Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2006, n. 36269
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Sentenza 20 aprile 2006

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Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento con rinvio perché rientra nella competenza del giudice del rinvio la decisione preliminare sull'inammissibilità dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2006, n. 36269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36269
    Data del deposito : 20 aprile 2006

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