Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
Il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della L. n. 47 del 1985, non si tiene conto della condanna agli effetti dell'art. 99 cod. pen. e dell'art. 163 cod. pen. ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2009, n. 24665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24665 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00572
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 041166/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NUORO;
nei confronti di:
1) UR UA N. IL 15/09/1960;
avverso ORDINANZA del 06/11/2008 TRIBUNALE di NUORO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
In data 22.2.06 UR SQ chiedeva la revoca o comunque la sospensione della ingiunzione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione di una piattaforma emessa dalla Procura della Repubblica di Nuoro in data 2.2.2006 con riferimento alla sentenza del tribunale di Nuoro con la quale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. era stata applicata la pena concordata per i rati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), art. 110 cod. pen. alla luce della avvenuta presentazione della domanda di condono e del versamento dell'oblazione dovuta.
Il G.E. rilevava che, stando alle dichiarazioni del geometra Me, incaricato presso il Comune di Nuoro cui era stato affidato l'incarico di istruire la pratica di condono, sussistevano le condizioni per l'applicazione di quest'ultimo con riferimento all'epoca di ultimazione dei lavori, al pagamento dell'oblazione ed alla cubatura realizzata anche se, ricadendo l'immobile in zona H vincolata del vigente piano regolatore, il rilascio della concessione era subordinato alla predisposizione di un piano di risanamento urbanistico.
Aggiungeva anche il GE che quanto dichiarato dal teste trovava conferma nella nota in data 22.2.2007 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Nuoro nella quale si precisava che l'istruttore della pratica edilizia aveva dato parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria "a seguito degli eventuali interventi stabiliti dalla L. n. 47 del 1985, art. 29, comma 4", per cui era intendimento dell'amministrazione adottare il provvedimento di sospensione dell'esame in relazione alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
Osservava, infine, il GE che ai sensi della L. n. 326 del 2003, art.32, comma 36, conseguiva direttamente alla presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, alla corresponsione dell'intera oblazione e al decorso del termine dei 36 mesi dalla data di pagamento, l'effetto estintivo dei reati urbanistici e che pertanto a nulla rilevava il mancato rilascio del provvedimento di sanatoria essendosi comunque i reati estinti per effetto della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, richiamato dal cit. art. 32, comma 36.. Nell'occasione il GE rilevava anche che, spiegando la sanatoria penale effetti su un piano diverso da quello amministrativo, come precisato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 196/04, rimaneva comunque indifferente la sanabilità in via amministrativa del manufatto, per cui non rilevava neanche l'intendimento dell'amministrazione di procedere alla sospensione dell'esame della domanda di condono.
Di conseguenza revocava l'ordine di demolizione.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Nuoro deducendo:
a) la violazione delle norme in tema di condono edilizio e di formazione del silenzio assenso rilevando come la comunicazione dell'amministrazione impediva la formazione del silenzio assenso dell'amministrazione ed, inoltre, che non risultavano decorsi i 36 mesi di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36, ne' i 24 mesi indicati dal successivo comma 37;
b) violazione dell'obbligo di motivazione sulla sussistenza dei requisiti per la formazione del silenzio assenso essendosi limitato al riguardo il giudice di merito a considerare la testimonianza del tecnico senza tenere in alcuna considerazione delle gravi imprecisioni in tema di volumetria direttamente incidenti sulla condonabilità dell'opera.
Il P.g. della Corte concludeva con richiesta di annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento rilevando:
1) che l'effetto estintivo del reato non poteva comunque prodursi trattandosi di procedimento già definito con passaggio in giudicato della sentenza applicativa di pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
2) che di conseguenza il GE avrebbe dovuto tenere conto della incompatibilità del provvedimento dell'amministrazione di sospensione della pratica di accoglimento della istanza di concessione.
La ricorrente faceva a sua volta pervenire memoria di replica nella quale, oltre a ribadire la tempestività della presentazione della domanda di sanatoria e la osservanza delle scadenze per i versamenti, ribadiva la correttezza della decisione del GE rilevando che ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 38, l'integrale pagamento dell'oblazione estingueva anche i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative e, quindi, dell'ordine di demolizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PM è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Va in premessa rilevato anzitutto che la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36 recita "36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui alla L.28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante".
La L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, a sua volta prevede che:
"l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui alla L.17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, e successive modifiche, e alla L.28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265". Questa Corte, in linea con quanto indicato dal PG, ha già avuto modo di affermare che gli effetti del disposto della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38 cit. sono limitati e non possono estendersi sino a incidere sui giudicati già formatisi in quanto la disposizione in esame non contempla alcuna abolitio criminis, mentre, per contro, si deve rilevare invece che tutte le volte che il legislatore ha inteso introdurre istituti e meccanismi procedurali aventi l'efficacia di intaccare il giudicato lo ha fatto espressamente, e con specifica disciplina come negli artt. 671, 672, 673 e 674 c.p.p.. (Sez. 1^, n. 26291 del 2006). Ed a riprova di quanto detto, si rileva in questa sede che la L. n.47 del 1985, art. 38, comma 3, regola espressamente il caso in cui la sanatoria intervenga dopo una sentenza definitiva di condanna stabilendo che "ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini della applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena".
Ciò premesso si può quindi pervenire ad una prima conclusione e, cioè, che il versamento dell'oblazione, anche se regolare, non fa venire meno la declaratoria di condanna definitiva per le violazioni urbanistiche ma incide solo su limitati effetti di essa supra precisati.
E quindi, in linea con quanto affermato dal PG della Corte, si deve ritenere anzitutto errata l'affermazione di principio secondo cui il versamento dell'oblazione, determinando l'estinzione della violazione urbanistica riconosciuta con sentenza definitiva, comporta l'automatica caducazione anche dell'ordine di demolizione impartito. Nè si ravvisano indicazioni contrarie all'orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente. Ed allora la soluzione della questione posta al GE postula necessariamente l'applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte.
Si è più volte ribadito al riguardo, infatti, che in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio D.L. 30 settembre 2003, n. 289, ex art. 32, convertito con modificazioni in
L. 24 novembre 2003, n. 326, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda;
b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono;
c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche;
d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.
In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto inoltre ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558; Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007 Rv. 237816; Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008 Rv. 239606; ecc). Alla luce di tali principi deve ritenersi senz'altro errata la decisione del GE.
Quest'ultimo limita infatti l'esame al solo all'aspetto della avvenuta corretta corresponsione dell'oblazione (peraltro anche contestato in fatto dal PM ricorrente).
Omette di valutare del tutto invece la nota dell'amministrazione comunale che comunica la sospensione dell'iter istruttorio della richiesta di condono.
Il che collide appunto con i principi affermati dovendo come detto il giudice verificare in particolare, tra l'altro, anche la rapida definibilità dell'istanza di condono.
Occorre dunque procedere ad annullamento con rinvio della decisione impugnata per consentire l'esame del ricorso alla luce dei principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nuoro.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009