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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 30/01/2026, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1365/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3819/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498101 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 972/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 3819/2025 notificato in data 7/1/2025 e depositato in data 5/2/2025, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza, la signora Ricorrente_1 impugna parzialmente l'avviso di accertamento esecutivo di estremi specificati in epigrafe, ricevuto in data 8/11/2024, con cui si contesta l'omesso pagamento di TARI e TEFA dal 2018 all'11/7/2022, per l'immobile ubicato in Roma, Indirizzo_1
dati catastali_1, cat. A2, e si chiede il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.356. L'impugnazione è limitata alle annualità 2018, 2019, 2020, e primo semestre 2021. Il ricorso, preceduto da istanza di autotutela rimasta inevasa, è affidato a due motivi.
2. Il ricorso risulta tempestivamente e ritualmente notificato al Comune di Roma a mezzo PEC, all'indirizzo
PEC indicato nell'avviso di accertamento per la ricezione dei ricorsi.
2.1. Il Comune si è costituito in giudizio il giorno anteriore l'udienza odierna e ha concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 29/1/2026 in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, concludendo per la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune alle spese di lite, sulla base della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In conformità alla richiesta di parte ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, avendo il Comune riconosciuto la non debenza della TARI per il periodo in cui l'immobile è stato condotto in locazione, e proceduto allo sgravio del debito tributario, con provvedimento datato 6/3/2025.
5. Le spese vanno poste a carico del Comune, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
5.1. Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si lamenta il difetto di soggettività passiva e la violazione del divieto di doppia imposizione.
Si deduce che negli anni 2018, 2019, 2020 e primo semestre 2021 l'immobile era condotto in locazione dal sig. Nominativo_2 che ha provveduto con propria utenza domestica al pagamento del tributo. Il contratto di locazione è cessato con decorrenza 1.6.2021. L'immobile è stato poi venduto con atto notarile del 4/8/2022.
5.2. Tali censure sono fondate.
Le circostanze dedotte sono documentate, con l'esibizione:
- del contratto di locazione per l'immobile di estremi catastali coincidenti con quelli dell'immobile oggetto di accertamento;
- di screen shot tratto dal sito AMA da cui risulta la regolarità della posizione del sig. Nominativo_2 quanto alla TARI per l'immobile in questione;
- della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessazione del contratto di locazione;
- del contratto di compravendita immobiliare del 4/8/2022.
E' dunque dimostrato che per il periodo in cui l'immobile è stato condotto in locazione, la TARI non era dovuta dalla ricorrente, e risulta già assolta dal locatario.
6. Poiché il provvedimento di sgravio è stato adottato dal Comune dopo la scadenza dei termini di notifica e deposito del ricorso, così obbligando la parte ricorrente a notificare e depositare il ricorso, incorrendo nelle relative spese di giudizio, l'atto di autotutela non ha assolto alla sua funzione deflattiva del contenzioso, e pertanto le spese di lite vanno poste a carico del Comune. Esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella
23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 700 (settecento), oltre accessori di legge. Contributo unificato ripetibile a carico del Comune di Roma Capitale.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3819/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498101 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 972/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 3819/2025 notificato in data 7/1/2025 e depositato in data 5/2/2025, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza, la signora Ricorrente_1 impugna parzialmente l'avviso di accertamento esecutivo di estremi specificati in epigrafe, ricevuto in data 8/11/2024, con cui si contesta l'omesso pagamento di TARI e TEFA dal 2018 all'11/7/2022, per l'immobile ubicato in Roma, Indirizzo_1
dati catastali_1, cat. A2, e si chiede il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.356. L'impugnazione è limitata alle annualità 2018, 2019, 2020, e primo semestre 2021. Il ricorso, preceduto da istanza di autotutela rimasta inevasa, è affidato a due motivi.
2. Il ricorso risulta tempestivamente e ritualmente notificato al Comune di Roma a mezzo PEC, all'indirizzo
PEC indicato nell'avviso di accertamento per la ricezione dei ricorsi.
2.1. Il Comune si è costituito in giudizio il giorno anteriore l'udienza odierna e ha concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 29/1/2026 in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, concludendo per la cessazione della materia del contendere con condanna del Comune alle spese di lite, sulla base della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In conformità alla richiesta di parte ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, avendo il Comune riconosciuto la non debenza della TARI per il periodo in cui l'immobile è stato condotto in locazione, e proceduto allo sgravio del debito tributario, con provvedimento datato 6/3/2025.
5. Le spese vanno poste a carico del Comune, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
5.1. Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si lamenta il difetto di soggettività passiva e la violazione del divieto di doppia imposizione.
Si deduce che negli anni 2018, 2019, 2020 e primo semestre 2021 l'immobile era condotto in locazione dal sig. Nominativo_2 che ha provveduto con propria utenza domestica al pagamento del tributo. Il contratto di locazione è cessato con decorrenza 1.6.2021. L'immobile è stato poi venduto con atto notarile del 4/8/2022.
5.2. Tali censure sono fondate.
Le circostanze dedotte sono documentate, con l'esibizione:
- del contratto di locazione per l'immobile di estremi catastali coincidenti con quelli dell'immobile oggetto di accertamento;
- di screen shot tratto dal sito AMA da cui risulta la regolarità della posizione del sig. Nominativo_2 quanto alla TARI per l'immobile in questione;
- della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessazione del contratto di locazione;
- del contratto di compravendita immobiliare del 4/8/2022.
E' dunque dimostrato che per il periodo in cui l'immobile è stato condotto in locazione, la TARI non era dovuta dalla ricorrente, e risulta già assolta dal locatario.
6. Poiché il provvedimento di sgravio è stato adottato dal Comune dopo la scadenza dei termini di notifica e deposito del ricorso, così obbligando la parte ricorrente a notificare e depositare il ricorso, incorrendo nelle relative spese di giudizio, l'atto di autotutela non ha assolto alla sua funzione deflattiva del contenzioso, e pertanto le spese di lite vanno poste a carico del Comune. Esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella
23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 700 (settecento), oltre accessori di legge. Contributo unificato ripetibile a carico del Comune di Roma Capitale.