Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, 110 è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di immatricolazione, anche se per quell'arma non è previsto l'inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a norma dell'art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia privo del numero di matricola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 16127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16127 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 01/03/2002
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 209
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO Consigliere N. 037172/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) TT NO N. IL 03/01/1945
avverso SENTENZA del 19/07/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Giuseppe Fiorella, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
Fatto e diritto
Con sentenza del 19 luglio 2001 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede il 14 maggio 1996, con la quale TT IT era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e centoquarantamila lire di multa, siccome responsabile di detenzione illegale di un fucile da caccia privo di numero di matricola.
La Corte territoriale, disattesa l'eccezione di nullità della sentenza, sul rilievo che il difensore aveva rinunciato al relativo motivo di impugnazione, osservava che l'obbligo di apposizione di una sigla identificativa, sancito dall'art.11 della legge n.110/75, sussiste per tutte le armi comuni da sparo, compresi i fucili da caccia ad anima liscia (come quello sequestrato all'imputato), che non devono essere inseriti nel catalogo nazionale, a norma dell'art.7 della stessa legge.
Sussisteva, d'altra parte, nella specie l'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo generico, a nulla rilevando l'erroneo convincimento del detentore circa gli obblighi imposti dalla legge. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza, in quanto:
1) non è intervenuta alcuna rinuncia al motivo di impugnazione attinente alla nullità per la mancata citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado;
2) la disposizione dell'art.11 della legge n.110/75 è strettamente connessa a quella dell'art.7, poiché il numero di iscrizione nel catalogo nazionale (da cui sono esclusi i fucili da caccia ad anima liscia) è un dato essenziale ed imprescindibile per la immatricolazione dell'arma presso il banco nazionale di prova;
3) posto che l'imputato deteneva diverse armi, compresa quella per cui è processo (sulla quale, peraltro, era impresso il numero identificativo "16") tutte regolarmente denunciate, non era configurabile l'elemento soggettivo del reato contestato, in relazione al quale doveva comunque ravvisarsi un errore scusabile nella interpretazione del dettato normativo.
Osserva la Corte che l'eccezione procedurale - attinente ad una pretesa nulllità insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art.179 co.1 c.p.p. - è infondata nella sua premessa in fatto. Risulta, invero, dagli atti (presi in esame, data la natura della doglianza proposta dal ricorrente) che nel giudizio di primo grado l'imputato era presente all'udienza in esito alla quale fu disposto il rinvio all'udienza, nel corso della quale fu pronunciata la sentenza. Pertanto, nessun ulteriore avviso, oltre a quello dato oralmente, era a lui dovuto.
Sono infondate anche le censure relative alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Quanto all'elemento oggettivo, deve rilevarsi che gli artt.7 e 11 della legge n.110/75 prevedono due obblighi distinti e diversi, non sovrapponibili ne' interdipendenti.
La finalità della catalogazione è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e le armi da guerra, soggette a un diverso regime sanzionatorio, mentre la "ratio" della immatricolazione va individuata nell'esigenza di sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, così da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori.
Ne consegue che la mancata previsione di un'arma nel catalogo delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità, in relazione ad essa, di reati concernenti le armi e, specificamente, del delitto di cui all'art.23 della legge n.110/75. Questa norma, significativamente, definisce la nozione di arma clandestina in relazione a due categorie, riconducibili, rispettivamente, alla violazione dell'art.7 e dell'art.11 della stessa legge: la previsione alternativa delle due condotte rende evidente l'autonomia dell'obbligo di immatricolazione rispetto a quello di catalogazione delle armi.
Nella specie, poi, non scriminano la condotta dell'imputato le circostanze dedotte in sua difesa, poiché, da una parte, il numero - composto da due cifre - impresso sul fucile non equivale ai molteplici dati distintivi (numero, contrassegno e sigla) dei quali viene dotata l'arma con la immatricolazione;
d'altra parte, la denuncia di detenzione all'autorità di polizia non adempie il diverso ed autonomo obbligo della immatricolazione. Quanto all'elemento soggettivo del reato, correttamente identificato dalla Corte di merito nel dolo generico, va evidenziato che l'errore di diritto scusabile - invocato a propria discolpa dal ricorrente - in quanto dovuto ad ignoranza "inevitabile" della legge penale nel suo esatto significato (secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 24-3-1988 n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art.5 c.p.) si configura solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato;
condizione che non si verifica nel caso di violazione del disposto degli artt.11 e 23 della legge n.110/75. Pertanto, l'impugnazione va rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2002