Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
Gli accertamenti e le verifiche svolte dalla Guardia di finanza in via autonoma, come previsto dagli artt. 51 e 52 L. n. 633 del 1972, non possono essere utilizzati per la ricerca di fonti di prova, con conseguente sequestro probatorio, nel caso in cui la notizia di reato sia già sussistente e provenga da un esposto presentato da un soggetto identificato ed informato dei fatti. In tal caso sussiste l'obbligo di informare il P.M., organo titolare delle indagini preliminari, che dovranno essere attivate e completate nel rispetto dei termini di legge previsti per la loro durata. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del provvedimento di sequestro e della relativa convalida del P.M. avvenuti oltre il termine di sei mesi dalla ricezione della "notitia criminis").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2005, n. 43984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43984 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/11/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1197
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 25523/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC ON LL N. IL 13/01/1941;
avverso DECRETO del 12/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni (ROMA).
La Corte:
OSSERVA
con ordinanza del 12 maggio 2005, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame richiesto dall'indagato, ha confermato il decreto 16 aprile 2005 col quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale medesimo aveva convalidato il sequestro probatorio della documentazione extracontabile della s.n.c. TA RI, in quanto il suo legale rappresentante RI CE TA è indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 di dichiarazione infedele al fine di evadere l'I.V.A., per aver sottratto all'imposizione elementi attivi per E. 834.812,38, superiore al 10% del volume di affari dichiarato pari ad E. 5.753.283,00 ed evaso l'IVA per E. 166.962,48, superiore ad E. 103.291,38 prevista dalla norma incriminatrice.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, l'indagato, deducendo la violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52 per avere la Guardia di finanza, nel corso dell'ispezione svolta all'interno dei locali dell'impresa del ricorrente, eseguito l'apertura di cassetti e di plichi in assenza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Il Tribunale aveva al riguardo motivato, in contrasto con la legge processuale secondo il ricorrente, nel senso dell'utilizzabilità in sede penale degli elementi di prova emersi nel corso dell'attività ispettiva, sia pure con violazione delle norme stabilite per il relativo procedimento amministrativo. Ove peraltro l'interpretazione del Tribunale fosse ritenuta esatta, il ricorrente propone questione di illegittimità costituzionale dell'art. 331 c.p.p. e dell'art. 334 c.p.p. per contrasto con gli artt. 13, 14 Cost. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione degli artt. 330, 333 c.p.p. e quindi la disapplicazione delle norme riguardanti le indagini preliminari: la notizia criminis sarebbe infatti già emersa dalle dichiarazioni del teste dipendente CE AT del 31 agosto 2004 secondo le quali la società effettuava vendite in evasione di imposte con pagamento rateale, detenendo per tale motivo presso gli uffici amministrativi documentazione extracotabile di tali movimenti in nero. La Guardia di Finanza ne dovette riferire necessariamente al P.M., per cui l'ispezione e il sequestro del 16 aprile 2005 sarebbero state assunte in violazione degli artt. 326 c.p.p. e ss. Infine, il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 355 c.p.p., in quanto già il 22 febbraio 2005, nel primo giorno della verifica della Guardia di Finanza era stato rinvenuto e praticamente sequestrato il brogliaccio contenente dati fuori contabilità, in quanto concentrato in un certo locale ove erano stati applicati suggelli alla finestra e sulla porta, lasciati poi in custodia al TA, avvertito dei relativi doveri e pericoli fra cui il art. 349 c.p.p.. La convalida invece era avvenuta da parte del P.M. ben oltre il termine di legge, il 16 aprile 2005.
Il ricorso è fondato nel secondo motivo, logicamente ritenuto preliminare.
Risulta dalla stessa ordinanza impugnata che la notitia criminis da cui è poi originato il sequestro probatorio della documentazione extracontabile della società in nome collettivo TA RI era pervenuta alla Guardia di finanza a mezzo dell'esposto o comunque delle dichiarazioni rese da AT CE, dipendente della società, riferite al fatto che quest'ultima effettuava da tempo vendite in evasione delle imposte con pagamento rateale, detenendo allo scopo presso i propri uffici amministrativi la relativa documentazione extracontabile, poi reperita e sequestrata dalla guardia di finanza e dalla quale è emerso che la maggior parte di essa era relativa a vendite in nero, non contabilizzate, quindi senza emissione di documenti fiscali in favore di dipendenti e di terzi. Tali dichiarazioni del CE risultano effettuate in data 31 agosto 2004 e sulla base di esse la Guardia di finanza avrebbe dovuto ipotizzare il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 e riferirne senza ritardo al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.). Ne consegue che le successive fasi dell'indagine avrebbero dovuto essere coordinate dal P.M. e le attività eventualmente svolte autonomamente dalla guardia di finanza nella qualità di polizia giudiziaria avrebbero dovuto osservare le regole prescritte per le indagini preliminari, in particolare gli artt. 354, 356 c.p.p. per ciò che riguarda gli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose. L'avere invece utilizzato per la ricerca di fonti di prova e per il successivo sequestro probatorio, dopo che erano trascorsi quasi sei mesi dall'acquisizione della notitia criminis, i poteri attribuiti dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, del per finalità di controllo preventivo circa l'osservanza delle leggi tributarie, per di più con violazione della regola posta da tali norme per cui è necessaria l'autorizzazione del P.M. o dell'autorità giudiziaria per procedere all'apertura coattiva di mobili, ripostigli e simili, rende le relative operazioni illegittime, in quanto incidenti, al di fuori delle regole sulle indagini preliminari, su diritti di libertà costituzionalmente protetti dagli artt. 14, 15 Cost., con conseguente nullità del sequestro probatorio disposto e della sua convalida. Il secondo motivi di ricorso è pertanto fondato e il ricorso va accolto.
Resta assorbito l'esame degli altri motivi.
L'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di convalida del sequestro probatorio operato dalla Guardia di finanza il 16 aprile 2005 vanno pertanto annullati senza rinvio e va disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle cose sequestrate.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo in data 16 aprile 2005. Dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle cose sequestrate.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005