Sentenza 18 maggio 2004
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, l'aiuto richiesto per la configurazione del reato riguarda ogni condotta, anche omissiva come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie avente ad oggetto il risultato di consentire all'autore di un delitto di eludere le investigazioni dell'autorità. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che abbia rilievo, ai fini della configurabilità del reato, il mancato previo ammonimento da parte della polizia giudiziaria al dichiarante dell'obbligo di dire la verità).
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2004, n. 31436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31436 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 18/05/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 842
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 47656/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS OL;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, emessa in data 22.10.2003;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dr. E. Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. S. Giacomelli, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
In accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma della sentenza assolutoria (per mancanza di dolo) pronunciata dal tribunale di Triste, la Corte d'Appello ha condannato OL ER alla pena di quindici giorni di reclusione (sostituita dalla multa di 570 euro) per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) perché, dopo che erano stati commessi da NU
PE i delitti di lesioni personali ed ingiurie in danno di GO AG, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità rifiutandosi di fornire le sommarie informazioni testimoniali a lui richieste dai Carabinieri della stazione di Aurisina. Contro tale decisione ricorre per Cassazione il ER, deducendo innanzi tutto erronea applicazione di legge per non avere i giudici d'Appello considerato che i Carabinieri omisero, quando lo convocarono ed interrogarono come persona informata, di avvertirlo che avrebbe commesso reato non rispondendo o alterando la verità dei fatti conosciuti;
con un secondo motivo, deduce carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
È giurisprudenza consolidata che l'aiuto di cui al precetto descritto nell'art. 378 c.p. si riferisce ad ogni condotta, anche omissiva - come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie- avente ad oggetto il risultato di consentire all'autore di un delitto di eludere le investigazioni dell'autorità (risultato che lo stesso ricorrente ritiene oggettivamente raggiunto nel caso di specie). Nè interessa se i Carabinieri avessero meno previamente ammonito il ER sull'obbligo di dire la verità e di non aiutare l'autore del reato precedentemente commesso: tale ammonimento è irrilevante giacché l'obbligo deriva direttamente dal precetto penale e dall'oggettiva posizione di persona informata dei fatti (com'era il ER).
Ugualmente infondato è il secondo motivo, non richiedendosi il dolo specifico, essendo sufficiente - come evidenziato dal giudice d'appello - che l'agente abbia volontariamente e consapevolmente posto in essere una condotta (anche omissiva) che si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni. Nè può rilevare il movente che spinse il ER al rifiuto di esporre quanto sapeva per non "prendere partito" tra i suoi due amici: ciò che conta è che egli conosceva l'esistenza d'indagini di polizia giudiziaria sul diverbio violento tra PE e AG (e perciò era stato convocato dai Carabinieri) e con piena consapevolezza rifiutò di raccontare quanto era avvenuto in sua presenza, così aiutando il PE ad eludere le investigazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004