Sentenza 16 novembre 2012
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2012, n. 8739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8739 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/11/2012
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1988
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 22046/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza emessa quale giudice di rinvio dal Tribunale di Napoli in data 5 marzo 2012;
nei confronti di:
LA MO RI EP AN, n. Vibo Valentia il 6 ottobre 1967;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Domenico Mariano, anche in sostituzione dell'avv. Bruno Ganino del foro di Vibo Valentia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
In data 13 giugno 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di La MO RI EP AN in ordine al reato di concorso in concussione ai danni dell'imprenditore LO FO (capo N) per avere, quale sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la sezione anticrimine di Napoli, su impulso del deputato AP FO e in concorso con lo stesso, abusando delle rispettive funzioni e qualità, acquisito dal CED del Ministero degli Interni, attraverso l'accesso alla banca dati SDI, i dati relativi all'imprenditore LO al quale il AP offriva "protezione" attraverso l'assunzione di ulteriori informazioni e l'intercessione presso la sua vasta rete di relazioni con persone potenti, inducendolo così a corrispondergli varie utilità tra cui il pagamento di oggetti preziosi, soggiorni in alberghi in favore dello stesso deputato e di persone a lui vicine, contratti di consulenza fittizi per amiche e conoscenti. La misura cautelare veniva disposta nei confronti del La MO anche in relazione al reato di corruzione (capo P) per avere il La MO acquisito o fatto acquisire, su incarico del parlamentare, notizie e informazioni riservate inerenti a procedimenti penali presso le banche dati delle forze di polizia, così compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, in cambio della promessa da parte del deputato (e di VI VA) di raccomandarlo per inserirlo nei ruoli dell'AISE. I fatti in questione erano stati accertati in Napoli tra il gennaio e l'aprile 2011. L'ordinanza non veniva eseguita nei confronti del La MO, resosi latitante.
Con ordinanza in data 12 luglio 2011 l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare veniva confermata nei confronti del La MO in sede di riesame dal Tribunale di Napoli.
L'ordinanza del Tribunale del riesame, con sentenza in data 7 novembre 2011, veniva annullata con rinvio nei confronti del La MO dalla 6^ sezione penale di questa Corte per i seguenti motivi:
1) con riferimento al reato di concussione (capo N), non era stato chiarito se effettivamente fosse stato il m.llo La MO a effettuare l'interrogazione al CED il 31 agosto 2007 sulla posizione dell'imprenditore LO e, comunque, non era stato approfondito il collegamento tra quest'abusiva interrogazione al CED, risalente all'estate 2007, e il fatto contestato, che risultava accertato nei primi mesi dell'anno 2011, considerato anche che il LO aveva riferito di una pressione effettuata nei suoi confronti dal AP per vari anni, in maniera continuativa e reiterata, a partire dall'anno 2006; inoltre, non risultava accertato se il La MO fosse consapevole di contribuire alla condotta intimidatoria messa in atto nei confronti dell'imprenditore dal AP, il quale ne aveva tratto un tornaconto personale in via esclusiva, o non si fosse invece limitato ad una condotta inquadrabile nelle ipotesi di reato previste dagli artt.326 o 615 ter c.p.;
2) quanto al reato di corruzione (capo P), nella formulazione dell'addebito era contenuto il riferimento a plurime condotte di acquisizione illecita di notizie e informazioni riservate descritte nei precedenti capi, mentre, tranne che per il capo N, per le altre condotte delittuose contestate ai capi B (concussione in danno di SE De AR), C (favoreggiamento di EF CI), D (favoreggiamento di EN IN), H (favoreggiamento di IN IC), I (favoreggiamento dei componenti della cd.P3), L (corruzione di VA VI), M (corruzione di ZZ NG), O (concussione in danno di RC LI) il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la gravità indiziaria e, di conseguenza, non risultava adeguatamente dimostrato il sinallagma posto a fondamento dell'addebito; infatti se risultava che effettivamente il La MO, per realizzare la sua aspirazione di entrare a far parte dei servizi segreti militari, avesse cercato in vari modi di farsi raccomandare (da VI e da IG tramite tale La Motta, oltre che dal AP), l'interessamento del AP si era concretato solo nell'anno 2011, mentre l'abusivo accesso alla banca dati delle forze di polizia per verificare la posizione del LO risaliva al 2007 (era quindi antecedente alla "raccomandazione" di ben quattro anni) e non era dimostrato, comunque, che l'intervento del parlamentare fosse stato condizionato all'acquisizione di notizie riservate da parte del La MO. Il Tribunale di Napoli con ordinanza in data 5 marzo 2012, all'esito del giudizio di rinvio, ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo la cessazione delle ricerche del La MO.
Il giudice di rinvio ha ritenuto, quanto al reato di concussione (capo N), che doveva ritenersi accertato, sulla base dell'ulteriore produzione documentale del pubblico ministero, che l'accesso al CED registrato il 31 agosto 2007 con riferimento alla posizione del LO era stato effettuato utilizzando la USER ID e la password (non visualizzabile, ovviamente) del m.llo La MO;
che dalle intercettazioni telefoniche tra il deputato AP e il La MO antecedenti al 10 settembre 2010 (data di identificazione dell'interlocutore telefonico del La MO nel parlamentare), ritenute utilizzabili solo nei confronti del ricorrente, emergevano l'estrema familiarità e la palese complicità tra i due ed anche la consapevolezza da parte del m.llo dell'uso che il deputato faceva delle informazioni riservate fornitegli (venivano a tal fine riportate le conversazioni intercettate il 4, l' 8, il 9 e il 10 settembre 2010). Tuttavia, ha osservato il giudice di rinvio, i rilievi critici espressi dalla Corte di cassazione sull'insufficiente dimostrazione del collegamento tra la condotta del La MO nel 2007 e l'attività concussiva, accertata secondo la contestazione tra il gennaio e l'aprile 2011, non lasciano "alcuno spazio ad integrazioni motivazionali, non emergendo dagli atti ulteriori elementi idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria recepita dal Tribunale, fondata sulla ritenuta configurabilità di un'attività delittuosa reiterata e continuativa posta in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ordito dal AP (nei cui confronti, in relazione a tale imputazione, la gravità del quadro indiziario risulta confermata dal Tribunale del riesame e dalla stessa Suprema Corte, con conseguente formazione del c.d. giudicato cautelare) ai danni di LO FO". Anche in ordine al reato di corruzione il giudice di rinvio, dopo aver riportato la motivazione sul punto del provvedimento annullato e della sentenza della VI sezione penale di questa Corte di annullamento con rinvio (nella quale, tra l'altro, si osservava che l'incontro del La MO con il generale LO dell'ottobre 2010, per un colloquio propedeutico al suo inserimento nel servizi segreti militari, era stato utilizzato solo come elemento di riscontro alle generiche dichiarazioni dell'avvocato Patrizio Della Volpe, e non come elemento probatorio autonomo circa la promessa di un interessamento del AP in cambio dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del ricorrente), ha ritenuto che, in mancanza di ulteriori elementi indiziali idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria con specifico riferimento alla conclusione dell'accordo corruttivo, si imponesse l'annullamento del titolo custodiale.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'ufficio del pubblico ministero. Con il ricorso si deduce, quanto al capo N, che erroneamente il giudice di rinvio non aveva preso in considerazione, al fine di dimostrare il collegamento tra la condotta del La MO tendente ad acquisire illegalmente notizie sul conto del LO nell'anno 2007 e le successive condotte concussive del AP nell'anno 2009, alcune conversazioni telefoniche intercettate successivamente alla data di identificazione dell'interlocutore del La MO nel deputato AP (10 settembre 2010), segnatamente le conversazioni intercettate il 23 settembre, il 15 ottobre, il 23 ottobre 2010 sull'utenza in uso al La MO (conversazioni riportate integralmente nel ricorso) in cui si farebbe chiaro riferimento all'imprenditore FO LO allorché si parla del "polletto da fare un pochettino nero", di "quel polletto", della "famiglia polletti". La mancata utilizzazione di dette conversazioni telefoniche sarebbe dovuta, secondo l'ufficio del pubblico ministero ricorrente, ad un'illegittima interpretazione della L. n. 140 del 2003, artt. 4 e 6, fatta nell'ordinanza cautelare dal giudice per le indagini preliminari e recepita dal Tribunale del riesame, circa l'inutilizzabilità, oltre che nei confronti del parlamentare in mancanza di autorizzazione della Camera di appartenenza, anche nei confronti del non parlamentare (il La MO, in questo caso) delle intercettazioni coinvolgenti il deputato AP a partire dal 10 settembre 2010, perché dalla data in questione "era altamente probabile che intercettando i terzi non parlamentari si intercettava il parlamentare". Nel ricorso viene richiamata l'attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale n. 390/2007 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. n. 140 del 2003, art. 6, nella parte in cui prevedeva che anche nei confronti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni fossero state intercettate, l'utilizzazione fosse subordinata all'applicazione della disciplina ivi prevista) e sulle successive sentenze n. 113/2010 e n. 114/2010. In dette pronunzie si era tenuto conto non solo del pericolo che un'intercettazione solo formalmente diretta nei confronti di soggetti non parlamentari potesse tradursi in un'elusione delle prerogative costituzionali, ma anche del rischio che un'indebita dilatazione dell'ambito applicativo della L. n. 140 del 2003, art. 4, potesse trasformarsi in un privilegio paradossale per coloro che, non parlamentari, si trovassero ad interloquire con membri delle Camere. In particolare nella sentenza n. 114/2010 la circostanza che il parlamentare sia raggiunto da indizi di reità e la natura abituale dei colloqui del parlamentare con il terzo intercettato non venivano considerati elementi sufficienti per ritenere le intercettazioni in questione intercettazioni indirette, miranti cioè a captare le conversazioni del parlamentare (nei confronti del quale, peraltro, l'utilizzazione delle intercettazioni sarebbe comunque soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza) anche se in apparenza colpiscono un soggetto terzo. Nel ricorso si richiamano anche la sentenza di annullamento con rinvio della sezione feriale di questa Corte in data 9 settembre 2010 e il conseguente provvedimento del giudice di rinvio, il Tribunale di Roma, in ordine alla ritenuta necessità di verificare, caso per caso, se e quando l'intercettazione di un soggetto diverso dal parlamentare sia in realtà finalizzata ad intercettare indirettamente il parlamentare. La mera non occasionalità delle intercettazioni cui prende parte il parlamentare e il coinvolgimento di quest'ultimo nel reato attribuito all'indagato intercettato- secondo il pubblico ministero ricorrente-non consentirebbero di ritenere "indirette" le intercettazioni, occorrendo un quid pluris come ad esempio il prosieguo delle intercettazioni anche quando non è più necessario per accertare la responsabilità dei soggetti direttamente intercettati. In concreto, si sostiene nel ricorso, la data del 10 settembre 2010 era solo quella di identificazione dell'interlocutore del La MO nel deputato AP, del tutto irrilevante al fine di stabilire il momento a partire dal quale diventava prevedibile che intercettando il terzo si intercettava il parlamentare (nel caso di specie le intercettazioni erano cominciate da poche settimane, il La MO non era stato identificato in quanto utilizzava un'utenza di telefonia mobile intestata da altra persona, il AP non era sottoposto ad indagini poiché solo in data 17 settembre 2011 si era proceduto alla sua iscrizione nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt.416 e 326 c.p.;
le indagini in corso riguardavano la vicenda Trenitalia-De AR).
Con riferimento al reato di corruzione (capo P) nel ricorso si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe immotivato su un punto decisivo, costituito dall'esistenza del rapporto causale tra le due condotte (la promessa di interessamento di AP e la violazione dei segreti di ufficio da parte del La MO) che poteva essere desunto anche da un accordo tacito, per facta concludenza;
in particolare nell'ordinanza impugnata non sarebbe stato approfondito il contenuto delle dichiarazioni di IG e EL che avrebbe reso evidente l'esistenza di due distinti accordi corruttivi del La MO, uno con VI e l'altro con il duo AP- IG.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Quanto al reato di concorso in concussione (capo N), nel ricorso sostanzialmente ci si duole del fatto che il Tribunale di Napoli, nel pronunciarsi in sede di giudizio di rinvio, abbia omesso di valutare alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza telefonica in uso al La MO successivamente alla data (10 settembre 2010) di identificazione del suo interlocutore nel deputato AP. Secondo il pubblico ministero ricorrente, in dette conversazioni, che non sono state prese in considerazione nell'ordinanza impugnata, vi sarebbero inequivoci riferimenti all'imprenditore LO, identificato nel "polletto da fare un pochettino nero" di cui si parla in un contesto allusivo che consentirebbe di ravvisare un collegamento tra l'illegale acquisizione di notizie nell'anno 2007 sul conto del LO da parte del La MO e le successive condotte concussive messe in atto dal parlamentare nell'anno 2009, secondo l'ipotesi accusatoria in concorso con lo stesso La MO. Premesso che il contenuto delle conversazioni telefoniche in questione è oggetto di una valutazione di mero fatto e che non è in discussione in questa sede la sua significatività o rilevanza dal punto di vista indiziario nei confronti dell'indagato La MO, la questione giuridica posta dal pubblico ministero ricorrente riguarda la possibilità - esclusa dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza custodiale con ampia e articolata motivazione (ff. 60 ss.) e, implicitamente, anche dal giudice del riesame in sede di rinvio (nel precedente giudizio di riesame il problema non si era posto, essendo ricorrente l'indagato nei cui confronti il materiale probatorio era stato comunque ritenuto sufficiente a legittimare la restrizione cautelare della libertà personale)- di utilizzare nei confronti del soggetto non parlamentare le conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza nella sua disponibilità successivamente all'identificazione dell'interlocutore in un parlamentare (nei cui confronti, in mancanza di autorizzazione della Camera di appartenenza, l'inutilizzabilità è pacifica).
A questo riguardo la Corte ritiene che non possa, in linea di principio, escludersi l'utilizzabilità processuale nei confronti del terzo delle intercettazioni disposte in luogo o su utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato nell'interlocutore del soggetto intercettato.
Va premesso che solo nei confronti del parlamentare l'utilizzabilità delle intercettazioni c.d. casuali o fortuite è soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 390 del 23 novembre 2007 dichiarativa di parziale illegittimità costituzionale della L. n. 140 del 2003, art. 6 commi 2, 5 e 6 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost., nonché in materia di processi penali nei confronti di alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni fossero state intercettate. La disciplina delle intercettazioni "casuali" esula - come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata - dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68 Cost., comma 3, in quanto, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva L. n. 140 del 2003, ex art. 4 che trova invece applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi. Rientrano invece nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni dirette (alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità) e quelle c.d. indirette, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare.
Va osservato che la copiosa giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di parlamentari nell'ambito di operazioni che abbiano come destinatane persone terze, situazione disciplinata dalla L. n.140 del 2003, art. 6, comma 1, è stata analizzata nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, interamente recepita dal Tribunale del riesame, con scrupolo e attenzione. In particolare è stato esaminato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2010 in cui si chiarisce che nell'ambito di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, in cui la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente, nel caso in cui emergano dall'attività di intercettazione non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può escludere che le ulteriori intercettazioni possano risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali, con la conseguenza che le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero mirate, quindi "indirette", esigendo l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi della L. n. 140 del 2003, art.
4. Nella successiva sentenza n. 114 del 2010 la
Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che, al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione coinvolgente il parlamentare, occorre aver riguardo a molteplici parametri significativi quali la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. Analoghi principi sono affermati nelle ordinanze n. 263 del 2010 e n. 171 del 2011 della Corte costituzionale nonché nella sentenza di questa Corte, sezione feriale, n. 34244 del 9 settembre 2010, ric. Lombardi e altro.
Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare il giudice per le indagini preliminari si è posto in modo problematico l'individuazione, soprattutto nei casi in cui emergano progressivamente indizi anche nei confronti del parlamentare e si percepisca una relazione di interlocuzione abituale tra la persona intercettata e quella garantita dall'art. 68 Cost., del momento in cui le indagini abbiano inequivocabilmente preso la direzione verso il parlamentare "perché solo le intercettazioni intervenute dopo questa soglia possono definirsi indirette"; ha affermato che le prime comunicazioni alle quali partecipa il parlamentare devono essere considerate occasionali o fortuite e, come tali, utilizzabili verso i terzi, che non possono applicarsi presunzioni assolute del carattere indiretto dell'intercettazione e che la natura indiretta dell'intercettazione può essere colta solo dopo le prime captazioni e dopo un monitoraggio sufficientemente lungo;
non ha sottovalutato, infine, che, se il terzo intercettato è a sua volta indagato, il confine tra intercettazioni indirette e casuali è ancora più evanescente "perché l'atto di indagine si rivolge in primo luogo e direttamente verso il terzo ed è più probabile che l'ascolto del parlamentare sia fortuito". Nell'applicazione delle regole illustrate ("seguendo il percorso interpretativo disegnato dalle decisioni della Corte costituzionale del 2010 dapprima illustrate ed applicato dalla Corte di cassazione nella decisione citata") al caso concreto delle conversazioni del deputato FO AP intercettate sull'utenza telefonica in uso al La MO, il giudice per le indagini preliminari (ff.71 ss. ordinanza cautelare) è giunto alla seguente conclusione: "...Dinanzi all'estrema difficoltà di individuare il momento in cui le captazioni direttamente rivolte verso altri indagati potrebbero sembrare anche mirate verso il parlamentare, questo giudicante, con un giudizio sicuramente opinabile e compiuto a posteriori, ritiene di dare prevalenza all'esigenza di salvaguardare l'Istituzione parlamentare e di sostenere che, a far data dal 10 settembre 2010, epoca in cui il pubblico ministero ha avuto cognizione che l'utenza intestata ad Ariano Paola era usata da AP FO, le captazioni potrebbero essere reputate non più "fortuite", ma "indirette"... Queste conversazioni, dunque, devono essere sterilizzate sia nei confronti del titolare diretto della prerogativa che del terzo, in virtù di quella che la dottrina ha efficacemente definito "immunità da contagio dallo strumento delle intercettazioni. L'inutilizzabilità verso i terzi, tuttavia, riguarda solo le sole comunicazioni a cui ha partecipato personalmente il parlamentare e solo dalla data indicata che, nel dubbio, è stata fissata in modo garantista". Il giudice ha fornito una congrua e articolata motivazione circa la casualità delle iniziali intercettazioni (prima del 10 settembre 2010) coinvolgenti il parlamentare ed ha dato atto che solo in itinere l'indagine, direttamente rivolta verso chi usava l'utenza intestata a Montdok Ania e poi verso il La MO, si è indirizzata anche nei confronti del parlamentare. Per contro si è espresso in termini significativamente dubbiosi e generici ("con giudizio sicuramente opinabile e compiuto a posteriori", "ritiene di dare la prevalenza all'esigenza di salvaguardare l'Istituzione parlamentare ", "data indicata che, nel dubbio, è stata fissata in modo garantista") allorché ha qualificato "indirette" le intercettazioni successive all'identificazione dell'interlocutore del La MO nel deputato AP, avendo fatto coincidere la data dell'identificazione del parlamentare con quella in cui, a suo avviso, l'atto di indagine ha cominciato ad essere indirizzato alla captazione delle conversazioni del deputato per acquisire indizi di reità nei suoi confronti in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. A tale conclusione si è adeguato il Tribunale del riesame, che ha fatto proprie acriticamente le determinazioni del giudice per le indagini preliminari sul punto (f.4 ordinanza impugnata) e si è limitato, pertanto, a valutare la portata indiziaria nei confronti del La MO solo del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate antecedentemente alla data del 10 settembre 2010. Nel ricorso si individuano, tuttavia, una serie di elementi (le intercettazioni erano cominciate da poche settimane e riguardavano la vicenda Trenitalia-De AR, il La MO non era stato ancora identificato in quanto usava l'utenza cellulare di un'altra persona, il deputato AP non era indagato in quanto solo il 17 settembre 2011 era stato iscritto nel registro ex art.335 c.p.p. per i reati p. e p. dagli artt.416 e 326 c.p.) che potrebbero, se adeguatamente valutate, far escludere, sulla base dei criteri indicati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 113 e 114 del 2010 e da questa Corte nella sentenza n. 34244 del 9 settembre 2010, che le telefonate intercettate il 23 settembre, il 15 e 23 ottobre 2010 (riportate integralmente nel ricorso) possano essere qualificate come intercettazioni indirette nei confronti del parlamentare AP. Si impone, pertanto, un ulteriore esame da parte del giudice di merito, affinché si verifichi se le conversazioni in questione - successive alla data del 10 settembre 2010 e dalle quali, secondo il pubblico ministero ricorrente, emergerebbero elementi valevoli a confermare l'ipotesi accusatoria del concorso del La MO nell'attività delittuosa reiterata e continuativa posta in essere dal deputato AP ai danni dell'imprenditore LO - siano state oggetto di intercettazioni "indirette" o "casuali". Nel caso in cui fossero ritenute utilizzabili nei confronti del La MO perché "casuali", dette intercettazioni dovranno essere esaminate alla luce degli ulteriori elementi indiziari già ritenuti dal giudice di rinvio idonei a individuare inequivocabilmente nel La MO, sulla base della documentazione prodotta all'udienza del 5 marzo 2012, l'autore dell'accesso al CED registrato il 31 agosto 2007 sul conto del LO e valutate, unitamente alle conversazioni intercettate tra il La MO e il deputato AP in epoca antecedente al 10 settembre 2010, per verificare se possano ravvisarsi gravi indizi sull'ipotesi accusatoria di un collegamento tra l'abusiva interrogazione al CED del 31 agosto 2007 e l'attività concussiva attribuita al deputato AP ai danni dell'imprenditore (capo N), accertata nei primi mesi dell'anno 2011, nonché sulla consapevolezza dell'eventuale contributo all'attività concussiva in questione fornito dal La MO, (accertamenti ritenuto indispensabili nella richiamata sentenza di annullamento con rinvio della Vi sezione penale, che aveva prospettato anche, sussistendone i presupposti di fatto, le residuali ipotesi di reato di cui agli artt. 326 o 615 ter c.p.)
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al reato di concussione (capo N), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Il ricorso va invece rigettato quanto al reato di corruzione contestato al capo P. Le doglianze contenute nel ricorso risultano infondate poiché il giudice del riesame, in sede di rinvio, ha fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente in ordine all'insussistenza della gravità indiziaria a carico del La MO in ordine all'ipotizzato accordo corruttivo tra il maresciallo dei Carabinieri, sicuramente interessato ad entrare nei ranghi dell'AISE e a questo scopo attivatosi su vari fronti sollecitando appoggi e segnalazioni (come desumibile dalle dichiarazioni dell'avv. Patrizio Della Volpe, di IG LU e di VI VA), e il deputato AP il quale si sarebbe interessato per "segnalarlo" e fargli avere un colloquio con il generale LO. Il giudice di rinvio, infatti, ha correttamente posto in evidenza l'insussistenza di ulteriori elementi indiziari rispetto a quelli già valutati che nella sentenza di annullamento con rinvio non erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare sul piano indiziario la conclusione dell'accordo corruttivo, che cioè l'interessamento del AP in favore del La MO nell'anno 2011 (quanto meno dubbio poiché l'incontro con il generale LO sembrerebbe essere stato propiziato, secondo quanto riferito da IG, dal VI) fosse condizionato all'accesso abusivo ai sistemi informatici compiuto in relazione all'imprenditore LO (vari anni prima, nell'anno 2007) e all'intervento nella vicenda De AR (per la quale, tuttavia, era stata ritenuta configurabile una generica condotta abusiva, non meglio qualificata penalmente). Il ricorso sul punto è fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nell'ordinanza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi indiziari e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria circa l'esistenza dell'accordo corruttivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di concussione (capo N) e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013