Sentenza 16 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di c.d. "giusto processo" e con riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art.26 della della legge 1 marzo 2001 n.63 - fermo restando il criterio di fondo dettato dal comma 1 di tale articolo (in base al quale le nuove regole in materia di valutazione e formazione della prova trovano applicazione anche nei procedimenti in corso), per cui vanno considerate di natura eccezionale e tassativa le deroghe al suddetto criterio previste nei commi successivi, ivi compresa quella contenuta nel comma 5 - deve tuttavia ritenersi che tale ultima norma, secondo la quale alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito "si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse", vada interpretata (conformemente alla finalità perseguita dal legislatore già con la identica disposizione dettata dall'art.1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, conv. con modif. in legge 25 febbraio 2000 n.35), nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo, in relazione alle modalità di formazione e di acquisizione delle medesime, vadano verificate sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse dar luogo ad inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da "collaboranti" il fatto che l'assunzione delle stesse non fosse avvenuta in conformità alle regole dettate dall'art.64 c.p.p., nella formulazione successivamente introdotta dall'art.2 della legge 1 marzo 2001 n.63).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2001, n. 40944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40944 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 16/10/2001
Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 1102/2001
Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO GIOVANNI - rel. Consigliere - N. 14101/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT AL nato il [...]
2) LE IO nato il [...]
avverso la sentenza in data 25 settembre 1999 della Corte d'assise d'appello di TA. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VA Canzio;
Udito il P.G., Dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi per gli imputati i difensori: avv. L. Fiamma per AT e avv. G. Campanelli per LE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Le imputazioni di cui al presente giudizio (c.d. "IV- ter") scaturiscono dall'episodio omicidiario verificatosi in contrada San Benedetto di Favara, lungo la strada statale n. 640 per Agrigento alle ore 8,45 del 21 settembre 1990, nel quale venne ucciso con plurimi colpi di arma da fuoco il doti. Rosario IV, giudice del Tribunale di Agrigento: la sua autovettura, prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno, fu raggiunta da colpi di fucile e di pistola;
il magistrato, uscito dal veicolo per tentare la fuga verso la campagna circostante, fu colpito mortalmente da numerosi colpi di pistola cal. 9, sparati da distanza ravvicinata sia durante la fuga, sia quando era a terra disteso e in fin di vita, dagli occupanti della Fiat Uno e della moto Honda sopraggiunta nel frattempo., veicoli poi incendiati dagli autori del crimine.
Per l'omicidio e per i connessi reati in materia di armi sono stati dichiarati colpevoli, come esecutori materiali, e condannati all'ergastolo CE EN e IC OL (con sentenza 18.11.1992 della Corte d'assise di TA divenuta irrevocabile il 27.1.1995), nonché LO VA e AR AE (con sentenza 13.7.1995 della Corte d'assise di TA divenuta irrevocabile il 10.11.1997).
Agli odierni imputati, i quali non hanno partecipato all'esecuzione del delitto, è stata invece contestata - in concorso con altri - l'esclusiva partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio, la cui ricostruzione veniva effettuata essenzialmente sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NU SE OC, AT VA e CH OA. I primi due, coimputati in questo processo e in posizione di vertice nell'organizzazione "stiddara" di PA di RO, oltre a confessare la loro partecipazione morale al delitto, hanno ammesso, il NU, di avere contribuito materialmente anche al trasporto delle armi e dell'autovettura Fiat Uno da PA di RO a TT e lo CH di avere avuto un ruolo nell'approvvigionamento delle armi in Germania. La Corte d'assise di TA con sentenza del 4.4.1998 dichiarava NU SE OC, AT VA, AT AL e LE IO responsabili dei suddetti delitti condannandoli alle pene, rispettivamente, di anni 16, anni 18, anni 23 di reclusione e dell'ergastolo; mentre assolveva a norma dell'art 530 cpv. c.p.p. ON SE e AR AL per non aver commesso il fatto.
Sull'appello degli imputati condannati e del Procuratore Generale, la Corte d'assise d'appello di TA (dopo avere disposto la separazione delle posizioni processuali di NU e AT VA, i quali avevano rinunciato ai motivi di gravame e chiesto l'applicazione della pena concordata in appello) con sentenza del 25.9.1999, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato anche ON e AR colpevoli condannandoli alla pena dell'ergastolo, ha eliminato le attenuanti generiche riconosciute a AT AL condannandolo alla pena dell'ergastolo ed ha confermato la condanna all'ergastolo di LE.
Affermava la corte distrettuale che la riferibilità dell'omicidio ai gruppi "stiddari" alleati di Valina di RO e di TT, l'interesse specifico di entrambi all'eliminazione del giudice, la necessità dell'approvazione dei vertici dei sodalizi mafiosi all'esecuzione del delitto nei confronti di un uomo delle istituzioni, l'appartenenza di ciascuno degli imputati ai rispettivi gruppi in posizione apicale e con potere decisionale, l'effettivo consenso dato all'impiego di uomini appartenenti ai gruppi, la partecipazione alla fase esecutiva di tre uomini che facevano parte del gruppo di PA di RO e di uno al vertice di quello di TT, convergevano nella definizione di un quadro probatorio che, valutato alla luce delle molteplici chiamate in correità, che reciprocamente si riscontravano e che avevano anche trovato significative conferme esterne, dimostrava il pieno, consapevole ed efficace coinvolgimento degli imputati nella fase preparatoria e organizzativa dell'episodio omicidiario.
2. - Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, i quali, con un motivo di gravame sostanzialmente comune, hanno contestato la mancanza di prova certa e obiettiva di uno specifico mandato da essi conferito, in qualità di esponenti di vertice di un'organizzazione mafiosa, per l'uccisione del dott. IV. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge nell'applicazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. e in vizio motivazionale, dubitandosi dell'attendibilità intrinseca e della coerenza delle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia AT VA, NU e CH, nonché dell'esistenza di riscontri estrinseci individualizzanti per le chiamate in correità dei primi. La condanna sarebbe fondata sul modello della responsabilità "di posizione" per coloro che rivestono un presunto ruolo di vertice in un'organizzazione mafiosa rispetto ad un omicidio "eccellente" eseguito da componenti del medesimo gruppo.
Il ricorrente AT ha inoltre censurato la denegata applicazione delle attenuanti generiche e, con dichiarazione pervenuta il 29.9.2001, ha richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.
Il difensore di LE IO ha presentato memoria con motivi nuovi, sottolineando la divergenza delle indicazioni fornite dai vari collaboratori (AT G., NU, CH, IG, IO, IA) circa lo spessore criminale, il concreto contributo e l'effettiva rappresentatività del ruolo verticistico all'interno del gruppo "stiddaro" di TT, le specifiche modalità e il movente del mandato omicidiario. Lo stesso difensore ha eccepito l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni accusatorie rese dai vari collaboratori per violazione delle regole generali per l'interrogatorio stabilite dall'art. 64, commi 3 lett. e) e 3-bis, c.p.p., modif. dall'art. 2 L. 1^ marzo 2001 n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione del novellato art. 111 Cost.: le nuove regole sarebbero immediatamente operative anche nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione in forza dell'art. 26.1 L. cit. e la relativa inosservanza, comportando la sanzione di inutilizzabilità della prova, sarebbe rilevabile anche d'ufficio; la contraria disposizione derogatoria stabilita per il giudizio di legittimità dall'art. 26.5 L. cit. riguarderebbe esclusivamente la fase valutativa, non anche quella acquisitiva del procedimento probatorio. Lamenta infine, con i motivi nuovi, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena dell'ergastolo, non correttamente adeguata al fatto concreto. 3. - Sulle eccezioni di improcedibilità dell'azione penale nei confronti di AR e ON, sollevate dai difensori in relazione all'asserito difetto di estradizione suppletiva e alla conseguente violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 Conv. eur. estrad., per i delitti ad essi ascritti, il Collegio, in vista degli accertamenti necessari ai fini dell'esame dell'eccezione predetta e in considerazione dello stato di detenzione cautelare in cui versavano gli altri ricorrenti, ha preliminarmente disposto, con ordinanza in pari data, la separazione delle posizioni processuali di AR e ON rispetto a quelle degli odierni ricorrenti AT AL e LE IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'Imputato AT AL ha fatto pervenire con missiva del 29.9.2001, nelle more del giudizio di cassazione, la richiesta di essere giudicato "con il rito abbreviato". Deve rilevarsi in proposito che la norma transitoria di cui all'art.
4-ter comma 3 L. 5 giugno 2000 n. 144 di conversione del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 - recante modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato -, concernente specificamente i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442.2 c.p.p., limita la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio, mentre un analogo meccanismo recuperatorio dell'attenuazione di pena non è previsto per i processi ormai pervenuti alla fase del giudizio di cassazione. Di talché, la correttezza della decisione oggetto del ricorso e delle forme procedimentali che l'hanno preceduta dev'essere verificata in sede di legittimità alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella sopravvenuta, mentre la coerenza costituzionale di siffatta disciplina transitoria è stata ripetutamente scrutinata con recenti decisioni della Corte di cassazione che questo Collegio condivide.
La richiesta dell'imputato si palesa pertanto inammissibile. 2. - Il primo e comune motivo di gravame, esplicitato nei ricorsi e nelle memorie difensive di entrambi gli imputati, attiene alla valutazione della prova della partecipazione di ciascuno di essi alla preparazione e all'organizzazione dell'omicidio del dott. IV.
Essi lamentano, da un lato, l'erronea applicazione del principio della c.d. convergenza del molteplice, contestando l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e denunziando l'inesistenza di riscontri estrinseci individualizzanti per le loro chiamate in correità, e, dall'altro, sostengono che la condanna sarebbe fondata soltanto su elementi congetturali e sul modello della mera responsabilità "di posizione" per coloro che rivestono un presunto ruolo di vertice in un'organizzazione mafiosa rispetto ad un omicidio "eccellentè" eseguito da componenti del medesimo gruppo: essi, pur se - in astratta ipotesi - informati del progetto omicidiario, sarebbero stati assenti sia nella fase ideativa che organizzativa del delitto.
Ritiene il Collegio che entrambi i profili della cennata censura risultano manifestamente infondati.
2.1. - In linea di fatto, le dichiarazioni rese nel primo grado di giudizio dai collaboratori NU, AT VA e CH hanno consentito innanzi tutto di ricostruire il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. IV, individuato nel clima di violenta contrapposizione creatosi negli anni '80 fino all'inizio degli anni '90 tra i gruppi, emergenti ed alleati, della "stidda" di PA di RO (capeggiato da AT VA, di cui facevano parte il fratello AL, IC, CE, AR, NU) e di CA (capeggiato da LO VA, di cui facevano parte in posizione apicale gli zii di costui LE IO e UN, ON SE, ON NG e AR AL), da una parte, e, dall'altra, le tradizionali famiglie mafiose di "cosa nostra" facenti capo nelle rispettive localita' ai Ribisi-Allegro, che a loro volta erano in contrasto con il clan Sambito, e ai Di AR, che a loro volta erano in contrasto con il clan Ferro-Guarneri, per il controllo delle attività illecite sul territorio. Quanto al movente del delitto, l'eliminazione fisica del dott. IV rientrava nella strategia di entrambi i gruppi "stiddari", alleati, di PA di RO e di TT, perché - a dire dei suddetti collaboratori di giustizia, la cui narrazione è stata confermata dalle coerenti propalazioni di altri collaboratori (IA, NO, IO, NG, NU OA, EL, II, NA) - la severa azione condotta dal magistrato esclusivamente contro i gruppi emergenti della "stidda" di TT, secondo la falsa accusa di parzialità rivoltagli dagli esponenti "stiddari", avrebbe di fatto favorito gli interessi delle contrapposte famiglie mafiose locali e, d'altra parte, la progettata azione criminosa avrebbe avuto un forte effetto dimostrativo di potenza all'interno dei diversi gruppi "stiddari", danneggiando allo stesso tempo "cosa nostra" contro la quale si sarebbero indirizzate le indagini attesa la natura "eccellente" del delitto. Il coinvolgimento nell'efferato delitto di entrambi i gruppi "stiddari" di PA di RO e di TT era infine dimostrato dalla comprovata partecipazione al gruppo di fuoco sia di tre esponenti del primo gruppo (IC, CE e AR) sia di LO VA per il secondo gruppo che aveva ideato il piano omicidiario. La ricostruzione della specifica fase deliberativa ed organizzativa dell'omicidio del dott. IV si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori NU, AT VA e CH.
NU SE OC ha affermato che: l'eliminazione di un magistrato doveva essere necessariamente approvata dai capi;
capo del gruppo "stiddaro" di PA di RO era AT VA, rappresentato dopo l'arresto di questi dal fratello AT AL e dallo stesso NU;
gli esponenti principali del gruppo alleato di TT erano LE IO -capo- e LI UN -sottocapo- e dopo la morte di questi LO VA, ma un ruolo di rilievo avevano anche ON SE e AR AL come capi della omonima famiglia, i quali erano stati informati e avevano dato il loro consenso al progetto omicidiario. Il collaboratore ha altresì riferito di avere partecipato ad alcune riunioni preparatorie in cui furono discusse anche le modalità esecutive dell'omicidio, indicando le persone dei partecipi agli incontri: nel corso della prima riunione svoltasi in casa e alla presenza di AT AL nel giugno-luglio 1990 fu l'LO, esprimendo la comune volontà degli zii UN e IO LE, a sostenere la necessità di sopprimere il dott. IV per i motivi suindicati, mentre NU e AT AL diedero la disponibilità dei loro gruppo ad appoggiare l'operazione; AT AL s'impegnò a parlarne col fratello VA, capofamiglia detenuto in carcere nella stessa cella con LE IO, e dopo un paio di giorni comunicò a NU che all'esito del colloquio con suo fratello era "tutto a posto"; del progetto e della preparazione dell'omicidio NU parlò alla fine del giugno 1990 con RC e LE UN, nel mese di agosto con LO, IC, CE e AR, ai quali ultimi fu comunicata la decisione di uccidere il magistrato col consenso di AT AL e dello stesso NU, e da ultimo nel mese di settembre con IC, CE, AR, LO e LE UN. Il collaboratore ha poi ammesso di avere, alcuni giorni prima dell'esecuzione omicidiaria, trasportato le armi e l'autovettura impiegate nel delitto da PA di RO nella casa di LE IO a TT, dove si trovavano IC, CE e AR.
AT VA ha a sua volta dichiarato che: egli aveva diretto il gruppo "stiddaro" di PA di RO fino a quando non fu ristretto in carcere nel gennaio 1990 e fu sostituito durante la detenzione dal fratello AL e da NU;
fu informato del progetto omicidiario nell'estate 1990 prima da LE IO, ristretto nella medesima cella, e poi dal fratello AL, da LE UN e dall'LO; diede il suo consenso al delitto come capo del gruppo "stiddaro" alleato di quello di TT e alla fine dell'estate decise l'impiego di un gruppo di fuoco di rilievo;
del progetto erano a conoscenza tutti i principali componenti del gruppo di TT;
LE IO s'era poi lamentato che ON, dopo avere acconsentito all'eliminazione del dott. IV, non era intervenuto presso i cugini AR perché fornissero il sostegno richiesto.
CH OA ha riferito del viaggio in Germania - obiettivamente riscontrato - di AL OC e AT AL alla fine del giugno 1990 per acquistare le armi da impiegare nell'omicidio del dott. IV, del loro incontro con IC, CE, AR e AR AL, trafficante di stupefacenti e di armi, il quale fece pervenire effettivamente le armi all'LO che le consegnò a AT AL;
AR, da lui nuovamente incontrato nell'ottobre 1990 ed ospitato in Germania a Mannheim, gli disse che avrebbe dovuto tenerlo nascosto AR AL, responsabile con i LE e con LO del gruppo di TT, che aveva organizzato l'omicidio insieme al gruppo emergente di PA di RO, e gli confidò che circa un mese e mezzo prima dell'incontro per l'acquisto delle armi AR AL era andato a fare visita a lui, al CE e all'IC a Dolmagen per comunicare la decisione del gruppo di TT di eliminare il dott. IV. La decisione di uccidere il magistrato fu dapprima deliberata dagli elementi di spicco del gruppo "stiddaro" di TT, LO, LE IO e LE UN, AR e ON, e venne poi comunicata nel giugno 1990 a AT AL, AT VA e NU, capi del gruppo alleato di PA di RO, per ottenerne l'adesione e il necessario aiuto operativo. Alla deliberazione seguirono ulteriori incontri per fissare le modalità esecutive del delitto mediante la predisposizione di un nutrito gruppo di fuoco composto dai tre giovani "stiddari" provenienti dalla Germania e dall'LO. La riferibilità dell'omicidio ai gruppi "stiddari", alleati, di PA di RO e di TT, l'interesse specifico di entrambi all'eliminazione del giudice, la necessità dell'approvazione dei vertici dei sodalizi mafiosi all'esecuzione del delitto nei confronti di un uomo delle istituzioni, l'appartenenza di ciascuno degli imputati ai rispettivi gruppi in posizione apicale e con potere decisionale, l'effettivo consenso dato all'impiego di uomini appartenenti ai gruppi, la partecipazione alla fase esecutiva di tre uomini che facevano parte del gruppo di PA di RO e di uno al vertice di quello di TT, convergevano nella definizione di un quadro probatorio che, valutato alla luce delle molteplici chiamate in correità, che reciprocamente si riscontravano e che avevano anche trovato significative conferme esterne, dimostrava il pieno, consapevole ed efficace coinvolgimento degli imputati nella fase preparatoria e organizzativa dell'episodio omicidiario.
Circa la valutazione dell'apporto dei collaboratori sulla prova del mandato omicidiario, di cui viene sottolineata l'attendibilità intrinseca, per l'originalità e per l'autonomia del racconto, nonché la convergenza reciproca e con ulteriori risultanze investigative, i giudici di merito, dopo avere proceduto all'analisi qualitativa ed al raffronto logico del contenuto delle singole dichiarazioni, hanno affermato, condividendo l'assunto accusatorio, che l'esame critico delle stesse consentiva di pervenire, mediante la ricostruzione della vicenda omicidiaria, del contesto storico- criminale, del movente e del ruolo apicale ricoperto da ciascuno dei due imputati all'interno dei gruppi "stiddari" di PA di RO e di TT, all'affermazione delle singole responsabilità. Siffatte dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, oltre che intrinsecamente attendibili, siccome rese in autonomi contesti spazio-temporali da persone autoaccusatesi di gravi delitti di sangue - NU e AT VA addirittura in posizione di vertice nell'organizzazione "stiddara" di PA di RO e quindi a conoscenza diretta o indiretta, con particolare grado di attendibilità, del complessivo flusso di informazioni interno all'organismo associativo,- logicamente coerenti, non spiegabili con pregnanti ragioni personali di astio o rancore nei confronti degli accusati o con interventi manipolatori esterni, erano tra loro significativamente convergenti e omogenee nel nucleo fondamentale del racconto, confermate dalle ulteriori propalazioni de relato di numerosi altri collaboratori appartenenti ai medesimi e concorrenti gruppi mafiosi, precise e ricche di particolari descrittivi, alcuni dei quali positivamente riscontrati dalle risultanze dell'attività investigativa di p.g..
Le corti di merito, quanto alle chiamate di correo dei collaboranti di giustizia, hanno l'atto pertanto corretta applicazione dei criteri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, servono ad individuare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, per quanto riguarda i necessari riscontri - elementi storici, logici o incrociati - che devono corroborarla aliunde, l'intensità della relativa efficacia dimostrativa finalizzata alla conferma dell'attendibilità del chiamante, la necessità della loro portata c.d. individualizzante con motivazione adeguata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando analiticamente ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali e concludendo senza contraddizioni o salti logici nel senso del positivo raggiungimento della prova certa di responsabilità degli imputati. Ritiene in definitiva il Collegio che le valutazioni di concludenza probatoria espresse nell'impugnata sentenza circa il mandato omicidiario risultano del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e sottraggono il provvedimento alle prospettate censure, atteso che la struttura razionale del discorso giustificativo presenta una chiara e puntuale coerenza argomentativa e risulta saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio.
2.2. - Sostengono peraltro i ricorrenti che l'iter argomentativo dell'affermazione di responsabilità s'incentrerebbe inammissibilmente, alla stregua delle affermazioni incrociate dei vari collaboratori di giustizia, sullo schema di tipo sillogistico secondo cui, una volta provata l'esistenza di un organismo di vertice di un gruppo criminale - che ha l'esclusivo potere di deliberare o autorizzare l'esecuzione di omicidi "eccellenti" come quello di un magistrato- e la partecipazione dell'imputato a tale organismo, egli deve rispondere di siffatti omicidi, non potendosi porre in dubbio in tali casi il suo contributo alla formazione della determinazione volitiva, secondo ordinari canoni di valutazione logica e di esperienza concreta.
Ritiene il Collegio che anche in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonostante le peculiarità della struttura organizzativa e delle regole interne di funzionamento degli organismi di vertice di siffatti sodalizi, deve riaffermarsi il principio interpretativo secondo cui, attesa l'autonomia del reato associativo rispetto alla realizzazione del programma criminoso, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso. Dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilita di "posizione". Può dunque convenirsi con l'esattezza dell'astratto rilievo della difesa dei ricorrenti, secondo cui il dato - pure affermato dal giudice di merito come storicamente accertato dell'appartenenza degli imputati agli organismi di vertice dei gruppi "stiddari" alleati di PA di RO e di TT non può essere ritenuto sufficiente, di per sè solo, per attribuire ad essi la decisione di uccidere il dott. IV.
Le critiche dei ricorrenti non colgono tuttavia nel segno perché la responsabilità degli imputati non è stata affatto affermata dal giudici di merito in virtù di un principio generale per il quale dall'appartenenza ai vertici di un'organizzazione criminosa dovrebbe senz'altro inferirsi la responsabilità individuale di coloro che con tali vertici s'identifichino, per qualsiasi reato che dall'organizzazione stessa sia stato commesso. La partecipazione dei ricorrenti alle associazioni mafiose di PA di RO e di TT, con i compiti e le funzioni conseguenti al loro inserimento all'epoca del fatto omicidiario nella struttura verticistica delle stesse, costituisce un dato di fatto acquisito alla verità processuale in forza delle univoche e convergenti propalazioni dei numerosi collaboratori di giustizia sentiti nel presente procedimento. E - come si è già avvertito - è incensurabile in sede di legittimità il giudizio di affidabilità, motivatamente ed esaurientemente espresso dal giudice di merito nel rispetto della regola probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p., circa le rivelazioni fatte dagli stessi collaboratori, dei quali taluni già in posizione di vertice nei medesimi gruppi criminali. I giudici di merito, pur accreditando le rivelazioni dei collaboratori, hanno peraltro affermato che era stata conseguita la prova, non solo di una deliberazione autorizzativa dei rispettivi organismi di vertice dei gruppi "stiddari" alleati di PA di RO e di TT, assunta e condivisa da tutti i membri, ma anche - con rifiuto quindi di un principio di generale e quasi automatica riferibilità - della specifica misura del comportamento degli imputati, idonea a giustificare il convincimento di certezza della prova relativa alla partecipazione alla fase ideativa e organizzativa del delitto omicidiario, nel quale gli stessi rivestivano la qualità di "mandanti".
Così delineata nell'ambito dell'accusa contestata la partecipazione degli imputati ai delitti, perdono ogni concreta rilevanza le censure difensive in relazione all'applicazione dell'art. 110 c.p. non essendo stata la decisione di eseguire quei delitti attribuita - genericamente - ai ricorrenti in forza della posizione apicale da essi rivestita nelle strutture verticistiche di quei gruppi criminali, capaci di esprimere una volontà unitaria e indifferenziata, bensì secondo la ricostruzione fattuale dello specifico contributo da ciascuno di essi offerto alla realizzazione del delitto, identificato non nel mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ma anzi nella vera e propria determinazione al delitto, e cioè nella l'orma più grave del concorso morale. Non vi è dunque lesione dei principi in materia di concorso di persone nel reato e di responsabilità personale, ne' di regime della prova nel giudizio di responsabilità dei "capi" dell'associazione mafiosa per i reati fine, poiché le certezze espresse sul punto dai giudici di inerito, circa la partecipazione degli imputati come "mandanti" alla decisione di sopprimere il dott. IV, sono del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e, siccome sorrette da adeguata e logica motivazione, sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte.
3. - Il difensore del ricorrente LE IO, con i motivi nuovi, ha inoltre dedotto l"inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratori di giustizia per violazione delle regole generali stabilite per l'interrogatorio dall'art. 64, commi 3 lett. c) e 3-bis, c.p.p., modif. dall'art. 2 L. 1^ marzo 2001 n. 63, recante norme in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione del riformato art. 111 Cost.: le nuove regole sarebbero immediatamente operative anche nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione in forza dell'art. 26 comma 1 L. cit. e la relativa inosservanza, comportando la sanzione di inutilizzabilità della prova, sarebbe rilevabile anche d'ufficio, mentre la disposizione derogatoria stabilita per il giudizio di legittimità dall'art. 26 comma 5 riguarderebbe esclusivamente la fase valutativa, non anche quella acquisitiva del procedimento probatorio. La censura è infondata.
La stessa legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 di inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Costituzione prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principi, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della disciplina intertemporale al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che quei principi avrebbe potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso.
Resta fermo il fondamentale criterio di diritto transitorio costituito dalla generale sottoposizione dei procedimenti penali in corso ai principi introdotti nell'art. 111 Cost. e alle nuove disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova dichiarativa approvate con la legge attuativa del giusto processo (art. 26 comma 1 L. n. 63 del 2001): sì che devono intendersi di natura eccezionale e tassativa le deroghe a questo criterio espressamente previste nei successivi commi del medesimo art. 26. Quanto alla specifica disciplina transitoria per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, il quinto comma dell'art. 26 L. n. 63 del 2001 - ricalcando l'identica lettera dell'art. 1 comma 4 del D.L.
7.1.2000 n. 2 conv. in L. 25.2.2000 n. 35, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 L. cost. n. 2 del 1999, - stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nel caso concreto, già valutate ai fini delle decisioni di merito di primo e secondo grado "... si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
L'uniforme formulazione di entrambe le normative transitorie succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità è diretta - com'è noto - a neutralizzare il dispiegarsi della diversa, radicale, soluzione ermeneutica postulata dal massimo organo della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 25.2.1998, Gerina;
Sez. Un. 13.7.1998, Citaristi), secondo cui ogni questione riguardante la legittimità del procedimento acquisitivo e. per ciò, l'utilizzabilità della prova ai fini della decisione, deve essere delibata secondo le regole probatorie vigenti - anche se sopravvenute - al momento della decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato, decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato. decisione finale e non al momento dell'acquisizione dibattimentale dell'elemento probatorio, posto che il procedimento probatorio può dirsi concluso solo in presenza del giudicato.
Orbene, se la ratio e l'intentio legis cui s'ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, rispetto al generale criterio di immediata applicabilità dello ius superveniens nei processi in corso, sono quelle di salvaguardare gli effetti delle decisioni adottate dai giudici di merito nel pieno rispetto delle regole di acquisizione e di utilizzazione della prova dichiarativa vigenti ai fini delle deliberazioni dibattimentali secondo l'art. 526 comma 1 c.p.p., l'analisi storico sistematica e logica della norma transitoria di cui all'art. 26, comma 5, L. n. 63 del 2001 comporta di necessità che quel giudizio resti insensibile all'operatività di tutte le nuove regole dettate in tema di formazione e di valutazione della prova.
S'intende dire che, una volta esauritosi il procedimento probatorio nelle fasi di merito, il giudice di legittimità deve solo accertare il pregresso, corretto, governo delle norme all'epoca vigenti in subiecta materia, mentre non possono essere fatte valere per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ragioni di inutilizzabilità della prova dichiarativa sopravvenute in forza delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 63 del 2001 in attuazione della riforma dell'art. 111 Cost.. D'altra parte, mette conto di osservare che, se si accedesse alla tesi difensiva secondo cui nel giudizio di cassazione sarebbe neutralizzata solo l'applicazione delle nuove regole in materia di valutazione della prova, dovrebbe convenirsi che la norma transitoria de qua sarebbe priva di un'effettiva portata operativa. La legge n. 63 del 2001 reca infatti consistenti modifiche in tema di ammissione e di formazione della prova dichiarativa, introducendo nuovi e rigorosi divieti probatori la cui inosservanza è colpita con la più radicale sanzione dell'inutilizzabilità, talora anche nelle fasi diverse del dibattimento;
ma non è dato rinvenire fra le disposizioni in essa contenute alcuna - nuova- regola di valutazione della medesima prova ai fini delle decisioni di merito (v. invece, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento incidentale de libertate, il novellato art. 273.1-bis c.p.p., ins. dall'art. 11 L. n. 63).
Ritiene in definitiva il Collegio che, relativamente alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia interrogati su fatti concernenti la responsabilità di altri, per le quali la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità per violazione della sopravvenuta regola di cui all'art. 64, commi 3 lett. c e 3-bis, c.p.p., sost. dall'art. 2 l. n. 63 del 2001, la norma transitoria di cui all'art. 26, comma 5, L. 1^ marzo 2001 n. 63 in materia di formazione e valutazione della prova, che, in deroga al principio di immediata applicabilità nei processi penali in corso delle disposizioni contenute nella citata legge, stabilisce - quanto alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito - l'applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse, pur facendo riferimento letterale solo alle disposizioni in materia di valutazione, debba essere interpretata nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove regole in materia di formazione e di acquisizione, per ciò di inutilizzabilità, della prova dichiarativa.
4. - Quanto alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la corte distrettuale ha esplicitamente affermato che non sussistevano le condizioni per la loro concessione a favore degli imputati in considerazione dell'estrema gravità del fatto, del ruolo di vertice da essi rivestito nelle rispettive organizzazioni mafiose, dell'intensità del dolo omicidiario dimostrato anche dalle feroci modalità esecutive dell'agguato mortale, dei gravi precedenti penali di cui ciascuno di essi risultava attinto.
Di talché, le censure dei ricorrenti (quella del LE si palesa addirittura inammissibile perché proposta per la prima volta con i motivi nuovi) circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine al punto suindicato risultano prive di pregio alcuno, avendo il giudicante esaurientemente ed incensurabilmente dato conto dei criteri fattuali e giuridici cui ha informato le opportune valutazioni di merito in tema di dosimetria della pena.
5. - In definitiva, i ricorsi degli imputati, siccome infondati, devono essere respinti con la conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dato atto che con ordinanza in pari data è stata disposta la separazione delle posizioni processuali dei ricorrenti AR AL e ON SE, rigetta i ricorsi di AT AL e di LE IO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2001