Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2005, n. 43984
CASS
Sentenza 8 novembre 2005

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Gli accertamenti e le verifiche svolte dalla Guardia di finanza in via autonoma, come previsto dagli artt. 51 e 52 L. n. 633 del 1972, non possono essere utilizzati per la ricerca di fonti di prova, con conseguente sequestro probatorio, nel caso in cui la notizia di reato sia già sussistente e provenga da un esposto presentato da un soggetto identificato ed informato dei fatti. In tal caso sussiste l'obbligo di informare il P.M., organo titolare delle indagini preliminari, che dovranno essere attivate e completate nel rispetto dei termini di legge previsti per la loro durata. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del provvedimento di sequestro e della relativa convalida del P.M. avvenuti oltre il termine di sei mesi dalla ricezione della "notitia criminis").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2005, n. 43984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43984
    Data del deposito : 8 novembre 2005

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