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Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LA RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione DO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 marzo 2022 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia in data 17 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Campobasso aveva affermato la responsabilità di TO De OL per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 612; comma 2, e 674 cod. pen., per avere in più occasioni minacciato alcuni suoi condomini (IO, IA e MA De Vivo, anche con l'uso di un'arma (un bastone con la punta metallica) nonché versato la benzina davanti alla porta d'entrata dell'appartamento delle persone offese (poi propagatasi all'interno di stesso); ed aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1318 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/10/2022 processuali e con le conseguenti statuizioni in favore dei predetti De Vivo, costituitisi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione delle norme sostanziali in rubrica e il vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato: il dato probatorio costituito dalla querela presentata dall'imputato nei confronti degli offesi, il cui tenore è stato pure riportato dallo sto De OL nel corso del proprio esame;
che il contenitore di plastica (ove era il carburante) si sarebbe aperto accidentalmente;
che la condotta del De OL sarebbe concorrente con quella, gravemente persecutoria, assunta dalle stesse persone offese nei confronti dell'imputato e dei suoi cani. In tal modo non sarebbe stato applicato correttamente il disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., giacché sarebbe stata necessaria una più attenta valutazione della credibilità delle dichiarazioni degli offesi (unica fonte di prova a carico del ricorrente). 2.2. Con il secondo motivo, sempre sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), il ricorrente ha lamentato un'errata ed incompleta valutazione di tutti gli elementi offerti dalla difesa (segnatamente, del già evidenziato comportamento persecutorio delle parti offese, dell'incensuratezza e del regolare comportamento tenuto dal De OL nel condominio e del suo atteggiamento all'arrivo degli operanti, emersi nel corso dell'istruttoria, nonché della sua condotta processuale ineccepibile ricorrente) in ordine alla dosimetria della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento dell'attenuante di cui al n. 2 dell'art. 62 cod. pen. (la mancata applicazione della quale non sarebbe stato possibile dedurre con l'atto di appello), nonché con riguardo alla sospensione condizionale della pena e alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Non sono pervenute le conclusioni delle difesa, poiché - quale atto difensivo inviato ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - risulta pervenuta unicamente una nota di trasmissione delle conclusioni, senza alcun allegato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico e versato in fatto. 2 La Corte di appello ha dato conto dell'analitica ricostruzione dei fatti in contestazione, già compiuta dal primo Giudice (il cui decisum ha condiviso), valorizzando anzitutto le dichiarazioni rese dalle persone offese, delle quali ha espressamente ribadito l'attendibilità (fondata sulla precisione e sulla coerenza del narrato) e corroborata dai riscontri emersi (in conseguenza dell'intervento della polizia) e dalla circostanza che neanche l'imputato ha negato i fatti contestati nella loro storica materialità; sotto tale profilo, i Giudici distrettuali hanno escluso che potesse attribuirsi agli offesi un intento calunniatoriqinoltre, hanno dato conto dell'assoluta inverosimiglianza delle giustificazioni addotte con riferimento allo sversamento della benzina e l'assoluta irrilevanza dei pregressi comportamenti. Rispetto a tale iter argomentativo, congruo e logico, il ricorso ha reiterato il medesimo ordine di censure già disattese dai Giudici di merito senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova bensì prospettando irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. Anzitutto, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, nulla ostava alla prospettazione con il gravame dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (non dipendendo ciò affatto dalla ricostruzione del fatto da parte della Corte territoriale); e in parte qua il ricorso è inammissibile perché inedito, in quanto «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). In secondo luogo, la Corte territoriale ha esposto le ragioni che hanno condotto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ivi compresa l'esclusione dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, oltre che per fare applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (evidenziando l'estrema gravità e pericolosità delle condotte, ritenute prevalenti rispetto all'incensuratezza dell'imputato), così dando conto degli elementi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., posti a fondamento del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 3 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). E il ricorso ha unicamente devoluto irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione DO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 marzo 2022 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia in data 17 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Campobasso aveva affermato la responsabilità di TO De OL per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 612; comma 2, e 674 cod. pen., per avere in più occasioni minacciato alcuni suoi condomini (IO, IA e MA De Vivo, anche con l'uso di un'arma (un bastone con la punta metallica) nonché versato la benzina davanti alla porta d'entrata dell'appartamento delle persone offese (poi propagatasi all'interno di stesso); ed aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1318 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/10/2022 processuali e con le conseguenti statuizioni in favore dei predetti De Vivo, costituitisi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione delle norme sostanziali in rubrica e il vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato: il dato probatorio costituito dalla querela presentata dall'imputato nei confronti degli offesi, il cui tenore è stato pure riportato dallo sto De OL nel corso del proprio esame;
che il contenitore di plastica (ove era il carburante) si sarebbe aperto accidentalmente;
che la condotta del De OL sarebbe concorrente con quella, gravemente persecutoria, assunta dalle stesse persone offese nei confronti dell'imputato e dei suoi cani. In tal modo non sarebbe stato applicato correttamente il disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., giacché sarebbe stata necessaria una più attenta valutazione della credibilità delle dichiarazioni degli offesi (unica fonte di prova a carico del ricorrente). 2.2. Con il secondo motivo, sempre sub specie della violazione delle legge penale e del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), il ricorrente ha lamentato un'errata ed incompleta valutazione di tutti gli elementi offerti dalla difesa (segnatamente, del già evidenziato comportamento persecutorio delle parti offese, dell'incensuratezza e del regolare comportamento tenuto dal De OL nel condominio e del suo atteggiamento all'arrivo degli operanti, emersi nel corso dell'istruttoria, nonché della sua condotta processuale ineccepibile ricorrente) in ordine alla dosimetria della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento dell'attenuante di cui al n. 2 dell'art. 62 cod. pen. (la mancata applicazione della quale non sarebbe stato possibile dedurre con l'atto di appello), nonché con riguardo alla sospensione condizionale della pena e alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Non sono pervenute le conclusioni delle difesa, poiché - quale atto difensivo inviato ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - risulta pervenuta unicamente una nota di trasmissione delle conclusioni, senza alcun allegato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico e versato in fatto. 2 La Corte di appello ha dato conto dell'analitica ricostruzione dei fatti in contestazione, già compiuta dal primo Giudice (il cui decisum ha condiviso), valorizzando anzitutto le dichiarazioni rese dalle persone offese, delle quali ha espressamente ribadito l'attendibilità (fondata sulla precisione e sulla coerenza del narrato) e corroborata dai riscontri emersi (in conseguenza dell'intervento della polizia) e dalla circostanza che neanche l'imputato ha negato i fatti contestati nella loro storica materialità; sotto tale profilo, i Giudici distrettuali hanno escluso che potesse attribuirsi agli offesi un intento calunniatoriqinoltre, hanno dato conto dell'assoluta inverosimiglianza delle giustificazioni addotte con riferimento allo sversamento della benzina e l'assoluta irrilevanza dei pregressi comportamenti. Rispetto a tale iter argomentativo, congruo e logico, il ricorso ha reiterato il medesimo ordine di censure già disattese dai Giudici di merito senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova bensì prospettando irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. Anzitutto, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, nulla ostava alla prospettazione con il gravame dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (non dipendendo ciò affatto dalla ricostruzione del fatto da parte della Corte territoriale); e in parte qua il ricorso è inammissibile perché inedito, in quanto «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). In secondo luogo, la Corte territoriale ha esposto le ragioni che hanno condotto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ivi compresa l'esclusione dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, oltre che per fare applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (evidenziando l'estrema gravità e pericolosità delle condotte, ritenute prevalenti rispetto all'incensuratezza dell'imputato), così dando conto degli elementi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., posti a fondamento del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 3 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). E il ricorso ha unicamente devoluto irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2022.