Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
In materia di sanatoria edilizia, l'oblazione intervenuta dopo che la sentenza di condanna è divenuta definitiva ha l'effetto di non rendere ostativa la condanna ai fini della sospensione condizionale della pena in altro processo, ma solo in riferimento a processi ancora in corso e non anche per quelli già in esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2006, n. 26291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26291 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/05/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1922
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 007599/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SI FR, N. IL 8/12/1953;
avverso ORDINANZA dell'11 gennaio 2006 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 11 gennaio 2006 la Corte di appello di Reggio Calabria, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione sull'incidente proposto da EL ES, mentre ha accolto la richiesta dal predetto avanzata ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 3, - recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie - affinché venisse fatta annotazione nel certificato del casellario della intervenuta oblazione in relazione a tre condanne subite per violazioni edilizie, ha respinto la richiesta diretta a ottenere la concessione della sospensione condizionale della pena di 2 anni di reclusione e L.
1.000.000 di multa al predetto inflitta per il reato di cui all'art. 349 c.p. con propria sentenza del 18 dicembre 2001 confermativa di quella emessa il 3 maggio 1996 dal Pretore di Cinquefrondi.
Ha ritenuto la Corte territoriale che per effetto dell'oblazione intervenuta dopo il passaggio in giudicato delle menzionate condanne, ostative all'invocato beneficio, non si fosse determinato alcun effetto estintivo dei reati e delle pene e che quello particolare previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 38 seconda parte - secondo cui "..della condanna non si tiene conto ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena" - potesse farsi operare solo nei procedimenti non ancora conclusi con sentenza irrevocabile. Ha in ogni caso ritenuto il giudice dell'esecuzione che, anche non volendo porre limiti agli effetti del condono edilizio, la sospensione condizionale non avrebbe potuto comunque essere concessa al EL per la determinazione non comune dal predetto dimostrata nel portare a compimento l'illecito disegno di edilizia abusiva violando i sigilli e gli obblighi di custodia del manufatto sequestrato e per avere già lucrato, per un errore del primo giudice, una pena inferiore al minimo edittale di 3 anni (prevista per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 349 c.p., comma 2) che non consentirebbe il beneficio.
Contro la parte sfavorevole della pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale sostiene l'operatività degli effetti dell'oblazione anche sui giudicati e contesta le considerazioni con cui è stata affermata la non concedibilità della sospensione condizionale sostenendo che al suo assistito, che non era custode del bene sequestrato ma solo committente delle opere, sarebbe stata addebitata la violazione dell'art. 349 c.p., comma 1. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. Correttamente invero la Corte di appello ha ritenuto che i limitati effetti del disposto della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 3, che non ha previsto alcuna abolitio criminis,
non possono estendersi sino a incidere sui giudicati già formatisi.
Ed invero, tutte le volte che il legislatore ha inteso introdurre istituti e meccanismi procedurali aventi l'efficacia di intaccare il giudicato lo ha fatto espressamente, e con specifica disciplina come negli artt. 671, 672, 673 e 674 c.p.p., il che per quanto concerne il provvedimento indulgenziale di cui si tratta non è avvenuto.
Ineccepibile d'altra parte è anche la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha comunque ritenuto, con adeguata apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede, non effettuabile il giudizio prognostico favorevole che costituisce il presupposto per la concessione della sospensione condizionale tenendo conto della gravità sostanziale del reato dal EL commesso sia sotto il profilo oggettivo - essendogli stata in realtà ascritta, come si evince dal dispositivo, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 349 c.p., comma 2, in concorso con la custode CO alla quale sola sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - che sotto il profilo soggettivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006