Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 2
Anche nel rito del lavoro il dispositivo deve essere interpretato in sintonia con la motivazione, pertanto, se nella motivazione della sentenza siano contenuti tutti gli elementi per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore, il dispositivo che abbia dichiarato il diritto della parte al risarcimento del danno integra una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di quella somma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice di rinvio, contenente l'affermazione del diritto della parte al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, non nella misura indicata nella sentenza di primo grado, ma limitatamente ad un periodo più breve, da calcolarsi con i medesimi criteri di cui alla sentenza di primo grado anche in ordine agli accessori, solo apparentemente fosse una sentenza dichiarativa, trattandosi invece di una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di somme ben determinate, risultanti dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado).
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro le sentenze del pretore appartiene alla Corte di appello; tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. Civ., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (Nella specie, una precedente sentenza della S.C., che, successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, aveva cassato la decisione del Tribunale di Lecce, aveva designato il medesimo Tribunale quale giudice di rinvio).
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8941 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU GH, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 235, presso l'avv. Cristina Cialdini, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Livio Stefanelli del Foro di BR;
- ricorrente -
contro
ENICHEM S.p.A., incorporante là E.C.P. HE Montepolimeri s.r.l., già MONTEDIPE s.r.l., subentrata alla MONTEDIPE S.p.A. a seguito di cessione di ramo d'azienda), in persona del legale rappresentante ing. Fabrizio d'Adda, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 32, presso l'avv. Lidia Ciabattini, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Paolo Tosi del Foro di Milano;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 marzo-16 maggio 2001, n. 1502 del 2001, RGAC 19 del 2000, cron. 5042;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. prof. Paolo Tosi,
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 marzo-16 maggio 2001, il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente la domanda formulata con il ricorso in riassunzione dall'ing. LU RD, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6881 del 2000, che aveva rimesso allo stesso Tribunale la quantificazione del danno conseguente al licenziamento intimato in data 8 giugno 1987 dalla Montedipe s.p.a.. I giudici di appello dichiaravano che il RD aveva diritto al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, non nella misura indicata dal OR di BR (lire 368.789.338 per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e il 1^ novembre 1993), ma limitatamente al periodo dal licenziamento fino al 23 ottobre 1998, data di compimento del 60^ anno di età dello stesso RD.
Il Tribunale osservava che i dipendenti delle aziende dichiarate in crisi dal PI (come appunto era avvenuto per la MONTEDIPE s.p.a.) non possono esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 54 del 1982, in base al combinato disposto degli articoli della legge n. 155 del 1981 e 193 del 1984, applicabili alle aziende di tutti i settori (e quindi non solo a quelle del settore siderurgico di cui alla prima previsione della legge del 1982), in forza di una precisa disposizione contenuta nella legge finanziaria del 1989, applicabile "ratione temporis" al caso di specie.
I giudici di appello escludevano che si fosse formato il giudicato interno in ordine alla data in cui il RD aveva diritto di andare in pensione. il OR di BR, rilevava il Tribunale, si era infatti limitato a dichiarare che il RD aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali fino al collocamento in pensione, e nella decisione di primo grado non era contenuto alcun accertamento autonomo della data in cui il RD avrebbe avuto diritto di andare in pensione.
Avverso questa decisione propone ricorso il RD con cinque motivi. Resiste HE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni con riferimento agli articoli 383-392 del codice di procedura civile, nonché violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 codice di procedura civile. Il ricorrente richiama le nuove disposizioni in materia di giudice unico, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto essere la Corte d'appello e non il Tribunale in formazione collegiale (richiamando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1044 del 28 settembre 2000). Il motivo è infondato.
A seguito dell'entrata in vigore della legge sul Giudice Unico, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal Tribunale in grado d'appello contro le sentenze pretorili appartiene effettivamente alla Corte d'Appello. Tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 383 codice di procedura civile, determina una competenza del giudice designato che non è
suscettibile di successive contestazioni, nemmeno in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (Cass. 2 giugno 1998 n. 5393, 23 gennaio 1998 n. 628). Tale principio risponde ad una precisa esigenza di economia processuale oltre che all'esigenza di evitare la possibilità che i giudici di merito possano disattendere la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 324 codice di procedura civile e 2909 codice civile, per non essersi tenuto conto del giudicato formatosi in ordine alla durata del periodo da risarcire con il passaggio in giudicato della prima sentenza del OR sul punto della condanna al versamento dei contributi sino al 65^ anno di età, violazione dell'art. 113 codice di procedura civile, violazione dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile, per errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa.
La questione del periodo temporale da considerare agli effetti della prosecuzione del rapporto, e quindi del computo delle retribuzioni e dei contributi, doveva considerarsi definitivamente risolto, con giudicato interno al processo e non avrebbe potuto essere oggetto di nuovo esame da parte del giudice di rinvio.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia erronea esclusione del diritto all'opzione sino al 65^ anno di età con violazione ed omessa applicazione dell'art. 6 del decreto legge n. 791 del 1981 convertito in legge n. 54 del 1982, errata ed illegittima applicazione dell'art. 1 comma 4 della legge 193 del 1984, con riferimento all'art. 16 della legge n. 155 del 1981, violazione dell'art. 113 codice di procedura civile, violazione dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile per errata e contraddittoria motivazione.
Il ricorrente censura la decisione del giudice di rinvio osservando che l'art. 6 della legge n. 54 del 1982 è stato attribuito ai lavoratori il diritto a prestare la propria attività fino al 65^ anno di età, con le sole eccezioni dell'ottenimento in precedenza di una pensione a carico dell'INPS e/o del raggiungimento dell'età contributiva massima.
Solo in via eccezionale e temporanea, con la legge n. 193 del 1994, era stata esclusa l'applicabilità del citato art. 6 per i dipendenti del settore siderurgico.
Il ricorrente, tuttavia, non prestava la propria attività in questo settore e, tra l'altro, non aveva neppure i requisiti contributivi previsti dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omessa applicazione e violazione degli articoli 2118 e 2119 codice civile, per essersi configurata la cessazione del rapporto al 60^ anno di età in assenza di recesso, violazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, per non essersi tenuto conto dell'esistenza di ordine di reintegra e di declaratoria di nullità del licenziamento impugnato, violazione dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro ad opera della sentenza del OR di BR (che aveva annullato un provvedimento di collocamento in CIGS del RD), la società aveva dichiarato formalmente di adeguarsi all'ordine del giudice, ma aveva espulso nuovamente il dipendente sostenendo l'inesistenza sopravvenuta del posto di lavoro.
Di ciò non aveva tenuto conto, erroneamente, il giudice del rinvio, che aveva ritenuto che il RD non potesse considerarsi dipendente della società (e quindi neppure destinatario di un provvedimento di recesso da parte della società, al compimento del limite di età stabilito dalla legge).
I tre motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Secondo il ricorrente, essendo stato respinto (l'originario) terzo motivo di ricorso per cassazione proposto da HE (contro il capo della sentenza del Tribunale di BR che aveva condannato la società al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento sino al giorno del pensionamento), si sarebbe formato un giudicato interno in ordine alla data del conseguimento del diritto a pensione (10 novembre 1993).
La censura è inammissibile ancor prima che infondata. Ogni valutazione circa la portata di un giudicato implicito all'interno del giudizio spetta esclusivamente al giudice di merito, se relativa - come nel caso di specie - ad un accertamento di fatto. Sotto un diverso profilo, va chiarito che questa Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per l'errore di giudizio insito nell'aver omesso ogni pronuncia in merito alla quantificazione del danno (HE, succeduta a Montedipe nell'appello principale aveva dedotto l'erroneità della pronuncia pretorile nella parte in cui aveva determinato il danno in misura superiore al dovuto, poiché calcolato sulla base delle retribuzioni spettanti fino al pensionamento avvenuto l'11 novembre 1993).
Questa Corte, con la sentenza n. 6881 del 2000, aveva ritenuto che nessuna delle ragioni addotte dal Tribunale di BR fosse sufficiente a giustificare l'omessa pronuncia in merito alla quantificazione del danno e ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa al Tribunale di Lecce perché provvedesse "alla pronuncia di merito su tutte le eccezioni e difese relative alla quantificazione del danno".
Orbene, questa nuova indagine non sarebbe stata affatto necessaria se, come sostiene il ricorrente, il periodo temporale da prendere a riferimento per il calcolo delle retribuzioni fosse stato già deciso con sentenza passata in giudicato (essendo impedita ogni statuizione diversa da quella relativa al periodo accertato ai fini contributivi).
Appare, pertanto, incensurabile in questa sede di legittimità, la constatazione del giudice di rinvio, secondo la quale la data del 1^ novembre 1993 (quale data del conseguimento del diritto a pensione) venne assunta dal primo giudice quale mera circostanza di fatto, dichiarata dal ricorrente ai fini della rinuncia alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro. Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Lecce ha correttamente concluso per l'inesistenza di qualsiasi giudicato interno in ordine alla data di collocamento in pensione del RD, in mancanza di un autonomo accertamento della data in cui il RD aveva maturato il diritto ad andare in pensione (in ordine alla quale, in ogni caso HE aveva svolto una tempestiva impugnazione, accolta da questa Corte con la sentenza n. 6881 del 2000). Quanto ai vizi di violazione di norme di legge denunciati, è appena il caso di ricordare che le disposizioni contenute nel comma 4^ dell'art. 1 della legge n. 193 del 1984 non riguardano le sole aziende siderurgiche, ma tutte le aziende industriali (escludendo tutti i lavoratori di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 155 del 1981 dall'opzione per la prosecuzione del rapporto).
Tra l'altro, come sottolinea la sentenza del Tribunale di Lecce, la legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria) all'art. 15 comma 56 ha stabilito che "la disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984 n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni,
continua a trovare applicazione dal 1^ gennaio sino al 31 dicembre 1988".
Il RD, come ha accertato il giudice di rinvio, aveva raggiunto il limite massimo di età per la permanenza in servizio (60 anni) il 23 ottobre 1988, quindi in periodo ricompreso nell'ambito di applicazione della legge n. 67 del 1988. Quanto all'ulteriore argomentazione del ricorrente, secondo la quale egli avrebbe comunque diritto a tutte le retribuzioni fino al 1993, essendo di fatto proseguito il rapporto di lavoro con la società, è appena il caso di ricordare che il OR non aveva affatto disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, posto che lo stesso RD aveva riferito di avere ottenuto il pensionamento nel 1993 e che, di fatto, non vi era stata alcuna prestazione di attività lavorativa dopo il licenziamento del 1987.
Con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto che fino alla sentenza del OR, ed anche successivamente, la società ha sempre sostenuto la legittimità dell'atto di recesso impugnato dal ricorrente, manifestando, così, in modo inequivocabile, una volontà contraria alla prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti. Anche tale censura si rivela, pertanto, infondata.
Quanto alla affermazione della mancanza dei requisiti contributivi richiesti dalla legge, formulata con la memoria in sede di riassunzione, si tratta di censura nuova e del tutto inammissibile. Tra l'altro, ai fini della decisività della censura, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre che neppure dopo il versamento dei contributi stabilito a seguito della decisione del giudice di rinvio egli avrebbe raggiunto il minimo di contribuzione mensile o settimanale indicato dall'art. 16, primo comma, della legge n. 155 del 1981. Il RD non ha neppure specificato quale fosse la sua posizione contributiva al momento del disposto licenziamento. Donde un ulteriore profilo di inammissibilità della censura. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 384 codice di procedura civile, violazione ed omessa applicazione degli articoli 112 e 113 codice di procedura civile e 2907 codice civile, nonché violazione degli articoli 324 codice di procedura civile e 2909 codice civile.
Il giudice di rinvio, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso l'esame dell'unica questione che gli era stata sottoposta da questa Corte, limitando la propria pronuncia ad una sentenza dichiarativa del diritto al risarcimento.
Poiché il OR aveva emesso una pronuncia di condanna, anche in sede di rinvio si sarebbe dovuta emanare una sentenza di condanna al risarcimento del danno.
Il motivo è solo apparentemente fondato.
Il Collegio intende ribadire il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale quando l'attore abbia richiesto, con la propria domanda, la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'"an debeatur" (cosiddetta condanna generica), il giudice del merito non può emettere una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (artt. 112 e 278 codice di procedura civile), deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova (Cass. 20 giugno 2000 n. 6177, 13 settembre 1991 n. 9573, 16 ottobre 1998 n. 10256). Costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, anche nel diritto del lavoro, nel quale vige la regola secondo cui il comando giudiziale si esprime nel dispositivo della sentenza letto in udienza, quest'ultimo deve essere interpretato in sintonia con la motivazione.
Nel caso di specie, la motivazione indubbiamente costituiva parte integrante del dispositivo: orbene, dalla stessa si ricava senza possibilità di dubbio che il conteggio effettuato dal consulente tecnico di ufficio nominato dal primo giudice doveva essere integralmente confermato, limitatamente al periodo 8 giugno 1987 - 23 ottobre 1988.
Ha precisato il giudice del rinvio che "RD LU ha diritto al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento dell'8 giugno 1987, non nella misura indicata nella sentenza del OR, ma limitatamente al periodo che va dalla data del licenziamento alla data (23 ottobre 1988) di raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio (60 anni), risarcimento che dovrà ovviamente calcolarsi, sia pure in relazione al più breve periodo ora indicato, con i medesimi criteri di cui alla sentenza di primo grado anche in ordine agli accessori".
La sentenza dichiarativa, in realtà, deve intendersi come una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di somme ben determinate, risultanti dalla consulenza tecnica svolta in primo grado. Appare pertanto superfluo richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla condanna del datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, ex art. 18 dello Statuto, ha escluso che la sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni, emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, possa qualificarsi come di condanna generica
(Cass. 21 febbraio 2001 n. 2544, 8 novembre 2001 n. 13839). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002