Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2003, n. 3992
CASS
Sentenza 12 dicembre 2003

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In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a)la tempestività e proponibilità della domanda; b)la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2003, n. 3992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3992
    Data del deposito : 12 dicembre 2003

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