Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2008, n. 15210
CASS
Sentenza 5 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7, L. n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2. la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3. la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4. l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5. l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); 6. la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7. la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8. l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2008, n. 15210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15210
    Data del deposito : 5 marzo 2008

    Testo completo