Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11196 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n. 10091/2001 dr. Vincenzo Mileo Presidente I 288031 1196 /02 dr. Donato Figurelli dr. Pietro Cuoco Ud. 12.04.2002 Consigliere dr. Natale Capitanio Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER LL, rappresentato e difeso anche disgiun- ль филоп и tamente dal prof. avv. Emilio Balletti e dall'avv. Giu- seppe Merolla, unitamente ai quali è elettivamente domi- ciliato in Roma alla via Crescenzio n. 62 presso lo stu- dio dell'avv. Paolo Antonelli Camposarcuno, giusta procu- ra speciale a margine del ricorso, ricorrente;
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CONTRO
NS RT S.p.a., in persona del Presidente ed Ammi- nistratore Delegato ing. Filippo De Luca, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Napolitani e Fabio Buffoni, giu- - 1 - sta procura speciale in calce al controricorso, elettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Buffoni in Roma alla via dei Gracchi n. 209, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 6 marzo 18 aprile 2000, n. 2473/2000, m. 40227/98 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 12 aprile 2002; udito l'avv. Giuseppe Merolla per il ricorrente;
рито udito l'avv. Fabio Buffoni per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11 luglio 1993 il signor LL RA esponeva che: per conto dell'NS RT s.p.a. aveva prestato atti- vità di medico di fabbrica;
in seguito ad impugnazione dell'atto di risoluzione, adottato dalla società in data 4 dicembre 1987, il Tribunale di Napoli, com sentenza del 30 giugno 1989, accertata l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, aveva ordinato alla società la sua reintegrazione nel posto di lavoro;
l'NS RT s.p.a., tuttavia, con lettera pervenuta in data 15 luglio 1989, aveva nuovamente risolto il rapporto, inticando licenziamento ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966 per un preteso giustificato motivo oggettivo, consistente nel dichiarato affidamento in appalto al Centro Medicina del Lavoro del servizio di medico di fabbrica, con conseguente soppressione di ogni attività di gestione diretta di tale servizio;
aveva tempestivamente impugnato tale licenziamento;
questo nuovo recesso doveva ritenersi nullo, in quanto di carat- tere ritorsivo e comunque ingiustificato per inesistenza del motivo addotto dalla società. Pertanto adiva il Pretore circondariale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'accertamento della nullità, o dell'illegittimità-annullabilità, o dell'inefficacia del licen- ziamento, con conseguente ordine alla NS RT s.p.a. di reintegrarlo nel posto di lavoro e con condanna della medesi- 3. ma società al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18 1. n. 300/70. Costituitasi in giudizio, l'NS RT s.p.a. contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. In particolare deduceva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, allegando in modo specifico i fatti relativi a comprovarlo. Interrogate liberamente le parti, assunte le prove testimoniali ammesse, il Pretore adito, con sentenza depositata in data 9 dicembre 1997, rigettava la domanda. fransk Avverso tale decisione LL RA proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 16 gennaio 1998. L'appellante censurava la decisione pretorile, in quanto lamen- tava che il primo giudice: non aveva ritenuto sussistente il carattere ritorsivo del licen- ziamento, intimato chiaramente al fine di eludere l'ordine di reintegrazione disposto con la sentenza del 30 giugno 1989 dal Tribunale di Napoli%;B aveva mal valutato le risultanze istruttorie relative al servizio di medico di fabbrica;
non aveva tenuto in conto della mancata prova del preteso con- tratto di appalto con il Centro Medicina del Lavoro s.r.l.; aveva erroneamente ritenuto assolto l'obbligo di repechage a carico del datore di lavoro. Costituitasi in giudizio, l'NS RT s.p.a. contestava 4 la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza in data 6 marzo - 18 aprile 2000 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che era inammissibile qualunque sin- dacato del merito delle scelte imprenditoriali;
che andava escluso il preteso carattere "ritorsivo" del licenziamento del luglio 1989; che per la verità, nella sentenza del 30 giugno 15 settembre 1989 il Tribunale aveva accolto la do- - manda di reintegrazione pure considerando che la società non funk aveva assolto il proprio onere probatorio ex art. 5 1. n. 604/1966; che tuttavia questa circostanza nel presente giudi- zio non poteva avere alcuna rilevanza, in quanto non eccepita dal RA, neppure sotto la veste di avvenuto giudicato, che, in quanto "esterno, avrebbe dovuto formare oggetto di apposita deduzione con la domanda introduttiva del giudizio, ciò che invece non era stato%3B che dai documenti prodotti dalla società in primo grado risultava con evidenza che il datore di lavoro aveva inteso riorganizzare quel servizio medico, che in prece- denza era stato espletato in parte dal RA, in parte da me- dici provenienti dall'unità sanitaria locale n. 46%; che alle prove documentali, non contrastate da alcuna prova contraria, si aggiungevano le dichiarazioni testimoniali;
che nel presente giudizio la conclusione del contratto con il C.M.L. s.r.l. rap- presentava un "fatto" (idoneo a integrare il giustificato motivo - 5 - oggettivo) e non un "contratto", così che non operavano i noti limiti alla prova testimoniale dei contratti (art. 2721 ss.. c.c.); che la prova documentale e quella testimoniale era- no più che sufficienti a dimostrare la veridicità del motivo, addotto dalla società a giustificazione del licenziamento: la soppressione del servizio medico di fabbrica%;B che non sussi- steva il preteso inadempimento dell'onere di repechage. Avverso detta sentenza il RA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ed illustrato da memoria. L'intimata ha resistito con controricorso. Il RA ha depositato osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 2909 c.c. 112 e 414. SS. C.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli: ha violato l'art. 2909 c.c., laddove si è pronunziata in contrasto con un precedente giudicato esistente inter partes;
ha dato erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., applicando alla "domanda" un divieto di esame previsto per le sole "ecce- zioni"; ha violato gli artt. 414 e ss. c.p.c., applicando alla "domanda" attorea una preclusione legalmente inesistente%3B: tanto senza alcuna motivazione ovvero con motivazione insufficiente. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione - 6 - degli artt. 2909 c.c., 112 e 414 ss. c.p.c.; omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce, in via alternativa al primo motivo di ricorso - nell'ipotesi in cui si volesse ritenere legittima la considerazione, da parte del Tribunale, dell'e- sistenza del precedente giudicato inter partes non in guisa di mero "elemento di fatto" posto a fondamento della domanda, bensì alla stregua di una vera propria "eccezione" - che il RA si è espressamente richiamato alla precedente statuizione giudiziale esistente inter partes (la sentenza del Tribunale di Napoli del 15 settembre 1989 prodotta in giudizio) e che la Corte ha ritenuto sussistere "chiare esigenze sistematiche" per an- noverare l'eccezione di giudicato esterno tra quelle rilevabili ex officio, non soggette quindi alle preclusioni di legge. In sintesi, anche nell'alternativa prospettazione contenuta nel presente motivo, l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli avrebbe violato l'art. 2909 c.c., pronunziandosi in contrasto con un precedente giudicato esistente inter partes, ed avrebbe dato erronea applicazione degli artt. 112, 414 c.p.c., rilevando um divieto di pronuncia ed una decadenza al di fuori dei casi con- templati dalla legge;
tanto senza alcuna motivazione ovvero con motivazione insufficiente. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 1. 15 luglio 1966, n. 604 e 18 1. 20 maggio 1970, -7- n. 300 (come modificato dall'art. 1 della 1. 11 maggio 1990, n. 108); omesse, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia;
con riferimento al- l'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che, nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto di poter affermare la sussistenza del giustificato motivo, senza però procedere ad un'adeguata indagine in ordine all'effettiva soppressione del posto di lavoro%3B che, nel caso di specie, la prova della effettiva soppressione del posto di lavoro già ricoperto dal ricorrente non risulta acquisita agli atti di causa. Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 4 1. 15 luglio 1966, n. 604, 15 1. 20 maggio 1970, n. 300, 3 1. 11 maggio 1990, n. 108, 2727 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c.%; omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo delle controversia;
con riferi- mento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale di Napoli ha ingiustamente disatteso la presun- zione dedotta dal ricorrente dell'intento di ritorsione del secondo recesso, derivante da un fatto noto e palese (intima- zione da parte della società del secondo licenziamento, non appena conosciuto l'esito del precedente giudizio, intimazione addirittura accompagnata dall'esplicito richiamo di tale sen- tenza sfavorevole). Con il quinto motivo, denunziando violazione e falsa applica- - 8 - - zione degli artt. 3 e 5 1. 15 luglio 1965, n. 604 e 18 1. 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dall'art. 1 della 1. 11 maggio 1990, n. 108); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che un'ulteriore carenza della sentenza impugnata è costituita della omessa indi- viduazione di idonei elementi di prova volti a dimostrare l'impossibilità di utile reimpiego del lavoratore. Osserva la Corte che i primi due motivi vanno congiunta- Прив mente esaminati, essendo tra loro connessi. Al riguardo si osserva che sulla questione della rilevabi- lità di ufficio del giudicato esterno si sono pronunziate di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 226 del 25 maggio 2001), che hanno ritenuto che l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato inter- no, rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronuncia- re sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. In tal senso va pertanto corretta in diritto l'affermazione dell'impugnata sentenza, secondo la quale il giudicato esterno avrebbe dovuto formare oggetto di apposita deduzione con la domanda introduttiva del giudizio. Ma, a prescindere dalla questione della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno - sulla quale il ricorrente - 9 - ha insistito nella memoria - non sembra che alla sentenza n. 8601/89 in data 30 giugno - 15 settembre 1989 del Tribunale di Napoli possa attribuirsi efficacia sulla sussistenza o meno del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, perchè tale aspetto non era stato preso in considerazione da quella sentenza, nella quale la promuncia era limitata e non autonoma al riconoscimento della natura subordinata (come sostenuto invece dalla società) del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il provvedimento di risoluzione dove- va essere considerato inefficace, perchè sfornito di motiva- zione. Come ha invero correttamente osservato il Tribunale nella sentenza impugnata, va infatti tenuto nel debito conto che, in origine, le parti avevano dato al rapporto di lavoro una configurazione di autonomia (non di subordinazione). E dun- que la reintegrazione era stata disposta sulla base di un previo accertamento della natura invece subordinata del rap- porto, con conseguente qualificazione dell'atto di recesso in termini di licenziamento. E poichè tale recesso non era stato motivato dalla società - in quanto intimato in relazione a un rapporto fino ad allora prospettato dalle parti come auto nomo - se non con l'anodino riferimento a "differenti scelte organizzative" (v. sent. n. 8601/89 cit.), ne è derivato in via automatica (in re ipsa) il suo carattere ingiustificato. E solo tale aspetto ha indotto il Tribunale a pronunziare sen- 10 - tenza di reintegrazione del RA nel posto di lavoro. E vero è che nella sentenza 8601/89 il Tribunale ha accolto la domanda di reintegrazione pure considerando che la so- cietà non aveva assolto il proprio onere probatorio ex art. 5 L. n. 604/1966, come si legge a pag. 6 dell'impu- gnata sentenza, ma trattasi di affermazione pleonastica, che non muta l'oggetto del giudizio della sentenza 8601/89, che riguardava, ripetesi, la natura subordinata del rap- porto e la mancanza di motivazione del licenziamento, e non invece il licenziamento del lavoratore per giustifi- cato motivo, oggetto del presente giudizio.. Deve pertanto escludersi che sussistesse giudicato esterno preclusivo dell'esame nel merito della domanda oggetto di tale ultimo giudizio, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di ricorso. Imfondato è anche il terzo motivo. Il Tribunale di Napoli ha infatti con motivazione congrua e logica ritenuto raggiunta la prova della soppressione del posto di lavoro del ricorrente. Come invero ha affermato la sentenza impugnata, già dai do- cumenti prodotti dalla società in primo grado risulta con evidenza che il datore di lavoro aveva inteso riorganizza- re quel servizio medico, che in precedenza era stato esple- tato in parte dal RA, in parte da medici provenienti dall'unità sanitaria locale n. 46. In particolare, com - 11 - lettera datata 21 novembre 1986 dunque ben prima del primo recesso dal rapporto di lavoro con il RA - la società aveva chiesto alla u.s.l. n. 46 conferma uf- ficiale dell'impossibilità, già comunicata a mezzo tele- fono, di effettuare visite periodiche presso l'azienda e di effettuare presso le proprie strutture i relativi esa- mi di laboratorio. L'u.s.l. n. 46 confermò l'interruzione del servizio fino ad allora espletato, tanto che l'azienda comunicò tale interruzione all'ispettorato provinciale del lavoro e all'u.s.l. n. 37 - servizio prevenzione con let- იას tera del 23 dicembre 1986. Questi documenti comprovano in modo indubbio 400 prosegue la sentenza impugnata l'insor genza di una mecessità organizzativa dell'NS RT s.p.a., la quale fu allora indotta a intavolare contatti con centri privati, fra i quali il Centro Medicina del Lavoro s.r.l. di Torre Annunziata, che fece pervenire ap- punto la propria offerta. La società appellata concluse dunque un contratto di appalto con il predetto centro, co- me si evince dalla relativa comunicazione ufficiale in- viata in data > ottobre 1987 alla u.s.l. a cui, peraltro, la società chiedeva l'espletamento dei dovuti controlli, ne- cessari per assicurare che il servizio sarebbe stato corret- tamente espletato dal predetto appaltatore. A queste prove documentali, non contrastate da alcuna prova contraria Balve - 12 - Osserva il Tribunale si aggiungono le dichiarazioni te- - stimoniali, tutte concordi nel riferire appunto che nel periodo predetto l'NS RT s.p.a. decise di riorganizzare integralmente il servizio medico di fabbrica, mediante la soppressione della gestione diretta e l'affi- damento in appalto dell'intero servizio. Peraltro, nella specie, la prova documentale e quella testimoniale (testi Viscovo, Romano e Gargiulo) sono più che sufficienti a di- mostrare come correttamente osserva il Tribunale - la veridicità del motivo, addotto dalla società a giustificazio ne del licenziamento: la soppressione del servizio medico di fabbrica. Il Tribunale ha quindi accertato l'effettiva soppressione del posto di lavoro del RA, com motivazione congrua e logica, e con giudizi di mero fatto incensurabili in sede di legitti- mità. Infomdato è anche il quarto motivo, con il quale il RA assume che il Tribunale avrebbe accantonato la questione re- lativa all'intento di ritorsione (com lesione degli artt. 115 e 116 c.p.c.), privilegiando un ragionamento in chiave ipo- tetica ("il carattere ritorsivo del licenziamento potrebbe essere affermato solo in caso di esito negativo dell'accerta- mento del giustificato motivo oggettivo").: Tale metodologia - prosegue il ricorrente non appare appagante di indagine laddove non contrappone alla innanzi cennata presunzione - 13 - dei validi elementi di prova idonei a superarla (ovvero a negarne l'esistenza), bensì si limita a relegarla in li- mine litis, così sostanzialmente omettendo di pervenire ad una univoca ed esplicita esclusione del fatto presunto. Osserva la Corte che deve escludersi la tesi del licenzia- mento ritorsivo, perchè il Tribunale ha accertato con giu- dizio congruo che la prova offerta dalla resistente appa- riva univoca nel dimostrare l'attuazione della riorganiz- zazione del servizio medico di fabbrica, e non vi è per- tanto spazio per ritenere eventuali intenti ritorsivi della società. Infondato è infine il quinto motivo, con il quale si censura il convincimento del Tribunale dell'ineluttabile conseguenza della impossibilità del reimpiego del RA, a seguito della soppressione dell'intero servizio medico di fabbrica. Il Tribunale osserva infatti che lo stesso RA ammette che in realtà dopo l'appalto concluso con il C.M.L. s.r.l. la società mantenne alle proprie dipendenze soltanto il personale paramedico, ossia gli infermieri (a parte il dr. Cartagine rimasto solo qualche mese dopo il licenziamento del RA, ma con mansioni amministrative). E per la peculiare natura professionale delle mansioni svolte dal RA il Tribunale ha correttamente escluso la possi- bilità di utile reimpiego del medesimo in altre mansioni, rile- vando pure che lo stesso non ha fornito alcuna indicazione - 14 (neppure approssimativa) delle alternative mansioni in concreto espletabili. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 aprile 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo)(droincenzo Mi les Il Consigliere estensore (dr Donato Figurelli) Jona to Ffimile ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria гам oggi, 29 LUG. 2012 IL CANCELLIERE 생гам со -- 15 -