Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7248 0 1 IN NOME DEL POL ITAL ANO LA COR ES Oggetto twvocatoria fallimenture SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19115/99 Dott. Mario CORDA - Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron.∙16735 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Rep.2665 Ud. 02/02/2001 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORF 3000per diritt i IMMOBILIARE SANTA EUGENIA Sas di FAZIO LUIGINA, già 29 MAG. 2007 IMMOBILIARE SANTA EUGENIA Sri SAS, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 101, presso l'avvocato ROBERTO FORLANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
AL ON GI;
- intimato -
2001 avverso la sentenza n. 2758/98 della Corte d'Appello di 306 ROMA, depositata il 07/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 settembre 1 °1998, accoglieva l'azione. revocatoria ex art. 67, CO. n. 1, 1. fall., proposta dal fallimento di OR ON e dichiarava l'inefficacia del negozio di com- pravendita di un terreno stipulato, con atto del 16 no- vembre 1984, dal fallito come venditore e dalla conve- nuta s.a.s. Immobiliare Santa Eugenia di Fazio Luigina, quale acquirente. Avverso detta sentenza proponeva appello 1' Immobiliare Santa Eugenia di Fazio Luigina, lamentan- 女 do che il Tribunale avesse ritenuto il prezzo di lire quattro milioni sproporzionato rispetto al valore dell'immobile. La Corte di appello di Roma, con senten- za del 7 settembre 1998, rigettava il gravame osservan- do che il prezzo della vendita doveva considerasi spro- porzionato, per difetto, rispetto al valore del bene, un terreno, ubica- sia tenendo conto che si trattava di to a confine della strada comunale, classificato come 2 arboreo-seminativo e sul quale sorgeva un fabbricato, sia tenendo conto della valutazione, non impugnata, di lire 14.400.000 data dall'Ufficio del Registro, sia, infine, tenendo conto dei prezzi medi di lire 335 a mq., risultanti, una volta eliminata la differenza do- vuta al diverso momento di stipula ed al conseguente diverso indice del costo della vita, da un atto di com- pravendita prodotto dalla stessa appellante. L' Immobiliare Santa Eugenia di Fazio Luigina ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, dedu- cendo un motivo. Il fallimento non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 67 1. fall. nonché il vizio della motivazione;
in particolare, lamenta che la # Corte di merito non abbia tenuto conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria e, in particolare, del fatto che allo stesso bene l'Ufficio del Registro, in anni precedenti a quello della vendita, aveva dato una valutazione di lire 2.600.000 e, perciò, inferiore al prezzo pagato. Il ricorso è inammissibile. Invero, al di là del- 1'apparente vizio di legittimità contestualmente dedot- 3 to, le censure invocano soltanto un diverso giudizio di merito, sulla base di elementi diversi da quelli presi in considerazione dalla Corte di merito. Tuttavia, se- condo il consolidato orientamento di questa Corte (v. ex pluribus s.u. 27 dicembre 1997, n. 13045), la dedu- zione di un vizio di motivazione della sentenza impu- gnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo va- glio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il pro- filo della correttezza giuridica e della coerenza logi- CO - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il com- pito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'at- tendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le com- plessive risultanze del processo, quelle ritenute mag- giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo 1 casi tassativamente previsti dalla legge). Da ciò consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contradditto- rietà della medesima, può legittimamente dirsi sussi- stente solo quando, nel ragionamento del giudice di me- 4 rito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controver- sia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argo- mentazioni complessivamente adottate, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Nella specie il ragionamento seguito dalla Corte di appello è immune da vizi logici e giuridici, poiché il valore dell'immobile e, quindi, la sproporzione del prezzo sono desunti da una pluralità di elementi la cui adeguatezza neppure è stata posta in discussione dalla ricorrente, che si è limitata a lamentare l'omessa con- siderazione della valutazione data dall'Ufficio del Re- gistro in epoca anteriore alla vendita. Peraltro, que- sto dato non ha valore decisivo sia per la sua opinabi- # lità sia per la non riferibilità all'epoca della vendi- ta, con la conseguenza che di per sé non dà conto, da un lato, della incidenza della svalutazione e, dall'al tro, del possibile mutamento della situazione di merca- to. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le 5 I spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente MARIO, CORDA Sergio Di Amato Giovanni C117 Main Jack Sergio Hi Amat A 2001 C N CA AG IN TA M SITA 9 2 EPO D ggi, 0 E 12 R O то Marie при ara M а Agenzia delle Entrate Ufficio di 4000 Iscritto a ruolo i 160" Art. 290002 6 பய