Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
In tema di misure antimafia, qualora sia stato disposto un sequestro di beni ai sensi dell'art. 3 quater, ultimo comma, L. 31 maggio 1965 n. 575, la confisca degli stessi beni, ai sensi del successivo art. 3 quinquies, comma secondo, stessa legge, può essere ordinata solo in presenza, oltre che delle condizioni previste per il sequestro, anche di quella costituita dall'accertata esistenza di motivi sulla base dei quali possa ritenersi che i beni in questione siano "il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 33617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33617 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI GI - Presidente - del 14/06/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 928
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 40779/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
ES CO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il giorno 11.7.2006, depositata il 13.7.2006, dal Tribunale di Catania. Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. MONETTI Vito, con le quali si chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda processuale;
Con decreto 22.2.1995 il Tribunale di Catania aveva disposto la confisca della "Casa di riposo per anziani Villa Orchidea" di Belpasso (azienda e complesso immobiliare), della quale era formalmente titolare la s.a.s. G.I.F. Gestione Immobiliare Finanziaria di CO ES, già assoggettata a sequestro con provvedimento 30.5.1994 ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter.
I fratelli ES, ivi compreso CO, in proprio e quale socio accomandatario della G.I.F. avevano proposto appello, rigettato con decreto 5.11.1996 della Corte d'appello di Catania;
quindi ricorso, rigettato con sentenza 21.5.1995 di questa Corte. Una prima richiesta di revoca di detto provvedimento, avanzata con atto 10.5.2001 a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 7, nell'interesse di CO ES veniva dichiarata inammissibile con provvedimento 11.1.2003 del Tribunale di Catania.
Successivamente, con il ricorso 1.12.2004 da cui trae origine il presente procedimento, CO ES proponeva nuova richiesta di revoca, deducendo la sopravvenienza di prova nuova, costituita dalla sentenza 9.7.2004 del Tribunale di Catania che aveva condannato GI LV e GI GR per il reato di estorsione aggravata nei confronti di TU ES (padre del ricorrente). Detta sentenza confermava, nella prospettazione del ricorrente, la tesi difensiva da sempre sostenuta: CO ES non era socio del LV G. ne' colluso, ma vittima di richieste estorsive. Con provvedimento 15.12.2003 recte: 2004 /13.1.2005 il Tribunale di Catania, sentito il Pubblico ministero, dichiarava inammissibile la richiesta.
II provvedimento, preso de plano, veniva per tale ragione annullato dalla sentenza 16.11.2005 della prima Sezione di questa Corte, con rinvio per nuovo esame, nel rispetto del contraddittorio, al Tribunale di Catania.
Questo, in diversa composizione, all'esito del procedimento partecipato celebrato in camera di consiglio il 6.7.2006, dichiarava nuovamente inammissibile la richiesta con il decreto oggi impugnato.
2. Le ragioni del provvedimento impugnato;
2.1. A ragione di detta decisione il Tribunale osservava, in via preliminare, e per quanto interessa ai fini del presente ricorso:
- che la misura era stata disposta a seguito di sequestro disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 quater, (dovendosi dunque prescindere dal suo collegamento con una misura personale); che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3 quater, essendo stata provata (per quanto detto di lì a poco) la "cointeressenza" di GI LV e di GI GR, condannati per associazione di stampo mafioso, nella gestione della " di cura "Villa Orchidea" confiscata;
- che non potevano essere oggetto di alcuna considerazione le riflessioni relative alla diversa qualificazione della confisca della L. n. 575 del 1975, ex art. 2 ter (anziché 3 quater), contenute nel provvedimento annullato, mentre ogni doglianza sulla qualificazione natura della confisca era preclusa in quanto non formulata con l'impugnazione del provvedimento che l'aveva disposta.
2.2. Quanto al merito della richiesta di revoca, e cioè al dedotto elemento di novità portato dalla sentenza 9.7.2004 del Tribunale di Catania, il provvedimento impugnato rilevava che da detta sentenza (pagine 24, 25 e 29) emergeva che "a prescindere da un'effettiva cointeressenza del LP LV G. nella gestione delle case di risposo, certamente queste attività godevano della sua (protezione)"; che secondo detta sentenza sembrava "credibile che egli non avesse investito denaro proprio..." anche se, ciò nonostante, si considerava "socio a tutti gli effetti, dal momento che ... aveva il controllo della gestione e poteva utilizzare Villa Orchidea durante il periodo di sua latitanza" per cure riservate e incontri mafiosi;
che "ES TU non era una vittima" perché "La protezione di LV G. costituiva un innegabile vantaggio", "nessuno lo aveva obbligato ad investire denaro ed attività nella gestione di queste case ...Evidentemente aveva ritenuto di trarre vantaggio dalla contiguità con ambienti mafiosi ..."; ed ancora, dopo avere riportato i passi di detta sentenza secondo cui era "presumibile" che l'apporto del LV G. fosse "consistito unicamente nelle "protezione" che garantiva l'impresa da estorsioni, da rapine, da vertenze sindacali, da pretese civilistiche di eventuali creditori ...", di guisa che l'impresa protetta era amica e il LV G. "la considerava come cosa sua e come tale la contrabbandava ..."; che ad un certo punto anche tale situazione era mutata, poiché il LV G., consapevole di una disponibilità economica aveva "proposto" una modifica del "rapporto societario" pretendendo (con proposta che "non poteva essere rifiutata") "non più una corresponsione dei guadagni .. bensì la corresponsione di una quota fissa ...".
2.3. Da essa, secondo il Giudice del rinvio, sarebbe in conclusione emerso che "ES TU a partire dalla seconda metà degli anni '80 aveva contratto societa' con il OT (pur non essendo chiaro se quest'ultimo avesse conferito capitali ovvero la sua "opera")" che il sodalizio aveva ad "oggetto sociale" la gestione della casa di riposo "Villa Orchidea" confiscata;
che quindi, "in una certa fase del rapporto, uno dei soci, cioè il LV G., aveva imposto all'altro di corrispondergli un certo ammontare di denaro a prescindere dagli utili realizzati, che, nella originaria pattuizione, dovevano essere spartiti a metà"; che "tale imposizione era stata qualificata estorsione dalla 2 sezione del Tribunale di Catania ...").
2.3.1. Non rispondeva dunque al vero, secondo il Tribunale, quanto sostenuto dal ricorrente, e cioè che dalla decisione indicata come prova nuova emergesse che TU ES (padre e dante causa del ricorrente) doveva "rendere conto della propria gestione versando ingenti somme di denaro a coloro che imponevano la loro presenza attraverso la forza intimidatoria tipica del sodalizio criminoso...".
2.4. L'argomento che il ES sarebbe stato vittima di estorsione da parte del LV G. era stato d'altra parte già posto a base della precedente richiesta di revoca e il Tribunale l'aveva esaminato, ritenendolo irrilevante;
sicché anche sotto tale profilo la sentenza non poteva costituire "prova nuova", ciò imponendo la declaratoria d'inammissibilità.
3. Il ricorso.
Ricorre CO ES a mezzo del proprio difensore, avv. FIUMEFREDDO Antonio.
3.1. Ricordata la vicenda processuale, con il primo motivo lamenta, sotto diversi profili la "mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto di cui alla L. n. 1423 del 1965, art. 7, artt. 666 e 629 c.p.p." e la violazione di legge con riferimento alle medesime norme (in particolare in relazione al vincolo costituito dalla sentenza d'annullamento con rinvio e all'art. 666 c.p.p.) In particolare censura:
- la erronea declaratoria d'inammissibilità, nonostante l'allegazione di prove nuove che imponevano una valutazione di merito e la richiesta d'acquisizione della sentenza 9.7.2004 del Tribunale di Catania, a buon titolo costituente "prova nuova";
- l'erronea equiparazione (al fine di negare la novità della prova) della predetta sentenza alla mera esistenza di una tesi difensiva d'analogo contenuto precedentemente sostenuta;
- la mancata considerazione del fatto che detta tesi difensiva era stata disattesa in quanto ritenuta non credibile in forza degli accertamenti compiuti nel procedimento di confisca;
- la mancata considerazione del fatto che, al contrario, la sentenza prodotta aveva escluso il conferimento di qualsiasi somma di denaro da parte del LV G. e confermato la esistenza di una condotta estorsiva del LV G.;
- la violazione delle regole cui era vincolato il giudice del rinvio a seguito della sentenza d'annullamento con rinvio, nella quale s'era esplicitamente chiarito che la sentenza del Tribunale costituiva elemento diverso, e nuovo, rispetto a quelli già presi in considerazione.
3.2. Con il secondo motivo lamenta, sempre sotto diversi profili, la "mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto di cui alla L. n. 1423 del 1965, art. 7, L. n. 575 del 1965, art. 3 quater e art. 3 quinquies".
Deduce che l'acquisizione del nuovo elemento avrebbe permesso di dimostrare l'insussistenza dei requisiti per la confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 3 quinquies.
E censura:
- l'assoluta illogicità e contraddittoricità della motivazione con la quale s'afferma che non rispondeva al vero che TU ES doveva rendere conto della sua gestione versando ingenti somme di denaro a coloro che gli imponevano la loro presenza mediante intimidazione mafiosa;
essendo detta motivazione in contrasto con la sentenza di condanna per estorsione a carico degli esponenti mafiosi e con l'affermazione in essa contenuta sul fatto che l'unico apporto ipoteticamente riconducibile al LV G. era la "protezione" offerta ai suoi gestori;
- l'assoluta mancanza di considerazione dei modi d'estrinsecarsi del fenomeno mafioso, della protezione come mezzo d'imposizione sul territorio, degli elementi acquisiti circa la gravita delle intimidazioni ricevute dalla famiglia ES e del noto tentativo di un attentato ai danni di CO ES;
- la sostanziale inammissibile confutazione della sentenza del Tribunale, per altro confermata in appello.
Denunzia quindi la violazione di legge e l'errore nella sua interpretazione con riferimento alle affermazioni che ricorrevano i presupposti di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 quater, perché LV G. e GR erano stati condannati per associazione di stampo mafioso e che detta norma prevede "la possibilità di sequestrare (e successivamente confiscare) attività economiche anche se gestite da terzi, allorché ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di tali attività sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni dì intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 bis c.p., o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 2". Evidenziando come, invece, la confisca alla scadenza del sequestro sia possibile, a norma dell'art. 3 quinquies, solo ove vi siano elementi per ritenere che essi costituiscono frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nei confronti di soggetti non indiziati d'appartenenza ad una associazione mafiosa la confisca dunque presupponeva la dimostrazione di tale presupposto, che la sentenza offerta come prova nuova serviva a negare.
3.3. In prossimità dell'udienza il difensore ha prodotto note a sostegno dei motivi di ricorso ribadendo:
- l'illegittimità della pronunzia d'inammissibilità fondata sull'errata affermazione che non si era in presenza di prova nuova, confondendosi le nozioni di tema di prova e mezzo di prova;
nonché la violazione del dictum, sul punto, della sentenza d'annullamento con rinvio;
- la totale mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 quinquies, (l'errore in diritto sulle condizioni di applicabilità di detta confisca risolvendosi nel difetto denunziato) e la sostanziale mancanza di risposta alle deduzioni difensive in proposito (relativamente cioè alla dimostrazione che i beni sequestrati fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nei termini che si diranno, fondato.
1.1. Ha ragione il ricorrente quando osserva che non è corretta la ribadita esclusione del carattere di novità della prova rappresentando essa una "tesi", quella secondo cui "ES padre sarebbe stato vittima di un estorsione da parte del LV G.", "già sostenuta con la precedente istanza di revoca". L'affermazione è errata giacché, come pure efficacemente si rileva, con essa si confonde all'evidenza il tema di prova, riferibile alla "test" già prospettata, con il mezzo di prova: nuovo, perché successivamente emerso a sostegno di quella prospettazione. D'altra parte, poiché la precedente declaratoria d'inammissibilità era datata 11.1.2003, non è davvero ipotizzabile che in quell'occasione il Tribunale che avesse potuto tenere conto della sentenza del Tribunale di Catania pronunziata il 9.7.2004 (e confermata in appello il 22.3.2006). Erroneamente dunque il Tribunale ha concluso dichiarando l'inammissibilità della richiesta di revoca perché "mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi".
2. L'affermazione prima censurata, se indubbiamente incide sulla formula decisoria adottata, ha tuttavia rilievo secondario nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, giacché essa, apposta alla fine della motivazione e preceduta dalla locuzione che la precede "tanto più, in quanto tale tesi ...", (vedi in fatto, punto 2.4.) segue l'esame della sentenza indicata a prova nuova con la richiesta di revoca. Ed è sulla base della interpretazione di questa che è formulata in via principale dal Tribunale la conclusione che la sentenza non forniva in realtà alcuna prova nuova perché da essa non sarebbe affatto emerso ("non risponde dunque al vero") quanto si sosteneva nella richiesta di revoca. Conclusione che avrebbe senz'altro giustificato il rigetto della richiesta se ad essa il Tribunale non fosse pervenuta sulla base di un altro, più grave, errore di diritto e di un, conseguente, percorso motivazionale che, per la sua contraddittorietà, è apparente prima ancora che carente.
2.1. Va dunque premesso che ha assolutamente ragione il ricorrente quando osserva che, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 3 quinquies, al sequestro impeditivo previsto dall'art. 3 quater,
(delle attività economiche sottoposte alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 bis c.p., o gestite in funzione dell'agevolazione dell'attività di persone sottoposte, come nel caso in esame, a procedimento penale per associazione mafiosa) può seguire la confisca dei beni solo ove di essi "si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".
Come rilevava C. cosi n. 487 del 1995, nel sistema delineato della L. n. 575 del 1975, artt. 3 quater e 3 quinquies, "il procedimento che si sviluppa sino alla adozione del provvedimento di confisca si articola in due fasi decisorie fra loro nettamente distinguibili quanto a presupposti e finalità". L'art. 3 quater, prevede la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni (comma 2) nonché, ravvisandosi concreto pericolo che detti beni siano dispersi, sottratti o alienati (comma 5), il sequestro dei beni stessi sino alla scadenza del termine previsto per la sospensione dell'amministrazione, in vista della "necessità di impedire che una determinata attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi ... in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose cosche locali, realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sè leciti". Il sequestro, così come la sospensione temporanea dell'amministrazione, è quindi destinato a svolgere una funzione meramente cautelare, che si radica sullo specifico presupposto "del carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi". La qual cosa, pur lasciando normalmente presupporre che è da escludere una situazione soggettiva di "sostanziale incolpevolezza" del soggetto colpito dal provvedimento impeditivi, sulla presunzione che lo svolgimento di una attività che presenta connotazioni agevolative della criminalità organizzata sia comunque frutto di sua scelta, non è da sola però sufficiente alla trasformazione del sequestro in confisca ex art. 3 quinquies, comma 2, ultima parte, della medesima legge. A norma di detta disposizione la confisca è infetti possibile solamente ove, all'esito del sequestro, emergano elementi idonei a far ritenere che quei beni "siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego¯: solamente, cioè, quando "si appalesi ... per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa" che legittima il provvedimento ablatorio perché "gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso" (C. cost. citata). Il presupposto della confiscabilità, individuato, come occorre ripetere, nella ragionevole dimostrazione che i beni sequestrati costituiscano frutto di attività illecite o reimpiego dei proventi delle stesse, rappresenta dunque nelle ipotesi in esame, nelle quali pure il "nesso tra la misura personale e quella patrimoniale" è oltremodo allentato, quel "collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi" che resta, nel sistema, la ragione delle misure di prevenzione patrimoniali (C. cost. Sent. 335 del 1996).
2.2. Errata è di conseguenza l'affermazione secondo cui l'art. 3 quater, consentirebbe non solo di sequestrare, ma anche di "successivamente confiscare" sulla base dei medesimi presupposti, le attività economiche di terzi allorché ricorrono sufficienti elementi per ritenere che tali attività siano direttamente o indirettamente sottoposte alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento mafioso o possano, comunque, agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per associazione mafiosa.
2.3. Tanto avendo premesso, il Tribunale non ha quindi valutato se quanto risultava dalla sentenza del Tribunale di Catania era capace di incidere - sovvertendo il risultato cui avevano condotto gli elementi precedentemente acquisiti e valutati -sul reale presupposto per l'applicabilità della confisca: sul fatto, cioè, che i beni confiscati potevano essere considerati provento o frutto di attività illecite o del loro reimpiego.
Anzi - dopo avere evidenziato come dalla sentenza del Tribunale di Catania emergesse che (vedi sopra, in fatto, punto 2.2.) sembrava "credibile" che LV G. "non avesse investito denaro proprio";
che era al contrario "presumibile" che l'apporto iniziale del LV G. fosse "consistito unicamente nella "proiezione" "mafiosa" concessa alla casa di cura, divenuta per tale via "amica" e "contrabbandata" come cosa sua, in cambio dell'indiscriminato uso della struttura per cure "riservate" o "summit" mafiosi, mentre in seguito aveva addirittura preteso anche "la corresponsione di una quota fissa di denaro (sempre, pare, in cambio della sola protezione) - del tutto arbitrariamente il provvedimento impugnato riconduce alla tipologia di un vero e proprio rapporto societario quello prima descritto (vedi, in fatto, punto 2.3.); senza alcuna consequenzialità logica e in contraddizione con quelle che dovevano essere le esatte premesse in diritto assume poi (vedi, sempre in fatto, punto 2.3.1), non solo che non rispondeva al vero che il ES dovesse rendere conto (a prescindere dai "vantaggi" in termini di protezione che ne traeva) a personaggi che "imponevano la loro presenza attraverso la forza intimidatoria tipica del sodalizio criminoso", ma, soprattutto, che detta sentenza non forniva elementi significativi per la revoca, nonostante i passi riportati paressero chiaramente escludere l'esistenza di apporti economici di provenienza mafiosa per la realizzazione o l'incremento dei beni e delle attività confiscati. A tale conclusione apoditticamente giungendo senza in alcun modo neppure indicare, e valutare comparativamente, gli elementi che avevano invece condotto alla confisca.
3. Il provvedimento impugnato deve per l'effetto essere annullato con rinvio al Tribunale di Catania che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi prima enunziati in tema di condizioni per l'applicabilità della confisca L. n. 575 del 1975, ex art. 3 quinquies, e, conseguentemente, di incidenza e di rilevanza degli elementi addotti come nuovi per la sua revoca ex lune;
in particolare valutando se, alla luce degli elementi precedentemente acquisiti e considerati, quelli emergenti dalla sentenza del Tribunale di Catania del 9.7.2004 siano idonei a sovvertire il giudizio sulla ragionevole probabilità che i beni confiscati fossero frutto di attività illecite o provenissero dal loro reimpiego.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2007