Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21685
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso sono generici e non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, il timore provato a causa dell'atteggiamento minaccioso e prevaricatore del ricorrente, posto in essere anche insieme ad AB.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione per aver ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite

    La Corte di appello ha richiamato elementi oggettivi, non smentiti dalla difesa, per ritenere la sussistenza dell'aggravante contestata, con una ricostruzione logica non censurabile.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente sussistente l'elemento oggettivo del delitto di estorsione

    La Corte di appello ha ricostruito la dinamica dei fatti, la progressione dell'attività minacciosa e violenta, con piena considerazione delle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto. È stata ricostruita l'attività minacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dall'azione del concorrente LE, con chiara considerazione della finalità della azione.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di estorsione

    La Corte di appello ha ricostruito la dinamica dei fatti, la progressione dell'attività minacciosa e violenta, con piena considerazione delle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto. È stata ricostruita l'attività minacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dall'azione del concorrente LE, con chiara considerazione della finalità della azione.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per non aver riqualificato la condotta ascritta ai sensi dell'art. 610 cod. pen.

    La Corte di appello ha ricostruito la dinamica dei fatti, la progressione dell'attività minacciosa e violenta, con piena considerazione delle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto. È stata ricostruita l'attività minacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dall'azione del concorrente LE, con chiara considerazione della finalità della azione.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione per non aver assolto l'imputato dalla imputazione ascritta al capo b)

    La Corte di appello ha specificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente, ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle persone offese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivoca considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado.

  • Inammissibile
    Considerazioni simili erano da applicare alla condanna per il capo j)

    La Corte di appello ha specificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente, ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle persone offese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivoca considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione per non aver la Corte di appello escluso l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. e per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha specificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente, ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle persone offese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivoca considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21685
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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