Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 18137
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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Per "arma da fuoco", ai sensi dell'art. 1bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si intende sia qualsiasi strumento portatile a canna che espelle o è progettato per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, sia qualunque altro oggetto che può essere trasformato a tale fine, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che lo stesso presenti l'aspetto di un'arma da fuoco e, in base alle caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato, dopo l'intervento di modificazione, possa essere idoneo all'azione di sparo di munizioni. (Nella specie, è stata ritenuta arma da fuoco una penna - pistola lanciarazzi, su cui, per effetto delle modifiche, poteva essere montata una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22).

Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine. (Nella specie, la SC ha escluso la sussistenza del reato in relazione al montaggio di una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22, su una penna - pistola lanciarazzi, strumento di segnalazione e di soccorso).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 18137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18137
Data del deposito : 7 marzo 2014

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