Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
L'impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può essere identificata con la pendenza di una causa civile relativa alle obbligazioni stesse. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una causa civile non può che essere riferita alla volontà delle parti e che se la pretesa dell'una fosse ritenuta sproporzionata dall'altra, questa avrebbe sempre la possibilità di corrispondere, nelle more del procedimento, quanto ritenuto dovuto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 18852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18852 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - N. 1042
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 029672/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IE AT, N. IL 20/12/1949;
avverso ORDINANZA del 17/04/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza 17/4/07 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava l'istanza di riabilitazione proposta da RS RE relativa ad una condanna per falso dal predetto il 12/1/95 (sent. C.d.A. di Napoli, irr. il 17/10/95). Il giudice rilevava" che il RS non aveva risarcito alla parte lesa (Ceriello IA) i danni causati dal reato, per la liquidazione dei quali pendeva giudizio civile davanti al Tribunale di Salerno. A fronte di ciò (ed a prescindere da ogni ulteriore accertamento relativo al pagamento delle spese processuali) riteneva irrilevante l'esibita garanzia fideiussoria prestata dal Monte dei Paschi di Siena in ordine a tale obbligazione.
Ricorreva per Cassazione la difesa, sottolineando come la misura della fideiussione (Euro 30.000,00) coprisse largamente il danno subito dalla parte lesa (accertato dal perito nominato in sede civile in Euro 18.000,00). Deducendo vizio di motivazione, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. condivideva gli argomenti del ricorrente e concludeva anch'egli per l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.
La Corte ritiene il ricorso infondato. La norma (art. 179 c.p., comma 6, n. 2) prevede che la riabilitazione non possa essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. La stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente ha specificato che all'impossibilità economica (insolvibilità, impossidenza) sono equiparate tutte le situazioni, non addebitabili al condannato, che comunque gli impediscono l'adempimento. Il ricorrente individua tale impossibilità nella pendenza ("stante la pendenza") del giudizio civile avente a oggetto la misura del risarcimento. Ciò non è consentito. Una causa civile non può che essere riferita alla volontà delle parti e se la pretesa dell'una fosse sproporzionata a parere dell'altra, questa avrebbe sempre la possibilità di corrispondere nelle more quanto ritenuto dovuto. A tal fine (come correttamente ha ritenuto il Tribunale) non può rilevare una garanzia fideiussoria (tra l'altro stipulata il 16/4/07, giorno precedente l'udienza, e revocabile già alla prima scadenza annuale del 17/4/08).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008