Sentenza 20 settembre 2012
Massime • 1
In materia di bancarotta fraudolenta, in ipotesi di patteggiamento ed in assenza di specifico accordo tra le parti, è legittima l'applicazione da parte del giudice di una pena accessoria per la durata di dieci anni e, quindi, nella specie, per una durata superiore alla pena principale inflitta. (v. sent. Corte Cost. n.0134 del 2012)
Commentario • 1
- 1. Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottierePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2012, n. 42731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42731 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/09/2012
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 930
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 34536/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN VI N. IL 23/09/1953;
avverso la sentenza n. 15767/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA, del 29/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Riello;
il rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RU VI avverso la sentenza del Gup di Verona in data 29 giugno 2010 con la quale è stata applicata, su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata con il PM in ordine alle imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di bancarotta preferenziale con riferimento al fallimento della S.r.l. RU Divisione Allestimenti, dichiarato il 10 dicembre 2008, ed altresì in relazione ai reati di truffa aggravata commessi nell'agosto e nel settembre 2008.
Il Gup applicava inoltre all'imputato le pene accessorie di cui alla L.Fall. art. 216, u.c., con la durata di anni 10 e, ai sensi dell'art. 29 c.p., l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Ha dedotto l'erronea applicazione della legge fallimentare in ordine alla entità delle pene accessorie inflitte. Posto cioè, che la pena principale era stata fissata in anni tre e mesi sei di reclusione, la difesa lamentava che la pena accessoria - in assenza di qualsivoglia accordo fra le parti - non era stata irrogata dal giudice in misura pari alla durata della pena principale: e ciò in linea con l'orientamento giurisprudenziale affermatosi presso la Cassazione con la sentenza n. 23720 del 2010. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato deve essere rigettato.
Alla stregua del chiaro ed esplicito dato letterale dell'articolo 216 ultimo comma legge fallimentare, deve ritenersi non fondato il motivo di ricorso articolato dalla difesa, tenuto conto che la norma citata prevede e stabilisce che "... La condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa, per la durata di 10
anni,l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità e la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa".
Si tratta, in altri termini, di una locuzione ("per la durata di 10 anni") che non consente interpretazioni diverse da quella attribuita al precetto dal giudice della sentenza impugnata, del resto in linea con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte, evocata anche dal Procuratore generale (Sez. 5^, Sentenza n. 269 del 10/11/2010 Cc. (dep. 10/01/2011) Rv. 249500; massime precedenti conformi: N. 39337 del 2007 Rv. 238211, N. 17690 del 2010 Rv. 247319).
L'opposto orientamento giurisprudenziale, espressa dalle sentenze N. 9672 del 2010 Rv. 246891 e N. 23720 del 2010 Rv. 247507, non può essere condiviso essendo fondato su una opinabile traslazione del dato letterale sopra citato, sia pure in una prospettiva di lettura "costituzionalizzante", a fronte di perplessità sulla compatibilita della norma con la fondamentale carta costituzionale. Proprio una simile conclusione, e cioè quella della univocità del dato letterale della norma e del suo possibile contrasto con i principi costituzionali, è stata all'origine della ordinanza n. 16083 del 23/03/2011 Cc. (dep. 21/04/2011) Rv. 250089 con la quale questa Corte di legittimità ha rimesso al giudice delle leggi il sindacato sulla norma che determina in maniera fissa, in 10 anni, la durata della pena accessoria sopra menzionata.
Ma, con sentenza del 21 maggio 2012, depositata il 31 maggio (decisione la cui prevedibile emanazione era stata la ragione dei rinvii nel presente procedimento) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione stessa osservando che la formulazione della L.Fall. art. 216, u.c., pure impeditiva dell'applicazione dell'art. 37 c.p., e cioè di un'applicazione articolata e non fissa delle pene accessorie, le era stata rimessa per l'esercizio di un potere che non le pertiene: e cioè quello di sostituire al criterio adottato dal legislatore uno diverso ritenuto più compatibile con i principi costituzionali e tuttavia non costituzionalmente obbligato, sicché, diversamente opinando, si verrebbe ad eccedere i poteri di intervento della Corte costituzionale formulando scelte affidate la discrezionalità del legislatore. Sulla scorta di tali rilievi, esclusa dunque anche la possibilità di sollevare la questione di legittimità prospettata dalla difesa, e tenuto conto di quanto sopra osservato in ordine alla giurisprudenza evocata dal ricorrente, non può che ribadirsi la infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma, il 20 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2012