Sentenza 7 luglio 2000
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2000, n. 10644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10644 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
10644 Sentenza N.1367 REGISTRO GENERALE N. 4774 del 2000
UDIENZA PUBBLICA DEL 7 LUGLIO 2000
R E P U B B L I CA I T A L I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Renato Fulgenzi Presidente UFFICIO COPIE
Consigliere
1. Dott. Luciano Di Noto Richiesta copia studio
2. Dott. Oreste Ciampa Consigliere
3. Dott. GI de Roberto Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE
Consigliere 12.00per diritti
4. Dott. Adolfo Di Virginio 16 OTT, 2889 ha pronunciato la seguente
IL CANCELLIERE
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1) LO AL, nato a [...] 1' 8 ottobre 1960; 1967; 2) De SC PP, nata a [...] il 18 giugno
3) OL EL di IC, nato a [...] il [...];
4) LO IM, nato a [...] 1' 11 ottobre 1970; avverso la sentenza 24 settembre 1999 della Corte di appello di
.
Napoli.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de
Roberto. Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità del reato di cui all' art. 416-
bis c.p.
PP, Uditi gli avvocati Guido Calvi per De SC
Alfonso MA e Alfredo GA per LO AL.
UFFICI COPIE
2 Richiesta copia studio dal Sig. liūliagoЛианада per dinti Roc I.CENNI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 2006
O NATY 2006 IL CANCELLIERE
1. Con sentenza del 21 luglio 1995 il Tribunale di OL dichiarava la penale responsabilità di Piccolo EL, De Crescenzo
PP, OL EL di Michele (detto CA) e
LO IM in ordine ai reato di cui agli artt. 416 c.p. (così modificata l' originaria imputazione nella quale era stato elevato
1' addebito di associazione per delinquere di tipo mafioso), per essersi associati tra loro al fine di commettere delitti di ricettazione e falsificazione di documenti), 110, 112, n. 1, 81
c.p., 10, 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per avere detenuto illegalmente una pistola cal. 9, con caricatore, ed altre due pistole Beretta con matricola abrasa), 110, 112, n. 81, 648 c.p. (per avere acquistato o comunque ricevuto una pistola proveniente da rapina commessa in S. EL del Lombardi), 81, 110, 112, n. 1, 648 c.p.
(per avere acquistato o comunque ricevuto 21 moduli in bianco per patenti di guida ed altri quattro moduli di patente uno dei quali intestato a Mezzacapo Giuseppe), 81, 110, 648 c.p. (per avere contraffatto i sigilli dell' ufficio patenti di diverse prefetture e del Comune di Marcianise); di OL Felice (detto
CA) relativamente ai reati di falso in certificazione amministrativa (per avere formato, al fine di sottrarsi all'
esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà
-personale, due patenti, l' una intestata ad TO – DO,
1' altra intestata a Santiniello TO, sulle quali apponeva la propria fotografia), di contraffazione del sigillo della
Prefettura di Napoli comunque, di uso di tale sigillo contraffatto e di ricettazione delle dette patenti;
della De
SC in ordine ai reati di falso in certificazione
(per avere formato la falsa patente di guida amministrativa
Spampanato NC, apponendovi la propria intestata a fotografia), di contraffazione del sigillo dell' ufficio patenti della Prefettura di Napoli ovvero per aver fatto uso di tale
G. de ill 3
sigillo apponendovi 1' impronta sulla patente intestata a nonché di ricettazione del relativo modulo;
Spampanato NC, ordine ai reati di falso in certificazione di LO EL in avere formato una falsa patente di guida amministrativa (per intestata a Moretta Salvatore sulla quale apponeva la propria fotografia), di contraffazione del sigillo della Prefettura di
Napoli ovvero dell' uso di tale sigillo.
Uniti tutti i fatti sotto il vincolo della continuazione, il
Tribunale condannava LO EL ad anni quattro di reclusione e lire 3 milioni di multa, LO IM ad anni tre, mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa, OL EL (detto
CA), concesse le circostanze attenuanti generiche, ad anni tre di reclusione e lire 2 milioni di multa;
De SC
PP, concesse le circostanze attenuati generiche, ad anni tre di reclusione e lire 2 milioni di multa.
Con la stessa sentenza assolveva LO AL e OL
EL fu GI (detto EL) da tutti i reati loro
-
ascritti per non aver commesso il fatto. Pure se dal dispositivo della decisione emerge che ad essere assolto è OL EL di IC, nato a [...] il [...] (detto CA).
- nonA seguito di impugnazione degli imputati condannati risulta proposto, però, appello da parte di OL EL
(detto CA), se non per la parte concernente 1 inazionabilità della procedura per la correzione dell' errore e del Pubblico ministero nei confronti di tutti gli materiale
-
imputati (con richiesta di rinnovazione del dibattimento per esaminare CA Schiavone, per acquisire la sentenza di condanna emessa nei confronti di LO EL relativamente al delitto di cui all' art. 416-bis c.p. e per l' espletamento di una perizia tecnica finalizzata all' evidenziazione dei numeri di matricola sulle pistole), la Corte di appello di Napoli, con sentenza 24 denegata la rinnovazione dell' istruzionesettembre 1999
dibattimentale
- in riforma della sentenza impugnata, dichiarava doversi procedere nei confronti di Piccolo EL e di non
OL EL fu GI (detto EL) per essere i
G. de Ree 4
reati loro ascritti estinti per morte dell' imputato;
dichiarava gli altri imputati colpevoli di tutti i reati loro ascritti, ivi compreso il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. e, ritenuta la continuazione, con le già concesse attenuanti generiche per De
SC PP, dichiarate equivalenti alle aggravanti,
determinava la pena per la De SC in anni quattro di reclusione, per LO AL, Piccolo Antimo e TA
EL fu IC (cui in primo grado erano state concesse le
attenuanti previste dall' art. 62-bis, ora denegate), in anni sette di reclusione ciascuno. ...
disatteso le eccezioni dopo averLa Corte territoriale processuali sollevate dai ricorrenti riteneva la sussistenza dell' ipotesi associativa originariamente contestata sulla base delle seguenti fonti di prova:
A. Le dichiarazioni del dott. CA di NE, commissario della Polizia di Stato in OL, circa: 1' esercizio capillare del controllo del territorio del nolano da parte di CA ER, con la conseguenza che l' "indisturbato andrivieni” di autovetture di pertinenza degli imputati osservato a OL e a Scisciano non
.
poteva giustificarsi in mancanza del previo consenso dell'
ER; l' operare in Marcianise di un gruppo denominato dei
"Quacquaroni", al quale appartenevano i LO, il cui capo,
EL, fu arrestato nell' appartamento di Saviano;
il gravitare del "gruppo LO" nell' ambito della "Nuova famiglia” di cui faceva parte l' ER, in contrasto con il gruppo Belforte già inquadrato nella NCO.
B. Le dichiarazioni di CA ER, il quale ha riferito che dopo l' uccisione di ON BA ad opera del clan dei casalesi, stante 1' impossibilità di condurre una guerra contro costoro, riprese i rapporti con i LO;
l' ER descrive, poi, uno specifico episodio: nel 1992, dovendo nascere a Nola 1'
Interporto, si incontrò con il capo del "gruppo LO" che lo pregò di "chiudere" la tangente per la zona di sua pertinenza, qualora l' avesse ottenuta per la zona del nolano;
ancora, il
LO gli aveva riferito di essere legato a OL EL, deЯ ж клиr. 5
omonimo di un cognato di un cutoliano, ucciso qualche anno prima e che il LO ebbe a fornire al dichiarante moduli per patente consegnandoli a tale Autorino.
convivente di LO C. Le dichiarazioni di De LU IL
IM ed arrestata in un appartamento di OL insieme a LO
AL la quale ha rivelato: che Piccolo Antimo si
-
accompagnava con OL EL di IC;
che, un mese dopo il loro incontro andò a vivere con l' IM, prima a Caserta e poi, dopo l' omicidio di tale AE Frongillo, a OL, in un appartamento preso in locazione da PP De SC;
che,. due ° tre giorni prima dell' irruzione della polizia nel corso della quale vennero arrestati i due LO, prese alloggio con loro LO AL, anch' egli, come tutti gli altri, facente parte dell' associazione camorristica dei "Quacquaroni"; che aveva assistito a numerose attività estorsive commesse dal gruppo: una prima volta, IM si era recato presso un mobilificio ed era tornato a mani vuote, una seconda volta le aveva consegnato 50
milioni per custodirli, in un' altra occasione, tale IP, su incarico del suo convivente, sparò contro un edificio “perché non avevano pagato"; che a capo dell' organizzazione era Piccolo
EL, mentre CA rivestiva un ruolo apicale;
che costui aveva dato incarico ad IM di far fuori AE Frongillo
perché sospettato di essere confidente dei carabinieri;
che gli appartenenti alla consorteria giravano armati avendoli così incontrati in un ristorante di Cimitile, in occasione della prima.
comunione dei figli di EL LO;
che le pistole rinvenute negli appartamenti erano in uso ad ognuno dei componenti il sodalizio;
che vi furono contrasti, culminati in conflitti a fuoco, in uno dei quali perse la vita il marito della sorella di
EL LO, con un altro gruppo camorristico di Marcianise, denominato dei "Mazzacani", cioè i Belforte;
che, infine, dopo 1'
arresto, riceveva da GI, fratello di IM, la somma di
lire un milione ogni volta che si recava a visitare in carcere il suo convivente.
. de wee 6
D. Tale ON OL ha riferito che CA, sotto la falsa identità di DO TO, prenotò 1' acquisto dell' appartamento di Saviano versando lire 50 milioni a titolo di anticipo.
E. PP ON ha, a sua volta, dichiarato di aver locato,
nel 1991, un appartamento in Marigliano a NC Spampanato che aveva poi riconosciuto nella De SC.
F. IL De LU, IM LO e AL LO erano stati arrestati nell' appartamento di OL;
nella tasca della giacca dell IM era stata rinvenuta una pistola Tanfoglio, provento di rapina, una ricetrasmittente e telefoni cellulari.
G. EL LO e la De SC erano stati, a loro volta,
arrestati nell' appartamento di Saviano, entrambi in possesso di documenti falsi;
nella cassaforte a muro erano stati sequestrati due pistole Beretta con matricola abrasa, un borsone contenente carte di identità, moduli di patente e timbri della pubblica amministrazione, una patente di guida e una carta di identità
falsa contenenti la fotografia di IM, una ricetrasmittente e telefoni cellulari;
i due appartamenti erano collegati via radio.
In presenza di un simile quadro probatorio la Corte territoriale ha disatteso la tesi del Tribunale secondo cui sarebbe stata costituita un' associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e non un' associazione per delinquere di tipo mafioso. Una tesi che potrebbe giustificarsi qualora fosse emerso che i documenti falsificati erano stati ceduti a terzi dietro compenso. Sarebbe,
invece, risultato che la falsificazione "avveniva nell' ambito dello stesso sodalizio criminoso o per sfuggire alla cattura da parte dei latitanti o per compiere operazioni immobiliari o per intestarsi autoveicoli”. In effetti, tutta 1' attività compiuta dagli imputati andrebbe collegata alle dichiarazioni del Di
NE, di CA ER, della De LU. In un quadro che ha trovato ampio riscontro nel rinvenimento di armi, nella destinazione dei 50 milioni oggetto dell' estorsione di IM Piccolo all' acquisto dell' appartamento e nell' omicidio
Frongillo. Che 1' associazione fosse di tipo mafioso sarebbe
G. de prez h 7
confermato dalle dichiarazioni dell' ER circa la spartizione delle tangenti per l' Interporto, nonché dalla natura tipicamente camorristica della soppressione di AE Frongillo.
Quanto alle posizioni dei singoli imputati:
PP De Crescenzo: deteneva il borsone con tutti i documenti falsi, aveva locato l' appartamento di Marigliano sotto il nome NC Spampanato, sublocato l' appartamento di OL a
LO, IM;
sorpresa in compagnia di EL LO, dichiarò di non conoscerlo, mentre il marito, OL EL, operava
_direttamente alle dipendenze..di EL;
poiché CA era latitante, “può fondatamente ritenersi che la donna fosse occupata in prima persona alla falsificazione del documenti"; anche 1'
e dei imputata avrebbe dovuto rispondere del possesso delle armi documenti per la saltuaria presenza del OL;
in un quadro che coinvolgerebbe, dunque, il gruppo nel suo insieme.
OL EL (CA): la De LU ne avrebbe delineato il ruolo di organizzatore;
le armi erano custodite in casa della moglie;
fu il piùpiù attivo a comprare e locare immobili che
servivano da rifugio per i latitanti e per gli altri affiliati;
era in possesso di vari documenti falsificati, con differenti
nominativi.
LO AL e LO IM: sempre la De LU avrebbe indicato AL come partecipe del sodalizio e collaboratore con
IM nella tentata estorsione ai danni di un mobilificio;
entrambi parteciparono alla comunione ove tutti giravano armati;
AL, sorpreso nell' appartamento di OL insieme ad IM e alla De LU, tentò di fuggire;
secondo la De Luca, inoltre, viveva a casa loro da tre giorni.
2. Ricorrono tutti gli imputati per i quali è stata pronunciata condanna, con articolati motivi sia di ordine processuale sia in punto di responsabilità, sia con riferimento ad altre statuizioni della sentenza impugnata.
3. All' udienza del 17 aprile 2000 il processo veniva, su richiesta degli imputati o dei loro difensori, rinviato a nuovo ruolo, essendo stata rimessa alle Sezioni unite la soluzione del h. de el 8
contrasto, già insorto in giurisprudenza, circa l' applicabilità, ai processi pendenti in cassazione, della riduzione di pena prevista dall' art. 442 c.p.p., a seguito dell' introduzione della disciplina del giudizio abbreviato di cui alla legge 16 dicembre
1999, n. 479.
Poiché, con legge 7 giugno 2000, n. 144, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, era stata dettata una
disciplina transitoria in merito alla possibilità di "recupero" della riduzione di pena, in forza della nuova normativa in tema di
…giudizio abbreviato, il Primo Presidente Aggiunto, restituiva i procedimenti rimessi alle Sezioni unite alle Sezioni di
provenienza.
Fissata la nuova udienza davanti a questa Sezione, gli avvocati
Calvi e GA depositavano motivi nuovi a sostegno dei ricorsi proposti dell' interesse della De SC e di LO AL.
All odierno dibattimento i difensori presenti insistevano sui motivi di ricorso.
Più in particolare, gli avvocati GA e MA, premesso che la richiesta di riduzione di pena per il giudizio abbreviato era stata avanzata prima della conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, con conseguente inapplicabilità della disciplina risultante dalla legge di conversione, instavano per 1'
applicazione di detta riduzione o, in subordine, per la rimessione del procedimento alle Sezioni unite.
"
II. LE QUESTIONI PROCESSUALI
1. L' avv. Saverio Senese lamenta, nell' interesse della De
SC, violazione dell' art. 486 c.p.p., per avere la Corte territoriale, nonostante il documentato legittimo impedimento dell' imputata á comparire al dibattimento perché ricoverata per perdite emorragiche delle pareti uterine, dichiarato la sua contumacia, senza disporre gli accertamenti fiscali richiesti dal
Procuratore Generale;
con conseguente nullità dell' ordinanza 24
в есе кейh. lle 9
settembre 1999 dichiarativa della contumacia, per violazione dell'
art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.
Analoghe doglianze sono state avanzate nel ricorso sottoscritto dall' avv. Enrico Accinni che, nel ribadire 1' eccezione di nullità, segnala come la metrorragia si manifesti, secondo la scienza medica, con perdita ematica abbondante, di origine uterina, indipendentemente e al di fuori del ciclo mestruale. La reiezione della richiesta di rinvio del dibattimento sarebbe,
dunque, del tutto immotivata in presenza della documentata
_patologia riferibile o ad aborto ovulare incompleto, o a tumore dell' utero ovvero ad alterazioni primitive o secondarie dell' attività ovarica.
Il motivo è privo di fondamento.
Correttamente la sentenza impugnata ha disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento dell' imputata a comparire all' udienza richiamando la genericità della diagnosi di ricovero, che allude ad un' emorragia dell' utero indipendente da mestruazioni, senza indicare la causale della emorragia stessa, le ragioni del ricovero e la possibilità per la De SC di essere o no presente all' udienza.
Nessuna violazione dell' art. 486 c.p.p. risulta conseguentemente realizzata.
2. L' avv. Anacleto Dolce ha denunciato, nell' interesse di
OL EL di IC (CA), violazione dell' art. 130 c.p.p. per essersi disposta la correzione dell' errore materiale, pur non risultando agli atti un provvedimento di tal per di più, senza rispettare la procedura in genere e,
contraddittorio prescritta dalla norma ora ricordata. La decisione impugnata andrebbe, conseguentemente, annullata senza rinvio.
La medesima violazione è stata dedotta dall' avv. Irace, il
quale si è soffermato sull' anomalia che ha contraddistinto con
riverberi sulla validità delle sentenze sia di primo sia di secondo grado la posizione del OL EL di IC. La
-
decisione del Tribunale pervenne all' assoluzione dell' imputato, ad impugnarla. La procedura di che, quindi, non provvide de seg G. 10
correzione introdotta dal Pubblico ministero non fu ritenta azionabile davanti al Tribunale per essere stato proposto appello avverso la sentenza. Nessuna correzione sarebbe però stata eseguita e si sarebbe, quindi, omesso di consentire a OL
EL di IC di proporre gravame dopo l'a notifica del provvedimento di correzione. Il tutto con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Anche tale motivo è infondato.
2.1. Va, in proposito, ricordato che il Pubblico ministero ha
· appellato la sentenza di primo grado chiedendo che tutti gli imputati (quindi, anche OL EL, detto CA) venissero condannati per il reato di cui all' art. 416-bis c.p.
Nell' atto di appello il Pubblico ministero precisava che in
“ogni caso andrà corretto il dispositivo in considerazione dell' errore sulle generalità in cui è incorso il Tribunale nel
condannare OL EL detto CI nato il [...] in [...] nato il [...]. Tale errore, peraltro, conferma come il giudicante abbia poco approfondito gli elementi di prova acquisiti a carico di ciascuno.
Nella motivazione della sentenza è, sia pure nella logica del giudicante che non si condivide, spiegato il ruolo dei due
OL ed emerge come il OL da condannare secondo la ricostruzione in essa eseguita sia quello nato il [...]”.
2.2. Fissata l' udienza per la correzione dell' errore materiale, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per essere stata investita del gravame la Corte di appello. Il procedimento di
"correzione" disposto dal Tribunale non sembra aver avuto seguito se non nella statuizione nei confronti di CA, che era stato scarcerato perché nei suoi riguardi era stato pronunciato un dispositivo di assoluzione, peraltro radicalmente smentito dai reiterati richiami contenuti nella motivazione alla responsabilità della persona contrassegnata da tale soprannome.
In presenza dell' atto di impugnazione del Pubblico ministero, sarebbe stato onere della parte richiedere la restituzione nel
termine per proporre impugnazione, oltre tutto, considerando che,
в ес пле 11
in esito al giudizio di appello poteva essere affermata la sua responsabilità. Tanto più che 1' errore materiale emerg eva evidente non soltanto dalla motivazione, ma soprattutto dalla imputazione, perché OL Felice detto "Ciavarella" risultava condannato per reati (precisamente quelli di cui ai capi
(G, H, ed I) contestati al solo OL EL detto
CA.
Senza contare che nel ricorso proposto dall' avv. Anacleto Dolce si fa riferimento ad un procedimento di correzione effettivamente
⠀ “portato a termine fevidentemente, ed in modo corretto, all' esito
•
del giudizio di appello: CA era, infatti, presente al dibattimento di appello, sia pure in "video conferenza"). L' avv.
Irace in sede di conclusioni si era limitato a riportarsi ai motivi di appello (che, quindi, parrebbero anche presentati).
In ogni caso, la procedura correttiva risulta compiutamente realizzata nel corso del giudizio di appello in presenza sia dell' imputato sia del suo difensore. Inoltre il fatto che CA fosse presente al processo, nel
' quale si erano prese univoche conclusioni da parte del Pubblico ministero riguardanti la sua responsabilità equivarrebbe (ove 1' atto di appello non fosse stato effettivamente proposto) ad una sorta di rinuncia ad avvalersi dell' istituto della restituzione nel termine. Tanto più che sussisteva un' impugnazione del
Pubblico ministero che aveva rimesso integralmente in discussione la colpevolezza del OL.
3. L' avv. Accinni, nell' interesse di LO AL, lamenta nullità dell' ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento, per violazione dell' art. 486, comma 5, in relazione all' art. 178, lett. c, c.p.p., per avere la Corte territoriale disatteso tale richiesta perché tardivamente presentata e perché il procedimento sarebbe di vecchia data e prossimo alla
prescrizione. Si sostiene che il difensore aveva presentato la richiesta il 13 settembre allegando il legittimo impedimento che giustificava per il concomitante svolgimento di altro processo con imputato detenuto nel corso del quale era prevista l' audizione di
G. de BR 12 uno dei soggetti indicati nell' art. 210 c.p.p
. in erroneo,videoconferenza. Il tutto con richiamo, assolutamente alla prescrizione dei reati che è decennale. 3.
1. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha, infatti, rigorosamente osservato che l' istanza è stata tardivamente presentata e che, inoltre, 1'
odierno procedimento è di vecchia data e prossimo alla prescrizione. Senza, va aggiunto, che potesse assumere rilievo la circostanza che il processo costituente impedimento alla celebrazione del giudizio si celebrasse in video conferenza perché anche nel processo a quo l' assunzione del OL EL è
avvenuta con identiche modalità.
4. L' avv. Dolce, nell' interesse di OL EL, e l' avv.
Accinni, nell' interesse di LO AL, lamentano tardività
della prova introdotta dal Pubblico ministero e conseguente violazione dell' art. 468 c.p.p. Un motivo sviluppato anche dall' avv. Alfonso MA nell' interesse di LO AL, con articolate censure.
Si denuncia quella parte della sentenza di primo grado che ha
"rimessso nei termini" il Pubblico ministero ai fini della presentazione dei testimonidella lista nonostante 1' insussistenza delle condizioni indicate dagli artt. 175 e 493,
comma 3, c.p.p., facendo appello alla disorganizzazione di un
Ufficio giudiziario di nuova istituzione.
Pure tale motivo è privo di fondamento.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, se è vero che l' art. 493, comma 3, c.p.p., col contemplare la possibilità di acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall' art. 468 dello stesso codice quando la parte che le richiede dimostra di non averle potuto indicare tempestivamente, delinea una sorta di rimessione nel termine, è altrettanto vero che si tratta di una speciale procedura rimessiva fondata su un parametro di maggiore ampiezza;
il che consente di ritenere che la situazione di impossibilità non debba essere assoluta, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile
в е к.de ill 13
esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall' art. 468; in un sistema che, coinvolgendo immediatamente 1' azionabilità del diritto alla prova, deve consentire all' interessato l' effettivo
•
e concreto esercizio di tale diritto;
ed è certo che la restituzione nel termine nella conformazione ´delineata dall'
-
art. 493, comma 3 permette comunque alla "controparte" di
-
articolare la prova contraria, secondo il modello indicato dall' art. 468, comma 4, da ritenere implicitamente richiamato dal comma
3 dell' art. 493 (Sez. VI, 3 dicembre 1993, Faccin;
Sez. VI, 9 ottobre 1992,- Beji;
Sez. .VI, 16 ottobre 1995; Pulvirenti).
-
Peraltro, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti per dimostrare, a norma dell' art. 493, comma 3, di non aver potuto indicare tempestivamente le prove nella lista;
il giudice, infatti, non è vincolato da criteri tassativi di impossibilità attinenti alla novità delle emergenze probatorie acquisite ma può considerare qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali che abbia determinato la tardività,
nell' allegazione delle prove (Sez. I, 16 gennaio 1995, Catti).
Senza contare che, qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell' art. 493, comma 3, prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all' art. 468, nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere di ufficio, a norma dell' art. 507, i mezzi.. di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente
(Sez. VI, 16 ottobre 1995, Pulvirenti). 4.2. Va aggiunto come la Corte di appello abbia comunque ampiamente motivato sul punto. Dopo aver premesso che 1'
inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge e che relativamente alle proposte eccezioni, le singole disposizioni procedimentali non prevedono alcuna sanzione, ha precisato che qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali che abbiano determinato la tardività di hide R ele 14
allegazione delle prove, può essere presa in considerazione dal giudice per la loro ammissione, limitandosi 1' art. 493 c.p.p. a prescrivere genericamente la dimostrazione di non averle potute addurre nei termini, senza che venga necessariamente allegato il caso fortuito о la forza maggiore. E, con giudizio di fatto, in questa sede, il giudice a quo ha ritenuto insindacabile corretta la giustificazione addotta dal Pubblico ministero alla forza causale del disordine relativamente amministrativo degli uffici di un Tribunale di recente istituzione.
-5. L' avv: Anacleto Dolce, nell' interesse di OL EL, denuncia, violazione dell' art. 195 c.p.p. per avere l' ordinanza
14 febbraio 1994 disatteso 1' eccezione di inammissibilità della deposizione di CA Di NE, in quanto nessun teste de relato aveva fatto mai a lui riferimento come fonte originaria della notizia.
Una censura, oltre che di non agevole lettura, chiaramente inammissibile anche alla stregue dei rilievi sub 4.1, secondo quanto, del resto, rigorosamente statuito dal giudice a quo. 6. Ancora l' avv. Anacleto Dolce, nell' interesse di OL
EL, e 1' avv. Enrico Accinni, nell' interesse di LO
AL e di De SC PP, denunciano violazione degli artt. 430 e 500 c.p.p. da parte dell' ordinanza 21 luglio 1995 con la quale è stata dichiarata l' utilizzabilità delle dichiarazioni rese da CA ER e da IL De LU, escussi ex art. 507
c.p.p., nonostante tali soggetti fossero stati esaminati dal
Pubblico ministero dopo il rinvio a giudizio e senza che i verbali fossero stati depositati a norma dell' art. 430, comma 2, né inseriti nel fascicolo del pubblico ministero a norma dell' art.
433, comma 3.
Il motivo è infondato.
Ferma la considerazione che si trattava di prove acquisite 6.1. in diversi procedimenti (e che, dunque, sussistono motivate perplessità quanto all' esigenza della discovery), resta decisivo il rilievo che le Sezioni unite di questa Corte Suprema hanno statuito che il potere del giudice di disporre, anche di ufficio,
G. de meer 15
1' assunzione di nuovi mezzi di prova previsti dall' art. 507
c.p.p. può essere esercitato pure con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto;
ai fini di cui alla norma ora ricordata deve, infatti, intendersi per prova "nuova" la prova non disposta precedentemente e non, invece, la prova sopravvenuta o scoperta, con il dovere del giudice di far seguire 1' ammissione anche delle prove contrarie (Sez. un., 6
novembre 1992, Martin).
A sua volta, la Corte costituzionale ebbe a precisare, sin dalla sentenza n. 241 del 1992, come 1' art. 50%, inserito "in un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l' acquisizione del materiale probatorio è rimessa in primo luogo all' iniziativa delle parti”, attribuisce "al giudice il potere-dovere di integrazione, anche di ufficio, delle prove, per le ipotesi in cui la carenza O insufficienza, per qualsiasi ragione, dell' iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione".
Riconoscendo sulla linea interpretativa tracciata dalle Sezioni
-
unite che il potere esercitabile ex art. 507 c.p.p. è “un potere
Er suppletivo ma non certo eccezionale". nel dichiarare non
fondata, adottando il modello della sentenza interpretativa di rigetto, la questione di legittimità costituzionale dell' art.
507, nella parte in cui, secondo i giudici a quibus, tale norma
-
condiziona il potere del giudice di assunzione d' ufficio dei mezzi di prova e cioè che l' acquisizione delle prove richieste
-
dalle parti sia terminata e che si tratti di prove "nuove" siano da intendere nel senso che tale potere non possa essere esercitato né nel caso in cui da tali prove le parti siano decadute per'la mancata o tardiva indicazione dei testimoni nella lista prevista dall' art. 468 c.p.p., né nel caso in cui non vi sia stata ad iniziativa di esse una qualunque attività probatoria (sentenza n.
111 del 1993) ha significativamente puntualizzato come sarebbe
-
contraddittorio, lato, garantire 1' effettiva illyd e Re "da un
в 16
obbligatorietà dell' azione penale contro le negligenze O le
deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formuli 1' imputazione (art. 409, comma 5) e, dall' altro, negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe condotte nella parte pubblica”.
Dunque, nel caso di specie, mentre il potere del giudice risulta correttamente esercitato, considerate le lacune probatorie rilevate, non sembra che sia stato impedito agli imputati di articolare una controprova, così da limitare l' esercizio del loro diritto alla prova nel regime di cui all' art. 507. 7. Nell' interesse di OL EL 1' avv. Irace ha denunciato violazione dell' art. 521 c.p.p. per mancata correlazione fra accusa e sentenza in relazione al locus commissi delicti relativamente al reato di cui all' art. 416- bis c.p.
Un motivo oltre che non dedotto nel giudizio di appello
- -
manifestamente infondato, essendosi sul punto pienamente instaurato il contraddittorio, con conseguente possibilità dell' imputato di apprestare ogni necessaria difesa.
III. Questioni concernenti la configurabilità del reato previsto dall' art. 416-bis e la partecipazione degli imputati al nucleo associativo.
1. De SC PP ha contestato, anzitutto, l' esistenza del sodalizio mafioso (forza di intimidazione del vincolo associativo, situazione di assoggettamento e di omertà); ha poi censurato la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione dell' imputata al sodalizio (sia esso semplice o mafioso), potendo al più ravvisarsi una condotta di agevolazione o assistenza (come tale, non punibile) in favore del coniuge
TA EL (CA).
Ha denunciato, poi, violazione dell' art. 192, comma 3, essendo condanna del LO fondata quasi esclusivamente sulle la dichiarazioni della De Luca (accreditata di profonda conoscenza
G. de ares 17
dei meccanismi camorristici, nonostante il breve periodo di convivenza con LO Antimi) e dell' ER senza alcuna seria attendibilità di tali dichiarazioni. Più in verifica dell'
particolare le propalazioni della De LU descrivono episodi in cui è assente ogni sorta di riscontro. Nessuna specifica argomentazione viene utilizzata quanto alla natura camorristica della associazione, nulla è detto circa la forza di untimidazione del vincolo associativo e sulle condizioni di assoggettamento o di omertà che ne derivano. Anzi, dalle dichiarazioni dell' ER sarebbe emersa 1' assenza di ogni controllo del territorio ad opera del clan LO. Senza contare che sarebbe stato operato un indebito coinvolgimento di ciascun imputato in ogni singolo episodio criminoso-fine che andava, invece più correttamente
riferito non alla pretesa organizzazione ma ai singoli imputati.
Il ruolo della De SC sarebbe, poi, caratterizzate, anche alla stregua delle dichiarazioni della De LU, da una posizione certo di non attiva partecipazione al preteso sodalizio, risultando coinvolta nelle vicende solo perché moglie del
latitante OL EL…
Ampi ed articolati motivi nuovi sono stati presentati, in
nell' interesse della prossimità dell' odierna udienza, ricorrente, dall' avv. Guido Calvi.
L' avv. Dolce, nell' interesse di OL EL lamenta che la sentenza impugnata abbia argomentato circa la natura mafiosa dell' associazione col richiamo alle dichiarazioni dell' ER e della De LU. Il primo non avrebbe chiarito come operasse il gruppo LO, nulla riferendo circa 1' organizzazione, le finalità e i mezzi di cui i presunti affiliati si servivano, implicitamente escludendo che i LO avessero il controllo del territorio. Sulla De LU sarebbe stato omesso ogni giudizio attendibilità della dichiarante e delle sue quanto all'
dichiarazioni, talora imprecise e generiche, nonché quanto alla presenza dei riscontri.
Nel ricorso sottoscritto dall' avv. Irace si denuncia violazione del principio di tra accusa e sentenza derivantecorrelazione
h.G. de Bill 18
dalla genericità dell' imputazione di cui al capo a), per la collocazione territoriale del nucleo associativo, nonché carenza dei presupposti per l' applicazione dell' art. 416-bis c.p.; si lamenta, ancora, vizio di motivazione sulla misura della pena, con riferimento a ciascuno degli imputati, anche considerando che il
OL era stato assolto dal reato di cui al capo d); inoltre il Tribunale aveva concesso al OL le circostanze attenuanti generiche mentre tali attenuanti vengono denegate in appello pressoché senza motivazione.
L' Avv. MA, nell' interesse di piccolo. AL, denuncia violazione dell' art. 192, comma 3, essendo la condanna del
LO fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della De
LU, senza alcun effettivo accertamento della loro idoneità dimostrativa. Più in particolare, tali propalazioni descrivono episodi in cui è assente ogni sorta di riscontro dotato di un minimo di specificità.
In prossimità dell' odierna udienza, rinviata su richiesta degli imputati, 1' avv. Alfredo Gaito ha depositato "note illustrative finali". nell' interesse di LO AL relativamente alla condanna per il delitto di cui all' art. 416- bis c.p., deducendo violazione dell' art. 192, comma 3, c.p.p. sia sotto il profilo della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della De LU sia sotto il profilo dei riscontri individualizzanti. Rimarcando come il ricorrente non sia neppure attinto dalle specifiche accuse della teste.
L' Avv. Enrico Accini, nell'nell' interesse di LO IM, denuncia violazione dell' art. 192 c.p.p. in relazione all'
affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui all' art. 416-bis c.p. fondata sulle dichiarazioni della De LU non valutate quanto alla loro intrinseca attendibilità e quanto alla presenza dei riscontri;
senza alcuna puntuale argomentazione sull' esistenza di un' associazione per delinquere di tipo camorristico caratterizzata dai necessari elementi costitutivi;
il tutto anche considerando che i LO agivano in zona già assoggettata all' influenza di altre organizzazioni criminali. Nulla è detto ad
в е не 19
opera della Corte territoriale della forza intimidatrice del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
D' altro canto, pure con riferimento alle singole vicende prese in esame il giudice a quo avrebbe indiscriminatamente addebitato a ciascun imputato fatti ad esso non riferibili, se non attraverso
un processo di superficiale generalizzazione che si pone da sola in contrasto con i principi in tema di concorso di persone nel reato.
incentrate sull'2. Ritiene il Collegio che le censure . inipotizzabilità nel caso di specie del delitto di associazione per delinquere di tipo mefioso (proposte ora sotto il profilo della violazione di legge ora sotto il profilo della motivazione apparente) siano prive di fondamento.
Indispensabile risulta comunque una preliminare verifica delle condizioni perché il fatto di reato previsto dall' art. 416-bis
c.p. sia ritenuto sussistente.
2.1. Il precetto dell' art. 416-bis c.p. ha descritto 1'
associazione di tipo mafioso con una definizione i cui contorni, gran parte mutuatibenché in dalle stratificazioni giurisprudenziali rilevabili in tema di associazione per delinquere "semplice" (cfr., ex plurimis, 16 dicembre 1971, Di
Maio), designano 1' associazione mafiosa come figura di reato dotata di connotati di assoluta autonomia in quanto strettamente ricollegati alla specifica tipologia del vincolo associativo, alle modalità dell' azione dei componenti il sodalizio, ai fini
"istituzionali" perseguiti dall' associazionismo mafioso e dai suoi membri. L' elemento maggiormente designante la fattispecie prevista dall' art. 416-bis c.p. venne, infatti, subito individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo utilizzata dai componenti il sodalizio (Sez. I, 9 giugno 1983, De Maio;
Sez. I,
30 gennaio 1985, Scarabaggio), indicata come 1' "in sé" dell' associazione di tipo mafioso, come il dato che più la discrimina dalle altre associazioni criminali.
G. lee with 20
Nel tentativo di assegnare un coerente assetto ricostruttivo alla figura di reato in esame, il ruolo cruciale della "forza intimidatrice del vincolo associativo" ha finito per trascendere stessa tipicità della condotta associativa di cui non la costituisce una. modalità di manifestazione, venendo, invece,
designata quale elemento strumentale;
significativamente precisandosi come l' espressione "si avvalgono" alluda al momento in cui 1' associazione ha raggiunto quel minimo di capacità intimidatoria in grado determinare le condizioni di assoggettamento e di omertà (Sez. I, 6 apile 1987, Aruta).
associazione si esaurisce La condotta del partecipare ad un'
- di per sé - le predette nel "far parte” di un sodalizio che ha caratteristiche, senza che possa assumere rilievo (se si eccettui, ovviamente, il ruolo dei capi, dei promotori e degli organizzatori) la misura del contributo di ciascuno dei partecipanti al fine di far acquistare all' associazione la forza intimidatrice.
Per qualificare la configurabilità di un' associazione di tipo mafioso è essenziale, allora, che il sodalizio si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso (Sez. I,
21 ottobre 1986, Musacco); nel senso che è l' associazione, e solo l' associazione, indipendente dal compimento di specifici atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco).
Dunque, nella struttura del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, la forza di intimidazione del vincolo associativo, da cui deriva la situazione di assoggettamento e di omertà, rappresenta¨ l' elemento strumentale tipico utilizzato dagli associati in vista degli scopi propri dell' associazione;
con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 416-bis c.p., è indispensabile che quell' elemento effettivamente sussista e che gli associati siano consapevoli della sua esistenza. Si richiede, cioè, che l' associazione abbia conseguito nell' ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano concretamente avvalsi
в de alleни 21
al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6
dicembre 1994, Imerti).
Proprio perché la carica intimidatoria rappresenta l' in sé del fenomeno mafioso, è necessario lo si ripete che essa sia
-
dotata di una ontologica autonomia, nel senso che, costituendo tale carica patrimonio dell' associazione, l' assoggettamento e l' omertà derivino da questa e non da altri fattori (Sez. VI, 31
gennaio 1996, Alleruzzo). Un profilo correttamente colto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, allorché ha rilevato che nei casi in cui la forza di intimidazione sia la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, potrà ipotizzarsi, presenza dei requisiti richiesti dalla legge,in soltanto un' associazione per delinquere comune. Un' associazione può, infatti, considerarsi di tipo mafioso esclusivamente se abbia sviluppato intorno a sé una carica intimidatrice autonoma,
ricollegabile, cioè, al nucleo associativo, creando nei confronti del gruppo un alone permanente di timore diffuso. Sino a quando una consorteria, che pur persegua gli scopi previsti dall' art. 416-bis c.p., non abbia raggiunto quella soglia minima che le consente di utilizzare la forza intimidatrice nel suo manifestarsi in sé non sarà, perciò, ipotizzabile un'
associazione di tipo mafioso.
2.2. In cosa consista, poi, l' avvalersi della forza intimidatrice
è concetto che può essere espresso solo adottando una formula di genere, considerato il ruolo cruciale del "metodo mafioso" e la sua 'varieĝäta potenzialità propositiva, sempre riferibile ad un comun denominatore. Con la possibilità sia che ci si limiti a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio sia che si pongano in essere nuovi atti di violenza o di minaccia. Nel
primo caso è evidente che il sodalizio è già pervenuto al superamento della soglia minima necessaria per utilizzare la forza fo intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi in quanto tale;
nel secondo caso, gli atti di violenza o di minaccia (o, più rigorosamente, "di intimidazione", così da fissare un discrimine tra "forza di intimidazione" ed
G. de ill 22
"attività di intimidazione") non realizzano l' effetto di per sé soli, ma in quanto costituiscano espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio
(Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi).
Ulteriori elementi indispensabili per configurazione di 2.3.
quello che si è definito l' "in sé" del delitto di associazione di stampo mafioso sono le condizioni di assoggettamento e di omertà, entrambe derivanti causalmente dalla forza di intimidazione del vincolo associativo;
come si è già detto 1' infatti se,
-
omertà dipendano da fattori diversi dalla assoggettamento e 1'
forza intimidarice del vincolo (ad esempio, da qualità soggettive di taluni componenti il sodalizio) può ritenersi, in presenza dei un' associazione propri elementi costitutivi, la sussistenza di
.per delinquere comune (Sez., 21 ottobre 1986, Musacco). Anche se tale definizione delinea, forse, una non troppo corretta individuazione dei rapporti tra l' avvalersi del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento e di omertà, con
1' art. 416-bis c.p., che si esaurisce nella previsione del far parte di una simile associazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la norma in parola configura un delitto associativo a condotta multipla o mista, nel senso che mentre perché si abbia associazione semplice è sufficiente la creazione di un' organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, perché ci si trovi di fronte ad un' associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell' ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro VI, 6 dicembre 1994, Imerti). Un programma criminoso (Sez.
principio, quello ora ricordato, indiscutibile ove ci si trovi in presenza di un' associazione così potente da manifestare la sua forza intimidatrice nei confronti di organizzazioni, pur esse
mafiose, ma destinate a soccombere, ed alle vere e proprie guerre di mafia per la conquista del territorio, operando entrambe le
1' organizzazioni contrapposte impiego della forza attraverso h. de п и 23
intimidatrice del vincolo associativo e della situazione di e di omertà che ne deriva (Sez. Vi, 31 gennaio assoggettamento
1996, Alleruzzo). La giurisprudenza ha, perciò, particolarmente insistito sul
"metodo mafioso" che contrassegna il reato di cui all' art. 416- bis, metodo seguito dai componenti dell' associazione per la realizzazione del programma associativo. E', forse, questa una
. delle più significanti proposizioni descrittive, in chiave precettiva, della condotta prevista dall' art. 416-bis. Pur non essendo componente della condotta, ma dato di qualificazione del sodalizio, il metodo si connota, dal lato attivo, per 1'
utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona per il singolo sia all' esterno dell' associazione sia al suo interno (Sez. 10 febbraio 1992, D' I.
Alessandro; Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco). Così discriminandosi concettualmente l' attività dal metodo: 1' una si incentra sul contributo prestato alle associazione; 17 altra sull' utilizzazione del sodalizio in modo da creare assoggettamento e
omertà.
Non basta, dunque, l' uso della violenza o della minaccia, che può essere previsto come elemento costitutivo dei delitti programmati altrimenti tutte le associazioni criminose aventi
-
come programma tali delitti dovrebbero automaticamente designarsi di tipo mafioso - ma è necessario che la forza intimidatrice sia, non solo componente strutturale del programma criminoso, ma anche espressione dello stesso vincolo associativo e sia diretta a creare condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l' intervento preventivo o repressivo dei poteri dello Stato e da creare una diffusa omertà (Sez. I, 1° luglio 1987, Ingemi). L' idoneità qualificatoria del metodo mafioso, una volta divenuta dato categoriale, ha costituito il paradigma, non
soltanto concettuale, ma anche assiologico, per ulteriori conferme giurisprudenziali. Si è osservato, più in particolare, che la
G. de hell 24
natura mafiosa di un' associazione è determinata dal metodo impiegato, con il ricorso sistematico all' intimidazione e all' imposizione di un atteggiamento omertoso, tanto che è possibile rinvenire i connotati della mafiosità anche in associazioni criminali che si fronteggino in una faida familiare e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la propria attività (Sez. V, 21 ottobre 1996, Bruzzise); che un' associazione può definirsi di tipo mafioso, distinguendosi dalla normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata da quei particolari elementi indicati nell' art .416-bis c.p. dei quali il principale ed imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma divisato;
che, per la specifica connotazione "mafiosa" di un sodalizio vanno coordinati i vari elementi indiziari, in una chiave di lettura nella quale non vengano trascurate le condizioni socio-antropologiche ed il particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati (Sez. I, 10 dicembre 1997, Rasovic). Né è necessario e qui non è difficile scorgere un ulteriore, quanto
-
significativo, giudizio di valore - che la forza di intimidazione debba essere utilizzata dai singoli associati (e che si
estrinsechi, di volta in volta, in atti di violenza fisica morale), perché ciò che caratterizza 1' associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è la condizione di
assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto e ineludibile pericolo di fronte alla forza dell' associazione) e di omertà (che consiste in una forma di solidarietà, la cui emergenza ostacola o rende più difficoltosa l' opera di prevenzione o di repressione, che dal vincolo associativo deriva per il singolo all' esterno, ma anche all' interno dell' associazione;
V. Sez. I, 6 aprile 1987,
Aruta; Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle;
Sez. I, 25 febbraio
1991, Grassonelli); un principio che pare assumere una
significativa valenza ermeneutica soltanto se inteso nel senso che lo stesso "far parte" dell' associazione e 1' agire esterno del consociato indicano e nell' omertà 1'nell' assoggettamento
в ес т и 25
(Sez. VI, 31 gennaio 1996, effetto della forza intimidatrice
Alleruzzo).
La proposizione secondo cui non è sufficiente, per qualificare un' associazione per delinquere ai sensi dell' art. 416-bis c.p.
che l' associazione stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente (Sez. I, 8 luglio 1995, Costioli) va
attentamente meditata perché se, per un verso, parrebbe spostare in avanti la soglia della condotta punibile ex-art. 416-bis c.p., per un altro verso, dovendo la carica intimidatoria essere commisurata alla natura del sodalizio, non fa che esprimere un' esigenza (che appartiene, più che alla identificazione sostanziale, al momento probatorio) connaturata alla stessa funzione della norma incriminatrice. In altri termini, se il sodalizio è noto per la sua carica intimidatoria, sembra chiaro che, essendosi già instaurato il clima di assoggettamento e di omertà, assumerà maggior rilievo il profilo finalistico, per
-essere 1 associazione "in sé" mafiosa. Se, invece, 1'
associazione non abbia raggiunto una tale "notorietà", occorrerà vagliare, anzi tutto, in concreto, 1' utilizzazione о no della
forza intimidatrice.
mafiosa siL' elemento caratterizzante 1' associazione incentra, dunque, sul grado di diffusività della forza
intimidatrice, che va ricavata dalle concrete situazioni di assoggettamento e di omertà. Una soluzione che sembra raggiungere lo stesso approdo cui la giurisprudenza era pervenuta qualche anno prima, affermando che le dette condizioni devono riferirsi non ai componenti interni essendo siffatti caratteri presenti in ogni
- consorteria ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l' azione
-
delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a un concreto e ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei “prevaricanti", in uno stato di soggezione (Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri).
в ое ни 26
Si spiegano così talune più recenti statuizioni in ordine alla nozione di forza di giurisprudenziali intimidazione. Si è, infatti, precisato, da un lato, che, ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l' intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell' estrinsecazione del metodo mafioso, non può
prescindere dall' intimidazione esterna, poiché elemento
caratteristico dell' associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive;
assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai
(soli) componenti interni, trattandosi di caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l' azione delittuosa perché sono i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei prevaricanti. Dall' altro lato, che la diffusività della forza intimidatrice non può essere virtuale, limitata, cioè, al programma dell' associazione, ma deve assumere i contrassegni della effettività, come manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice, con la conseguente necessità che di essa 1' associazione si avvalga in concreto (Sez. V, 19 dicembre 1997, Magnelli).
Pure se pare, forse, contestabile, il solo richiamo al profilo esterno della forza di intimidazione e l' assimilazione sotto il profilo interno dell' associazione per delinquere all'
'associazione per delinquere di tipo mafioso, risulta chiaro come la diffusività della carica intimidatoria rappresenti una delle proposizioni più designanti, anche al fine di vagliare le connotazioni personali minime del sodalizio. Non può, ad esempio, escludersi che la carica intimidatrice possa rappresentare la risultante dellä diaspora dell' associazione "madre" e che, fo quindi, i profili organizzativi e personali assumano una valenza del tutto marginale.
Altrettanto significante è la nozione di omertà quale espressa nel senso che si richiede che il rifiutodal "diritto vivente",
G. ele mell 27
di collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, pure se non generale;
che tale atteggiamento sia dovuto, soltanto al timore di danni alla propria persona, ma anche non all' attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti;
che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l' autorità giudiziaria denunciando chi pone
-
in essere l' attività intimidatoria non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell' associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo).
Quasi compendiando i riferiti principi, gli elementi
qualificanti il sodalizio criminoso di cui all' art. 416-bis c.p. sono stati correttamente ritenuti essenzialmente inerenti al modus operandi dell' associazione ed alla specificità del bene giuridico leso.
Il primo consiste nell' avvalersi della forza intimidatrice che alla quale promana dalla stessa esistenza dell' organizzazione, corrisponde un diffuso assoggettamento nell' ambiente sociale e, dunque, una situazione di generale omertà.
La seconda si incentra nel rilievo che, attraverso lo strumento intimidatorio, l' associazione si assicura la possibilità (fra l' altro) di commettere più delitti. Dal profilo concernente il районо "vincolo associativo" e la sua forza intimidatrice Sembrano
estranei gli aspetti organizzativi e pluripersonali del sodalizio che devono rispondere soltanto ai requisiti di cui all' art. 416- bis c.p. Pure se sembra evidente che il richiamo alla "stabilità" ed alla “intensità" del vincolo non può non riverberarsi, in
relazione ai fini perseguiti dall' associazione, sul "modello mafioso". cla 2.4. Poste tali premesse di ordine strettamente sostanziale, prova degli elementi caratterizzanti l' ipotesi criminosa di cui all'
art. 416-bis c.p. può essere desunta anche con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso: segretezza del vincolo;
rapporti h i de р ес 28
di comparaggio o comparatico fra gli adepti;
rispetto assoluto del vincolo gerarchico;
accollo delle spese di giustizia da parte della cosca;
diffuso clima di omertà, come conseguenza ed indice rivelatore dell' assoggettamento alla consorteria (Sez. vi, 31 gennaio 1996, Alleruzzo). Non mancandosi più volte di rimarcare che in tema di reato associativo gli indizi sulla sussistenza del reato possono essere legittimamente tratti dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno
ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli negli scopi dell' associazione (Sez. VI, 22 febbraio 1996, Marciano). Mentre, per affermare la responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a un' organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell' art. 416-bis c.p. (Sez. I, 28- settembre 1998, Bruno); sottilmente evidenziandosi, ai fini previsti dall' art. 192, commi 3 e 4,
c.p.p., che non può definirsi chiamata de relato 1' accusa proveniente da un correo nel delitto di cui all' art. 416-bis c.p., il quale, proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell' ipotesi in cui l' accusato rivesta una posizione preminente nella gerarchia dell' organizzazione, il chiamante non abbia con lui contatti diretti (Sez. V, 22 settembre 1998, Di
Natale).
2.5. L' aspetto predominante della forza intimidatrice del vincolo associativo nell' ambito del fatto reato descritto dall' art. 416-
bis c.p. ha finito per relegare ad un ruolo, in un certo senso secondario il profilo concernente le finalità il cui perseguimento
è richiesto dalla legge per designare l'associazione come di tipo fm mafioso. Davvero qualificante appare allora proprio sul piano metodologico il rilievo che la tipicità del modello associativo
-
delineato dall' art. 416-bis c.p. risiede nelle modalità
attraverso cui l' associazione si manifesta concretamente e non
G. de wilę 29
negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma ora ricordata, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, hanno come unico comun denominatore attuazione od il che 1'
conseguimento del fine attraverso l' intimidazione e l' insorgere inevitabile nei terzi di quella situazione di soggezione che può derivare anche dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio (Sez. I, 10 febbraio 1992, D'. Alessandro).
2.6. Sulla tematica dei fini perseguiti, due ulteriori precisazioni sembrano estremamente significative.
La prima è che gli scopi dell' associazione di tipo mafioso devono essere intesi in senso alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione fra gli scopi del sodalizio mafioso del controllo di attività economiche, il legislatore ha avuto di mira
1' esigenza di ampliare 1' ambito applicativo della fattispecie, estendendolo alla realizzazione di attività di per sé formalmente lecite;
con la conseguenza - già precisata - che, prevedendo l'
--
art. 416-bis c.p. finalità associative non direttamente riferibili all' economia pubblica, l' ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del titolo V del libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro 1'
ordine pubblico generale (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). Una linea ribadita allorché si è constatato che la consorteria è di tipo mafioso quando il vincolo associativo ha una particolare intensità e stabilità, di guisa che essa, avvalendosi della forza di intimidazione del medesimo e condizione di della assoggettamento e di omertà che ne deriva, esista e operi permanentemente fuori della legge e abbia a presidio un' organizzazione stabilmente rivolta al conseguimento dei suoi
scopi.
La seconda è che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all' art. 416-bis c.p. non è necessario che siano raggiunti
в De Bele 30
effettivamente e concretamente gli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la situazione di partecipazione, dei singoli associati, è indispensabile che di intimidazione;
la condotta di ciascuno utilizzi la forza partecipazione può infatti assumere forme e contenuti diversi e variabili, consistendo nel contributo apprezzabile e concreto sul esistenza ed al rafforzamento dell' piano causale all'
alla realizzazione dell' offesa degli associazione e, quindi, norma incriminatrice, qualunque sia il interessi tutelati dalla ruolo o il compito che il partecipe svolga nell' associazione
(Sez. I, 15 aprile 1994, Matrone). Si è così affermato che è integrata la condotta di partecipazione ad un' associazione per delinquere di tipo mafioso nella fornitura di mezzi materiali a componenti dell' associazione e nella trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto tali attività ineriscono al funzionamento dell' organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l' operare di questo, sia sotto quello della
- predisposizione di canali informativi tra i suoi membri, che è
incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell' associazione per delinquere (Sez. I, 25 giugno 1996, Trupiano); che fa parte di un' associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall' ultima parte del terzo comma dell' art. 416-bis c.p. (Sez. VI, 22 gennaio
1997, Dominante); che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad un' associazione per delinquere di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l' organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo
(Sez. VI, 17 novembre 1998, Cortes).
2.6. Sul piano del discrimine tra la fattispecie di cui all' art. 416 e la fattispecie di cui all' art. 416-bis c.p., i contributi h.G. de cl 31
ermeneutici muovono dalla premessa che, se per la configurabilità del primo reato la condotta penalmente rilevante si incentra nella costituzione di un sodalizio avente per scopo la consumazione di più delitti (quindi, il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e muove gli autori del fatto), perché sussista, invece, il reato di cui all' art. 416-bis c.p. è penalmente rilevante non il fatto e la condotta produttiva del sodalizio momento indifferente, in astratto, per la
-
valutazione del giudice penale -- ma il metodo, i mezzi utilizzati dal sodalizio e dai suoi associati, le finalità, una sola delle quali (commettere delitti) è comune all' associazione per delinquere. Ciò comporta che i fatti oggetto delle previsioni normative.. ora ricordate sono ontologicamente distinti e
funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione di un' associazione per delinquere di tipo comune in un' associazione per delinquere di tipo mafioso (Sez. I, 10 aprile
1987, Saviano).
2.7. Caratteri strutturali comuni fra i reati di cui agli artt.
416 e 416-bis sono, dunque, 1' accordo a carattere generale e continuativo volto all' attuazione di un programma di delinquenza destinato a permanere anche dopo l' eventuale perpretazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. Ciò che differenzia 1' associazione di tipo mafioso dalla comune
associazione per delinquere, conferendo alla prima carattere di specialità, è la previsione sia di particolari obiettivi criminosi costituiti, non soltanto dal compimento di fatti antigiutidici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di
attività economiche, sia dalla particolare efficacia intimidatrice del vincolo associativo sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per h. de A ch 32
realizzare le finalità indicate nel 3° comma dell' art. 416-bis c.p. (Sez. I, 30 settembre 1986, Amerato).
2.8. E' il caso di rammentare contestandosi da taluni imputati
- che 1'la stessa esistenza del nucleo associativo elemento distintivo tra i delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416- bis c.p. e la semplice compartecipazione criminosa di cui all'
art. 110 dello stesso codice è costituito dalla natura dell'
accordo criminoso.
Nel concorso di persone nel reato l' accordo si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché
pericolo per 1' ordine pubblico;
nei delitti cessa ogni associativi, invece, 1' accordo criminoso è diretto all'
attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli
-
accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez. I, 1°
luglio 1987, Ingemi).
Peraltro, pure se 1' accordo può costituire elemento comune sia al concorso. di persone nel reato sia all' associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati.
Dal primo punto di vista, l' accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l' accordo di esaurisce o si dissolve (cfr., ex plurimis, Sez. I, 22 settembre
1994). Del resto, l' accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga alla concreta realizzazione dell' assetto divisato, ad un' attività
esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo.
Può ribadirsi, allora, che il mero accordo allo scopo di
commettere un reato, non traducendosi in un' attività di partecipazione al reato stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall' art. 115 c.p. A questa regola il comma di tale articolo enuncia un' espressa1° eccezione ma
G. de a llh 33
sempre relativa all' ipotesi in cui "due о più persone si accordino allo scopo di un reato e questo non sia commettere commesso"; cosicché deve contestarsi che i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie fra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E
ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell' ipotesi di accordo. Una
_ constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa,
rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non
richiesto per 1' attività di mera partecipazione, così da
consentire l' utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure è quel che più interessa nel discriminare le categorie
-
ora ricordate. Per la sussistenza dell' accordo associativo, l' accordo (coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono
- ciascuno parti di un tutto nell' ambito dei compiti assunti o affidati
-
finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti. E' la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per - la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, ininfluente l' inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini dell' identificazione dell' essenza stessa di tale reato. Sotto il secondo (predominante) profilox (quello teleologico), il particolare allarme sociale derivante dalla struttura
giustifica la previsione di un' autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall' ordinamento, dal pericolo per l' ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l' accordo che si inserisca quale momento cruciale del
G. de pill 34
che i delitti per la commissione reato meramente plurisoggettivo, la societas sceleris è statadei quali costituita vengano realizzati (cfr. Sez. VI, 1995, effettivamente 12 maggio
Mauriello). problematiche scaturite relativamente alla forza2.9. Già le intimidatrice del vincolo associativo ed ai fini dell' associazione lasciano intravedere la tipologia di condotta delineata dal legislatore sotto l' espressione "chiunque fa parte di un' associazione di tipo mafioso" richiesta (per ciò solo) perché venga integrata la. fattispecie di reato prevista dall' art. 416-bis c.p. Fa parte, cioè, di un' associazione mafiosa chi
presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, avvalendosi (o sapendo di potersi
--avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall' ultima parte del terzo comma dell' articolo in esame. Un' espressione che nella sua assoluta
-
sinteticità pare in grado di ripercorrere i tracciati interpretativi seguiti dalla giurisprudenza nel delineare sia la condotta materiale sia l' elemento psicologico del reato previsto dall' art. 416-bis c.p.
L' affermazione che la partecipazione ad un' associazione di tipo mafioso presuppone che 1' attività materiale dell' imputato deve poter essere riferita alla vita dell' organizzazione criminale ritenuta sussistente ed in vista del perseguimento delle sue finalità, divenute così causa comune dell' agire del singolo e della struttura delinquenziale (Sez. I, 26 ottobre 1987,
Bongiorno) sembra descrivere con assoluta puntualità il rapporto di immedesimazione che unisce il singolo al sodalizio criminale.
Al contempo, l' individuazione di una espressione come "fa parte" non può che alludere ad una condotta che può acquisire forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera" (Sez. I, 29 aprile 1988, Stabile). Il
“far parte" non è, però, una condizione statica, quasi una rendita di posizione, ma è una condizione necessariamente dinamica,
G ill de pillh 35
manifestandosi in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all' esistenza o al rafforzamento dell' associazione e, quindi, alla realizzazione dell' offesa tipica agli interessi o iltutelati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo compito che il partecipe svolge nell' associazione (Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli;
Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle). Un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale, e che venga svolto con la consapevolezza e la volontà di associarsi,
allo scopo di contribuire al programma dell' associazione (Sez. I,
29 novembre. 1990, Avitabile),
Ancor più precisamente, a proposito della figura del partecipe che è punito per il solo fatto di partecipare (nonostante manchi la clausola "per ciò solo", utilizzata dall' art. 416-bis, 1°
comma, e dal 2° comma dello stesso articolo "per il solo fatto"
e dall' art. 416-bis, 2° comma, esclusivamente per coloro che
-
"promuovono, dirigono о organizzano 1' associazione"; ✗ non è, infatti, necessario il compimento di attività di tipo mafioso;
Sez. I. 30 gennaio 1992, Altadonna), la giurisprudenza ha chiarito come la figura di reato prevista dal 1° comma dell' art. 416-bis c.p. presuppone due diversi e successivi comportamenti: 1' uno attivo, consistente nel compimento di un atto di associazione e l' altro omissivo, consistente nell' assenza di un atto di recesso
(così Sez. I, 27 febbraio 1992, De Carli), cosicché il delitto di cui all' art. 416-bis si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualità di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede volontariamente (o, essendosi l' associazione sciolta o ridotta ad un numero inferiore o è impossibile O diviene a quello legale, il recesso
giuridicamente irrilevante;
Sez. I, 22 aprile 1985, Fallica). In conclusione, stando alla silloge giurisprudenziale sopra riportata e che esprime la risultante di una complessa e variegata 16
linea interpretativa snodatasi nell' arco di quasi un ventennio,
1' elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione, intendendosi per tale la stabile permanenza di
vincolo associativo fra gli autori del reato (almeno in numero di
в ес а мde sell 36
tre), allo scopo di realizzare una serie di attività tipiche dell' associazione e per "tipo mafioso", la sussistenza degli elementi elencati dal 3° comma dell' art. 416-bis, qualificanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente * volontà di partecipare a detta associazione con il fine di con la permanenterealizzarne il particolare programma e consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso essere disponibile ad operare per l' attuazione del comune... programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa (Sez. I, 15 maggio, 1994, Clementi).
3. Poste tali premesse, non sembra dubbio che la sentenza
impugnata abbia adeguatamente argomentato quanto alla natura
"camorristica" dell' associazione per delinquere costituita fra puntualizzandogli imputati, ora esplicitamente ora implicitamente:
a) Il valore dimostrativo delle dichiarazioni di CA ER appartenente al clan che, esercitando il capillare controllo nel nolano, era soggetto "interno" al nucleo territoriale dominato dal gruppo autonomamente gestito dei associativo della "Nuova“Quacquaroni”, ma gravitante nell' area
Famiglia", in guerra con il nucleo rivale della "NCO" di cui facevano parte i Belforte. Decisivo, quanto al "metodo mafioso", utilizzato dal "clan" LO l' autonoma richiesta della "tangente" per 1' "Interporto" di OL, con precise indicazioni "storiografiche" sulle "guerre di mafia" e sul
momento di pax mafiosa, strumentale al controllo delle
"famiglie" derivanti dalla diaspora" dell' associazione-madre. da parte del capo Di notevole rilievo anche la "fornitura"
"clan", di un modulo per patenti. b) Le ampie conferme di tali dichiarazioni provenienti dalla
deposizione del dott. CA Di NE che ha descritto i rapporti LO-ER in un' area di icastica "mafiosità"
(si vedano le parole riportate dal giudice a quo: "1'
G. de Bill 37
andrivieni indisturbato di autovetture targate Caserta,
risultate poi di pertinenza degli imputati, osservato a OL e
SC" che "non poteva avvenire senza il consenso del predetto ER").
c) Le propalazioni della De LU che, "interna al gruppo", ha ampiamente riscontrato, con specifiche stringenti descrizioni,
la metodologia mafiosa del "clan", il clima di assoggettamento derivante dagli atti "terroristici" dei suoi adepti (atti estorsivi, omicidio Frongillo). and d) I dati obiettivi costituiti dal possesso di armi, di- documenti falsi etc. di ricetrasmittenti, funzionali come bene
- ha precisato la sentenza impugnata, utilizzando non sindacabili massime di esperienza❤ alla vita dell' associazione e, dunque, al perseguimento del controllo del territorio.
4. Adeguata risulta, ancora, la motivazione in ordine alla
partecipazione al sodalizio di tutti gli imputati, ricavata sulla base almeno con riferimento ai LO ed al OL
- degli
-
stessi elementi indicati a proposito della natura mafiosa dell' associazione. Corretto, più in particolare, deve ritenersi 1'
apparato argomentativo relativo alla responsabilità della De
SC, detentrice dei documenti e dei timbri falsi necessari per la vita del sodalizio ed utilizzati non soltanto dal marito, nonché delle armi, talune delle quali rinvenute in possesso degli imputati all' atto del loro arresto.
IV. LE ULTERIORI STATUIZIONI
1. Ai limiti dell' inammissibilità sono le censure proposte da
OL EL in punto di misura della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche attesa 1'
entità della pena concretamente irrogata.
2. Infondata è pure la doglianza concernente la mancata
442, comma 3, applicazione della diminuente di cui all' art.
c.p.p., e cioè della riduzione di pena per il rito abbreviato quale risultante a seguito della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
G. ele р ми 38
A parte il rilievo che 1' art.
4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, limita la possibilità di richiedere e a determinate condizioni
-
-
la detta riduzione esclusivamente per i processi penali puniti con la pena dell' ergastolo, precludendo in ogni caso una simile richiesta nel giudizio di legittimità, resta decisiva la
considerazione che prima della entrata in vigore del precetto ora ricordato non era consentita, certo, la possibilità di richiedere in cassazione la riduzione di pena, non essendo il legislatore, dettando le previsioni di diritto intertemporale, intervenuto a circoscrivere il regime "di favore" dettato dalla disciplina introdotta dalla legge n. 479 del 1999. Può dunque qui ripetersi che, a prescindere dal problema dell'appartenenza о no, alla
Costituzione, del principio della irretroattivita' della
"posteriore" legge piu' favorevole all'imputato, è indubbio che le norme dell'art. 2, secondo e terzo comma, c.p., entrano in discussione soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. Con la conseguenza che non puo' applicarsi il disposto di cui al terzo comma del detto art. 2 all'istituto del procedimento abbreviato la cui richiesta non può assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale (v. Corte costituzionale, sentenza n.
277 del 1990).
Mancano altresì le condizioni per rimettere il ricorso alle
Sezioni unite.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 luglio 2000
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