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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21685 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Lo CO GI nato a [...] il [...] GI OR nato a [...] il [...] AB IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente Lo CO GI, Avv. Diego Tranchida, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09/04/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala del 30/01/2024, confermando, per quanto qui di interesse, la condanna di Lo CO GI, IU OR e AB IE per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica, in particolare: capo b) per Lo CO e AB, capo e) per IU, capo j) per AB (diversi episodi di estorsione tentata e consumata continuata aggravata). Penale Sent. Sez. 2 Num. 21685 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IL RT ZI Data Udienza: 19/05/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, IU OR, Lo CO GI, AB IE, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso IU OR. 3.1. Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente sussistente l’elemento oggettivo del delitto di estorsione, in assenza di qualsiasi condotta minacciosa idonea a coartare la volontà della persona offesa;
dalla querela del CC era emersa una mera richiesta di aiuto economico;
il ricorrente ha ammesso di essere tornato la stessa sera dalla persona offesa insieme all’LE, ma il suo atteggiamento era da ritenere meramente passivo senza alcuna incidenza causale quanto alla condotta ascritta. 3.2. Violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione, atteso che il ricorrente non era animato dalla finalità di ottenere un ingiusto profitto, mentre aveva veicolato una mera richiesta di aiuto per pagare le bollette. 3.3. Violazione di legge per non avere riqualificato la condotta ascritta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., atteso che la condotta non era preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, ma solo a coartare la volontà della persona offesa per ottenere un aiuto in situazione di difficoltà, come dimostrava l’entità irrisoria delle somme richieste. 4. Ricorso AB IE. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per non aver assolto l’imputato dalla imputazione ascritta al capo b); manca un quadro univoco in ordine alla condotta oggetto di contestazione;
le dichiarazioni della persona offesa escludono l’offensività della condotta;
il ricorrente era persona nota ed era solito avvicinarsi in modo esagitato per chiedere generi alimentari;
mancava del tutto una connotazione della condotta nel senso di una piena integrazione di una minaccia;
il padre del ricorrente aveva corrisposto quanto dovuto alla persona offesa ed anche i testimoni avevano escluso che si potesse riscontrare animosità tra le parti. Considerazioni simili erano da applicare alla condanna per il capo j) tenuto conto delle dichiarazioni delle persona offesa NO FI;
il ricorrente si era 3 limitato a prendere sotto braccio la persona offesa e non aveva mai posto in essere un atteggiamento minaccioso ed, anzi, poiché conosceva il NO era in concreto intervenuto per proteggerlo dall’atteggiamento dell’Alastra; il ricorrente era da considerare un mero intermediario rispetto agli estortori;
in conclusione non era stato in alcun modo valutato l’apporto causale e il contributo effettivamente fornito dal ricorrente. Nell’ambito dello stesso motivo il ricorrente ha dedotto un vizio della motivazione per non avere la Corte di appello escluso la aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. e per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche. 5. Ricorso Lo CO GI 5.1. Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha immotivatamente svalutato i motivi di gravame;
l’esito dibattimentale, la particolare posizione del Lo CO, che non aveva mai frequentato la paninoteca, la circostanza che la persona offesa avesse esaudito le richieste per paura, ma non a seguito di minacce, attesa la provenienza familiare del ricorrente, dimostrano l’insussistenza del fatto ascritto. Sono state valorizzate mere considerazioni della persona offesa, legate alla sua sfera interiore, in assenza di qualsiasi motivo che potesse giustificare tale intimo timore. Si doveva ritenere violata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di indizi non sufficienti a sostenere l’accusa elevata. 5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per aver ritenuto sussistente l’aggravante delle più persone riunite;
manca qualunque prova della preordinazione e la aggravante non poteva essere ritenuta sussistente per il solo fatto di essersi trovato il Lo CO casualmente presso la paninoteca. 6. Le difese dei ricorrenti AB e Lo CO hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti la valutazione dei giudici di 4 merito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. È opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229- 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.). 3. Ciò premesso, si deve rilevare come i motivi di ricorso proposti dai tre ricorrenti siano non solo ampiamente reiterativi nelle argomentazioni dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, [...], Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, atteso che non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel 6 provvedimento impugnato, ma si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dei ricorrenti per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, [...], Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, [...], Rv. 256879-01). 4. La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito gli elementi a carico del ricorrente IU OR. I tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla assenza degli elementi costitutivi del delitto allo stesso ascritto, oltre che sulla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il ricorrente si è limitato a proporre una propria lettura delle condotte materiali, non contestate nella loro oggettività, quanto alla imputazione ascritta, secondo una prospettiva alternativa ritenuta più convincente. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti, la progressione della attività minacciosa e violenta posta in essere in anche concorso con l’LE (pag. 3 e seg.) con piena considerazione delle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto, con particolare riferimento al tema del dolo specifico (qui pedissequamente riproposto). È stata ricostruita la attività minacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dalla azione del concorrente LE, con chiara considerazione della finalità della azione, anche sulla base delle inequivoche dichiarazioni della persona offesa e delle condizioni in cui si era trovata la vittima della azione realizzata. È stata specificata la particolare incisività della condotta, e ritenuta la sussistenza della aggravante delle persone riunite, considerata la portata della azione all’evidenza rafforzata dalla congiunta presenza del ricorrente e dell’LE (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010, [...], Rv. 247117-01). Né appare fondato il rilievo della difesa che ha contestato la affermazione di responsabilità sostenendo che la 7 richiesta era solo una domanda di aiuto economico alla persona che offesa, che di fatto rifiutava in assenza di timore. La Corte di appello ha specificamente ricostruito la dinamica e la progressione delle condotte poste in essere ed ha correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, [...], Rv. 2774512-04). In conclusione, è stata ampiamente ricostruita, in modo non censurabile in questa sede, la portata ed idoneità degli atti integranti la estorsione tentata oggetto di imputazione, atteso che l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, è da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, [...], Rv. 271062-01). 5. Anche il ricorso di AB IE, nel dedurre il vizio della motivazione in ogni sua forma, si caratterizza già di per sé per aspecificità, oltre che per la finalità di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. La Corte di appello ha specificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente, ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle persone offese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivoca considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. In tal senso, si è chiarito come le richieste si inserissero, tra l’altro, in un contesto a carattere ambientale significativo, applicando correttamente il principio appena richiamato al § 4 secondo il quale in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, [...], Rv. 2774512-04) anche atteso l’atteggiamento particolarmente aggressivo dell’LE. Del tutto generico anche l’inciso finale del motivo quanto 8 alla dosimetria della pena. La censura si caratterizza per estrema aspecificità, non si confronta con la ricostruzione di fatto dei due giudici di merito, quanto alla ricorrenza della aggravante contestata e non ha neanche richiamato la pretermissione o omissione di motivazione da parte della Corte di appello quanto ad elementi positivamente valorizzabili al fine di giungere alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza o illegalità che caratterizzi la decisione sul tema della pena prescelta. L’argomentazione difensiva, proposta all’interno del motivo di ricorso predetto, non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di legittimità è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 6. Considerazioni a carattere analogo devono essere spese quanto ai due motivi proposti dal Lo CO, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Sono applicabili alla posizione del ricorrente i principi già evidenziati in tema di doppia decisione conforme, nonché quanto alle caratteristiche della estorsione ed alla portata della minaccia espresse ai § 4 e 5 direttamente applicabili al caso di specie, attesa la logica ed argomentata ricostruzione dei giudici di merito. Anche nel caso del Lo CO, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente e, pur tuttavia, non consentita in questa sede. La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa (pag. 7 e segg.), il timore provato, anche per il contesto di provenienza, a causa dell’atteggiamento chiaramente minaccioso e prevaricatore del ricorrente, tra l’altro posto in essere insieme al AB (Sez. 2, n. 9 53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010, [...], Rv. 247117-01), prendendo in diretta considerazione le censure della difesa anche quanto alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen., e richiamando elementi oggettivi, di fatto non smentiti dalla stessa difesa in questa sede (che li ha riduttivamente interpretati), la loro portata e chiara considerazione al fine di ritenere la sussistenza della aggravante contestata, con una ricostruzione logica che non appare censurabile in questa sede. 7. Nulla aggiungono alle doglianze appena considerate le memorie difensive di replica depositate dalle difese dei ricorrenti AB e lo CO caratterizzate dal richiamo all’insieme di elementi difensivi appena considerati. 8. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/05/2026 La Cons. est. Il Presidente ZI IL RT ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente Lo CO GI, Avv. Diego Tranchida, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09/04/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala del 30/01/2024, confermando, per quanto qui di interesse, la condanna di Lo CO GI, IU OR e AB IE per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica, in particolare: capo b) per Lo CO e AB, capo e) per IU, capo j) per AB (diversi episodi di estorsione tentata e consumata continuata aggravata). Penale Sent. Sez. 2 Num. 21685 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IL RT ZI Data Udienza: 19/05/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, IU OR, Lo CO GI, AB IE, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso IU OR. 3.1. Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente sussistente l’elemento oggettivo del delitto di estorsione, in assenza di qualsiasi condotta minacciosa idonea a coartare la volontà della persona offesa;
dalla querela del CC era emersa una mera richiesta di aiuto economico;
il ricorrente ha ammesso di essere tornato la stessa sera dalla persona offesa insieme all’LE, ma il suo atteggiamento era da ritenere meramente passivo senza alcuna incidenza causale quanto alla condotta ascritta. 3.2. Violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione, atteso che il ricorrente non era animato dalla finalità di ottenere un ingiusto profitto, mentre aveva veicolato una mera richiesta di aiuto per pagare le bollette. 3.3. Violazione di legge per non avere riqualificato la condotta ascritta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., atteso che la condotta non era preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, ma solo a coartare la volontà della persona offesa per ottenere un aiuto in situazione di difficoltà, come dimostrava l’entità irrisoria delle somme richieste. 4. Ricorso AB IE. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per non aver assolto l’imputato dalla imputazione ascritta al capo b); manca un quadro univoco in ordine alla condotta oggetto di contestazione;
le dichiarazioni della persona offesa escludono l’offensività della condotta;
il ricorrente era persona nota ed era solito avvicinarsi in modo esagitato per chiedere generi alimentari;
mancava del tutto una connotazione della condotta nel senso di una piena integrazione di una minaccia;
il padre del ricorrente aveva corrisposto quanto dovuto alla persona offesa ed anche i testimoni avevano escluso che si potesse riscontrare animosità tra le parti. Considerazioni simili erano da applicare alla condanna per il capo j) tenuto conto delle dichiarazioni delle persona offesa NO FI;
il ricorrente si era 3 limitato a prendere sotto braccio la persona offesa e non aveva mai posto in essere un atteggiamento minaccioso ed, anzi, poiché conosceva il NO era in concreto intervenuto per proteggerlo dall’atteggiamento dell’Alastra; il ricorrente era da considerare un mero intermediario rispetto agli estortori;
in conclusione non era stato in alcun modo valutato l’apporto causale e il contributo effettivamente fornito dal ricorrente. Nell’ambito dello stesso motivo il ricorrente ha dedotto un vizio della motivazione per non avere la Corte di appello escluso la aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. e per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche. 5. Ricorso Lo CO GI 5.1. Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha immotivatamente svalutato i motivi di gravame;
l’esito dibattimentale, la particolare posizione del Lo CO, che non aveva mai frequentato la paninoteca, la circostanza che la persona offesa avesse esaudito le richieste per paura, ma non a seguito di minacce, attesa la provenienza familiare del ricorrente, dimostrano l’insussistenza del fatto ascritto. Sono state valorizzate mere considerazioni della persona offesa, legate alla sua sfera interiore, in assenza di qualsiasi motivo che potesse giustificare tale intimo timore. Si doveva ritenere violata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di indizi non sufficienti a sostenere l’accusa elevata. 5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per aver ritenuto sussistente l’aggravante delle più persone riunite;
manca qualunque prova della preordinazione e la aggravante non poteva essere ritenuta sussistente per il solo fatto di essersi trovato il Lo CO casualmente presso la paninoteca. 6. Le difese dei ricorrenti AB e Lo CO hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti la valutazione dei giudici di 4 merito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. È opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229- 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.). 3. Ciò premesso, si deve rilevare come i motivi di ricorso proposti dai tre ricorrenti siano non solo ampiamente reiterativi nelle argomentazioni dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, [...], Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, atteso che non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel 6 provvedimento impugnato, ma si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dei ricorrenti per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, [...], Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, [...], Rv. 256879-01). 4. La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito gli elementi a carico del ricorrente IU OR. I tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla assenza degli elementi costitutivi del delitto allo stesso ascritto, oltre che sulla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 610 cod. pen., possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il ricorrente si è limitato a proporre una propria lettura delle condotte materiali, non contestate nella loro oggettività, quanto alla imputazione ascritta, secondo una prospettiva alternativa ritenuta più convincente. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti, la progressione della attività minacciosa e violenta posta in essere in anche concorso con l’LE (pag. 3 e seg.) con piena considerazione delle censure difensive quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto, con particolare riferimento al tema del dolo specifico (qui pedissequamente riproposto). È stata ricostruita la attività minacciosa, prima indiretta e implicita e poi esplicitata dalla azione del concorrente LE, con chiara considerazione della finalità della azione, anche sulla base delle inequivoche dichiarazioni della persona offesa e delle condizioni in cui si era trovata la vittima della azione realizzata. È stata specificata la particolare incisività della condotta, e ritenuta la sussistenza della aggravante delle persone riunite, considerata la portata della azione all’evidenza rafforzata dalla congiunta presenza del ricorrente e dell’LE (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010, [...], Rv. 247117-01). Né appare fondato il rilievo della difesa che ha contestato la affermazione di responsabilità sostenendo che la 7 richiesta era solo una domanda di aiuto economico alla persona che offesa, che di fatto rifiutava in assenza di timore. La Corte di appello ha specificamente ricostruito la dinamica e la progressione delle condotte poste in essere ed ha correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, [...], Rv. 2774512-04). In conclusione, è stata ampiamente ricostruita, in modo non censurabile in questa sede, la portata ed idoneità degli atti integranti la estorsione tentata oggetto di imputazione, atteso che l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, è da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, [...], Rv. 271062-01). 5. Anche il ricorso di AB IE, nel dedurre il vizio della motivazione in ogni sua forma, si caratterizza già di per sé per aspecificità, oltre che per la finalità di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. La Corte di appello ha specificamente motivato quanto ai reati ascritti al ricorrente, ricostruendo lo stato di soggezione e timore indotto sulle persone offese a causa delle condotte tenute, sulla base della inequivoca considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. In tal senso, si è chiarito come le richieste si inserissero, tra l’altro, in un contesto a carattere ambientale significativo, applicando correttamente il principio appena richiamato al § 4 secondo il quale in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, possa essere accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, [...], Rv. 2774512-04) anche atteso l’atteggiamento particolarmente aggressivo dell’LE. Del tutto generico anche l’inciso finale del motivo quanto 8 alla dosimetria della pena. La censura si caratterizza per estrema aspecificità, non si confronta con la ricostruzione di fatto dei due giudici di merito, quanto alla ricorrenza della aggravante contestata e non ha neanche richiamato la pretermissione o omissione di motivazione da parte della Corte di appello quanto ad elementi positivamente valorizzabili al fine di giungere alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza o illegalità che caratterizzi la decisione sul tema della pena prescelta. L’argomentazione difensiva, proposta all’interno del motivo di ricorso predetto, non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di legittimità è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 6. Considerazioni a carattere analogo devono essere spese quanto ai due motivi proposti dal Lo CO, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Sono applicabili alla posizione del ricorrente i principi già evidenziati in tema di doppia decisione conforme, nonché quanto alle caratteristiche della estorsione ed alla portata della minaccia espresse ai § 4 e 5 direttamente applicabili al caso di specie, attesa la logica ed argomentata ricostruzione dei giudici di merito. Anche nel caso del Lo CO, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente e, pur tuttavia, non consentita in questa sede. La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa (pag. 7 e segg.), il timore provato, anche per il contesto di provenienza, a causa dell’atteggiamento chiaramente minaccioso e prevaricatore del ricorrente, tra l’altro posto in essere insieme al AB (Sez. 2, n. 9 53652 del 10/12/2014, Bonasorte, Rv. 261632-01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, P.C., Rv. 254297-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/10/2010, [...], Rv. 247117-01), prendendo in diretta considerazione le censure della difesa anche quanto alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen., e richiamando elementi oggettivi, di fatto non smentiti dalla stessa difesa in questa sede (che li ha riduttivamente interpretati), la loro portata e chiara considerazione al fine di ritenere la sussistenza della aggravante contestata, con una ricostruzione logica che non appare censurabile in questa sede. 7. Nulla aggiungono alle doglianze appena considerate le memorie difensive di replica depositate dalle difese dei ricorrenti AB e lo CO caratterizzate dal richiamo all’insieme di elementi difensivi appena considerati. 8. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/05/2026 La Cons. est. Il Presidente ZI IL RT ANGELO CAPUTO