Provvedimento: La convenzione italo-francese sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, stipulata il 3 giugno 1930 e resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932 n 45, dispone all'art primo n 3 che le sentenze emanate in uno dei due stati contraenti possono essere delibate dall'autorita giudiziaria dell'altro stato,soltanto se, oltre ad essere passate in giudicato, siano suscettibili di esecuzione secondo la legge del Paese nel quale sono state emesse. Pertanto, poiche l'art 147 cod proc civ francese condiziona la esecutivita delle sentenze alla loro notifica al difensore della parte, ne consegue che una sentenza emanata dalla autorita giudiziaria francese puo essere delibata …
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