Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento con rinvio perché rientra nella competenza del giudice del rinvio la decisione preliminare sull'inammissibilità dell'appello.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2006, n. 36269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36269 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 20/04/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 514
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 19659/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON GI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 11 novembre 2003 n. 1963;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. GALATI GI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
Sentita l'arringa dei difensori dell'imputato, avv.ti COPPI Franco e KROGH Massimo, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 11 novembre 2003 n. 1963 - con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova 8 gennaio 2001 n. 2, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 368 c.p., commesso in Padova il 17 luglio 1993 - GI PO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
avv. Morrone Gianni.
1. inosservanza dell'art. 368 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) perché la sentenza impugnata non motiva in ordine alla prova della consapevolezza da parte dell'imputato dell'innocenza del Dr. MA UI;
inoltre, la sentenza impugnata perviene alla dichiarazione di colpevolezza del notaio PO pur definendo l'accusa da lui mossa come apodittica e insuscettibile di alcun approfondimento istruttorio che consenta di apprezzarne l'attendibilità;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla sussistenza del reato di calunnia contestato perché la sentenza impugnata ha omesso di dare conto dei risultati probatori ai sensi dell'art. 192 c.p.p., esigenza di particolare rilevanza in considerazione del fatto che l'imputato era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Padova;
inoltre, l'illogicità della decisione deriva dalle fratture fra il testo della sentenza e gli atti processuali in ordine all'accusa rivolta al PO di aver calunniato il MA indicandolo come mandante della richiesta concussoria;
3. inosservanza ed erronea applicazione delle norme sulla continuazione e manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). avv. Coppi Franco.
1. l'appello proposto dal Procuratore Generale di Venezia avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p. in quanto dichiaratamente fondato su motivi succinti e approssimativi stante l'imminente scadenza del termine per impugnare, dallo stesso appellante definiti come mera ripetizione di argomenti generici e già integralmente valutati dalla sentenza di primo grado;
2. violazione dell'art. 368 c.p. nonché carenza e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'affermata responsabilità del PO per il reato di calunnia, con riguardo alla premesse metodologiche adottate preliminarmente nella motivazione della sentenza impugnata a fronte di una sentenza di primo che ha esaminato analiticamente tutti gli elementi di fatto acquisiti, dando atto della contraddittorietà della prova sui fatti addebitati al PO;
e, inoltre, perché malgrado le premesse metodologiche la sentenza ha trascurato elementi di tatto decisivi per la ricostruzione decisiva della vicenda, quali a) la circostanza che sia il dr. MA, nella consulenza svolta in favore del AR prima della richiesta concussiva del PO, sia quest'ultimo per giustificarla, avevano espresso il timore che la domanda di acquisto esorbitasse dalla competenza dell'Intendenza di Finanza;
e che quando erano intervenuti i colloqui col notaio PO la pratica del AR era in situazione di stallo, anche se di lì a qualche settimana la questione si sarebbe risolta con la rinuncia del fratello TT alla parte di terreno di sua spettanza;
b) la circostanza che nel corso del colloquio del 16 marzo, quando il notaio ancora non sapeva che il colloquio fosse registrato, questi abbia cercato più volte con insistenza di convincere il cliente a recarsi di persona dal funzionario (il dr. MA) perché la situazione era "antipatica" e il professionista diceva di non voler essere coinvolto;
c) la circostanza che la discrasia fra l'importo della tangente secondo l'originaria richiesta del notaio e quello, ridotto, su cui l'accordo è stato raggiunto, è dipesa non dal PO, ma dal AR, che ha trattato sul prezzo, chiedendo che la controproposta fosse trasmessa al dr. MA;
3. violazione dell'art. 81 c.p. e carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al mancato riconoscimento della continuazione fra il reato di concorso in concussione e quello di calunnia;
4. violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione;
avv. Franco Coppi e Massimo Krogh (motivi nuovi).
1. mancanza di motivazione per carente confutazione degli argomenti posti a base della decisione assolutoria di primo grado, perché la Corte d'appello non da conto delle ragioni che l'hanno indotta a sovvertire il verdetto del primo Giudice, le cui ragioni non sono state ne' apprezzate ne' confutate, ma, col taglio decisionale scelto, si è collocata nella posizione del Giudice di primo grado, sostituendosi al Tribunale piuttosto che verificarne le motivazioni per disattenderle;
2. mancanza di motivazione e violazione dell'art. 368 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in punto di configurabilità della calunnia,
perché questo delitto è insussistente e oltretutto risulta ritenuto in difformità dalla fattispecie tipica e senza una logica motivazione, ponendosi anche in rapporto di inconciliabilità con il reato di concussione per il quale l'attuale ricorrente, nel precedente processo, ha ritenuto di patteggiare la pena rinunciando ad ogni difesa nel merito;
3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in punto di sussistenza della calunnia con riferimento al dubbio sul fatto che l'incolpazione del pubblico funzionario fosse da ritenere falsa e alla verifica della probabile veridicità di essa indipendentemente dalla mancata dimostrazione processuale - il cui onere è stato indebitamente fatto gravare sull'imputato e non sull'Ufficio di accusa - come ritenuta nel precedente giudizio.
La sentenza impugnata ha compiuto un'analisi accurata della vicenda, verificandola sotto tutti i profili. In particolare, ha riportato e messo a confronto le dichiarazioni dei protagonisti in relazione allo svolgimento dei fatti, individuando e valutando ogni possibile riscontro.
A seguito di tale accurata verifica, fondata sull'esame critico di tutte le circostanze predette, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che l'imputato era inattendibile perché aveva mutato versione e ripetutamente aveva detto cose non veritiere, smentite anche dai documenti acquisiti.
Il Giudice d'appello ha rilevato come l'accusa da lui formulata a carico del MA, grondante inverosimiglianze logiche e di esperienza assolutamente manifeste, fosse apodittica, priva di qualsiasi riscontro che potesse renderla attendibile e carente di possibili approfondimenti istruttorie che consentissero di ritenerla attendibile.
Infatti tutti i riscontri acquisiti (testimoniali e documentali) erano o neutri o contrari e nessuno di essi aveva anche valenza solo indiziaria a sostegno della veridicità dell'accusa mossa dal PO al Funzionario dell'Intendenza di finanza. Tant'è che l'unico documento definibile come genuino - la trascrizione della sua prima conversazione col AR - rivelava contraddittorietà logiche eclatanti, tutte univocamente sintomatiche dell'inverosimiglianza piena dell'accusa da lui rivolta al MA.
In questo quadro, l'espressione che definisce l'accusa apodittica e insuscettibile di alcun approfondimento istruttorio ha il significato evidente di mancanza di prova anche potenzialmente acquisibile. La sentenza impugnata ha altresì indicato il movente - pur dichiarato giustamente non necessario a fronte dei cospicui elementi di prova raccolti - identificandolo nella funzione strumentale che la calunnia aveva avuto a seguito dell'incriminazione del PO per il reato di concussione;
funzione strumentale che aveva registrato la prontissima attivazione del notaio dopo la notizia dell'imputazione coatta, con la sua presentazione spontanea per rendere la deposizione accusatoria, che aveva costituito un comportamento idoneo a precludere il pericolo per la sua libertà personale per nulla imprevedibile o remoto in relazione ad un fatto di notevole gravità, in quanto posto in essere da un notaio in concorso con un funzionario dell'intendenza di finanza per estorcere denaro a un cittadino per pratiche del loro ufficio.
In queste condizioni parlare di vizio della motivazione in ordine alla prova del dolo appare del tutto incongruo, dal momento che il Giudice d'appello ha espressamente valutato l'elemento soggettivo del reato di calunnia e, sia pur ricollegando la falsa accusa mossa al MA con esigenze per così dire difensive, ha correttamente ritenuto che il fatto abbia superato ogni limite del diritto di difesa, osservando che la provenienza della calunnia da un notaio rendeva palese la sua piena consapevolezza del disvalore della condotta da lui tenuta.
Il primo motivo del ricorso dell'avv. Morrone è pertanto infondato sotto entrambi i profili dedotti.
Il secondo motivo del medesimo ricorso è del pari infondato, per le medesime ragioni quanto al primo dei profili indicati. Riguardo al secondo profilo si osserva che le presunte fratture fra la decisione di secondo grado e gli atti processuali, fratture che determinerebbero l'illogicità della decisione sul punto, sono frutto evidente di una lettura non integrale dei motivi della decisione stessa.
Infatti, la sentenza impugnata ha ricostruito dettagliatamente la vicenda, indicando con esattezza tutti gli elementi su cui ha formulato criticamente le proprie valutazioni, elementi che possono essere così sommariamente elencati:
1. il fatto che UI MA sia stato processato e assolto con formula ampia nel giudizio di legittimità, in seguito a un processo in cui l'unica prova d'accusa era la chiamata in correità del notaio PO, giudicate non riscontrate e provenienti da soggetto non credibile;
2. l'esito negativo degli accertamenti bancari e patrimoniali sul dr. MA e sui suoi familiari;
3. l'accertamento dell'assenza di una causa del ritardo della pratica di AN AR, diversa dall'opposizione di AR TT;
4. la reazione del MA contro la prassi illegittima dell'ufficio d'Este, che coinvolgeva il notaio PO;
5. il fatto che il AR avesse iniziato a trattare la sua pratica indipendentemente dal notaio PO, diretto dal dr. MA, che non aveva preteso da lui alcun compenso;
6. la reazione del dr. MA alla rivelazione ambigua del BA e la testimonianza di MO e NO.
Il ricorrente ha indicato la frattura della decisione con gli atti processuali, relativa all'invito rivolto dal notaio PO al AR dopo avergli chiesto la tangente, di rivolgersi al MA. In realtà, la valutazione del Giudice d'appello - il quale ha ritenuto che l'invito è stato rivolto dal Notaio nella consapevolezza che il AR, il quale conosceva il MA che lo aveva seguito nell'impostazione iniziale della pratica senza averne richiesta di compensi sotto qualsiasi forma, non sarebbe andato a contestargli la richiesta della tangente attribuitagli dal PO - è tutt'altro che peregrina.
Infatti il AR fece il controllo in forma indiretta, servendosi del geom. BA, il quale avvicinò il dr. MA per dirgli dell'esistenza della bobina registrata relativa alla richiesta della tangente da parte del Notaio. E la reazione del MA fu di scrivere al Presidente dell'I.A.C.P., del quale il BA era dipendente, per chiedergli di sostituirlo nella trattazione delle pratiche trattate dal proprio ufficio.
Anche la seconda parte del secondo motivo del ricorso dell'avv. Morrone appare infondata.
Riguardo al ricorso dell'avv. Coppi si osserva, in ordine al primo motivo, che l'affermazione del P.M. in merito alla necessità di uno sviluppo dibattimentale dei suoi motivi di appello, da lui definiti oltremodo succinti e approssimativi stante l'imminente scadenza del termine per impugnare, è intervenuta dopo un'esposizione di due pagine, nella quale sono stati svolti tutti i temi relativi all'impugnazione, per cui la dichiarazione suddetta appare piuttosto una formula di stile, il cui valore processuale non può andare oltre il preannuncio di ulteriore illustrazione nel dibattimento d'appello, che un'ammissione - paradossalmente contestuale alla redazione - di insufficienza e, quindi, dell'inammissibilità del motivo formulato. In ogni caso, poiché la legittimità della redazione dei motivi non è rimessa alla dichiarazione dell'appellante, bensì alla sostanza dei motivi dedotti, e poiché si ha genericità del motivo solo allorché questo è formulato in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non può ritenersi inammissibile per genericità il motivo d'impugnazione che contiene, così come la norma richiede, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo d'impugnazione in esame non ha svolto una censura specifica in tal senso, limitandosi a citare la formula conclusiva del P.M., per cui appare esso stesso generico oltre che manifestamente infondato.
Con il secondo motivo in primo luogo si censura l'indirizzo metodologico enunciato in apertura di motivazione nella sentenza impugnata, nel quale il Giudice si propone, come il ricorrente ha bene inteso, di ricostruire la vicenda in base ai fatti, escludendo pur senza ignorarle le valutazioni espresse nei provvedimenti giurisdizionali e negli atti di parte.
Il ricorrente deduce da questa premessa la totale infondatezza e contraddittorietà sul piano logico della sentenza impugnata, in quanto con la prima sentenza tutti gli elementi di fatto sono stati analiticamente esaminati e i Giudici di primo grado hanno concluso per la contraddittorietà della prova sui fatti addebitati al PO tenendo conto degli elementi che si oppongono a un'affermazione di colpevolezza dell'imputato.
Pertanto, essendo infondate le critiche che con la sua premessa di metodo la sentenza d'appello muove a quella di primo grado, assolutoria, il ricorrente chiede che la Corte di cassazione verifichi se la sentenza d'appello, nel ribaltare gli esiti del percorso logico seguito dai primi giudici, abbia valutato coerentemente e compiutamente tutti gli elementi di prova esaminati in primo grado, dimostrandone con puntuale motivazione l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Padova, giacché, ove così non fosse, si ravviserebbe un vizio di motivazione tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
La questione, così prospettata, appare del tutto generica perché formulata in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure - tale non essendo la verifica demandata al Giudice di legittimità se la sentenza d'appello, nel ribaltare gli esiti del percorso logico seguito dai primi giudici, abbia valutato coerentemente e compiutamente tutti gli elementi di prova esaminati in primo grado, dimostrandone con puntuale motivazione l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Padova - in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità, indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Se tuttavia la censura proposta si intende riferita alla verifica della legittimità dell'indirizzo metodologico enunciato dalla Corte d'appello, questo appare logicamente e giuridicamente corretto sia nell'enunciazione che nell'applicazione fattane nella motivazione della decisione impugnata, in quanto si fonda su una puntuale ricostruzione della vicenda, riesaminando analiticamente e criticamente i fatti e ponendo a confronto i risultati dell'esame compiuto con le valutazioni espresse nei provvedimenti giurisdizionali, e quindi nella sentenza di primo grado, e negli atti di parte.
In proposito si deve osservare che la premessa di metodo formulata dal Giudice d'appello appare in stretta correlazione con il modo di procedere seguito nella sentenza appellata.
In questa, dopo un'attenta esposizione dei fatti e delle vicende processuali relative al processo svoltosi a carico del MA per il reato di concussione, il Tribunale, in applicazione dell'art. 238 bis c.p.p., ha preso in considerazione le risultanze considerate nel giudizio a carico del MA come elementi che ne giustificavano il giudizio positivo di innocenza ed ha ritenuto che due di esse (l'esito negativo delle indagini bancarie e l'attribuzione dei ritardi della pratica AR al disservizio degli uffici finanziari di Este) costituissero in realtà elementi neutri;
mentre le altre due (il movente della calunnia, individuato nello scopo di ottenere il patteggiamento sulla concussione e la conferma da parte del PO della convinzione del AR del coinvolgimento del MA al fine di coprire se stesso o altri) non fossero condivisibili. Quindi, concludendo per l'incertezza degli elementi acquisiti in quella sede per la sussistenza della calunnia, ha considerato come elementi certi a carico del PO: 1) l'inattendibilità del PO, in generale e con riferimento alla sua pretesa ignoranza di un suo recapito presso l'Ufficio del registro di Este e ai pagamenti in nero;
2) l'inattendibilità dell'affermazione del PO di non aver rivisto il presunto correo dopo avergli parlato della cassetta registrata, neppure per riconsegnargliela dopo averla ottenuta in restituzione dal AR il 30 luglio 1990; 3) il comportamento del MA nei confronti del BA quando questi era andato a metterlo al corrente dell'esistenza della cassetta registrata. E come elementi di segno contrario: 1) la mancata dimostrazione di un movente della calunnia a carico del PO;
2) la pericolosità della scelta del MA quale persona innocente da accusare, dal momento che il AR lo conosceva personalmente;
la comparizione del MA in due atti rogati dal PO il 30 dicembre 1989 e il 12 aprile 1990.
A conclusione dell'esame svolto il Giudice di primo grado, ritenendo contraddittoria la prova della commissione della calunnia da parte del PO, è pervenuto all'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p., comma 2. È in relazione a questo modus procedenti che la Corte di merito, chiamata a riesaminare la complessa vicenda, ritiene di non dover procedere per la sua valutazione al confronto delle tesi espresse, nè degli argomenti svolti nei provvedimenti giurisdizionali e negli atti di parte, bensì all'analisi delle prove acquisite in rapporto all'imputazione contestata, tenendo conto e di quelle tesi e di quegli argomenti.
Anche sotto l'aspetto dell'applicazione pratica il metodo seguito appare ragionevole e giustificato, rappresentando peraltro l'unico modo evitare un contrasto formale con la decisione di primo grado. Dell'analisi svolta dal Giudice d'appello in applicazione del criterio metodologico che lo ha portato a riconsiderare gli elementi di fatto risultanti dalle prove raccolte e a ricostruire su questa base organicamente la vicenda si è già detto a proposito del ricorso dell'avv. Morrone.
In particolare, riguardo ai fatti considerati dalla prima sentenza, ai quali il ricorrente si riporta, si osserva in merito al movente della calunnia che, da un canto, che il notaio potesse comunque ottenere il trattamento sanzionatorio desiderato è opinabile, ma d'altro canto non ha senso porre il dubbio sull'intento calunniatorio dell'imputato per il fatto che, se non avesse insistito nell'accusa, sarebbe stato condannato solo per il reato meno grave di millantato credito.
Il fatto è che la mancata desistenza dall'accusa non può essere intesa come mancanza di movente, ma come logico atteggiamento conseguente alla formulazione dell'accusa stessa, nel senso che una volta formulata è nell'ordine delle cose che l'autore la tenga ferma, considerando che, se la falsa accusa avesse avuto successo, l'accusatore non avrebbe dovuto rispondere ne' di calunnia ne' di millantato credito. Pertanto solo a posteriori, col senno di poi, si può sostenere che non fosse una scelta conveniente e, comunque, è una scelta non discutibile, della quale non si può che prendere atto.
Quanto alla pericolosità della scelta del MA come destinatario della falsa accusa in quanto persona conosciuta dal AR, che avrebbe avuto pertanto agevole possibilità di controllo, il MA era l'unico possibile correo perché era il solo funzionario ad essersi interessato della pratica del AR.
A questo proposito appare evidente che il notaio PO, invitando il AR a rivolgersi all'Intendente o al MA per risolvere la questione della sua richiesta, fece una mossa tattica, contando sul fatto che quello non si sarebbe rivolto a nessuno dei due, non all'Intendente che non conosceva e neppure al MA, che conosceva bene, ma che lo aveva consigliato in precedenza sul modo di impostare la sua pratica senza chiedere nulla in cambio.
Appare del tutto coerente la conclusione del Giudice d'appello (v. sentenza, pgf. 3.3, pag. 21), il quale rileva che l'aver corso il rischio che il AR si rivolgesse all'Intendente per chiedere conto della tangente da lui richiesta dimostrava che il contesto dialettico della conversazione era davvero tale da consentire al PO di essere assolutamente sicuro che il AR non avrebbe fatto alcuna verifica diretta.
In realtà il AR fece la sua verifica, servendosi del BA per far sapere al MA della conversazione registrata tra lui ed il PO, ottenendo il solo effetto di provocare la reazione di rigetto del MA nei confronti dell'intermediario, mediante la sollecitazione dell'I.A.C.P., di cui il BA era dipendente, a far cessare il rapporto di quest'ultimo con l'Intendenza di finanza. La stessa sentenza di primo grado considera questa reazione come prova di accusa nei confronti del PO (v. sentenza appellata, pgf. 3.1.1., pag. 13).
Le considerazioni svolte riguardano anche il secondo dei fatti, indicati nel secondo motivo del ricorso dell'avv. Coppi come trascurati dalla sentenza d'appello.
Degli elementi giudicati di segno contrario alla calunnia nella prima sentenza rimane solo quello relativo ai rapporti col PO, ritenuti non particolarmente tesi, anche dopo la segnalazione dell'inserimento improprio del notaio presso gli uffici estensi fatta all'Intendente dal MA, per il fatto che quest'ultimo comparve in due atti rogati dallo stesso notaio. In realtà, questo dato, più che escludere il risentimento del notaio PO per la segnalazione, attesta piuttosto un atteggiamento conciliante del MA, tendente a spersonalizzare la questione.
Checché si voglia dire in proposito, il vero quesito da porsi non è se i rapporti fossero tali da giustificare un'accusa calunniosa del PO, bensì come fosse possibile un accordo concussorio fra i due sia prima che dopo la segnalazione del MA. Vale a dire come sia stato possibile che il MA, avendo un accordo di tipo concussorio col PO, ne abbia segnalato l'accreditamento atipico presso gli uffici finanziari di Este;
e, per converso, come possa essere nato il suddetto accordo dopo l'intervento del MA per la segnalazione.
Non v'è dubbio che la sentenza d'appello si sia fatta carico degli elementi di contrasto indicati nella sentenza di primo grado, che appaiono smentiti dalla ricostruzione della vicenda operata dal secondo Giudice.
Le conclusioni cui qui si è giunti valgono anche per gli altri due fatti, dedotti nel secondo motivo del ricorso dell'avv. Coppi. Il primo di tali fatti, che per vero neppure la prima sentenza ha rilevato come elemento di contraddizione, riguarda la simmetria fra le indicazioni del MA prima e del PO poi relativamente all'utilità di proporre domande diverse per mantenere la competenza dell'Intendenza di Finanza in luogo di quella del Ministero. A parte il rilievo della diversità delle due indicazioni, sia sotto il profilo cronologico che in relazione ai diversi momenti della vicenda, appare evidente che si tratta di una prassi di tipo burocratico, che - come si osserva a pag. 16 della sentenza impugnata - non ha alcun rilievo in ordine alla ricostruzione dei fatti perché non si può certo affermare che fosse preordinata alla concussione;
d'altronde, per quanto riguarda lo stato di stallo della pratica, è lo stesso ricorrente a ricordare che la questione dipendeva da TT AR e che infatti si risolse dopo un paio di settimane in seguito alla liberatoria di quest'ultimo, sicché non è possibile riferirla in alcun modo a un'iniziativa di tipo concussorio. Neppure il terzo dei fatti suddetti è riconducibile a un dubbio di colpevolezza del MA.
La questione relativa a chi abbia determinato lo sconto sulla tangente, se il PO con i suoi poteri dispositivi o il AR con la sua contestazione, appare del tutto ininfluente sul concorso del MA nell'attività concussoria del primo.
Anche i tre fatti indicati nel secondo motivo del ricorso dell'avv. Coppi - che in realtà non sono stati trascurati nella sentenza impugnata, a parte l'ultimo che in realtà neppure il primo Giudice aveva rilevato - per il loro significato non solo non contrastano con l'accusa, ma ne costituiscono conferma.
Pertanto i vizi di violazione di legge e di carenza e illogicità della motivazione dedotti nel motivo suddetto in relazione ai fatti menzionati che, malgrado le premesse metodologiche adottate, la sentenza avrebbe trascurato, appaiono insussistenti. A fronte delle considerazioni svolte devono essere valutati i motivi nuovi (avv. Coppi e Krogh), per cui dev'essere disattesa la censura della mancata confutazione degli argomenti posti a base della decisione di primo grado, richiamando gli argomenti svolti in relazione ai primi due motivi del ricorso dell'avv. Morrone. Il richiamo agli argomenti svolti in relazione al secondo motivo del ricorso dell'avv. Coppi smentisce l'affermazione che col metodo seguito il Giudice d'appello abbia inteso prescindere dagli argomenti e dalle deduzioni che hanno sorretto il giudizio di assoluzione pronunciato in primo grado e che si sia sostituito al Giudice di primo grado, ribaltando quel giudizio senza confutare gli argomenti che nella sentenza del Tribunale sono stati posti a base dell'assoluzione.
Il primo motivo nuovo - peraltro formulato genericamente, sulla base della critica al taglio decisionale enunciato ma senza la verifica del metodo effettivamente seguito nella motivazione della sentenza impugnata, e quindi inammissibile per questa ragione - è pertanto manifestamente infondato.
Anche il secondo motivo nuovo è manifestamente infondato, sia per quanto riguarda la corretta configurazione della calunnia, sia per quanto si riferisce all'inconciliabilità della concussione e della calunnia, considerando che il secondo reato è stato commesso mediante chiamata in correità.
Sul primo punto si osserva che, pur rilevando la mancata allegazione da parte del notaio PO di elementi di riscontro, la sentenza impugnata ha eseguito proprio l'analisi di cui viene paradossalmente rimproverata la mancanza, procedendo alla valutazione autonoma degli elementi pertinenti alla condotta, anche in relazione alle valutazioni già eseguite e, quindi, agli elementi considerati dalla sentenza di primo grado, e configurando il reato di calunnia con riguardo a un'incolpazione positivamente accertata nella sua strutturale falsità.
Il terzo motivo nuovo è infondato.
L'analisi svolta nella motivazione della sentenza impugnata non ha lasciato dubbi sulla falsità dell'accusa mossa dal PO al MA, fornendone la prova positiva e rilevando, a conferma, che lo stesso PO non era riuscito a fornire alcun elemento o riscontro in contrario, senza operare, quindi, alcuna inversione dell'onere della prova.
Il suddetto motivo nuovo basa la sua censura di illogicità sulla prospettazione della presunta irragionevolezza della scelta fra l'ammissione del millantato credito e la formulazione di una falsa accusa, che realizzava il reato, assai più grave, di calunnia. Si è già detto, nell'esame del secondo motivo di ricorso dell'avv. Coppi, che quello prospettato come illogicità della motivazione - che è, ovviamente, cosa diversa dall'illogicità del comportamento dell'imputato - è, in realtà, un falso dilemma.
Infatti, si è già osservato che - indipendentemente dai vantaggi connessi con la forma di collaborazione connessa con l'indicazione di un correo, che non possono essere liquidati con la semplice affermazione che il notaio avrebbe comunque avuto il consenso al patteggiamento per la concussione commessa e che, in ogni modo, ne spiegano logicamente l'atteggiamento in seguito dopo la formulazione dell'imputazione coatta - la formulazione dell'accusa di concorso nella concussione del MA comportava il venir meno del millantato credito a fronte di una calunnia la cui scoperta era incerta e comunque di là da venire.
Sono, invece, fondati il terzo motivo del ricorso dell'avv. Morrone e il terzo motivo del ricorso dell'avv. Coppi.
La sentenza impugnata si è posta espressamente il quesito se ricorressero o meno le condizioni per considerare il reato patteggiato nel 1993 e quello oggetto del presente processo uniti dal vincolo della continuazione, con soluzione rilevante sia per la determinazione della pena che per l'eventuale sospensione condizionale, ha escluso la continuazione ritenendo che la calunnia consumata nell'interrogatorio del 17 luglio 1993 non fosse riconducibile a un disegno preesistente al colloquio di tre anni prima, risolvendosi in un'iniziativa estemporanea, che storicamente ha seguito il coinvolgimento del notaio dopo la reiezione della richiesta di archiviazione nel procedimento penale iniziato nei suoi confronti per concorso in concussione e definito con patteggiamento per i reati di concussione e violenza privata.
Col terzo motivo dei ricorsi degli avv.ti Coppi e Morrone si impugna questo capo della sentenza per violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e carenza e illogicità della motivazione, osservandosi in diritto che anche un lungo intervallo di tempo fra due episodi delittuosi non esclude la possibilità di ricondurli a un medesimo disegno criminoso;
e, sul piano logico e del merito, che la decisione è contraddittoria rispetto alla stessa ricostruzione dei fatti operata nella sentenza, secondo la quale il MA fu indicato al AR come autore della richiesta di tangente e destinatario finale di essa fin dal primo incontro, avvenuto il 16 marzo 1990, per cui l'indicazione dello stesso MA in sede di interrogatorio nel mese di luglio 1993 si pone come il naturale sviluppo di un progetto originario, volto a scaricare la responsabilità principale della richiesta di tangente su un funzionario pubblico specificamente individuato, di cui non a caso viene fatto il nome fin dal primo incontro con il concusso. La censura appare del tutto pertinente sotto entrambi i profili, di diritto e di fatto, dedotti. In realtà, la tesi dell'iniziativa estemporanea, che segue solo storicamente l'indicazione del 16 marzo 1990, richiede una motivazione non meramente assertiva, che tenga conto non solo del tempo decorso, peraltro non di grande estensione, ma dello sviluppo della vicenda, che passa anche attraverso l'interrogatorio del notaio PO del 9 novembre 1992, benché negativo, dovendocisi porre l'interrogativo dell'evoluzione nel tempo e nel contenuto della versione del predetto notaio. La sentenza impugnata non può, quindi, ritenersi adeguatamente motivata in merito alla questione della sussistenza della continuazione e dev'essere, di conseguenza, annullata con rinvio per nuovo esame sul capo relativo, con riguardo alle censure indicate.
In seguito all'annullamento così pronunciato viene in applicazione l'art. 10 c.c. L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 2 e 4 in quanto la sentenza annullata aveva riformato la sentenza di assoluzione in primo grado.
La L. 20 febbraio 2006 n. 46, entrata in vigore nelle more del processo, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, all'art. 1 modifica l'art. 593 c.p.p. nel senso che, salvo quanto previsto dall'art. 443, comma 3 (giudizio abbreviato), art. 448, comma 2 (applicazione della pena su richiesta delle parti), artt. 579 e 680 (misure di sicurezza), il pubblico ministero e l'imputato possono appellare le sentenze di condanna e possono appellare anche le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva (in tal caso, qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello) e entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
Il successivo art. 10 introduce una disposizione transitoria, per cui la legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima (comma 1); l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile (comma 2);
entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado (comma 3); la disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (comma 4).
Nella prima applicazione della legge due sono le soluzioni che si prospettano in concreto nella prassi applicativa del citato art. 10, comma 4.
La prima è che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata dalla stessa Corte di cassazione in seguito all'annullamento della sentenza di condanna appellata. Annullamento senza rinvio, con il quale la Corte dispone la notifica della decisione al pubblico ministero appellante, dalla data dalla quale decorre il termine di quarantacinque giorni, stabilito dallo stesso articolo, comma 3 per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
La seconda soluzione consiste nell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, rimettendo al giudice di rinvio la decisione preliminare sull'inammissibilità dell'appello. La prima soluzione, che ha l'indiscutibile pregio dell'immediatezza e risponde all'esigenza dell'economia del giudizio, pone tuttavia problemi interpretativi.
La norma transitoria dettata dalla La L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, comma 4, distingue il giudizio di annullamento della sentenza appellata da quello successivo concernente l'inammissibilità dell'appello e pertanto esige una duplice pronuncia, quella dell'annullamento con rinvio della sentenza appellata e quella dell'inammissibilità dell'appello, mentre l'annullamento senza rinvio riguarda esclusivamente la seconda decisione. Questa considerazione induce a ritenere che nella previsione normativa solo la prima decisione sia di competenza della Corte di cassazione, mentre quella relativa all'ammissibilità dell'appello rientri invece nella competenza del giudice di rinvio. La situazione processuale che ne deriva è conforme a quella determinata dalla pendenza del giudizio di rinvio, allorché la Corte di cassazione ha già pronunciato la sentenza di annullamento con rinvio della sentenza appellata ed è in corso la fissazione del giudizio di rinvio, nel quale la questione preliminare riguarda l'ammissibilità dell'appello, la cui decisione è, pacificamente, rimessa al giudice di rinvio.
D'altra parte, l'autonomia di tale giudizio è sottolineata dalla considerazione che l'inammissibilità dell'appello non è assoluta e automatica, in quanto, secondo il dettato della norma transitoria, ne sono escluse le sentenze di annullamento che non riguardino la pena o la misura di sicurezza.
Anche per questa ragione, oltre che per indiscutibili ragioni di principio, è necessario che questo giudizio si svolga nel contraddittorio delle parti, configurandosi come questione preliminare al giudizio di rinvio, volta alla verifica dell'ammissibilità dell'appello secondo le disposizioni transitorie della nuova legge.
Nel caso in esame il giudizio relativo all'ammissibilità dell'appello involge il problema interpretativo se l'annullamento della sentenza appellata in relazione alla continuazione sia questione relativa alla pena, problema che dev'essere risolto nel contraddittorio delle parti dal giudice del rinvio, preliminarmente rispetto al relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia ai sensi dell'art. 10 c.c., L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 2 e 4 e art. 576 c.p.p. (nuovo testo).
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2006