Sentenza 26 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, va qualificata quale discarica, ai sensi dell'art. 2, comma primo lett. g), D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2007, n. 10258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10258 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 26/01/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 272
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 25449/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG PE, n. a Custonaci il 16.1.1956, ivi res. via Assieni n. 272;
avverso la sentenza in data 12.4.2005 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Trapani in data 14.4.2004, venne condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, pena detentiva sostituita con quella pecuniaria corrispondente, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di IG PE in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, ascrittogli perché, quale titolare della ditta denominata "Art Marmi di IG PE", depositava in modo incontrollato all'interno dell'area in cui aveva sede l'impresa un'ingente quantità di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi e scarti provenienti dalla lavorazione del marmo, non raccolti e smaltiti nei tempi previsti dalla normativa vigente, avendo realizzato in tal modo una discarica non autorizzata di tali rifiuti.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto di avere solo provveduto al deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla attività di lavorazione del marmo in attesa del loro definitivo avvio allo smaltimento e che l'accumulo dei predetti materiali di risulta era dovuto in gran parte all'attività dei titolari dell'azienda che aveva operato in precedenza nella stessa area.
I giudici di merito in particolare hanno escluso la natura temporanea del deposito di rifiuti di cui alla contestazione, in considerazione del notevole quantitativo di fanghi essiccati, che avevano raggiunto l'altezza di dieci metri rispetto al livello stradale, e affermato la irrilevanza del contributo causale dei precedenti gestori dell'azienda alla creazione della discarica, al fine di escludere la responsabilità del prevenuto.
In accoglimento di un subordinato motivo di gravame la sentenza ha, però, sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, nonché la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Il ricorrente ripropone in sintesi le stesse doglianze formulate in punto di fatto dinanzi alla Corte territoriale, deducendo che l'imputato non ha affatto inteso costituire una discarica abusiva, essendosi limitato ad effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del marmo in attesa del loro avvio definitivo allo smaltimento.
In proposito si osserva che nel territorio della Provincia di Trapani non vi sono discariche autorizzate a ricevere i fanghi di cui si tratta e tale circostanza ha reso difficile il rispetto della normativa vigente in materia di avvio dei rifiuti allo smaltimento, poiché l'unico sito per poterli conferire è il Ripristino Ambientale del Consorzio Perlato di Sicilia.
Si osserva inoltre che dove ha sede attualmente l'azienda dell'imputato in precedenza svolgeva la propria attività un'altra ditta del cui operato non può essere chiamato a rispondere il IG.
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente prosegue, mediante l'esame della normativa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, con la individuazione delle nozioni di abbandono di rifiuti, di deposito temporaneo degli stessi presso il produttore e di discarica abusiva, anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36 del 2003, deducendo che tali termini sono stati considerati erroneamente sinonimi dai C.C. e dalla pubblica accusa e che nel caso in esame non ricorrono le condizioni per ritenere la sussistenza di una discarica abusiva.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., nonché il difetto di motivazione della sentenza sul punto.
Si deduce che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla graduazione della pena e che, nel caso in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto concedere all'imputato le attenuanti generiche in considerazione del suo comportamento processuale e della dimostrata disponibilità a provvedere alla bonifica dell'area. Con l'ultimo motivo il ricorrente ripropone la precedente censura, lamentando l'eccessività della pena inflitta.
Il ricorso, che è al limite dell'ammissibilità per essere prevalentemente fondato su deduzioni di natura fattuale, non è fondato.
È stato reiteratamente affermato da questa Corte in ordine alla nozione di discarica abusiva che "In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione". (sez. 3^, 17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 3^, 8.9.2004 n. 36062, Tomasoni, RV 229484). Orbene, la sentenza impugnata, nell'affermare la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, ha applicato puntualmente l'enunciato principio di diritto, avendo i giudici di merito osservato che nella specie deve ravvisarsi la sussistenza di una vera e propria discarica in considerazione del considerevole quantitativo di fanghi essiccati, che avevano raggiunto l'altezza di dieci metri rispetto al livello stradale, e della analisi del registro di carico e scarico della ditta gestita dal IG in ordine al mancato conferimento dei predetti rifiuti. Si è osservato inoltre che la realizzazione della discarica da parte della ditta che ha gestito in precedenza l'impianto per la lavorazione del marmo non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato, essendo stato accertato il suo contributo causale alla realizzazione della predetta discarica abusiva mediante l'ulteriore deposito nell'area di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Pertanto, le censure di natura fattuale dedotte nuovamente dal ricorrente sono state già esaminate dai giudici di merito e ritenute inconferenti, al fine di escludere l'esistenza di una discarica abusiva ed il contributo causale dell'imputato alla realizzazione della stessa, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. Nè la definizione di discarica di cui al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lett. g), emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE, contiene elementi che contrastino con l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza, dovendosi rilevare che è considerata discarica, ai sensi della disposizione citata, anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi, così come accertato nel caso in esame dai giudici di merito.
La sentenza ha inoltre affermato, con argomentazione immune da vizi logici, che la inesistenza nel territorio della Provincia di Trapani di discariche autorizzate per lo smaltimento dei fanghi di depurazione non giustifica la realizzazione di una discarica abusiva, risolvendosi peraltro tale carenza solo in una maggiore onerosità e non nella impossibilità delle operazioni di smaltimento. Gli ultimi due motivi di ricorso, infine, sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale il diniego delle attenuanti generiche mediante i rilievi afferenti alla gravità della condotta dell'imputato, in considerazione del danno ambientale provocato dallo stesso, ed ai precedenti da cui è gravato. Ha inoltre rilevato in punto di trattamento sanzionatorio che la pena detentiva era stata già applicata nel minimo edittale e che quella pecuniaria si palesa commisurata alla effettiva gravità del fatto, sicché non sussistono affetto la carenza di motivazione, ne' la violazione di legge denunciate sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007