Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV E VARIE DCV REPUBBLICA I F 4 959/0 1 LA CORTE SURRE A SSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE D COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 5468/00 Dott. Rafaele CORONA 10656 Dott. Antonio VELLA - Consigliere - Cron. Rep. 1755 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 14/12/00 - Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TEN ZA Richiesta copia studic sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. SOLE 24 C 200 per ritti L LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE AP 200° NI IL CANCELLIERE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato SERENA LEONE, che la difende unitamente all'avvocato LIRE 3000 ENRICO FONTANA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CG508917 NI PE, SC UN, NI AN, NI RC, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi Richiesta copia studi dall'avvocato FILIPPO INDELLI, giusta delega in atti;
dal Sig. FONTAN per diritti L. 200 2000 - resistenti 11 12 of 2081 avverso la sentenza n. 160/00 del Tribunale di IL CANCELLIER - - -1- FERRARA, depositata il 23/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 11/2/1998 RT ID conveniva in giudizio suo fratello RT GI esponendo di avere acquistato il 28/5/1993, dalla Regione Emilia Romagna, gestione liquidazione ex ERSA, un terreno detenuto dal germano il quale si era rifiutato di rilasciarglielo. L'attrice, quindi, chiedeva la condanna del convenuto all'immediato rilascio in favore di essa istante del bene immobile in questione. Il convenuto si costituiva e, con lo stesso atto di costituzione, interveni- vano volontariamente MO UN, RT NT e RT RC e tutti resistevano alla domanda deducendo l'esistenza di un'impresa familiare ex articolo 230 bis c.c. e della conseguente comunione del fondo in capo a tutti i componenti della famiglia. In via preliminare il convenuto e gli inter- venuti eccepivano l'incompetenza del giudice ordinario per essere compe- tente il giudice del lavoro o la sezione specializzata agraria del tribunale. L'adito pretore fissava l'udienza del 28/7/1999 per la precisazione delle conclusioni e poi - a seguito dell'entrata in vigore, con decorrenza dal 2/6/1999, delle disposizioni del d. lgs relative alla soppressione dell'ufficio del pretore e dell'istituzione del giudice unico di primo grado - il tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, con sentenza 23/2/2000 dichiarava la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice del lavoro ritenendo la controversia, avente ad oggetto diritti patrimoniali spettanti ai partecipanti alla comunione familiare, rientrante tra quelle assegnate alla competenza per materia del giudice del lavoro. La detta sentenza è stata impugnata da RT ID con istanza per re- golamento di competenza fondata su un solo articolato motivo. 3 RT GI, RT RC, RT NT e MO UN hanno depositato scrittura difensiva ex articolo 47 c.p.c. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Il Procuratore Generale ha così motivato la sua requisitoria: "rilevato che la decisione impugnata, con la quale il giudice monocratico presso il tribunale di Ferrara ha dichiarato la propria incompetenza per ma- teria indicando come competente "il giudice del lavoro" ( del medesimo tri- bunale come espressamente affermato nel provvedimento in oggetto), è stata emessa successivamente all'entrata in funzione del giudice unico;
ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudizio deve comunque proseguire davanti al tribunale originariamente adito mentre la decisione impugnata coinvolge una questione di rito e non di competenza;
chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inam- missibile il ricorso". La Corte condivide le esposte argomentazioni e le fa proprie in quanto aderenti ai principi in proposito più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro, nell'ambito dello stesso ufficio, non involge una questione di com- petenza, ma di semplice diversità di rito che la parte deve seguire. La statui- zione sul punto, quindi, è impugnabile con l'appello quale strumento per la deducibilità dell'eventuale errore in procedendo e non con il regolamento di competenza. Occorre al riguardo precisare che, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito e non sulla competenza posto che sia le controversie ordinarie che quelle di lavoro e previdenza sono attribuite al tribunale il quale giudica, nel primo caso, con le forme del rito ordinario e, nel secondo caso, con l'applicazione del rito del lavoro. Gli articoli 132 e 133 del d. lgs 19/2/1998 n. 51 indicano le uniche ipotesi in cui l'ufficio pretorile continua transitoriamente ad esistere, ossia le cause hooos in relazione alle quali, alla data del 2/6/1999, siano state già precisate le conclusioni o, comunque, ritenute in decisione. 290000, Nella specie, come risulta dalla stessa lettura della sentenza impugnata, il pretore aveva fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/7/1999 successiva all'entrata in vigore del citato d. lgs n° 51 del 19998. Da quanto precede deve concludersi che la controversia in esame rientra comunque tra quelle attribuite al tribunale per cui l'istanza di regolamento di competenza deve essere dichiarata inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio. Roma 14 dicembre 2000 Il presidente Il consigliere estensore репти IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico Roma 4 APR 2001 1 0 TLCAN 2 5 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 3 MAG, 200 4 al n20554.... versate £. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA (lire .) p. Dirigente Area Servizi 乙 (D.ssa Maria Grazia DI FIJIPPO) I Responsabile Servizio A ndiziari Y F U (Dr. M. PACCI S D! A M A DEL R T N E