Articolo 1 della Legge 7 gennaio 1932, n. 45
Articolo 2
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2 marzo 1932
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno
Entrata in vigore il 2 marzo 1932
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