Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 16127
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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Per la sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, 110 è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di immatricolazione, anche se per quell'arma non è previsto l'inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a norma dell'art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia privo del numero di matricola).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 16127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16127
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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