CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Massime • 1
I motivi di "particolare valore sociale" che integrano la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. vanno individuati, ancor prima che negli obiettivi valutati positivamente da tutti i consociati in un dato momento storico, alla luce dei principi e valori sociali accolti dalla Costituzione, quale metro di giudizio unificante per tutti i componenti della comunità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 26254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26254 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
26254-24 IN CALCE REPUBBLICA ITALIANA ANNOTAZIONE In nome del Popolo Italiano (VEDI alle PATT "A, "B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da GI FI - Presidente - Sent. n. sez. 316 SE AN RI LI UP 07/03/2024 R.G.N. 30185/2023 AR OS TR ES ZI D'NG Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) DD UF, nato a [...] il [...]; 2) UC DE, nata a [...] il [...]; 3) RV VA, nato a [...] il [...]; 4) AL ER, nato a [...] il [...]; 5) NI EA, nato a [...] il [...]; 6) CO IU, nato a [...] il [...]; 7) AN TT, nato a [...] il [...]; 8) AD TO, nato a [...] il [...]; 9) LL ZI, nato a [...] il [...]; 10) LI GI ER, nato a [...] il [...]; 11) SU CA EA, nato a [...] il [...]; 12) CA SC, nato a [...] il [...]; 13) CI SC, nato a [...] il [...]; 14) SU CO, nato a [...] il [...]; 15) De ER ZO, nato a [...] il [...]; 16) SP AR, nato a [...] il [...]; 17) Di CO CA SC, nato a [...] il [...]; 18) IA ST ER CR, nato il [...] (Gran Bretagna); 19) CE LU, nato a [...] il [...]; 20) UR AN, nato in [...] il [...]; 21) RA CO, nato a [...] il [...]; 22) PP CH, nato a [...] il [...]; 23) OG LU, nato a [...] il [...]; 24) TA MA, nato a [...] il [...]; 25) RA CA, nato a [...] il [...]; 26) AN ON, nato a [...] il [...]; 27) ZA OM, nato a [...] il [...]; 28) NO CA, nato a [...] il [...]; 29) GN TI, nato a [...] il [...]; 30) UC IU, nato Moncalieri il 19/10/1989; 31) NA IN, nato a [...] il [...]; 32) AS TT, nato a [...] il [...]; 33) AO GU, nato ad [...] il [...]; 34) AR EA, nato a [...] il [...]; 35) AS AS, nato a [...] il [...]; 36) LO IU, nata a [...] il [...]; 37) UP RE ES RT, nato in [...] il [...]; 38) QU NI, nato a [...] il [...]; 39) TE UE, nato a [...] il [...]; 40) RA LU, nato a [...] il [...]; 41) RI LA, nato a [...] il [...]; 42) ZO NT, nato a [...] il [...]; 43) OS EL, nato a [...] il [...]; 44) AI ER, nato a [...] il [...]; 45) AN OM, nato a [...] il [...]; 46) OR SI, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 17/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D'NG; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN Cimino, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata per la rideterminazione della pena nei confronti di DE UC, con 2 ་ riferimento alla pena sospesa nei confronti di TT AN e di UE TE, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di ZO De ER e CH PP, con riferimento ai capi 62) e 63), e di dichiarare inammissibili i residui ricorsi;
uditi l'avvocato LA OV, nell'interesse di VA RV, SC CI, ZO De ER, CA SC Di CO, OM ZA, IU UC, RE ES RT UP e NI QU, l'avvocato EA De IN, difensore di DE UC, IU CO, SC CA, CO RA, CH PP, LU OG, AS AS, IU LO, ER AI, l'avvocato Ettore Grenci, difensore di ER AL, EA NI, GI ER LI, CA EA SU, LU CE, IN NA, TT AS, GU AO, NT ZO e SI OR, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato Carmelo Picciotto, difensore di LA RI, l'avvocato Elena Biaggioni, difensore di TT AN, l'avvocato FA Sommovigo, difensore di TO AD, ZI LL, CA SC Di CO, CA NO, EA AR, LU RA e EL OS, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato SC Vaccaro, difensore di CO SU, e l'avvocato Agnese Sbraccia difensore di AR SP, ST ER CR IA, CA RA, TI GN, UE TE e OM AN, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato GI Pelazza, difensore di ON AN, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'impostazione accusatoria. Il presente processo ha ad oggetto i reati asseritamente commessi durante la manifestazione tenutasi in data 7 maggio 2016, intitolata «Abbattere le frontiere», lungo le vie del Comune di Brennero (BZ) per protestare contro l'intenzione, proclamata all'epoca dal Governo austriaco, di erigere un muro al confine con l'Italia per impedire il transito dei migranti e bloccare l'immigrazione clandestina. La manifestazione, cui hanno partecipato più di quattrocento dimostranti, ha registrato inizialmente le intemperanze e le violenze di alcuni dei presenti, che non gradivano essere filmati, contro i giornalisti (capo 11), si è articolata in plurime fasi: a) gli scontri presso il centro commerciale OB (contestati al capo 6), nel corso dei quali i manifestanti si sono avvalsi di mazze ed estintori, cagionando gravi lesioni all'assistente capo EA AE;
b) gli scontri a colpi di bastoni in via Von TZ (capo 7), che hanno cagionato un ferito tra gli agenti;
c) la sassaiola presso la stazione (capo 8), all'esito della quale sono risultati feriti alcuni agenti e danneggiate alcune strutture della stazione;
d) l'occupazione dei binari e il blocco del traffico ferroviario (capo 4); e) gli scontri, a colpi di bastoni, presso l'A22 (capo 9); f) il blocco stradale sulla A22, con occupazione di tutte le carreggiate, sulle quali i manifestanti hanno rovesciato quanto capitava a tiro;
g) gli scontri a colpi di bastoni e la sassaiola presso il campo ER (capo 10). Nell'immediatezza dei disordini furono operati alcuni arresti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e i manifestanti arrestati sono stati giudicati con il rito direttissimo. Il Pubblico ministero, sulla base delle fotografie e delle riprese eseguite, ha, inoltre, contestato a sessantatré manifestanti il reato di devastazione e saccheggio, di interruzione di servizio per l'occupazione dei binari e del sedime autostradale, cinque episodi di resistenza a pubblico ufficiale e di connesse lesioni personali volontarie e plurime contravvenzioni di porto d'armi.
2. La sentenza di primo grado. il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa in data 14 maggio 2021 all'esito del giudizio abbreviato, ha confermato l'impostazione accusatoria e ha condannato, tra gli altri, gli imputati UF DD, DE UC, VA RV, ER AL, EA NI, IU CO, TT AN, TO AD, ZI LL, GI ER LI, CA EA SU, SC CA, SC CI, CO SU, ZO De ER, AR SP, CA SC Di CO, ST ER CR IA, LU CE, AN UR, CO RA, CH PP, LU OG, MA TA, CA RA, ON AN, OM ZA, CA NO, TI GN, IU UC, IN NA, TT AS, GU AO, EA AR, AS AS, IU LO, RE ES RT UP, NI QU, UE TE, LU RA, LA RI, NT ZO, EL OS EL, ER AI, OM AN e SI OR alle pene ritenute di giustizia e gli autori dei delitti di lesioni personali al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite.
3. La sentenza di appello. La Corte di appello di Trento -sezione distaccata di Bolzano -, ha riqualificato il delitto di devastazione e saccheggio in danneggiamento aggravato e ha confermato le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado in relazione agli imputati predetti, salvo che per le contravvenzioni, medio tempore prescritte.
4. I ricorsi degli imputati. Gli avvocati Filippo ANi e LU Donelli, nell'interesse di UF DD, l'avvocato Elena Biaggioni, nell'interesse di TT AN, l'avvocato Sergio Pezzucchi, nell'interesse di MA TA, l'avvocato GI Pelazza, nell'interesse di ON AN, l'avvocato Carmelo Picciotto, nell'interesse di LA RI, l'avvocato SC Vaccaro, nell'interesse di CO SU, l'avvocato EA De IN, nell'interesse di DE UC, di IU CO, di SC CA, di CO RA, di CH PP, di LU OG, di AS AS, di IU LO, di ER AI, l'avvocato EA Zambon, nell'interesse di AN UR, l'avvocato LA OV, nell'interesse di YN RV, di SC CI, di ZO De ER, di CA SC Di CO, di OM ZA, di IU UC, di RE ES RT UP, di NI QU, l'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di ER ND, di EA NI, di GI ER LI, di CA EA SU, di LU CE, di IN NA, di TT AS, di GU AO, di NT ZO, di SI OR, l'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di AR SP, di ST ER CR IA, di CA RA, di TI GN, di UE TE, di OM AN, e l'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse di TO AD, di ZI LL, di CA SC Di CO, di CA NO, di EA AR, di LU RA, di EL OS, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.
5. Il ricorso proposto da UF DD. Gli avvocati Filippo ANi e LU Donelli, nell'interesse dell'DD, propongono quattro motivi. Con il primo motivo deducono l'inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore ed all'imputato del decreto di citazione del giudizio di appello. Deducono i difensori che in data 9 giugno 2022 l'avvocato Filippo ANi ha depositato a mezzo pec la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato UF DD in data 8 giugno 2022, nella quale si precisava, peraltro, che il difensore subentrava all'avvocato MP TE, deceduto. Je Al difensore e all'imputato, tuttavia, non sarebbe stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello. Con il secondo motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento alla pretesa attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato operato dagli inquirenti (pagg. 1204-1220) in relazione ai delitti contestati ai capi 6.1 (resistenza a pubblico ufficiale aggravata), 6.2, 6.3 (lesioni a pubblico ufficiale), 2, lett. a, e c (danneggiamento), 4 (interruzione di pubblico servizio). Premettono i difensori che la Corte di appello ha posto a fondamento del riconoscimento dell'imputato unicamente il contenuto della scheda personale in atti e ne ha travisato la valenza probatoria. La Corte di appello avrebbe, infatti, operato l'identificazione dell'imputato in virtù di scarpe particolari evidenziate nelle fotografie allegate alla scheda personale», ma si tratterebbe di un unico particolare del vestiario (peraltro comune), che da solo non può condurre, con certezza, all'identificazione dell'imputato. La Corte di appello, inoltre, avrebbe posto a fondamento del proprio assunto «i dettagli del viso (naso, taglio dei baffi e bocca) in parte visibili in alcune foto>>; ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte non avrebbe considerato che le foto ingrandite n. 5 e n. 6 sono state scattate in un momento diverso rispetto a quello di commissione dei delitti contestati ai capi 6.1), 6.2) e 6.3) e, dunque, non consentirebbero di riscontrare l'elemento delle scarpe, che non è inquadrato. La IG avrebbe, inoltre, operato l'identificazione dell'imputato "a tavolino", di fronte al monitor, osservando i filmati raccolti, e, dunque, senza ricorrere ad un controllo operato in loco o a una testimonianza "in presa diretta". Con il terzo motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento al delitto di danneggiamento delle strutture della stazione del Brennero. I difensori premettono che l'imputato è stato condannato dalla Corte di appello per tale delitto, in quanto è stato fotografato «mentre raccoglie una pietra del sedime ferroviario nel corso della sassaiola contro le strutture della stazione»; vi sarebbe, tuttavia, omissione di motivazione, in quanto non sarebbe stata evidenziata alcuna condotta specifica di danneggiamento. Con il quarto motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad allontanare un agente di polizia, intento ad allontanare un manifestante che intimidiva i giornalisti presenti. + 6. Il ricorso proposto da DE UC L'avvocato EA De IN, nell'interesse di DE UC, propone tre motivi di ricorso: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 340 cod. pen., con riferimento al capo 4) dell'imputazione, e il vizio di mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe posto a fondamento della conferma della condanna dell'imputata il solo fotogramma n. 7 della sua scheda personale. Questo fotogramma, tuttavia, riprenderebbe la mera presenza statica della ricorrente sulla banchina e, dunque, documenterebbe una condotta irrilevante ai fini della consumazione del reato. b) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. pen. La sentenza di primo grado ha infatti, condannato l'imputata e determinato la pena in concorso di attenuanti generiche» (pag. 34 della sentenza di primo grado) e la Corte di appello, in assenza di motivo di impugnazione sul punto, ha negato le attenuanti generiche «per le ragioni esposte nella parte generale della sentenza» (pag. 36 della sentenza impugnata). Il difensore rileva che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, si è formato giudicato sul riconoscimento delle attenuanti generiche all'esito del giudizio di primo grado e la Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in peius, escludendo le attenuanti generiche. c) il vizio di travisamento della prova e la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la foto n. 7, richiamata alle pagg. 35 e 36 della sentenza impugnata, dimostra solo che la UC impugnava con la mano destra un oggetto di colore arancione, poi risultato uno spara-bengala, senza descrivere alcuna condotta attiva.
7. Il ricorso proposto da YN RV L'avvocato LA OV, nell'interesse di YN RV, propone sette motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 635 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore rileva che, in seguito alla riformulazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le ipotesi di danneggiamento aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. sono divenute ipotesi di reato autonome e devono trovare applicazione nella specie in quanto lex mitior ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. La Corte di appello, tuttavia, attestandosi sulla formulazione previgente della fattispecie, avrebbe motivato esclusivamente in ordine al danneggiamento, senza individuare l'ulteriore elemento materiale della violenza o minaccia alla persona. 7 La Corte di appello illogicamente avrebbe assolto il RV dal delitto di furto aggravato dei mattoni, per poi condannarlo per il delitto di danneggiamento aggravato. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe accertato l'altruità dei mattoni asseritamente danneggiati. Erronea sarebbe, inoltre, l'applicazione della legge penale con riferimento al delitto sub g), in quanto la condotta contestata agli imputati è di aver rovesciato sulla strada la segnaletica ed alcuni bidoni dell'immondizia e non già di aver distrutto o deteriorato tali beni. Meramente apparente sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello relativa ai singoli episodi contestati. b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. c) l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen., con riferirnento ai capi 6.2), 6.3), 8.2) 8.3), 8.4), 8.5, e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo, indiscriminatamente e oggettivamente, tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). d) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante in ragione dell'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. Il difensore, tuttavia, rileva che, in questo modo, il fondamento della previsione di legge viene spostato sulla condotta tenuta e non già sulle sue motivazioni e, dunque, la sentenza impugnata ha confuso l'oggetto dell'analisi richiesta dal legislatore. La Corte di appello, peraltro, ritenendo che il ricorso alla violenza non sarebbe estraneo all'ideologia anarchica, che si fonda sull'opposizione all'autorità e alle gerarchie nelle relazioni umane, citando anche OS RO, avrebbe escluso l'attenuante in modo illogico, in quanto avrebbe operato un sindacato sull'ideologia e non già sulle motivazioni che concretamente hanno mosso i manifestanti. 8 te Ad avviso del difensore, parimenti, sarebbe illogico negare l'attenuante sulla base delle dichiarazioni di AS, che avrebbe definito la manifestazione combattiva», in quanto tali dichiarazioni rese alla stampa sarebbero successivamente ai fatti. e) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante dell'aver «agito per la suggestione di una folla in tumulto», in quanto «i manifestanti non si sono trovati per caso nel mezzo di una folla in tumulto, essendosi precedentemente organizzati per prendere parte ad una manifestazione non autorizzata, sin da principio concepita per rendere alle forze dell'ordine ingestibile la situazione». La Corte di appello, dunque, in violazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (e cita in proposito Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018), non avrebbe considerato che l'attenuante attiene ai motivi a delinquere e, dunque, la sua configurabilità deve essere verificata, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., in relazione a ciascun imputato e non sulla base di una valutazione onnicomprensiva e indistinta, riferita a tutti i concorrenti nel reato. Illegittimo ed illogico sarebbe, inoltre, il collegamento istituito dalla pronuncia impugnata tra il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante, il carattere non autorizzato della manifestazione e la volontà (non si comprende di chi) di rendere la stessa «ingestibile». f) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. g) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
8. Il ricorso proposto da ER AL. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di ER ND, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre 9 te ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del AL, «sebbene sia ritratto di spalle» in un unico fotogramma (pag. 41 della sentenza impugnata) e il suo riconoscimento sia stato operato sulla base di una felpa e di uno zaino, che, verosimilmente, potevano essere nella disponibilità anche di altri manifestanti. L'affermazione della partecipazione concorsuale dell'imputato ai reati contestati sarebbe, dunque, fondata su una identificazione incerta e sulla base di una condotta neppure descritta («viene ripreso mentre partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione») (pag. 41 della sentenza impugnata), qualificata come condotta attiva, ancorché sia meramente neutra. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. Le affermazioni della Corte di appello in ordine al AL sarebbero, dunque, apodittiche e violerebbero l'art. 110 cod. pen.
9. Il ricorso proposto da EA NI. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di EA NI, deduce tre motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del NI, nonostante indossasse un casco grigio e un paio di occhiali da sci» (pag. 43 della sentenza impugnata), limitandosi a richiamare per relationem l'annotazione della IG di Firenze del 1 agosto 2016, senza rispondere alla censura svolta nell'atto di appello in ordine all'impossibilità di riconoscere un soggetto così travisato. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza 10 impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello ha condannato il NI per concorso nelle lesioni personali per aver «partecipato attivamente agli scontri verificatisi con le forze dell'ordine presso il Centro Commerciale OB (capo 6.1.) e alla sassaiola presso la Stazione (capo 8.1.)» (pag. 44 della sentenza impugnata), ma nulla avrebbe precisato sulla forma in cui si sarebbe concretizzata tale partecipazione attiva. c) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 10. Il ricorso proposto da IU CO. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU CO, propone un motivo di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), lett. c), 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2), 8.1), 8.2), 8.3.), 8.4), 8.5), ad eccezione del solo delitto di cui al capo 7.1), del quale vi sarebbe la prova, sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi. La Corte di appello avrebbe «dilatato» l'efficacia probatoria di singoli fotogrammi, riferendola a «sequenze antigiuridiche che hanno avuto uno sviluppo cronologico e spaziale differenziato». Con riferimento alle condotte di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni il CO avrebbe posto in essere condotte irrilevanti penalmente, in quanto si sarebbe limitato a sorreggere uno striscione. Il CO, infatti, non avrebbe partecipato attivamente agli scontri e non sarebbe corretto affermare che brandiva un bastone;
dalla visione dei fotogrammi presenti nel fascicolo personale risulterebbe che anche quando il CO partecipa attivamente agli scontri, non brandisce mai un bastone. Sulla base di analoghe condotte, peraltro, la Corte di appello avrebbe assolto il SU e condannato il CO. 11. Il ricorso proposto da TT AN. 11 L'avvocato Elena Biaggioni, nell'interesse del AN, propone tre motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla descrizione delle condotte contestate all'imputato. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente solo in ragione della sua presenza sul luogo dei disordini, senza alcuna motivazione specifica in ordine all'apporto eventualmente arrecato agli stessi. b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non proporzionata e non individualizzata, né nella determinazione della pena base, che nei singoli aumenti per i reati avvinti dalla continuazione. c) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della detenzione domiciliare. La Corte di appello avrebbe illegittimamente e illogicamente rigettato, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, con motivazione riferita genericamente a tutti gli imputati;
i giudici di appello, inoltre, non avrebbero considerato che l'imputato è incensurato, che è un operatore socio sanitario e che sono passati oltre sette anni dalla commissione dei fatti per cui si procede. 12. Il ricorso proposto da TO AD. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AD, propone sei motivi di ricorso: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. (capo 2, lett. c) dell'imputazione) e il vizio di motivazione sul punto. Il AD, secondo la Corte di appello, sarebbe stato presente all'interno della stazione «allorquando i manifestanti lanciavano pietre contro le strutture della stazione e le forze dell'ordine» (pag. 56 della sentenza impugnata). La Corte di appello, tuttavia, avrebbe travisato la prova, in quanto le immagini indicate non consentirebbero la certa identificazione del AD, operata, peraltro, sulla base di elementi assolutamente generici, come il caschetto nero asseritamente indossato dallo stesso (ma anche da molti altri manifestanti). La Corte di appello, peraltro, avrebbe affermato la responsabilità concorsuale del AD facendo esclusivo riferimento alla presenza dello stesso durante il lancio di pietre da parte di altri manifestanti e all'imbrattamento dei vagoni. Non vi sarebbe, dunque, alcuna prova che dimostri che il ricorrente abbia lanciato oggetti verso le strutture della stazione di Brennero, causandone il danneggiamento. 12 La Corte di appello, dunque, avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi e avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente solo sulla base della sua presenza in loco, in mancanza di un suo contributo, di natura morale o materiale, ai reati da altri commessi. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello anche in relazione a questo reato avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi. c) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo 6.1 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello, inoltre, avrebbe violato la legge penale, in quanto non potrebbe essere affermata la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato del ricorrente solo sulla base della mera presenza nel locus commissi delicti, ancorché al medesimo non sia ascrivibile alcuna condotta violenta. d) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti contestati ai capo 6.2 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe travisato la prova, in quanto le immagini in atti non consentirebbero di ascrivere al AD alcuna condotta attiva di resistenza, né tanto meno di ricondurre alla sua azione le lesioni patite dalla persona offesa. e) l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. La Corte di appello avrebbe affermato la rilevanza causale delle condotte dell'imputato apoditticamente e senza operare il necessario procedimento di eliminazione mentale della sua condotta. g) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Ingiustificato, ad avviso del difensore, sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., in quanto appare evidente il particolare valore morale e altruistico che animava il ricorrente nel difendere da ogni minaccia la libera circolazione degli individui e, in particolare, il diritto dei soggetti più deboli ed emarginati come i migranti, costretti ad abbandonare il proprio paese di origine per cerca miglior sorte altrove. Parimenti ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto il fatto ingiusto altrui sarebbe stato integrato dall'azione gratuita posta in essere dalle forze dell'ordine per disperdere i partecipanti alla fine della manifestazione. 13 te Da ultimo, sarebbe illegittimo e ingiustificato, ad avviso del difensore, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., in quanto vi sarebbe indubitabilmente un nesso di causalità psichica tra l'eccitamento della folla e la commissione dei fatti di reato da parte del ricorrente. 13. Il ricorso proposto da ZI LL. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del LL, propone sei motivi di ricorso: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. (capo 2, lett. i) dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. Nella fase finale della manifestazione, benché il corteo si stesse sciogliendo spontaneamente, i reparti della Mobile avrebbero posto in essere un'azione di dispersione particolarmente decisa;
in tale frangente, l'imputato e altri partecipanti, rifugiatisi nel campo agricolo di tale JO ER, avrebbero, secondo quanto contestato, danneggiato reiteratamente le recinzioni e gli steccati del campo, sradicando le piante di abete ivi presenti e rendendo inservibile lo steccato di legno, dalla cui struttura erano stati divelti e asportati pali e assi di legno. Il difensore premette che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l'imputato sarebbe stato ripreso «mentre in concorso con altri partecipanti alla manifestazione stessa, danneggia le recinzioni del campo Ogler» (pag. 59 della motivazione). Il difensore, tuttavia, rileva che la Corte di appello avrebbe travisato la prova, in quanto le immagini attestano solo la presenza del LL nei pressi della staccionata e forse il suo scuotimento, ma la recinzione non sarebbe stata per nulla scalfita da tale azione. Una mera condotta di scuotimento, dunque, non sarebbe ascrivibile alla fattispecie di danneggiamento, che, invece, richiede per l'integrazione del reato un danno di natura irreversibile. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. Il motivo è identico a quello svolto nell'interesse di AD. c) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo 8.1 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello ha confermato la condanna di LL per concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 8.1 dell'imputazione, in quanto le immagini in atti mostrerebbero l'imputato che partecipa alla sassaiola verificatasi nei pressi della stazione del Brennero (pag. 59 della sentenza impugnata). 14 Il difensore rileva, tuttavia, che nelle immagini riportate nella scheda personale di LL, sarebbe possibile vedere l'imputato, sempre a volto scoperto, camminare lungo il cavalcavia presso la stazione di Trento (foto 1), uscire dalla stazione del Brennero (foto 2), sporgersi da una balaustra per assistere ai disordini in corso nella strada sottostante (foto 3 e 4), fare capolino dietro le persone a volto coperto che avevano posizionato quattro cassonetti all'ingresso della stazione di Brennero (foto 5), parlare con un giornalista (foto 6 e 7), stazionare insieme ad altre decine di persone sulla massicciata ferroviaria sovrastante la strada statale (foto 8 e 9), strattonare la recinzione del campo agricolo (foto 11 e foto 12), camminare sulla strada al termine della manifestazione (foto 12). La Corte di appello, dunque, avrebbe travisato la prova, in quanto il LL non sarebbe stato mai visto, né immortalato mentre partecipava ai disordini avvenuti nella e presso la stazione di Brennero, né vi sarebbe prova che abbia lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Parimenti la Corte di appello avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi e avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente solo sulla base della sua presenza in loco. d) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti contestati ai capi 8.2), 8.3), 8.4), e 8.5) dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. Il motivo trae origine dai precedenti rilievi e sostiene l'illegittimità della conferma della condanna di PE per i reati di lesioni perpetrati ai danni degli agenti, in quanto non risulta che sia stato l'imputato a colpire con un sasso l'agente MO (capo 8.2), a lanciare un rubinetto all'assistente capo Sabbio (capo 8.3), a ferire l'appuntato scelto AN (capo 8.4) e a colpire al corpo il carabiniere Schifano (capo 8.5). d) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Motivo identico a quello svolto nell'interesse di AD. f) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe fondato su una motivazione illogica, in quanto il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi;
i precedenti penali di LL, inoltre, sarebbero risalenti e non specifici. 14. Il ricorso proposto da GI ER LI, 15 + L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GI ER LI, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del LI, in quanto l'imputato era stato «sorpreso presso il campo Ogler davanti agli agenti di polizia, girato di schiena, dopo essersi ad essi contrapposto» (pag. 61 della sentenza impugnata), limitandosi a richiamare per relationem l'annotazione della IG di Firenze del 1 agosto 2016. L'attività di contrapposizione di per sé, peraltro, non potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della mera presenza nel luogo di commissione del reato. 15. Il ricorso proposto da CA EA SU. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di CA EA SU, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del SU, ancorché l'imputato, che era a volto scoperto, non sia stato ritratto durante il compimento di un reato, ma solo successivamente (a pag. 65 della sentenza impugnata si rileva che si nota l'imputato dopo gli scontri con le forze dell'ordine, mentre si riunisce con gli altri manifestanti»). Questa ricostruzione sarebbe, tuttavia, contraddittoria, in quanto il SU sarebbe stato ritratto sui binari, ma «lungo i binari» e non sarebbe dato 16 + comprendere neppure se l'imputato si trovasse effettivamente all'interno della stazione. Nessuna prova, peraltro, sussisterebbe quanto alla partecipazione dell'imputato alla manifestazione;
l'unico elernento sarebbe rappresentato dalla partecipazione all'assemblea di presentazione del corteo a Firenze l'11 aprile 2016, peraltro, affermata come «verosimile». b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della mera presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello, tuttavia, si sarebbe limitata ad affermare che il SU si trovava «lungo i binari», senza precisare il suo contributo all'interruzione di pubblico servizio. 16. Il ricorso proposto da SC CA. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di SC CA, propone un motivo di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2) e 10) sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. La Corte di appello, limitandosi a rilevare che l'imputato era stato ripreso durante gli sconti [...] armato di un bastone», aveva confermato la sentenza di primo grado, senza descrivere le condotte che sarebbero state commesse;
dalla visione dei fotogrammi del fascicolo fotografico, dai quali sarebbe possibile identificare il ricorrente, peraltro, non emergerebbero condotte penalmente rilevanti, in quanto le condotte ritratte sarebbero meramente statiche. Sulla base di un fotogramma cronologicamente vicino a quello indicato per l'imputato, peraltro, la Corte di appello avrebbe assolto il RA e condannato il CA. I fotogrammi richiamati dalla Corte di appello non sarebbero, peraltro, idonei a fondare la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. 17. Il ricorso proposto da SC CI. 17 + L'avvocato LA OV, nell'interesse di SC CI, propone sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 635 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore rileva che, in seguito al d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le ipotesi di danneggiamento aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. sono divenute ipotesi di reato autonome e devono trovare applicazione nella specie in quanto lex mitior. La Corte di appello, tuttavia, attestandosi sulla formulazione previgente della fattispecie, avrebbe motivato esclusivamente in ordine al danneggiamento, senza individuare l'ulteriore elemento materiale della violenza o minaccia alla persona. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe accertato l'altruità dei mattoni asseritamente danneggiati. Sarebbe, inoltre, erronea l'applicazione della legge penale con riferimento al delitto sub g), in quanto la condotta contestata agli imputati è di aver rovesciato sulla strada la segnaletica ed alcuni bidoni dell'immondizia e non già di aver distrutto o deteriorato tali beni. Meramente apparente sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello relativa ai singoli episodi contestati. b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. c) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante in ragione dell'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. d) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. f) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 18 18. Il ricorso proposto da CO SU. L'avvocato SC Vaccaro, nell'interesse di CO SU, propone un unico motivo di ricorso, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., quanto al difetto di legittimazione del difensore che ha proposto appello. La Corte di appello (pagg. 72-74 della sentenza impugnata) ha ritenuto l'appello proposto dall'avvocato Bonifacio Giudiceandrea inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, in quanto l'imputato aveva nominato propri difensori di fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, revocando ogni altro difensore nominato in precedenza (e, dunque, l'avvocato Bonifacio Giudiceandrea nominato in data 24 luglio 2019). Il ricorrente, tuttavia, rileva che l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. consente di proporre impugnazione al «difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento» ovvero al «difensore nominato a tal fine>> e che l'avvocato Giudiceandrea rivestiva la qualifica di difensore al momento del deposito della sentenza di primo grado, emessa in data 14 maggio 2021 e depositata in data 12 agosto 2021. La nomina fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, del resto, sarebbe riferita solo alla successiva fase dell'esecuzione. 19. Il ricorso proposto da ZO De ER. L'avvocato LA OV, nell'interesse di ZO De ER, propone sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato solo sulla sua presenza al momento del fatto, senza essersi allontanato dal teatro dagli scontri. I manifestanti che si sono tenuti lontani dagli scontri non hanno concorso nei reati, ma non potrebbe affermarsi che i manifestanti ritratti come vicini agli scontri abbiano concorso nel reato, indipendentemente dalla condotta concretamente posta in essere. b) in riferimento al capo 6.2.), di De ER, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo indiscriminatamente e oggettivamente tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). 19 c) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. f) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 20. Il ricorso proposto da AR SP. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di AR SP, propone cinque motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento dell'imputato, che, tuttavia, sarebbero assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale del SP per i delitti di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di lesioni di cui ai capi 6) e 10) dell'imputazione, ma le foto poste a fondamento dell'identificazione ritraggono un soggetto travisato. La foto 10, peraltro, raffigura il soggetto identificato nel SP in prossimità dello striscione con un bastone in mano e, dunque, illogicamente la Corte di appello avrebbe argomentato il concorso del ricorrente nel delitto contestato al capo 6). Parimenti il fotogramma n. 18 raffigura il SP a volto scoperto, all'interno del campo recintato dell'ER, mentre chiacchiera con altri manifestanti in un momento pacifico e, dunque, sarebbe illogica la dimostrazione della partecipazione attiva del ricorrente alla successiva fase dello scontro e, per mero automatismo, il concorso nel delitto di lesioni. 20 b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) il difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al SP ripreso nel corso dei danneggiamenti delle strutture della Stazione ferroviaria». L'affermazione della Corte di appello sarebbe, peraltro, generica e apodittica;
il SP appare in un unico fotogramma intento a scavalcare la barriera a protezione dei binari. d) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. La Corte di appello avrebbe determinato in misura eccessiva la pena per la partecipazione ad una manifestazione di dissenso per l'adozione da parte di uno Stato membro dell'UE di politiche migratorie in aperto contrasto con i principi fondamentali dell'Unione stessa;
la manifestazione solo in alcuni momenti avrebbe trasceso i canoni della libera e pacifica manifestazione del pensiero, senza determinare danni di ingente valore. La determinazione della pena operata dalla Corte di appello sarebbe, inoltre, carente di motivazione. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 21. Il ricorso proposto da CA SC Di CO.
2.1. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del Di CO, propone quattro motivi di ricorso: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione sul punto. Nella fase finale della manifestazione, benché il corteo si stesse sciogliendo spontaneamente, i reparti della mobile avrebbero posto in essere un'azione di dispersione particolarmente decisa;
in tale frangente, l'imputato e altri 21 partecipanti, rifugiatisi nel campo agricolo di tale JO ER, avrebbero, secondo quanto contestato, danneggiato reiteratamente le recinzioni e gli steccati del campo, sradicando le piante di abete ivi presenti e rendendo inservibile lo steccato di legno, dalla cui struttura erano stati divelti e asportati pali e assi di legno. Il difensore eccepisce, tuttavia, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. Gli agenti, infatti, contestualmente alla fuga dei manifestanti, che avevano già provveduto a disperdere mediante l'intervento di carica a piedi e con gli idranti, non stavano effettuando in quel particolare frangente alcun atto riconducibile al loro ufficio o servizio;
si sarebbe, al più, trattato di mere azioni difensive, poste in essere nel tentativo di proteggersi dalle azioni dispersive poste in essere dal reparto mobile e non certo ad opporre resistenza, senza alcun tipo di impedimento o di intralcio all'esercizio del pubblico ufficio. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del Di CO, in quanto sarebbe stato ritratto dai filmati, mentre, in almeno due occasioni, lanciava pietre con il personale di Polizia. Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge che con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema. Neppure in presenza di azioni collettive, sarebbe, infatti, consentito pretermettere l'individuazione del presupposto di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato, sconfinando in una forma di responsabilità per posizione che contrasta radicalmente con il canone di personalità della responsabilità penale. 22 c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Ingiustificato, ad avviso del difensore, sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., in quanto appare evidente il particolare valore morale e altruistico che animava il ricorrente nel difendere da ogni minaccia la libera circolazione degli individui e, in particolare, il diritto dei soggetti più deboli ed emarginati come i migranti, costretti ad abbandonare il proprio paese di origine per cerca miglior sorte altrove. Parimenti ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto il fatto ingiusto altrui sarebbe stato integrato dall'azione gratuita posta in essere dalle forze dell'ordine per disperdere i partecipanti alla fine della manifestazione. Da ultimo, ad avviso del difensore, sarebbe illegittimo e ingiustificato, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., essendovi indubitabilmente un nesso di causalità psichica tra l'eccitamento della folla e la commissione dei fatti di reato da parte del ricorrente. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il diniego del beneficio per il Di CO sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). 21.2. L'avvocato LA OV, nell'interesse di CA SC Di CO, propone cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. La Corte di appello non avrebbe motivato sulla specifica censura mossa nell'atto di appello, volta a dimostrare come, al momento del lancio delle pietre da parte dell'imputato, le forze dell'ordine non stessero compiendo alcun atto del proprio ufficio. La Corte di appello, dunque, avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la mera volontà di attaccare l'incolumità degli operanti, in assenza dell'individuazione di uno specifico atto in corso di compimento. b) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 23 c) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 22. Il ricorso proposto da ST ER CR IA. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di ST ER CR IA, propone tre motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello avrebbe, infatti, affermato la responsabilità penale del IA senza alcuna motivazione, in quanto i fotogrammi richiamati non dimostrano altro che la partecipazione del ricorrente alla manifestazione, con una bandiera con manico in legno, ma senza alcuna partecipazione attiva agli scontri dinera, polizia. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto dimostrato il delitto di resistenza e lesioni di cui al capo 7), asseritamente commesso mediante il lancio di un estintore, sulla base di una individuazione non veritiera. Parimenti la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado con riferimento alle condotte violente contestate al capo 10 di imputazione e commesse nel campo ER, ma il IA non sarebbe il manifestante ripreso mentre lancia un sasso all'indirizzo delle forze dell'ordine. La partecipazione attiva alla commissione del reato, dunque, non sarebbe che una mera presenza sul luogo del reato, inidonea a fondare alcuna forma di responsabilità penale. 24 b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. rna all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. La determinazione della pena operata dalla Corte di appello sarebbe, inoltre, immotivata. 23. Il ricorso proposto da LU CE. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di LU CE, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del CE, in quanto soggetto noto alla questura di Trento...identificato al suo arrivo al Brennero...ripreso in prima linea con una maschera antigas» (pag. 65 della sentenza impugnata). Illogica, ad avviso del difensore, sarebbe, tuttavia, questa identificazione, in quanto l'imputato sarebbe stato travisato durante la manifestazione. Gli unici elementi di identificazione sarebbero costituti da alcuni elementi del vestiario (quali lo zaino e i guanti), che, tuttavia, non può escludersi che fossero in uso anche ad altri manifestanti. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente 25 ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna di LU CE, ancorché la stessa fosse travisata una «maschera antigas» (pag. 44 della sentenza impugnata) e, dunque, non vi fosse alcuna certezza sulla sua identificazione. 24. Il ricorso proposto da AN UR. L'avvocato EA Zambon, nell'interesse del UR, propone tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di appello, formulato in ordine all'eccessività della pena irrogata e alla violazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto il reato più gravemente sanzionato ai fini dell'art. 81, ultimo comma, coc. pen. quello di cui all'art. 635, terzo comma, cod. pen., che prevede per i danni arrecati in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici, una cornice edittale da uno a cinque anni. Il giudice di primo grado, ad avviso del difensore, tuttavia, aveva errato nell'individuare la cornice edittale di cui all'art. 635 cod. pen., in quanto il terzo comma di tale disposizione (che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni) è stato inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53 e i fatti oggetto del presente processo si sono verificati in data 7 maggio 2016. Il giudice, dunque, avrebbe dovuto applicare la cornice edittale previgente, che prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque distrugga, disperda, deteriora o renda inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Corte di appello non avrebbe, peraltro, motivato sulla censura svolta nell'atto di appello relativamente alla determinazione della pena per tale delitto, operata discostandosi in modo eccessivo e ingiustificato dal minimo edittale. b) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di appello, formulato in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., per aver agito l'imputato per motivi di particolare valore morale o sociale. La manifestazione del Brennero del 7 maggio 2016, indetta con lo slogan Abbattere le frontiere», era stata organizzata in risposta all'annuncio del governo austriaco di voler costruire un muro sul valico del Brennero per bloccare l'immigrazione clandestina. Il giudice di primo grado aveva inutilmente sindacato la condivisibilità o meno delle ragioni della manifestazione;
rileva, tuttavia, il difensore come non sia 26 compito del giudice penale quello di misurare il valore di un'idea, né quello di verificare se questa sia condivisa o condivisibile dalla comunità, né quello di valutare se il movente ideologico di un'azione sia nobile o meno. La valutazione di ciò che ha valore morale o sociale va rimessa al solo sentire degli imputati, in quanto l'art. 59 cod. pen. sancisce che le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se da lui per errore ritenute inesistenti. Lo stesso giudice di primo grado avrebbe concordato sull'immoralità della costruzione di muri e il UR non avrebbe fatto ricorso alla violenza contro il personale della Polizia. c) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al terzo motivo di appello, formulato in ordine all'eccessivo aumento di pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi 2), 4) e 29.2). La Corte di appello illogicamente non avrebbe considerato che il UR è cresciuto in un ambiente sociale povero e in condizioni che non ne hanno favorito l'inserimento sociale;
l'imputato si caratterizza per eccessiva impulsività, loquacità e assenza di padronanza degli impulsi. La Corte di appello ha, tuttavia, ignorato le censure della difesa, mantenendo la determinazione della pena base in due anni e l'aumento di quattro mesi di reclusione per il reato di danneggiamento e di otto mesi per l'interruzione di pubblico servizio, escludendo il solo aumento di ulteriori quattro mesi per il reato di cui al capo 29.2, per il quale era stata dichiarata la prescrizione. 25. Il ricorso proposto da CO RA. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CO RA, propone due motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti di cui ai capi 4), 6.1), 6.2), 6.3), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) e 11), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato;
peraltro, i reati contestati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'ampia sequenza di accadimenti, che ha interessato luoghi differenti e che ha visto coinvolte numerose persone in costante movimento. La Corte di appello, limitandosi a rilevare che l'imputato è stato «ripreso accovacciato vicino ai binari durante l'occupazione», avrebbe confermato la sentenza di primo grado, senza descrivere le condotte che sarebbero state commesse per realizzare il reato di interruzione di pubblico servizio. Dalla visione dei fotogrammi del fascicolo fotografico dalle quali sarebbe possibile identificare il ricorrente, peraltro, non emergerebbero condotte 27 penalmente rilevanti di resistenza e lesioni, in quanto le condotte ritratte sarebbero meramente statiche. Nessuna individualizzazione della condotta del ricorrente sarebbe, peraltro, stata operata dalla Corte di appello con riferimento al delitto di danneggiamento aggravato. b) il vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte di appello ha, infatti, determinato la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per tutti gli imputati per i quali ha riconosciuto le attenuanti generiche in un anno e tre mesi di reclusione e, illogicamente, per il ricorrente la pena è stata determinata in tre anni. 26. Il ricorso proposto da CH PP. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CH PP, propone due motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato;
peraltro, i reati contestati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'ampia sequenza di accadimenti, che ha interessato luoghi differenti e che ha visto coinvolte numerose persone in costante movimento. La Corte di appello si sarebbe limitata a rilevare che l'imputato è stato ripreso durante gli scontri e nel corso della sassaiola, senza descrivere le condotte che sarebbero state commesse dallo stesso. Il PP sarebbe, peraltro, incensurato e non sarebbe riconducibile al mondo anarchico, non avrebbe riportato segnalazioni di polizia, né prima, né dopo i fatti del Brennero. Dalla mera presenza nella stazione del Brennero non sarebbe possibile affermare il concorso nel reato di danneggiamento o di resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna foto ritrarrebbe l'imputato nell'atto di lanciare sassi e il posizionare bidoni dell'immondizia per ostacolare l'operato delle forze dell'ordine sarebbe avvenuto ben prima della sassaiola. b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per violazione della necessaria individualizzazione e del principio di proporzionalità, sia in ordine al reato base che agli ulteriori reati avvinti dalla continuazione. 28 27. Il ricorso proposto da LU OG. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di LU OG, propone un motivo di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. La Corte di appello avrebbe travisato i fotogrammi, in quanto non sarebbe ravvisabile alcuna immagine che ritrae il OG durante gli scontri avvenuti presso il centro commerciale OB. La mera presenza sul luogo degli scontri, peraltro, non potrebbe fondare la prova del concorso nella resistenza a pubblico ufficiale e nelle lesioni personali cagionate. 28. Il ricorso proposto da MA TA. L'avvocato Sergio Pezzucchi, nell'interesse del TA, propone tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'identificazione del ricorrente;
La circostanza che il TA fosse noto alle forze dell'ordine non potrebbe giustificare la sua identificazione, in quanto il ricorrente sarebbe stato ripreso nel corso della manifestazione travisato e il travisamento avrebbe impedito la sua identificazione. Gli elementi del vestiario attribuiti al ricorrente (il bomber nero con interno arancione, gli anfibi alti lasciati aperti sino a metà del polpaccio) non sarebbero visibili distintamente nelle fotografie presenti nel fascicolo fotografico, sarebbero assai comuni tra i manifestanti, e, dunque, non consentirebbero di identificare il ricorrente nel soggetto che indossava una maschera a forma di teschio, autore di condotte violente nel corso della manifestazione. b-c) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità del TA per i reati di resistenza a pubblico ufficiale in due distinti momenti il primo avvenuto alle ore 15.50 nei pressi del centro commerciale OB e il secondo alle 16.00 presso l'areale ferroviario. In un sol caso il soggetto identificato come il TA sarebbe stato ripreso mentre lancia una pietra (o un oggetto non identificato) contro le forze dell'ordine, mentre in altre fasi dei disordini non gli si attribuirebbe alcuna specifica condotta. 2 929 Illogica e illegittima, per violazione dell'art. 110 cod. pen., sarebbe, dunque, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per tutti i reati. 29. Il ricorso proposto da CA RA. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di CA RA, propone cinque motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del RA nel concorso in resistenza e lesioni di cui al capo 6) fondandosi acriticamente sul riconoscimento operato dalla IG di Padova su immagini di scarsa qualità. Parimenti il fotogramma posto a fondamento della condanna per resistenza a pubblico ufficiale contestata al capo 10) - che riprende il ricorrente mentre trascina un asse di legno al fine di realizzare una barricata, a chiusura del campo ER ritrae una condotta che non avrebbe assunto alcuna efficacia causale rispetto al reato commesso. La realizzazione di una barricata è, infatti, attività distinta, pacifica e non connotata da alcuna forma di violenza nei confronti delle forze dell'ordine. b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) il difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al RA, che avrebbe «preso parte ai danneggiamenti delle strutture della Stazione ferroviaria». L'affermazione della Corte di appello sarebbe, peraltro, generica e apodittica;
il RA non sarebbe riconoscibile in alcun fotogramma. Secondo la Corte di appello, nella fase conclusiva della manifestazione il RA è ripreso mentre trascina un asse di legno, staccata da una staccionata, ma di questa condotta non vi sarebbe riscontro. 30 d) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 30. Il ricorso proposto da ON AN. L'avvocato GI Pelazza, nell'interesse di ON AN, propone quattro motivi di ricorso. 1) la violazione dell'art. 132 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena da parte della Corte di appello. Deduce il difensore che la Corte di appello avrebbe rideterminato la pena per l'imputato, previa applicazione delle attenuanti generiche, in un anno di reclusione, ma, in violazione dell'art. 27 Cost. e del canone della personalità della responsabilità penale, avrebbe determinato la pena per il ricorrente in riferimento a decine di imputati e in riferimento ad episodi diversi;
rileva, infatti, il difensore che i reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6, 7, 8, 9, 10 riguardavano fatti verificatisi in momenti e luoghi diversi. 2) l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. Il difensore rileva che la Corte di appello, nel condannare il ricorrente per resistenza a pubblico ufficiale, si sarebbe limitata a rilevare che il AN è stato ripreso, a volto scoperto, mentre sul campo ER lanciava sassi contro i poliziotti (pag. 114 della sentenza impugnata); dalle immagini presenti nella scheda personale del ricorrente, nei momenti immortalati, tuttavia, risulterebbe che non vi era in corso un'azione coordinata di resistenza posta in essere da più persone riunite, armate e travisate. 3) l'inosservanza dell'art. 62 n. 1 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe escluso l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, in quanto la stessa non è ravvisabile «in favore di colui il quale si proponga di realizzare finalità sociali mediante l'uso sistematico della violenza» e avrebbe aggiunto un discutibile riferimento all'ideologia anarchica. 31 La volontà dei manifestanti era stata, tuttavia, quella di «difendere l'idea di "un'Europa senza frontiere", contrastando "le politiche concentrazionarie adottate in relazione ai flussi migratori e all'accoglienza dei migranti>> 4) l'erronea applicazione degli artt. 20 bis cod. pen., 58 della 1. 689 del 1981 e 545-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello, in contrasto con le disposizioni citare e con l'abbandono del carcere quale unico risposta al reato affermata dalla c.c. riforma Cartabia, avrebbe rigettato la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi genericamente e indistintamente per tutti gli imputati, senza prendere in alcuna considerazione le posizioni dei singoli imputati e la misura della pena a ciascuno inflitta. 31. Il ricorso proposto da OM ZA. L'avvocato LA OV, nell'interesse di OM ZA, propone sette motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione degli artt. 110, 624, 625 nn. 2), 7) e 7-bis) cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al furto della chiave inglese di proprietà delle Ferrovie dello Stato presso il magazzino della Ferrovia del Brennero. La motivazione della Corte di appello sarebbe meramente apodittica, limitandosi a richiamare il fotogramma n. 36-bis, senza fornire in proposito alcuna valutazione in ordine all'altruità del bene sottratto, all'apporto concorsuale arrecato e alla sussistenza delle aggravanti contestate. b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. c) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Illogico sarebbe affermare il concorso del ZA nei reati di resistenza a pubblico ufficiale solo perché l'imputato è stato ritratto con un sasso in mano;
nessun fondamento logico, infatti, avrebbe la massima di esperienza secondo la quale chiunque si trovi in una sassaiola con una pietra in mano non possa trattenersi dall'effettuare almeno un lancio. d) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. f) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello 32 avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. g) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 32. Il ricorso proposto da CA NO. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del NO, propone quattro motivi di ricorso, identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al capo 10.1) Il difensore eccepisce che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del NO, in quanto sarebbe stato «sorpreso nel campo ER mentre lanciava un sasso contro gli agenti» (pag. 118 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 33 Ingiustificato, ad avviso del difensore, sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., in quanto appare evidente il particolare valore morale e altruistico che animava il ricorrente nel difendere da ogni minaccia la libera circolazione degli individui e, in particolare, il diritto dei soggetti più deboli ed emarginati come i migranti, costretti ad abbandonare il proprio paese di origine per cerca miglior sorte altrove. Parimenti ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto il fatto ingiusto altrui sarebbe stato integrato dall'azione gratuita posta in essere dalle forze dell'ordine per disperdere i partecipanti alla fine della manifestazione. Da ultimo, sarebbe illegittimo e ingiustificato, ad avviso del difensore, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., essendovi indubitabilmente un nesso di causalità psichica tra l'eccitamento della folla e la commissione dei fatti di reato da parte del ricorrente. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche per il NO sarebbe fondato su una motivazione rneramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). 33. Il ricorso proposto da TI GN. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di TI GN, propone quattro motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello ha condannato il GN per il delitto di cui al capo 6) sulla base di una identificazione acritica, in quanto riconosciuto tra "i presenti", con un bastone in mano, agli scontri avvenuti in prossimità del centro commerciale OB e in quanto sarebbe risultato "presente" al momento della contrapposizione con lo schieramento di polizia in via Von TZ. 34 Con riferimento alla resistenza di cui al capo 10), la responsabilità del ricorrente sarebbe dimostrata dai fotogrammi che lo ritraggono intento a lanciare un sasso all'indirizzo delle forze dell'ordine, ma non sarebbero dimostrate in quel momento le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 339 cod. pen. (e, dunque, la presenza di più di cinque persone riunite, armate e travisate). b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. d) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. r. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 34. Il ricorso proposto da IU UC. L'avvocato LA OV, nell'interesse di IU UC, propone sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato solo sulla sua presenza al momento del fatto, senza essersi tenuto fuori dagli scontri. b) in riferimento ai capi 6.2), 6.3) e 72) dell'imputazione, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo indiscriminatamente e oggettivamente tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). c) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 35 + d) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. f) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 35. Il ricorso proposto da IN NA. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di IN NA, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione degli imputati, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione della NA, in quanto indossava «un cappellino blu con righe bianche e grigie con visiera e occhiali da sole, nonché uno zaino rosso/viola... con in testa un casco colore argento chiaro>> (a pag. 135 della sentenza impugnata). Questa valutazione, tuttavia, ad avviso del difensore, sarebbe manifestamente illogica, in quanto tali indumenti non avrebbero alcuna peculiarità distintiva. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale di IN NA in quanto «è stata ripresa nel corso dell'occupazione dei binari della ferrovia 36 山 e dietro la barricata ...altresì tra coloro che hanno invaso la carreggiata dell'autostrada» (pag. 135 della sentenza impugnata). L'affermazione di responsabilità penale sarebbe, tuttavia, illegittima, in quanto fondata sulla mera presenza sul luogo del reato, senza descrivere il concreto apporto asseritamente arrecato alla commissione del reato. 36. Il ricorso proposto da TT AS. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di TT AS, deduce tre motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del AS, in quanto «è stato ripreso a volto scoperto con il cappuccio della giacca sulla testa;
indossa guanti bianchi e pantaloni ampi grigi...compare con visiera in testa e il viso semicoperto da una fascia nera» (pag. 138 della sentenza impugnata). La sentenza, dunque, sarebbe illogica, in quanto avrebbe affermato che il soggetto era prima travisato con un cappuccio e poi con un casco. La partecipazione del ricorrente agli scontri con la polizia è immotivatamente ritenuta comprovata dai fotogrammi estrapolati dal video "locale Team film della giornata"» (pag. 139 della sentenza impugnata). b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. La Corte di appello ha confermato la condanna del Nascirnben omettendo di descrivere le condotte addebitate, se non mediante un generico rinvio alla sentenza di primo grado (pagg. 138 e 139 della sentenza impugnata), peraltro in un contesto di inaffidabilità dell'identificazione. c) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 37. Il ricorso proposto da GU AO. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GU AO, deduce un motivo di ricorso: 37 a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. La Corte di appello ha ritenuto AO responsabile, in quanto ha «posto in essere la condotta ascrittagli, offrendo un contributo materiale e morale e di cosciente e volontaria partecipazione, tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione dell'evento criminoso, conosciuto e apprezzato dagli altri autori del reato» (pagg. 41-42, 62, 145-146, 165,178 della sentenza impugnata. Ad avviso del difensore, tale affermazione sarebbe, tuttavia, meramente apodittica e immotivata. 38. Il ricorso proposto da EA AR. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AR, propone cinque motivi di ricorso identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficial di cui al capo 10.1). Il difensore eccepisce che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del AR, in quanto sarebbe stato ritratto «con una pietra in mano, inequivocabilmente in procinto di lanciarla contro gli agenti (egli, infatti, è stato ripreso girato su un fianco)» (pag. 147 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. Non sarebbe specificato, inoltre, quale contributo concorsuale abbiano arrecato il AR, che non avrebbe tenuto in concreto alcuna condotta violenta. 38 te c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il diniego del beneficio per il AR sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). e) Da ultimo, il difensore censura il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, espressamente richiesta dal difensore dopo la lettura del dispositivo. La Corte di appello avrebbe, infatti, adottato un unico provvedimento di rigetto di tutte le richieste di pena sostitutiva, operando una valutazione unitaria e non individualizzante, in violazione degli artt. 133 cod. pen. e 58 della I. 689 del 1981. 39. Il ricorso proposto da AS AS. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di AS AS, propone due motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1), 7.2), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) e 9) sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. La Corte di appello avrebbe identificato nel AS il responsabile morale e politico dell'intera manifestazione del Brennero e avrebbe illogicamente affermato la sua responsabilità penale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni per aver tenuto in mano un megafono, camminando alla testa del corteo. La Corte di appello, infatti, avrebbe rilevato la presenza costante del AS durante le fasi topiche della manifestazione, la sua condotta consistita nell'incitare i manifestanti, ruolo assunto nelle fasi preparatorie e preliminari della manifestazione e, nei giorni a seguire, di rivendicazione dei contenuti della manifestazione. La Corte di appello, quindi, dopo aver escluso la rilevanza della mera presenza sul luogo del fatto come criterio di ascrizione della responsabilità, avrebbe affermato una forma di responsabilità penale del AS del AS "per posizione" e, dunque, fondata sulla sua presenza, unitamente alla manifestazione del suo pensiero mediante un megafono. 39 + Ad avviso del difensore, inoltre, le frasi proferite non avrebbero potuto, neppure potenzialmente, rafforzare il proposito criminoso dei singoli manifestanti, che hanno, di volta in volta ed estemporaneamente, commesso resistenze e lesioni (e, dunque, reati istantanei di evento). La Corte di appello, dunque, avrebbe creato «una dimensione liquida del reato concorsuale», disancorata dalla dimostrazione dei presupposti dell'art. 110 cod. pen. e fondata su profili morali e materiali e su un dolo «polimorfo>>. La Corte di appello, ricorrendo alla teorizzazione di un dolo «(indeterminato, alternativo eventuale)» avrebbe, dunque, eluso l'onere probatorio e l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato nella sua componente tipica. La Corte, dunque, avrebbe omesso di accertare l'effettivo apporto dell'imputato alla commissione dei reati, precisando come le sue parole, il suo tono, il loro contenuto, anche in relazione ai destinatari, abbiano rafforzato il proposito criminoso dei manifestanti che hanno commesso resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Gli slogan «abbattere le frontiere» e «Destroy the borders», peraltro, sarebbero connessi alla primaria dimensione simbolica della manifestazione, diretta a contrastare la volontà dello Stato austriaco di erigere un muro contro il passaggio dei migranti. L'organizzazione della manifestazione, così come le esternazioni e le espressioni, peraltro, polisemiche, successive alla manifestazione, del resto, nessun valore potrebbero assumere al fine di dimostrare la responsabilità penale del ricorrente. La Corte di appello, inoltre, avrebbe travisato le foto di cui alla scheda personale del AS, in quanto queste fotografie nulla dicono quanto agli scontri avvenuti presso il centro commerciale OB, quelli presso l'ingresso laterale della stazione e in prossimità della sede autostradale. b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per violazione della necessaria individualizzazione e del principio di proporzionalità, sia in ordine al reato base che agli ulteriori reati avvinti dalla continuazione. 40. Il ricorso proposto da IU LO. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU LO, propone due motivi di ricorso: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 6.1), 6.2), 6.3) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. 40 0 4 La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale della ricorrente per tre reati (uno di resistenza a pubblico ufficiale e due di lesioni personali) per aver avuto un braccio alzato» nel momento in cui avveniva lo scontro tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine. La Corte di appello, dunque, con riferimento alla posizione della LO, avrebbe abbandonato i criteri generali adottati in materia di concorso di persone, per affermare la sua responsabilità solo per aver radunato «intorno a sé un gruppo di manifestanti» e «per far serrare le fila dietro lo striscione di apertura del corteo». Ad avviso del difensore, tuttavia, questo gesto sarebbe travisato, in quanto la visione della foto mostra una "fila già serrata" alla testa del corteo;
nel fotogramma 9, peraltro, si vede la LO, dopo aver alzato il braccio, per nulla attorniata da individui, confermando che il suo gesto non era volto ad attrarre alcuno. La Corte di appello, peraltro, avrebbe omesso di motivare sulla valenza del gesto ritratto ("il braccio alzato") e sulla sua idoneità a integrare una forma di concorso morale o materiale. La Corte, dunque, con riferimento alla LO, avrebbe posto in essere un vizio di contraddittorietà interna alla sentenza, in quanto altri imputati, per condotte analoghe, sono stati assolti, in quanto non sorpresi rel commettere atti violenti nei confronti degli agenti. b) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Il difensore rileva che le pene sostitutive della riforma Cartabia devono essere applicate anche quando la sospensione condizionale della pena non sia concedibile, che la LO ha ottenuto, anche in primo grado, il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., che non aveva alcuna arma nella sua disponibilità e che non ha lanciato sassi;
i suoi precedenti, per converso, non attestano la commissione di reati di particolare intensità criminale. 41. Il ricorso proposto da RE ES RT UP. L'avvocato LA OV, nell'interesse di RE ES RT UP, propone cinque motivi di ricorso e, segnatamente: 41 a) l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. La Corte di appello non avrebbe motivato sulla specifica censura mossa nell'atto di appello, volta a dimostrare come, al momento del lancio delle pietre da parte dell'imputato, le forze dell'ordine non stessero compiendo alcun atto del proprio ufficio. La Corte di appello, dunque, avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la mera volontà di attaccare l'incolumità degli operanti, in assenza dell'individuazione di uno specifico atto in corso di compimento. b) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante in ragione dell'assoluta incompatibilità tra riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. Il difensore, tuttavia, rileva che, in questo modo, il fondamento della previsione di legge viene spostato sulla condotta tenuta e non già sulle sue motivazioni. c) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 42. Il ricorso proposto da NI QU. L'avvocato LA OV, nell'interesse di NI QU, propone otto motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. 42 b) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Con riferimento al QU, la Corte di appello non avrebbe accertato la sua condotta in occasione degli scontri, ma solo la sua presenza tra i manifestanti nelle fasi di stallo che hanno preceduto o seguito gli episodi di violenza. c) in riferimento ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) dell'imputazione, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo indiscriminatamente e oggettivamente tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). d) in riferimento al capo 7.2) dell'imputazione la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto dell'art. 116 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto dimostrate le lesioni commesse nei confronti dell'assistente capo Del Monte, anche da parte del QU, a titolo di concorso anomalo;
nella motivazione, tuttavia, mancherebbe la dimostrazione del nesso, non solo causale, ma anche psicologico, che deve sussistere tra la condotta concorsuale e quella commessa dai correi, che rappresenti il logico e ragionevole sviluppo della prima. e) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. f) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. g) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. h) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 43. Il ricorso proposto da UE TE. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di UE TE, propone tre motivi di ricorso: 43 a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. Il primo motivo del TE è identico a quello proposto nell'interesse del GN. b) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Carente di motivazione sarebbe la determinazione della pena operata dalla Corte di appello. c) il difetto assoluto di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena al TE, che risponde del solo delitto di cui al capo 10.1). La Corte di appello, infatti, pur riducendo la pena al TE ad un solo anno di reclusione, ha revocato la sospensione della pena al medesimo concessa in primo grado senza alcuna motivazione sul punto. 44. Il ricorso proposto da LU RA. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del RA, propone quattro motivi di ricorso identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al delitto contestato al capo 10.1). Il difensore eccepisce, tuttavia, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello ha affermato la responsabilità degli irnputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. 44 + La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del RA, in quanto ripreso mentre «partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione dove, peraltro, avvengono alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine>> (pag. 162 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. Non sarebbe specificato, inoltre, quale contributo concorsuale abbiano arrecato il RA, che non avrebbe tenuto in concreto alcuna condotta violenta. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Neppure in presenza di azioni collettive, sarebbe, infatti, consentito pretermettere l'individuazione del presupposto di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato, sconfinando in una forma di responsabilità per posizione che contrasta radicalmente con il canone di personalità della responsabilità penale. c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche per il RA OS sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). In aggiunta il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. La Corte di appello avrebbe affermato la rilevanza causale delle condotte dell'imputato apoditticamente e senza operare il necessaric procedimento di eliminazione mentale della sua condotta. 45. Il ricorso proposto da LA RI. 45 L'avvocato Carmelo Picciotto, nell'interesse del RI, propone un unico motivo di ricorso, censurando la mancata motivazione in ordine alle censure svolte dalla difesa nell'atto di appello. Nell'atto di appello, infatti, la difesa ha rilevato che la sentenza di primo grado era errata ed illegittima, in quanto ha ritenuto comprovata la responsabilità penale per il solo fatto di aver presenziato, quale attivista, alla manifestazione svoltasi in data 7 maggio 2016 presso il valico del Brennero;
ad avviso della difesa, infatti, il Giudice per le indagini preliminari, nel motivare per relationem rispetto all'informativa della Questura di Bolzano, avrebbe omesso di dare conto delle ragioni della sua condanna, emessa, peraltro, in assenza di prova alcuna dei fatti contestati. Nell'atto di appello (pag. 2, rigo 24) il difensore ha rilevato che dalla visione del fotogramma n. 1, riportato a pag. 3 della scheda personale, risultava che il RI era stato ripreso mentre formava un cordone di protezione, tenendosi sotto braccia alla persona alla sua destra e impugnando in modo orizzontale una mazza. Pur integrando, nella sua obiettività, tale condotta il reato di detenzione di uno strumento atto ad offendere di cui al capo 50.2., l'unico utilizzo della mazza riferibile al RI si sarebbe estrinsecato in un gesto totalmente passivo, quale quello di formare un cordone protettivo frapposto tra le forze dell'ordine e i manifestanti. 46. Il ricorso proposto da NT ZO, L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di NT ZO, deduce un motivo di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. ZO è stato ritenuto responsabile in quanto ha «posto in essere la condotta ascrittagli, offrendo un contributo materiale e morale e di cosciente e volontaria partecipazione, tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione dell'evento criminoso, conosciuto e apprezzato dagli altri autori del reato>>; questa affermazione sarebbe, tuttavia, apodittica e violerebbe l'art. 110 cod. pen. 46 47. Il ricorso proposto da EL OS. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del OS, propone quattro motivi di ricorso identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO. a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al delitto di cui al capo 10.1). Il difensore eccepisce, tuttavia, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. Gli agenti, infatti, contestualmente alla fuga dei manifestanti, che avevano già provveduto a disperdere mediante l'intervento di carica a piedi e con gli idranti, non stavano effettuando in quel particolare frangente alcun atto riconducibile al loro ufficio o servizio;
si sarebbe, al più, trattato di mere azioni difensive, poste in essere nel tentativo di proteggersi dalle azioni dispersive poste in essere dal reparto mobile e non certo ad opporre resistenza, senza alcun tipo di impedimento o di intralcio all'esercizio del pubblico ufficio. d) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del OS, in quanto sarebbe stato ripreso «con un sasso in mano, che poi lancia verso gli agenti» (pag. 167 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Neppure in presenza di azioni collettive, sarebbe, infatti, consentito pretermettere l'individuazione del presupposto di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato, sconfinando in una forma di responsabilità per 47 te posizione che contrasta radicalmente con il canone di personalità della responsabilità penale. c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche per il OS sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe, infatti, obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). 48. Il ricorso proposto da ER AI. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di ER AI, propone due motivi di ricorso: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 2, lett. c), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) e 7.2) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base di un unico fotogramma, n. 8 della scheda personale, che raffigurerebbe il ricorrente azionare un estintore sulla via pubblica. La Corte di appello, inoltre, avrebbe travisato le foto n. 5 e 6 della scheda personale, che non ritraggono alcun soggetto con indosso tutti gli indumenti indicati dalla Corte di appello. Nessuna delle fotografie in atti, inoltre, ritrarrebbe l'imputato nei pressi del centro commerciale OB, né nel corso degli scontri avvenuti con la polizia in loco. La fotografia n. 8, inoltre, sarebbe stata scattata dall'ANSA e non dalla Polizia e, dunque, non sarebbe stata validata dagli agenti la posizione dello scatto fotografico, che, ad avviso del difensore, non ritrae lo scontro avvenuto presso il centro commerciale OB, ma quello avvenuto in Via Von TZ (contestato al capo 7). La stessa foto (n. 8), peraltro, sarebbe stata posta a fondamento della condanna per due diversi delitti. Nessuna prova, dunque, vi sarebbe che lo AI abbia commesso la resistenza e le lesioni per le quali è stato condannato;
nessuna foto ritrarrebbe, inoltre, lo AI sui binari della ferrovia o, comunque, intento a lanciare sassi contro le strutture della stazione. b) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della 48 جاد lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale. Il difensore rileva che le pene sostitutive della riforma Cartabia devono essere applicate anche quando la sospensione condizionale della pena non sia concedibile, per lo AI non sussistevano condizioni ostative, in quanto sarebbe incensurato e la manifestazione del Brennero rappresenterebbe una esperienza del tutto estemporanea nel percorso di vita del ricorrente. 49. Il ricorso proposto da OM AN. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di OM AN, propone quattro motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello ha confermato la condanna del AN in quanto, con riferimento ai fatti di resistenza e di lesioni di cui al capo 6) sarebbe stati ritratto "in occasione" degli scontri;
il lemma, tuttavia, sarebbe generico ed essendo il ricorrente in posizione avanzata rispetto al punto dello scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, la sua azione sarebbe slegata da quelle condotte e penalmente irrilevante. Il gesto di agitare l'asta della bandiera, inoltre, non avrebbe assunto alcuna efficacia causale rispetto agli scontri con le forze dell'ordine e alle lesioni cagionate da alcuni manifestanti. Anche con riferimento agli scontri occorsi presso la Stazione, il gesto di AN (il lancio di una valigia contro le forze dell'ordine) sarebbe meramente dimostrativo, essendo privo di alcuna efficacia lesiva. Quanto al lancio di pietre nel capo ER di cui al capo 10), il ricorrente propone le medesime considerazioni svolte nell'interesse del GN e del TE. b) il difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al delitto di danneggiamento, in quanto non sarebbe visibile l'azione dello AN, che avrebbe danneggiato una recinzione, in quanto coperto dalla vegetazione. c) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le 49 circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. d) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 50. Il ricorso proposto da SI OR. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di SI OR, deduce un motivo di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della responsabilità penale dello OR, in quanto «impugna un bastone di legno, con il quale ha affrontato gli agenti, concorrendo a causare lesioni personali al Sovr. LO ST>> e viene altresì documentata fotograficamente la sua partecipazione alla azione di resistenza presso il centro commerciale OB [...] viene ritratto nel corso della occupazione dei binari ferroviari» (pag. 187 della sentenza impugnata). Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe delineato l'effettivo contributo nel procurare lesioni all'agente LO e non vi sarebbe alcun accenno alle modalità nelle quali si sarebbe realizzata la partecipazione. 51. Le conclusioni delle parti civili costituite. In data 23 febbraio 2023 l'avvocato CO Galli, difensore delle parti civili costituite BA Sabbio, SC DA e EA AE, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata. Il difensore ha precisato di non aver presentato nota spesa per questa fase del giudizio. 52. La memoria depositata dall'avvocato Grenci. 50 In data 29 febbraio 2024 l'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse dei ricorrenti NI e AS, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Trento -sezione Distaccata di Bolzano - in data 17.03.2023 con la quale sono state rigettate le richieste di pene sostitutive, richiamando i principi di recente affermati dalla sentenza n. 8794/2024 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, depositata in data 28 febbraio 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prescrizione dei delitti di lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I ricorsi proposti dagli imputati, come si preciserà analiticamente di seguito, sono meritevoli di accoglimento parziale o infondati e, dunque, non inammissibili. Questo rilievo determina la prescrizione dei reati di lesioni personali aggravate, di violenza privata, di danneggiamento e di interruzione di pubblico servizio contestati a UF DD, DE UC, VA RV, EA NI, IU CO, TT AN, TO AD, ZI LL, CA EA SU, SC CA, CO SU, ZO De ER, AR SP, ST RU CR IA, LU CE, AN UR, CO RA, CH PP, LU OG, MA TA, CA CE, OM ZA, TI GN, IU UC, IN NA, TT AS, AS AS, IU LO, NI QU, ER AI, OM AN e SI OR. Solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis: Sez. U, n. 23528 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01). Per tali delitti, commessi in data 7 maggio 2016, infatti, il termine massimo di prescrizione, per effetto del massimo edittale della pena inferiore a sei anni e degli atti interruttivi intervenuti, è di sette anni e sei mesi e, dunque, è integralmente decorso in data 7 novembre 2023, successivamente all'emissione della sentenza impugnata. Per effetto della dichiarazione di prescrizione, il sindacato di legittimità sui motivi di ricorso proposti in relazione a tali delitti deve, dunque, essere circoscritto alla sola verifica dell'eventuale prevalenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di una più favorevole causa di proscioglimento sulla causa estintiva del reato. 51 Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). I motivi relativi a vizi della motivazione e al travisamento della prova proposti dai ricorrenti in ordine a tali delitti sono, dunque, inammissibili. Il proscioglimento nel merito può, inoltre, essere dichiarato solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base del testo della sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, TA, Rv. 258169 - 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2021, Amurri, Rv. 253458-01), senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con l'immediata operatività della causa estintiva, che determina il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01). Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, De ST, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, EL e altri, Rv. 217255). Per esigenze di chiarezza espositiva è necessario dapprima esaminare i motivi comuni a più ricorrenti, per poi procedere alla disamina dei motivi proposti da ciascun ricorrente.
2. I motivi relativi al vizio di motivazione nell'identificazione dei ricorrenti. Tutti i difensori hanno dedotto motivi relativi alla carerza o alla manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello in ordine all'identificazione dei singoli ricorrenti nelle successive fasi in cui si è articolata la manifestazione Abbattere le frontiere». + 52 2.1. Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili, in quanto, pur formalmente deducendo vizi della motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Tali censure sono, dunque, volte a confutare in fatto quanto ritenuto dalla Corte di appello e non già a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione operata dai giudici di merito. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomia adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2.2. Anche il vizio di travisamento della prova dedotto da tutti i ricorrenti è inammissibile, in quanto, si risolve in una sollecitazione ad un esame diretto e integrale del fascicolo fotografico dedicato a ciascun imputato;
i ricorrenti, dunque, propongono una censura di generale travisamento del fatto e non di singoli elementi indiziari. L'esame nel giudizio di legittimità del vizio di travisamento della prova deve, tuttavia, riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Di Giuro, Rv. 285368 01; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 - 01). Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
3. I motivi relativi alla violazione della disciplina del concorso di persone nel reato. 53 3.1. Tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato "ad esecuzione collettiva", in quanto la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare specificamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe affermato la partecipazione dei ricorrenti ai reati contestati sulla base della mera presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello, dunque, avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi e avrebbe affermato la responsabilità penale dei ricorrenti per la mera presenza in loco, pur in difetto della prova di un contributo, di natura morale o materiale, ai reati da altri commessi.
3.2. Il motivo, quanto alla dedotta violazione di legge, è infondato. Il codice penale ha, infatti, scelto di non descrivere normativamente le forme di concorso punibile, materiale o morale, e l'art. 110 cod. pen. ha posto, quale unico criterio giuridico per selezionare i contributi rilevanti rispetto all'evento che costituisce il reato, quello dell'accertamento della loro concreta incidenza causale. È, pertanto, ineludibile la necessità di ravvisare un nesso di causalità tra la condotta dell'istigatore e quella dell'istigato e, in particolare, che il giudice possa pervenire, sulla base delle prove raccolte e di un giudizio controfattuale, alla conclusione razionale, oltre ogni ragionevole dubbio, che la concreta condotta dell'istigato sia stata realmente determinata dall'istigatore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (ex plurimis: Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 01; Sez. 6, n. 1986- del 06/12/2016 (dep. 2017), Salamone, Rv. 268972 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito come il giudice di merito, per affermare la sussistenza del concorso morale nel reato, debba accertare specificamente l'efficacia eziologica della forma di partecipazione rispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato contestato. La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro 54 d concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime, infatti, il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 – 01).- La partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede, dunque, la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui (Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 - 01; Sez. 6, n., 1986 del 6/12/2016 (dep. 2017), Salamone, Rv. 268972 - 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014 (dep. 2015), P., Rv. 261893-01; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano, Rv. 256608-01). In tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, dunque, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (ex plurimis: Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680 - 04, in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità concorsuale per i reati di lesioni personali e danneggiamento nei confronti dei partecipanti ad una manifestazione organizzata da gruppi aderenti al movimento "no-Tav", ritenendo sufficiente l'accertata presenza dei singoli imputati in un momento della manifestazione, senza che fosse stata acquisita la prova della permanenza nel luogo di consumazione della condotta illecita, verificatasi a distanza di ore dal momento della accertata partecipazione del singolo). La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha correttamente ricostruito la disciplina del concorso di persone in un contesto di azione collettiva e di massa, escludendo forme di responsabilità di posizione o per la mera presenza sul luogo dei fatti. La Corte ha, infatti, accertato il ruolo assunto da ciascun imputato, annettendo la responsabilità penale a condotte attive e realizzate nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati commessi. 55 Nel delibare i singoli ricorsi si verificherà se, ferma restando la corretta interpretazione dei criteri di legge, la Corte di appello abbia correttamente motivato la ascrivibilità della condotta di ciascun ricorrente al paradigma di legge.
4. I motivi relativi all'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
4.1. L'avvocato Sommovigo, nell'interesse di Di CO, NO, AR, RA e OS, ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. contestato al capo 10.1), in quanto il reato di resistenza a pubblico ufficiale sarebbe insussistente, non essendo stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica e, dunque, difettando il pericolo concreto. L'avvocato OV ha proposto analogo motivo di ricorso nell'interesse del Di CO.
4.2. I motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha, infatti, congruamente rilevato che al momento del lancio delle pietre, le forze dell'ordine stavano contenendo le aggressioni dei manifestanti. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso «mentre compie l'atto del suo ufficio>> presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (ex plurimis: Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574-01).
5. I motivi relativi all'eccepita depenalizzazione del reato di occupazione dei binari con interruzione del servizio ferroviario.
5.1. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di Martinc SP, ST ER CR IA, CA RA e TI GN ha dedotto l'inosservanza dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le condotte di interruzione della circolazione dei treni accertate sarebbero depenalizzate. Queste condotte, infatti, sarebbero quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen., ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 22 gennaio 1948, 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione). La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. 56 5.2. I motivi sono infondati. L'occupazione dei binari di una stazione ferroviaria, con i conseguenti impedimento della libera circolazione sulla strada ferrata e interruzione del servizio ferroviario, integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. e non l'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d. Igs. 22 gennaio 1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, conv. in I. 132 del 2018) che si applica solo se il fatto non costituisce reato (Sez. F, n. 37456 del 01/08/2019, Marandola, Rv. 277289 - 01; conf. Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020, Batzella, Rv. 280597 - 02, con riferimento all'occupazione, in forma collettiva e per un tempo prolungato, di un intero tratto autostradale, che ne ha determinato la chiusura). L'art.
1-bis decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, come introdotto dall'art. 17, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nel testo all'epoca vigente, stabiliva, infatti, che: «Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». L'illecito depenalizzato previsto dall'art.
1-bis cit., nel far salva espressamente l'ipotesi che la condotta costituisse reato, sanzionava le sole condotte non ravvisabili nella vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda - volte ad impedire od ostacolare la circolazione su una qualsiasi strada ordinaria, ivi compresa dunque un'autostrada, attraverso le alternative modalità di realizzazione costituite dal deposito ovvero dall'abbandono di oggetti o congegni di qualsiasi specie, o comunque dalle diverse azioni consistenti nel chiudere l'accesso alla strada frapponendovi un ostacola personale o materiale e nel crearvi un intralcio o disturbo alla regolarità del flusso (ad es., con l'abbandono o la sosta irregolare di mezzi ed oggetti). A sua volta, la precedente formulazione dell'art. 1 d.lgs. n. 66 del 1948 prevedeva una fattispecie penalmente rilevante per la sola ipotesi del blocco in ambito ferroviario («una strada ferrata...»), attraverso le sole condotte consistenti nel «deporvi» o nell'abbandonarvi «congegni o altri oggetti di qualsiasi specie». Tale fattispecie, dunque, non è applicabile al caso di un'occupazione svoltasi in forma collettiva e prolungata di un intero tratto ferroviario, che ne ha determinato la chiusura, causando un evento interruttivo connotato non da una 57 semplice alterazione della continuità e regolarità del funzionamento del servizio pubblico, ma dal suo totale impedimento per un lasso di tempo apprezzabile.
6. I motivi relativi all'insussistenza del delitto di danneggiamento.
6.1. L'avvocato LA OV, nell'interesse di SC CI e VA RV, ha censurato la violazione dell'art. 635 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto, in seguito alla riformulazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le ipotesi di danneggiamento aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. sono divenute ipotesi di reato autonome e devono trovare applicazione nella specie in quanto lex mitior. La Corte di appello, tuttavia, attestandosi sulla formulazione previgente della fattispecie, avrebbe motivato esclusivamente in ordine al danneggiamento, senza individuare l'ulteriore elemento materiale della violenza o minaccia alla persona.
6.2. Il motivo deve essere disatteso, in quanto infondato. La formulazione del delitto di danneggiamento contestata agli imputati, infatti, non contempla alcuna violenza o minaccia alla persona.
7. I motivi relativi all'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.
7.1. Gli avvocati LA OV, nell'interesse degli imputati RV, CI, De ER, Di CO, ZA, UC, UP, QU, e l'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse degli imputati AD, LL, Di CO, NO, AR, RA, OS, hanno dedotto la violazione dell'art. 62 n. 1 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto del diniego dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale. La Corte di appello avrebbe, infatti, ritenuto insussistente tale aggravante, in ragione dell'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento dei motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. La Corte di appello, peraltro, ritenendo che il ricorso alla violenza non sarebbe estraneo all'ideologia anarchica, che si fonda sull'opposizione all'autorità e alle gerarchie nelle relazioni umane, evocando anche la filosofia di OS RO, avrebbe escluso l'attenuante in modo illogico, in quanto avrebbe operato un sindacato sull'ideologia e non già sulle motivazioni che concretamente avevano mosso i manifestanti. Ad avviso dei difensori, inoltre, sarebbe illogico negare l'attenuante sulla base delle dichiarazioni del AS, che avrebbe definito la manifestazione combattiva», in quanto sarebbero dichiarazioni rese successivamente ai fatti. 58 + 7.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale sulla base di una interpretazione della fattispecie di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. giuridicamente errata, che deve essere rettificata. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto assolutamente incompatibile il riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» con il ricorso alla violenza nella commissione del reato. L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., tuttavia, in linea di principio, è compatibile con tutti i reati, indipendentemente dalla gravità degli stessi e anche del ricorso alla violenza;
per la sua valutazione occorre, infatti, distinguere il giudizio sulla illiceità della condotta da quello sui motivi dell'azione, i quali possono essere apprezzabili indipendentemente dalla gravità del fatto commesso. Come hanno rilevato i difensori dei ricorrenti, la Corte di appello ha, inoltre, fondato il diniego dell'attenuante sulle modalità della condotta tenuta dagli imputati e non già sui propositi e sui moventi del soggetto agente, come richiesto dalla fattispecie legale. Parimenti errato è il sindacato operato della Corte di appello sulle asserite connotazioni violente del pensiero anarchico (peraltro non riducibile, nelle proprie articolate espressioni storiche alle posizioni di un solo filosofo, per quanto significativo), in quanto, ancora una volta, esula dal sindacato sulle motivazioni che concretamente hanno mosso gli imputati. Manifestamente illogico è, inoltre, negare l'attenuante sulla base delle dichiarazioni del AS, il principale organizzatore del corteo "Abbattere le frontiere", che avrebbe definito la manifestazione «combattiva», in quanto tali dichiarazioni alla stampa sono state rese successivamente ai fatti.
7.3. L'attenuante, tuttavia, non può essere ritenuta sussistente nel caso di specie. Il legislatore storico con la previsione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 1 cod. pen. ha inteso attribuire al giudice uno strumento per valorizzare i più inaspettati e drammatici aspetti delle vicende umane che assumono rilievo penale, attenuando la pena, ove il reato sia stato commesso per finalità di particolare valore morale e sociale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso (Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini, Rv. 247459-01, fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella 59 condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.). Tuttavia, in una società fortemente pluralistica e nella quale, legittimamente, coesistono visioni antitetiche sui più disparati temi etici e sociali, la necessità del consenso generalizzato dei consociati rischia di relegare la disposizione alla concreta disapplicazione. Ritiene la Corte che, nell'attuale sistema normativo (assai diverso da quello dell'epoca dell'introduzione del codice penale) l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. debba essere fondata prima ancora che sulla ricerca di obiettivi valutati positivamente da tutti i consociati in un dato momento storico, sui principi e sui valori sociali accolti nella Costituzione, quale metro di giudizio unificante per tutti i componenti della comunità sociale. In questa prospettiva, tuttavia, non può riconoscersi «particolare valore sociale» alla commissione di reati da parte di appartenenti ad un determinato gruppo politico, al fine di rimuovere una situazione ritenuta antisociale dallo stesso gruppo. La Costituzione ha, infatti, delineato un assetto sociale e istituzionale imperniato sul ripudio della violenza e sulla libera dialettica degli attori politici secondo il metodo democratico e, pertanto, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. non può consentire la riduzione di pena per la commissione di reati da parte di un gruppo al fine di favorire l'adozione di una determinata istanza, a discapito dei legittimi sostenitori dell'opposta visione politica. Come ha rilevato in passato la giurisprudenza di legittimità, del resto, proprio il dibattito politico su questioni di rilievo sociale e le discussioni sulle diverse scelte prospettabili in sede legislativa costituiscono il sintomo della mancanza di un attuale e generale apprezzamento positivo dei motivi politici nel senso postulato dall'art. 62 n. 1 cod. pen. e, dunque, della impossibilità di ricondurre finalità politiche all'ambito applicativo dell'attenuante dei motivi di particolare valore sociale (Sez. 1, n.2501 del 7/04/1989, Billo, Rv. 183422; conf., Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224077 - 01). Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che, per quanto accertato dalle sentenze di merito, i reati commessi nel corso della manifestazione Abbattere le frontiere», pur animati dall'intento di favorire l'adozione di politiche migratorie meno severe rispetto a quelle prospettate dal Governo austriaco, sono stati diretti a influire sul dibattito politico a livello europeo e, dunque, non possono essere ritenuti animati da motivi di particolare valore morale. 60 to Anche se la Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali dello straniero, stabilisce che la sua condizione giuridica «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali» e gli riconosce, ove gli sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, la concreta modulazione delle politiche migratorie è materia rimessa alla libera dialettica nell'agone politico. Il motivo rilevante deve, inoltre, essere inoltre la vera causa psicologica del reato e non un indiretto riferimento (Sez. 6, n. 19746 dell'11/12/2019 (dep. 2020), Angelino, non massimata sul punto). Nel caso di specie, le condotte illecite accertate dalle sentenze di merito non possono considerarsi direttamente funzionali alla tutela delle condizioni di vita, giuridiche ed esistenziali, dei migranti, ma solo a influire sulle determinazioni degli organi costituzionali competenti a legiferare in materia. Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, del resto, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, Nicolò, fattispecie attinente a, tra le altre, condotte di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale poste in essere nel corso di manifestazione di protesta in opposizione alla esecuzione dell'opera pubblica denominata "Tav"; Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016 (dep. 2017), CE, Rv. 268779 - 01, fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di appello che non ha riconosciuto l'attenuante nella condotta di danneggiamento compiuta dall'imputato, durante una conferenza in un'aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei militari italiani all'estero). Ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59 cod. pen., in base alla quale le circostanze devono essere applicate per le loro connotazioni oggettive (Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016 (dep. 2017), CE, Rv. 268779 01).
8. I motivi relativi all'attenuante della provocazione.
8.1. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse di AD, LL, Di CO, NO, AR, RA, OS, ha censurato la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante della provocazione. 61 8.2. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, ai fini della integrazione del «fatto ingiusto altrui», costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza (ex plurimis: Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 01; Sez. 1, n. 21409 - del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 02; Sez. 5, n.55741 del 25/09/2017, R., Rv. 272044-01; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454). La Corte di appello di Trento ha, dunque, congruamente motivato l'esclusione dell'attenuante della provocazione, in quanto non può essere considerato quale «fatto ingiusto altrui» la condotta delle forze dell'ordine, < legittima e immune da qualsivoglia intento persecutorio» intesa a sedare i tumulti in corso (pag. 12 della sentenza impugnata).
9. I motivi relativi all'attenuante dell'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto.
9.1. L'avvocato LA OV, nell'interesse di RV, CI, De ER, Di CO, ZA, UC, UP, QU, e l'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse di AD, LL, Di CO, NO, AR, RA, OS, hanno dedotto la violazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante dell'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto». La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante dell'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto», in quanto «i manifestanti non si sono trovati per caso nel mezzo di una folla in tumulto, essendos precedentemente organizzati per prendere parte ad una manifestazione non autorizzata, sin da principio concepita per rendere alle forze dell'ordine ingestibile la situazione». La Corte di appello, dunque, in violazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (e cita in proposito Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018), non avrebbe considerato che l'attenuante attiene ai motivi a delinquere e, dunque, la sua configurabilità deve essere verificata, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., in relazione a ciascun imputato e non sulla base di una valutazione onnicomprensiva e indistinta riferita a tutti i concorrenti nel reato. Illegittimo ed illogico sarebbe, inoltre, il collegamento istituito dalla pronuncia impugnata tra il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante, 62 il carattere non autorizzato della manifestazione e la volontà (non si comprende di chi) di rendere la stessa «ingestibile».
9.2. I motivi sono infondati. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato (Sez. 1, n. 16697 del 11/01/2022, Andolina, Rv. 282952 02, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante per avere gli - imputati partecipato a un raduno non autorizzato, con lo scopo di provocare disordini, mediante esplosione di ordigni ed artifici pirotecnici, nei pressi di una casa circondariale per solidarietà ai detenuti;
Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017, Angelè e altri Rv. 271957, fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pacifico assembramento dei tifosi sugli spalti di uno stadio integri il concetto di folla in tumulto», trattandosi di una riunione di persone del tutto lecita, dalla quale l'imputato si era distaccato, assieme ad un gruppo di facinorosi, per creare la situazione di disordine collettivo da cui era scaturita la successiva invasione di campo;
Sez. 1, n. 15111 del 02/02/2011, Calogero, Rv. 249684 -01). Questo orientamento non costituisce, come sostenuto in dottrina, un'inammissibile analogia in malam partem del principio dell'actio libera in causa, ma una corretta precisazione dell'ambito applicativo della fattispecie rispetto alla sua ratio. Il legislatore storico, influenzato da concezioni psicologiche dell'epoca positivista, attualmente sottoposte a revisione critica, all'art. 62 n. 3 cod. pen. ha accordato efficacia attenuante al reato commesso nello stato di suggestione della folla in tumulto, in ragione della minorata resistenza psicologica in cui verserebbe il singolo individuo che agisce sotto l'influsso delle masse. L'attenuante di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui all'art. 62, n. 3, cod. pen., si configura nel caso in cui l'agente, che non abbia avuto in precedenza l'intenzione di commettere il reato, si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (ex plurimis: Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 04). La Corte di appello di Trento, dunque, ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto ha escluso, con valutazione logica e congruamente motivata, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., rilevando come «i manifestanti non si siano trovati per caso nel mezzo 63 di una folla in tumulto, ma come invece rappresentassero essi stessi la folla in tumulto, essendosi precedentemente organizzati per prendere parte ad una manifestazione non autorizzata, sin da principio concepita per rendere alle forze dell'ordine ingestibile la situazione» (pag. 13 della sentenza impugnata). 10. I motivi relativi all'omessa applicazione delle pene sostitutive. 10.1. I difensori dei ricorrenti EA NI, TT AN, SC CI, ZO De ER, AR SP, CA RA, ON AN, TI GN, IU UC, TT AS, EA AR, IU LO, NI QU NI, ER AI e OM AN hanno dedotto la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale formulate. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 10.2. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha disatteso le richieste formulate da EA NI, TT AN, SC CI, ZO De ER, AR SP, CA RA, ON AN, TI GN, IU UC, TT AS, EA AR, IU LO, NI QU, ER AI e OM AN, rilevando che: «ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., le pene sostitutive indicate non si rivelano idonee alla rieducazione dei condannati e che le stesse, anche attraverso le dovute prescrizioni, non posso assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati;
ciò in quanto la personalità degli imputati, desunta (ad eccezione di NI EA, AN TT, CI SC e AI ER) dai loro precedenti penali, in alcuni casi anche specifici e reiterati e dalla modalità dei fatti commessi, particolarmente allarmanti, posti in essere con violenza alla persona e con uso delle armi, con particolare disinvoltura e non comune determinazione, in concorso con un elevato numero di persone e nell'ambito di manifestazione non autorizzata, induce a ritenere che eventuali prescrizioni pertinenti alle pene sostitutive comunque non possano essere adempiute;
considerato anche che NI, AN, CIo e AI, ancorché incensurati, hanno partecipato attivamente ai fatti delittuosi considerati, evidenziando una particolare inclinazione alla commissione di reati contro la persona e con violenza sulle cose;
ritenuto che
tutti gli imputati suindicati non hanno manifestato alcun segno di resipiscenza o 64 te ravvedimento, come tale apprezzabile, sotto ulteriore profilo, per una prognosi favorevole circa la astensione dal futuro da commissione di ulteriori reati e la puntuale osservanza di eventuali prescrizioni che dovessero essere imposte in caso di sostituzione di pena detentiva». Questa motivazione è, tuttavia, giuridicamente errata. La Corte di appello ha, infatti, esemplato la diagnosi di mancato adempimento delle prescrizioni prevista dall'art. 8 1. 24 novembre 1981, n. 689 sulla prognosi di mancata recidiva in materia di sospensione condizionale della pena, fondandosi esclusivamente sulla ritenuta gravità dei fatti commessi. La sentenza impugnata, dunque, non ha considerato la possibilità per condannati di eseguire la misura sostitutiva, in ragione del tempo decorso dai fatti, della loro incensuratezza o dell'eventuale non significatività dei precedenti, in ragione della loro risalenza nel tempo o dell'irrilevanza quanto all'adempimento delle prescrizioni eventualmente imposte. In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è, infatti, necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01). Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato, in quanto investe un duplice profilo: i) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo;
ii) la valutazione ex ante in ordire al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura (ciò ai sensi del secondo comma della norma, sempre nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). Il giudizio prognostico negativo, dunque, non può limitarsi ad indicare a quale fattore sia stata attribuita una valenza ostativa, ma deve correlare tale elemento al contenuto della sanzione sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione sulla sua incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte. La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni della prognosi negativa svolta in relazione alla situazione di ciascun imputato e, pertanto, ha violato il mandato costituzionale di individualizzazione della sanzione penale, in ossequio alla finalità rieducativa della pena. 65 के 11) Il ricorso proposto da UF DD. La Corte di appello di Trento ha assolto UF DD dal reato a lui ascritto al capo 3) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2), lett. g), per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 36.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione. Gli avvocati Filippo ANi e LU Donelli, nell'interesse dell'DD, propongono quattro motivi. Con il primo motivo deducono l'inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore ed all'imputato del decreto di citazione del giudizio di appello. Il motivo è fondato. Il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato all'imputato e al difensore, che ha sostituito l'avvocato MP TE, medio tempore deceduto. Dall'esame degli atti processuali risulta, infatti, che in data 9 giugno 2022 l'avvocato Filippo ANi ha depositato a mezzo pec nomina di fiducia ed elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato UF DD in data 8 giugno 2022, nella quale si precisava, peraltro, che il difensore subentrava all'avvocato MP TE, deceduto. Il secondo motivo, relativo alla manifesta illogicità, alla contraddittorietà e alla carenza di motivazione con riferimento al riconoscimento fotografico dell'imputato è inammissibile per le ragioni sopra esposte. Con il terzo e il quarto motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni aggravate, di interruzione di pubblico servizio e di danneggiamento delle strutture della stazione del Brennero. I delitti di danneggiamento aggravato di cui ai capi 2), lett. a) e g), il delitto di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e i delitti di lesioni personali aggravati di cui ai capi 6.2), 6.3) sono prescritti. Tale statuizione rende inammissibili i vizi di motivazione dedotti dal difensore in ordine a tali reati. Non può essere adottata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato è stato ritratto mentre raccoglie una pietra dal sedime ferroviario durante la sassaiola contro le strutture della stazione, è presente in 66 occasione del blocco dell'A22 e dei danneggiamenti posti in essere in quella occasione, è in testa al corteo durante l'occupazione dei binari, mentre sferra un calcio ad un giornalista, mentre sferra una bastonata ad un agente presso il centro commerciale OB e, dopo gli scontri, mentre, con una giacca nera, occulta i manifestanti che si tolgono i travisamenti coperti da fumogeni colorati (pag. 111 della sentenza impugnata). Il motivo è, invece, inammissibile, in quanto si confronta con la prova e non già con la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai delitti di furto aggravato contestati al capo 3) e al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestati al capo 6.1). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati a DD UF e il ricorso deve essere nel resto rigettato. 12) Il ricorso proposto da DE UC La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di DE UC in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 12.2.) per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui all'art. 340 cod. pen. (capo 4) in cinque mesi e dieci di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di DE UC, propone tre motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputata, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. La censura relativa all'errata applicazione degli artt. 110, 340 cod. pen., con riferimento al capo 4) dell'imputazione, e il vizio di mancanza di motivazione sul punto, è assorbito dalla prescrizione di tale reato. Il terzo motivo, relativo al vizio di travisamento della prova e alla violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è parimenti inammissibile. Non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che la ricorrente è stata ritratta mentre occupava i binari della ferrovia, unitamente ad altri manifestanti (pag. 36 della sentenza impugnata). 67 +те Il secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. pen., è assorbito dalla dichiarazione di prescrizione del reato. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione della UC. 13) Il ricorso proposto da YN RV La Corte di appello di Trento ha assolto YN RV dal reato di furto aggravato contestato al capo 3), ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 13.2.) per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in quattro anni ed otto mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di YN RV, propone sette motivi di ricorso. I motivi proposti relativamente al vizio di motivazione in ordine alle condotte di danneggiamento, di lesioni personali e di interruzione di pubblico servizio ascritte, sono inammissibili nella parte in cui si risolvono nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata e, comunque, sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione degli stessi. Dalla sentenza di primo e secondo grado, tuttavia, non risultano elementi probatori atti a dimostrare l'evidenza dell'inesistenza del fatto, della sua irrilevanza penale di esso o della non commissione dello stesso da parte dell'imputato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che il ricorrente è stato ripreso nel corso dell'attacco violento contro la squadra di Carabinieri avvenuto nei pressi della stazione, ha approntato una trincea di bidoni, ha partecipato alla successiva sassaiola contro i reparti della Polizia, si è procacciato sassi e mattoni da scagliare contro gli agenti e ha partecipato, armato di un bastone, a tutte le fasi del corteo (pag. 38 della sentenza impugnata). La sentenza di primo grado ha precisato che l'imputato ha partecipato attivamente ai delitti di resistenza e di lesioni contestati, al furto di mattoni, di seguito spaccati per ricavarne proiettili da scagliare contro le forze dell'ordine, al corteo cui ha partecipato armato di una mazza di legno (pag. 134 della sentenza impugnata). Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Il quarto motivo, relativo, all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e alla contraddittorietà della motivazione sul punto, e il quinto, relativo all'inosservanza 68 не dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e alla mancanza e all'illogicità della motivazione sul punto, sono stati già esaminati. Il sesto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e alla mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è assorbito dalla necessità di rideterminare la pena e il settimo motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., è fondato. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati al RV, confermando le statuizioni civili adottate in ordine agli stessi;
in relazione ai residui delitti di furto aggravato (di cui ai capi 3), 6.1), 8.1) e di resistenza a pubblico ufficiale (di cui al capo 9) deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la determinazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 14) Il ricorso proposto da ER AL. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER AL, in relazione al delitto di danneggiamento a lui ascritto al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui agli artt. 337-339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di ER ND, ha dedotto due motivi di ricorso. Con il primo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo, già esaminato sopra nei profili generali, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, nel giudizio di legittimità, a pervenire ad un diverso esame delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati, non osservando il criterio di imputazione della responsabilità penale delineato dall'art. 110 cod. pen. 69 Il motivo è, infondato, in quanto la Corte di appello, a pag. 41 della sentenza impugnata, ha congruamente affermato la rilevanza concorsuale della condotta dell'imputato, in quanto il medesimo ha partecipato attivamente alla fase finale della manifestazione, nella quale si sono registrati alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine». La sentenza di primo grado, peraltro, a pag. 135, ha rilevato che in queste fasi le prove assunte ritraggono l'imputato che "scaglia pietre" alla volta degli agenti presso il campo ER. Il ricorso proposto da ER AL deve, dunque, essere rigettato. 15) Il ricorso proposto da EA NI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EA NI, in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 14.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di EA NI, deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione del merito del compendio probatorio posto dalla Corte di appello a fondamento dell'identificazione del ricorrente e non già nella deduzione di vizi della motivazione della sentenza impugnata sul punto. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Tali censure sono assorbite dalla prescrizione dei delitti di cui ai capi 2) (art. 635 cod. pen.), 4 (art. 340 cod. pen.) e 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) (tutti delitti di lesioni personali aggravate). Non può essere pronunciata una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che il ricorrente è stato fotografato mentre lanciava sassi contro le strutture e occupava, unitamente ad altri manifestanti, i binari. Il ricorrente ha, inoltre, 70 مل partecipato attivamente agli scontri con le forze dell'ordine verificatisi presso il centro commerciale OB e alla sassaiola presso la stazione contro gli agenti (pag. 44 della sentenza impugnata). Il motivo è, inoltre, inammissibile, quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata contestati ai capi 6.1), 8.1) e 10.1), in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Fondato è il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al NI, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine alla dell'applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta. 16) Il ricorso proposto da IU CO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU CO, in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 15.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU CO, ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), lett. c), 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2), 8.1), 8.2), 8.3.), 8.4), 8.5), ad eccezione del solo delitto di cui al capo 7.1), del quale vi sarebbe la prova, sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi e in assenza di condotte penalmente rilevanti. Il motivo relativo all'identificazione del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Il motivo è infondato, con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 7.1) e 8.1). La Corte di appello ha congruamente confermato la condanna del ricorrente, rilevando che l'imputato è stato ripreso anche durante le fasi di maggior contrasto avvenuto durante la manifestazione e, in particolare, nel momento in cui i manifestanti si sono asserragliati all'interno di un veicolo della stazione dei treni, in attesa di colpire le forze dell'ordine, con lancio di fumogeni, sassi e bombe carta (pag. 47 della sentenza impugnata). 71 La sentenza impugnata ha, inoltre, rilevato che il ricorrente ha partecipato agli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB ed è stato ripreso anche nel corso della fase della manifestazione finalizzata all'occupazione dei binari della ferrovia. Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati di danneggiamento cui al capo 2), di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5). La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al CO, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 17) Il ricorso proposto da TT AN. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di TT AN, in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 15.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. Con primo motivo di ricorso l'avvocato Elena Biaggioni ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto sarebbe stata fondata solo in ragione della sua presenza sul luogo dei disordini, senza alcuna motivazione specifica in ordine all'apporto eventualmente arrecato agli stessi. I reati di danneggiamento aggravato (capo 2), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni aggravate (capi 6.2) e 6.3) contestati all'imputato devono essere dichiarati prescritti. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha non illogicamente rilevato che il ricorrente ha partecipato a tutte le fasi della manifestazione impugnando una mazza di legno con alla sommità una bandiera nera;
il AN è, inoltre, stato ripreso mentre impugna, nella mano destra, una grossa pietra, che costituiva un frammento della pavimentazione, divelta dai manifestanti, mentre partecipa agli scontri con le forze di polizia, brandendo il bastone, mentre è intento a raccogliere sassi dal sedime della stazione (pag. 52 della sentenza impugnata). Il motivo è, invece, infondato quanto ai delitti di furto aggravato contestato al capo 3) e ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6.1) e 9), 72 in quanto l'apprezzamento della Corte di appello è stato logicamente e congruamente motivato. Il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è assorbito dalla necessità di determinare la pena all'esito della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Fondato è, per le ragioni esposte, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della detenzione domiciliare. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al AN, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 18) Il ricorso proposto da TO AD. La Corte di appello di Trento ha assolto TO AD dal reato di lesioni aggravate a lui ascritto al capo 6.3), ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 18.2.), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AD, propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen., con riferimento al capo 2, lett. c), il secondo, relativo all'inosservanza dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova, e il quarto, relativo all'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti di lesioni personali aggravati contestati ai capo 6.2 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova sono assorbiti dalla dichiarazione di prescrizione di tali reati. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha non illogicamente rilevato che l'imputato ha partecipato attivamente agli scontri con le forze di Polizia, impugnando un bastone, ed era presente all'interno della stazione durante la sassaiola contro le forze dell'ordine (pag. 55 della sentenza impugnata). Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6.1) 73 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova, in quanto non potrebbe essere affermata la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato del ricorrente solo sulla base della mera presenza nel locus commissi delicti, ancorché al medesimo non sia ascrivibile alcuna condotta violenta. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha logicamente e congruamente motivato il proprio apprezzamento. Con il quinto motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. Il motivo è infondato. Il contributo causale dell'imputato al delitto alla realizzazione collettiva del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non può essere ascritto all'ambito applicativo dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto, per come descritto dalla Corte di appello, non può essere qualificato in termini di rilevante marginalità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051-01). Il sesto motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione su tali punti, è stato già disatteso ed esaminato. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al AD, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 19) Il ricorso proposto da ZI LL. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ZI LL in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 20.1), perché estinta per 74 te intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del LL, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. (capo 2, lett. i) dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l'imputato sarebbe stato ripreso «mentre in concorso con altri partecipanti alla manifestazione stessa, danneggia le recinzioni del campo Ogler» (pag. 59 della motivazione). Tale rilievo impone la declaratoria di prescrizione di tale reato e rende inammissibile il vizio di travisamento della prova dedotto. Inammissibili, per violazione dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati sono i motivi volti a dimostrare l'insussistenza del delitto di danneggiamento per difetto della prova dell'altruità della staccionata, in quanto il delitto è stato pacificamente commesso su un fondo di proprietà di JO ER. Parimenti inammissibili, in quanto volti a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, sono i motivi volti a dimostrare che le staccionate e i mattoni divelti non sono stati resi inservibili (e, dunque, non sono stati danneggiati) dai manifestanti. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova, con il terzo, l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 8.1 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova e, con il quarto motivo, l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti di lesioni contestati ai capo 8.2, 8.3., 8,4, e 8.5. dell'imputazione e il vizio di travisarnento della prova. Il motivo relativo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è infondato. La Corte di appello ha non certo incongruamente ritenuto dimostrata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, rilevando che l'imputato, oltre a partecipare alla sassaiola presso la stazione ferroviaria, era armato di bastone (pag. 59 della sentenza impugnata). L'imputato è, peraltro, stato ritratto mentre, con altri manifestanti, оссира i binari della stazione e, mentre durante la manifestazione, danneggia le recinzioni del campo ER. Il LL è, peraltro, ritratto mentre, unitamente ad altri due manifestanti, si trova nei pressi della barricata improvvisata per impedire l'accesso degli agenti del Reparto Mobile. 75 * I motivi relativi ai delitti di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate sono, peraltro, assorbiti dalla dichiarazione di prescrizione di tali delitti. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. I rilievi della Corte di appello, peraltro, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il quinto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione su tali punti, è stato già esaminato e disatteso. Con il sesto motivo il difensore ha detto l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. La sentenza impugnata, con riferimento a ZI LL, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2, di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravati (capi 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 20) Il ricorso proposto da GI ER LI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di GI ER LI in relazione al reato di danneggiamento contestata al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen., contestato al capo 10.1), in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GI ER LI, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è inammissibile, per le ragioni esposte, in quanto si risolve in una sollecitazione all'esame diretto delle prove raccolte nel giucizio di merito nel giudizio di legittimità. 76 де Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, rilevando che il LI ha «posto in essere la condotta ascrittagli, offrendo un contributo materiale e morale e di cosciente e volontaria partecipazione, tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione dell'evento criminoso, conosciuto e apprezzato dagli altri autori del reato». La Corte di appello, tuttavia, non ha precisato la specifica condotta rilevante sotto il profilo concorsuale ascritta all'imputato; i giudici di appello, infatti, a pag. 61 della sentenza impugnata si sono limitati a rilevare che il LI è stato sorpreso presso il campo ER davanti agli agenti di polizia, girato di schiena, dopo essersi ad essi contrapposto, richiamando per relationem l'annotazione della IG di Firenze del 1 agosto 2016. A pag. 145 della sentenza di primo grado il Giudice dell'udienza preliminare ha rilevato analogamente che l'imputato è ritratto nel campo ER innanzi agli agenti di Polizia girato di schiena, come nell'atto di voler fuggire, immediatamente dopo essersi agli stessi contrapposto. Tali rilievi, tuttavia, non sono idonei a dimostrare la condotta rilevante sotto il profilo concorsuale attribuita all'imputato, in quanto non chiariscono il rilievo della sua condotta nella realizzazione concorsuale del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di GI ER LI in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato al capo 10.1). 21) Il ricorso proposto da CA EA SU. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CA EA SU in relazione al delitto di danneggiamento contestato al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo delitto di cui all'art. 340 cod. pen., contestato al capo 4), in otto mesi di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di CA EA SU, ha dedotto due motivi di ricorso, che sono assorbiti dalla prescrizione del delitto di interruzione di pubblico servizio. 77 to Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione degli imputati, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Il motivo è assorbito dalla dichiarazione di prescrizione del delitto di interruzione di pubblico servizio. Non può essere pronunciata sentenza di cui all'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che il ricorrente è stato ritratto mentre, dopo gli scontri con le forze dell'ordine, si riunisce con altri manifestanti lungo i binari della stazione ferroviaria di Brennero (pag. 65 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione del SU. 22) Il ricorso proposto da SC CA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di SC CA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 22.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in quattro anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato EA De IN, con unico motivo di ricorso, nell'interesse di SC CA, ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2) e 10) sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. Il motivo è stato già esaminato e dichiarato inammissibile, quanto alla censura di travisamento della prova. Infondate sono, inoltre, le censure relative ai residui delitti resistenza a pubblico ufficiale e di furto aggravato, in quanto la Corte di appello, a pag. 67 della sentenza impugnata, ha non certo incongruamente rilevato che l'imputato presso il centro commerciale OB è stato ripreso durante gli scontri con le forze 78 тв dell'ordine, nel corso dei quali l'assistente capo EA AE e il Vice questore NT CA hanno subito lesioni personali, armato di un bastone. La Corte di appello ha, inoltre, precisato che il ricorrente, nella manifestazione svoltasi presso via Von TZ e dei relativi scontri, nel corso dei quali l'assistente capo SC DA ha subito lesioni personali, è stato ritratto nel gruppo dei partecipanti che hanno abbattuto le transenne e tra coloro che hanno occupato i binari delle ferrovie e hanno lanciato sassi contro la struttura ferroviaria. Nella sentenza impugnata si rileva, inoltre, che il ricorrente era presente nelle prime posizioni della linea di opposizione agli operanti presso il campo ER e che in tale luogo è stato sorpreso con il manico di un badile, in precedenza sottratto presso la stazione ferroviaria e, in un'altra fase, per creare una barriera per opporsi alle forze dell'ordine, ha danneggiato piante e steccati. I delitti di danneggiamento aggravato di cui al capo 2), di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) sono prescritti. I rilievi operati dalla Corte di appello non consentono per tali delitti di e pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al CA, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 23) Il ricorso proposto da SC CI. La Corte di appello di Trento ha assolto SC CI dal reato di lesioni aggravate a lui ascritto al capo 6.3), ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen., perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni, sei mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di SC CI, propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 635 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Il delitto di danneggiamento è, comunque, prescritto, al pari di quelli di interruzione di pubblico servizio e di lesioni personali aggravate contestate all'imputato. 79 te Il secondo motivo, relativo, alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione è parimenti assorbito dalla dichiarazione di prescrizione di tale delitto. Non sussistono, del resto, elementi di prova per pronunciare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per tali delitti, in quanto la Corte di appello, a pag. 70 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'imputato è stato ripreso nelle prime fasi di scontro occorse nella manifestazione, mentre brandiva un bastone di legno sul quale era fissata una bandiera nera e in altre immagini è ritratto alla testa degli scontri, mentre unitamente ad altri manifestanti, trascina al centro della strada una pianta con un vaso e divelle una transenna, per costituire un blocco stradale e rendere difficoltoso l'intervento delle forze di Polizia. Nelle successive sequenze, peraltro, l'imputato è ritratto mentre lancia oggetti raccolti da terra all'indirizzo delle forze dell'ordine e, all'interno della stazione, mentre cammina sui binari e scaglia oggetti contro gli agenti e le strutture della stazione. Il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen., e il quarto, relativo l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen., sono stati già esaminati e disattesi. Il quinto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato la pena irrogata in ragione della gravità della condotta accertata. Fondato è il sesto motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con riferimento a SC CI, senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2), interruzione di pubblico servizio (capo 4) e lesioni personali aggravate (capi 6.2) e 6.3) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richiesta e per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione. 24) Il ricorso proposto da CO SU. La Corte di appello di Trento ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da CO SU, disponendo l'esecutività della sentenza di primo grado е 80 х e condannando l'imputato appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado. L'avvocato SC Vaccaro, nell'interesse di CO SU, propone un unico motivo di ricorso, deducendo l'inosservanza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., quanto al difetto di legittimazione del difensore che aveva proposto appello. La Corte di appello (pagg. 72-74 della sentenza impugnata) ha ritenuto l'appello proposto dall'avvocato Bonifacio Giudiceandrea inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, in quanto l'imputato aveva nominato propri difensori di fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, revocando ogni altro difensore nominato in precedenza (e, dunque, l'avvocato Bonifacio Giudiceandrea nominato in data 24 luglio 2019). Il ricorrente, tuttavia, ha correttamente rilevato che l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. consente di proporre impugnazione al «difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento» ovvero al «difensore nominato a tal fine» e che l'avvocato Giudiceandrea rivestiva la qualifica di difensore al momento del deposito della sentenza di primo grado, emessa in data 14 maggio 2021 e depositata in data 12 agosto 2021. La nomina fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, peraltro, era stata riferita solo alla fase dell'esecuzione. I delitti di cui ai capi 2), lett. b) (art. 635 cod. pen.), 4 (art. 340 cod. pen.) medio tempore si sono, tuttavia, prescritti. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado ha rilevato che l'imputato ha partecipato all'occupazione dei binari e ha gettato una transenna prelevata dal vicino centro commerciale al centro di via Von TZ (pag. 151 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione del SU. 25) Il ricorso proposto da ZO De ER. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti di ZO De ER in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 25), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni e due mesi di reclusione. g L'avvocato LA OV, nell'interesse di ZO De ER, propone sei motivi di ricorso. 81 Con il secondo motivo il difensore ha dedotto, in riferimento al delitto di lesioni aggravate contestate al capo 6.2.), l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La censura è, tuttavia, assorbita dalla declaratoria di prescrizione dei delitti lesioni personali aggravanti contestati all'imputato ai capi 6.2), 6.3) e 7.2). I rilievi svolti dalla Corte di appello in ordine alla condotta del ricorrente non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Con primo motivo il difensore ha, inoltre, censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato 'affermazione della penale responsabilità dell'imputato solo sulla sua presenza al momento del fatto, senza essersi tenuto fuori dagli scontri. Il motivo è fondato. La Corte di appello a pag. 76 della sentenza impugnata ha rilevato che il De ER è ritratto nei luoghi mentre si verificavano gli scontri con le forze dell'ordine». Anche la sentenza di primo grado evidenzia la presenza consapevole dell'imputato sul luogo degli scontri, ma senza indicare specifiche condotte attive (pag. 153). L'accoglimento di tale censura, relativa ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati all'imputato ai capi 6.1) e 7.1) esime dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, relativi ai vizi di motivazione e alla violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di ZO De ER in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 6.1) e 7.1). 26) Il ricorso proposto da AR SP. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AR SP in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 26.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni e due mesi di reclusione. 82 L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di AR SP, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione e al vizio di travisamento della prova nell'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Con il primo motivo il difensore ha anche dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso, unitamente ad altri manifestanti, nel corso dei danneggiamenti della stazione ferroviaria e l'occupazione dei binari;
il SP ha, inoltre, partecipato agli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB e presso il campo ER, brandendo una mazza di legno, ed è direttamente coinvolto nel primo attacco portato dai manifestanti contro il reparto dei Carabinieri schierato a protezione della ferrovia (pag. 76 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha precisato che l'imputato nelle ulteriori foto impugna una mazza ed è ritratto alla testa del gruppo di manifestanti che abbattono le transenne per confrontarsi in modo violento in stazione con le forze dell'ordine. L'imputato è stato ritratto, inoltre, mentre, unitamente ad altri manifestanti, scaglia contro i carabinieri schierati una transenna e, di seguito, partecipa all'allestimento di una barriera, volta a scongiurare l'intervento delle forze di polizia, durante la successiva sassaiola;
in tale fase il SP è ritratto mentre raccoglie e, di seguito, lancia un fumogeno in direzione delle forze di polizia. Anche nell'ultima fase dell'iniziativa a Brennero l'imputato è ritratto mentre si contrappone, in prima fila e armato di bastone, ai reparti di Polizia. Tali rilievi non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per i delitti di danneggiamento e di lesioni personali aggravate medio tempore estinti per prescrizione. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 340 cod. pen., è stato già esaminato e, nella parte relativa al vizio di motivazione, è inammissibile in seguito alla declaratoria della prescrizione per tale delitto. Parimenti è inammissibile il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione con riferimento al delitto di danneggiamento. Con il quarto motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in 83 te regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è l'ultimo motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione sul punto. La sentenza impugnata, con riferimento a AR SP, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2, lett. c) e di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 10.2) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti per la rideterminazione della pena in ragione della prescrizione dei predetti reati e per nuovo giudizio sulla sostituzione della pena detentiva. 27) Il ricorso proposto da CA SC Di CO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CA SC Di CO in relazione al delitto di danneggiamento contestato al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del Di CO, propone quattro motivi e l'avvocato OV cinque motivi di ricorso. Le censure relative al vizio di motivazione e al travisamento della prova nell'identificazione dell'imputato sono inammissibili per le ragioni esposte. I motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e al vizio di carenza motivazione sul punto sono infondati. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso mentre, all'interno di un'area rurale in prossimità della sede stradale, raccoglie e lancia pietre con il personale della Polizia (pag. 82 della sentenza impugnata). I motivi relativi al delitto di danneggiamento contestato al ricorrente sono assorbiti dalla prescrizione di tal reato. I rilievi della Corte di appello non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge in ordine al delitto di danneggiamento è stato già esaminato e disatteso, al pari dei motivi, relativi l'inosservarıza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. 84 Infondato è, inoltre, il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità della condotta accertata. Fondato è il motivo relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 per le ragioni esposte. La sentenza impugnata, con riferimento a Di CO, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento al delitto di danneggiamento contestato all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena in seguito alla prescrizione dei predetti delitti e per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione. 28) Il ricorso proposto da ST ER CR IA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ST ER CR IA, in relazione al delitto di danneggiamento contestato al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni e due mesi di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di ST ER CR IA, propone tre motivi di ricorso. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le condotte accertate sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. Il motivo è stato già esaminato e disatteso. Il delitto di interruzione di pubblico servizio contestato all'imputato al capo 4) è prescritto, al pari di quello di lesioni personali aggravate di cui al capo 7.2). Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate. Il delitto di lesioni personali aggravate contestato all'imputato al capo 7.2) è prescritto. In relazione a tali delitti non può essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato, unitamente a un folto gruppo di manifestanti, ha bloccato la carreggiata dell'A22 e nel campo ER ha lanciato oggetti contundenti contro i poliziotti (pag. 84 della sentenza impugnata). 85 te Il ricorso deve, invece, essere rigettato con riferimento alle censure proposte in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 7.1), 9) e 10.1), in quanto la Corte di appello ha congruamente e non illogicamente motivato il proprio apprezzamento, rilevando che l'imputato ha attivamente partecipato agli scontri con la polizia, brandendo un bastone e un grosso sasso e ha affrontato una squadra del Reparto Mobile, scaricando un estintore contro gli stessi. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al IA, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 29) Il ricorso proposto da LU CE. La Corte di appello di Trento ha assolto LU CE dai reati a lui ascritti ai capi 6.1), 6.2) e 6.3) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 28.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di LU CE, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato. Il motivo è stato già esaminato e deve essere dichiarato inammissibile Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. I delitti di danneggiamento, contestato al capo 2, lett. g), il delitto di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e i delitti di lesioni personali aggravate contesti all'imputato ai capi 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) sono prescritti. 86 te Non sussistono, tuttavia, i presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha non incongruamente ritenuto comprovata la responsabilità penale dell'imputato, in quanto il medesimo è stato ripreso nel corso dei danneggiamenti sulla A22 e dell'occupazione dei binari della ferrovia (pag. 87 della sentenza impugnata). In occasione della sassaiola presso la stazione ferroviaria l'imputato è stato ritratto mentre contribuiva alla realizzazione di una barriera di bidoni della spazzatura sopra i quali erano stati portati i grandi sassi da lanciare con le forze dell'ordine. La Corte di appello ha, inoltre, precisato che l'imputato è stato ritratto mentre partecipa alla sassaiola contro le forze dell'ordine ed è stato ripreso dietro uno steccato e di fronte agli agenti schierati con una pietra nella mano destra e con il braccio sinistro alzato e una mazza di legno in pugno. Il motivo deve, dunque, essere rigettato, in quanto infondato, con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 8.1) e 10.1), in quanto la Corte di appello ha congruamente e non illogicamente motivato il proprio apprezzamento. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al CE, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 30) Il ricorso proposto da AN UR. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AN UR in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 29.2.), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni di reclusione. L'avvocato EA Zambon, nell'interesse del UR, propone tre motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate e del rilievo che l'imputato, all'atto dell'arresto in flagranza, è stato trovato in possesso di strumenti atti ad offendere (e, segnatamente, di una mazza di legno, di numerosi sassi, prelavati dalla massicciata ferroviaria, da una bomboletta contenente materiale esplodente, di un martello e di una chiava inglese). 87 Tale rilievo determina l'estinzione dei reati di danneggiamento e di interruzione di pubblico servizio ascritti all'imputato in quanto medio tempore prescritti. Non può, peraltro, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine a tali delitti, in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato è stato tra i manifestanti che hanno scaraventato in terra tutto quello che hanno rinvenuto sulla A22 per bloccare il traffico e tra i manifestanti che hanno invaso i binari al fine di interrompere il transito ferroviario (pag. 90 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, con riferimento a UR, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2) e di interruzione di pubblico servizio (capo 4) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso. 31) Il ricorso proposto da CO RA. La Corte di appello di Trento ha assolto CO RA dal reato di danneggiamento a lui ascritto al capo 2) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 30.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in quattro anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CO RA, propone due motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova nell'identificazione del ricorrente, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che il RA è stato ripreso accovacciato sui binari, durante l'occupazione della ferrovia e alla testa del corteo, mentre strappava il cavo della telecamera di un operatore (pag. 92 e ss. della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, confermato la condanna dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto il medesimo ha preso parte agli episodi di violenza e di lesioni presso il centro commerciale OB e alla sassaiola presso la stazione, nel corso della quale hanno subito lesioni personali l'agente 88 te MO, l'assistente capo BA Sabbio, l'appuntato scelto SC AN e il carabiniere Schifano;
l'imputato è, inoltre, stato ripreso nel campo ER mentre lanciava sassi all'indirizzo delle forze dell'ordine. Tali rilievi non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per i reati di delitti interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali aggravate e di violenza privata medio tempore prescritti. vizio di illogicità dellaCon il secondo motivo il difensore ha dedotto motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. La sentenza impugnata, con riferimento ad CO RA, deve, dunque, essere annullata senza rinvio riferimento ai delitti interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) di violenza privata (capo 11), perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 32) Il ricorso proposto da CH PP. La Corte di appello di Trento ha assolto CH PP dal reato di danneggiamento a lui ascritto al capo 2) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 34.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CH PP, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. Le censure relative ai delitti di danneggiamento aggravato, di cui ai capi 2, lett. c) (art. 635 cod. pen.), ai delitti di lesione di cui ai capi 6.2), 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e al delitto di violenza privata di cui al capo 11 sono assorbite dalla dichiarazione di prescrizione di tali reati. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, in quanto la Corte di appello ha rilevato 89 те che il ricorrente è stato ripreso nel corso dei danneggiamenti presso la stazione ferroviaria, nel corso degli scontri presso il centro commerciale OB e nel corso della sassaiola presso la stazione. Il motivo è, tuttavia, fondato quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6.1) e 8.1). La Corte di appello, a pag. 96 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'imputato è stato ripreso nel corso degli scontri presso il centro commerciale OB, nel corso dei danneggiamenti presso la Stazione e nel corso della sassaiola, richiamando numerosi fotogrammi, ma non ne ha indicato il contenuto e non ha descritto le condotte che sarebbero state commesse dal ricorrente. Il mero richiamo all'autoevidenza del dato probatorio, del resto, non consente di assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione, costituzionalmente sancito, che grava sul giudice, in quanto concreta una ipotesi di carenza assoluta di motivazione. Parimenti la sentenza di primo grado, a pag. 165-166 si è limitata a richiamare le immagini che documentano l'occupazione dei binari e la sua partecipazione agli atti vandalici, agli scontri al centro commerciale OB, al campo ER e alla sassaiola alla stazione. L'accoglimento di tale motivo esime dall'esaminare gli ulteriori motivi proposti. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di ZO De ER in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 6.1) e 8.1). 33) Il ricorso proposto da LU OG. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LU OG in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 32.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e, riconosciuta la continuazione tra i residui reati e quelli già giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 29 novembre 2018, divenuta irrevocabile in data 5 marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta in un anno e otto mesi di reclusione, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato da tale sentenza. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di LU OG, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai 90 delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato;
peraltro, i reati contestati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'ampia sequenza di accadimenti, che ha interessato luoghi differenti e che ha visto coinvolte numerose persone in costante movimento. Il motivo è inammissibile quanto alla censura di travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato per le ragioni sopra esposte. Il motivo non può essere accolto quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6.1), in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato ha partecipato alla formazione di una barriera con i bidoni della spazzatura ed è stato ripreso mentre lanciava pietre contro gli agenti. Nella sentenza impugnata si rileva, che l'imputato è stato ritratto, unitamente ad altri manifestanti, sulla banchina della stazione, armato di un bastone, è stato ripreso sui binari, insieme a CE, AD e AN, mentre lancia una pietra contro le strutture della stazione ed è stato ritratto in occasione degli scontri presso il centro commerciale OB. Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente di danneggiamento contestato al capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio contestato al capo 4), di lesioni personali di cui ai capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata di cui al capo 11). La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al OG, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, violenza privata, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 34) Il ricorso proposto da MA TA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di MA TA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 33.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato Sergio Pezzucchi, nell'interesse del TA, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'identificazione del ricorrente. Il motivo è inammissibile per le ragioni sopra esposte. 91 эв Con gli ulteriori motivi il difensore ha censurato la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputato. I motivi sono infondato con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contesti all'imputato ai capi 6.1) e 8.1). La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità del TA non incongruamente, in quanto ha rilevato che l'imputato è stato ripreso davanti alla stazione di Brennero in possesso di un sacco nero per le immondizie, utilizzato per il trasporto delle mazze e che ne ha estratto una, che ha consegnato a CO SU (pag. 104 della sentenza impugnata). Il ricorrente è, inoltre, stato ritratto al centro della prima contrapposizione violenta contro una squadra di Carabinieri di vigilanza all'interno dell'areale ferroviario e, successivamente, al centro del gruppo di testa del corteo, intento ad abbattere le transenne con l'intento di attaccare le forze dell'ordine; la Corte ha rilevato che il TA è ripreso, nella fasi successive, mentre partecipa alla fitta sassaiolo contro le forze di polizia, ai danneggiamenti alla stazione ferroviaria e all'occupazione di binari. Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente di danneggiamento contestato al capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio contestato al capo 4), di lesioni personali di cui ai capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5). La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al TA, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 35) Il ricorso proposto da CA RA. La Corte di appello di Trento ha assolto CA RA dai reati a lui ascritti ai capi 4) e 10.1) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 31.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di CA RA, propone cinque motivi di ricorso. 92 te Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Il difensore, con il primo motivo, ha anche dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente ritenuto la responsabilità penale dell'imputato per il concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ha rilevato che il ricorrente, nel corso degli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB, non solo è stato ripreso mentre ha lanciato un sasso contro gli agenti, ma ha anche affrontato gli stessi con una mazza di legno, concorrendo a cagionare lesioni personali ai danni dell'assistente capo EA AE e al vice questore aggiunto NT Caliò (pag. 107 della sentenza impugnata). L'imputato è, inoltre, stato ripreso nel corso dell'occupazione dei binari della ferrovia, unitamente ad altri manifestanti, e mentre danneggia le strutture della stazione;
da ultimo, presso il campo ER, l'imputato è stato ritratto mentre trascina un'asse di legno, divelta da una staccionata, per impedire il passaggio delle forze dell'ordine. Questi rilievi, inoltre, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine ai delitti di danneggiamento, di interruzione di pubblico servizio e di lesioni personali aggravate medio tempore prescritte. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 340 cod. pen., è stato già esaminato e, in ragione della prescrizione di tale reato, è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione. Inammissibile, per identica ragione, è anche il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione in ordine al delitto di danneggiamento. Con il quarto motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato, in quanto in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva. 93 te La sentenza impugnata, con riferimento a RA, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravati (capi 6.2 e 6.3) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena in seguito alla prescrizione dei predetti delitti e per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione. 36) Il ricorso proposto da ON AN. La Corte di appello di Trento ha assolto EO AN dai reati a lui ascritti ai capi 6.1), 6.2) e 6.3) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 37.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato GI Pelazza, nell'interesse di ON AN, prone quattro motivi di ricorso. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente rilevato che il AN è stato ripreso sul campo ER mentre lancia sassi contro i poliziotti (pag. 114 della sentenza impugnata). Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 132 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena da parte della Corte di appello. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della gravità del reato commesso dall'imputato. La predeterminazione di criteri generali di gravità da parte della Corte di appello non ha determinato l'elusione del canone costituzionale di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ma la determinazione di opportuni criteri per un esercizio della propria discrezionalità sanzionatoria proporzionato rispetto al grado di partecipazione e al numero di delitti commessi dai vari imputati. Il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62 n. cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. 94 to Fondato è il terzo motivo, relativo all'erronea applicazione degli artt. 20 bis cod. pen., 58 della 1. 689 del 1981 e 545-bis cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, quanto al AN, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 37) Il ricorso proposto da OM ZA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di OM ZA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 38.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui all'art. 10.1) in due anni e sei mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di OM ZA, propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Il difensore, con il primo motivo, ha anche dedotto la violazione degli artt. 110, 624, 625 nn. 2), 7) e 7-bis) cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al furto della chiave inglese di proprietà delle Ferrovie dello Stato presso il magazzino della Ferrovia del Brennero. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, si risolve in una sollecitazione ad una diversa ricostruzione degli elementi di prova in sede di legittimità. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. Il delitto è, tuttavia, inammissibile in ragione della prescrizione di tale delitto;
non sussistono, peraltro, elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato per tale delitto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato era tra i manifestanti che hanno occupato i binari. Il difensore ha, inoltre, censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non certo incongruamente rilevato che l'imputato nel campo ER è stato ripreso con una pietra in mano accanto a coloro che stavano lanciano pietre contro gli agenti, 95 * concorrendo, per lo meno sotto il profillo morale, alla sassaiola contro la polizia (pag. 116 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e alla contraddittorietà della motivazione sul punto, e il quarto, relativo all'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto, sono stati già esaminati e disattesi, in quanto infondati. Con quinto motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è, invece, per le ragioni esposte, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata, con riferimento a ZA, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio (capo 4) contestato all'imputato perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena in seguito alla prescrizione dei predetti delitti e per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione;
il ricorso nel resto deve essere rigettato. 38) Il ricorso proposto da CA NO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CA NO in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen., contestata al capo 39), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del NO, propone quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e al vizio di carenza motivazione con riferimento a capo 10.1) è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. 96 to Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non illogicamente ritenuto comprovata la responsabilità penale del ricorrente, in quanto il NO è stato ritratto nel campo ER mentre lanciava un sasso contro gli agenti» (pag. 118 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione, è stato già delibato e disatteso, in quanto infondato. Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, e il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Il ricorso proposto dal NO deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 39) Il ricorso proposto da TI GN. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di TI GN in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 40.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione a residuo reato di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. di cui al capo 10.1), in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di TI GN, propone quattro motivi di ricorso. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen, e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello non incongruamente ha rilevato che l'imputato è stato ripreso, mentre aveva in mano un bastone, dotato di spuntoni, negli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB, presso il quale sono stati cagionate lesioni personali all'assistente capo EA AE e al Vice questore aggiunto NT Caliò (pag. 120 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, precisato che l'imputato ha partecipato agli scontri intervenuti in Via Von TZ, nel corso dei quali l'assistente capo SC 97 te DA ha riportato lesioni personali, ed è stato fotografato nel campo ER mentre scaglia un sasso contro gli agenti. Tali rilievi non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato per i delitti di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4), di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) e di violenza privata di cui al capo 11), che medio tempore si sono estinti per prescrizione. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti, in ragione della gravità della condotta dell'imputato. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento a GN, in relazione ai delitti di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4), ai delitti di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) e al delitto di violenza privata di cui al capo 11) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 40) Il ricorso proposto da IU UC. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU UC in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 42), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. contestati al capo 7.1) e di lesioni aggravate di cui al capo 7.2) in due anni e due mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di IU UC, propone sei motivi di ricorso. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, in riferimento al delitto di lesioni aggravate di cui al capo 7.2) dell'imputazione, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. 98 Il motivo è assorbito dalla declaratoria di prescrizione di tale reato. Non è possibile, del resto, pronunciare una sentenza di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato era presente sul luogo degli scontri. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Con il primo motivo il difensore ha dedotto, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 7.1), l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla propria presenza al momento del fatto, senza essersi tenuto fuori dagli scontri. Il motivo è fondato. La Corte di appello, a pag. 128 della sentenza impugnata, ha precisato che l'imputato è visibile «a margine sinistro della linea di opposizione di via Von TZ contro gli agenti che procedono con gli scudi verso la linea di opposizione stessa. Nell'ingrandimento n. 188 della scheda 45 bis si vede l'imputato chiaramente di fronte agli agenti, con la maschera antipolvere»; con tale motivazione, tuttavia, la Corte di appello non ha descritto le condotte che assumerebbero rilievo penale del ricorrente. Il Giudice dell'udienza preliminare, del resto, a pag. 183 della sentenza di primo grado, a pag. 183, ha rilevato che «le foto attestano la sua partecipazione agli scontri, ove è molto vicino ai poliziotti subito alle spalle della prima linea». Il mero richiamo all'autoevidenza del dato probatorio, del resto, non consente di assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione, costituzionalmente sancito, che grava sul giudice, in quanto concreta una ipotesi di carenza assoluta di motivazione. L'accoglimento di tale motivo esime dall'esaminare gli ulteriori motivi proposti. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di IU UC in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato al capo 7.1). 41) Il ricorso proposto da IN NA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IN NA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. 99 pen. contestata al capo 45), perché estinta per intervenuta prescrizione, e al reato ascritto al capo 8.1) per precedente giudicato, e, riconosciuta la continuazione tra i residui reati e quelli già giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 settembre 2018, divenuta irrevocabile in data 16 aprile marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta in un anno e sei mesi di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di IN NA, ha dedotto due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputata, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è inammissibile per le ragioni sopra diffusamente esposte. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale della ricorrente ai delitti contestati solo in ragione della propria presenza sul luogo dei fatti. I delitti di danneggiamento aggravato di cui al capo 2), lett. g), di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravati di cui ai capi 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) contestati alla ricorrente sono prescritti. Non può, tuttavia, essere adottata una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di IN NA in quanto la Corte di appello ha rilevato che la ricorrente «è stata ripresa nel corso dell'occupazione dei binari della ferrovia e dietro la barricata ...altresì tra coloro che hanno invaso la carreggiata dell'autostrada» (pag. 135 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione della NA. 42) Il ricorso proposto da TT AS. La Corte di appello di Trento ha assolto TT AS dal delitto di danneggiamento contestato al capo 2) lett. g) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 46.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in tre anni e quattro mesi di reclusione. 100 do L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di TT AS, ha dedotto tre motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso nel corteo che si dirige ad occupare la stazione ed ha partecipato agli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB, nel corso dei quali sono state cagionate le lesioni personali volontarie all'assistente capo EA AE e al vice questore ST Caliò; in tali scontri, peraltro, il ricorrente ha riportato ferite al volto (pagg. 138 e 139 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, precisato che l'imputato è stato ripreso sul sedime ferroviario durante l'occupazione dei binari e sulla massicciata ove i manifestanti hanno raccolto le pietre da scagliare contro gli agenti e le strutture della stazione. L'imputato è stato, inoltre, ripreso accanto ai bidoni con i quali è stata realizzata una barricata presso la stazione, insieme a IN NA, e ha partecipato agli scontri sulla carreggiata dell'autostrada A22, al km. 2+200. Tali rilievi, dunque, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai delitti, medio tempore prescritti, di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11). Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento a AS, in relazione ai delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 101 43) Il ricorso proposto da GU AO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di GU AO in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GU OL, con un motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente al delitto contestato. Il motivo è fondato. La Corte di appello, a pag. 145 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'imputato «era presente, a volto scoperto, nella linea di opposizione dei manifestanti, che presso il campo ER fronteggiava i poliziotti, ponendo resistenza». Il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 192 della sentenza di primo grado, ha, inoltre, precisato che «le immagini documentano la sua presenza a volto scoperto nel cordone dei manifestanti che presso il carnpo ER hanno fronteggiato i poliziotti». Questa motivazione, tuttavia, fondandosi sulla ritenuta autoevidenza del dato probatorio non precisa la condotta concretamente ascritta all'imputato, idonea a costituire una forma di partecipazione penalmente rilevante al delitto di resistenza a pubblico ufficiale accertato. Sulla base dei rilievi operati dalla Corte di appello, tuttavia, non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di GU AO in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 10.1). 44) Il ricorso proposto da EA AR. 102 ته La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EA AR in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. contestato al capo 10.1 in due anni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AR, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo la violazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 10.1 è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di travisamento della prova sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha congruamente rilevato che l'imputato è stato ritratto mentre, nel campo ER, l'imputato, con una pietra in mano, girato di fianco sia inequivocabilmente in procinto di lanciarla contro gli agenti (pag. 147 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen., è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Il quarto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è, invece, il quinto motivo, relativo all'illegittimità del diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, espressamente richiesta dal difensore dopo la lettura del dispositivo. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al AR, deve essere annullata per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 45) Il ricorso proposto da AS AS. La Corte di appello di Trento ha assolto AS AS dai delitti al medesimo ascritti ai capi 10.1), 10.2) e 2) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in quattro anni e dieci mesi di reclusione. 103 do L'avvocato EA De IN, nell'interesse di AS AS, con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1), 7.2), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) e 9). Il motivo è fondato. La Corte di appello a pag. 150-151 della sentenza impugnata, attestandosi del ruolo del AS quale organizzatore e promotore della manifestazione e del ruolo direttivo assunto durante la stessa, non ha motivato in ordine alle condotte poste in essere dal medesimo in relazione ai singoli episodi di reati contestati. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno statuito come il giudice di merito, per affermare la sussistenza del concorso morale nel reato, debba accertare specificamente l'efficacia eziologica della forma di partecipazione rispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato contestato. La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime, infatti, il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01). L'accoglimento di questo motivo esime dal delibare le ulteriori censure proposte e determina la prescrizione dei reati ascritti all'imputato diversi dalla resistenza a pubblico ufficiale. I rilievi delle sentenze di merito, del resto, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento a AS, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), i delitti di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11) e con rinvio, quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1), 8.1) e 9 (artt. 337-339 cod. pen.). 104 La sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata ai fini civili con riferimento ai reati di lesioni personali, essendo necessario accertare l'effettiva condotta posta in essere dall'imputato, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 46) Il ricorso proposto da IU LO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU LO in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU LO, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 6.1), 6.2), 6.3) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. Il motivo è assorbito quanto ai reati di danneggiamento e di lesioni aggravate contestati alla LO, in quanto è assorbito dalla dichiarazione di prescrizione di tali delitti ed è infondato, quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6.1) (artt. 337-339 cod. pen.). La Corte di appello, alle pagg. 153-154 della sentenza impugnata, ha rilevato che IU LO, ha «il braccio alzato» per riunire a sé un gruppo di manifestanti;
il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 198 della sentenza di primo grado, ha precisato che il gesto era inteso a serrare le fila dietro di sé e che la LO è ritratta mentre rovescia una transenna che delimitava l'areale ferroviario. Sulla base dei rilievi operati dalla Corte di appello, tuttavia, non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Fondato è, invece, per le ragioni sopra esposte, la censura relativa alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati alla LO confermando le statuizioni civili adottate in ordine agli stessi;
in relazione ai residui delitti di cui al capo 6.1) deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la determinazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata 105 + prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 47) Il ricorso proposto da RE ES RT UP. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di RE ES RT UP in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di RE ES RT UP, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la mera volontà di attaccare l'incolumità degli operanti, in assenza dell'individuazione di uno specifico atto in corso di compimento, è stato già esaminato. Gli ulteriori motivi, relativi all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, all'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto, sono stati già esaminati. La Corte di appello ha, peraltro, non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso due volte mentre lancia sasso verso i poliziotti. Infondato è, inoltre, il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato la pena irrogata in ragione della gravità delle condotte commesse dall'imputato. Fondato è il motivo relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata deve, dunque, con riferimento al UP deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 48) Il ricorso proposto da NI QU. (motivazione alle pagg. 156-160 della sentenza impugnata e alle pagg. 199- 201 della sentenza di primo grado) La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NI QU in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975m n. 110 contestata al capo 49.2), perché estinta per 106 intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in due anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di NI QU, propone otto motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore censura l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso tra i manifestanti che hanno occupato la sede ferroviaria, armato di una mazza, e che ha partecipato attivamente agli scontri presso il centro commerciale Dob e in via Von TZ (pag. 158 della sentenza impugnata). Nella sentenza di primo grado si rileva che l'imputato è ritratto mentre fronteggia un carabiniere e un poliziotto ed è stato ritratto sul campo ER, a fine manifestazione, con in mano una mazza di legno. Il secondo motivo, relativo alla mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento a delitti di lesione di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2), sono assorbiti dalla prescrizione di tali delitti. I rilievi operati dalla Corte di appello non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. I motivi relativi all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e al vizio di motivazione su tali punti sono stati già esaminati e disattesi. Il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è infondato in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato, per le ragioni esposte, è il motivo relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al QU deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai delitti di interruzione di pubblico servizio e di lesioni personali aggravate, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena 107 के per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 49) Il ricorso proposto da UE TE. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di UE TE in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 655, comma 1, cod. pen. (capo 1) per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui agli artt. 337-339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di UE TE, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, a pag. 162 della sentenza impugnata, ha congruamente rilevato che il TE «partecipa attivamente alla fase finale della motivazione, nella quale si registrano alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine» e il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 201 della sentenza di primo grado, ha precisato che il TE è stato ripreso mentre scaglia due sassi contro le forze dell'ordine nel campo ER. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto il difetto assoluto di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena al TE, che risponde del solo delitto di cui al capo 10.1). La Corte di appello, infatti, pur riducendo la pena al TE ad un solo anno di reclusione, ha revocato la sospensione della pena al medesimo concessa in primo grado senza alcuna motivazione sul punto. Il motivo è fondato. La Corte di appello non ha riportato la sospensione condizionale già concessa in primo grado e questo errore impone, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la mera rettifica della sentenza impugnata, confermando la sospensione condizionale della pena disposta già dalla sentenza di primo grado nei confronti di UE TE. 108 50) Il ricorso proposto da LU RA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LU RA, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del RA, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione e all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione al capo 10.1 dell'imputazione, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione a tale delitto e il vizio di travisamento della prova sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato congruamente che l'imputato è stato ripreso mentre partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione, quando vi sono state alcune fasi di contrapposizione con le forze dell'ordine (pag. 162 della sentenza impugnata). Il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 202 della sentenza di primo grado, ha rilevato, peraltro, che il RA è stato ripreso, a volto scoperto, in prima fila nel cordone dei manifestanti che si contrappongono agli agenti presso il campo ER. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. Il motivo è infondato, in quanto il contributo causale dell'imputato al delitto alla realizzazione collettiva del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non può essere ascritto all'ambito applicativo dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto, per come descritto dalla Corte di appello, non può essere qualificato in termini di rilevante marginalità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez. 4, 109 te n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051-01). quarto motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione, è stato già delibato e disatteso, in quanto infondato. Con il quinto motivo il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, e il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Il ricorso proposto dal RA deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 51) Il ricorso proposto da LA RI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LA RI, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 50.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. contestato al capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Carmelo Picciotto, nell'interesse del RI, propone un unico motivo di ricorso, censurando la mancata motivazione in ordine alle censure svolte dalla difesa nell'atto di appello in ordine alla carenza di prova della responsabilità penale dell'imputato. L'imputato, infatti, sarebbe stato ritenuto concorrente nel reato di resistenza a pubblico ufficiale per il solo fatto di aver presenziato, quale attivista, alla manifestazione. Il motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, a pag. 163 della sentenza impugnata ha congruamente confermato la responsabilità del RI per il reato di concorso in resistenza aggravata a pubblico ufficiale a lui ascritto al capo 10.1), in quanto l'imputato, noto alle forze dell'ordine, è stato ripreso, a volto scoperto, mentre partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione, nella quale si registravano alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine. Negli scontri egli ha riportato una ferita sulla parte destra della fronte (cfr. fotogramma n. 2 scattato al momento della identificazione). il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 203 della sentenza di primo grado, ha rilevato che le immagini acquisite agli atti documentano il RI nella prima 110 te linea del cordone dei manifestanti, che, tenendosi per le mazze di legno, fronteggiarono gli agenti presso il campo ER. Il ricorso proposto dal RI deve dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 52) Il ricorso proposto da NT ZO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NT ZO, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di NT ZO, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello, a pag. 165 della sentenza impugnata, ha non incongruamente rilevato che il ZO è stato ripreso mentre dal campo ER scaglia una pietra in direzione degli agenti intervenuti. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 53) Il ricorso proposto da EL OS. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EL OS, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 51), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del OS, propone quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di carenza motivazione con riferimento al delitto di cui al capo 10.1), è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di travisamento della prova sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ha 111 क rilevato che il ricorrente è stato ripreso presso il campo ER a capo scoperto, con un sasso in mano che lancia contro gli agenti di Polizia. Il terzo motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen., è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Il quarto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti in ragione della gravità della condotta accertata. Il ricorso proposto dal OS deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 54) Il ricorso proposto da ER AI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER AI, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 57.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di ER AI, con unico motivo di ricorso, ha dedotto l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 2, lett. c), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) e 7.2) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello, a pag. 182 della sentenza impugnata, ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ritratto, all'interno della stazione ferroviaria, con una grossa sacca azzurra, dalla quale un altro manifestante estrae una mazza di legno e che ha fatto parte del gruppo dei manifestanti, che, dopo aver abbattuto le transenne, brandendo bastoni, hanno affrontato le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB. Il ricorrente è, inoltre, stato ripreso mentre ha partecipato agli scontri in Via TZ, sui binari, durante l'occupazione dell'areale ferroviario ed era uno dei manifestanti che hanno lanciato sassi contro le strutture della stazione ferroviaria, danneggiandola. Lo AI è, inoltre, stato ritratto, a volto scoperto, nel campo ER, mentre si contrappone agli agenti, nel corso della commissione delle lesioni contestate al capo 7). Non risultando dalle sentenze di merito elementi probatori atti a consentire una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la prescrizione con riferimento ai delitti di danneggiamento, di 112 te interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali aggravate e di violenza privata contestati all'imputato. Le statuizioni civili, relative al delitto di lesioni aggravate, devono essere confermate in quanto la Corte di appello ha rilevato non certo illogicamente che l'imputato è, inoltre, stato ripreso mentre aziona un estintore, dal quale esce polvere bianca, e, nell'occasione, l'assistente capo EA AE ha riportato lesioni all'apparato respiratorio per le sostanze inalate. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento allo AI deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai delitti di danneggiamento, di interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali aggravate e di violenza privata, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 55) Il ricorso proposto da OM AN. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di OM AN, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 58.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in due anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di OM AN, propone quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova nell'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato. Con il primo motivo il difensore ha anche dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso nel corso degli scontri presso il centro commerciale OB, nel corso dei quali sono state cagionate lesioni personali all'assistente capo EA AE e al vice questore NT Caliò, mentre, con una mazza in mano, sferrava colpi all'indirizzo degli operanti (pag. 185 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che l'imputato, presso la stazione, ha lanciato una valigia contro gli agenti e sul campo ER è stato ripreso mentre 113 to lancia una pietra contro gli agenti e mentre danneggia una recinzione per costituire una barriera. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al delitto di danneggiamento, è inammissibile per effetto della declaratoria di prescrizione di tale delitto. Sulla base dei rilievi operati dalla Corte di appello, peraltro, non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Con il terzo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è il quarto motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva. La sentenza impugnata, con riferimento allo AN, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento aggravato (capo 2, lett. i), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3, 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) (tutti delitti di lesioni personali aggravate) di violenza privata (capo 11), confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena all'esito della prescrizione dei predetti delitti e nuovo giudizio sulla sostituzione della pena detentiva. 56) Il ricorso proposto da SI OR. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di SI OR, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 59.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di SI OR, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Je 114 Il motivo è infondato quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 10.1). La Corte di appello ha non certo incongruamente conferrnato l'affermazione della responsabilità penale dello OR, in quanto l'imputato è stato ritratto mentre impugna un bastone di legno, con il quale ha affrontato gli agenti, concorrendo a causare lesioni personali al Sovr. LO ST». I giudici di secondo grado hanno, inoltre, rilevato che è stata «altresì documentata fotograficamente la sua partecipazione alla azione di resistenza presso il centro commerciale OB [...] viene ritratto nel corso della occupazione dei binari ferroviari» (pag. 187 della sentenza impugnata). Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 10.2) e di violenza privata di cui al capo 11). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di interruzione di pubblico servizio, di violenza personale e di lesioni personali aggravate contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di OR in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 6.1) e 7.1).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati a DD UF, UC DE, RV VA, NI EA, CO IU, AN TT, AD TO, LL ZI, SU CA EA, CA SC, SU CO, De ER ZO, SP AR, IA ST RU CR, CE LU, UR AN, RA CO, PP CH, OG LU, TA MA, CE CA, ZA OM, GN TI, UC IU, NA IN, AS TT, AS AS, LO IU, QU NI, AI ER, AN OM, OR SI perché estinti per intervenuta prescrizione;
conferma le statuizioni civili per DD, RV, NI, CO, AN, AD, LL, CA, CI, De ER, SP, IA, CE, RA, PP, OG, TA, RA, AN, GN, NA, AS, LO, QU, AI, AN, OR per reati di lesioni personali aggravate;
annulla ai fini civili la sentenza impugnata nei confronti di AS con riferimento ai reati di lesioni personali e rinvia al giudice 115 to civile competente per valore in grado di appello. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di LI GI ER, De ER ZO, PP CH, UC IU, AO IU con riferimento al reato di resistenza aggravata a pubblici ufficiali nonché nei confronti di RV VA, NI EA, AN TT, CI SC, SP AR, Di CO CA SC, RA CA, AN ON, ZA OM, GN TI, UC IU, AS TT, AR EA, LO IU, UP RE ES RT, QU NI, AI ER, AN OM in relazione all'applicazione delle pene sostitutive richieste e rinvia alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sui capi e punti suindicati e comunque per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi di DD UF, RV VA, NI EA, CO IU, AN TT, AD TO, LL ZI, CA SC, CI SC, SP AR, Di CO CA SC, IA ST ER CR, CE LU, UR AN, RA CO, OG LU, TA MA, RA CA, AN ON, ZA OM, GN TI, AS TT, AR EA, AS AS, LO IU, UP RE ES RT, QU NI, AI. ER, AN OM, OR SI;
rigetta infine i ricorsi di AL ER, NO CA, TE UE, RA LU, RI LA, ZO NT, OS EL che condanna al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 619 cod. proc. pen., rettifica la sentenza impugnata confermando la sospensione condizionale della pena nei confronti di TE UE già disposta in primo grado. Così deciso il 07/03/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente GI FI ZI D'NG Villa This al es SEZIONE VI PENALE - 4 LUG 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EN EN а 116 -La Corte di Cassazione. Sesha fezione Senale. CORTE IN CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE dnservatione 36871/2h. deponi hand A it 3/10/14 per l'integrazione del dispositivo marmette T SUPRE RACC. REM. 2625h124: R O Ar, 20/11/24 C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DR LA
P.Q.M.
Visti gli artt. 130 e 624 cod. proc. pen., ad integrazione del dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024 di questa Corte, dispone: - dopo le parole AO IU» e prima delle espressioni con riferimento al reato di resistenza aggravata a pubblici ufficiali» siano inserite le seguenti parole < AS AS>>; dichiara irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - in data 5 ottobre 2023, nei confronti di CO IU in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capi 6.1), 7.1) e 8.1). Rigetta nel resto la richiesta della Procura generale di Trento. Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in calce alla sentenza n. 26254 del 2024.. Così deciso il 17/09/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente GI FI ZI D'NG theme 3 6 SEZIONE VI PENALE ? 03 OTT 2024 DEPOSITATO CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. SS SE TE Copia conforme all'originale "Roma li, 217-10-24 71 ... CORTE IN CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE - Sesha Sezione female. Cassazione La Corte di con ordinanza 29535 124 - depozi haha i 19/4/24 trasmette integrazione del dispositivo RACC. GEN. 26252/24= 4 2 / E SUP T 1 1 R / O 0 C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 2 , DR Di LA A NOVA M O R
P.Q.M.
Visto l'art. 624, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano - in data 5 ottobre 2023, nei confronti di: DD UF in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di - cui al capo 6.1); AD TO in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 6.1); LL ZI in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 8.1); CA SC in relazione ai delitti di furto aggravato di cui al capo 3) e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata di cui ai capi 6.1), 7.1) e 10.1); IA ST ER CR in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 7.1), 9) e 10.1); ->CE LU in relazione ai delitti di resistenza pubblico ufficiale di cui ai capi 8.1) e 10.1); UR AN in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo - 3); RA CO in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui - ai capi 6.1), 8.1) e 10.1); - OG LU in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al саро 6.1); -TA MA in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 8.1). Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in calce alla sentenza n. 26254 del 2024. Così deciso il 18/07/2024. Il Presidente GI FI Jiller SEZIONE VI PENALE 19 LUG 2024 STATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Douss eppina Cirimele Copia conforme all'originale 01 2024 Roma lì, Jl Funzionari Giudiziarie Roma 20/14/202h
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D'NG; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN Cimino, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata per la rideterminazione della pena nei confronti di DE UC, con 2 ་ riferimento alla pena sospesa nei confronti di TT AN e di UE TE, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di ZO De ER e CH PP, con riferimento ai capi 62) e 63), e di dichiarare inammissibili i residui ricorsi;
uditi l'avvocato LA OV, nell'interesse di VA RV, SC CI, ZO De ER, CA SC Di CO, OM ZA, IU UC, RE ES RT UP e NI QU, l'avvocato EA De IN, difensore di DE UC, IU CO, SC CA, CO RA, CH PP, LU OG, AS AS, IU LO, ER AI, l'avvocato Ettore Grenci, difensore di ER AL, EA NI, GI ER LI, CA EA SU, LU CE, IN NA, TT AS, GU AO, NT ZO e SI OR, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato Carmelo Picciotto, difensore di LA RI, l'avvocato Elena Biaggioni, difensore di TT AN, l'avvocato FA Sommovigo, difensore di TO AD, ZI LL, CA SC Di CO, CA NO, EA AR, LU RA e EL OS, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato SC Vaccaro, difensore di CO SU, e l'avvocato Agnese Sbraccia difensore di AR SP, ST ER CR IA, CA RA, TI GN, UE TE e OM AN, nonché quale sostituto processuale dell'avvocato GI Pelazza, difensore di ON AN, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'impostazione accusatoria. Il presente processo ha ad oggetto i reati asseritamente commessi durante la manifestazione tenutasi in data 7 maggio 2016, intitolata «Abbattere le frontiere», lungo le vie del Comune di Brennero (BZ) per protestare contro l'intenzione, proclamata all'epoca dal Governo austriaco, di erigere un muro al confine con l'Italia per impedire il transito dei migranti e bloccare l'immigrazione clandestina. La manifestazione, cui hanno partecipato più di quattrocento dimostranti, ha registrato inizialmente le intemperanze e le violenze di alcuni dei presenti, che non gradivano essere filmati, contro i giornalisti (capo 11), si è articolata in plurime fasi: a) gli scontri presso il centro commerciale OB (contestati al capo 6), nel corso dei quali i manifestanti si sono avvalsi di mazze ed estintori, cagionando gravi lesioni all'assistente capo EA AE;
b) gli scontri a colpi di bastoni in via Von TZ (capo 7), che hanno cagionato un ferito tra gli agenti;
c) la sassaiola presso la stazione (capo 8), all'esito della quale sono risultati feriti alcuni agenti e danneggiate alcune strutture della stazione;
d) l'occupazione dei binari e il blocco del traffico ferroviario (capo 4); e) gli scontri, a colpi di bastoni, presso l'A22 (capo 9); f) il blocco stradale sulla A22, con occupazione di tutte le carreggiate, sulle quali i manifestanti hanno rovesciato quanto capitava a tiro;
g) gli scontri a colpi di bastoni e la sassaiola presso il campo ER (capo 10). Nell'immediatezza dei disordini furono operati alcuni arresti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e i manifestanti arrestati sono stati giudicati con il rito direttissimo. Il Pubblico ministero, sulla base delle fotografie e delle riprese eseguite, ha, inoltre, contestato a sessantatré manifestanti il reato di devastazione e saccheggio, di interruzione di servizio per l'occupazione dei binari e del sedime autostradale, cinque episodi di resistenza a pubblico ufficiale e di connesse lesioni personali volontarie e plurime contravvenzioni di porto d'armi.
2. La sentenza di primo grado. il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa in data 14 maggio 2021 all'esito del giudizio abbreviato, ha confermato l'impostazione accusatoria e ha condannato, tra gli altri, gli imputati UF DD, DE UC, VA RV, ER AL, EA NI, IU CO, TT AN, TO AD, ZI LL, GI ER LI, CA EA SU, SC CA, SC CI, CO SU, ZO De ER, AR SP, CA SC Di CO, ST ER CR IA, LU CE, AN UR, CO RA, CH PP, LU OG, MA TA, CA RA, ON AN, OM ZA, CA NO, TI GN, IU UC, IN NA, TT AS, GU AO, EA AR, AS AS, IU LO, RE ES RT UP, NI QU, UE TE, LU RA, LA RI, NT ZO, EL OS EL, ER AI, OM AN e SI OR alle pene ritenute di giustizia e gli autori dei delitti di lesioni personali al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite.
3. La sentenza di appello. La Corte di appello di Trento -sezione distaccata di Bolzano -, ha riqualificato il delitto di devastazione e saccheggio in danneggiamento aggravato e ha confermato le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado in relazione agli imputati predetti, salvo che per le contravvenzioni, medio tempore prescritte.
4. I ricorsi degli imputati. Gli avvocati Filippo ANi e LU Donelli, nell'interesse di UF DD, l'avvocato Elena Biaggioni, nell'interesse di TT AN, l'avvocato Sergio Pezzucchi, nell'interesse di MA TA, l'avvocato GI Pelazza, nell'interesse di ON AN, l'avvocato Carmelo Picciotto, nell'interesse di LA RI, l'avvocato SC Vaccaro, nell'interesse di CO SU, l'avvocato EA De IN, nell'interesse di DE UC, di IU CO, di SC CA, di CO RA, di CH PP, di LU OG, di AS AS, di IU LO, di ER AI, l'avvocato EA Zambon, nell'interesse di AN UR, l'avvocato LA OV, nell'interesse di YN RV, di SC CI, di ZO De ER, di CA SC Di CO, di OM ZA, di IU UC, di RE ES RT UP, di NI QU, l'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di ER ND, di EA NI, di GI ER LI, di CA EA SU, di LU CE, di IN NA, di TT AS, di GU AO, di NT ZO, di SI OR, l'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di AR SP, di ST ER CR IA, di CA RA, di TI GN, di UE TE, di OM AN, e l'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse di TO AD, di ZI LL, di CA SC Di CO, di CA NO, di EA AR, di LU RA, di EL OS, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.
5. Il ricorso proposto da UF DD. Gli avvocati Filippo ANi e LU Donelli, nell'interesse dell'DD, propongono quattro motivi. Con il primo motivo deducono l'inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore ed all'imputato del decreto di citazione del giudizio di appello. Deducono i difensori che in data 9 giugno 2022 l'avvocato Filippo ANi ha depositato a mezzo pec la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato UF DD in data 8 giugno 2022, nella quale si precisava, peraltro, che il difensore subentrava all'avvocato MP TE, deceduto. Je Al difensore e all'imputato, tuttavia, non sarebbe stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello. Con il secondo motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento alla pretesa attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato operato dagli inquirenti (pagg. 1204-1220) in relazione ai delitti contestati ai capi 6.1 (resistenza a pubblico ufficiale aggravata), 6.2, 6.3 (lesioni a pubblico ufficiale), 2, lett. a, e c (danneggiamento), 4 (interruzione di pubblico servizio). Premettono i difensori che la Corte di appello ha posto a fondamento del riconoscimento dell'imputato unicamente il contenuto della scheda personale in atti e ne ha travisato la valenza probatoria. La Corte di appello avrebbe, infatti, operato l'identificazione dell'imputato in virtù di scarpe particolari evidenziate nelle fotografie allegate alla scheda personale», ma si tratterebbe di un unico particolare del vestiario (peraltro comune), che da solo non può condurre, con certezza, all'identificazione dell'imputato. La Corte di appello, inoltre, avrebbe posto a fondamento del proprio assunto «i dettagli del viso (naso, taglio dei baffi e bocca) in parte visibili in alcune foto>>; ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte non avrebbe considerato che le foto ingrandite n. 5 e n. 6 sono state scattate in un momento diverso rispetto a quello di commissione dei delitti contestati ai capi 6.1), 6.2) e 6.3) e, dunque, non consentirebbero di riscontrare l'elemento delle scarpe, che non è inquadrato. La IG avrebbe, inoltre, operato l'identificazione dell'imputato "a tavolino", di fronte al monitor, osservando i filmati raccolti, e, dunque, senza ricorrere ad un controllo operato in loco o a una testimonianza "in presa diretta". Con il terzo motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento al delitto di danneggiamento delle strutture della stazione del Brennero. I difensori premettono che l'imputato è stato condannato dalla Corte di appello per tale delitto, in quanto è stato fotografato «mentre raccoglie una pietra del sedime ferroviario nel corso della sassaiola contro le strutture della stazione»; vi sarebbe, tuttavia, omissione di motivazione, in quanto non sarebbe stata evidenziata alcuna condotta specifica di danneggiamento. Con il quarto motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad allontanare un agente di polizia, intento ad allontanare un manifestante che intimidiva i giornalisti presenti. + 6. Il ricorso proposto da DE UC L'avvocato EA De IN, nell'interesse di DE UC, propone tre motivi di ricorso: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 340 cod. pen., con riferimento al capo 4) dell'imputazione, e il vizio di mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe posto a fondamento della conferma della condanna dell'imputata il solo fotogramma n. 7 della sua scheda personale. Questo fotogramma, tuttavia, riprenderebbe la mera presenza statica della ricorrente sulla banchina e, dunque, documenterebbe una condotta irrilevante ai fini della consumazione del reato. b) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. pen. La sentenza di primo grado ha infatti, condannato l'imputata e determinato la pena in concorso di attenuanti generiche» (pag. 34 della sentenza di primo grado) e la Corte di appello, in assenza di motivo di impugnazione sul punto, ha negato le attenuanti generiche «per le ragioni esposte nella parte generale della sentenza» (pag. 36 della sentenza impugnata). Il difensore rileva che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, si è formato giudicato sul riconoscimento delle attenuanti generiche all'esito del giudizio di primo grado e la Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in peius, escludendo le attenuanti generiche. c) il vizio di travisamento della prova e la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la foto n. 7, richiamata alle pagg. 35 e 36 della sentenza impugnata, dimostra solo che la UC impugnava con la mano destra un oggetto di colore arancione, poi risultato uno spara-bengala, senza descrivere alcuna condotta attiva.
7. Il ricorso proposto da YN RV L'avvocato LA OV, nell'interesse di YN RV, propone sette motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 635 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore rileva che, in seguito alla riformulazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le ipotesi di danneggiamento aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. sono divenute ipotesi di reato autonome e devono trovare applicazione nella specie in quanto lex mitior ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. La Corte di appello, tuttavia, attestandosi sulla formulazione previgente della fattispecie, avrebbe motivato esclusivamente in ordine al danneggiamento, senza individuare l'ulteriore elemento materiale della violenza o minaccia alla persona. 7 La Corte di appello illogicamente avrebbe assolto il RV dal delitto di furto aggravato dei mattoni, per poi condannarlo per il delitto di danneggiamento aggravato. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe accertato l'altruità dei mattoni asseritamente danneggiati. Erronea sarebbe, inoltre, l'applicazione della legge penale con riferimento al delitto sub g), in quanto la condotta contestata agli imputati è di aver rovesciato sulla strada la segnaletica ed alcuni bidoni dell'immondizia e non già di aver distrutto o deteriorato tali beni. Meramente apparente sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello relativa ai singoli episodi contestati. b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. c) l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen., con riferirnento ai capi 6.2), 6.3), 8.2) 8.3), 8.4), 8.5, e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo, indiscriminatamente e oggettivamente, tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). d) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante in ragione dell'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. Il difensore, tuttavia, rileva che, in questo modo, il fondamento della previsione di legge viene spostato sulla condotta tenuta e non già sulle sue motivazioni e, dunque, la sentenza impugnata ha confuso l'oggetto dell'analisi richiesta dal legislatore. La Corte di appello, peraltro, ritenendo che il ricorso alla violenza non sarebbe estraneo all'ideologia anarchica, che si fonda sull'opposizione all'autorità e alle gerarchie nelle relazioni umane, citando anche OS RO, avrebbe escluso l'attenuante in modo illogico, in quanto avrebbe operato un sindacato sull'ideologia e non già sulle motivazioni che concretamente hanno mosso i manifestanti. 8 te Ad avviso del difensore, parimenti, sarebbe illogico negare l'attenuante sulla base delle dichiarazioni di AS, che avrebbe definito la manifestazione combattiva», in quanto tali dichiarazioni rese alla stampa sarebbero successivamente ai fatti. e) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante dell'aver «agito per la suggestione di una folla in tumulto», in quanto «i manifestanti non si sono trovati per caso nel mezzo di una folla in tumulto, essendosi precedentemente organizzati per prendere parte ad una manifestazione non autorizzata, sin da principio concepita per rendere alle forze dell'ordine ingestibile la situazione». La Corte di appello, dunque, in violazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (e cita in proposito Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018), non avrebbe considerato che l'attenuante attiene ai motivi a delinquere e, dunque, la sua configurabilità deve essere verificata, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., in relazione a ciascun imputato e non sulla base di una valutazione onnicomprensiva e indistinta, riferita a tutti i concorrenti nel reato. Illegittimo ed illogico sarebbe, inoltre, il collegamento istituito dalla pronuncia impugnata tra il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante, il carattere non autorizzato della manifestazione e la volontà (non si comprende di chi) di rendere la stessa «ingestibile». f) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. g) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
8. Il ricorso proposto da ER AL. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di ER ND, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre 9 te ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del AL, «sebbene sia ritratto di spalle» in un unico fotogramma (pag. 41 della sentenza impugnata) e il suo riconoscimento sia stato operato sulla base di una felpa e di uno zaino, che, verosimilmente, potevano essere nella disponibilità anche di altri manifestanti. L'affermazione della partecipazione concorsuale dell'imputato ai reati contestati sarebbe, dunque, fondata su una identificazione incerta e sulla base di una condotta neppure descritta («viene ripreso mentre partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione») (pag. 41 della sentenza impugnata), qualificata come condotta attiva, ancorché sia meramente neutra. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. Le affermazioni della Corte di appello in ordine al AL sarebbero, dunque, apodittiche e violerebbero l'art. 110 cod. pen.
9. Il ricorso proposto da EA NI. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di EA NI, deduce tre motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del NI, nonostante indossasse un casco grigio e un paio di occhiali da sci» (pag. 43 della sentenza impugnata), limitandosi a richiamare per relationem l'annotazione della IG di Firenze del 1 agosto 2016, senza rispondere alla censura svolta nell'atto di appello in ordine all'impossibilità di riconoscere un soggetto così travisato. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza 10 impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello ha condannato il NI per concorso nelle lesioni personali per aver «partecipato attivamente agli scontri verificatisi con le forze dell'ordine presso il Centro Commerciale OB (capo 6.1.) e alla sassaiola presso la Stazione (capo 8.1.)» (pag. 44 della sentenza impugnata), ma nulla avrebbe precisato sulla forma in cui si sarebbe concretizzata tale partecipazione attiva. c) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 10. Il ricorso proposto da IU CO. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU CO, propone un motivo di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), lett. c), 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2), 8.1), 8.2), 8.3.), 8.4), 8.5), ad eccezione del solo delitto di cui al capo 7.1), del quale vi sarebbe la prova, sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi. La Corte di appello avrebbe «dilatato» l'efficacia probatoria di singoli fotogrammi, riferendola a «sequenze antigiuridiche che hanno avuto uno sviluppo cronologico e spaziale differenziato». Con riferimento alle condotte di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni il CO avrebbe posto in essere condotte irrilevanti penalmente, in quanto si sarebbe limitato a sorreggere uno striscione. Il CO, infatti, non avrebbe partecipato attivamente agli scontri e non sarebbe corretto affermare che brandiva un bastone;
dalla visione dei fotogrammi presenti nel fascicolo personale risulterebbe che anche quando il CO partecipa attivamente agli scontri, non brandisce mai un bastone. Sulla base di analoghe condotte, peraltro, la Corte di appello avrebbe assolto il SU e condannato il CO. 11. Il ricorso proposto da TT AN. 11 L'avvocato Elena Biaggioni, nell'interesse del AN, propone tre motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla descrizione delle condotte contestate all'imputato. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente solo in ragione della sua presenza sul luogo dei disordini, senza alcuna motivazione specifica in ordine all'apporto eventualmente arrecato agli stessi. b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non proporzionata e non individualizzata, né nella determinazione della pena base, che nei singoli aumenti per i reati avvinti dalla continuazione. c) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della detenzione domiciliare. La Corte di appello avrebbe illegittimamente e illogicamente rigettato, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, con motivazione riferita genericamente a tutti gli imputati;
i giudici di appello, inoltre, non avrebbero considerato che l'imputato è incensurato, che è un operatore socio sanitario e che sono passati oltre sette anni dalla commissione dei fatti per cui si procede. 12. Il ricorso proposto da TO AD. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AD, propone sei motivi di ricorso: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. (capo 2, lett. c) dell'imputazione) e il vizio di motivazione sul punto. Il AD, secondo la Corte di appello, sarebbe stato presente all'interno della stazione «allorquando i manifestanti lanciavano pietre contro le strutture della stazione e le forze dell'ordine» (pag. 56 della sentenza impugnata). La Corte di appello, tuttavia, avrebbe travisato la prova, in quanto le immagini indicate non consentirebbero la certa identificazione del AD, operata, peraltro, sulla base di elementi assolutamente generici, come il caschetto nero asseritamente indossato dallo stesso (ma anche da molti altri manifestanti). La Corte di appello, peraltro, avrebbe affermato la responsabilità concorsuale del AD facendo esclusivo riferimento alla presenza dello stesso durante il lancio di pietre da parte di altri manifestanti e all'imbrattamento dei vagoni. Non vi sarebbe, dunque, alcuna prova che dimostri che il ricorrente abbia lanciato oggetti verso le strutture della stazione di Brennero, causandone il danneggiamento. 12 La Corte di appello, dunque, avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi e avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente solo sulla base della sua presenza in loco, in mancanza di un suo contributo, di natura morale o materiale, ai reati da altri commessi. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello anche in relazione a questo reato avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi. c) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo 6.1 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello, inoltre, avrebbe violato la legge penale, in quanto non potrebbe essere affermata la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato del ricorrente solo sulla base della mera presenza nel locus commissi delicti, ancorché al medesimo non sia ascrivibile alcuna condotta violenta. d) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti contestati ai capo 6.2 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe travisato la prova, in quanto le immagini in atti non consentirebbero di ascrivere al AD alcuna condotta attiva di resistenza, né tanto meno di ricondurre alla sua azione le lesioni patite dalla persona offesa. e) l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. La Corte di appello avrebbe affermato la rilevanza causale delle condotte dell'imputato apoditticamente e senza operare il necessario procedimento di eliminazione mentale della sua condotta. g) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Ingiustificato, ad avviso del difensore, sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., in quanto appare evidente il particolare valore morale e altruistico che animava il ricorrente nel difendere da ogni minaccia la libera circolazione degli individui e, in particolare, il diritto dei soggetti più deboli ed emarginati come i migranti, costretti ad abbandonare il proprio paese di origine per cerca miglior sorte altrove. Parimenti ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto il fatto ingiusto altrui sarebbe stato integrato dall'azione gratuita posta in essere dalle forze dell'ordine per disperdere i partecipanti alla fine della manifestazione. 13 te Da ultimo, sarebbe illegittimo e ingiustificato, ad avviso del difensore, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., in quanto vi sarebbe indubitabilmente un nesso di causalità psichica tra l'eccitamento della folla e la commissione dei fatti di reato da parte del ricorrente. 13. Il ricorso proposto da ZI LL. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del LL, propone sei motivi di ricorso: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. (capo 2, lett. i) dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. Nella fase finale della manifestazione, benché il corteo si stesse sciogliendo spontaneamente, i reparti della Mobile avrebbero posto in essere un'azione di dispersione particolarmente decisa;
in tale frangente, l'imputato e altri partecipanti, rifugiatisi nel campo agricolo di tale JO ER, avrebbero, secondo quanto contestato, danneggiato reiteratamente le recinzioni e gli steccati del campo, sradicando le piante di abete ivi presenti e rendendo inservibile lo steccato di legno, dalla cui struttura erano stati divelti e asportati pali e assi di legno. Il difensore premette che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l'imputato sarebbe stato ripreso «mentre in concorso con altri partecipanti alla manifestazione stessa, danneggia le recinzioni del campo Ogler» (pag. 59 della motivazione). Il difensore, tuttavia, rileva che la Corte di appello avrebbe travisato la prova, in quanto le immagini attestano solo la presenza del LL nei pressi della staccionata e forse il suo scuotimento, ma la recinzione non sarebbe stata per nulla scalfita da tale azione. Una mera condotta di scuotimento, dunque, non sarebbe ascrivibile alla fattispecie di danneggiamento, che, invece, richiede per l'integrazione del reato un danno di natura irreversibile. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. Il motivo è identico a quello svolto nell'interesse di AD. c) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo 8.1 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. La Corte di appello ha confermato la condanna di LL per concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 8.1 dell'imputazione, in quanto le immagini in atti mostrerebbero l'imputato che partecipa alla sassaiola verificatasi nei pressi della stazione del Brennero (pag. 59 della sentenza impugnata). 14 Il difensore rileva, tuttavia, che nelle immagini riportate nella scheda personale di LL, sarebbe possibile vedere l'imputato, sempre a volto scoperto, camminare lungo il cavalcavia presso la stazione di Trento (foto 1), uscire dalla stazione del Brennero (foto 2), sporgersi da una balaustra per assistere ai disordini in corso nella strada sottostante (foto 3 e 4), fare capolino dietro le persone a volto coperto che avevano posizionato quattro cassonetti all'ingresso della stazione di Brennero (foto 5), parlare con un giornalista (foto 6 e 7), stazionare insieme ad altre decine di persone sulla massicciata ferroviaria sovrastante la strada statale (foto 8 e 9), strattonare la recinzione del campo agricolo (foto 11 e foto 12), camminare sulla strada al termine della manifestazione (foto 12). La Corte di appello, dunque, avrebbe travisato la prova, in quanto il LL non sarebbe stato mai visto, né immortalato mentre partecipava ai disordini avvenuti nella e presso la stazione di Brennero, né vi sarebbe prova che abbia lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Parimenti la Corte di appello avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi e avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente solo sulla base della sua presenza in loco. d) l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti contestati ai capi 8.2), 8.3), 8.4), e 8.5) dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova. Il motivo trae origine dai precedenti rilievi e sostiene l'illegittimità della conferma della condanna di PE per i reati di lesioni perpetrati ai danni degli agenti, in quanto non risulta che sia stato l'imputato a colpire con un sasso l'agente MO (capo 8.2), a lanciare un rubinetto all'assistente capo Sabbio (capo 8.3), a ferire l'appuntato scelto AN (capo 8.4) e a colpire al corpo il carabiniere Schifano (capo 8.5). d) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Motivo identico a quello svolto nell'interesse di AD. f) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe fondato su una motivazione illogica, in quanto il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi;
i precedenti penali di LL, inoltre, sarebbero risalenti e non specifici. 14. Il ricorso proposto da GI ER LI, 15 + L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GI ER LI, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del LI, in quanto l'imputato era stato «sorpreso presso il campo Ogler davanti agli agenti di polizia, girato di schiena, dopo essersi ad essi contrapposto» (pag. 61 della sentenza impugnata), limitandosi a richiamare per relationem l'annotazione della IG di Firenze del 1 agosto 2016. L'attività di contrapposizione di per sé, peraltro, non potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della mera presenza nel luogo di commissione del reato. 15. Il ricorso proposto da CA EA SU. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di CA EA SU, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del SU, ancorché l'imputato, che era a volto scoperto, non sia stato ritratto durante il compimento di un reato, ma solo successivamente (a pag. 65 della sentenza impugnata si rileva che si nota l'imputato dopo gli scontri con le forze dell'ordine, mentre si riunisce con gli altri manifestanti»). Questa ricostruzione sarebbe, tuttavia, contraddittoria, in quanto il SU sarebbe stato ritratto sui binari, ma «lungo i binari» e non sarebbe dato 16 + comprendere neppure se l'imputato si trovasse effettivamente all'interno della stazione. Nessuna prova, peraltro, sussisterebbe quanto alla partecipazione dell'imputato alla manifestazione;
l'unico elernento sarebbe rappresentato dalla partecipazione all'assemblea di presentazione del corteo a Firenze l'11 aprile 2016, peraltro, affermata come «verosimile». b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della mera presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello, tuttavia, si sarebbe limitata ad affermare che il SU si trovava «lungo i binari», senza precisare il suo contributo all'interruzione di pubblico servizio. 16. Il ricorso proposto da SC CA. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di SC CA, propone un motivo di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2) e 10) sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. La Corte di appello, limitandosi a rilevare che l'imputato era stato ripreso durante gli sconti [...] armato di un bastone», aveva confermato la sentenza di primo grado, senza descrivere le condotte che sarebbero state commesse;
dalla visione dei fotogrammi del fascicolo fotografico, dai quali sarebbe possibile identificare il ricorrente, peraltro, non emergerebbero condotte penalmente rilevanti, in quanto le condotte ritratte sarebbero meramente statiche. Sulla base di un fotogramma cronologicamente vicino a quello indicato per l'imputato, peraltro, la Corte di appello avrebbe assolto il RA e condannato il CA. I fotogrammi richiamati dalla Corte di appello non sarebbero, peraltro, idonei a fondare la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. 17. Il ricorso proposto da SC CI. 17 + L'avvocato LA OV, nell'interesse di SC CI, propone sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 635 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore rileva che, in seguito al d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le ipotesi di danneggiamento aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. sono divenute ipotesi di reato autonome e devono trovare applicazione nella specie in quanto lex mitior. La Corte di appello, tuttavia, attestandosi sulla formulazione previgente della fattispecie, avrebbe motivato esclusivamente in ordine al danneggiamento, senza individuare l'ulteriore elemento materiale della violenza o minaccia alla persona. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe accertato l'altruità dei mattoni asseritamente danneggiati. Sarebbe, inoltre, erronea l'applicazione della legge penale con riferimento al delitto sub g), in quanto la condotta contestata agli imputati è di aver rovesciato sulla strada la segnaletica ed alcuni bidoni dell'immondizia e non già di aver distrutto o deteriorato tali beni. Meramente apparente sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello relativa ai singoli episodi contestati. b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. c) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante in ragione dell'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. d) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. f) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 18 18. Il ricorso proposto da CO SU. L'avvocato SC Vaccaro, nell'interesse di CO SU, propone un unico motivo di ricorso, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., quanto al difetto di legittimazione del difensore che ha proposto appello. La Corte di appello (pagg. 72-74 della sentenza impugnata) ha ritenuto l'appello proposto dall'avvocato Bonifacio Giudiceandrea inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, in quanto l'imputato aveva nominato propri difensori di fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, revocando ogni altro difensore nominato in precedenza (e, dunque, l'avvocato Bonifacio Giudiceandrea nominato in data 24 luglio 2019). Il ricorrente, tuttavia, rileva che l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. consente di proporre impugnazione al «difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento» ovvero al «difensore nominato a tal fine>> e che l'avvocato Giudiceandrea rivestiva la qualifica di difensore al momento del deposito della sentenza di primo grado, emessa in data 14 maggio 2021 e depositata in data 12 agosto 2021. La nomina fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, del resto, sarebbe riferita solo alla successiva fase dell'esecuzione. 19. Il ricorso proposto da ZO De ER. L'avvocato LA OV, nell'interesse di ZO De ER, propone sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato solo sulla sua presenza al momento del fatto, senza essersi allontanato dal teatro dagli scontri. I manifestanti che si sono tenuti lontani dagli scontri non hanno concorso nei reati, ma non potrebbe affermarsi che i manifestanti ritratti come vicini agli scontri abbiano concorso nel reato, indipendentemente dalla condotta concretamente posta in essere. b) in riferimento al capo 6.2.), di De ER, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo indiscriminatamente e oggettivamente tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). 19 c) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. f) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 20. Il ricorso proposto da AR SP. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di AR SP, propone cinque motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento dell'imputato, che, tuttavia, sarebbero assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale del SP per i delitti di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di lesioni di cui ai capi 6) e 10) dell'imputazione, ma le foto poste a fondamento dell'identificazione ritraggono un soggetto travisato. La foto 10, peraltro, raffigura il soggetto identificato nel SP in prossimità dello striscione con un bastone in mano e, dunque, illogicamente la Corte di appello avrebbe argomentato il concorso del ricorrente nel delitto contestato al capo 6). Parimenti il fotogramma n. 18 raffigura il SP a volto scoperto, all'interno del campo recintato dell'ER, mentre chiacchiera con altri manifestanti in un momento pacifico e, dunque, sarebbe illogica la dimostrazione della partecipazione attiva del ricorrente alla successiva fase dello scontro e, per mero automatismo, il concorso nel delitto di lesioni. 20 b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) il difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al SP ripreso nel corso dei danneggiamenti delle strutture della Stazione ferroviaria». L'affermazione della Corte di appello sarebbe, peraltro, generica e apodittica;
il SP appare in un unico fotogramma intento a scavalcare la barriera a protezione dei binari. d) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. La Corte di appello avrebbe determinato in misura eccessiva la pena per la partecipazione ad una manifestazione di dissenso per l'adozione da parte di uno Stato membro dell'UE di politiche migratorie in aperto contrasto con i principi fondamentali dell'Unione stessa;
la manifestazione solo in alcuni momenti avrebbe trasceso i canoni della libera e pacifica manifestazione del pensiero, senza determinare danni di ingente valore. La determinazione della pena operata dalla Corte di appello sarebbe, inoltre, carente di motivazione. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 21. Il ricorso proposto da CA SC Di CO.
2.1. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del Di CO, propone quattro motivi di ricorso: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione sul punto. Nella fase finale della manifestazione, benché il corteo si stesse sciogliendo spontaneamente, i reparti della mobile avrebbero posto in essere un'azione di dispersione particolarmente decisa;
in tale frangente, l'imputato e altri 21 partecipanti, rifugiatisi nel campo agricolo di tale JO ER, avrebbero, secondo quanto contestato, danneggiato reiteratamente le recinzioni e gli steccati del campo, sradicando le piante di abete ivi presenti e rendendo inservibile lo steccato di legno, dalla cui struttura erano stati divelti e asportati pali e assi di legno. Il difensore eccepisce, tuttavia, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. Gli agenti, infatti, contestualmente alla fuga dei manifestanti, che avevano già provveduto a disperdere mediante l'intervento di carica a piedi e con gli idranti, non stavano effettuando in quel particolare frangente alcun atto riconducibile al loro ufficio o servizio;
si sarebbe, al più, trattato di mere azioni difensive, poste in essere nel tentativo di proteggersi dalle azioni dispersive poste in essere dal reparto mobile e non certo ad opporre resistenza, senza alcun tipo di impedimento o di intralcio all'esercizio del pubblico ufficio. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del Di CO, in quanto sarebbe stato ritratto dai filmati, mentre, in almeno due occasioni, lanciava pietre con il personale di Polizia. Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge che con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema. Neppure in presenza di azioni collettive, sarebbe, infatti, consentito pretermettere l'individuazione del presupposto di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato, sconfinando in una forma di responsabilità per posizione che contrasta radicalmente con il canone di personalità della responsabilità penale. 22 c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Ingiustificato, ad avviso del difensore, sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., in quanto appare evidente il particolare valore morale e altruistico che animava il ricorrente nel difendere da ogni minaccia la libera circolazione degli individui e, in particolare, il diritto dei soggetti più deboli ed emarginati come i migranti, costretti ad abbandonare il proprio paese di origine per cerca miglior sorte altrove. Parimenti ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto il fatto ingiusto altrui sarebbe stato integrato dall'azione gratuita posta in essere dalle forze dell'ordine per disperdere i partecipanti alla fine della manifestazione. Da ultimo, ad avviso del difensore, sarebbe illegittimo e ingiustificato, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., essendovi indubitabilmente un nesso di causalità psichica tra l'eccitamento della folla e la commissione dei fatti di reato da parte del ricorrente. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il diniego del beneficio per il Di CO sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). 21.2. L'avvocato LA OV, nell'interesse di CA SC Di CO, propone cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. La Corte di appello non avrebbe motivato sulla specifica censura mossa nell'atto di appello, volta a dimostrare come, al momento del lancio delle pietre da parte dell'imputato, le forze dell'ordine non stessero compiendo alcun atto del proprio ufficio. La Corte di appello, dunque, avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la mera volontà di attaccare l'incolumità degli operanti, in assenza dell'individuazione di uno specifico atto in corso di compimento. b) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 23 c) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 22. Il ricorso proposto da ST ER CR IA. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di ST ER CR IA, propone tre motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello avrebbe, infatti, affermato la responsabilità penale del IA senza alcuna motivazione, in quanto i fotogrammi richiamati non dimostrano altro che la partecipazione del ricorrente alla manifestazione, con una bandiera con manico in legno, ma senza alcuna partecipazione attiva agli scontri dinera, polizia. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto dimostrato il delitto di resistenza e lesioni di cui al capo 7), asseritamente commesso mediante il lancio di un estintore, sulla base di una individuazione non veritiera. Parimenti la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado con riferimento alle condotte violente contestate al capo 10 di imputazione e commesse nel campo ER, ma il IA non sarebbe il manifestante ripreso mentre lancia un sasso all'indirizzo delle forze dell'ordine. La partecipazione attiva alla commissione del reato, dunque, non sarebbe che una mera presenza sul luogo del reato, inidonea a fondare alcuna forma di responsabilità penale. 24 b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. rna all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. La determinazione della pena operata dalla Corte di appello sarebbe, inoltre, immotivata. 23. Il ricorso proposto da LU CE. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di LU CE, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del CE, in quanto soggetto noto alla questura di Trento...identificato al suo arrivo al Brennero...ripreso in prima linea con una maschera antigas» (pag. 65 della sentenza impugnata). Illogica, ad avviso del difensore, sarebbe, tuttavia, questa identificazione, in quanto l'imputato sarebbe stato travisato durante la manifestazione. Gli unici elementi di identificazione sarebbero costituti da alcuni elementi del vestiario (quali lo zaino e i guanti), che, tuttavia, non può escludersi che fossero in uso anche ad altri manifestanti. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente 25 ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna di LU CE, ancorché la stessa fosse travisata una «maschera antigas» (pag. 44 della sentenza impugnata) e, dunque, non vi fosse alcuna certezza sulla sua identificazione. 24. Il ricorso proposto da AN UR. L'avvocato EA Zambon, nell'interesse del UR, propone tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di appello, formulato in ordine all'eccessività della pena irrogata e alla violazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto il reato più gravemente sanzionato ai fini dell'art. 81, ultimo comma, coc. pen. quello di cui all'art. 635, terzo comma, cod. pen., che prevede per i danni arrecati in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici, una cornice edittale da uno a cinque anni. Il giudice di primo grado, ad avviso del difensore, tuttavia, aveva errato nell'individuare la cornice edittale di cui all'art. 635 cod. pen., in quanto il terzo comma di tale disposizione (che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni) è stato inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53 e i fatti oggetto del presente processo si sono verificati in data 7 maggio 2016. Il giudice, dunque, avrebbe dovuto applicare la cornice edittale previgente, che prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque distrugga, disperda, deteriora o renda inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Corte di appello non avrebbe, peraltro, motivato sulla censura svolta nell'atto di appello relativamente alla determinazione della pena per tale delitto, operata discostandosi in modo eccessivo e ingiustificato dal minimo edittale. b) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di appello, formulato in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., per aver agito l'imputato per motivi di particolare valore morale o sociale. La manifestazione del Brennero del 7 maggio 2016, indetta con lo slogan Abbattere le frontiere», era stata organizzata in risposta all'annuncio del governo austriaco di voler costruire un muro sul valico del Brennero per bloccare l'immigrazione clandestina. Il giudice di primo grado aveva inutilmente sindacato la condivisibilità o meno delle ragioni della manifestazione;
rileva, tuttavia, il difensore come non sia 26 compito del giudice penale quello di misurare il valore di un'idea, né quello di verificare se questa sia condivisa o condivisibile dalla comunità, né quello di valutare se il movente ideologico di un'azione sia nobile o meno. La valutazione di ciò che ha valore morale o sociale va rimessa al solo sentire degli imputati, in quanto l'art. 59 cod. pen. sancisce che le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se da lui per errore ritenute inesistenti. Lo stesso giudice di primo grado avrebbe concordato sull'immoralità della costruzione di muri e il UR non avrebbe fatto ricorso alla violenza contro il personale della Polizia. c) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al terzo motivo di appello, formulato in ordine all'eccessivo aumento di pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi 2), 4) e 29.2). La Corte di appello illogicamente non avrebbe considerato che il UR è cresciuto in un ambiente sociale povero e in condizioni che non ne hanno favorito l'inserimento sociale;
l'imputato si caratterizza per eccessiva impulsività, loquacità e assenza di padronanza degli impulsi. La Corte di appello ha, tuttavia, ignorato le censure della difesa, mantenendo la determinazione della pena base in due anni e l'aumento di quattro mesi di reclusione per il reato di danneggiamento e di otto mesi per l'interruzione di pubblico servizio, escludendo il solo aumento di ulteriori quattro mesi per il reato di cui al capo 29.2, per il quale era stata dichiarata la prescrizione. 25. Il ricorso proposto da CO RA. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CO RA, propone due motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti di cui ai capi 4), 6.1), 6.2), 6.3), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) e 11), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato;
peraltro, i reati contestati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'ampia sequenza di accadimenti, che ha interessato luoghi differenti e che ha visto coinvolte numerose persone in costante movimento. La Corte di appello, limitandosi a rilevare che l'imputato è stato «ripreso accovacciato vicino ai binari durante l'occupazione», avrebbe confermato la sentenza di primo grado, senza descrivere le condotte che sarebbero state commesse per realizzare il reato di interruzione di pubblico servizio. Dalla visione dei fotogrammi del fascicolo fotografico dalle quali sarebbe possibile identificare il ricorrente, peraltro, non emergerebbero condotte 27 penalmente rilevanti di resistenza e lesioni, in quanto le condotte ritratte sarebbero meramente statiche. Nessuna individualizzazione della condotta del ricorrente sarebbe, peraltro, stata operata dalla Corte di appello con riferimento al delitto di danneggiamento aggravato. b) il vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte di appello ha, infatti, determinato la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per tutti gli imputati per i quali ha riconosciuto le attenuanti generiche in un anno e tre mesi di reclusione e, illogicamente, per il ricorrente la pena è stata determinata in tre anni. 26. Il ricorso proposto da CH PP. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CH PP, propone due motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato;
peraltro, i reati contestati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'ampia sequenza di accadimenti, che ha interessato luoghi differenti e che ha visto coinvolte numerose persone in costante movimento. La Corte di appello si sarebbe limitata a rilevare che l'imputato è stato ripreso durante gli scontri e nel corso della sassaiola, senza descrivere le condotte che sarebbero state commesse dallo stesso. Il PP sarebbe, peraltro, incensurato e non sarebbe riconducibile al mondo anarchico, non avrebbe riportato segnalazioni di polizia, né prima, né dopo i fatti del Brennero. Dalla mera presenza nella stazione del Brennero non sarebbe possibile affermare il concorso nel reato di danneggiamento o di resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna foto ritrarrebbe l'imputato nell'atto di lanciare sassi e il posizionare bidoni dell'immondizia per ostacolare l'operato delle forze dell'ordine sarebbe avvenuto ben prima della sassaiola. b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per violazione della necessaria individualizzazione e del principio di proporzionalità, sia in ordine al reato base che agli ulteriori reati avvinti dalla continuazione. 28 27. Il ricorso proposto da LU OG. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di LU OG, propone un motivo di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. La Corte di appello avrebbe travisato i fotogrammi, in quanto non sarebbe ravvisabile alcuna immagine che ritrae il OG durante gli scontri avvenuti presso il centro commerciale OB. La mera presenza sul luogo degli scontri, peraltro, non potrebbe fondare la prova del concorso nella resistenza a pubblico ufficiale e nelle lesioni personali cagionate. 28. Il ricorso proposto da MA TA. L'avvocato Sergio Pezzucchi, nell'interesse del TA, propone tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'identificazione del ricorrente;
La circostanza che il TA fosse noto alle forze dell'ordine non potrebbe giustificare la sua identificazione, in quanto il ricorrente sarebbe stato ripreso nel corso della manifestazione travisato e il travisamento avrebbe impedito la sua identificazione. Gli elementi del vestiario attribuiti al ricorrente (il bomber nero con interno arancione, gli anfibi alti lasciati aperti sino a metà del polpaccio) non sarebbero visibili distintamente nelle fotografie presenti nel fascicolo fotografico, sarebbero assai comuni tra i manifestanti, e, dunque, non consentirebbero di identificare il ricorrente nel soggetto che indossava una maschera a forma di teschio, autore di condotte violente nel corso della manifestazione. b-c) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità del TA per i reati di resistenza a pubblico ufficiale in due distinti momenti il primo avvenuto alle ore 15.50 nei pressi del centro commerciale OB e il secondo alle 16.00 presso l'areale ferroviario. In un sol caso il soggetto identificato come il TA sarebbe stato ripreso mentre lancia una pietra (o un oggetto non identificato) contro le forze dell'ordine, mentre in altre fasi dei disordini non gli si attribuirebbe alcuna specifica condotta. 2 929 Illogica e illegittima, per violazione dell'art. 110 cod. pen., sarebbe, dunque, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per tutti i reati. 29. Il ricorso proposto da CA RA. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di CA RA, propone cinque motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del RA nel concorso in resistenza e lesioni di cui al capo 6) fondandosi acriticamente sul riconoscimento operato dalla IG di Padova su immagini di scarsa qualità. Parimenti il fotogramma posto a fondamento della condanna per resistenza a pubblico ufficiale contestata al capo 10) - che riprende il ricorrente mentre trascina un asse di legno al fine di realizzare una barricata, a chiusura del campo ER ritrae una condotta che non avrebbe assunto alcuna efficacia causale rispetto al reato commesso. La realizzazione di una barricata è, infatti, attività distinta, pacifica e non connotata da alcuna forma di violenza nei confronti delle forze dell'ordine. b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) il difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al RA, che avrebbe «preso parte ai danneggiamenti delle strutture della Stazione ferroviaria». L'affermazione della Corte di appello sarebbe, peraltro, generica e apodittica;
il RA non sarebbe riconoscibile in alcun fotogramma. Secondo la Corte di appello, nella fase conclusiva della manifestazione il RA è ripreso mentre trascina un asse di legno, staccata da una staccionata, ma di questa condotta non vi sarebbe riscontro. 30 d) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 30. Il ricorso proposto da ON AN. L'avvocato GI Pelazza, nell'interesse di ON AN, propone quattro motivi di ricorso. 1) la violazione dell'art. 132 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena da parte della Corte di appello. Deduce il difensore che la Corte di appello avrebbe rideterminato la pena per l'imputato, previa applicazione delle attenuanti generiche, in un anno di reclusione, ma, in violazione dell'art. 27 Cost. e del canone della personalità della responsabilità penale, avrebbe determinato la pena per il ricorrente in riferimento a decine di imputati e in riferimento ad episodi diversi;
rileva, infatti, il difensore che i reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6, 7, 8, 9, 10 riguardavano fatti verificatisi in momenti e luoghi diversi. 2) l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. Il difensore rileva che la Corte di appello, nel condannare il ricorrente per resistenza a pubblico ufficiale, si sarebbe limitata a rilevare che il AN è stato ripreso, a volto scoperto, mentre sul campo ER lanciava sassi contro i poliziotti (pag. 114 della sentenza impugnata); dalle immagini presenti nella scheda personale del ricorrente, nei momenti immortalati, tuttavia, risulterebbe che non vi era in corso un'azione coordinata di resistenza posta in essere da più persone riunite, armate e travisate. 3) l'inosservanza dell'art. 62 n. 1 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe escluso l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, in quanto la stessa non è ravvisabile «in favore di colui il quale si proponga di realizzare finalità sociali mediante l'uso sistematico della violenza» e avrebbe aggiunto un discutibile riferimento all'ideologia anarchica. 31 La volontà dei manifestanti era stata, tuttavia, quella di «difendere l'idea di "un'Europa senza frontiere", contrastando "le politiche concentrazionarie adottate in relazione ai flussi migratori e all'accoglienza dei migranti>> 4) l'erronea applicazione degli artt. 20 bis cod. pen., 58 della 1. 689 del 1981 e 545-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello, in contrasto con le disposizioni citare e con l'abbandono del carcere quale unico risposta al reato affermata dalla c.c. riforma Cartabia, avrebbe rigettato la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi genericamente e indistintamente per tutti gli imputati, senza prendere in alcuna considerazione le posizioni dei singoli imputati e la misura della pena a ciascuno inflitta. 31. Il ricorso proposto da OM ZA. L'avvocato LA OV, nell'interesse di OM ZA, propone sette motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione degli artt. 110, 624, 625 nn. 2), 7) e 7-bis) cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al furto della chiave inglese di proprietà delle Ferrovie dello Stato presso il magazzino della Ferrovia del Brennero. La motivazione della Corte di appello sarebbe meramente apodittica, limitandosi a richiamare il fotogramma n. 36-bis, senza fornire in proposito alcuna valutazione in ordine all'altruità del bene sottratto, all'apporto concorsuale arrecato e alla sussistenza delle aggravanti contestate. b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. c) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Illogico sarebbe affermare il concorso del ZA nei reati di resistenza a pubblico ufficiale solo perché l'imputato è stato ritratto con un sasso in mano;
nessun fondamento logico, infatti, avrebbe la massima di esperienza secondo la quale chiunque si trovi in una sassaiola con una pietra in mano non possa trattenersi dall'effettuare almeno un lancio. d) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. f) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello 32 avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. g) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 32. Il ricorso proposto da CA NO. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del NO, propone quattro motivi di ricorso, identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al capo 10.1) Il difensore eccepisce che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del NO, in quanto sarebbe stato «sorpreso nel campo ER mentre lanciava un sasso contro gli agenti» (pag. 118 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 33 Ingiustificato, ad avviso del difensore, sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., in quanto appare evidente il particolare valore morale e altruistico che animava il ricorrente nel difendere da ogni minaccia la libera circolazione degli individui e, in particolare, il diritto dei soggetti più deboli ed emarginati come i migranti, costretti ad abbandonare il proprio paese di origine per cerca miglior sorte altrove. Parimenti ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in quanto il fatto ingiusto altrui sarebbe stato integrato dall'azione gratuita posta in essere dalle forze dell'ordine per disperdere i partecipanti alla fine della manifestazione. Da ultimo, sarebbe illegittimo e ingiustificato, ad avviso del difensore, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., essendovi indubitabilmente un nesso di causalità psichica tra l'eccitamento della folla e la commissione dei fatti di reato da parte del ricorrente. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche per il NO sarebbe fondato su una motivazione rneramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). 33. Il ricorso proposto da TI GN. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di TI GN, propone quattro motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello ha condannato il GN per il delitto di cui al capo 6) sulla base di una identificazione acritica, in quanto riconosciuto tra "i presenti", con un bastone in mano, agli scontri avvenuti in prossimità del centro commerciale OB e in quanto sarebbe risultato "presente" al momento della contrapposizione con lo schieramento di polizia in via Von TZ. 34 Con riferimento alla resistenza di cui al capo 10), la responsabilità del ricorrente sarebbe dimostrata dai fotogrammi che lo ritraggono intento a lanciare un sasso all'indirizzo delle forze dell'ordine, ma non sarebbero dimostrate in quel momento le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 339 cod. pen. (e, dunque, la presenza di più di cinque persone riunite, armate e travisate). b) la violazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. Anche a voler ammettere l'affidabilità dell'identificazione operata dalla Corte di appello, le condotte sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. c) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. d) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. r. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 34. Il ricorso proposto da IU UC. L'avvocato LA OV, nell'interesse di IU UC, propone sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato solo sulla sua presenza al momento del fatto, senza essersi tenuto fuori dagli scontri. b) in riferimento ai capi 6.2), 6.3) e 72) dell'imputazione, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo indiscriminatamente e oggettivamente tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). c) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 35 + d) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. e) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. f) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 35. Il ricorso proposto da IN NA. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di IN NA, deduce due motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione degli imputati, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione della NA, in quanto indossava «un cappellino blu con righe bianche e grigie con visiera e occhiali da sole, nonché uno zaino rosso/viola... con in testa un casco colore argento chiaro>> (a pag. 135 della sentenza impugnata). Questa valutazione, tuttavia, ad avviso del difensore, sarebbe manifestamente illogica, in quanto tali indumenti non avrebbero alcuna peculiarità distintiva. b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale di IN NA in quanto «è stata ripresa nel corso dell'occupazione dei binari della ferrovia 36 山 e dietro la barricata ...altresì tra coloro che hanno invaso la carreggiata dell'autostrada» (pag. 135 della sentenza impugnata). L'affermazione di responsabilità penale sarebbe, tuttavia, illegittima, in quanto fondata sulla mera presenza sul luogo del reato, senza descrivere il concreto apporto asseritamente arrecato alla commissione del reato. 36. Il ricorso proposto da TT AS. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di TT AS, deduce tre motivi di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. La Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del AS, in quanto «è stato ripreso a volto scoperto con il cappuccio della giacca sulla testa;
indossa guanti bianchi e pantaloni ampi grigi...compare con visiera in testa e il viso semicoperto da una fascia nera» (pag. 138 della sentenza impugnata). La sentenza, dunque, sarebbe illogica, in quanto avrebbe affermato che il soggetto era prima travisato con un cappuccio e poi con un casco. La partecipazione del ricorrente agli scontri con la polizia è immotivatamente ritenuta comprovata dai fotogrammi estrapolati dal video "locale Team film della giornata"» (pag. 139 della sentenza impugnata). b) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. La Corte di appello ha confermato la condanna del Nascirnben omettendo di descrivere le condotte addebitate, se non mediante un generico rinvio alla sentenza di primo grado (pagg. 138 e 139 della sentenza impugnata), peraltro in un contesto di inaffidabilità dell'identificazione. c) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 37. Il ricorso proposto da GU AO. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GU AO, deduce un motivo di ricorso: 37 a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. La Corte di appello ha ritenuto AO responsabile, in quanto ha «posto in essere la condotta ascrittagli, offrendo un contributo materiale e morale e di cosciente e volontaria partecipazione, tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione dell'evento criminoso, conosciuto e apprezzato dagli altri autori del reato» (pagg. 41-42, 62, 145-146, 165,178 della sentenza impugnata. Ad avviso del difensore, tale affermazione sarebbe, tuttavia, meramente apodittica e immotivata. 38. Il ricorso proposto da EA AR. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AR, propone cinque motivi di ricorso identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficial di cui al capo 10.1). Il difensore eccepisce che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del AR, in quanto sarebbe stato ritratto «con una pietra in mano, inequivocabilmente in procinto di lanciarla contro gli agenti (egli, infatti, è stato ripreso girato su un fianco)» (pag. 147 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. Non sarebbe specificato, inoltre, quale contributo concorsuale abbiano arrecato il AR, che non avrebbe tenuto in concreto alcuna condotta violenta. 38 te c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il diniego del beneficio per il AR sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). e) Da ultimo, il difensore censura il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, espressamente richiesta dal difensore dopo la lettura del dispositivo. La Corte di appello avrebbe, infatti, adottato un unico provvedimento di rigetto di tutte le richieste di pena sostitutiva, operando una valutazione unitaria e non individualizzante, in violazione degli artt. 133 cod. pen. e 58 della I. 689 del 1981. 39. Il ricorso proposto da AS AS. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di AS AS, propone due motivi di ricorso: a) la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1), 7.2), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) e 9) sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. La Corte di appello avrebbe identificato nel AS il responsabile morale e politico dell'intera manifestazione del Brennero e avrebbe illogicamente affermato la sua responsabilità penale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni per aver tenuto in mano un megafono, camminando alla testa del corteo. La Corte di appello, infatti, avrebbe rilevato la presenza costante del AS durante le fasi topiche della manifestazione, la sua condotta consistita nell'incitare i manifestanti, ruolo assunto nelle fasi preparatorie e preliminari della manifestazione e, nei giorni a seguire, di rivendicazione dei contenuti della manifestazione. La Corte di appello, quindi, dopo aver escluso la rilevanza della mera presenza sul luogo del fatto come criterio di ascrizione della responsabilità, avrebbe affermato una forma di responsabilità penale del AS del AS "per posizione" e, dunque, fondata sulla sua presenza, unitamente alla manifestazione del suo pensiero mediante un megafono. 39 + Ad avviso del difensore, inoltre, le frasi proferite non avrebbero potuto, neppure potenzialmente, rafforzare il proposito criminoso dei singoli manifestanti, che hanno, di volta in volta ed estemporaneamente, commesso resistenze e lesioni (e, dunque, reati istantanei di evento). La Corte di appello, dunque, avrebbe creato «una dimensione liquida del reato concorsuale», disancorata dalla dimostrazione dei presupposti dell'art. 110 cod. pen. e fondata su profili morali e materiali e su un dolo «polimorfo>>. La Corte di appello, ricorrendo alla teorizzazione di un dolo «(indeterminato, alternativo eventuale)» avrebbe, dunque, eluso l'onere probatorio e l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato nella sua componente tipica. La Corte, dunque, avrebbe omesso di accertare l'effettivo apporto dell'imputato alla commissione dei reati, precisando come le sue parole, il suo tono, il loro contenuto, anche in relazione ai destinatari, abbiano rafforzato il proposito criminoso dei manifestanti che hanno commesso resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Gli slogan «abbattere le frontiere» e «Destroy the borders», peraltro, sarebbero connessi alla primaria dimensione simbolica della manifestazione, diretta a contrastare la volontà dello Stato austriaco di erigere un muro contro il passaggio dei migranti. L'organizzazione della manifestazione, così come le esternazioni e le espressioni, peraltro, polisemiche, successive alla manifestazione, del resto, nessun valore potrebbero assumere al fine di dimostrare la responsabilità penale del ricorrente. La Corte di appello, inoltre, avrebbe travisato le foto di cui alla scheda personale del AS, in quanto queste fotografie nulla dicono quanto agli scontri avvenuti presso il centro commerciale OB, quelli presso l'ingresso laterale della stazione e in prossimità della sede autostradale. b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per violazione della necessaria individualizzazione e del principio di proporzionalità, sia in ordine al reato base che agli ulteriori reati avvinti dalla continuazione. 40. Il ricorso proposto da IU LO. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU LO, propone due motivi di ricorso: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 6.1), 6.2), 6.3) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. 40 0 4 La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale della ricorrente per tre reati (uno di resistenza a pubblico ufficiale e due di lesioni personali) per aver avuto un braccio alzato» nel momento in cui avveniva lo scontro tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine. La Corte di appello, dunque, con riferimento alla posizione della LO, avrebbe abbandonato i criteri generali adottati in materia di concorso di persone, per affermare la sua responsabilità solo per aver radunato «intorno a sé un gruppo di manifestanti» e «per far serrare le fila dietro lo striscione di apertura del corteo». Ad avviso del difensore, tuttavia, questo gesto sarebbe travisato, in quanto la visione della foto mostra una "fila già serrata" alla testa del corteo;
nel fotogramma 9, peraltro, si vede la LO, dopo aver alzato il braccio, per nulla attorniata da individui, confermando che il suo gesto non era volto ad attrarre alcuno. La Corte di appello, peraltro, avrebbe omesso di motivare sulla valenza del gesto ritratto ("il braccio alzato") e sulla sua idoneità a integrare una forma di concorso morale o materiale. La Corte, dunque, con riferimento alla LO, avrebbe posto in essere un vizio di contraddittorietà interna alla sentenza, in quanto altri imputati, per condotte analoghe, sono stati assolti, in quanto non sorpresi rel commettere atti violenti nei confronti degli agenti. b) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Il difensore rileva che le pene sostitutive della riforma Cartabia devono essere applicate anche quando la sospensione condizionale della pena non sia concedibile, che la LO ha ottenuto, anche in primo grado, il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., che non aveva alcuna arma nella sua disponibilità e che non ha lanciato sassi;
i suoi precedenti, per converso, non attestano la commissione di reati di particolare intensità criminale. 41. Il ricorso proposto da RE ES RT UP. L'avvocato LA OV, nell'interesse di RE ES RT UP, propone cinque motivi di ricorso e, segnatamente: 41 a) l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. La Corte di appello non avrebbe motivato sulla specifica censura mossa nell'atto di appello, volta a dimostrare come, al momento del lancio delle pietre da parte dell'imputato, le forze dell'ordine non stessero compiendo alcun atto del proprio ufficio. La Corte di appello, dunque, avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la mera volontà di attaccare l'incolumità degli operanti, in assenza dell'individuazione di uno specifico atto in corso di compimento. b) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha ritenuto insussistente l'aggravante in ragione dell'assoluta incompatibilità tra riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. Il difensore, tuttavia, rileva che, in questo modo, il fondamento della previsione di legge viene spostato sulla condotta tenuta e non già sulle sue motivazioni. c) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. e) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 42. Il ricorso proposto da NI QU. L'avvocato LA OV, nell'interesse di NI QU, propone otto motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. 42 b) l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Con riferimento al QU, la Corte di appello non avrebbe accertato la sua condotta in occasione degli scontri, ma solo la sua presenza tra i manifestanti nelle fasi di stallo che hanno preceduto o seguito gli episodi di violenza. c) in riferimento ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) dell'imputazione, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello ha affermato che le lesioni costituirebbero il logico e prevedibile sviluppo delle violenze perpetrate, ma avrebbe omesso ogni sindacato sulla c.d. prevedibilità in concreto, ritenendo indiscriminatamente e oggettivamente tutti gli imputati responsabili (anche nel caso di getto dell'estintore che ha colpito l'assistente capo AE). d) in riferimento al capo 7.2) dell'imputazione la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto dell'art. 116 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto dimostrate le lesioni commesse nei confronti dell'assistente capo Del Monte, anche da parte del QU, a titolo di concorso anomalo;
nella motivazione, tuttavia, mancherebbe la dimostrazione del nesso, non solo causale, ma anche psicologico, che deve sussistere tra la condotta concorsuale e quella commessa dai correi, che rappresenti il logico e ragionevole sviluppo della prima. e) l'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. f) l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. g) l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. h) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 43. Il ricorso proposto da UE TE. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di UE TE, propone tre motivi di ricorso: 43 a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. Il primo motivo del TE è identico a quello proposto nell'interesse del GN. b) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Carente di motivazione sarebbe la determinazione della pena operata dalla Corte di appello. c) il difetto assoluto di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena al TE, che risponde del solo delitto di cui al capo 10.1). La Corte di appello, infatti, pur riducendo la pena al TE ad un solo anno di reclusione, ha revocato la sospensione della pena al medesimo concessa in primo grado senza alcuna motivazione sul punto. 44. Il ricorso proposto da LU RA. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del RA, propone quattro motivi di ricorso identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al delitto contestato al capo 10.1). Il difensore eccepisce, tuttavia, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello ha affermato la responsabilità degli irnputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. 44 + La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del RA, in quanto ripreso mentre «partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione dove, peraltro, avvengono alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine>> (pag. 162 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. Non sarebbe specificato, inoltre, quale contributo concorsuale abbiano arrecato il RA, che non avrebbe tenuto in concreto alcuna condotta violenta. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Neppure in presenza di azioni collettive, sarebbe, infatti, consentito pretermettere l'individuazione del presupposto di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato, sconfinando in una forma di responsabilità per posizione che contrasta radicalmente con il canone di personalità della responsabilità penale. c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche per il RA OS sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). In aggiunta il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. La Corte di appello avrebbe affermato la rilevanza causale delle condotte dell'imputato apoditticamente e senza operare il necessaric procedimento di eliminazione mentale della sua condotta. 45. Il ricorso proposto da LA RI. 45 L'avvocato Carmelo Picciotto, nell'interesse del RI, propone un unico motivo di ricorso, censurando la mancata motivazione in ordine alle censure svolte dalla difesa nell'atto di appello. Nell'atto di appello, infatti, la difesa ha rilevato che la sentenza di primo grado era errata ed illegittima, in quanto ha ritenuto comprovata la responsabilità penale per il solo fatto di aver presenziato, quale attivista, alla manifestazione svoltasi in data 7 maggio 2016 presso il valico del Brennero;
ad avviso della difesa, infatti, il Giudice per le indagini preliminari, nel motivare per relationem rispetto all'informativa della Questura di Bolzano, avrebbe omesso di dare conto delle ragioni della sua condanna, emessa, peraltro, in assenza di prova alcuna dei fatti contestati. Nell'atto di appello (pag. 2, rigo 24) il difensore ha rilevato che dalla visione del fotogramma n. 1, riportato a pag. 3 della scheda personale, risultava che il RI era stato ripreso mentre formava un cordone di protezione, tenendosi sotto braccia alla persona alla sua destra e impugnando in modo orizzontale una mazza. Pur integrando, nella sua obiettività, tale condotta il reato di detenzione di uno strumento atto ad offendere di cui al capo 50.2., l'unico utilizzo della mazza riferibile al RI si sarebbe estrinsecato in un gesto totalmente passivo, quale quello di formare un cordone protettivo frapposto tra le forze dell'ordine e i manifestanti. 46. Il ricorso proposto da NT ZO, L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di NT ZO, deduce un motivo di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. ZO è stato ritenuto responsabile in quanto ha «posto in essere la condotta ascrittagli, offrendo un contributo materiale e morale e di cosciente e volontaria partecipazione, tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione dell'evento criminoso, conosciuto e apprezzato dagli altri autori del reato>>; questa affermazione sarebbe, tuttavia, apodittica e violerebbe l'art. 110 cod. pen. 46 47. Il ricorso proposto da EL OS. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del OS, propone quattro motivi di ricorso identici a quelli già esaminati con riguardo al Di CO. a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al delitto di cui al capo 10.1). Il difensore eccepisce, tuttavia, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato sarebbe insussistente, in quanto difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dall'evento di pericolo concreto. Anche a voler ammettere che il ricorrente abbia scagliato pietre o altri corpi contundenti all'indirizzo degli agenti (circostanza, peraltro, rimasta priva di prova oltre ogni ragionevole dubbio), non sarebbe stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica. Gli agenti, infatti, contestualmente alla fuga dei manifestanti, che avevano già provveduto a disperdere mediante l'intervento di carica a piedi e con gli idranti, non stavano effettuando in quel particolare frangente alcun atto riconducibile al loro ufficio o servizio;
si sarebbe, al più, trattato di mere azioni difensive, poste in essere nel tentativo di proteggersi dalle azioni dispersive poste in essere dal reparto mobile e non certo ad opporre resistenza, senza alcun tipo di impedimento o di intralcio all'esercizio del pubblico ufficio. d) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli imputati travisando la prova costituita dalla documentazione fotografica in atti. La Corte di appello aveva affermato la responsabilità del OS, in quanto sarebbe stato ripreso «con un sasso in mano, che poi lancia verso gli agenti» (pag. 167 della sentenza impugnata). Nessuna delle immagini acquisite agli atti, ad avviso del ricorrente, tuttavia, consentirebbe di comprovare la materiale apprensione di pietre da parte del ricorrente, né l'effettiva destinazione degli oggetti che apoditticamente si afferma che sarebbero stati scagliati all'indirizzo delle forze dell'ordine. La Corte di appello, inoltre, avrebbe fatto operare un meccanismo presuntivo di ascrizione della responsabilità penale fondato su un'interpretazione della disciplina del concorso di persone nel reato contrastante sia con la previsione di legge e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Neppure in presenza di azioni collettive, sarebbe, infatti, consentito pretermettere l'individuazione del presupposto di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato, sconfinando in una forma di responsabilità per 47 te posizione che contrasta radicalmente con il canone di personalità della responsabilità penale. c) l'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. d) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche per il OS sarebbe fondato su una motivazione meramente apparente. La Corte di appello avrebbe, infatti, obliterato che il ricorrente non avrebbe preso parte, nel corso della manifestazione, agli episodi di maggiore violenza ed eversione, e, comunque, sarebbe stato presente alla stessa a volto scoperto, senza travisarsi (e, dunque, garantendo, sin dall'inizio della manifestazione, la sua identificabilità). 48. Il ricorso proposto da ER AI. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di ER AI, propone due motivi di ricorso: a) l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 2, lett. c), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) e 7.2) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base di un unico fotogramma, n. 8 della scheda personale, che raffigurerebbe il ricorrente azionare un estintore sulla via pubblica. La Corte di appello, inoltre, avrebbe travisato le foto n. 5 e 6 della scheda personale, che non ritraggono alcun soggetto con indosso tutti gli indumenti indicati dalla Corte di appello. Nessuna delle fotografie in atti, inoltre, ritrarrebbe l'imputato nei pressi del centro commerciale OB, né nel corso degli scontri avvenuti con la polizia in loco. La fotografia n. 8, inoltre, sarebbe stata scattata dall'ANSA e non dalla Polizia e, dunque, non sarebbe stata validata dagli agenti la posizione dello scatto fotografico, che, ad avviso del difensore, non ritrae lo scontro avvenuto presso il centro commerciale OB, ma quello avvenuto in Via Von TZ (contestato al capo 7). La stessa foto (n. 8), peraltro, sarebbe stata posta a fondamento della condanna per due diversi delitti. Nessuna prova, dunque, vi sarebbe che lo AI abbia commesso la resistenza e le lesioni per le quali è stato condannato;
nessuna foto ritrarrebbe, inoltre, lo AI sui binari della ferrovia o, comunque, intento a lanciare sassi contro le strutture della stazione. b) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della 48 جاد lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale. Il difensore rileva che le pene sostitutive della riforma Cartabia devono essere applicate anche quando la sospensione condizionale della pena non sia concedibile, per lo AI non sussistevano condizioni ostative, in quanto sarebbe incensurato e la manifestazione del Brennero rappresenterebbe una esperienza del tutto estemporanea nel percorso di vita del ricorrente. 49. Il ricorso proposto da OM AN. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di OM AN, propone quattro motivi di ricorso: a) la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. La Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera descrizione delle immagini atte a identificare gli imputati, senza, tuttavia, chiarire, se non in forma apodittica e presuntiva, il contributo causale da ciascuno posto in essere. L'identificazione, peraltro, sarebbe avvenuta sulla base di dettagli dell'abbigliamento assolutamente diffusi e, dunque, aspecifici. La Corte di appello ha confermato la condanna del AN in quanto, con riferimento ai fatti di resistenza e di lesioni di cui al capo 6) sarebbe stati ritratto "in occasione" degli scontri;
il lemma, tuttavia, sarebbe generico ed essendo il ricorrente in posizione avanzata rispetto al punto dello scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, la sua azione sarebbe slegata da quelle condotte e penalmente irrilevante. Il gesto di agitare l'asta della bandiera, inoltre, non avrebbe assunto alcuna efficacia causale rispetto agli scontri con le forze dell'ordine e alle lesioni cagionate da alcuni manifestanti. Anche con riferimento agli scontri occorsi presso la Stazione, il gesto di AN (il lancio di una valigia contro le forze dell'ordine) sarebbe meramente dimostrativo, essendo privo di alcuna efficacia lesiva. Quanto al lancio di pietre nel capo ER di cui al capo 10), il ricorrente propone le medesime considerazioni svolte nell'interesse del GN e del TE. b) il difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al delitto di danneggiamento, in quanto non sarebbe visibile l'azione dello AN, che avrebbe danneggiato una recinzione, in quanto coperto dalla vegetazione. c) la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le 49 circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. d) la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale, in quanto la Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza senza alcuna individualizzazione e in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati. 50. Il ricorso proposto da SI OR. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di SI OR, deduce un motivo di ricorso: a) la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Pur prescindendo dalle dubbie modalità identificative, la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare correttamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente ai reati contestati, a titolo concorsuale, sulla base della presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della responsabilità penale dello OR, in quanto «impugna un bastone di legno, con il quale ha affrontato gli agenti, concorrendo a causare lesioni personali al Sovr. LO ST>> e viene altresì documentata fotograficamente la sua partecipazione alla azione di resistenza presso il centro commerciale OB [...] viene ritratto nel corso della occupazione dei binari ferroviari» (pag. 187 della sentenza impugnata). Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe delineato l'effettivo contributo nel procurare lesioni all'agente LO e non vi sarebbe alcun accenno alle modalità nelle quali si sarebbe realizzata la partecipazione. 51. Le conclusioni delle parti civili costituite. In data 23 febbraio 2023 l'avvocato CO Galli, difensore delle parti civili costituite BA Sabbio, SC DA e EA AE, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata. Il difensore ha precisato di non aver presentato nota spesa per questa fase del giudizio. 52. La memoria depositata dall'avvocato Grenci. 50 In data 29 febbraio 2024 l'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse dei ricorrenti NI e AS, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Trento -sezione Distaccata di Bolzano - in data 17.03.2023 con la quale sono state rigettate le richieste di pene sostitutive, richiamando i principi di recente affermati dalla sentenza n. 8794/2024 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, depositata in data 28 febbraio 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prescrizione dei delitti di lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I ricorsi proposti dagli imputati, come si preciserà analiticamente di seguito, sono meritevoli di accoglimento parziale o infondati e, dunque, non inammissibili. Questo rilievo determina la prescrizione dei reati di lesioni personali aggravate, di violenza privata, di danneggiamento e di interruzione di pubblico servizio contestati a UF DD, DE UC, VA RV, EA NI, IU CO, TT AN, TO AD, ZI LL, CA EA SU, SC CA, CO SU, ZO De ER, AR SP, ST RU CR IA, LU CE, AN UR, CO RA, CH PP, LU OG, MA TA, CA CE, OM ZA, TI GN, IU UC, IN NA, TT AS, AS AS, IU LO, NI QU, ER AI, OM AN e SI OR. Solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis: Sez. U, n. 23528 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01). Per tali delitti, commessi in data 7 maggio 2016, infatti, il termine massimo di prescrizione, per effetto del massimo edittale della pena inferiore a sei anni e degli atti interruttivi intervenuti, è di sette anni e sei mesi e, dunque, è integralmente decorso in data 7 novembre 2023, successivamente all'emissione della sentenza impugnata. Per effetto della dichiarazione di prescrizione, il sindacato di legittimità sui motivi di ricorso proposti in relazione a tali delitti deve, dunque, essere circoscritto alla sola verifica dell'eventuale prevalenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di una più favorevole causa di proscioglimento sulla causa estintiva del reato. 51 Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). I motivi relativi a vizi della motivazione e al travisamento della prova proposti dai ricorrenti in ordine a tali delitti sono, dunque, inammissibili. Il proscioglimento nel merito può, inoltre, essere dichiarato solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base del testo della sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, TA, Rv. 258169 - 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2021, Amurri, Rv. 253458-01), senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con l'immediata operatività della causa estintiva, che determina il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01). Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, De ST, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, EL e altri, Rv. 217255). Per esigenze di chiarezza espositiva è necessario dapprima esaminare i motivi comuni a più ricorrenti, per poi procedere alla disamina dei motivi proposti da ciascun ricorrente.
2. I motivi relativi al vizio di motivazione nell'identificazione dei ricorrenti. Tutti i difensori hanno dedotto motivi relativi alla carerza o alla manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello in ordine all'identificazione dei singoli ricorrenti nelle successive fasi in cui si è articolata la manifestazione Abbattere le frontiere». + 52 2.1. Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili, in quanto, pur formalmente deducendo vizi della motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Tali censure sono, dunque, volte a confutare in fatto quanto ritenuto dalla Corte di appello e non già a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione operata dai giudici di merito. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomia adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2.2. Anche il vizio di travisamento della prova dedotto da tutti i ricorrenti è inammissibile, in quanto, si risolve in una sollecitazione ad un esame diretto e integrale del fascicolo fotografico dedicato a ciascun imputato;
i ricorrenti, dunque, propongono una censura di generale travisamento del fatto e non di singoli elementi indiziari. L'esame nel giudizio di legittimità del vizio di travisamento della prova deve, tuttavia, riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Di Giuro, Rv. 285368 01; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 - 01). Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
3. I motivi relativi alla violazione della disciplina del concorso di persone nel reato. 53 3.1. Tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato "ad esecuzione collettiva", in quanto la Corte di appello, nell'impossibilità di individuare specificamente la condotta di ciascun imputato nelle diverse fasi della manifestazione, avrebbe affermato la partecipazione dei ricorrenti ai reati contestati sulla base della mera presenza nel luogo di commissione del reato. La Corte di appello, dunque, avrebbe violato la legge penale, "flessibilizzando" la fattispecie del concorso di persone del reato in occasione della commissione di fatti collettivi e avrebbe affermato la responsabilità penale dei ricorrenti per la mera presenza in loco, pur in difetto della prova di un contributo, di natura morale o materiale, ai reati da altri commessi.
3.2. Il motivo, quanto alla dedotta violazione di legge, è infondato. Il codice penale ha, infatti, scelto di non descrivere normativamente le forme di concorso punibile, materiale o morale, e l'art. 110 cod. pen. ha posto, quale unico criterio giuridico per selezionare i contributi rilevanti rispetto all'evento che costituisce il reato, quello dell'accertamento della loro concreta incidenza causale. È, pertanto, ineludibile la necessità di ravvisare un nesso di causalità tra la condotta dell'istigatore e quella dell'istigato e, in particolare, che il giudice possa pervenire, sulla base delle prove raccolte e di un giudizio controfattuale, alla conclusione razionale, oltre ogni ragionevole dubbio, che la concreta condotta dell'istigato sia stata realmente determinata dall'istigatore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (ex plurimis: Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 01; Sez. 6, n. 1986- del 06/12/2016 (dep. 2017), Salamone, Rv. 268972 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito come il giudice di merito, per affermare la sussistenza del concorso morale nel reato, debba accertare specificamente l'efficacia eziologica della forma di partecipazione rispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato contestato. La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro 54 d concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime, infatti, il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 – 01).- La partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede, dunque, la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui (Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 - 01; Sez. 6, n., 1986 del 6/12/2016 (dep. 2017), Salamone, Rv. 268972 - 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014 (dep. 2015), P., Rv. 261893-01; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano, Rv. 256608-01). In tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, dunque, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (ex plurimis: Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680 - 04, in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità concorsuale per i reati di lesioni personali e danneggiamento nei confronti dei partecipanti ad una manifestazione organizzata da gruppi aderenti al movimento "no-Tav", ritenendo sufficiente l'accertata presenza dei singoli imputati in un momento della manifestazione, senza che fosse stata acquisita la prova della permanenza nel luogo di consumazione della condotta illecita, verificatasi a distanza di ore dal momento della accertata partecipazione del singolo). La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha correttamente ricostruito la disciplina del concorso di persone in un contesto di azione collettiva e di massa, escludendo forme di responsabilità di posizione o per la mera presenza sul luogo dei fatti. La Corte ha, infatti, accertato il ruolo assunto da ciascun imputato, annettendo la responsabilità penale a condotte attive e realizzate nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati commessi. 55 Nel delibare i singoli ricorsi si verificherà se, ferma restando la corretta interpretazione dei criteri di legge, la Corte di appello abbia correttamente motivato la ascrivibilità della condotta di ciascun ricorrente al paradigma di legge.
4. I motivi relativi all'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
4.1. L'avvocato Sommovigo, nell'interesse di Di CO, NO, AR, RA e OS, ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. contestato al capo 10.1), in quanto il reato di resistenza a pubblico ufficiale sarebbe insussistente, non essendo stata ostacolata in concreto l'esercizio di alcuna funzione pubblica e, dunque, difettando il pericolo concreto. L'avvocato OV ha proposto analogo motivo di ricorso nell'interesse del Di CO.
4.2. I motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha, infatti, congruamente rilevato che al momento del lancio delle pietre, le forze dell'ordine stavano contenendo le aggressioni dei manifestanti. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso «mentre compie l'atto del suo ufficio>> presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (ex plurimis: Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574-01).
5. I motivi relativi all'eccepita depenalizzazione del reato di occupazione dei binari con interruzione del servizio ferroviario.
5.1. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di Martinc SP, ST ER CR IA, CA RA e TI GN ha dedotto l'inosservanza dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le condotte di interruzione della circolazione dei treni accertate sarebbero depenalizzate. Queste condotte, infatti, sarebbero quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen., ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 22 gennaio 1948, 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione). La Corte di appello, peraltro, avrebbe posto a fondamento della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio il ritardo di poco più di un'ora di un solo treno internazionale. 56 5.2. I motivi sono infondati. L'occupazione dei binari di una stazione ferroviaria, con i conseguenti impedimento della libera circolazione sulla strada ferrata e interruzione del servizio ferroviario, integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. e non l'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d. Igs. 22 gennaio 1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, conv. in I. 132 del 2018) che si applica solo se il fatto non costituisce reato (Sez. F, n. 37456 del 01/08/2019, Marandola, Rv. 277289 - 01; conf. Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020, Batzella, Rv. 280597 - 02, con riferimento all'occupazione, in forma collettiva e per un tempo prolungato, di un intero tratto autostradale, che ne ha determinato la chiusura). L'art.
1-bis decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, come introdotto dall'art. 17, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nel testo all'epoca vigente, stabiliva, infatti, che: «Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». L'illecito depenalizzato previsto dall'art.
1-bis cit., nel far salva espressamente l'ipotesi che la condotta costituisse reato, sanzionava le sole condotte non ravvisabili nella vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda - volte ad impedire od ostacolare la circolazione su una qualsiasi strada ordinaria, ivi compresa dunque un'autostrada, attraverso le alternative modalità di realizzazione costituite dal deposito ovvero dall'abbandono di oggetti o congegni di qualsiasi specie, o comunque dalle diverse azioni consistenti nel chiudere l'accesso alla strada frapponendovi un ostacola personale o materiale e nel crearvi un intralcio o disturbo alla regolarità del flusso (ad es., con l'abbandono o la sosta irregolare di mezzi ed oggetti). A sua volta, la precedente formulazione dell'art. 1 d.lgs. n. 66 del 1948 prevedeva una fattispecie penalmente rilevante per la sola ipotesi del blocco in ambito ferroviario («una strada ferrata...»), attraverso le sole condotte consistenti nel «deporvi» o nell'abbandonarvi «congegni o altri oggetti di qualsiasi specie». Tale fattispecie, dunque, non è applicabile al caso di un'occupazione svoltasi in forma collettiva e prolungata di un intero tratto ferroviario, che ne ha determinato la chiusura, causando un evento interruttivo connotato non da una 57 semplice alterazione della continuità e regolarità del funzionamento del servizio pubblico, ma dal suo totale impedimento per un lasso di tempo apprezzabile.
6. I motivi relativi all'insussistenza del delitto di danneggiamento.
6.1. L'avvocato LA OV, nell'interesse di SC CI e VA RV, ha censurato la violazione dell'art. 635 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto, in seguito alla riformulazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le ipotesi di danneggiamento aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. sono divenute ipotesi di reato autonome e devono trovare applicazione nella specie in quanto lex mitior. La Corte di appello, tuttavia, attestandosi sulla formulazione previgente della fattispecie, avrebbe motivato esclusivamente in ordine al danneggiamento, senza individuare l'ulteriore elemento materiale della violenza o minaccia alla persona.
6.2. Il motivo deve essere disatteso, in quanto infondato. La formulazione del delitto di danneggiamento contestata agli imputati, infatti, non contempla alcuna violenza o minaccia alla persona.
7. I motivi relativi all'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.
7.1. Gli avvocati LA OV, nell'interesse degli imputati RV, CI, De ER, Di CO, ZA, UC, UP, QU, e l'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse degli imputati AD, LL, Di CO, NO, AR, RA, OS, hanno dedotto la violazione dell'art. 62 n. 1 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto del diniego dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale. La Corte di appello avrebbe, infatti, ritenuto insussistente tale aggravante, in ragione dell'assoluta incompatibilità tra il riconoscimento dei motivi di particolare valore morale o sociale» e il ricorso alla violenza. La Corte di appello, peraltro, ritenendo che il ricorso alla violenza non sarebbe estraneo all'ideologia anarchica, che si fonda sull'opposizione all'autorità e alle gerarchie nelle relazioni umane, evocando anche la filosofia di OS RO, avrebbe escluso l'attenuante in modo illogico, in quanto avrebbe operato un sindacato sull'ideologia e non già sulle motivazioni che concretamente avevano mosso i manifestanti. Ad avviso dei difensori, inoltre, sarebbe illogico negare l'attenuante sulla base delle dichiarazioni del AS, che avrebbe definito la manifestazione combattiva», in quanto sarebbero dichiarazioni rese successivamente ai fatti. 58 + 7.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale sulla base di una interpretazione della fattispecie di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. giuridicamente errata, che deve essere rettificata. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto assolutamente incompatibile il riconoscimento dei «motivi di particolare valore morale o sociale» con il ricorso alla violenza nella commissione del reato. L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., tuttavia, in linea di principio, è compatibile con tutti i reati, indipendentemente dalla gravità degli stessi e anche del ricorso alla violenza;
per la sua valutazione occorre, infatti, distinguere il giudizio sulla illiceità della condotta da quello sui motivi dell'azione, i quali possono essere apprezzabili indipendentemente dalla gravità del fatto commesso. Come hanno rilevato i difensori dei ricorrenti, la Corte di appello ha, inoltre, fondato il diniego dell'attenuante sulle modalità della condotta tenuta dagli imputati e non già sui propositi e sui moventi del soggetto agente, come richiesto dalla fattispecie legale. Parimenti errato è il sindacato operato della Corte di appello sulle asserite connotazioni violente del pensiero anarchico (peraltro non riducibile, nelle proprie articolate espressioni storiche alle posizioni di un solo filosofo, per quanto significativo), in quanto, ancora una volta, esula dal sindacato sulle motivazioni che concretamente hanno mosso gli imputati. Manifestamente illogico è, inoltre, negare l'attenuante sulla base delle dichiarazioni del AS, il principale organizzatore del corteo "Abbattere le frontiere", che avrebbe definito la manifestazione «combattiva», in quanto tali dichiarazioni alla stampa sono state rese successivamente ai fatti.
7.3. L'attenuante, tuttavia, non può essere ritenuta sussistente nel caso di specie. Il legislatore storico con la previsione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 1 cod. pen. ha inteso attribuire al giudice uno strumento per valorizzare i più inaspettati e drammatici aspetti delle vicende umane che assumono rilievo penale, attenuando la pena, ove il reato sia stato commesso per finalità di particolare valore morale e sociale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso (Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, Agostini, Rv. 247459-01, fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella 59 condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.). Tuttavia, in una società fortemente pluralistica e nella quale, legittimamente, coesistono visioni antitetiche sui più disparati temi etici e sociali, la necessità del consenso generalizzato dei consociati rischia di relegare la disposizione alla concreta disapplicazione. Ritiene la Corte che, nell'attuale sistema normativo (assai diverso da quello dell'epoca dell'introduzione del codice penale) l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. debba essere fondata prima ancora che sulla ricerca di obiettivi valutati positivamente da tutti i consociati in un dato momento storico, sui principi e sui valori sociali accolti nella Costituzione, quale metro di giudizio unificante per tutti i componenti della comunità sociale. In questa prospettiva, tuttavia, non può riconoscersi «particolare valore sociale» alla commissione di reati da parte di appartenenti ad un determinato gruppo politico, al fine di rimuovere una situazione ritenuta antisociale dallo stesso gruppo. La Costituzione ha, infatti, delineato un assetto sociale e istituzionale imperniato sul ripudio della violenza e sulla libera dialettica degli attori politici secondo il metodo democratico e, pertanto, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. non può consentire la riduzione di pena per la commissione di reati da parte di un gruppo al fine di favorire l'adozione di una determinata istanza, a discapito dei legittimi sostenitori dell'opposta visione politica. Come ha rilevato in passato la giurisprudenza di legittimità, del resto, proprio il dibattito politico su questioni di rilievo sociale e le discussioni sulle diverse scelte prospettabili in sede legislativa costituiscono il sintomo della mancanza di un attuale e generale apprezzamento positivo dei motivi politici nel senso postulato dall'art. 62 n. 1 cod. pen. e, dunque, della impossibilità di ricondurre finalità politiche all'ambito applicativo dell'attenuante dei motivi di particolare valore sociale (Sez. 1, n.2501 del 7/04/1989, Billo, Rv. 183422; conf., Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224077 - 01). Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che, per quanto accertato dalle sentenze di merito, i reati commessi nel corso della manifestazione Abbattere le frontiere», pur animati dall'intento di favorire l'adozione di politiche migratorie meno severe rispetto a quelle prospettate dal Governo austriaco, sono stati diretti a influire sul dibattito politico a livello europeo e, dunque, non possono essere ritenuti animati da motivi di particolare valore morale. 60 to Anche se la Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali dello straniero, stabilisce che la sua condizione giuridica «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali» e gli riconosce, ove gli sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, la concreta modulazione delle politiche migratorie è materia rimessa alla libera dialettica nell'agone politico. Il motivo rilevante deve, inoltre, essere inoltre la vera causa psicologica del reato e non un indiretto riferimento (Sez. 6, n. 19746 dell'11/12/2019 (dep. 2020), Angelino, non massimata sul punto). Nel caso di specie, le condotte illecite accertate dalle sentenze di merito non possono considerarsi direttamente funzionali alla tutela delle condizioni di vita, giuridiche ed esistenziali, dei migranti, ma solo a influire sulle determinazioni degli organi costituzionali competenti a legiferare in materia. Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, del resto, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, Nicolò, fattispecie attinente a, tra le altre, condotte di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale poste in essere nel corso di manifestazione di protesta in opposizione alla esecuzione dell'opera pubblica denominata "Tav"; Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016 (dep. 2017), CE, Rv. 268779 - 01, fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di appello che non ha riconosciuto l'attenuante nella condotta di danneggiamento compiuta dall'imputato, durante una conferenza in un'aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei militari italiani all'estero). Ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59 cod. pen., in base alla quale le circostanze devono essere applicate per le loro connotazioni oggettive (Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016 (dep. 2017), CE, Rv. 268779 01).
8. I motivi relativi all'attenuante della provocazione.
8.1. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse di AD, LL, Di CO, NO, AR, RA, OS, ha censurato la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante della provocazione. 61 8.2. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, ai fini della integrazione del «fatto ingiusto altrui», costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza (ex plurimis: Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 01; Sez. 1, n. 21409 - del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 02; Sez. 5, n.55741 del 25/09/2017, R., Rv. 272044-01; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454). La Corte di appello di Trento ha, dunque, congruamente motivato l'esclusione dell'attenuante della provocazione, in quanto non può essere considerato quale «fatto ingiusto altrui» la condotta delle forze dell'ordine, < legittima e immune da qualsivoglia intento persecutorio» intesa a sedare i tumulti in corso (pag. 12 della sentenza impugnata).
9. I motivi relativi all'attenuante dell'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto.
9.1. L'avvocato LA OV, nell'interesse di RV, CI, De ER, Di CO, ZA, UC, UP, QU, e l'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse di AD, LL, Di CO, NO, AR, RA, OS, hanno dedotto la violazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante dell'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto». La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante dell'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto», in quanto «i manifestanti non si sono trovati per caso nel mezzo di una folla in tumulto, essendos precedentemente organizzati per prendere parte ad una manifestazione non autorizzata, sin da principio concepita per rendere alle forze dell'ordine ingestibile la situazione». La Corte di appello, dunque, in violazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (e cita in proposito Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018), non avrebbe considerato che l'attenuante attiene ai motivi a delinquere e, dunque, la sua configurabilità deve essere verificata, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., in relazione a ciascun imputato e non sulla base di una valutazione onnicomprensiva e indistinta riferita a tutti i concorrenti nel reato. Illegittimo ed illogico sarebbe, inoltre, il collegamento istituito dalla pronuncia impugnata tra il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante, 62 il carattere non autorizzato della manifestazione e la volontà (non si comprende di chi) di rendere la stessa «ingestibile».
9.2. I motivi sono infondati. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato (Sez. 1, n. 16697 del 11/01/2022, Andolina, Rv. 282952 02, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante per avere gli - imputati partecipato a un raduno non autorizzato, con lo scopo di provocare disordini, mediante esplosione di ordigni ed artifici pirotecnici, nei pressi di una casa circondariale per solidarietà ai detenuti;
Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017, Angelè e altri Rv. 271957, fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pacifico assembramento dei tifosi sugli spalti di uno stadio integri il concetto di folla in tumulto», trattandosi di una riunione di persone del tutto lecita, dalla quale l'imputato si era distaccato, assieme ad un gruppo di facinorosi, per creare la situazione di disordine collettivo da cui era scaturita la successiva invasione di campo;
Sez. 1, n. 15111 del 02/02/2011, Calogero, Rv. 249684 -01). Questo orientamento non costituisce, come sostenuto in dottrina, un'inammissibile analogia in malam partem del principio dell'actio libera in causa, ma una corretta precisazione dell'ambito applicativo della fattispecie rispetto alla sua ratio. Il legislatore storico, influenzato da concezioni psicologiche dell'epoca positivista, attualmente sottoposte a revisione critica, all'art. 62 n. 3 cod. pen. ha accordato efficacia attenuante al reato commesso nello stato di suggestione della folla in tumulto, in ragione della minorata resistenza psicologica in cui verserebbe il singolo individuo che agisce sotto l'influsso delle masse. L'attenuante di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui all'art. 62, n. 3, cod. pen., si configura nel caso in cui l'agente, che non abbia avuto in precedenza l'intenzione di commettere il reato, si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (ex plurimis: Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 04). La Corte di appello di Trento, dunque, ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto ha escluso, con valutazione logica e congruamente motivata, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., rilevando come «i manifestanti non si siano trovati per caso nel mezzo 63 di una folla in tumulto, ma come invece rappresentassero essi stessi la folla in tumulto, essendosi precedentemente organizzati per prendere parte ad una manifestazione non autorizzata, sin da principio concepita per rendere alle forze dell'ordine ingestibile la situazione» (pag. 13 della sentenza impugnata). 10. I motivi relativi all'omessa applicazione delle pene sostitutive. 10.1. I difensori dei ricorrenti EA NI, TT AN, SC CI, ZO De ER, AR SP, CA RA, ON AN, TI GN, IU UC, TT AS, EA AR, IU LO, NI QU NI, ER AI e OM AN hanno dedotto la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, a seguito della lettura del dispositivo, in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva infraquadriennale formulate. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di appello ha motivato il diniego in modo generico, riferendosi a tutti gli imputati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 10.2. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha disatteso le richieste formulate da EA NI, TT AN, SC CI, ZO De ER, AR SP, CA RA, ON AN, TI GN, IU UC, TT AS, EA AR, IU LO, NI QU, ER AI e OM AN, rilevando che: «ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., le pene sostitutive indicate non si rivelano idonee alla rieducazione dei condannati e che le stesse, anche attraverso le dovute prescrizioni, non posso assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati;
ciò in quanto la personalità degli imputati, desunta (ad eccezione di NI EA, AN TT, CI SC e AI ER) dai loro precedenti penali, in alcuni casi anche specifici e reiterati e dalla modalità dei fatti commessi, particolarmente allarmanti, posti in essere con violenza alla persona e con uso delle armi, con particolare disinvoltura e non comune determinazione, in concorso con un elevato numero di persone e nell'ambito di manifestazione non autorizzata, induce a ritenere che eventuali prescrizioni pertinenti alle pene sostitutive comunque non possano essere adempiute;
considerato anche che NI, AN, CIo e AI, ancorché incensurati, hanno partecipato attivamente ai fatti delittuosi considerati, evidenziando una particolare inclinazione alla commissione di reati contro la persona e con violenza sulle cose;
ritenuto che
tutti gli imputati suindicati non hanno manifestato alcun segno di resipiscenza o 64 te ravvedimento, come tale apprezzabile, sotto ulteriore profilo, per una prognosi favorevole circa la astensione dal futuro da commissione di ulteriori reati e la puntuale osservanza di eventuali prescrizioni che dovessero essere imposte in caso di sostituzione di pena detentiva». Questa motivazione è, tuttavia, giuridicamente errata. La Corte di appello ha, infatti, esemplato la diagnosi di mancato adempimento delle prescrizioni prevista dall'art. 8 1. 24 novembre 1981, n. 689 sulla prognosi di mancata recidiva in materia di sospensione condizionale della pena, fondandosi esclusivamente sulla ritenuta gravità dei fatti commessi. La sentenza impugnata, dunque, non ha considerato la possibilità per condannati di eseguire la misura sostitutiva, in ragione del tempo decorso dai fatti, della loro incensuratezza o dell'eventuale non significatività dei precedenti, in ragione della loro risalenza nel tempo o dell'irrilevanza quanto all'adempimento delle prescrizioni eventualmente imposte. In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è, infatti, necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01). Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato, in quanto investe un duplice profilo: i) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo;
ii) la valutazione ex ante in ordire al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura (ciò ai sensi del secondo comma della norma, sempre nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). Il giudizio prognostico negativo, dunque, non può limitarsi ad indicare a quale fattore sia stata attribuita una valenza ostativa, ma deve correlare tale elemento al contenuto della sanzione sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione sulla sua incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte. La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni della prognosi negativa svolta in relazione alla situazione di ciascun imputato e, pertanto, ha violato il mandato costituzionale di individualizzazione della sanzione penale, in ossequio alla finalità rieducativa della pena. 65 के 11) Il ricorso proposto da UF DD. La Corte di appello di Trento ha assolto UF DD dal reato a lui ascritto al capo 3) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2), lett. g), per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 36.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione. Gli avvocati Filippo ANi e LU Donelli, nell'interesse dell'DD, propongono quattro motivi. Con il primo motivo deducono l'inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore ed all'imputato del decreto di citazione del giudizio di appello. Il motivo è fondato. Il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato all'imputato e al difensore, che ha sostituito l'avvocato MP TE, medio tempore deceduto. Dall'esame degli atti processuali risulta, infatti, che in data 9 giugno 2022 l'avvocato Filippo ANi ha depositato a mezzo pec nomina di fiducia ed elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato UF DD in data 8 giugno 2022, nella quale si precisava, peraltro, che il difensore subentrava all'avvocato MP TE, deceduto. Il secondo motivo, relativo alla manifesta illogicità, alla contraddittorietà e alla carenza di motivazione con riferimento al riconoscimento fotografico dell'imputato è inammissibile per le ragioni sopra esposte. Con il terzo e il quarto motivo i difensori censurano la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni aggravate, di interruzione di pubblico servizio e di danneggiamento delle strutture della stazione del Brennero. I delitti di danneggiamento aggravato di cui ai capi 2), lett. a) e g), il delitto di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e i delitti di lesioni personali aggravati di cui ai capi 6.2), 6.3) sono prescritti. Tale statuizione rende inammissibili i vizi di motivazione dedotti dal difensore in ordine a tali reati. Non può essere adottata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato è stato ritratto mentre raccoglie una pietra dal sedime ferroviario durante la sassaiola contro le strutture della stazione, è presente in 66 occasione del blocco dell'A22 e dei danneggiamenti posti in essere in quella occasione, è in testa al corteo durante l'occupazione dei binari, mentre sferra un calcio ad un giornalista, mentre sferra una bastonata ad un agente presso il centro commerciale OB e, dopo gli scontri, mentre, con una giacca nera, occulta i manifestanti che si tolgono i travisamenti coperti da fumogeni colorati (pag. 111 della sentenza impugnata). Il motivo è, invece, inammissibile, in quanto si confronta con la prova e non già con la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai delitti di furto aggravato contestati al capo 3) e al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestati al capo 6.1). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati a DD UF e il ricorso deve essere nel resto rigettato. 12) Il ricorso proposto da DE UC La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di DE UC in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 12.2.) per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui all'art. 340 cod. pen. (capo 4) in cinque mesi e dieci di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di DE UC, propone tre motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputata, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. La censura relativa all'errata applicazione degli artt. 110, 340 cod. pen., con riferimento al capo 4) dell'imputazione, e il vizio di mancanza di motivazione sul punto, è assorbito dalla prescrizione di tale reato. Il terzo motivo, relativo al vizio di travisamento della prova e alla violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è parimenti inammissibile. Non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che la ricorrente è stata ritratta mentre occupava i binari della ferrovia, unitamente ad altri manifestanti (pag. 36 della sentenza impugnata). 67 +те Il secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 cod. pen., è assorbito dalla dichiarazione di prescrizione del reato. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione della UC. 13) Il ricorso proposto da YN RV La Corte di appello di Trento ha assolto YN RV dal reato di furto aggravato contestato al capo 3), ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 13.2.) per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in quattro anni ed otto mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di YN RV, propone sette motivi di ricorso. I motivi proposti relativamente al vizio di motivazione in ordine alle condotte di danneggiamento, di lesioni personali e di interruzione di pubblico servizio ascritte, sono inammissibili nella parte in cui si risolvono nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata e, comunque, sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione degli stessi. Dalla sentenza di primo e secondo grado, tuttavia, non risultano elementi probatori atti a dimostrare l'evidenza dell'inesistenza del fatto, della sua irrilevanza penale di esso o della non commissione dello stesso da parte dell'imputato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che il ricorrente è stato ripreso nel corso dell'attacco violento contro la squadra di Carabinieri avvenuto nei pressi della stazione, ha approntato una trincea di bidoni, ha partecipato alla successiva sassaiola contro i reparti della Polizia, si è procacciato sassi e mattoni da scagliare contro gli agenti e ha partecipato, armato di un bastone, a tutte le fasi del corteo (pag. 38 della sentenza impugnata). La sentenza di primo grado ha precisato che l'imputato ha partecipato attivamente ai delitti di resistenza e di lesioni contestati, al furto di mattoni, di seguito spaccati per ricavarne proiettili da scagliare contro le forze dell'ordine, al corteo cui ha partecipato armato di una mazza di legno (pag. 134 della sentenza impugnata). Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Il quarto motivo, relativo, all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e alla contraddittorietà della motivazione sul punto, e il quinto, relativo all'inosservanza 68 не dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e alla mancanza e all'illogicità della motivazione sul punto, sono stati già esaminati. Il sesto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e alla mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è assorbito dalla necessità di rideterminare la pena e il settimo motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., è fondato. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati al RV, confermando le statuizioni civili adottate in ordine agli stessi;
in relazione ai residui delitti di furto aggravato (di cui ai capi 3), 6.1), 8.1) e di resistenza a pubblico ufficiale (di cui al capo 9) deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la determinazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 14) Il ricorso proposto da ER AL. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER AL, in relazione al delitto di danneggiamento a lui ascritto al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui agli artt. 337-339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di ER ND, ha dedotto due motivi di ricorso. Con il primo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo, già esaminato sopra nei profili generali, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, nel giudizio di legittimità, a pervenire ad un diverso esame delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati, non osservando il criterio di imputazione della responsabilità penale delineato dall'art. 110 cod. pen. 69 Il motivo è, infondato, in quanto la Corte di appello, a pag. 41 della sentenza impugnata, ha congruamente affermato la rilevanza concorsuale della condotta dell'imputato, in quanto il medesimo ha partecipato attivamente alla fase finale della manifestazione, nella quale si sono registrati alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine». La sentenza di primo grado, peraltro, a pag. 135, ha rilevato che in queste fasi le prove assunte ritraggono l'imputato che "scaglia pietre" alla volta degli agenti presso il campo ER. Il ricorso proposto da ER AL deve, dunque, essere rigettato. 15) Il ricorso proposto da EA NI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EA NI, in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 14.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di EA NI, deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione del merito del compendio probatorio posto dalla Corte di appello a fondamento dell'identificazione del ricorrente e non già nella deduzione di vizi della motivazione della sentenza impugnata sul punto. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Tali censure sono assorbite dalla prescrizione dei delitti di cui ai capi 2) (art. 635 cod. pen.), 4 (art. 340 cod. pen.) e 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) (tutti delitti di lesioni personali aggravate). Non può essere pronunciata una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che il ricorrente è stato fotografato mentre lanciava sassi contro le strutture e occupava, unitamente ad altri manifestanti, i binari. Il ricorrente ha, inoltre, 70 مل partecipato attivamente agli scontri con le forze dell'ordine verificatisi presso il centro commerciale OB e alla sassaiola presso la stazione contro gli agenti (pag. 44 della sentenza impugnata). Il motivo è, inoltre, inammissibile, quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata contestati ai capi 6.1), 8.1) e 10.1), in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Fondato è il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al NI, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine alla dell'applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta. 16) Il ricorso proposto da IU CO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU CO, in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 15.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU CO, ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), lett. c), 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2), 8.1), 8.2), 8.3.), 8.4), 8.5), ad eccezione del solo delitto di cui al capo 7.1), del quale vi sarebbe la prova, sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi e in assenza di condotte penalmente rilevanti. Il motivo relativo all'identificazione del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Il motivo è infondato, con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 7.1) e 8.1). La Corte di appello ha congruamente confermato la condanna del ricorrente, rilevando che l'imputato è stato ripreso anche durante le fasi di maggior contrasto avvenuto durante la manifestazione e, in particolare, nel momento in cui i manifestanti si sono asserragliati all'interno di un veicolo della stazione dei treni, in attesa di colpire le forze dell'ordine, con lancio di fumogeni, sassi e bombe carta (pag. 47 della sentenza impugnata). 71 La sentenza impugnata ha, inoltre, rilevato che il ricorrente ha partecipato agli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB ed è stato ripreso anche nel corso della fase della manifestazione finalizzata all'occupazione dei binari della ferrovia. Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati di danneggiamento cui al capo 2), di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5). La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al CO, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 17) Il ricorso proposto da TT AN. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di TT AN, in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 15.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. Con primo motivo di ricorso l'avvocato Elena Biaggioni ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto sarebbe stata fondata solo in ragione della sua presenza sul luogo dei disordini, senza alcuna motivazione specifica in ordine all'apporto eventualmente arrecato agli stessi. I reati di danneggiamento aggravato (capo 2), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni aggravate (capi 6.2) e 6.3) contestati all'imputato devono essere dichiarati prescritti. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha non illogicamente rilevato che il ricorrente ha partecipato a tutte le fasi della manifestazione impugnando una mazza di legno con alla sommità una bandiera nera;
il AN è, inoltre, stato ripreso mentre impugna, nella mano destra, una grossa pietra, che costituiva un frammento della pavimentazione, divelta dai manifestanti, mentre partecipa agli scontri con le forze di polizia, brandendo il bastone, mentre è intento a raccogliere sassi dal sedime della stazione (pag. 52 della sentenza impugnata). Il motivo è, invece, infondato quanto ai delitti di furto aggravato contestato al capo 3) e ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6.1) e 9), 72 in quanto l'apprezzamento della Corte di appello è stato logicamente e congruamente motivato. Il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è assorbito dalla necessità di determinare la pena all'esito della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Fondato è, per le ragioni esposte, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della detenzione domiciliare. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al AN, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 18) Il ricorso proposto da TO AD. La Corte di appello di Trento ha assolto TO AD dal reato di lesioni aggravate a lui ascritto al capo 6.3), ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 18.2.), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AD, propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen., con riferimento al capo 2, lett. c), il secondo, relativo all'inosservanza dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova, e il quarto, relativo all'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti di lesioni personali aggravati contestati ai capo 6.2 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova sono assorbiti dalla dichiarazione di prescrizione di tali reati. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha non illogicamente rilevato che l'imputato ha partecipato attivamente agli scontri con le forze di Polizia, impugnando un bastone, ed era presente all'interno della stazione durante la sassaiola contro le forze dell'ordine (pag. 55 della sentenza impugnata). Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6.1) 73 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova, in quanto non potrebbe essere affermata la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato del ricorrente solo sulla base della mera presenza nel locus commissi delicti, ancorché al medesimo non sia ascrivibile alcuna condotta violenta. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha logicamente e congruamente motivato il proprio apprezzamento. Con il quinto motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. Il motivo è infondato. Il contributo causale dell'imputato al delitto alla realizzazione collettiva del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non può essere ascritto all'ambito applicativo dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto, per come descritto dalla Corte di appello, non può essere qualificato in termini di rilevante marginalità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051-01). Il sesto motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione su tali punti, è stato già disatteso ed esaminato. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al AD, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 19) Il ricorso proposto da ZI LL. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ZI LL in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 20.1), perché estinta per 74 te intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del LL, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. (capo 2, lett. i) dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l'imputato sarebbe stato ripreso «mentre in concorso con altri partecipanti alla manifestazione stessa, danneggia le recinzioni del campo Ogler» (pag. 59 della motivazione). Tale rilievo impone la declaratoria di prescrizione di tale reato e rende inammissibile il vizio di travisamento della prova dedotto. Inammissibili, per violazione dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati sono i motivi volti a dimostrare l'insussistenza del delitto di danneggiamento per difetto della prova dell'altruità della staccionata, in quanto il delitto è stato pacificamente commesso su un fondo di proprietà di JO ER. Parimenti inammissibili, in quanto volti a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, sono i motivi volti a dimostrare che le staccionate e i mattoni divelti non sono stati resi inservibili (e, dunque, non sono stati danneggiati) dai manifestanti. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. (capo 4 dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova, con il terzo, l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 8.1 dell'imputazione e il vizio di travisamento della prova e, con il quarto motivo, l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in relazione ai delitti di lesioni contestati ai capo 8.2, 8.3., 8,4, e 8.5. dell'imputazione e il vizio di travisarnento della prova. Il motivo relativo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è infondato. La Corte di appello ha non certo incongruamente ritenuto dimostrata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, rilevando che l'imputato, oltre a partecipare alla sassaiola presso la stazione ferroviaria, era armato di bastone (pag. 59 della sentenza impugnata). L'imputato è, peraltro, stato ritratto mentre, con altri manifestanti, оссира i binari della stazione e, mentre durante la manifestazione, danneggia le recinzioni del campo ER. Il LL è, peraltro, ritratto mentre, unitamente ad altri due manifestanti, si trova nei pressi della barricata improvvisata per impedire l'accesso degli agenti del Reparto Mobile. 75 * I motivi relativi ai delitti di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate sono, peraltro, assorbiti dalla dichiarazione di prescrizione di tali delitti. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. I rilievi della Corte di appello, peraltro, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il quinto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione su tali punti, è stato già esaminato e disatteso. Con il sesto motivo il difensore ha detto l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. La sentenza impugnata, con riferimento a ZI LL, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2, di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravati (capi 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 20) Il ricorso proposto da GI ER LI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di GI ER LI in relazione al reato di danneggiamento contestata al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen., contestato al capo 10.1), in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GI ER LI, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputato, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è inammissibile, per le ragioni esposte, in quanto si risolve in una sollecitazione all'esame diretto delle prove raccolte nel giucizio di merito nel giudizio di legittimità. 76 де Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, rilevando che il LI ha «posto in essere la condotta ascrittagli, offrendo un contributo materiale e morale e di cosciente e volontaria partecipazione, tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione dell'evento criminoso, conosciuto e apprezzato dagli altri autori del reato». La Corte di appello, tuttavia, non ha precisato la specifica condotta rilevante sotto il profilo concorsuale ascritta all'imputato; i giudici di appello, infatti, a pag. 61 della sentenza impugnata si sono limitati a rilevare che il LI è stato sorpreso presso il campo ER davanti agli agenti di polizia, girato di schiena, dopo essersi ad essi contrapposto, richiamando per relationem l'annotazione della IG di Firenze del 1 agosto 2016. A pag. 145 della sentenza di primo grado il Giudice dell'udienza preliminare ha rilevato analogamente che l'imputato è ritratto nel campo ER innanzi agli agenti di Polizia girato di schiena, come nell'atto di voler fuggire, immediatamente dopo essersi agli stessi contrapposto. Tali rilievi, tuttavia, non sono idonei a dimostrare la condotta rilevante sotto il profilo concorsuale attribuita all'imputato, in quanto non chiariscono il rilievo della sua condotta nella realizzazione concorsuale del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di GI ER LI in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato al capo 10.1). 21) Il ricorso proposto da CA EA SU. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CA EA SU in relazione al delitto di danneggiamento contestato al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo delitto di cui all'art. 340 cod. pen., contestato al capo 4), in otto mesi di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di CA EA SU, ha dedotto due motivi di ricorso, che sono assorbiti dalla prescrizione del delitto di interruzione di pubblico servizio. 77 to Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione degli imputati, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Il motivo è assorbito dalla dichiarazione di prescrizione del delitto di interruzione di pubblico servizio. Non può essere pronunciata sentenza di cui all'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che il ricorrente è stato ritratto mentre, dopo gli scontri con le forze dell'ordine, si riunisce con altri manifestanti lungo i binari della stazione ferroviaria di Brennero (pag. 65 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione del SU. 22) Il ricorso proposto da SC CA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di SC CA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 22.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in quattro anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato EA De IN, con unico motivo di ricorso, nell'interesse di SC CA, ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) 7.2) e 10) sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. Il motivo è stato già esaminato e dichiarato inammissibile, quanto alla censura di travisamento della prova. Infondate sono, inoltre, le censure relative ai residui delitti resistenza a pubblico ufficiale e di furto aggravato, in quanto la Corte di appello, a pag. 67 della sentenza impugnata, ha non certo incongruamente rilevato che l'imputato presso il centro commerciale OB è stato ripreso durante gli scontri con le forze 78 тв dell'ordine, nel corso dei quali l'assistente capo EA AE e il Vice questore NT CA hanno subito lesioni personali, armato di un bastone. La Corte di appello ha, inoltre, precisato che il ricorrente, nella manifestazione svoltasi presso via Von TZ e dei relativi scontri, nel corso dei quali l'assistente capo SC DA ha subito lesioni personali, è stato ritratto nel gruppo dei partecipanti che hanno abbattuto le transenne e tra coloro che hanno occupato i binari delle ferrovie e hanno lanciato sassi contro la struttura ferroviaria. Nella sentenza impugnata si rileva, inoltre, che il ricorrente era presente nelle prime posizioni della linea di opposizione agli operanti presso il campo ER e che in tale luogo è stato sorpreso con il manico di un badile, in precedenza sottratto presso la stazione ferroviaria e, in un'altra fase, per creare una barriera per opporsi alle forze dell'ordine, ha danneggiato piante e steccati. I delitti di danneggiamento aggravato di cui al capo 2), di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) sono prescritti. I rilievi operati dalla Corte di appello non consentono per tali delitti di e pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al CA, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 23) Il ricorso proposto da SC CI. La Corte di appello di Trento ha assolto SC CI dal reato di lesioni aggravate a lui ascritto al capo 6.3), ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen., perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni, sei mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di SC CI, propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 635 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Il delitto di danneggiamento è, comunque, prescritto, al pari di quelli di interruzione di pubblico servizio e di lesioni personali aggravate contestate all'imputato. 79 te Il secondo motivo, relativo, alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione è parimenti assorbito dalla dichiarazione di prescrizione di tale delitto. Non sussistono, del resto, elementi di prova per pronunciare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per tali delitti, in quanto la Corte di appello, a pag. 70 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'imputato è stato ripreso nelle prime fasi di scontro occorse nella manifestazione, mentre brandiva un bastone di legno sul quale era fissata una bandiera nera e in altre immagini è ritratto alla testa degli scontri, mentre unitamente ad altri manifestanti, trascina al centro della strada una pianta con un vaso e divelle una transenna, per costituire un blocco stradale e rendere difficoltoso l'intervento delle forze di Polizia. Nelle successive sequenze, peraltro, l'imputato è ritratto mentre lancia oggetti raccolti da terra all'indirizzo delle forze dell'ordine e, all'interno della stazione, mentre cammina sui binari e scaglia oggetti contro gli agenti e le strutture della stazione. Il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen., e il quarto, relativo l'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen., sono stati già esaminati e disattesi. Il quinto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato la pena irrogata in ragione della gravità della condotta accertata. Fondato è il sesto motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con riferimento a SC CI, senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2), interruzione di pubblico servizio (capo 4) e lesioni personali aggravate (capi 6.2) e 6.3) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richiesta e per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione. 24) Il ricorso proposto da CO SU. La Corte di appello di Trento ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da CO SU, disponendo l'esecutività della sentenza di primo grado е 80 х e condannando l'imputato appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado. L'avvocato SC Vaccaro, nell'interesse di CO SU, propone un unico motivo di ricorso, deducendo l'inosservanza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., quanto al difetto di legittimazione del difensore che aveva proposto appello. La Corte di appello (pagg. 72-74 della sentenza impugnata) ha ritenuto l'appello proposto dall'avvocato Bonifacio Giudiceandrea inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, in quanto l'imputato aveva nominato propri difensori di fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, revocando ogni altro difensore nominato in precedenza (e, dunque, l'avvocato Bonifacio Giudiceandrea nominato in data 24 luglio 2019). Il ricorrente, tuttavia, ha correttamente rilevato che l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. consente di proporre impugnazione al «difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento» ovvero al «difensore nominato a tal fine» e che l'avvocato Giudiceandrea rivestiva la qualifica di difensore al momento del deposito della sentenza di primo grado, emessa in data 14 maggio 2021 e depositata in data 12 agosto 2021. La nomina fiducia gli avvocati SC Vaccaro ed Elena Preite, peraltro, era stata riferita solo alla fase dell'esecuzione. I delitti di cui ai capi 2), lett. b) (art. 635 cod. pen.), 4 (art. 340 cod. pen.) medio tempore si sono, tuttavia, prescritti. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado ha rilevato che l'imputato ha partecipato all'occupazione dei binari e ha gettato una transenna prelevata dal vicino centro commerciale al centro di via Von TZ (pag. 151 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione del SU. 25) Il ricorso proposto da ZO De ER. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti di ZO De ER in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 25), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni e due mesi di reclusione. g L'avvocato LA OV, nell'interesse di ZO De ER, propone sei motivi di ricorso. 81 Con il secondo motivo il difensore ha dedotto, in riferimento al delitto di lesioni aggravate contestate al capo 6.2.), l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. La censura è, tuttavia, assorbita dalla declaratoria di prescrizione dei delitti lesioni personali aggravanti contestati all'imputato ai capi 6.2), 6.3) e 7.2). I rilievi svolti dalla Corte di appello in ordine alla condotta del ricorrente non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Con primo motivo il difensore ha, inoltre, censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato 'affermazione della penale responsabilità dell'imputato solo sulla sua presenza al momento del fatto, senza essersi tenuto fuori dagli scontri. Il motivo è fondato. La Corte di appello a pag. 76 della sentenza impugnata ha rilevato che il De ER è ritratto nei luoghi mentre si verificavano gli scontri con le forze dell'ordine». Anche la sentenza di primo grado evidenzia la presenza consapevole dell'imputato sul luogo degli scontri, ma senza indicare specifiche condotte attive (pag. 153). L'accoglimento di tale censura, relativa ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati all'imputato ai capi 6.1) e 7.1) esime dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, relativi ai vizi di motivazione e alla violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di ZO De ER in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 6.1) e 7.1). 26) Il ricorso proposto da AR SP. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AR SP in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 26.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni e due mesi di reclusione. 82 L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di AR SP, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione e al vizio di travisamento della prova nell'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Con il primo motivo il difensore ha anche dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso, unitamente ad altri manifestanti, nel corso dei danneggiamenti della stazione ferroviaria e l'occupazione dei binari;
il SP ha, inoltre, partecipato agli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB e presso il campo ER, brandendo una mazza di legno, ed è direttamente coinvolto nel primo attacco portato dai manifestanti contro il reparto dei Carabinieri schierato a protezione della ferrovia (pag. 76 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha precisato che l'imputato nelle ulteriori foto impugna una mazza ed è ritratto alla testa del gruppo di manifestanti che abbattono le transenne per confrontarsi in modo violento in stazione con le forze dell'ordine. L'imputato è stato ritratto, inoltre, mentre, unitamente ad altri manifestanti, scaglia contro i carabinieri schierati una transenna e, di seguito, partecipa all'allestimento di una barriera, volta a scongiurare l'intervento delle forze di polizia, durante la successiva sassaiola;
in tale fase il SP è ritratto mentre raccoglie e, di seguito, lancia un fumogeno in direzione delle forze di polizia. Anche nell'ultima fase dell'iniziativa a Brennero l'imputato è ritratto mentre si contrappone, in prima fila e armato di bastone, ai reparti di Polizia. Tali rilievi non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per i delitti di danneggiamento e di lesioni personali aggravate medio tempore estinti per prescrizione. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 340 cod. pen., è stato già esaminato e, nella parte relativa al vizio di motivazione, è inammissibile in seguito alla declaratoria della prescrizione per tale delitto. Parimenti è inammissibile il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione con riferimento al delitto di danneggiamento. Con il quarto motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in 83 te regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è l'ultimo motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione sul punto. La sentenza impugnata, con riferimento a AR SP, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2, lett. c) e di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 10.2) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti per la rideterminazione della pena in ragione della prescrizione dei predetti reati e per nuovo giudizio sulla sostituzione della pena detentiva. 27) Il ricorso proposto da CA SC Di CO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CA SC Di CO in relazione al delitto di danneggiamento contestato al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del Di CO, propone quattro motivi e l'avvocato OV cinque motivi di ricorso. Le censure relative al vizio di motivazione e al travisamento della prova nell'identificazione dell'imputato sono inammissibili per le ragioni esposte. I motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e al vizio di carenza motivazione sul punto sono infondati. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso mentre, all'interno di un'area rurale in prossimità della sede stradale, raccoglie e lancia pietre con il personale della Polizia (pag. 82 della sentenza impugnata). I motivi relativi al delitto di danneggiamento contestato al ricorrente sono assorbiti dalla prescrizione di tal reato. I rilievi della Corte di appello non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge in ordine al delitto di danneggiamento è stato già esaminato e disatteso, al pari dei motivi, relativi l'inosservarıza dell'art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. 84 Infondato è, inoltre, il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità della condotta accertata. Fondato è il motivo relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 per le ragioni esposte. La sentenza impugnata, con riferimento a Di CO, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento al delitto di danneggiamento contestato all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena in seguito alla prescrizione dei predetti delitti e per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione. 28) Il ricorso proposto da ST ER CR IA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ST ER CR IA, in relazione al delitto di danneggiamento contestato al capo 1), perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni e due mesi di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di ST ER CR IA, propone tre motivi di ricorso. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 340 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le condotte accertate sarebbero depenalizzate, in quanto ascrivibili, per il principio di specialità, non già all'art. 340 cod. pen. ma all'illecito amministrativo di cui all'art.
1-bis d.lgs. 66 del 1948. Il motivo è stato già esaminato e disatteso. Il delitto di interruzione di pubblico servizio contestato all'imputato al capo 4) è prescritto, al pari di quello di lesioni personali aggravate di cui al capo 7.2). Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate. Il delitto di lesioni personali aggravate contestato all'imputato al capo 7.2) è prescritto. In relazione a tali delitti non può essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato, unitamente a un folto gruppo di manifestanti, ha bloccato la carreggiata dell'A22 e nel campo ER ha lanciato oggetti contundenti contro i poliziotti (pag. 84 della sentenza impugnata). 85 te Il ricorso deve, invece, essere rigettato con riferimento alle censure proposte in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 7.1), 9) e 10.1), in quanto la Corte di appello ha congruamente e non illogicamente motivato il proprio apprezzamento, rilevando che l'imputato ha attivamente partecipato agli scontri con la polizia, brandendo un bastone e un grosso sasso e ha affrontato una squadra del Reparto Mobile, scaricando un estintore contro gli stessi. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al IA, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 29) Il ricorso proposto da LU CE. La Corte di appello di Trento ha assolto LU CE dai reati a lui ascritti ai capi 6.1), 6.2) e 6.3) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 28.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di LU CE, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato. Il motivo è stato già esaminato e deve essere dichiarato inammissibile Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. I delitti di danneggiamento, contestato al capo 2, lett. g), il delitto di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e i delitti di lesioni personali aggravate contesti all'imputato ai capi 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) sono prescritti. 86 te Non sussistono, tuttavia, i presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha non incongruamente ritenuto comprovata la responsabilità penale dell'imputato, in quanto il medesimo è stato ripreso nel corso dei danneggiamenti sulla A22 e dell'occupazione dei binari della ferrovia (pag. 87 della sentenza impugnata). In occasione della sassaiola presso la stazione ferroviaria l'imputato è stato ritratto mentre contribuiva alla realizzazione di una barriera di bidoni della spazzatura sopra i quali erano stati portati i grandi sassi da lanciare con le forze dell'ordine. La Corte di appello ha, inoltre, precisato che l'imputato è stato ritratto mentre partecipa alla sassaiola contro le forze dell'ordine ed è stato ripreso dietro uno steccato e di fronte agli agenti schierati con una pietra nella mano destra e con il braccio sinistro alzato e una mazza di legno in pugno. Il motivo deve, dunque, essere rigettato, in quanto infondato, con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 8.1) e 10.1), in quanto la Corte di appello ha congruamente e non illogicamente motivato il proprio apprezzamento. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al CE, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 30) Il ricorso proposto da AN UR. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AN UR in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 29.2.), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in due anni di reclusione. L'avvocato EA Zambon, nell'interesse del UR, propone tre motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate e del rilievo che l'imputato, all'atto dell'arresto in flagranza, è stato trovato in possesso di strumenti atti ad offendere (e, segnatamente, di una mazza di legno, di numerosi sassi, prelavati dalla massicciata ferroviaria, da una bomboletta contenente materiale esplodente, di un martello e di una chiava inglese). 87 Tale rilievo determina l'estinzione dei reati di danneggiamento e di interruzione di pubblico servizio ascritti all'imputato in quanto medio tempore prescritti. Non può, peraltro, essere pronunciata una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine a tali delitti, in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato è stato tra i manifestanti che hanno scaraventato in terra tutto quello che hanno rinvenuto sulla A22 per bloccare il traffico e tra i manifestanti che hanno invaso i binari al fine di interrompere il transito ferroviario (pag. 90 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, con riferimento a UR, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2) e di interruzione di pubblico servizio (capo 4) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso. 31) Il ricorso proposto da CO RA. La Corte di appello di Trento ha assolto CO RA dal reato di danneggiamento a lui ascritto al capo 2) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 30.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in quattro anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CO RA, propone due motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova nell'identificazione del ricorrente, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che il RA è stato ripreso accovacciato sui binari, durante l'occupazione della ferrovia e alla testa del corteo, mentre strappava il cavo della telecamera di un operatore (pag. 92 e ss. della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, confermato la condanna dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto il medesimo ha preso parte agli episodi di violenza e di lesioni presso il centro commerciale OB e alla sassaiola presso la stazione, nel corso della quale hanno subito lesioni personali l'agente 88 te MO, l'assistente capo BA Sabbio, l'appuntato scelto SC AN e il carabiniere Schifano;
l'imputato è, inoltre, stato ripreso nel campo ER mentre lanciava sassi all'indirizzo delle forze dell'ordine. Tali rilievi non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per i reati di delitti interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali aggravate e di violenza privata medio tempore prescritti. vizio di illogicità dellaCon il secondo motivo il difensore ha dedotto motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. La sentenza impugnata, con riferimento ad CO RA, deve, dunque, essere annullata senza rinvio riferimento ai delitti interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) di violenza privata (capo 11), perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 32) Il ricorso proposto da CH PP. La Corte di appello di Trento ha assolto CH PP dal reato di danneggiamento a lui ascritto al capo 2) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 34.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di CH PP, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato. Le censure relative ai delitti di danneggiamento aggravato, di cui ai capi 2, lett. c) (art. 635 cod. pen.), ai delitti di lesione di cui ai capi 6.2), 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e al delitto di violenza privata di cui al capo 11 sono assorbite dalla dichiarazione di prescrizione di tali reati. Non può, tuttavia, essere pronunciata una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, in quanto la Corte di appello ha rilevato 89 те che il ricorrente è stato ripreso nel corso dei danneggiamenti presso la stazione ferroviaria, nel corso degli scontri presso il centro commerciale OB e nel corso della sassaiola presso la stazione. Il motivo è, tuttavia, fondato quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 6.1) e 8.1). La Corte di appello, a pag. 96 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'imputato è stato ripreso nel corso degli scontri presso il centro commerciale OB, nel corso dei danneggiamenti presso la Stazione e nel corso della sassaiola, richiamando numerosi fotogrammi, ma non ne ha indicato il contenuto e non ha descritto le condotte che sarebbero state commesse dal ricorrente. Il mero richiamo all'autoevidenza del dato probatorio, del resto, non consente di assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione, costituzionalmente sancito, che grava sul giudice, in quanto concreta una ipotesi di carenza assoluta di motivazione. Parimenti la sentenza di primo grado, a pag. 165-166 si è limitata a richiamare le immagini che documentano l'occupazione dei binari e la sua partecipazione agli atti vandalici, agli scontri al centro commerciale OB, al campo ER e alla sassaiola alla stazione. L'accoglimento di tale motivo esime dall'esaminare gli ulteriori motivi proposti. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di ZO De ER in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 6.1) e 8.1). 33) Il ricorso proposto da LU OG. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LU OG in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 32.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e, riconosciuta la continuazione tra i residui reati e quelli già giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 29 novembre 2018, divenuta irrevocabile in data 5 marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta in un anno e otto mesi di reclusione, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato da tale sentenza. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di LU OG, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai 90 delitti di cui ai capi 2, lett. c), 6.1), 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), sarebbe stata fondata sul travisamento dei fotogrammi in relazione a ciascun delitto accertato;
peraltro, i reati contestati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'ampia sequenza di accadimenti, che ha interessato luoghi differenti e che ha visto coinvolte numerose persone in costante movimento. Il motivo è inammissibile quanto alla censura di travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato per le ragioni sopra esposte. Il motivo non può essere accolto quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6.1), in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato ha partecipato alla formazione di una barriera con i bidoni della spazzatura ed è stato ripreso mentre lanciava pietre contro gli agenti. Nella sentenza impugnata si rileva, che l'imputato è stato ritratto, unitamente ad altri manifestanti, sulla banchina della stazione, armato di un bastone, è stato ripreso sui binari, insieme a CE, AD e AN, mentre lancia una pietra contro le strutture della stazione ed è stato ritratto in occasione degli scontri presso il centro commerciale OB. Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente di danneggiamento contestato al capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio contestato al capo 4), di lesioni personali di cui ai capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata di cui al capo 11). La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al OG, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, violenza privata, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 34) Il ricorso proposto da MA TA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di MA TA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 33.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni e otto mesi di reclusione. L'avvocato Sergio Pezzucchi, nell'interesse del TA, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'identificazione del ricorrente. Il motivo è inammissibile per le ragioni sopra esposte. 91 эв Con gli ulteriori motivi il difensore ha censurato la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputato. I motivi sono infondato con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contesti all'imputato ai capi 6.1) e 8.1). La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità del TA non incongruamente, in quanto ha rilevato che l'imputato è stato ripreso davanti alla stazione di Brennero in possesso di un sacco nero per le immondizie, utilizzato per il trasporto delle mazze e che ne ha estratto una, che ha consegnato a CO SU (pag. 104 della sentenza impugnata). Il ricorrente è, inoltre, stato ritratto al centro della prima contrapposizione violenta contro una squadra di Carabinieri di vigilanza all'interno dell'areale ferroviario e, successivamente, al centro del gruppo di testa del corteo, intento ad abbattere le transenne con l'intento di attaccare le forze dell'ordine; la Corte ha rilevato che il TA è ripreso, nella fasi successive, mentre partecipa alla fitta sassaiolo contro le forze di polizia, ai danneggiamenti alla stazione ferroviaria e all'occupazione di binari. Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente di danneggiamento contestato al capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio contestato al capo 4), di lesioni personali di cui ai capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5). La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al TA, deve essere annullata senza rinvio con riferimento a delitti di danneggiamento, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso. 35) Il ricorso proposto da CA RA. La Corte di appello di Trento ha assolto CA RA dai reati a lui ascritti ai capi 4) e 10.1) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 31.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai residui reati in tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di CA RA, propone cinque motivi di ricorso. 92 te Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Il difensore, con il primo motivo, ha anche dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente ritenuto la responsabilità penale dell'imputato per il concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ha rilevato che il ricorrente, nel corso degli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB, non solo è stato ripreso mentre ha lanciato un sasso contro gli agenti, ma ha anche affrontato gli stessi con una mazza di legno, concorrendo a cagionare lesioni personali ai danni dell'assistente capo EA AE e al vice questore aggiunto NT Caliò (pag. 107 della sentenza impugnata). L'imputato è, inoltre, stato ripreso nel corso dell'occupazione dei binari della ferrovia, unitamente ad altri manifestanti, e mentre danneggia le strutture della stazione;
da ultimo, presso il campo ER, l'imputato è stato ritratto mentre trascina un'asse di legno, divelta da una staccionata, per impedire il passaggio delle forze dell'ordine. Questi rilievi, inoltre, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine ai delitti di danneggiamento, di interruzione di pubblico servizio e di lesioni personali aggravate medio tempore prescritte. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 340 cod. pen., è stato già esaminato e, in ragione della prescrizione di tale reato, è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione. Inammissibile, per identica ragione, è anche il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione in ordine al delitto di danneggiamento. Con il quarto motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato, in quanto in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva. 93 te La sentenza impugnata, con riferimento a RA, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento (capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravati (capi 6.2 e 6.3) contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena in seguito alla prescrizione dei predetti delitti e per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione. 36) Il ricorso proposto da ON AN. La Corte di appello di Trento ha assolto EO AN dai reati a lui ascritti ai capi 6.1), 6.2) e 6.3) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 37.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato GI Pelazza, nell'interesse di ON AN, prone quattro motivi di ricorso. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente rilevato che il AN è stato ripreso sul campo ER mentre lancia sassi contro i poliziotti (pag. 114 della sentenza impugnata). Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 132 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena da parte della Corte di appello. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della gravità del reato commesso dall'imputato. La predeterminazione di criteri generali di gravità da parte della Corte di appello non ha determinato l'elusione del canone costituzionale di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ma la determinazione di opportuni criteri per un esercizio della propria discrezionalità sanzionatoria proporzionato rispetto al grado di partecipazione e al numero di delitti commessi dai vari imputati. Il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62 n. cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. 94 to Fondato è il terzo motivo, relativo all'erronea applicazione degli artt. 20 bis cod. pen., 58 della 1. 689 del 1981 e 545-bis cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, quanto al AN, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 37) Il ricorso proposto da OM ZA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di OM ZA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 38.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui all'art. 10.1) in due anni e sei mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di OM ZA, propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Il difensore, con il primo motivo, ha anche dedotto la violazione degli artt. 110, 624, 625 nn. 2), 7) e 7-bis) cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al furto della chiave inglese di proprietà delle Ferrovie dello Stato presso il magazzino della Ferrovia del Brennero. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, si risolve in una sollecitazione ad una diversa ricostruzione degli elementi di prova in sede di legittimità. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. Il delitto è, tuttavia, inammissibile in ragione della prescrizione di tale delitto;
non sussistono, peraltro, elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato per tale delitto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato era tra i manifestanti che hanno occupato i binari. Il difensore ha, inoltre, censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non certo incongruamente rilevato che l'imputato nel campo ER è stato ripreso con una pietra in mano accanto a coloro che stavano lanciano pietre contro gli agenti, 95 * concorrendo, per lo meno sotto il profillo morale, alla sassaiola contro la polizia (pag. 116 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e alla contraddittorietà della motivazione sul punto, e il quarto, relativo all'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto, sono stati già esaminati e disattesi, in quanto infondati. Con quinto motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe irrogato pene sproporzionate rispetto al concreto disvalore dei fatti commessi. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è, invece, per le ragioni esposte, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata, con riferimento a ZA, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio (capo 4) contestato all'imputato perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena in seguito alla prescrizione dei predetti delitti e per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione;
il ricorso nel resto deve essere rigettato. 38) Il ricorso proposto da CA NO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CA NO in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen., contestata al capo 39), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del NO, propone quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e al vizio di carenza motivazione con riferimento a capo 10.1) è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. (capo 10.1. dell'imputazione) e il vizio di travisamento della prova sul punto. 96 to Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non illogicamente ritenuto comprovata la responsabilità penale del ricorrente, in quanto il NO è stato ritratto nel campo ER mentre lanciava un sasso contro gli agenti» (pag. 118 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione, è stato già delibato e disatteso, in quanto infondato. Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, e il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Il ricorso proposto dal NO deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 39) Il ricorso proposto da TI GN. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di TI GN in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 contestata al capo 40.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione a residuo reato di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. di cui al capo 10.1), in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di TI GN, propone quattro motivi di ricorso. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen, e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello non incongruamente ha rilevato che l'imputato è stato ripreso, mentre aveva in mano un bastone, dotato di spuntoni, negli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB, presso il quale sono stati cagionate lesioni personali all'assistente capo EA AE e al Vice questore aggiunto NT Caliò (pag. 120 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, precisato che l'imputato ha partecipato agli scontri intervenuti in Via Von TZ, nel corso dei quali l'assistente capo SC 97 te DA ha riportato lesioni personali, ed è stato fotografato nel campo ER mentre scaglia un sasso contro gli agenti. Tali rilievi non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato per i delitti di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4), di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) e di violenza privata di cui al capo 11), che medio tempore si sono estinti per prescrizione. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti, in ragione della gravità della condotta dell'imputato. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento a GN, in relazione ai delitti di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4), ai delitti di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2) e al delitto di violenza privata di cui al capo 11) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 40) Il ricorso proposto da IU UC. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU UC in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 42), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. contestati al capo 7.1) e di lesioni aggravate di cui al capo 7.2) in due anni e due mesi di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di IU UC, propone sei motivi di ricorso. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, in riferimento al delitto di lesioni aggravate di cui al capo 7.2) dell'imputazione, l'errata applicazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di mancanza o di contraddittorietà della motivazione sul punto. 98 Il motivo è assorbito dalla declaratoria di prescrizione di tale reato. Non è possibile, del resto, pronunciare una sentenza di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha rilevato che l'imputato era presente sul luogo degli scontri. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. Con il primo motivo il difensore ha dedotto, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 7.1), l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen. e il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla propria presenza al momento del fatto, senza essersi tenuto fuori dagli scontri. Il motivo è fondato. La Corte di appello, a pag. 128 della sentenza impugnata, ha precisato che l'imputato è visibile «a margine sinistro della linea di opposizione di via Von TZ contro gli agenti che procedono con gli scudi verso la linea di opposizione stessa. Nell'ingrandimento n. 188 della scheda 45 bis si vede l'imputato chiaramente di fronte agli agenti, con la maschera antipolvere»; con tale motivazione, tuttavia, la Corte di appello non ha descritto le condotte che assumerebbero rilievo penale del ricorrente. Il Giudice dell'udienza preliminare, del resto, a pag. 183 della sentenza di primo grado, a pag. 183, ha rilevato che «le foto attestano la sua partecipazione agli scontri, ove è molto vicino ai poliziotti subito alle spalle della prima linea». Il mero richiamo all'autoevidenza del dato probatorio, del resto, non consente di assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione, costituzionalmente sancito, che grava sul giudice, in quanto concreta una ipotesi di carenza assoluta di motivazione. L'accoglimento di tale motivo esime dall'esaminare gli ulteriori motivi proposti. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di IU UC in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato al capo 7.1). 41) Il ricorso proposto da IN NA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IN NA in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. 99 pen. contestata al capo 45), perché estinta per intervenuta prescrizione, e al reato ascritto al capo 8.1) per precedente giudicato, e, riconosciuta la continuazione tra i residui reati e quelli già giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 settembre 2018, divenuta irrevocabile in data 16 aprile marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta in un anno e sei mesi di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di IN NA, ha dedotto due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'identificazione dell'imputata, pur a fronte della scarsissima qualità visiva della documentazione fotografica acquisita. Il motivo è inammissibile per le ragioni sopra diffusamente esposte. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale della ricorrente ai delitti contestati solo in ragione della propria presenza sul luogo dei fatti. I delitti di danneggiamento aggravato di cui al capo 2), lett. g), di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravati di cui ai capi 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) contestati alla ricorrente sono prescritti. Non può, tuttavia, essere adottata una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di IN NA in quanto la Corte di appello ha rilevato che la ricorrente «è stata ripresa nel corso dell'occupazione dei binari della ferrovia e dietro la barricata ...altresì tra coloro che hanno invaso la carreggiata dell'autostrada» (pag. 135 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione della NA. 42) Il ricorso proposto da TT AS. La Corte di appello di Trento ha assolto TT AS dal delitto di danneggiamento contestato al capo 2) lett. g) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 46.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in tre anni e quattro mesi di reclusione. 100 do L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di TT AS, ha dedotto tre motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato e dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso nel corteo che si dirige ad occupare la stazione ed ha partecipato agli scontri con le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB, nel corso dei quali sono state cagionate le lesioni personali volontarie all'assistente capo EA AE e al vice questore ST Caliò; in tali scontri, peraltro, il ricorrente ha riportato ferite al volto (pagg. 138 e 139 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, precisato che l'imputato è stato ripreso sul sedime ferroviario durante l'occupazione dei binari e sulla massicciata ove i manifestanti hanno raccolto le pietre da scagliare contro gli agenti e le strutture della stazione. L'imputato è stato, inoltre, ripreso accanto ai bidoni con i quali è stata realizzata una barricata presso la stazione, insieme a IN NA, e ha partecipato agli scontri sulla carreggiata dell'autostrada A22, al km. 2+200. Tali rilievi, dunque, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai delitti, medio tempore prescritti, di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11). Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento a AS, in relazione ai delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 101 43) Il ricorso proposto da GU AO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di GU AO in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di GU OL, con un motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente al delitto contestato. Il motivo è fondato. La Corte di appello, a pag. 145 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'imputato «era presente, a volto scoperto, nella linea di opposizione dei manifestanti, che presso il campo ER fronteggiava i poliziotti, ponendo resistenza». Il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 192 della sentenza di primo grado, ha, inoltre, precisato che «le immagini documentano la sua presenza a volto scoperto nel cordone dei manifestanti che presso il carnpo ER hanno fronteggiato i poliziotti». Questa motivazione, tuttavia, fondandosi sulla ritenuta autoevidenza del dato probatorio non precisa la condotta concretamente ascritta all'imputato, idonea a costituire una forma di partecipazione penalmente rilevante al delitto di resistenza a pubblico ufficiale accertato. Sulla base dei rilievi operati dalla Corte di appello, tuttavia, non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di lesioni personali aggravati contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di GU AO in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 10.1). 44) Il ricorso proposto da EA AR. 102 ته La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EA AR in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. contestato al capo 10.1 in due anni di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del AR, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo la violazione dell'art. 337 cod. pen. (capo 10.1 dell'imputazione) e il vizio di carenza motivazione con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 10.1 è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di travisamento della prova sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha congruamente rilevato che l'imputato è stato ritratto mentre, nel campo ER, l'imputato, con una pietra in mano, girato di fianco sia inequivocabilmente in procinto di lanciarla contro gli agenti (pag. 147 della sentenza impugnata). Il terzo motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen., è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Il quarto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è, invece, il quinto motivo, relativo all'illegittimità del diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, espressamente richiesta dal difensore dopo la lettura del dispositivo. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al AR, deve essere annullata per nuovo giudizio in ordine all'applicazione delle pene sostitutive richieste. 45) Il ricorso proposto da AS AS. La Corte di appello di Trento ha assolto AS AS dai delitti al medesimo ascritti ai capi 10.1), 10.2) e 2) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in quattro anni e dieci mesi di reclusione. 103 do L'avvocato EA De IN, nell'interesse di AS AS, con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di assenza della motivazione, in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai delitti di cui ai capi 4, 6.1), 6.2), 6.3), 7.1), 7.2), 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) e 9). Il motivo è fondato. La Corte di appello a pag. 150-151 della sentenza impugnata, attestandosi del ruolo del AS quale organizzatore e promotore della manifestazione e del ruolo direttivo assunto durante la stessa, non ha motivato in ordine alle condotte poste in essere dal medesimo in relazione ai singoli episodi di reati contestati. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno statuito come il giudice di merito, per affermare la sussistenza del concorso morale nel reato, debba accertare specificamente l'efficacia eziologica della forma di partecipazione rispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato contestato. La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime, infatti, il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01). L'accoglimento di questo motivo esime dal delibare le ulteriori censure proposte e determina la prescrizione dei reati ascritti all'imputato diversi dalla resistenza a pubblico ufficiale. I rilievi delle sentenze di merito, del resto, non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento a AS, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), i delitti di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11) e con rinvio, quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1), 8.1) e 9 (artt. 337-339 cod. pen.). 104 La sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata ai fini civili con riferimento ai reati di lesioni personali, essendo necessario accertare l'effettiva condotta posta in essere dall'imputato, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 46) Il ricorso proposto da IU LO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU LO in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di IU LO, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 6.1), 6.2), 6.3) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. Il motivo è assorbito quanto ai reati di danneggiamento e di lesioni aggravate contestati alla LO, in quanto è assorbito dalla dichiarazione di prescrizione di tali delitti ed è infondato, quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 6.1) (artt. 337-339 cod. pen.). La Corte di appello, alle pagg. 153-154 della sentenza impugnata, ha rilevato che IU LO, ha «il braccio alzato» per riunire a sé un gruppo di manifestanti;
il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 198 della sentenza di primo grado, ha precisato che il gesto era inteso a serrare le fila dietro di sé e che la LO è ritratta mentre rovescia una transenna che delimitava l'areale ferroviario. Sulla base dei rilievi operati dalla Corte di appello, tuttavia, non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Fondato è, invece, per le ragioni sopra esposte, la censura relativa alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati alla LO confermando le statuizioni civili adottate in ordine agli stessi;
in relazione ai residui delitti di cui al capo 6.1) deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la determinazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata 105 + prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 47) Il ricorso proposto da RE ES RT UP. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di RE ES RT UP in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di RE ES RT UP, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la mera volontà di attaccare l'incolumità degli operanti, in assenza dell'individuazione di uno specifico atto in corso di compimento, è stato già esaminato. Gli ulteriori motivi, relativi all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, all'inosservanza dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto, sono stati già esaminati. La Corte di appello ha, peraltro, non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso due volte mentre lancia sasso verso i poliziotti. Infondato è, inoltre, il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato la pena irrogata in ragione della gravità delle condotte commesse dall'imputato. Fondato è il motivo relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata deve, dunque, con riferimento al UP deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 48) Il ricorso proposto da NI QU. (motivazione alle pagg. 156-160 della sentenza impugnata e alle pagg. 199- 201 della sentenza di primo grado) La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NI QU in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975m n. 110 contestata al capo 49.2), perché estinta per 106 intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in due anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato LA OV, nell'interesse di NI QU, propone otto motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore censura l'errata applicazione degli artt. 110, 337 cod. pen., e il vizio di mancanza o di manifesta illogicità. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso tra i manifestanti che hanno occupato la sede ferroviaria, armato di una mazza, e che ha partecipato attivamente agli scontri presso il centro commerciale Dob e in via Von TZ (pag. 158 della sentenza impugnata). Nella sentenza di primo grado si rileva che l'imputato è ritratto mentre fronteggia un carabiniere e un poliziotto ed è stato ritratto sul campo ER, a fine manifestazione, con in mano una mazza di legno. Il secondo motivo, relativo alla mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al delitto di interruzione di pubblico servizio cui al capo 4) dell'imputazione, e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento a delitti di lesione di cui ai capi 6.2), 6.3) e 7.2), sono assorbiti dalla prescrizione di tali delitti. I rilievi operati dalla Corte di appello non consentono di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di inosservanza dell'art. 116 cod. pen. denunciato dal ricorrente è inammissibile, in quanto, pur censurando formalmente una violazione di legge, si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti accertati. I motivi relativi all'inosservanza dell'art. 61, n. 1, cod. pen. e dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e al vizio di motivazione su tali punti sono stati già esaminati e disattesi. Il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è infondato in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato, per le ragioni esposte, è il motivo relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e il vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 17 marzo 2023. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento al QU deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai delitti di interruzione di pubblico servizio e di lesioni personali aggravate, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena 107 के per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 49) Il ricorso proposto da UE TE. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di UE TE in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 655, comma 1, cod. pen. (capo 1) per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado in relazione al residuo reato di cui agli artt. 337-339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di UE TE, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, a pag. 162 della sentenza impugnata, ha congruamente rilevato che il TE «partecipa attivamente alla fase finale della motivazione, nella quale si registrano alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine» e il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 201 della sentenza di primo grado, ha precisato che il TE è stato ripreso mentre scaglia due sassi contro le forze dell'ordine nel campo ER. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto il difetto assoluto di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena al TE, che risponde del solo delitto di cui al capo 10.1). La Corte di appello, infatti, pur riducendo la pena al TE ad un solo anno di reclusione, ha revocato la sospensione della pena al medesimo concessa in primo grado senza alcuna motivazione sul punto. Il motivo è fondato. La Corte di appello non ha riportato la sospensione condizionale già concessa in primo grado e questo errore impone, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la mera rettifica della sentenza impugnata, confermando la sospensione condizionale della pena disposta già dalla sentenza di primo grado nei confronti di UE TE. 108 50) Il ricorso proposto da LU RA. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LU RA, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del RA, propone cinque motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione e all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione al capo 10.1 dell'imputazione, è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione a tale delitto e il vizio di travisamento della prova sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato congruamente che l'imputato è stato ripreso mentre partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione, quando vi sono state alcune fasi di contrapposizione con le forze dell'ordine (pag. 162 della sentenza impugnata). Il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 202 della sentenza di primo grado, ha rilevato, peraltro, che il RA è stato ripreso, a volto scoperto, in prima fila nel cordone dei manifestanti che si contrappongono agli agenti presso il campo ER. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il contributo del ricorrente, ove ritenuto sussistente, sarebbe privo di rilevanza dirimente ai fini della commissione di tali reati. Il motivo è infondato, in quanto il contributo causale dell'imputato al delitto alla realizzazione collettiva del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non può essere ascritto all'ambito applicativo dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto, per come descritto dalla Corte di appello, non può essere qualificato in termini di rilevante marginalità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez. 4, 109 te n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051-01). quarto motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen. e al vizio di motivazione, è stato già delibato e disatteso, in quanto infondato. Con il quinto motivo il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, e il vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Il ricorso proposto dal RA deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 51) Il ricorso proposto da LA RI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di LA RI, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 50.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. contestato al capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Carmelo Picciotto, nell'interesse del RI, propone un unico motivo di ricorso, censurando la mancata motivazione in ordine alle censure svolte dalla difesa nell'atto di appello in ordine alla carenza di prova della responsabilità penale dell'imputato. L'imputato, infatti, sarebbe stato ritenuto concorrente nel reato di resistenza a pubblico ufficiale per il solo fatto di aver presenziato, quale attivista, alla manifestazione. Il motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, a pag. 163 della sentenza impugnata ha congruamente confermato la responsabilità del RI per il reato di concorso in resistenza aggravata a pubblico ufficiale a lui ascritto al capo 10.1), in quanto l'imputato, noto alle forze dell'ordine, è stato ripreso, a volto scoperto, mentre partecipa attivamente alla fase finale della manifestazione, nella quale si registravano alcuni istanti di contrapposizione con le forze dell'ordine. Negli scontri egli ha riportato una ferita sulla parte destra della fronte (cfr. fotogramma n. 2 scattato al momento della identificazione). il Giudice dell'udienza preliminare, a pag. 203 della sentenza di primo grado, ha rilevato che le immagini acquisite agli atti documentano il RI nella prima 110 te linea del cordone dei manifestanti, che, tenendosi per le mazze di legno, fronteggiarono gli agenti presso il campo ER. Il ricorso proposto dal RI deve dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 52) Il ricorso proposto da NT ZO. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NT ZO, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 1), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di NT ZO, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello, a pag. 165 della sentenza impugnata, ha non incongruamente rilevato che il ZO è stato ripreso mentre dal campo ER scaglia una pietra in direzione degli agenti intervenuti. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 53) Il ricorso proposto da EL OS. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EL OS, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 51), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo delitto di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 10.1) in un anno di reclusione. L'avvocato FA Sommovigo, nell'interesse del OS, propone quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di carenza motivazione con riferimento al delitto di cui al capo 10.1), è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di travisamento della prova sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non incongruamente confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ha 111 क rilevato che il ricorrente è stato ripreso presso il campo ER a capo scoperto, con un sasso in mano che lancia contro gli agenti di Polizia. Il terzo motivo, relativo all'inosservanza delle attenuanti di cui art. 62, nn. 1, 2 e 3 cod. pen., è stato già esaminato e disatteso, in quanto infondato. Il quarto motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti in ragione della gravità della condotta accertata. Il ricorso proposto dal OS deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 54) Il ricorso proposto da ER AI. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER AI, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 655 cod. pen. contestata al capo 57.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato EA De IN, nell'interesse di ER AI, con unico motivo di ricorso, ha dedotto l'errata applicazione degli artt. 110, 337, 582 cod. pen., in relazione ai delitti contestati ai capi 2, lett. c), 4), 6.1), 6.2), 6.3), 7.1) e 7.2) e il vizio di contraddittorietà e di carenza della motivazione sul punto. Il motivo è infondato. La Corte di appello, a pag. 182 della sentenza impugnata, ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ritratto, all'interno della stazione ferroviaria, con una grossa sacca azzurra, dalla quale un altro manifestante estrae una mazza di legno e che ha fatto parte del gruppo dei manifestanti, che, dopo aver abbattuto le transenne, brandendo bastoni, hanno affrontato le forze dell'ordine presso il centro commerciale OB. Il ricorrente è, inoltre, stato ripreso mentre ha partecipato agli scontri in Via TZ, sui binari, durante l'occupazione dell'areale ferroviario ed era uno dei manifestanti che hanno lanciato sassi contro le strutture della stazione ferroviaria, danneggiandola. Lo AI è, inoltre, stato ritratto, a volto scoperto, nel campo ER, mentre si contrappone agli agenti, nel corso della commissione delle lesioni contestate al capo 7). Non risultando dalle sentenze di merito elementi probatori atti a consentire una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la prescrizione con riferimento ai delitti di danneggiamento, di 112 te interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali aggravate e di violenza privata contestati all'imputato. Le statuizioni civili, relative al delitto di lesioni aggravate, devono essere confermate in quanto la Corte di appello ha rilevato non certo illogicamente che l'imputato è, inoltre, stato ripreso mentre aziona un estintore, dal quale esce polvere bianca, e, nell'occasione, l'assistente capo EA AE ha riportato lesioni all'apparato respiratorio per le sostanze inalate. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, con riferimento allo AI deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai delitti di danneggiamento, di interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali aggravate e di violenza privata, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione e per nuovo giudizio in ordine all'applicazione della pena sostitutiva richiesta. 55) Il ricorso proposto da OM AN. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di OM AN, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 58.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in due anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione. L'avvocato Agnese Sbraccia, nell'interesse di OM AN, propone quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, nella parte relativa al vizio di motivazione e al travisamento della prova nell'identificazione dell'imputato, è stato già esaminato. Con il primo motivo il difensore ha anche dedotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al contributo causale arrecato alla realizzazione dei delitti di resistenza e lesioni. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente rilevato che l'imputato è stato ripreso nel corso degli scontri presso il centro commerciale OB, nel corso dei quali sono state cagionate lesioni personali all'assistente capo EA AE e al vice questore NT Caliò, mentre, con una mazza in mano, sferrava colpi all'indirizzo degli operanti (pag. 185 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che l'imputato, presso la stazione, ha lanciato una valigia contro gli agenti e sul campo ER è stato ripreso mentre 113 to lancia una pietra contro gli agenti e mentre danneggia una recinzione per costituire una barriera. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione con riferimento alla conferma della condanna di primo grado con riferimento al delitto di danneggiamento, è inammissibile per effetto della declaratoria di prescrizione di tale delitto. Sulla base dei rilievi operati dalla Corte di appello, peraltro, non sussistono i presupposti per pronunciare allo stato una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Con il terzo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in regime di mera equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e la misura degli aumenti per la continuazione. Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il proprio apprezzamento in ragione della gravità delle condotte accertate. Fondato è il quarto motivo, relativo alla violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 I. n. 698 del 1981 e al vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva. La sentenza impugnata, con riferimento allo AN, deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di danneggiamento aggravato (capo 2, lett. i), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3, 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) (tutti delitti di lesioni personali aggravate) di violenza privata (capo 11), confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena all'esito della prescrizione dei predetti delitti e nuovo giudizio sulla sostituzione della pena detentiva. 56) Il ricorso proposto da SI OR. La Corte di appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di SI OR, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 cod. pen. contestata al capo 59.2), perché estinta per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta per i residui delitti in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. L'avvocato Ettore Grenci, nell'interesse di SI OR, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comprovata la partecipazione concorsuale del ricorrente a tutti i delitti contestati. Je 114 Il motivo è infondato quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 10.1). La Corte di appello ha non certo incongruamente conferrnato l'affermazione della responsabilità penale dello OR, in quanto l'imputato è stato ritratto mentre impugna un bastone di legno, con il quale ha affrontato gli agenti, concorrendo a causare lesioni personali al Sovr. LO ST». I giudici di secondo grado hanno, inoltre, rilevato che è stata «altresì documentata fotograficamente la sua partecipazione alla azione di resistenza presso il centro commerciale OB [...] viene ritratto nel corso della occupazione dei binari ferroviari» (pag. 187 della sentenza impugnata). Non essendovi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, inoltre, essere dichiarata la prescrizione dei reati di interruzione di pubblico servizio di cui al capo 4) e di lesioni personali aggravate di cui ai capi 6.2), 6.3) e 10.2) e di violenza privata di cui al capo 11). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti di interruzione di pubblico servizio, di violenza personale e di lesioni personali aggravate contestati all'imputato perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento nei confronti di OR in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato ai capi 6.1) e 7.1).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati di lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio contestati a DD UF, UC DE, RV VA, NI EA, CO IU, AN TT, AD TO, LL ZI, SU CA EA, CA SC, SU CO, De ER ZO, SP AR, IA ST RU CR, CE LU, UR AN, RA CO, PP CH, OG LU, TA MA, CE CA, ZA OM, GN TI, UC IU, NA IN, AS TT, AS AS, LO IU, QU NI, AI ER, AN OM, OR SI perché estinti per intervenuta prescrizione;
conferma le statuizioni civili per DD, RV, NI, CO, AN, AD, LL, CA, CI, De ER, SP, IA, CE, RA, PP, OG, TA, RA, AN, GN, NA, AS, LO, QU, AI, AN, OR per reati di lesioni personali aggravate;
annulla ai fini civili la sentenza impugnata nei confronti di AS con riferimento ai reati di lesioni personali e rinvia al giudice 115 to civile competente per valore in grado di appello. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di LI GI ER, De ER ZO, PP CH, UC IU, AO IU con riferimento al reato di resistenza aggravata a pubblici ufficiali nonché nei confronti di RV VA, NI EA, AN TT, CI SC, SP AR, Di CO CA SC, RA CA, AN ON, ZA OM, GN TI, UC IU, AS TT, AR EA, LO IU, UP RE ES RT, QU NI, AI ER, AN OM in relazione all'applicazione delle pene sostitutive richieste e rinvia alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sui capi e punti suindicati e comunque per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi di DD UF, RV VA, NI EA, CO IU, AN TT, AD TO, LL ZI, CA SC, CI SC, SP AR, Di CO CA SC, IA ST ER CR, CE LU, UR AN, RA CO, OG LU, TA MA, RA CA, AN ON, ZA OM, GN TI, AS TT, AR EA, AS AS, LO IU, UP RE ES RT, QU NI, AI. ER, AN OM, OR SI;
rigetta infine i ricorsi di AL ER, NO CA, TE UE, RA LU, RI LA, ZO NT, OS EL che condanna al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 619 cod. proc. pen., rettifica la sentenza impugnata confermando la sospensione condizionale della pena nei confronti di TE UE già disposta in primo grado. Così deciso il 07/03/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente GI FI ZI D'NG Villa This al es SEZIONE VI PENALE - 4 LUG 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EN EN а 116 -La Corte di Cassazione. Sesha fezione Senale. CORTE IN CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE dnservatione 36871/2h. deponi hand A it 3/10/14 per l'integrazione del dispositivo marmette T SUPRE RACC. REM. 2625h124: R O Ar, 20/11/24 C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DR LA
P.Q.M.
Visti gli artt. 130 e 624 cod. proc. pen., ad integrazione del dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024 di questa Corte, dispone: - dopo le parole AO IU» e prima delle espressioni con riferimento al reato di resistenza aggravata a pubblici ufficiali» siano inserite le seguenti parole < AS AS>>; dichiara irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - in data 5 ottobre 2023, nei confronti di CO IU in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capi 6.1), 7.1) e 8.1). Rigetta nel resto la richiesta della Procura generale di Trento. Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in calce alla sentenza n. 26254 del 2024.. Così deciso il 17/09/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente GI FI ZI D'NG theme 3 6 SEZIONE VI PENALE ? 03 OTT 2024 DEPOSITATO CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. SS SE TE Copia conforme all'originale "Roma li, 217-10-24 71 ... CORTE IN CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE - Sesha Sezione female. Cassazione La Corte di con ordinanza 29535 124 - depozi haha i 19/4/24 trasmette integrazione del dispositivo RACC. GEN. 26252/24= 4 2 / E SUP T 1 1 R / O 0 C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 2 , DR Di LA A NOVA M O R
P.Q.M.
Visto l'art. 624, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano - in data 5 ottobre 2023, nei confronti di: DD UF in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di - cui al capo 6.1); AD TO in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 6.1); LL ZI in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 8.1); CA SC in relazione ai delitti di furto aggravato di cui al capo 3) e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata di cui ai capi 6.1), 7.1) e 10.1); IA ST ER CR in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 7.1), 9) e 10.1); ->CE LU in relazione ai delitti di resistenza pubblico ufficiale di cui ai capi 8.1) e 10.1); UR AN in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo - 3); RA CO in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui - ai capi 6.1), 8.1) e 10.1); - OG LU in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al саро 6.1); -TA MA in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 8.1). Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in calce alla sentenza n. 26254 del 2024. Così deciso il 18/07/2024. Il Presidente GI FI Jiller SEZIONE VI PENALE 19 LUG 2024 STATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Douss eppina Cirimele Copia conforme all'originale 01 2024 Roma lì, Jl Funzionari Giudiziarie Roma 20/14/202h