava la fondatezza del motivo enunciato nell'originario ricorso del procuratore generale contro l'avvenuta applicazione dell'ipotesi lieve ma nel dispositivo non indicava le generalità di questo imputato nella parte descrittiva degli accoglimenti dei vari ricorsi, così in concreto collocando anche questo imputato tra coloro cui si riferivano i ricorsi rigettati.
Ma altrettanto correttamente la Corte del rinvio ha osservato che pure la successiva sentenza di questa Corte n. 1407/14 (trovatasi a provvedere sulla medesima questione, a seguito di quella che dalla lettura delle intestazioni e delle motivazioni parrebbe l'autonoma trattazione dei ricorsi dei due uffici del pubblico ministero, di primo e secondo grado), anziché provvedere specificamente sul capo (avendo dato atto della distonia nella precedente sentenza, che avrebbe potuto essere interpretata anche come omessa decisione, pena altrimenti l'improcedibilità per preclusione), aveva essa pure nel dispositivo rigettato anche questo diverso e autonomo ricorso della parte pubblica, argomentando di un assorbimento dello specifico punto (riconoscimento dell'ipotesi lieve) nell'annullamento intervenuto per il reato associativo e, quindi, consapevolmente concludendo per l'infondatezza dell'impugnazione. Fondato il rilievo dell'odierno ricorrente che in realtà l'annullamento per il capo associativo, disposto dalla sentenza 24924/13, non riguardava SA (che era stato assolto dallo stesso già in primo grado), sicché la ragione per la quale la sentenza 1407/14 aveva respinto il secondo ricorso non era condivisibile, tuttavia appunto correttamente la Corte del rinvio ha preso atto di trovarsi di fronte a due dispositivi che rigettavano i ricorsi della parte pubblica sul punto. Statuizioni in ipotesi erronee ma non rimediabili per la parte pubblica ricorrente. 11. Il ricorso di EL OU IK va dichiarato originariamente inammissibile, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Il motivo è infatti diverso da quelli consentiti e generico, risolvendosi in assertiva doglianza di merito.
12. Trattandosi di motivo comune a più ricorsi appare opportuna la trattazione congiunta della questione relativa al rigetto della richiesta di rinvio prospettata da alcune delle difese all'udienza del 14 gennaio 2014, in ragione della dichiarata rituale dichiarazione di adesione individuale a iniziativa di astensione dalle udienze deliberata da associazione forense nel rispetto del codice di autoregolamentazione.
La questione riguarda gli imputati ricorrenti assistiti dagli avvocati Ancona Luca (i tre EL RT e EL JA), Ciappi Manuele (DA HA, UA NOUREDDINE, DA HM), Ammannato Danilo (EL LA).
12.1 La Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinvio giudicando non applicabile la disciplina dell'art. 420 ter c.p.p., trattandosi di rito camerale.
In tempi recenti ripetute sentenze di più Sezioni di questa Corte hanno invece affermato che l'adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze, quando legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamentazione, costituendo non una fattispecie riconducibile all'istituto del legittimo impedimento ma un autonomo diritto di libertà associativa con fondamento costituzionale (SU sent. 40197/2014), è idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale (Sez. 6^ sent. 1826/14, Sez. 1^ sent. 14775/14, Sez. 3^ sent. 19856/14), purché accompagnata dall'espressa indicazione della volontà di partecipare a tale trattazione (posto che, a differenza del rito dibattimentale, il rito camerale non prevede la partecipazione necessaria del difensore: Sez. 6^ sent. 18753/14).
Nè la decisione delle Sezioni unite (deliberata all'udienza del 30.10.2014 in proc. Guerrieri e altro) rileva in senso contrario, riguardando la diversa situazione della richiesta del solo difensore della persona offesa (soggetto processuale che, e pure quando si costituisce parte civile, ha nel sistema processuale penale un ruolo recessivo rispetto a quello dell'imputato, in particolare sotto il profilo dell'incidenza sul diritto del sottoposto alle indagini, o imputato, alla ragionevole durata del processo: Sez. 6^ sent. 43213/2013). 12.2 La peculiare evoluzione delle dinamiche processuali, relative alle diverse difese, permette ora un opportuno ulteriore approfondimento sistematico.
Va premesso come risulti in fatto che all'udienza del 14 gennaio hanno concluso la parte pubblica nei confronti di tutti gli imputati ed alcuni dei difensori (tra i quali non risultano indicati gli avvocati Ancona, Ciappi e Ammannato).
Risulta altresì dai verbali di udienza, letti insieme con le deduzioni concretamente proposte nei ricorsi sul punto, che:
- le dichiarazioni di adesione all'astensione dalle udienze sono state presentate tempestivamente da tutte le tre difese;
- l'avv. Ammannato non ha partecipato all'udienza del 14 gennaio, venendo sostituito ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 (secondo il verbale ed ancorché il cognome del difensore nominato d'ufficio sostituto risulti il medesimo del difensore sostituito, allegato A);
ha partecipato poi alla successiva udienza del 21 gennaio, presentando le conclusioni e pure eccependo la nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio;
- l'avv. Ancona ha partecipato alle due udienze (14 e 21) e non ha dedotto la nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio pronunciata in sua presenza, quando il presidente del collegio ha disposto procedersi oltre e si è passati alla relazione e poi all'inizio della discussione, svolgendo quindi le proprie difese all'udienza del 21 (con conclusioni che non indicano la questione in rito, prospettata per la prima volta con i ricorsi);
- l'avv. Ciappi era assente all'udienza del 14, ha nominato sostituto che ha depositato la comunicazione della sua adesione individuale all'astensione e che, dopo la lettura dell'ordinanza e il provvedimento di procedere oltre con le discussioni, nulla ha eccepito proseguendo la presenza in udienza;
la nomina a sostituto, in atti e in calce alla dichiarazione di astensione, non prevede alcuna limitazione relativa al contenuto della sostituzione;
all'udienza del 21 è proseguita la sostituzione dell'avv. Ciappi ed il medesimo sostituto avv. Veltri ha presentato le proprie conclusioni, tra le quali non vi è alcun riferimento alla questione processuale, che viene introdotta solo con il ricorso. Orbene.
La violazione del diritto al rinvio in conseguenza della rituale dichiarazione di personale adesione ad iniziativa di astensione, nel giudizio camerale, certamente non integra una nullità di ordine assoluto riconducibile alle tassative ipotesi disciplinate dall'art. 179 c.p.p.. Risulta corretta la qualificazione come "altra nullità
di ordine generalè, oggetto della disciplina dell'art. 180 c.p.p.. Conseguentemente, trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 182 c.p.p., comma 2 e art. 183 c.p.p., quanto rispettivamente alla deducibilità nel caso di presenza alla nullità dell'atto (dovendo quindi la pertinente eccezione essere proposta nell'immediatezza della deliberazione di rigetto della richiesta di rinvio), all'accettazione degli effetti dell'atto o all'avvalersi della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato (il che si verifica quando il difensore rimanga in udienza, partecipandovi con l'esercizio delle facoltà connesse ai relativi incombenti). 12.3 Funzionale alla decisione del comune motivo dei ricorsi proposti dagli avvocati Ancona, Ciappi e Ammannato è pertanto l'enunciazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. dei seguenti principi di diritto:
1) il diritto all'adesione individuale all'astensione collettiva dalle udienze ritualmente deliberata può essere esercitato dal difensore dell'imputato anche nel giudizio camerale;
2) per l'efficace esercizio di tale diritto è necessario che il difensore comunichi espressamente anche la propria intenzione di partecipare al giudizio camerale;
3) la violazione di tale diritto integra una nullità di ordine generale disciplinata dall'art. 180 c.p.p.;
4) quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., l'eventuale nullità conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva deve essere immediatamente eccepita;
5) la nullità è comunque sanata se la parte accetta gli effetti dell'atto nullo o si avvale delle facoltà al cui esercizio l'atto è preordinato, proseguendo la partecipazione all'udienza ed esercitando le facoltà connesse.
12.4 Applicando tali principi alle tre fattispecie descritte si deve così rispettivamente concludere.
12.4.1 È fondato il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ammannato: lo stesso non ha presenziato all'udienza neppure a mezzo di sostituto ex art. 102 c.p.p. ed ha poi tempestivamente eccepito la relativa nullità, nei termini di cui agli artt. 182.2 ultima parte e 180 c.p.p., anche con specifica memoria ex art. 121 c.p.p..
Si tratta di motivo assorbente perché, travolgendo la ritualità del giudizio, ne impone la rinnovazione. In accoglimento del ricorso proposto in favore dell'imputato EL LA DI la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
12.4.2 È infondato il primo motivo dei ricorsi proposti dall'avv. Ancona nell'interesse dei tre imputati EL RT e di EL JA. Questo difensore, infatti, dopo aver tempestivamente presentato la richiesta di rinvio non ha eccepito la nullità dell'ordinanza di rigetto deliberata in sua presenza e si è poi avvalso delle facoltà connesse alla prosecuzione dell'udienza, con l'ascolto della requisitoria della parte pubblica e la successiva presentazione delle proprie conclusioni di merito all'udienza successiva. 12.4.3 Per la medesima ragione è infondato il primo motivo dei ricorsi proposti dall'avv. Ciappi nell'interesse degli imputati DA HA, DA HM e UA, con la precisazione che appunto irrilevante è nel suo caso la fisica assenza al processo perché, differentemente dal caso dell'avv. Ammannato, egli è stato rappresentato da sostituto da lui stesso ritualmente nominato ex art. 102 c.p.p., senza alcuna limitazione di mandato, sostituto che ha poi effettivamente partecipato e svolto tutte le pertinenti difese nelle due udienze.
13. Venendo alla trattazione degli ulteriori motivi dei ricorsi degli imputati assistiti dagli avvocati Ancona e Ciappi, osserva la Corte. 13.1 Il comune secondo motivo dei ricorsi proposti in favore di EL RT HA, EL RT KH ed EL RT BD è infondato.
La Corte del rinvio, infatti, ha ben tenuto conto delle ragioni assolutorie della precedente sentenza d'appello, che ha richiamato espressamente (pag. 6; corrispondono sostanzialmente a quelle riproposte nei ricorsi) per poi superarle con motivazione specifica che ha presente le argomentazioni dell'annullamento con rinvio (p. 6 e 7). Il motivo risulta pertanto ai limiti della stessa inammissibilità, laddove si risolve in sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio, contestando nel merito gli apprezzamenti della Corte del rinvio, conformi alla sentenza di primo grado, in favore di quelli della prima sentenza d'appello. I tre ricorsi vanno pertanto rigettati, con la condanna dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
13.2 Il secondo motivo del ricorso di EL JA è fondato nei termini che seguono.
Con rilievo che vale anche per i ricorrenti DA CH e EN HM, occorre evidenziare che effettivamente rispetto al reato di partecipazione associativa di cui al capo 3 già il primo Giudice aveva distinto le posizioni degli imputati ritenuti partecipi strutturati e di coloro che erano stati coinvolti senza assumere tuttavia un ruolo strutturato (rispondendo pertanto dei soli reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73). Vi era pertanto nel processo un tema specifico, interno al capo 3: quello di verificare posizione per posizione chi fosse davvero intraneo strutturato e chi solo occasionalmente coinvolto.
La prima sentenza d'appello ha risolto ogni questione negando la sussistenza stessa di alcuna associazione.
Annullata da questa Corte quella sentenza, il Giudice del rinvio aveva due temi da affrontare, avendo specifico riguardo ai motivi degli originari atti d'appello: la sussistenza dell'associazione e la partecipazione strutturata dei singoli. La Corte, come detto, ha risolto positivamente e con motivazione specifica ed articolata la sussistenza dell'associazione di cui al capo 3, ma quanto al coinvolgimento partecipativo di EL JA la sentenza impugnata si limita ad indicarlo come partecipe di una squadra con DA CH e EN HM (p. 9): obiettivamente e pur a fronte di un motivo d'appello ai limiti dell'ammissibilità, allo stato si tratta di affermazione assertiva che non permette di cogliere il percorso argomentativo con il quale il Giudice del rinvio è pervenuto a tale conclusione, pur conforme a quella del GUP.
La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte fiorentina per nuovo giudizio sul punto della partecipazione dell'imputato all'associazione.
1.3.3 Il comune secondo motivo dei ricorsi proposti in favore di DA HA, UA e DA HM è inammissibile perché generico. Alle pagine 8 e 9 la Corte del rinvio ha spiegato le numerose convergenti prove che fondano il rapporto associativo. È vero che non commenta esplicitamente il legame parentale (del quale però da comunque atto, con ciò attestando di aver presente quell'aspetto in fatto), ma la descrizione della tipologia dei rapporti, dei fatti, dei contenuti dei contatti è stata valorizzata per spiegare una conclusione inequivoca, conforme a quella del primo grado. Si tratta di motivazione articolata e assorbente del solo tema parentale dedotto in ricorso, questo per il vero in termini generici e assertivi, non spiegando perché tale legame avrebbe fatto venir meno la struttura, che ben può sussistere anche a livello parentale. Tenuto conto della ragione della reiezione del primo motivo i ricorsi vanno rigettati, con la conseguente condanna dei tre imputati al pagamento delle sole spese processuali.
14. I ricorsi proposti dall'avv. Cantale nell'interesse di DA CH e EN HM AP sono fondati.
Richiamate le due problematiche interne al capo 3, cui si è fatto riferimento trattando la posizione di EL JA sub 13.2, è quindi sufficiente constatare come a fronte di atti di appello che specificamente deducevano in modo articolato situazioni in fatto volte ad escludere la partecipazione strutturate dei due (pagg.
6-9 app. BR;
pagg.
6-9 app. BLM), la sentenza del rinvio (p.9) si limita a descrivere un organigramma senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali quell'organigramma, e in particolare il ruolo dei due ricorrenti, avrebbe dovuto essere confermato in esito al doveroso confronto specifico con le deduzioni d'appello.
Anche queste due posizioni debbono pertanto essere oggetto di nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA CH, EN HM AP, EL JA AP, limitatamente al reato di cui al capo 3; nonché nei confronti di EL LA DI;
e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Dichiara inammissibile il ricorso di EL OU IK che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di EL RT HA, EL RT KH, EL RT BD, DA HA, UA RR e DA HM, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso del procuratore generale nei confronti di SA LH.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015