Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento dell'esecuzione della pena ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, diversamente dal consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata sino alla deliberazione della Corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2013, n. 19774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19774 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/03/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 577
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 5980/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
EN ON UE CI N. IL 14/06/1971;
avverso l'ordinanza n. 16/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 15.1.13, deliberata in esito a procedura di trasferimento in Spagna del cittadino spagnolo UE LI EN ON per la prosecuzione dell'esecuzione di condanna definitiva a due anni otto mesi di reclusione, per traffico di stupefacenti, ha deliberato non luogo a provvedere in ordine alla continuazione nello Stato di Spagna di tale esecuzione, perché, pur dando atto della ricorrenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 742 c.p.p., L. n. 334 del 1988, art. 1 e ss. e L. n. 257 del 1989, art. 1 e ss., l'interessato aveva successivamente revocato, in data 12.1.13, l'originaria richiesta, "manifestando la volontà di eseguire la pena in Italia". In fatto, dalla lettura della sentenza risulta che EN ON UE LI ha presentato specifica istanza il 17.5.12, "nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche del trasferimento stesso e dell'esecuzione della pena nello Stato spagnolo";
successivamente ha "mutato il proprio intendimento", avendo scontato parte della pena e presentato domanda per benefici penitenziari tra cui la sospensione dell'esecuzione; dopo che la procura generale distrettuale aveva richiesto non luogo a provvedere in relazione alla trasmissione all'estero della sentenza di condanna italiana (per il riconoscimento e l'esecuzione in Spagna), all'udienza del 18.12.12 la difesa ha prodotto missiva dell'interessato che confermava la volontà di espiare la pena in Spagna;
ciò veniva confermato in esito a interpello della Corte romana;
la Corte d'appello riteneva necessario accertare direttamente la volontà attuale del EN ON UE LI, di cui disponeva la comparizione, ma questi rinunciava a comparire all'udienza dedicata, senza alcuna dichiarazione nel merito;
rinnovato l'interpello, il 12.1.13 l'istante "ha manifestato la volontà di espiare la pena residua in Italia".
2. Ricorre con unico motivo di violazione di legge la parte pubblica:
deduce che il consenso nelle procedure di cooperazione giudiziaria è irrevocabile, secondo la specifica disposizione dell'art. 205 bis disp. att. c.p.p.. 2.1 Con atto personale l'interessato ha fatto pervenire dichiarazione di conferma della volontà di espiare la pena in Italia. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. A giudizio del Collegio ricorso non è fondato.
3.1 È vero che l'irrevocabilità del consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero è principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte suprema da tempo, in materia estradizionale (Sez.6, sentenze 4375/2000 e 10684/2003) e di mandato di arresto europeo (Sez.6, sent. 45055/2010). L'art. 205 bis disp. att. c.p.p. ha poi generalizzato il principio a tutte le procedure di cooperazione giudiziaria, con il limite della permanenza delle condizioni di fatto conosciute e rilevanti (1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate).
Anche nel caso dell'applicazione della Convenzione europea di Strasburgo 21.3.1983 è prevista l'ipotesi del consenso dell'interessato: Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.
La legislazione nazionale che ha dato attuazione a tale Convenzione ha provveduto in coerenza (L. n. 334 del 2008 e L. n. 257 del 1989, art. 5: 2. Il consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano).
Neppure il recente D.Lgs. n. 161 del 2010 in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea o dalla stessa Decisione quadro 2008/909/GAI disciplina la possibilità di revocare il consenso prestato.
3.2 Tuttavia, l'ipotesi del "consenso" ad una volontà o ad una decisione di altri (perché intrinseco al significato del consentire è l'adesione positiva a iniziativa o proposta di "un altro") va tenuta distinta da quella della "richiesta", che non può essere sussunta nella prima, per la radicale differenza strutturale (nell'un caso l'iniziativa è dello Stato e l'interessato può o meno aderirvi;
nel secondo caso l'iniziativa nasce dalla volontà dell'interessato e lo Stato può o meno assecondarla). Quando pertanto la procedura di cooperazione giudiziaria trae origine da una richiesta specifica dell'interessato, l'irrevocabilità della richiesta non può essere desunta dalla regola generale ora posta dall'art. 205 bis disp.att.c.p.p. (proprio per l'appena evidenziata radicale differenza tra gli istituti del "consenso" e della "richiesta"), ne' da un'assertiva sua natura sistematica (in definitiva smentita proprio dalla previsione positiva specifica del medesimo art. 205 bis).
Ovviamente, la eventuale revoca della richiesta rimane comunque strutturalmente soggetta al tempi propri della singola procedura, non essendo possibile proporla dopo che su di essa sia intervenuta la decisione giurisdizionale (che accerta la sussistenza delle condizioni di legittimità).
3.3 Nella fattispecie, la norma convenzionale (art. 2) prevede espressamente che una persona condannata nel territorio di una Parte possa essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale, manifestando, presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione, "il desiderio" di essere trasferita in applicazione della Convenzione, È indubbio che tale "manifestazione di desiderio" sia, in questo caso, l'atto che da Impulso all'intera procedura, e il successivo accordo tra gli Stati (quando intervenga) ne costituisca solo un eventuale sviluppo. Le stesse avvertenze sulle implicazioni e conseguenze della consegna, di cui il "richiedente" assume piena contezza nell'incontro con il magistrato di sorveglianza, non mutano, ovviamente, da richiesta in consenso/adesione a volontà di altri l'atto che ha dato impulso alla procedura, svolgendo la diversa funzione di rendere "colui che ha manifestato il desiderio" consapevole delle conseguenze della propria richiesta.
Deve pertanto affermarsi il principio di diritto che la richiesta del condannato di trasferimento per l'esecuzione della pena ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 e delle leggi nazionali L. n. 334 del 2008 e L. n. 257 del 1989 è revocabile fino alla deliberazione della Corte d'appello.
Da qui, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013