Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8941
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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Anche nel rito del lavoro il dispositivo deve essere interpretato in sintonia con la motivazione, pertanto, se nella motivazione della sentenza siano contenuti tutti gli elementi per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore, il dispositivo che abbia dichiarato il diritto della parte al risarcimento del danno integra una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di quella somma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice di rinvio, contenente l'affermazione del diritto della parte al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, non nella misura indicata nella sentenza di primo grado, ma limitatamente ad un periodo più breve, da calcolarsi con i medesimi criteri di cui alla sentenza di primo grado anche in ordine agli accessori, solo apparentemente fosse una sentenza dichiarativa, trattandosi invece di una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di somme ben determinate, risultanti dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado).

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro le sentenze del pretore appartiene alla Corte di appello; tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. Civ., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (Nella specie, una precedente sentenza della S.C., che, successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, aveva cassato la decisione del Tribunale di Lecce, aveva designato il medesimo Tribunale quale giudice di rinvio).

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  • 1Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8941
Data del deposito : 19 giugno 2002

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