Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7, L. n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2. la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3. la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4. l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5. l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); 6. la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7. la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8. l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2008, n. 15210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15210 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 05/03/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 559
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 019060/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM GI, N. IL 09/02/1943;
avverso ORDINANZA del 14/04/2007 TRIB. SEZ. DIST. di TERRACINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti di OM GI dal Pretore di Fondi in data 8.07.1999, divenuta irrevocabile. Il giudice dell'esecuzione ha, tra l'altro, escluso che il manufatto di cui alla citata pronuncia di condanna sia suscettibile di sanatoria in accoglimento di una richiesta di condono da parte del Romano, in considerazione della esistenza di un vincolo paesaggistico sulla zona in cui è ubicato l'immobile. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Romano denuncia violazione di legge.
Con un primo motivo, il ricorrente premette che, a seguito del giudizio di esecuzione, il giudice aveva fatto richiesta al Comune di Fondi di riferire in ordine alla domanda di condono presentata dal Romano. All'udienza del 13 aprile 2007 il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune depositava l'atto prot. N. 13119/P del 12.04.2007 con il quale, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, comunicava al Romano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dichiarando che a quella data l'atto non era stato ancora notificato all'interessato. Deduce, quindi, il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordine di demolizione, rilevando che nel caso di specie è stato emesso solo un provvedimento endoprocedimentale e non un atto amministrativo definitivo sulla domanda di condono, per cui era consigliabile la sospensione del procedimento in attesa di definizione. La conseguenza della mancata sospensione dell'esecuzione basata sulla non condonabilità delle opere attribuisce al giudice una competenza esclusiva sull'esecuzione senza il rispetto della determinazione amministrativa. E l'amministrazione sarebbe impedita dallo stabilire provvedimenti diversi da quelli stabiliti dalla Procura.
Con un secondo motivo eccepisce la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e manifesta illogicità della motivazione.
Si è premesso che il provvedimento impugnato stabilisce che il P.M. dovrà preoccuparsi di conformare la materiale attività demolitoria "in guisa da evitare, se possibile, ovvero minimizzare i danni alle restanti parti abusive dell'immobile", ebbene il ricorrente rileva la illogicità di tale disposizione atteso che egli già ha fatto presente a mezzo di consulenza di parte che non è possibile demolire la parte oggetto dell'incidente di esecuzione senza compromettere la restante.
Il ricorso non è fondato.
È stato già affermato da questa Suprema Corte, con riferimento alle questioni dedotte dal ricorrente, che in materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art.7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni:
1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza;
2. la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato;
3. la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta;
4. l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
5. l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative);
6. la attuale pendenza dell'istanza di condono;
7. la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione;
8. l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace (sez. 3^, 2002/ 4625, riv. 221564). È stato, peraltro, ulteriormente precisato da questa Corte che la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 7, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria, può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione." (sez. 3^, 2003/ 1051, P.G. in proc. Ciavarella, riv. 224347).
Pertanto, contrariamente all'assunto del ricorrente, il sindacato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge perché il manufatto abusivo possa essere condonato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, che deve esercitarlo, accertando che l'opera sia effettivamente condonabile e, nel caso di valutazione positiva, che l'istante abbia adempiuto tempestivamente a tutti gli oneri impostigli dalla legge.
Orbene, nel caso in esame, la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione è stata rigettata dal giudice di merito in base al rilievo che l'immobile abusivo, che ne costituisce oggetto, non è suscettibile di sanatoria per effetto della richiesta di condono edilizio, ai sensi della legge citata in ricorso, essendo stato accertato che le opere oggetto di demolizione, da un lato, non accedono ad un immobile regolare sotto il profilo urbanistico (l'area in cui è stato costruito il predetto manufatto abusivo è sottoposta ad un vincolo paesaggistico preesistente alla sua realizzazione) e, dall'altro, sono eliminabili senza compromettere la stabilità del medesimo.
Tale statuizione, pertanto, costituisce puntuale applicazione del disposto di cui alla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, comma 27, lett. d), di conversione con modificazioni del D.L. n. 269 del 2003, secondo il quale non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere che "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici";
Di talché non sussiste la dedotta violazione di legge, essendo demandato al giudice ordinario, ai sensi degli enunciati principi di diritto, l'accertamento della applicabilità della legge sul condono edilizio;
applicabilità che è stata esclusa sulla base di rilievi che costituiscono una puntuale applicazione del dato normativo. Quanto al secondo motivo, a parte il fatto che la statuizione virgolettata non si rinviene nel testo del provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione, comunque, proprio in riferimento alla eliminabilità delle opere abusive senza la compromissione di strutture preesistenti, ha esaustivamente motivato riportando le conclusioni del tecnico comunale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008