Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11689 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1 6 8 9 10 2CORTE SUPREM SEZIONE QUINTA CIVILE Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 11361/99 tt. Enrico Papa Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Cron.29298 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 17/04/02 TIRELLI Cons. Rel.Dott. Francesco CONTRIBUTI ha pronunciato la seguente: CONSORTILI SENTE NZA sul ricorso proposto da: Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio 12, presso l'avv. Giulio Cesare Marzo, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Angelo Pallara;
- ricorrente
contro
AN TO;
- intimato -
avverso le sentenze nn. 266/1998 e 441/98, depositate il 2/5/1998 ed il 5/9/1998 dal Giudice d Pace di Nardò. OGGETTO: Contributi consortili. Controversie. Competenza. 7 7 5 1 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
in persona del Sostituto Letta la richiesta del P.M., Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha Procuratore concluso per l'accoglimento del ricorso, la Corte, Cosserva quanto segue. Con atto notificato il 14/5/1998, il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo proponeva ricorso contro le sentenze in epigrafe indicate, ricordando che con atto di citazione del 5/1/1998, AN TO l'aveva convenuto davanti al Giudice di Pace di Nardò per ottenere la restituzione delle £. 39.228 pagate a titolo di contributo per un terreno di sua proprietà. Dal canto suo, si era costituito sostenendo in via pregiudiziale che la vertenza avrebbe dovuto essere sottoposta al Tribunale di Lecce e, nel merito, che la domanda avrebbe dovuto essere comunque rigettata perché infondata in fatto ed in diritto. Il Giudice di Pace era, tuttavia, andato di contrario avviso e dopo aver respinto l'eccezione d'incompetenza con sentenza non definitiva del 20/4/1998, aveva infine deciso per la spettanza del 2 richiesto rimborso in quanto, a suo dire, non era stata fornita alcuna prova sul vantaggio conseguito dal fondo. Poiché nessuna delle due statuizioni poteva essere concludeva per la cassazione diperò condivisa, entrambe le sentenze con ogni consequenziale provvedimento. L'intimato non svolgeva attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 17/4/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già puntualizzato, anche a Sezioni Unite (v., fra le Cass. 1998/09493, 2001/03249altre, C. e 2002/03404), che le pronunce emanate dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, non eccedono il valore di due milioni di lire, sono impugnabili soltanto con il ricorso per cassazione ancorchè abbiano statuito soltanto sulla competenza ovvero sulla competenza e sul merito. Ciò posto, devesi rilevare che con il primo motivo del ricorso, il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo ha criticato il giudice a quo proprio nel punto in cui si era ritenuto competente a conoscere della controversia in questione. 3 La censura è fondata, costituendo oramai ius receptum che quanto meno nel sistema previgente dall'art. 12/2 della alla innovazione introdotta legge n. 448/2001 (che a norma dell'art. 5 cpc non potrebbe, in ogni caso, spiegare influenza alcuna nel presente processo), le cause in tema di contributi consortili rientravano nella giurisdizione dell'Ago e, più in particolare, nella competenza per materia del Tribunale ai sensi dello art. cpc (v., ex plurimis, C. Cass. 1999/00496, 2000/01093, 2000/01985, 2001/01129, 2001/01178 e 2001/01179). } accoglimento del primo motivo del ricorso e In dichiarato assorbito il secondo, le sentenze impugnate vanno pertanto cassate con declaratoria della competenza del Tribunale di Lecce. Spese compensate, in ragione dell'esito del precedente grado del giudizio e dell'epoca di consolidamento della giurisprudenza di legittimità sopra menzionata.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa le sentenze impugnate, dichiarando la competenza del Tribunale di Lecce e 4 compensando integralmente le spese di lite fra le parti. Roma, il 17/4/2002 IL CONSIGLIERE EST. paul cases full IL PRESIDENTE مشورة Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 IL CANCELLIERE C1 Oggi. Innocenze Battista 510