Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
In base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall'art. 196 c.d.s., l'ordinanza ingiunzione per la violazione delle norme del medesimo codice (nella specie, dell'art. 142, comma nono, per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h) può essere emessa nei confronti del proprietario dell'autoveicolo, quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida dell'automobile e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11032 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE POLLINO 2, presso l'avvocato RANIERI RODA, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI RAVENNA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 284/99 del OR di RAVENNA, depositata il 29/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Roda con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso il rigetto dei primi 2 motivi ed l'accoglimento del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ai sensi della l. n. 689/81, in data 10/10/1998, NT AN NI proponeva opposizione innanzi al OR di NN avverso l'ordinanza-ingiunzione, in data 10/6/1998, del Prefetto di NN avente ad oggetto il pagamento di L. 1.187.100 (pari al doppio del minimo edittale già comminato) a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142, 9^ comma, C.d.S. (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h), adducendo che all'atto del rilevamento non si trovava alla guida dell'auto di sua proprietà.
L'adito Giudice con la sentenza in esame, non costituitasi la Prefettura, rigettava l'opposizione.
Ricorre per cassazione, con tre motivi, il NT, non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso si deduce la violazione dell'art. 27 Cost. e 201 del C.d.S. per avere errato il Giudice a quo sia nel non prendere in considerazione l'esigenza di "individuare" il diretto responsabile della violazione in questione, sia nel non avere dato rilievo alla non immediata contestazione di detta violazione. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non essersi il OR di NN assolutamente pronunciato in ordine alla domanda subordinata di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Meritevole di accoglimento è la terza censura: l'adito OR di NN, infatti, pur avendo, nell'impugnata decisione e in sede di indicazioni delle conclusioni, richiamato la domanda subordinata del NT in ordine alla riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale, non ha, poi, nell'esposizione dei c.d. motivi, preso in esame tale istanza, senza nulla dire in proposito, con conseguente violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare "su tutta la domanda". Infondate sono, invece, le prime due doglianze: in base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall'art. 196 C.d.S., correttamente la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è stata irrogata al proprietario dell'autoveicolo quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza di essere alla guida dell'autovettura in questione, e non avendo, comunque, l'odierno ricorrente provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, con conseguente irrilevanza dell'omessa individuazione del diretto responsabile, mentre la non immediata contestazione non costituisce di per sè, per ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, circostanza invalidante la procedura sanzionatoria, allorché si sia comunque proceduto, come nel caso di specie, alla notifica degli estremi della violazione nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso;
rigetta il primo ed il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di NN.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002