Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento ritenuto illegittimo, priva dell'indicazione del preciso ammontare della somma oggetto dell'obbligazione e con riferimento, per la determinazione delle mensilità dovute, alla retribuzione annua lorda, costituisce titolo esecutivo idoneo alla realizzazione del credito, posto che la determinazione delle retribuzioni spettanti ex art. 18 legge n. 300 del 1970 va effettuata al lordo e non al netto e che la somma complessivamente dovuta è quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico.
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Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 01/03/2022), n.6661 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16180-2018 proposto da: M.O. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN TEODORO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ITALIA, che lo rappresenta e difende; – ricorrente principale – B.F., elettivamente …
Leggi di più… - 2. Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimoProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL LO, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio n. 287, presso la dott. Maria Campolunghi, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Roberto Gaetani di Civitanova Marche;
- ricorrente -
contro
S.C.A., in persona del suo legale rappresentante, IA GU AP, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli n.13, presso l'avv. Luca Spingardi, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Sabrina Bertini;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 24 maggio-1 giugno 2000, n. 445, RGAC n. 23 del 1999, 1623 cronologico;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi l'avv. Roberto Gaetani e Sabrina Bertini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 gennaio-6 febbraio 1998, il Pretore di Macerata condannava la s.r.l. S.C.A. a reintegrare AR CA nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento (che dichiarava illegittimo) alla stregua della retribuzione annua di lire 120.000.000 lorde. Il AR, in data 26 febbraio 1998, notificava alla società S.C.A. un precetto di pagamento per la somma di lire 97.667. 448, di cui lire 90.000.000 per le nove mensilità di retribuzione dovute dalla data del licenziamento (maggio 1997).
Avverso tale precetto la società proponeva opposizione, deducendo che il titolo esecutivo conteneva solamente una condanna generica e che era pertanto necessario autonomo giudizio di cognizione per la liquidazione globale di fatto spettante al lavoratore. L'opposizione, respinta dal Pretore, veniva invece accolta dal Tribunale sotto il profilo della indeterminatezza del precetto opposto, in quanto a sua volta basato su una sentenza di condanna meramente generica.
I giudici di appello osservavano che doveva condividersi la premessa formulata dal primo giudice, secondo la quale l'opposizione all'esecuzione non può trasformarsi in un anomalo giudizio di merito su fatti antecedenti la formazione del titolo, se non collidendo con le preclusioni di giudicato o, almeno, di litispendenza. Con riferimento al caso di specie, precisava il Tribunale, la decisione di condanna doveva considerarsi sicuramente intangibile nella parte in cui essa individuava in complessive lire 120.000.000 la retribuzione annua lorda spettante al AR.
In contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice, il Tribunale osservava che tale retribuzione non poteva, tuttavia, essere utilizzata immediatamente ai fini di un calcolo dettagliato delle indennità spettanti al AR.
Ed, infatti, la sentenza di condanna era da considerarsi generica, in quanto riferentesi ad una annualità di retribuzione lorda. Essa poneva di per sè un problema di calcolo, che non poteva dirsi meramente aritmetico, e che avrebbe potuto essere risolto solo a mezzo di un accertamento tecnico che il giudice dell'esecuzione non poteva compiere.
Avverso tale decisione il AR propone ricorso, sorretto da un unico motivo.
Resiste la società S.C.A. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile, in relazione all'art. 18 della legge n.300 del 1970 e dell'art.474 codice di procedura civile.
La sentenza impugnata - secondo il ricorrente - non tiene in alcun conto i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali la richiesta delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore deve essere formulata con riferimento all'importo lordo, spettando poi al debitore, in sede di effettivo pagamento, attuare le relative detrazioni.
In ogni caso, la retribuzione annua lorda espressa in sentenza doveva ritenersi equivalente al concetto di paga globale di fatto, posto dall'art. 18 Statuto dei lavoratori, dovendosi intendere omnicomprensiva di ogni altro istituto previsto dalla contrattazione collettiva.
La retribuzione annua lorda risultava, infine, indicata nello stesso titolo, su concorde dichiarazioni delle parti, per cui non vi era alcuna necessità (secondo la tesi proposta dalla società S.C.A.) di ricorrere ad un decreto ingiuntivo ulteriore.
Il Tribunale aveva ritenuto che il AR avesse diritto a nove mensilità di retribuzione lorda, disattendendo la tesi avversaria secondo la quale la società avrebbe dovuto pagare solo fino all'inoltro della dichiarazione di opzione, a prescindere dall'avvenuto pagamento della stessa.
Il ricorso è fondato, nei limiti appresso specificati. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna del debitore ha così esaurito il suo diritto di azione (Cass. 10 marzo 1980 n. 1579, 28 marzo 1974 n. 873). In altre parole, manca di interesse a munirsi di un ulteriore titolo esecutivo quel creditore che già ne possieda uno idoneo a consentirgli il soddisfacimento del suo diritto (Cass. 9 marzo 1978 n. 1188). Con riferimento ai crediti di lavoro, questa Corte ha ritenuto ch911a richiesta di decreto ingiuntivo, mentre non può fondarsi su di una sentenza di condanna (in quanto prima del passaggio in giudicato di questa si verificherebbero gli estremi della litispendenza, e dopo, trasformandosi il procedimento monitorio, per effetto dell'opposizione, in ordinario giudizio di merito, identico a quello introdotto per ottenere la sentenza di condanna definitiva, troverebbe applicazione il divieto di reiterare la domanda di condanna - secondo il principio del ne bis in idem) deve ritenersi consentita nonostante "l'esistenza di una sentenza parziale sull'an debeatur, la quale non è suscettibile di dar luogo ad azione esecutiva, ne' di far sorgere gli estremi della litispendenza o della continenza, e può essere utilizzata come atto scritto, idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere con detta richiesta di un decreto ingiuntivo" (Cass. 16 dicembre 1988 n. 6874). Nel caso di specie, la decisione del Pretore, immediatamente esecutiva, conteneva la precisa indicazione della retribuzione annua lorda del lavoratore licenziato illegittimamente, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento.
Non appare corretta, pertanto, l'affermazione del Tribunale, secondo la quale la sentenza di condanna del Pretore sarebbe stata di condanna generica.
Con una semplice operazione aritmetica, individuato il contenuto del comando del giudice nel dispositivo della sentenza, sarebbe stato - infatti - possibile calcolare l'importo delle retribuzioni dovute (cfr. Cass. 11 giugno 1990 n. 5656). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce di per sè titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante il omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché tuttavia, in relazione all'esigenza di certezza e di liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo stesso e non da elementi esterni al medesima (Cass. 9 marzo 1995 n. 2760, 24 gennaio 1995 n. 811). Quanto all'ulteriore affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale in ogni caso si renderebbe necessario un apposito accertamento tecnico, per stabilire la entità della retribuzione netta spettante al lavoratore, è appena il caso di ricordare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, deve essere effettuata al lordo e non già al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò in quanto in sede di cognizione il giudice è dispensato dalla determinazione dell'importo della retribuzione al netto della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, "in quanto l'obbligo di effettuare tale ritenuta - che sorge solo al momento del pagamento grava sul datore di lavoro, ove questo dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente" (Cass. nn. 4127 e 4129 del 1986, 2249 del 1983, 3912 del 1982, cfr. anche Cass. 6758 del 26 luglio 1996). Analogamente deve dirsi per quanto riguarda i contributi assistenziali e previdenziali, per la quota a carico del lavoratore. Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio