Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 2
Per "arma da fuoco", ai sensi dell'art. 1bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si intende sia qualsiasi strumento portatile a canna che espelle o è progettato per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, sia qualunque altro oggetto che può essere trasformato a tale fine, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che lo stesso presenti l'aspetto di un'arma da fuoco e, in base alle caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato, dopo l'intervento di modificazione, possa essere idoneo all'azione di sparo di munizioni. (Nella specie, è stata ritenuta arma da fuoco una penna - pistola lanciarazzi, su cui, per effetto delle modifiche, poteva essere montata una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22).
Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine. (Nella specie, la SC ha escluso la sussistenza del reato in relazione al montaggio di una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22, su una penna - pistola lanciarazzi, strumento di segnalazione e di soccorso).
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- 1. Modificare una pistola giocattolo è reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2024
Sì, secondo la Cassazione, la trasformazione di una pistola a salve o di una pistola giocattolo in un'arma da sparo funzionante rappresenta la creazione di un'arma clandestina. La Corte ha affermato questo principio di diritto nella sentenza n.14765/2022 (Prima Sezione). La sentenza ha sottolineato che sarebbe irragionevole considerare queste armi estranee all'identificazione tramite numero di matricola dopo la modifica, nonostante all'origine non fosse prevista l'immatricolazione. Questo vale soprattutto quando la modifica le rende funzionali come armi da sparo comuni. Cassazione penale sez. I, 16/03/2022, (ud. 16/03/2022, dep. 15/04/2022), n.14765 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le …
Leggi di più… - 2. Quando si consuma il delitto di rapinaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) 1. Il fatto La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, entrambi gli imputati erano condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 628, primo comma, cod. pen., mentre, se per solo uno di essi, era accertato a suo carico il reato di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. e all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'altro era ritenuto a sua volta colpevole del reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 18137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18137 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/03/2014
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 336
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 25633/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU ER N. IL 04/11/1963;
avverso la sentenza n. 1685/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 06/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Petrillo Alessandro Francesco che ha resistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa dal Tribunale di Ravenna in data 21 aprile 2009 dichiarava l'imputato LA ER responsabile, fra l'altro, dei reati ascrittigli di detenzione di arma clandestina per avere detenuto presso l'abitazione una canna sprovvista di numeri, sigle e contrassegni comprovanti la sua immatricolazione ed idonea ad essere applicata su una penna-pistola lanciarazzi (capo 1), di porto di arma clandestina, costituita dalla penna-pistola sulla quale era montata una canna priva di contrassegni (capo 3), di alterazione della pistola lanciarazzi per aumentarne le potenzialità offensive e consentirle di sparare anche cartucce cal. 22 (capo 5), di porto ingiustificato di un coltello con lama pieghevole (capo 6) e di detenzione e porto di una cartuccia cal. 22 con ogiva in piombo e punta forata (capo 7), fatti commessi in Ravenna il 15 maggio 2007. Per l'effetto, unificati i reati nel vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed Euro 250,00 di multa, disponendo la confisca di quanto in sequestro, mentre lo assolveva dai reati capi 2) e 4) perché il fatto non sussiste.
2.Con ordinanza pronunciata in data 31 marzo 2010 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato perché tardivo;
interposto ricorso per cassazione, la Corte Suprema con sentenza del 9 febbraio 2011 annullava detta ordinanza con rinvio alla Corte di merito.
3. Nel successivo giudizio di rinvio, con sentenza resa il 6 giugno 2012 la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza di primo grado, che confermava nel resto, e proscioglieva l'imputato dai reati di cui ai capi 6) e 7) perché estinti per prescrizione, riducendo la pena inflittagli ad anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 230,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale si duole di:
a)inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3 e D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2 e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello
confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di detenzione di arma clandestina. La Corte di merito si era sottratta all'onere di esaminare i rilievi difensivi con i quali si era contestato che la pena lanciarazzi ed i due cilindri sequestrati potessero definirsi arma clandestina, trattandosi piuttosto di strumento da segnalazione e/o soccorso, oggetto di libera detenzione, come tale prodotto e commercializzato in Italia. In subordine si era invocata la derubricazione del delitto capo 1) nella contravvenzione di cui all'art. 55 T.U.L.P.S., richiesta disattesa con il richiamo alle risultanze peritali, frutto di indagini superficiali ed incomplete, anche quanto alle prove a fuoco espletate, che avevano indotto la Corte di Appello a sostenere che i cilindri rinvenuti fossero in grado di sparare proiettili cal. 22, corrispondente in mm. al calibro 6, cosa non vera, corrispondendo a 5,5, come rilevato dal consulente tecnico della difesa. Inoltre, le prove a fuoco avevano evidenziato l'estrema pericolosità di sparare con canne costruite in materiale leggero, non adatto a subire le forti pressioni prodotte dall'esplosione di proiettili cal. 22, ma efficiente con le cartucce a salve flobert, che hanno diametro effettivo di 6 mm.. La Corte di Appello non aveva tenuto conto della definizione di arma da fuoco, dettata dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2, alla quale resta estranea la penna lanciarazzi, secondo quanto previsto dal punto 3^ dell'allegato 1^ della direttiva 91/477/CEE, anche perché non è un'arma portatile a canna e non può nemmeno essere idonea a subire trasformazioni, non avendo l'aspetto di arma da fuoco, ma di penna e non possedendo caratteristiche di materiale utilizzabile per lo sparo di proiettili, ma solo di cartucce a salve.
b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3 e D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2 e vizio di motivazione per avere ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di detenzione di arma clandestina, anziché la fattispecie di trasporto di arma: la Corte di Appello aveva ritenuto che il ricorrente, avvistate le forze dell'ordine, avesse frettolosamente smontato la pistola lanciarazzi senza avvedersi che il proiettile cal. 22 gli era caduto in grembo e poi, quanto sceso dall'autovettura, era finito al suolo. Non aveva però considerato che l'oggetto in contestazione non era carico, non era dotato di cilindretto, rinvenuto chiuso nel vano portaoggetti tra i sedili, sull'autovettura non vi erano munizioni.
c) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla L. n. 110 del 1975, art. 3 e vizio di motivazione per avere ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo 5), sebbene non fosse emersa la prova che egli fosse l'autore dell'alterazione, unica condizione che consente la punizione del detentore dell'arma modificata. Al riguardo la Corte di Appello non aveva reso alcuna giustificazione, così come aveva ritenuto accertata l'operata alterazione nonostante alcun intervento fosse stato eseguito sulla meccanica del dispositivo, non rilevando a tal fine la filettatura.
d) Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato per la gravità della condotta, che grave non era per le dimensioni e le caratteristiche degli oggetti sequestrati, per la mancanza di resipiscenza e per i precedenti penali dell'imputato, nonostante i relativi fatti fossero risalenti a vent'anni prima e tali da non dimostrare concreta pericolosità sociale;
e) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di applicazione della diminuente di un terzo della pena relativa alla pregressa richiesta di ammissione al giudizio abbreviato non concessa, nonostante il rigetto di tutte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa, che aveva realizzato una situazione probatoria analoga a quella conseguibile con l'introduzione del rito alternativo.
f) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale:
la Corte di Appello aveva erroneamente respinto la richiesta della difesa di esame del consulente di parte e del teste UG PI, nonché quella di rinnovazione della perizia balistica che accertasse le incongruenze di quella espletata in incidente probatorio. g) Violazione di legge e vizio di motivazione per il proscioglimento dell'imputato dal reato di cui al capo 7) a causa della sua estinzione per prescrizione in luogo della declaratoria di assorbimento in quella di detenzione dell'arma clandestina, non disposta, nonostante la Corte di Appello avesse ritenuto i presupposti per l'operatività del dedotto assorbimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
1.In via principale il ricorrente ripropone tematiche già a suo tempo rappresentate ai giudici di merito in ordine al giudizio di responsabilità, assumendo l'erronea ricostruzione dei fatti, quale effetto di illogica considerazione delle risultanze probatorie. Ritiene questa Corte di dover affrontare in via prioritaria per ragioni logiche il sesto motivo, col quale si è lamentato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'esame del teste a discarico UG ed all'espletamento di rinnovata perizia, diretta a supplire alle carenze ed incongruenze di quella già disposta nelle forme dell'incidente probatorio.
1.1 Al riguardo, la decisione di rigetto, assunta dalla Corte distrettuale è stata giustificata in modo adeguato e razionale in considerazione della superfluità di entrambi gli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa, dal momento che l'eventuale dimostrazione dell'acquisto da parte dell'imputato di cartucce a salve cal. 6 non offriva alcun elemento per ritenere lecita la condotta accertata di detenzione e porto abusivi di arma clandestina modificata, mentre la perizia espletata era considerata sufficiente, esaustiva ed immune dalle carenze denunciate. Il ricorso si limita a sostenere, non la decisività delle prove e la loro particolare efficacia dimostrativa, quanto l'utilità delle informazioni che il UG ed il consulente di parte avrebbero potuto fornire sulla destinazione della penna lanciarazzi detenuta dall'imputato, ma trascura che il nucleo essenziale dell'accusa, rispetto al quale avrebbe dovuto esplicarsi la deduzione difensiva di mezzi probatori contrari per smentirne il fondamento in fatto o in diritto, non verte sulla disponibilità di quello strumento, in sè lecito, quanto sulla sua alterazione e trasformazione in arma da fuoco, idonea allo sparo di veri proiettili, profili fattuali che UG non avrebbe potuto illustrare secondo le circostanze articolate per il suo esame e che il consulente di parte aveva già trattato. Quanto alla perizia, premesso che pacificamente non si tratta di un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, l'attività difensiva risulta essersi espressa anche mediante l'assistenza di un consulente di parte qualificato, ed i giudici di merito hanno sottoposto al loro vaglio tutte le risultanze acquisite senza aver ravvisato l'esigenza di un ulteriore approfondimento tecnico, dando conto delle relative ragioni, che non risultano illogiche o ingiustificate.
2. Tanto premesso in ordine alla ritenuta completezza del materiale probatorio, non trova rispondenza nel percorso giustificativo che correda la sentenza impugnata la doglianza di omessa considerazione dei rilievi difensivi, esposti con l'appello. Al contrario, la Corte di merito, replicando a specifica censura, ha escluso che quanto detenuto dal LA costituisse un oggetto di libera acquisizione e conservazione, sebbene in sè potesse qualificarsi come "dotazione di soccorso" o strumento di segnalazione, in ragione della sua alterazione avvenuta mediante l'unione non di "un tromboncino per il lancio di razzi da soccorso segnalazione, ma (di) una vera e propria canna d'acciaio filettata in modo tale da poter essere montata stabilmente sul dispositivo, idonea a camerare proiettili calibro 22 (anche Long Rifle come quello sequestrato e raffigurato nella documentazione fotografica)". Tale affermazione è stata supportata dai risultati delle indagini peritali, conseguite all'effettuazione di prove tecniche di sparo condotte con l'utilizzo delle due canne sequestrate, all'esito delle quali era emerso che i proiettili "... sparati con la penna lanciarazzi in parola, debitamente modificata, abbiano prodotto velocità sovrapponibile a quelle che avrebbero dovuto avere se esplosi in canne per arma specificatamente prodotte, dimostrando l'alta lesività del binomio canna/penna lanciarazzi e la sua sicura collocazione come arma da fuoco".
2.1 Ebbene, non giova alla difesa ribadire che quanto in sequestro costituisce oggetto di libera commercializzazione, ne' richiamare le sue caratteristiche tecniche e di armamento con cartucce a salve, dal momento che non vengono in rilievo la sua struttura e la sua funzionalità originarie, pacificamente lecite, quanto quelle acquisite per effetto dell'intervento di modificazione, descritte e sperimentate dal perito. La sentenza poi ha evidenziato che il calibro delle due canne era "di poco superiore a quello delle cartucce da 22", misura che tradotta in mm. corrisponde "approssimativamente" al calibro 6, e che tali dimensioni consentivano l'esplosione e la proiezione all'esterno delle munizioni cal. 22; ha quindi analiticamente affrontato e disatteso anche le obiezioni difensive, basate sulla consulenza tecnica di parte, rilevando che:
-la fabbricazione e la destinazione allo sparo di cartucce a salve non esclude che l'alterazione subita avesse consentito di trasformare la penna pistola in arma idonea allo sparo di veri proiettili cal. 22;
-il perito non aveva omesso di effettuare la misurazione del diametro delle canne, ne' di verificare la traiettoria percorsa dai proiettili e la loro inclinazione rispetto al bersaglio, avendo descritto le modalità di utilizzo, per ragioni di difesa personale, dell'arma modificata nello sparo a distanza ravvicinata, previo appoggio contro un abito o sostanze molli, insidiosa perché non produttiva di rumore e non immediatamente percepibile nei suoi effetti, se non diretta contro parti vitali della persona;
-il diametro delle canne non era affatto "troppo grande" rispetto alle munizioni ordinarie cal. 22, in quanto, seppur di fabbricazione artigianale e tali da determinare una certa deformazione dei bossoli, riscontrata nella sperimentazione peritale, la stessa non aveva compromesso l'efficienza degli spari.
Alla luce dell'analisi compiutamente condotta delle risultanze probatorie, risultano dunque destituite di fondamento le pur accurate obiezioni difensive, dal momento che il riscontrato blocco del bossolo all'interno delle canne dopo lo sparo e la sua rimozione soltanto con l'azione meccanica di uno scovolo metallico per liberare il relativo alloggiamento, nonché la deformazione di alcuni dei bossoli, non provano in sè, - ed il ricorrente non lo afferma nemmeno -, che esplosione ed espulsione del proiettile fossero in assoluto impedite, che altrettanto impossibile fosse il riutilizzo dell'arma una volta rimosso il bossolo o che l'assenza di condizioni di sicurezza nello sparo ne prevenisse con certezza qualsiasi impiego offensivo. In tal modo si è raggiunta la prova della concreta capacità del dispositivo, mediante assemblaggio della penna pistola e della canna filettata, di proiettare all'esterno le munizioni, della sua reale offensività ed idoneità ad assolvere la funzione propria delle armi da sparo.
2.2 Non vale nemmeno richiamare la nozione normativa vigente di arma da fuoco, per sostenere che il dispositivo in sequestro non sarebbe ad essa rapportabile per il difetto dell'aspetto di arma da fuoco e delle caratteristiche di fabbricazione o di materiale impiegato in modo da poter essere trasformata.
2.2.1 È noto che a livello definitorio, tenendo conto dell'elencazione contenuta nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un'azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa (Cass. sez. 1, n. 120 del 09/07/1981, Saia, rv. 151488). L'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva offerto della suddetta nozione normativa sosteneva che, per poter escludere che un dispositivo sia qualificabile come arma da sparo, è necessario sia totalmente ed assolutamente inefficiente all'uso che gli è proprio, ossia allo sparo di proiettili, perché soltanto in tale situazione non è ravvisabile un pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità, a salvaguardia dei quali valori la normativa vigente regola detenzione e porto di armi o di parti di armi;
per tali ragioni conserva la natura giuridica di arma un oggetto che, seppur privo di parti essenziali o al momento non efficiente, possa essere agevolmente riparato o ricomposto con la sostituzione o collocazione dei componenti mancanti, ovvero mediante altri accorgimenti che ne ripristinino l'idoneità allo sparo (Cass. sez. 1, n. 13860 del 21/09/1989, Capodieci, rv. 182291; sez. 1, n. 685 del 4/11/1992, Martone, rv. 192774; sez. 1, 2168 del 24/10/1994, Veneto, rv. 200412;
sez. 1, n. 1289 del 30/10/1996, Fani, rv. 206928; sez. 6, n. 15159 del 22/2/2001, Marengo, rv. 218773; sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, rv. 240677). Soltanto quando risulti accertato che il dispositivo non possa essere portato in alcun modo a condizioni di efficienza, allora verrà meno in modo definitivo ed irreversibile la sua capacità offensiva e la lesività per la persona con la conseguente non configurabilità di alcuna ipotesi di reato.
2.2.2 Inoltre, proprio in base al profilo della concreta offensività per i beni giuridici protetti e della capacità di ledere la persona in ragione delle caratteristiche costruttive e funzionali, si basa la distinzione di regime giuridico tra le armi vere e proprie e quegli oggetti che ne riproducono l'aspetto esteriore per forma, colore, dimensioni e che sono idonei a provocare i soli effetti sonori dello sparo, perché caricati a salve, come nel caso delle pistole scacciacani, delle armi giocattolo, degli strumenti di segnalazione, che non possono espellere proiettili di alcuna specie.
2.2.3 Al riguardo deve tenersi conto del fatto che con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 è stata data esecuzione alla delega attribuita al Governo dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 36 per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di armi. La novella ha collocato nell'art. 1, comma 1-bis, del nuovo testo normativo alcune disposizioni definitorie, che ripetono quelle della direttiva comunitaria del 2008 e della precedente direttiva 1991/477/CEE. Per "arma da fuoco" s'intende dunque "qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto 3^ dell'allegato 1^ della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata". Per contro la stessa disposizione sottrae alla categoria delle armi da fuoco quegli oggetti che, sebbene rientranti nella definizione generale, risultano elencati al punto 3 dell'allegato 1 della direttiva 1991/477/CEE, ossia: a) le armi che sono state rese definitivamente inutilizzabili perché le loro parti essenziali sono state rese inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare anche con interventi ripristinatori;
b) gli oggetti il cui uso è la destinazione a creare allarme, segnalazione, salvataggio, oppure per la macellazione e pesca all'arpione, o comunque impiegati in processi industriali o tecnici, se possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) le armi antiche o le loro riproduzioni, sempre che non rientrino nelle categorie precedenti e siano oggetto di disciplina specifica da parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri.
2.3 Ebbene, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la penna pistola, secondo la descrizione offerta dai rilievi fotografici e dalla perizia, richiamati nella sentenza impugnata, differisce nell'aspetto esteriore da arma vera e propria se considerata distinta dai due cilindri artigianali filettati, risultando in caso di loro assemblaggio, portatile, dotata di canna ed idonea all'espulsione di proiettili;
inoltre, le sue caratteristiche costruttive dopo l'intervento di modificazione, per quanto già esposto, la rendono capace dell'azione di sparo di munizioni ordinarie, risultando in ciò conforme alla definizione normativa di arma comune da sparo. Inoltre, non giova richiamare la disposizione della direttiva Europea che liberalizza la detenzione ed il porto di strumenti di allarme e segnalazione, dal momento che la stessa disposizione al contempo subordina il lecito possesso alla condizione che essi siano "utilizzati unicamente per tali scopi specifici", non per l'offesa alla persona.
2.4 In punto di diritto, va ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere e confermare, la disciplina normativa che incrimina le condotte aventi ad oggetto armi clandestine persegue la finalità di consentire all'autorità di polizia di sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo, sia quanto ad eventuali trasferimenti, sia quanto alle persone legittimate a detenerle, in modo da poter individuarne in ogni momento il detentore. L'esigenza così delineata resta pregiudicata da condotte di detenzione o porto aventi ad oggetto, tanto un'arma i cui numeri di matricola siano stati cancellati, quanto un'arma sulla quale gli elementi distintivi non siano mai stati impressi in ragione della sua fabbricazione artigianale, come nei casi di trasformazione di un giocattolo, oppure di un dispositivo di segnalazione a salve, in arma vera e propria (Cass. sez. 2, n. 8774 del 27/03/1987, Paesano, rv. 176468; sez. 1, n. 10328 del 22/08/1992, Procopio, rv. 192301; sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, rv. 249757). 2.4.1 È noto che la nozione di arma clandestina, oggetto delle condotte incriminate dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modificazioni, è dettata dal comma 1 dello stesso art., secondo il quale sono clandestine "le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7" e "le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11". Entrambe le disposizioni richiamate della L. n. 110 del 1975, artt. 7 e 11 costituiscono norme integratrici del precetto penale, ma prevedono obblighi distinti ed autonomi: la prima, che riguarda la qualificazione mediante inserimento nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo dei prototipi di nuova produzione in Italia o di nuova importazione dall'estero, costituisce operazione finalizzata a distinguere le armi comuni da sparo da quelle da guerra, soggette a un diverso regime sanzionatorio;
la seconda attiene all'immatricolazione mediante l'apposizione sul dispositivo di dati distintivi, costituiti dalla sigla o dal marchio del produttore;
dal numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
dal numero progressivo di matricola e dal contrassegno speciale, impresso dal Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia. L'art. 11, ai commi 3, 4, 5 e 6 disciplina poi anche gli adempimenti cui deve sottostare colui che importi un'arma dall'estero.
2.4.2 L'autonomia materiale e funzionale delle operazioni di catalogazione ed immatricolazione da conto dell'opinione giuridica, già formatasi prima delle recenti modifiche apportate dalla L. n. 183 del 2011, secondo la quale la mancata previsione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante per escludere la configurabilità, in relazione ad essa, di reati concernenti le armi clandestine sotto il diverso profilo dell'assenza degli elementi identificativi, prescritti dall'art. 11 citato (Cass. sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Reccia, rv. 256014; sez. 1, n. 16127 del 01/03/2002, Lattuada, rv. 221328; sez. 1, n. 1283 del 10/02/1999, Colantonio e altri, rv. 212792).
È però entrata in vigore la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, ad abrogare la L. n. 110 del 1975, art. 7 ed a sopprimere il catalogo nazionale della armi comuni da sparo con la conseguente abolizione dall'ordinamento giuridico delle fattispecie di reato aventi ad oggetto armi clandestine perché non catalogate (Cass. sez. 1, n. 29496 del 27/06/2013, Lagrotteria, rv. 256109; sez. 1, n. 21673 del 23/04/2013, Crudo, rv. 255946); l'intervento novellatore ha però mantenuto immutata la nozione di arma clandestina in quanto priva di uno degli altri tre elementi distintivi previsti dalla L. n. 110 del 1975, art. 11 della e la sua rilevanza ai fini di configurare i reati di cui all'art. 23 dello stesso testo normativo. Ed il caso in esame si presta ad essere considerato alla luce dei rilievi svolti, essendo stati contestati al LA al capo 3) la detenzione ed il porto della penna trasformata in pistola, quindi in arma comune da sparo clandestina, sia perché priva di numeri, sigle e contrassegni, sia perché non catalogata: permane dunque immutato, anche in base all'attuale assetto normativo della materia, il disvalore delle condotte sotto il primo dei due profili di illegalità contestati. 3. È del tutto generico e quindi inammissibile il secondo motivo di ricorso: la Corte di merito ha escluso la possibilità di qualificare la condotta di cui al capo 3) come trasporto di arma in relazione alle circostanze riferite dal verbalizzante, secondo il quale, all'atto dell'operato controllo dell'imputato, all'interno della sua autovettura erano stati rinvenuti la penna pistola ed un cilindro in acciaio filettato, dal che si era dedotto che l'arma, in precedenza completa per il previo montaggio di tali due componenti a formare un tutt'uno, fosse stata frettolosamente smontata e essi lasciati all'apparenza separati alla vista del personale di polizia. Tale conclusione è stata avvalorata dalle modalità di collocazione dei due componenti e dalla presenza a terra all'esterno dell'autovettura di un proiettile cal. 22, che si è ritenuto essere caduto al suolo dopo lo smontaggio dell'arma ed all'atto dell'uscita dell'imputato dal veicolo. Ebbene, a fronte di tale ricostruzione in punto di fatto il ricorso si limita a contestare l'acquisizione di prove sufficienti ed a muovere obiezioni logicamente inconsistenti, in quanto basate sul rinvenimento degli oggetti tra loro distinti e tali da indicare l'assenza di carica e di munizioni, ma è agevole replicare che ciò è dipeso soltanto dalla loro momentanea separazione, resa evidente dalla prossimità di collocazione del cilindro nel vano portaoggetti tra i sedili e della penna pistola sotto il sedile anteriore lato guidatore e dal proiettile caduto a terra in corrispondenza della portiera del conducente nel punto in cui il LA era sceso dall'auto, particolare di cui non si offre alcuna spiegazione, non essendosi dedotta nemmeno la casualità di tale presenza. È dunque del tutto logica e conforme a tali risultanze fattuali la valutazione fattane dalla Corte di Appello, secondo la quale l'arma clandestina in quel frangente e prima del controllo era stata completa, montata e pronta allo sparo grazie all'immediata disponibilità delle sue componenti, fatto che rientra nell'ambito di applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, che incrimina il porto di armi o
"canne clandestine". Del resto non ha consistenza nemmeno l'affermazione, secondo la quale il cilindro rinvenuto nel vano portaoggetti dell'auto avrebbe dovuto essere considerato un semplice accessorio della penna lanciarazzi, che non si spiega in alcun modo quale funzione avrebbe dovuto esso assolvere, posto che non si trattava di parte in dotazione dello strumento, ma di fabbricazione artigianale.
4. È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso;
premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la realizzazione di una filettatura per l'applicazione, ad esempio, di un silenziatore costituisce alterazione dell'arma da sparo, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3, perché tale da mutarne le caratteristiche di funzionamento, agevolate, potenziate e rese più insidiose per l'altrui incolumità (Cass. sez. 1, n. 41993 del 21/10/2010, Santaniello, rv. 249004; sez. 1, n. 7835 del 12/03/1982, Giai, rv. 154992; sez. 1, n. 5202 del 20/3/1985, Calandrino, rv. 169439; sez. 1, n. 12867 del 26/02/1988, Laner, rv. 180051), va aggiunto che la fattispecie penale in esame è configurabile quando l'intervento venga eseguito su strumento che sia già qualificabile in sè come arma, rientrante nella relativa nozione legislativa, e la punizione di tale condotta trova giustificazione nell'esigenza di impedire qualsiasi incremento delle caratteristiche di offensività o agevolazione nell'uso, nel porto o nell'occultamento, non preventivamente approvate all'atto dell'immatricolazione del dispositivo.
4.1 Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, tale situazione non ricorre nel caso in esame nel quale l'apposizione di una canna non originale è avvenuta su dispositivo in sè costituente strumento di segnalazione o soccorso, la cui destinazione naturale non è lo sparo di proiettili e l'offesa alla persona e che quindi non rientra nella definizione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, che comunque risulta superata, per quanto già esposto, dal
D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 1, comma 1-bis; in altri termini, soltanto l'alterazione in contestazione ha reso l'oggetto arma da sparo e quindi suscettibile di un utilizzo pericoloso, e, come tale, ne ha determinato la soggezione al regime limitativo.
4.2 Oltre a tale preliminare rilievo, va aggiunto che effettivamente, sebbene la Corte di Appello abbia dato atto che non vi era prova per sostenere che il LA fosse l'autore materiale dell'alterazione, gli ha addebitato la relativa condotta in modo del tutto inspiegato e contraddittorio, non potendo desumersi la relativa dimostrazione dal mero possesso dello strumento modificato (Cass. sez. 6, n. 39231 del 24/06/2004, Quadrelli ed altri, rv. 230462; sez. 1, n. 8089 del 12/05/1987, Simula, rv. 176344; sez. 1, n. 2075 del 25/09/1984, Di Nardo, rv. 168089). Invero, tale disponibilità non è sufficiente a fondare una sorta di presunzione di individuazione del suo autore o del suo concorso morale con l'artefice, quale committente, non potendo escludersi che l'imputato abbia acquistato il dispositivo, già corredato delle due canne artigianali. Pertanto, sul punto la sentenza va annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo 5) perché il fatto non sussiste con la conseguente eliminazione della relativa sanzione di giorni dieci di reclusione ed Euro 25,00 di multa;
la pena inflitta resta dunque determinata in anni due, giorni dieci di reclusione ed Euro 205,00 di multa.
5.In ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche il motivo è infondato: i giudici di appello hanno confermato la correttezza della decisione sul punto sul rilievo della gravità dei fatti, dell'assenza di segni di resipiscenza o revisione critica della propria condotta, della negativa personalità dell'imputato, gravato da una condanna irrevocabile del 2003 per dichiarazione fraudolenta, violazione delle leggi doganali e introduzione nello Stato di prodotti o segni falsi, nonché da altra condanna più recente del 2006 ad anni quattro e mesi otto di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. In tal modo è stato giustificato sulla scorta di concreti elementi sfavorevoli il giudizio di non meritevolezza dell'attenuazione della pena, valutazione che, siccome congruamente motivata, sfugge al sindacato conducibile nel giudizio di legittimità.
6. È inammissibile per manifesta infondatezza il quinto motivo di gravame. La sentenza in verifica ha già respinto la richiesta di riconoscimento della riduzione di un terzo della pena, previsto per il giudizio abbreviato, in quanto, dopo il rigetto da parte del G.U.P. dell'istanza condizionata di ammissione al rito alternativo, formulata dall'imputato, questi non l'aveva riproposta al Tribunale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, secondo quanto prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438 cod. proc. pen., comma 6; si è così uniformata al costante indirizzo di questa Corte, che va pienamente condiviso, secondo il quale, se la richiesta di accesso al giudizio abbreviato non venga riproposta nella fase predibattimentale, resta preclusa la possibilità di sindacare la correttezza della precedente decisione reiettiva e di applicare, all'esito del giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. (sez. 3, n. 25983 del 07/05/2009, Sette, rv. 243910;
sez. 4, n. 22154 del 18/03/2008, Amodio ed altro, rv. 240019; Sez. Unite, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, rv. 229174). La soluzione così offerta tra spunto giustificativo dal rilievo, secondo il quale, perché possa riconoscersi la violazione dei criteri legali di quantificazione della pena per effetto dell'omessa applicazione della riduzione per il rito, la mancata celebrazione del processo secondo le norme speciali del giudizio abbreviato deve essere dipesa da un errore percettivo e valutativo del giudice nell'apprezzamento delle istanze istruttorie integrative rispetto alle risultanze emerse;
se, al contrario, fosse ascrivibile all'inerzia dell'imputato, alle cui determinazioni discrezionali viene rimessa la possibilità di attivare il procedimento speciale, il quale non ripropone la richiesta con identico contenuto prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, non potrebbe più discutersi dell'eventuale erroneità del provvedimento reiettivo, al quale egli ha prestato acquiescenza. Opinare diversamente significa vanificare l'effetto deflattivo proprio del rito e rimettere alle sole scelte dell'imputato il momento nel quale determinare l'attivazione del controllo giudiziale.
6.1 Tanto premesso, la difesa, senza confutare la corretta applicazione dei superiori principi, ricorre ad altro argomento, sostenendo che l'applicazione della diminuente discenderebbe dall'avvenuta revoca del provvedimento di ammissione delle prove già dedotte dalla difesa e positivamente vagliate dallo stesso Tribunale con la conseguente decidibilità del processo allo stato degli atti;
ma ciò non muta i termini della questione e là sua soluzione, dal momento che la richiesta di ammissione al rito abbreviato era stata formulata soltanto come subordinata al supplemento istruttorie e la relativa decisione di rigetto era stata giustificata adeguatamente, tanto che la stessa prova testimoniale col teste UG era stata ritenuta superflua, evento che avrebbe comunque lasciato all'imputato la facoltà di riformulare l'istanza di rito alternativo, priva di alcuna subordinazione.
Per contro, l'applicazione delle regole dibattimentali ha riguardato tutta l'attività istruttoria, anche quella condotta a richiesta dell'accusa, e ha condizionato i criteri di valutazione della prova, da qualunque parte dedotta, senza avere trasformato il rito in un abbreviato surrettizio e senza che il provvedimento di revoca dell'ammissione dei mezzi istruttori proposti dalla difesa possa esplicare alcuna influenza al riguardo, posto che è dipeso dal giudizio della loro superfluità rispetto ai temi posti dal processo. Nessuna compromissione indebita delle prerogative difensive si è verificata, dipendendo la mancata assunzione delle prove richieste dall'imputato, non da un'interdizione di principio, ma dalla constatata inerenza a circostanze non decisive e quindi superflue.
7. Infine, con l'ultimo motivo ci si duole della mancata assoluzione nel merito dal reato di cui al capo 7), che avrebbe dovuto essere assorbito in quello contestato al capo 3): la doglianza, per quanto accademica e priva di qualsiasi rilievo pratico, è fondata e riposa su consolidato principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo il quale deve negarsi autonomo rilievo penale alla condotta di detenzione abusiva delle munizioni, in quanto assorbita nell'illecito riguardante l'arma, quando le stesse siano detenute nello stesso contesto spazio-temporale, non eccedano il quantitativo usualmente conservato e quello contenibile in un caricatore (Cass. sez. 1, n. 17808 del 5/5/2008, Amato, rv. 239852; sez. 6, n. 29719 del 27/5/2003, Orlandi, rv. 225870; sez. 2, n. 2071 del 5/11/1987, Maniscalco, rv. 17761). Pertanto, tenuto conto che il proiettile cal. 22 era detenuto e portato nelle stesse circostanze di tempo e luogo di detenzione e porto dell'arma modificata sulla quale avrebbe dovuto essere utilizzato, ne discende il chiesto assorbimento e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche sul punto. Nel resto e per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 5) perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di giorni dieci di reclusione ed Euro 25,00 di multa, rideterminando la pena in anni due, giorni dieci di reclusione ed Euro 205,00 di multa. Dichiara assorbito il reato di cui al capo 7) in quello di cui al capo 3). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014