Decreto cautelare 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto da
Ambulatorio di Fisiatria Ruffolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
1)- del decreto n. 27 del 04.02.2025, successivamente conosciuto, con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale calabrese, ha decretato di “ non accogliere l’istanza di rinnovo dell’accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitativa, assunta prot. n. 266327 de l13/06/2023 ed avanzata dall’Ambulatorio di Fisiatria F.R. srl, con sede legale e operativa nel comune di Cosenza (CS) in C.so L. Fera n. 64/72, P.Iva 002258020789, stante la trasmissione della suddetta istanza in data successiva al termine ultimo stabilito dall’art.14 bis della legge regionale n.24/2008, per come introdotto dalla legge n.22/2022 ” e, per l’effetto, ha dichiarato decaduta la predetta società dall’accreditamento;
2)- ove occorrente, della nota prot. n. 798653 del 20.12.2024, successivamente pervenuta, con cui il D.G. del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, ha comunicato i “ motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo accreditamento ai sensi dell’articolo 10-bis Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. ”;
3)- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute e;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. IT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio, proposto da Ambulatorio di Fisiatria Ruffolo S.r.l., è il decreto n. 27 del 4 febbraio 2025, con il quale il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, presentata dalla ricorrente in data 13 giugno 2023, dichiarandone la decadenza.
Nel provvedimento, l’ufficio commissariale ha rilevato che:
- l’art. 11, comma 7, l.r. 18 luglio 2008, n. 24, impone l’obbligo di rinnovo triennale dell’accreditamento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all’Azienda sanitaria competente;
- in via transitoria, l’art. 14-bis, comma 2 della legge citata (introdotto dall’art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 22), prevede che i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo possano regolarizzare la propria posizione – purché abbiano erogato e continuino a erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale attraverso accordi e contratti – presentando la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della l.r. n. 22/2022, corredandola di un’autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti qualitativi, strutturali, tecnologici e organizzativi;
- tuttavia, l'Ambulatorio di Fisiatria Ruffolo S.r.l., accreditato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2011, ha presentato istanza di rinnovo solo dopo la scadenza del termine di cui al citato art. 14-bis, comma 2; pertanto, la sua domanda non è stata ritenuta ammissibile.
2. L’operatore sanitario ricorrente, nel rivolgersi a questo Tribunale, ha dedotto plurimi motivi di censura, così sintetizzabili:
2.1. Con il primo motivo, ha eccepito il travisamento dei fatti e l'erroneità del presupposto normativo. La ricorrente ha documentato di aver presentato una prima istanza di rinnovo già in data 26 luglio 2012, successivamente reiterata il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
Di conseguenza, ad essa non era applicabile il comma 2 dell’art. 14-bis l.r. n. 24/2008 (valorizzato nel provvedimento impugnato), bensì il comma 1. Tale disposizione, al fine di garantire le indifferibili attività del servizio sanitario regionale, prevede che per i soggetti che abbiano presentato istanze di rinnovo i cui procedimenti non siano stati conclusi l’accreditamento sia prorogato fino alla conclusione delle verifiche sui requisiti di legge (da adottarsi entro il 31 marzo 2025), previa presentazione di autocertificazione sulla permanenza dei requisiti.
Ed in effetti, essa aveva regolarmente trasmesso le autocertificazioni cui la legge fa riferimento nel 2021, nel 2022 e nel 2023; ed aveva sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza accordi contrattuali per il periodo 2022-2024.
L'invio di una nuova istanza in data 13 giugno 2023 sarebbe avvenuto al solo scopo di conformarsi alle indicazioni ricevute dall’amministrazione.
Dunque, il provvedimento impugnato, secondo la parte ricorrente, dovrebbe essere annullato per violazione di legge, carenza di istruttoria e irragionevolezza manifesta.
2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta che l’amministrazione regionale l’abbia indotta in errore, trasmettendo la nota prot. n. 264984 del 12 giugno 2023, con cui ha segnalato di non aver ricevuto l’istanza di rinnovo e chiedendo, nel caso l’istanza fosse già stata presentata, di riproporla utilizzando l’apposita modulistica, cosa che essa ha fatto il 13 giugno 2023.
Evidenzia, inoltre, la condotta contraddittoria dell'amministrazione che, nonostante il diniego, aveva comunque svolto attività istruttoria tramite l’accesso dell’Organismo Tecnicamente Accreditante presso i locali della struttura.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce l’illegittimità derivata di tutti gli atti conseguenti già assunti o in via di adozione.
2.4. In via subordinata, e per il caso in cui si ritenga applicabile l’art. 14-bis, comma 2, parte ricorrente ha dedotto questione di legittimità costituzionale della norma, che, in contrasto con le finalità del primo comma, inteso a garantire al servizio sanitario il necessario concorso delle prestazioni svolte dagli operatori privati, ha posto dei termini decadenziali irragionevolmente brevi.
3. L’Ufficio commissariale, costituitosi, ha difeso la correttezza del proprio operato, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui pure il ricorso è stato notificato, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Calabria ha ribadito la tardività della richiesta di rinnovo dell’accreditamento, presentata il 13 giugno 2023.
4. Con decreto del 17 febbraio 2025, n. 90, confermato con ordinanza collegiale del 13 marzo 2025, n. 134, è stata accolta l’istanza di sospensiva proposta dalla società ricorrente.
5. Il merito del ricorso è stato trattato all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, in vista del quale la Regione Calabria e la società ricorrente hanno presentato memorie.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, amministrazioni del tutto estranee alla vicenda.
7. Quanto al merito, come già rilevato in sede cautelare, emerge ex tabulas che, già in data 26 luglio 2012, l’operatore sanitario privato ricorrente ha presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento.
Pertanto, da un lato vi è un travisamento di fatti, poiché l’amministrazione ha del tutto omesso di valutare la presenza di tale atto.
Dall’altro lato, non è applicabile al caso in esame l’art. 14-bis comma 2 l.r. 18 luglio 2008, n. 24, così come introdotto dall’art. 1, comma 1 l.r. 7 luglio 2022, n. 22, che prevede un termine decadenziale solo per la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento da parte degli operatori sanitari che non l’avessero presentata in precedenza.
L’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, decidere sull’istanza di rinnovo dell’accreditamento, così come presentata sin dal 2012.
8. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
9. La complessità della normativa applicabile giustifica l’integrale compensazione elle spese di lite anche nella presente fase di merito, con eccezione del contributo unificato, che dovrà essere rimborsato dal Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale calabrese, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
b) accoglie l ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla il decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale calabrese n. 27 del 4 febbraio 2025;
c) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite, con eccezione del contributo unificato, che dovrà essere rimborsato dal Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale calabrese, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT DI | IV RE |
IL SEGRETARIO