Versione
2 marzo 1932
2 marzo 1932
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1976, n. 1046Provvedimento: La convenzione italo-francese sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, stipulata il 3 giugno 1930 e resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932 n 45, dispone all'art primo n 3 che le sentenze emanate in uno dei due stati contraenti possono essere delibate dall'autorita giudiziaria dell'altro stato,soltanto se, oltre ad essere passate in giudicato, siano suscettibili di esecuzione secondo la legge del Paese nel quale sono state emesse. Pertanto, poiche l'art 147 cod proc civ francese condiziona la esecutivita delle sentenze alla loro notifica al difensore della parte, ne consegue che una sentenza emanata dalla autorita giudiziaria francese puo essere delibata …Leggi di più...
- convenzione italo·
- delibazione (giudizio di)·
- condizioni·
- esenzioni·
- uso degli atti·
- esenzione dalla legalizzazione·
- dichiarazione di efficacia di sentenze straniere·
- fattispecie·
- irrilevanza·
- francese del 12 gennaio 1955·
- atti pubblici stranieri·
- legalizzazione·
- francese del 3 giugno 1930·
- notifica al difensore della parte·
- necessita