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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 13495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13495 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD LL nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. FILIPPO LOJACONO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13495 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, il giorno 2 febbraio 2024 LL SA e PP SA venivano dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del delitto loro ascritto sub B) - previa riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 424 cod. pen. - e, ritenuta la contestata recidiva quanto al primo imputato, venivano condannati rispettivamente alla pena di anni uno di reclusione e di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento, in solido tra loro, dei danni in favore della parte civile AS SA. Con la medesima sentenza i due imputati venivano, invece, assolti dal reato di estorsione loro ascritto al capo A) in danno di AS SA, perché il fatto non sussiste. 1.1. L'originaria imputazione per il capo B) riguardava il reato di cui agli artt. 99, 61 n.2, 110 e 423 cod. pen. perché, in concorso morale e materiale tra loro, appiccando il fuoco al capannone di AS SA, cagionavano un incendio nel quale veniva distrutto l'intero contenuto del capannone, compreso un furgone IVECO Cargo, parcheggiato al suo interno. In Santa Margherita Belice 1'11 settembre 2016. 1.2. La Corte di appello di Palermo, investita dei gravami di entrambi gli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe confermava - per quanto di interesse in questa sede - la decisione di primo grado nei confronti di LL SA che veniva condannato al pagamento delle spese del grado oltre alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile;
nei confronti di PP SA, invece, veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. In particolare, la Corte territoriale osservava che le censure sollevate dall'imputato (per il quale la prescrizione non era maturata stante l'avvenuto riconoscimento della recidiva nei suoi confronti) erano infondate alla luce dei plurimi indizi di colpevolezza risultanti a suo carico, che consentivano di ritenere dimostrata la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 2. Avverso la citata sentenza LL SA, per mezzo dell'avv. Filippo Lojacono, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2 Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione mancante per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado senza alcun vaglio critico del materiale indiziario su cui si basava l'accusa. 3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata presentata, nei termini di legge, istanza di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) , all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. È costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza 4 logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.4. Deve poi ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come verificatosi nel caso in esame con riferimento alla posizione di LL SA) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2.5. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Ciò posto, vanno richiamati i principi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017, «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza 5 qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». 3.1. La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che «una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che "più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel secondo comma dell'articolo 192 cod. proc. pen.)» (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230). In sostanza l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678). È in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravità, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. 3.2. In sintesi, alla stregua di una giurisprudenza risalente e confermata negli anni successivi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 6 5/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597, in motivazione); sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/1/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/3/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/3/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/2/2015, non massimata sul punto). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003). 3.3. Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/4/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.). 3.4. Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 7 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, devono essere individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). 3.5. Venendo al caso in esame, si osserva che la Corte di appello di Palermo era chiamata a valutare la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalle censure sollevate dalla difesa dell'imputato circa l'attribuzione allo stesso dell'azione incendiaria in danno della persona offesa;
orbene la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto come si vedrà in seguito. 4. Secondo i giudici di entrambe le fasi di merito l'atto incendiario è stato compiuto dagli imputati allo scopo per danneggiare il capannone di AS SA, dovendosi, invece, escludere l'estorsione (capo A della rubrica) in assenza di validi elementi a conferma della sussistenza di tale reato. Gli elementi indiziari per il reato di danneggiamento seguito da incendio sono stati desunti, in modo razionale, dall'avvenuto riconoscimento - da parte di un benzinaio - di PP SA come del soggetto che aveva acquistato del carburante ponendolo in una tanica poco tempo prima del fatto e, soprattutto, per il contenuto della intercettazione dei colloqui intercorsi tra i due imputati quando era stati convocati dai Carabinieri a seguito dell'incendio, nel corso dei quali gli stessi avevano dimostrato di essere a conoscenza specifica del fatto ed avevano convenuto di fornire notizie per sviare le indagini dimostrando, in tal modo, di avere un diretto interesse nella vicenda medesima. Le logiche argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di appello, anche mediante il legittimo richiamo di alcuni passi della sentenza di primo grado, non vengono disarticolate dalle censure difensive tese, all'evidenza, ad una inammissibile differente valutazione degli indizi rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito, nonché della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso. 8 Il Cons . lìere esYènsore Il Presidente PP De MA 11.s.A IL FUNZIONA ARIO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. FILIPPO LOJACONO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13495 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, il giorno 2 febbraio 2024 LL SA e PP SA venivano dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del delitto loro ascritto sub B) - previa riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 424 cod. pen. - e, ritenuta la contestata recidiva quanto al primo imputato, venivano condannati rispettivamente alla pena di anni uno di reclusione e di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento, in solido tra loro, dei danni in favore della parte civile AS SA. Con la medesima sentenza i due imputati venivano, invece, assolti dal reato di estorsione loro ascritto al capo A) in danno di AS SA, perché il fatto non sussiste. 1.1. L'originaria imputazione per il capo B) riguardava il reato di cui agli artt. 99, 61 n.2, 110 e 423 cod. pen. perché, in concorso morale e materiale tra loro, appiccando il fuoco al capannone di AS SA, cagionavano un incendio nel quale veniva distrutto l'intero contenuto del capannone, compreso un furgone IVECO Cargo, parcheggiato al suo interno. In Santa Margherita Belice 1'11 settembre 2016. 1.2. La Corte di appello di Palermo, investita dei gravami di entrambi gli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe confermava - per quanto di interesse in questa sede - la decisione di primo grado nei confronti di LL SA che veniva condannato al pagamento delle spese del grado oltre alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile;
nei confronti di PP SA, invece, veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. In particolare, la Corte territoriale osservava che le censure sollevate dall'imputato (per il quale la prescrizione non era maturata stante l'avvenuto riconoscimento della recidiva nei suoi confronti) erano infondate alla luce dei plurimi indizi di colpevolezza risultanti a suo carico, che consentivano di ritenere dimostrata la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 2. Avverso la citata sentenza LL SA, per mezzo dell'avv. Filippo Lojacono, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2 Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione mancante per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado senza alcun vaglio critico del materiale indiziario su cui si basava l'accusa. 3. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata presentata, nei termini di legge, istanza di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) , all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. È costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza 4 logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.4. Deve poi ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come verificatosi nel caso in esame con riferimento alla posizione di LL SA) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2.5. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Ciò posto, vanno richiamati i principi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017, «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza 5 qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». 3.1. La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che «una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che "più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel secondo comma dell'articolo 192 cod. proc. pen.)» (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230). In sostanza l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678). È in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravità, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. 3.2. In sintesi, alla stregua di una giurisprudenza risalente e confermata negli anni successivi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 6 5/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597, in motivazione); sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/1/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/3/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/3/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/2/2015, non massimata sul punto). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/6/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003). 3.3. Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/4/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.). 3.4. Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 7 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, devono essere individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). 3.5. Venendo al caso in esame, si osserva che la Corte di appello di Palermo era chiamata a valutare la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalle censure sollevate dalla difesa dell'imputato circa l'attribuzione allo stesso dell'azione incendiaria in danno della persona offesa;
orbene la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto come si vedrà in seguito. 4. Secondo i giudici di entrambe le fasi di merito l'atto incendiario è stato compiuto dagli imputati allo scopo per danneggiare il capannone di AS SA, dovendosi, invece, escludere l'estorsione (capo A della rubrica) in assenza di validi elementi a conferma della sussistenza di tale reato. Gli elementi indiziari per il reato di danneggiamento seguito da incendio sono stati desunti, in modo razionale, dall'avvenuto riconoscimento - da parte di un benzinaio - di PP SA come del soggetto che aveva acquistato del carburante ponendolo in una tanica poco tempo prima del fatto e, soprattutto, per il contenuto della intercettazione dei colloqui intercorsi tra i due imputati quando era stati convocati dai Carabinieri a seguito dell'incendio, nel corso dei quali gli stessi avevano dimostrato di essere a conoscenza specifica del fatto ed avevano convenuto di fornire notizie per sviare le indagini dimostrando, in tal modo, di avere un diretto interesse nella vicenda medesima. Le logiche argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di appello, anche mediante il legittimo richiamo di alcuni passi della sentenza di primo grado, non vengono disarticolate dalle censure difensive tese, all'evidenza, ad una inammissibile differente valutazione degli indizi rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito, nonché della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso. 8 Il Cons . lìere esYènsore Il Presidente PP De MA 11.s.A IL FUNZIONA ARIO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.