Sentenza 4 luglio 2024
Massime • 2
La legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. (Fattispecie relativa a procedimento per il delitto di cui all'art. 604 bis cod. pen., nella quale, rilevatosi che il reato è posto a tutela della dignità e dell'uguaglianza degli individui, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo statutario consiste nel contrastare, ovunque e comunque si manifestino, il razzismo, l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza, nonché a tutelare la rappresentanza dei beni e degli interessi morali degli ebrei, e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il cui scopo statutario consiste nel promuovere la piena attuazione della Costituzione e nel sostenere i valori di libertà e democrazia).
Non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione razziale l'invio in forma privata, tramite l'applicazione "whatsapp", di messaggi contenenti "link" che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito rivolto all'interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.
Commentari • 2
- 1. Assicurazione risarcisce il danno: attenuante? (Cass. 32174/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …
Leggi di più… - 2. Risarcimento e attenuante: sì al pagamento dell’assicurazione, se voluto dall’imputato e integrale verso tutte le persone offese (Cass. Pen. n. 32174/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2025
1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 ottobre 2019, con la quale il gup del Tribunale ha condannato P.G. in relazione al reato di cui all'art. 589, cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte di altro soggetto, essendosi posto alla guida in stato di alterazione e avendo intrapreso contromano la superstrada, ove si è verificata la collisione con il veicolo della persona offesa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge per aver omesso il giudice di appello di riconoscere l'attenuante di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 39243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39243 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, G. Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria della difesa della parte civile, Regione Valle d'Aosta, avv. R. Jans, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e ha depositato nota spese;
lette le richieste della difesa della parte civile ANPI, Comitato provinciale di Aosta, avv. A. NA e della parte civile Comunità ebraica di Torino, avv. G. Piazzese, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, hanno depositato procura speciale e nota spese;
letta la memoria di replica della difesa, avv. A. Sinagra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha riformato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Aosta, in data 7 luglio 2021, nei confronti di IO RN, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 604-bis, comma primo lett. a), e terzo, cod. pen., alla pena di euro cinquemila di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato, ex art. 165 cod. pen. al risarcimento del danno, determinando, quale termine iniziale per l'adempimento di detto obbligo quello del passaggio in giudicato della sentenza, con conferma nel resto delle statuizioni di primo grado.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori, IO RN, affidandosi a cinque motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art 34, comma 2, cod. proc. pen. e nullità della sentenza di primo grado, nonché quella derivata della sentenza di appello (oltre che dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Aosta, in data 10 dicembre 2020, avente a oggetto il rigetto dell'eccezione preliminare di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., del provvedimento del Presidente del Tribunale di Aosta del 5 febbraio 2020 che ha rigettato la dichiarazione di astensione del Giudice per l'udienza preliminare ex art. 36 cod. proc. pen., dell'ordinanza del 24 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale). È stato eccepito, nel corso del giudizio di merito, anche all'udienza preliminare, che questa è stata tenuta da un Giudice (dott. Palladino) che faceva parte del Collegio del Tribunale con funzione di riesame che ha deciso l'impugnazione relativa al sequestro probatorio avente ad oggetto il cancello esterno di accesso all'abitazione dell'imputato, riproducente un'aquila stilizzata, in quanto ritenuta evocativa di un simbolo del nazionalsocialismo tedesco. Sulla questione dell'incompatibilità è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 17 aprile 1996. Si richiamano i principi espressi in tale pronuncia, nella parte in cui ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 cit. ove non prevede l'incompatibilità del Giudice dell'udienza preliminare che abbia, in precedenza, nell'ambito dello stesso processo, fatto parte del Tribunale del riesame. La Corte costituzionale ha precisato che tale incompatibilità endoprocessuale è determinata onde evitare che precedenti valutazioni, svolte dal giudice nel 2 medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di giudizio. La Corte costituzionale ha, altresì, statuito con sentenze n. 439 del 1993, n. 261 del 1992, n. 502 del 1991 e con l'ordinanza n. 180 del 1992, che per giudizio deve intendersi non solo quello dibattimentale, ma qualsiasi tipo di giudizio che implica un esame delle prove e che perviene a una valutazione o decisione di merito, dunque, anche nel caso in cui il giudizio di cognizione si svolga con il rito abbreviato. Presupposto è la preesistenza di valutazioni che ricadano sulla stessa reiudicanda rilevando, non solo la conoscenza di atti anteriormente compiuti nel processo, ma anche precedenti valutazioni, comunque concorrenti ad assumere la decisione. Peraltro, si è precisato che le valutazioni e decisioni devono essere non formali ma di contenuto, onde proteggere il giudizio di merito da un pregiudizio. La Corte costituzionale con la sentenza n. 432 del 1990 ha stabilito che i principi relativi all'incompatibilità debbono valere anche nel rapporto tra assunzione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito delle imputazioni. Ciò in quanto le pronunce cautelari presuppongono sempre un giudizio prognostico, di senso positivo, sulla responsabilità ancorché basato su indizi e non su prove. Sostiene il ricorrente che non rileva che, nel caso di specie, la misura cautelare esaminata sia reale e non personale. Il sequestro probatorio del cancello d'ingresso della casa di abitazione del ricorrente è stata ritenuto invero, nel giudizio di cognizione, una prova decisiva del reato ipotizzato e costituisce, nella presente fattispecie, il corpo del reato. Sicché, i giudici del riesame presso il Tribunale di Aosta si sono dovuti pronunciare non solo sugli indizi e i motivi per cui è stata disposta la misura cautelare, ma anche sui motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi di prova forniti dalla difesa. La sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale ha fatto riferimento alla circostanza che il Tribunale del riesame è posto nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero per ottenere la misura, essendo investito di una cognizione piena, di legittimità e di merito, in ordine all'ordinanza che dispone la misura cautelare personale. Le stesse osservazioni che la Corte costituzionale svolge riguardo al riesame, poi, sono estese anche alle ordinanze in materia di appello cautelare. Tenuto conto dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1996, la Suprema Corte di legittimità dovrà tenere conto del fatto che, nella specie, vi era incompatibilità, posto che, il giudice collegiale che si era occupato della misura cautelare reale, aveva valutato che la cosa sequestrata 3 costituisse corpo di reato, con ogni conseguenza in termini di assunzione della responsabilità penale dell'imputato, con conseguente declaratoria di nullità delle sentenze di merito. In subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa essere nominato giudice dell'udienza preliminare, e, ancor meno, giudice monocratico per il dibattimento, il magistrato che ha, in precedenza, fatto parte del Tribunale del riesame che si è pronunciato sulla richiesta di annullamento di misura cautelare reale, per violazione degli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, 27, comma 2, 101 e 111 Cost. In particolare, si richiama l'art. 111 Cost., con riferimento anche all'art. 6 della Convenzione di Roma del 1950, e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La questione di illegittimità costituzionale, prospettata anche alla Corte di appello, è stata "liquidata", secondo il ricorrente, facendo riferimento a un erroneo richiamo all'ordinanza Corte cost. n. 181 del 2004. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non ha considerato il fatto che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta aveva fatto ricorso all'astensione che non era stata accolta dal Presidente del Tribunale. La Corte di appello motiva nel senso che la difesa dell'imputato avrebbe dovuto ricusare il giudice, ma la pronuncia non prende in esame il contenuto della sentenza Corte cost. n. 131 del 1996 e non ha tenuto conto dell'applicazione costituzionalmente orientata dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. La pronuncia di legittimità n. 15689 del 24 febbraio 2020, richiamata dai giudici di secondo grado, prende in esame una fattispecie nella quale il giudice, nel corso del procedimento, aveva fatto parte come componente del Tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare reale, aveva di fronte una fattispecie nella quale tale decisione prescindeva da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, diversamente da quanto accaduto nella specie. Detta impostazione è, comunque, in contrasto con la pronuncia della Corte Cost n. 131 del 1996 e non si attaglia a un caso, come quello in esame, in cui la misura cautelare reale aveva riguardato il presunto corpo del reato, così traendo proprio dalla conferma della misura cautelare reale, il convincimento della sussistenza del reato contestato. ricorrente riporta stralci della motivazione del Tribunale del riesame di cui ha fatto parte, come componente e relatore il giudice M. D'Abrusco, poi giudice monocratico del Tribunale, ritenuto incompatibile (cfr. p. 16 e ss. del ricorso, laddove si rimarca che la motivazione del Tribunale con funzione di riesame fa 4 riferimento al fatto che i cancelli, per la loro intrinseca natura e funzione, sono visibili da parte di chiunque quindi, obiettivamente, idonei a prescindere dalle intenzioni dell'indagato a diffondere teorie negazioniste nel senso indicato dall'art. 604-bis cod. pen.; al fatto che la condotta di propaganda ai sensi dell'art. 604-bis cit è configurabile astrattamente laddove essa si sostanzi nell'esposizione sulla pubblica via di simboli obiettivamente idonei a evocare ideologie politiche, fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico, quali quelli in esame;
ai numerosi oggetti sequestrati in possesso dell'imputato) rimarcando che detta pronuncia ha determinato, nei componenti di quel Collegio, l'incompatibilità con il successivo giudizio, formale e sostanziale, secondo i parametri di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 131 del 1996. Si richiama, infine, pronuncia n. 290 del 1998 della Corte Cost. che, per il giudizio minorile, ha dichiarato illegittimità costituzionale 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice che, in precedenza, ha fatto parte del Tribunale con funzione di riesame.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 74 e 91 cod. proc. pen., illegittimità della costituzione delle parti civili di cui si chiede l'estromissione. La costituzione di parte civile dell'Unione delle Comunità ebraiche in Italia trova la sua disciplina nella legge n. 101 del 8 marzo 1989, relativa alle intese tra Stato italiano e comunità ebraiche in Italia, rappresentate dall'Unione di tali comunità. La Comunità ebraica di Torino, nel caso di specie, prima nella querela e, poi, nell'atto di costituzione di parte civile, avrebbe omesso di provare la sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche, omettendo di indicare chi, alla stregua dell'atto statutario, sia il legale rappresentante dell'ente. Anche volendo intendere che detta Comunità rientri tra le formazioni di cui all'art. 2 Cost., capace di agire anche per esigenze associative estranee a quelle religiose, opera, per il ricorrente, il limite di cui all'art. 91 cod. proc. pen. Le associazioni, costituite anteriormente alla commissione del reato per cui si procede, riconosciute per la tutela degli interessi lesi da tale reato, possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa del reato, solo in tali ambiti, per la tutela dei detti interessi. La legittimazione dell'ente è limitata all'attività di religione o culto, diretta all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto e, comunque, ad attività rispetto alle quali resta radicalmente estranea ogni condotta contestata nel presente giudizio al ricorrente. La sentenza di appello sovrappone, erroneamente, secondo il ricorrente, al disposto della citata legge n. 101 lo statuto dell'ebraismo in Italia che individua, 5 of come finalità dell'ente, anche il contrasto al razzismo e all'antisemitismo e la tutela degli interessi morali degli ebrei. I giudici di appello hanno anche confuso tra competenza e capacità ai fini della costituzione di parte civile, rispetto all'articolazione dell'ente che è questione organizzativa, rimessa alla libera scelta delle comunità nazionali. Si chiede, dunque, l'estromissione di tale parte civile, con effetti ex tunc. Con riferimento alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, il ricorrente richiama la legge n. 4 del 26 febbraio 1948 che indica, tassativamente, le materie nelle quali l'ente regionale a statuto speciale ha autonoma potestà legislativa, materie alle quali sarebbero estranei gli interessi tutelati dall'art. 604-bis, comma primo, lett. a) e comma terzo, cod. pen. Gli artt. 3 e 8 Cost. rimettono allo Stato sia le questioni attinenti a ogni forma di discriminazione, sia quelle relative al libero esercizio del diritto di culto. Si tratta di competenza esclusiva dello Stato in materie, quelle razziali e religiose, a tutela delle quali agisce per il tramite del Ministero dell'Interno. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, dunque, non avrebbe alcun interesse in tema di discriminazioni razziali o religiose da far valere. Di qui la palese violazione dell'art. 91 cod. proc. pen. La Corte di appello fa riferimento a valori propri che sono quelli che contraddistinguono l'assetto costituzionale e politico di ogni comunità o formazione sociale, essendo valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. Secondo tale impostazione, però, a parere del ricorrente, qualsiasi associazione avrebbe titolo per costituirsi parte civile in qualsiasi procedimento penale. Si evoca, altresì, la legge regionale n. 6 del 13 marzo 2012 che, tuttavia, non può legittimare la costituzione della parte civile. Da questa norma, infatti, nulla si ricava in termini di legittimazione della contestata costituzione dovendosi ammettere, in caso contrario, che la Regione potrebbe costituirsi in qualsiasi procedimento in cui siano coinvolti ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra popoli, cioè in qualsiasi procedimento penale. In relazione alla costituzione di parte civile del Comitato Provinciale di Aosta dell'Associazione Partigiani di Italia, si rileva che, per tale costituzione, non è stato prodotto alcuno statuto, onde valutare la legittimazione a costituirsi parte civile in capo al Comitato provinciale di Aosta. Né è possibile verificare la sussistenza della rappresentanza formale di detto Comitato da parte di chi ha firmato la richiesta di costituzione di parte civile.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., della legge n. 48 del 2008, dell'art. 19 comma 3, lett. c) della convenzione di Budapest del 2001, relativa al cosiddetto cyber crime sull'acquisizione di dati 6 digitali oltre che violazione della circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 2018 in materia di sequestro di dati digitali. Con i motivi di appello il ricorrente aveva denunciato la violazione delle norme indicate, richiedendo, alla Corte territoriale, la declaratoria di inutilizzabilità dei dati digitali, relativi al ricorrente, in quanto illegittimamente acquisiti, eccezione respinta. Si rinvia sul punto, all'atto di appello richiamandone le pagine. Si richiama la sentenza n. 15613 del 2014 della sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione e si rinvia, nuovamente, a quanto esposto nei motivi di appello (cfr. p. 31) ritenendosi il ricorrente esonerato dallo svolgere ulteriori specifiche argomentazioni al riguardo, richiamando quanto esposto nell'atto di gravame. Si contesta, infine, la motivazione nella parte in cui questa evidenzia che non è stata indicata dalla difesa la specifica disposizione normativa che si intende violata nell'estrazione dei dati digitali. L'atto di impugnazione, invece, secondo la difesa conterrebbe la puntuale indicazione delle disposizioni normative che si assumono violate, ora riportate nell'ambito anche del motivo di ricorso. L'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cit. dei dati digitali non può certamente essere superata dal fatto che essi non sarebbero stati contestati all'imputato e dai testimoni. Si precisa che la questione, che si ripropone con il ricorso, non consiste nella valutazione di attendibilità o veridicità i dati digitali acquisiti, ma riguarda l'eccepita inutilizzabilità di tali dati, la cui palese violazione da parte del giudice monocratico del Tribunale è stata confermata dai giudici di appello.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 604-bis cod. pen. e violazione del comma terzo della norma citata, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione. I giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità del ricorrente per l'installazione, sul cancello di accesso alla propria abitazione, di un pannello raffigurante un'aquila, asseritamente ricondotta a quella integrativa dello stemma del partito nazionalsocialista tedesco, oltre che sulla base di due ulteriori pannelli, posti ai lati dell'aquila, raffiguranti due triangoli, con il vertice capovolto, che sono stati ritenuti corrispondenti a quelli utilizzati dalle autorità nazionalsocialiste tedesche per distinguere i prigionieri in due gruppi. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche ritenendo che il ricorrente, sul proprio profilo Facebook, aveva pubblicato una sua immagine, mentre faceva il saluto romano davanti all'ingresso del collegio LE MI, presso il quale aveva conseguito il diploma, nonché riproducendo un video, riferibile all'autore definito negazionista ER IS, 7 avente ad oggetto contenuti ritenuti negazionisti dell'olocausto; inoltre viene contestato al ricorrente di aver inviato, a sette amici, messaggi tramite whatsapp anche vocali, contenenti filmati riferibili al pensiero negazionista dell'olocausto. La norma che si assume violata ha riguardo alla propaganda come elemento costitutivo del reato. Invero, il delitto contestato non punisce la mera esposizione di simboli che potrebbe trovare fondamento giuridico in altre previsioni normative. L'art 604-bis cod. pen. sanziona la propaganda di idee vietate dall'ordinamento giuridico vigente. Deve, dunque, porsi il problema se la mera esposizione di un simbolo integri, di per sé, attività di propaganda, la quale richiede un'attività programmata e continua volta a convincere una pluralità indistinta di soggetti. Quanto all'aquila riconducibile, secondo la tesi di accusa, allo stemma del partito nazionalsocialista tedesco, quella in sequestro raffigura un volatile presente in una pluralità indefinibile di casi, a cominciare da quello indicativo dell'appartenenza alla Forza armata aeronautica, in qualità di pilota. Né è significativo il fatto che l'aquila fosse sormontata dalla riproduzione della svastica e dell'alloro, in quanto simboli non univoci. Deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il ricorrente non aveva intenzione di pubblicizzare simboli del nazionalsocialismo ma dava pubblicità alle sue personali convinzioni, di mera natura filosofica ed esoterica. Si contesta, inoltre, la significatività dei due triangoli, posti ai lati dell'aquila, ritenuti significativi dalle sentenze di merito. Con riferimento, poi, al saluto romano fatto mentre l'imputato corrispondeva telematicamente con la sua ex compagna di scuola, va detto che ER IS, professore ordinario di storia contemporanea dell'Università degli studi di Lione, non è, per il ricorrente, un autore negazionista dell'olocausto, ma uno studioso che ha incentrato le sue ricerche storiche sui modi e sulle tecniche dell'olocausto escludenti l'esistenza delle camere a gas. Si deduce, inoltre, quanto alle conversazioni scritte e vocali intercorse con gli amici, che si tratta di conversazioni private che non possono integrare la propaganda, quale condotta rilevante per la norma incriminatrice contestata. La propaganda è stata ritenuta, dal primo giudice, azione rivolta ad influire sulla psicologia altrui e l'altrui comportamento in modo che la diffusione sia idonea a raccogliere consensi intorno all'idea espressa e divulgata. La propaganda, secondo la difesa, non può essere mera esposizione di un simbolo, peraltro di significato plurivalente, come tale inespressivo di un'idea definita. Ai fini della definizione di ciò che è propaganda soccorre la Corte di legittimità secondo la quale questa consiste nella diffusione di idee, ad un 8 numero indeterminato di persone e l'idoneità di tale diffusione a raccogliere consensi e influire sulla psicologia altrui. Si richiama Sez. 1, n. 1602 del 13 dicembre 2021 che ha espresso il principio in base al quale la propaganda di idee consiste nella divulgazione di opinioni, finalizzata a influenzare un vasto pubblico (nel caso della sentenza citata si era escluso l'elemento della propaganda nell'esposizione su un camion della dicitura clandestina uccide italiani a picconate, pena di morte subito). Si richiama anche giurisprudenza di merito (sentenze del Tribunale di Roma del 12/11/2013 n. 18931 nonché del 3/12/2013). La fotografia relativa al saluto romano, poi, risale al 2011 e tale semplice gesto non integra, a parere del ricorrente, alcun reato che, in ogni caso, sarebbe prescritto. La valutazione della fotografia, invero, va svolta unitamente all'esame della didascalia che accompagna il saluto a tutti gli ex interni del collegio MI. Si valutano, inoltre, i messaggi whatsapp come elementi inidonei ad integrare il requisito della propaganda tenuto conto che non vi è nessuna conversazione che abbia toni propagandistici di una determinata idea. Di qui la dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato contestato, osservando che, anche per quanto riguarda i simboli, cioè la svastica nonché i due triangoli, questi hanno significato del tutto ignoto e, comunque, non univoco. Quanto all'elemento soggettivo del reato la motivazione delle sentenze di merito sarebbe carente. Si richiama, a p. 48, il contenuto dell'atto di appello che riguarda la dedotta insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 604-bis, comma tre, cod. pen. Si assume che la valorizzazione dello sguardo dell'aquila, volto a destra, è stato elemento screditato dal teste MA che ebbe a precisare, nel corso dell'istruttoria svolta, che l'aquila venne utilizzata in due diverse versioni, con la testa da una parte e con la testa dall'altra. Si sottolinea anche che la stessa svastica, circondata di fronde di alloro, non è simbolo univoco. La difesa, infine, deduce carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte di appello. A fronte di quanto esposto circa la qualità della immagine dell'aquila, come simbologia evocativa della simbologia nazista, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il requisito della propaganda non fa riferimento a una condotta meramente statica, come la posizione del fregio sul cancello della porta d'ingresso del ricorrente. 9 Si richiama Sez. 1, n. 3808 del 19/11/2021 e si esclude che la condotta espletata, attraverso la pubblicazione di contenuti, da parte dell'odierno ricorrente, sul proprio profilo social possa integrare tale requisito.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 74 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, le parti civili non avrebbero offerto alcuna prova della sussistenza dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti. La difesa, con l'atto di impugnazione, aveva dedotto che non è possibile concludere per la risarcibilità del danno non patrimoniale ritenendo la sussistenza di questo in re ipsa. Nel caso di specie gli enti costituiti parti civili avrebbero dovuto provare la sussistenza di un'effettiva lesione della propria sfera giuridica, secondo le regole di cui agli artt. 2043 e 1223 cod. civ. Si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 26972 del 2008), per la quale la sussistenza del danno patrimoniale derivante da reato non è in re ipsa ma, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e prova. Né può configurarsi il danno morale risarcito alle parti civili perché questo richiede la prova della sofferenza e dei patimenti da parte di chi quel danno non patrimoniale afferma di aver subito.
3. Il Sostituto Procuratore generale, G. Casella, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con requisitoria scritta, in assenza di richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. La difesa della parte civile Regione Valle d'Aosta, avv. R. Jans, ha fatto pervenire memoria, nonché conclusioni scritte e nota spese. Le difese delle parti civili Comunità ebraica di Torino e ANPI, Comitato provinciale di Aosta, avv.ti G. Piazzese e A. NA, hanno fatto pervenire nomina fiduciaria per il giudizio di cassazione, conclusioni scritte e nota spese. La difesa dell'imputato, avv. A. Sinagra, ha fatto pervenire, memoria di replica alle richieste del Pubblico ministero, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso e ha concluso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il quarto motivo di ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito illustrati, mentre nel resto l'impugnazione è infondata. 10 1.1.Il primo motivo di ricorso, pur come ulteriormente articolato con la memoria di replica, è infondato. Va premesso che, secondo la prospettazione difensiva, i giudici incompatibili nell'ambito del procedimento, sarebbero due: il Giudice dell'udienza preliminare, per aver svolto la funzione di componente del Collegio del Tribunale del riesame che ha esaminato l'istanza in tema di sequestro probatorio del cancello esterno di accesso all'abitazione dell'imputato e che si è astenuto ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen. (dott. Palladino), nonché il Giudice monocratico che ha emesso la sentenza di primo grado, per essere stato componente del Collegio ed estensore della descritta ordinanza in tema di sequestro probatorio, resa dal Tribunale con funzioni di riesame, per essersi espresso, secondo il ricorrente, su una prova decisiva, considerata corpo del reato di cui all'art. 604-bis cod. pen. Non risulta, né viene dedotto dal ricorrente, che i giudici indicati siano stati ricusati mentre viene illustrato che il Presidente del Tribunale di Aosta ha respinto l'autorizzazione all'astensione, formulata dal magistrato dott. Palladino, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., con decreto che questo Collegio precisa essere provvedimento non impugnabile, come ritenuto in sede di merito, dalla Corte territoriale (tra le altre, Sez. 1, n. 40159 del 30/09/2009, Castronovo, Rv. 245203 - 01; Sez. 2, n. 734 del 08/02/2000, Zara, Rv. 215700 01).
1.1.1. Ciò posto, si osserva che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado e quella derivata di quella di appello è infondata. Come rileva la Corte di appello, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le questioni di incompatibilità del giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, ha pronunciato sull'impugnazione in tema di sequestro possono rilevare sotto il profilo dell'astensione e ricusazione. La questione è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzionale (ord. n. 181 del 7 aprile 2004) la quale ha osservato che se il giudice (in quel caso, reso in tema di sequestro preventivo) ha esaminato le prove, vi è obbligo di astensione in relazione al quale le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. riguardano non soltanto 'situazioni private del giudice', ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza. Si è affermato, da parte del Giudice delle leggi, che, nel caso di riesame in tema di sequestro, all'eventuale pregiudizio per l'imparzialità del giudice, derivante da valutazioni espresse in ordine all'astratta configurabilità dei reati contestati l'ordinamento prevede si può porre rimedio ricorrendo all'istituto dell'astensione. A ciò va aggiunto che, già alla metà degli anni Novanta, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del 11 provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito. Né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (in tal senso, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464 che, nell'affermare detto principio precisa che difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento). Le Sezioni Unite di questa Corte, qualche anno più tardi, hanno riaffermato che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. il 2000, Rv. 215097 in una fattispecie relativa a pretesa situazione di incompatibilità del componente di un organo giudicante collegiale). Nel solco di tali pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha continuato univocamente ad affermare che l'esistenza di cause di incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere, tempestivamente, attraverso la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 3042 del 4/11/2015, dep. il 2016, Bove, Rv. 266326 -01). Si è ribadito che, allorché tale causa di incompatibilità non venga rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 12550 del 1/03/2016, K. Rv. 267419 in relazione ad una fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato e averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento;
conf. Sez. 6, n. 39174 del 9/9/2015, Amato, Rv. 264637; Sez. 1, n. 10075 del 25/6/2014, Condorelli, Rv. 263179 in relazione ad un magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria;
Sez. 12 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, n. 25013 del 4/6/2013, Shkurko, Rv. 257033). Alla stregua di tali pronunce, emerge anche che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non vi è differenza, quanto agli effetti, della mancata astensione o ricusazione, sia che si tratti di giudice collegiale che di giudice monocratico. Dunque, si deve ribadire, anche nella presente sede, il principio secondo il quale l'incompatibilità del giudice, monocratico o collegiale, non incide sui requisiti di capacità e, dunque, non determina la nullità del provvedimento adottato da quello ritenuto incompatibile, costituendo questa incompatibilità motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.
1.1.2. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nella presente sede in via subordinata, relativamente all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa assumere la funzione di Giudice dell'udienza preliminare e di Giudice monocratico, il magistrato, componente del Collegio del riesame, che in tale qualità si è pronunciato sull'istanza di annullamento della misura cautelare reale del sequestro probatorio concernente il corpo del reato, si osserva che questa è stata ritenuta irrilevante anche dalla Corte di appello (cfr. p. 5 e ss. della sentenza di secondo grado). Questo Collegio richiama l'ordinanza n. 181 del 2004 con la quale la Corte costituzionale ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del Giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia concorso a decidere l'impugnazione di un decreto di sequestro preventivo, esprimendosi in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris. Il Giudice delle leggi ha espressamente considerato, in quell'occasione, che anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuto in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono, in tal caso, trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, alla luce della sentenza n. 113 del 2000. Questa Corte, dunque, rileva, in ossequio ai principi affermati dal Giudice delle leggi richiamati nonché dalla costante giurisprudenza di legittimità, che l'aver adottato un provvedimento di sequestro probatorio non configura ex sé una causa di incompatibilità alla funzione di giudizio, in quanto il giudice compie un sindacato, sul materiale probatorio, che non equivale a quello imposto, ai fini dell'adozione o della conferma di una misura cautelare personale o ai fini 13 dell'affermazione di responsabilità e che un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa, compiuta nell'ambito dello stesso procedimento, deve essere, comunque, accertata in concreto, potendo comunque, operare, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione. Invero, si è affermato che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che egli, nel corso del procedimento, come componente del Tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde dalla valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato (Sez. 1, n. 58024 del 18/10/2017, Pirini, Rv. 271779; Sez. 6, n. 6859 del 3/12/2007, dep. 2008, Puliga, Rv. 239418 e Sez. 2, n. 3539 del 16/1/2007, Zucchetto, Rv. 235628, che hanno affermato come nei confronti del giudice che, nel corso delle indagini preliminari, abbia emesso la misura cautelare reale del sequestro preventivo, non è profilabile né un pregiudizio rispetto ad ulteriori atti della fase, né una indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione; Sez. 3, n. 347 del 8/11/1995, dep. 1996, Curin, Rv. 203718). Analoga impostazione ermeneutica generale è anche quella seguita da Sez. 6, n. 7082 del 3/2/2010, Calcagni, Rv. 246088, secondo cui non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che abbia applicato, nel corso del procedimento, una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato e riguarda solo il fumus della sussistenza di un reato. Tale indirizzo consente di superare la deduzione del ricorrente, nella parte in cui opera il richiamo alla decisione della Corte Cost. n. 131 del 1996. In quella sede, il Giudice delle leggi aveva affermato che la disciplina legislativa dell'incompatibilità, stabilita nell'art. 34 cod. proc. pen. alla stregua della direttiva al legislatore delegato, contenuta nell'art. 2, n. 67, della legge n. 81 del 1987, si fonda sulla necessità di evitare la duplicazione di giudizi della medesima natura, presso lo stesso giudice, e quindi sull'esigenza di proteggere il giudizio del merito dal rischio di un pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale, derivante da valutazioni di sostanza sull'ipotesi accusatoria, espresse in occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali. Tanto, con espresso riferimento al rapporto tra fasi diverse del giudizio, ma anche al rapporto tra assunzione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell'imputazione, riscontrando che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello diverse da quella che ricorre nel caso di specie, trattandosi di esame limitato all'esistenza del fumus della contestazione provvisoria in materia cautelare reale comportano valutazioni 14 idonee a tradursi in un giudizio che interferisce con quello sul merito della res judicanda, tale da compromettere (o far apparire compromessa) l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato. Diverso è, inoltre, rispetto a quello al vaglio, il caso esaminato dalla Corte Cost. n. 290 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale non reale come quella esaminata nella specie nei confronti dell'indagato o - dell'imputato. Sotto il profilo della delibazione operata in tema di misure cautelari reali, anche se riguardanti il corpo del reato, dunque, ai fini della rilevanza della questione di illegittimità proposta in appello, nonché nella presente sede di legittimità, va ribadito, come illustrato anche dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte (avversata, su tale specifico punto, con la memoria di replica della difesa), che la ricusazione è l'unico strumento che consente di verificare l'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà. Quindi, l'eventuale incompatibilità del giudice del merito che ha adottato un provvedimento cautelare reale deve passare attraverso la verifica del contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente (tra le altre, Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv. 276294). Nel caso di specie, a fronte del rigetto dell'istanza di astensione di uno dei due magistrati, nonché in assenza della dichiarazione di astensione dell'altro, manca la dichiarazione di ricusazione, con la quale eccepire le cause di incompatibilità. In assenza, quindi, dell'instaurazione dell'apposito giudizio incidentale, va ribadita l'irrilevanza della proposizione diretta della questione di legittimità costituzionale in ordine alla normativa sull'incompatibilità, nel senso prospettato dal ricorrente (in tal senso, tra le altre, Sez.
1. n. 4521 del 16/03/1998 Ferrari, Rv. 210471). Peraltro, non va trascurato il rilievo del Sostituto Procuratore generale offerto nella requisitoria scritta, secondo il quale la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma sull'incompatibilità, intervenuta successivamente alla risoluzione della questione stessa, non può essere invocata con effetto ex tunc in quanto la sua retroattività non si estende a situazioni processuali esaurite (Sez. 1, Rv. 210471 cit., che ha ritenuto esaurita la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l'incompatibilità, non eccepita in quella sede con espressa dichiarazione di 15 ricusazione e ha ribadito che l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da una formale richiesta di ricusazione o astensione, e solo nel procedimento incidentale, così instaurato, sarebbe stato possibile eccepire l'illegittimità costituzionale della norma. Conf.: Sez. 1, n. 20216 del 02/04/2001, Sebai, Rv. 218809 - 01; Sez. 6, n. 10790 del 24/05/2000, Leanza, Rv. 218336 - 01; Sez. 6, n. 313 del 29/09/1999, dep. 2000, Petralia, Rv. 216403). Dunque, appaiono ineccepibili anche le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale (e prima di questa, il Giudice di primo grado: cfr. p. 7) nel reputare irrilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. prospettata in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., stante la mancata ricusazione nel giudizio di merito (cfr. p. 6 della sentenza di secondo grado).
1.2. Il secondo motivo è infondato e il quinto motivo è inammissibile. Le censure vanno trattate congiuntamente essendo relative all'esercizio dell'azione risarcitoria civile nel procedimento. Va premesso che il delitto per il quale si procede (art. 604-bis cod. pen.) è inserito nei delitti contro l'eguaglianza, sezione a sua volta inserita dall'art. 2 del d. lgs. n. 21 del 1/03/2018, concernente disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q, della legge n. 103 del 23 giugno 2017, con decorrenza dal 6 aprile 2018. Si tratta di delitto, in un primo tempo, considerato dalla giurisprudenza di legittimità posto a tutela dell'ordine pubblico e, successivamente, della dignità e dell'uguaglianza dell'individuo (cfr. Sez. 3, n. 13234 del 13/12/2007, dep. 2008, Bragantini, Rv. 239461 01, secondo la quale l'oggetto specifico di tutela del - reato, nella vigente connotazione, non era costituito dall'ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta, ma dalla tutela della dignità umana come risulta dalla nozione di discriminazione recepita dal d. lgs. n. 215 del 2003 nel quale si fa esplicito riferimento alla dignità della persona), unendo condotte discriminatorie tipizzate con riferimento a caratteristiche soggettive protette per razza, etnia, nazionalità e religione. Sicché, la norma si considera a tutela di beni e interessi della comunità, posto che si tratta di reato contro l'eguaglianza e che si caratterizza per la previsione di specifici motivi discriminatori, quali la razza, l'etnia, la nazionalità e la religione. È noto, poi, che la legittimazione a partecipare al processo esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa dei cd. enti esponenziali di interessi collettivi, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie 16 criminosa (tra le altre, Sez. 2, n. 43494 del 27/09/2016, Renzi, Rv. 268427 01). Questa Corte, proprio facendo leva sul previo riconoscimento ordinamentale dell'ontologica corrispondenza tra gli interessi tutelati dall'ente e quelli offesi da alcune categorie di reati, ha affermato, infatti, la natura "esponenziale" di quegli enti in funzione di tutela di quegli specifici "interessi" (Sez. 5, n. 28157 del 3/2/2015, Rv. 264915, in tema di legittimazione esponenziale della Consob per gli interessi diffusi propri del mercato immobiliare, affidati ex lege alla sua tutela;
Sez. 2, n. 3886 del 27/9/1995, Rv. 204042, riguardo alla SIAE quale ente pubblico preposto alla tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno; Sez. 5, n. 7015 del 17/11/2010, Rv. 249829; Sez. 3, n. 3872 del 22/10/2010, Rv. 249152 e n. 34220 del 24/6/2010, Rv. 248224, relative alle associazioni di protezione ambientale e in tale ambito del Codacons e di Legambiente espressamente menzionati). L'evoluzione giurisprudenziale sul punto è giunta alla conclusione secondo la quale, anche al di fuori di una specifica correlazione tra gli interessi rappresentativi perseguiti dagli enti e i cd. beni superindividuali, resta comunque il fatto che la rappresentatività dell'ente va valutata in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, giacché qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di "rappresentatività" e finirebbe per fare dell'ente un rappresentante "innominato" di qualsiasi tipo di interesse collettivo. Il che finirebbe, come prospettato dalla difesa ricorrente, per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendo al giudice l'individuazione dei relativi presupposti di legittimazione. Ebbene nel caso di specie, come puntualmente messo in luce dalle convergenti sentenze di merito, deve ritenersi che sussiste corrispondenza o sovrapponibilità tra il bene giuridico tutelato dal reato per cui si procede, nella connotazione che questo ha assunto nel caso concreto, come si illustrerà nel successivo § 1.4., anche in quanto aggravato ai sensi dell'art. 604-bis, comma terzo cod. pen., e lo scopo statutario perseguito dagli enti e associazioni, costituite parti civili nel presente giudizio, come di seguito specificamente illustrato.
1.2.1. Ciò posto, per quanto concerne la Comunità ebraica di Torino, si osserva che il motivo, per un verso, è reiterativo di quello di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e immune da vizi di ogni tipo (cfr. p. 7). 17 Sul punto, deve essere rilevato che la normativa richiamata dalla Corte di appello (legge n. 101 del 8 marzo 1989, all'art. 19, comma 2), fissa specifiche finalità dell'ente che sono quelle di combattere il razzismo, l'antisemitismo, il pregiudizio l'intolleranza, ovunque e comunque si manifestino, nonché di provvedere, in genere, alla tutela e alla rappresentanza degli interessi morali degli ebrei. Detto ente collettivo, quindi, risulta soggetto dotato di rappresentatività esponenziale rispetto agli interessi coinvolti, a mente della citata norma. A ciò si aggiunga, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto dell'ebraismo italiano circa i compiti istituzionali delle Comunità, che queste possono esercitare quelli loro statutariamente affidati e possono compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o ritenute utili e opportune dai propri organi. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane è l'ente che rappresenta la confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo. A norma del citato Statuto, che fissa la competenza territoriale delle singole Comunità, risulta, infine, attribuita detta competenza sul territorio valdostano proprio all'articolazione territoriale torinese, cioè all'ente costituito parte civile nel presente procedimento. Per altro verso, la difesa aggiunge, nella presente sede, censure concernenti profili inediti, dunque, inammissibili ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto relative a presunte violazioni della costituzione, non dedotte con i motivi di appello (cfr. p. 4 della sentenza di secondo grado ove è contenuta l'incontestata sintesi dei motivi di gravame). Ciò in particolare, con riferimento alla denunciata carenza di prova dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Comunità, nonché alla carente indicazione, a norma dello Statuto, del legale rappresentante dell'ente.
1.2.2. Con riferimento alle deduzioni relative alla costituzione del Comitato provinciale di Aosta dell'Associazione Partigiani d'Italia, la Corte territoriale richiama l'art. 2 dello Statuto, relativo agli interessi che l'Associazione tutela, individuati, dalla Corte d'appello con ragionamento ineccepibile. Invero, la norma statutaria enuncia le finalità dell'Associazione che riunisce coloro che hanno partecipato, con azione personale e diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d'Italia e tutti coloro che hanno contribuito a ridare la libertà e a favorire un regime democratico, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di assolutismo. All'interno di queste finalità vengono, tra l'altro, annoverate le attività dirette a promuovere e attuare, nelle leggi e nel costume, la Costituzione italiana frutto della guerra di liberazione in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli. 18 Sicché, posta in correlazione detta delimitazione degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui l'imputato ha riportato condanna, valutati in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa, immune da vizi di ogni tipo e ineccepibile appare la conclusione cui perviene la Corte territoriale nella parte in cui ritiene non dubitabile che l'Associazione sia ente dotato di rappresentatività esponenziale, rispetto agli interessi coinvolti, con diretto collegamento di questi con gli scopi statutari. Non va trascurato, peraltro, che il giudice di primo grado ha sottolineato che i cancelli, di cui all'imputazione, sono posti, come emerso dal dibattimento, sulla strada che conduce alla cappella dei partigiani di Amay dove è presente il cimitero dei caduti partigiani trucidati dai nazifascisti. Dunque, con ragionamento immune da illogicità manifesta, i giudici di merito hanno fatto derivare la legittimazione dell'Associazione Nazionale Partigiani alla costituzione di parte civile nel procedimento, dalla stessa natura del reato contestato e dal bene giuridico tutelato, posti in correlazione agli interessi di cui l'ente esponenziale è tutore e quindi, portatore e alle finalità che l'Associazione persegue, a mente del proprio Statuto. Priva di autosufficienza è, infine, la deduzione relativa all'impossibilità di risalire al soggetto che ha sottoscritto la costituzione di parte civile, nel presente giudizio, tenuto conto che si tratta di atto non allegato al ricorso, né puntualmente indicato o ritrascritto nel corpo del motivo di impugnazione. Infine, appare inedita e, dunque, inammissibile, a mente dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., la deduzione relativa alla carente allegazione dello Statuto, onde derivare i poteri alla costituzione del Comitato Provinciale dell'Associazione Partigiani d'Italia.
1.2.3. Quanto alla Regione autonoma Val d'Aosta, si rileva che questa, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto speciale, provvede alla tutela dei valori costituzionale di eguaglianza e lotta alla discriminazione e il reato che si contesta è posto proprio a tutela dell'eguaglianza, di qui il diretto collegamento tra questo e lo scopo dell'Ente. A ciò si aggiunga che la Regione, secondo la legge regionale n. 6 del 2012, persegue, poi, per legge l'obiettivo di perpetuare la Memoria, nel campo dell'educazione scolastica e civica, dell'attività scientifica e culturale e sostiene l'istituto storico della Resistenza e le associazioni degli ex combattenti ed ex internati, promuovendo, in ogni ambito di propria competenza, la diffusione degli ideali di libertà democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli, la valorizzazione dei diritti delle minoranze e il mantenimento della memoria di coloro che si sono sacrificati hanno operato contro il tentativo di ogni strage, Д genocidio crimine contro l'umanità. 19 La censura prospettata risulta, quindi, infondata anche alla luce delle osservazioni già svolte, in via generale nel § 1.2. 1.2.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il primo giudice ha escluso il danno patrimoniale, riconoscendo solo quello morale il quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, può derivare da reato anche per gli enti, ex art. 185 cod. pen. Sotto tale profilo, il Collegio aderisce all'indirizzo secondo il quale (Sez. 3, n. 45963 del 27/06/2017, A. Rv. 271796 - 01, in tema di reati sessuali) è - legittima la costituzione di parte civile di un ente laddove il danno, anche morale, derivi dall'offesa, diretta e immediata, dello scopo statutario (nel caso esaminato dal precedente citato, per un ente, il Comune nel cui territorio il reato è stato commesso, perché, statutariamente e concretamente, impegnato contro la violenza alle donne, dunque reputato legittimato a costituirsi parte civile, onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall'offesa, diretta ed immediata, dello scopo statutario). Dunque, deve essere considerato risarcibile, in favore delle associazioni costituite parti civili, il danno morale derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela delle idee poste a base delle finalità statutarie, sulle quali incidono le condotte oggetto del fatto lesivo. Il danno morale deve reputarsi, invero, insito nell'offesa degli interessi tutelati dagli enti costituiti, visti gli scopi statutari illustrati, considerata la lesione derivante dalla condotta per la quale il ricorrente ha riportato condanna. In tal caso, in modo ineccepibile è stato, poi, ritenuto il relativo nesso causale, di evidenza tale da poter reputare l'onere di motivazione, in capo ai giudici di merito, soddisfatto, quanto alla sussistenza del danno morale risarcibile, attraverso l'operato richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione della condotta lesiva (cfr. p. 27 della sentenza di primo grado).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile. In primo luogo, si osserva che la censura è inammissibile stante la tecnica di formulazione del motivo, strutturato attraverso l'integrale riferimento all'atto di appello, cui si rinvia anche indicando le pagine del motivo di gravame, reputandosi il ricorrente, con espressa menzione, esonerato dal ripercorrerne le argomentazioni (cfr. p. 31 del ricorso). Tanto, a prescindere da quanto dedotto dal ricorrente, con la memoria di replica, ove si deduce che, comunque, l'atto di gravame è contenuto nel fascicolo trasmesso alla Corte di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte, invero, in tali casi, è costantemente orientata a ritenere che la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle 20 poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (tra le altre, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 01; Sez. 2, - n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In secondo luogo, si rileva che il motivo di ricorso non supera la cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si eccepisca l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione di questo elemento ai fini della cd. prova di resistenza essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame conduce prova di cui il all'inammissibilità del terzo motivo di ricorso posto che ricorrente lamenta l'inutilizzabilità (dati digitali acquisiti asseritamente in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per la loro natura natura "immateriale e volatile" cfr. p. 34) è dedotta in via generale, senza la specifica indicazione dell'incidenza determinante di questi dati nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito.
1.4. Il quarto motivo è parzialmente fondato, limitatamente a quanto di seguito specificato, dovendosi pervenire all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte relativa alla condotta di trasmissione, da parte dell'imputato, a sette amici, su chat whatsapp, di messaggi dal contenuto descritto nell'imputazione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto, il motivo è infondato.
1.4.1.Va precisato che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato continuato, punito ai sensi dell'art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., in relazione al quale si contestava, nell'imputazione, di aver posto in essere una serie di condotte di propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, nonché di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la circostanza aggravante dell'essere la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della HO o 21 crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra e d'essere stati commessi in modo che derivasse un concreto pericolo di diffusione. Le prime condotte, oggetto di imputazione, relative alla reiterata propaganda attengono all'installazione, sul cancello di ingresso alla propria abitazione, che insiste sulla pubblica via del Comune di Saint Vincent, di un pannello raffigurante un'aquila riconducibile a quella del Terzo Reich e a quella rappresentata sullo stemma del partito nazionalsocialista tedesco, ai cui lati sono presenti due ulteriori pannelli raffiguranti due triangoli, di cui uno capovolto analoghi a quelli utilizzati dal regime nazista per identificare, per categorie, i prigionieri ristretti nei campi di concentramento. Viene, altresì, contestata l'installazione, sul cancello di ingresso pedonale alla propria abitazione, che insiste sulla pubblica via del medesimo Comune, di un pannello raffigurante un'aquila riconducibile a quella del Terzo Reich e a quella rappresentata nello stemma del partito nazionalsocialista tedesco. Le ulteriori condotte, oggetto di formale contestazione, sono la pubblicazione sul profilo pubblico Facebook dell'imputato, di un'immagine che lo ritrae mentre effettua il saluto romano, nell'anno 2011, in un luogo pubblico davanti all'ingresso del collegio LE MI, presso cui aveva conseguito il diploma, la pubblicazione sul proprio profilo Facebook di due video, riferibili all'autore indicato come negazionista ER IS, avente ad oggetto contenuti negazionisti dell'ST e che affermano che la HO è uno strumento propagandistico sionista e che le camere a gas non sono mai esistite. Infine, viene contestato all'imputato l'invio, a sette amici, di messaggi tramite la piattaforma whatsapp contenenti dei link di filmati che fanno riferimento al pensiero negazionista dell'ST, alla convinzione che la HO è uno strumento propagandistico sionista e al fatto che le camere a gas non sono mai esistite, accompagnato da messaggi, anche vocali, che ne sollecitano la visione, allo scopo di comprendere lo svolgimento degli accadimenti storici e, quanto ai messaggi inviati a RA SP, con l'indicazione che le camere a gas sono delle "bufale", servite per far passare per mostri persone che non lo sono stati, come il "grande OL HI. A fronte di tale articolata imputazione, va premesso che con la prima sentenza di merito, risulta riconosciuta soltanto la condotta di propaganda di cui alla lett. a) dell'art. 604-bis cod. pen., esclusa quella dell'istigazione, pure contestata, in quanto il primo Giudice osserva che nessuna delle azioni descritte è stata diretta a convincere terzi a porre in essere condotte discriminatorie, statuizione che non risulta attinta da impugnazione della parte pubblica in grado di appello. Del pari, non risulta oggetto di specifica incidenza sulla configurazione del reato continuato ritenuto dai giudici di merito, la condotta relativa alla 22 pubblicazione, sul profilo social dell'imputato, della sua fotografia che lo ritrae mentre fa il saluto romano dinanzi al Collegio frequentato, a suo tempo. Infatti, pur risultando tale condotta descritta nell'imputazione, di questa il Giudice di primo grado, nella descrizione espressa delle singole condotte per le quali ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, non tiene conto (cfr. p. 18 e 20 della sentenza di primo grado) risultando, evidentemente, il richiamo alla pubblicazione della descritta fotografia di cui a p. 11 della pronuncia, mero riferimento alla complessiva condotta contestata all'imputato. Con l'atto di appello, l'imputato ha contestato l'affermazione di responsabilità su tale punto della contestazione, è ha dedotto anche che tale ultima condotta è, comunque, estinta per prescrizione, perché risalente al 2011; tuttavia, nemmeno la Corte territoriale, in alcuna parte della motivazione, tiene conto del segmento della contestazione in questione, evidentemente in quanto a questa la pronuncia di primo grado non ha fatto alcun riferimento espresso, non annoverandola, anzi, tra quelle elencate e ritenute integranti la fattispecie di cui agli artt. 81, comma secondo, 604-bis cod. pen., per le quali è stata pronunciata condanna. Quindi, pur non risultando dal dispositivo di primo grado esclusa, espressamente, la responsabilità dell'imputato né per la condotta di istigazione, né per quella relativa alla divulgazione della fotografia in questione, di queste la pronunciata condanna non tiene conto, pur senza escluderle in dispositivo;
né se ne fa menzione quando viene indicata l'entità della pena irrogata, anche ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., confermata, poi, dalla Corte territoriale. Sicché deve essere considerata l'inammissibilità per carenza di interesse delle deduzioni difensive, devolute nella presente sede, con riferimento a tale segmento della condotta. I fatti per i quali, in definitiva, viene ritenuta la penale responsabilità dell'imputato (cfr. p. 18 della sentenza di primo grado) sono quelli di propaganda, realizzati attraverso la pubblicazione sul profilo Facebook di video negazionisti, la diffusione, mediante messaggi whatsapp di video negazionisti, l'esposizione di simboli nazisti e di apologia della HO su due cancelli dell'abitazione dell'imputato. Risulta, poi, riconosciuta la circostanza aggravante di cui al terzo comma dall'art. 604-bis cod. pen. Le condotte, nella loro materialità, non sono contestate nemmeno con il ricorso per cassazione. Il motivo di impugnazione devoluto a questa Corte contesta la certa riferibilità a simboli del nazionalsocialismo dell'aquila e dei triangoli, installati sui cancelli dell'abitazione dell'imputato, nonché la sussistenza dell'elemento costitutivo della propaganda, a fronte di una condotta per la difesa da reputarsi "statica", quale quella della mera installazione dei descritti simboli. 23 Inoltre, si espone che il saluto romano, raffigurato nella fotografia distribuita a mezzo Facebook, va letto unitamente alla didascalia pubblicata sul profilo social (ma per questa parte, si è detto, va riscontrata carenza di interesse) e che, comunque, le conversazioni intercorse con gli amici dell'imputato erano di natura privata, dunque, come tali, inidonee a integrare la propaganda punita a mente dell'art. 604-bis cod. pen.
1.4.2. Ciò posto, il Collegio osserva che nell'ambito del Titolo XII del Libro secondo del Codice penale, dedicato ai reati contro la persona, al Capo III sui delitti contro la libertà individuale, l'art. 2, comma 1, lett. i), d. lgs. 1° marzo 2018 n. 21 ha inserito la Sezione I-bis, comprendente gli artt. 604-bis e 604-ter, dedicata ai "delitti contro l'eguaglianza". L'art. 604-bis cod. pen. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa) stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della HO o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale." L'attuale formulazione normativa è frutto di un'evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 654 del 1975 (cd. "legge Reale") che ha introdotto una fattispecie di reato autonomo per sanzionare la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
inoltre, ha punito l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali o etnici e forme più intense di incitamento alla commissione o direttamente al compimento di atti di violenza o provocazione alla violenza. 24 In ossequio alla Convenzione di New York del 1966, l'intervento normativo considerava, tuttavia, solo la discriminazione per motivi etnici, razziali e nazionali. Successivamente, la legge n. 205 del 1993 (cd. "legge Mancino") ha ricompreso nella fattispecie anche le discriminazioni di carattere religioso. Inoltre, tale norma ha introdotto la circostanza aggravante del reato commesso con finalità di discriminazione per razza, etnia, nazionalità e religione. La legge n. 85 del 2006 ha, da ultimo, modificato l'art. 3 della cd. legge Reale, sostituendo alla precedente condotta di diffusione quella di propaganda e alla condotta di incitamento quella di istigazione alla commissione di atti di discriminazione o a commettere violenza o atti di provocazione per i motivi di discriminazione indicati dall'articolo in questione. La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che la propaganda di idee di cui all'art. 604-bis cod. pen., consiste nella divulgazione di opinioni, finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni;
l'odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione;
la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti.(Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Rv. 276857). Il concetto di propaganda, dunque, ha come caratteristica essenziale la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e una concreta idoneità di tale condotta a trovare consensi nel pubblico. Orbene, il Collegio aderisce ai principi richiamati da Sez. 1, n. 3808 del 19.11.2021, dep. 2022, Caliò, Rv. 282502 secondo cui integra il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché sulla negazione della HO (nel caso esaminato nel precedente citato, attraverso la distribuzione di volantini e l'affissione di manifesti nella pubblica via, inneggianti alla superiorità della razza bianca contro la presenza del giudaismo in Europa, ispirati al nazionalsocialismo ed alla negazione dell'ST ebraico) la divulgazione di opinioni finalizzate a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni. La pronuncia ha precisato che non può essere invocata la scriminante del diritto alla libera espressione del pensiero nella diffusione di asserzioni negazioniste, del tutto avulse dalla critica e dall'analisi storica di fatti definitivamente accertati e documentati dalla comunità internazionale. La stessa pronuncia ha distinto i concetti di revisionismo dell'ST ebraico, ritenuto espressione della libera manifestazione del pensiero in quanto posta in essere 25 per mezzo della critica storica di fatti incerti, e quello di negazionismo, che sussiste tutte le volte in cui ci si trova di fronte alla pedissequa ripetizione di argomentazioni ampiamente smentite da documenti ufficiali della Comunità Internazionale e delle autorità giudiziarie internazionali, a cominciare dai risultati del processo di Norimberga. Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto integrare la fattispecie delittuosa in esame, di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. nel caso di adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme social di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza. Tanto, attraverso l'inserimento di like e il rilancio di post e dei correlati commenti, segnalando specificamente l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti (Sez. 1, n. 4534 del 06/12/2021, dep. 2022, Governatori, Rv. 282504 01).
1.4.3. Applicando i richiamati principi al caso al vaglio, si osserva che, con riferimento alle condotte ritenute integrare il reato dai giudici di merito, quelle di seguito indicate non hanno la consistenza "statica" pretesa dal ricorrente, ma queste, invece, come in modo ineccepibile ritenuto dai giudici di merito, hanno i requisiti costitutivi della propaganda, per l'elevata diffusione dei contenuti divulgati, anche di tipo negazionista. L'esistenza dei cancelli con il pannello raffigurante l'aquila riconducibile a quella del Terzo Reich e gli altri due pannelli raffiguranti due triangoli, simboli evocanti le origini dei prigionieri ristretti nei campi di concentramento, non è meramente statica 0 evocativa, come sottolineano, compiutamente, i convergenti provvedimenti di merito. Tanto, non solo per l'acclarata e incontestata esposizione dei detti simboli, sulla pubblica via. I descritti cancelli, fatti installare dall'imputato, risultano sottoposti a sequestro probatorio, in data 4 gennaio 2019, provvedimento confermato dal Tribunale del riesame, all'esito delle indagini svolte dalla Digos di Aosta, avviate a seguito di un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa, in data 13 settembre 2018. Secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, di cui rende conto la sentenza di primo grado, i cancelli erano stati apposti all'imputato circa sei mesi prima della pubblicazione dell'articolo di stampa 26 Invero, risulta ancora (cfr. p. 8 della sentenza di primo grado, nella parte in cui riporta la deposizione del teste Ciampi, all'epoca Presidente del consiglio comunale di San Vincent) che le fotografie dei cancelli erano rimbalzate sui social in quanto postate sul social network Twitter, suscitando, proprio per questo, un certo dibattito in paese ed estremo clamore mediatico, tanto che lo stesso Presidente del consiglio comunale della cittadina, dopo aver visionato i cancelli personalmente e dopo aver fatto una ricerca documentale sul significato dei simboli ivi apposti, aveva inviato al sindaco di Saint Vincent una e-mail, sollecitando iniziative da parte della Giunta comunale. È evidente, quindi, la concreta diffusione derivata dall'esposizione dei simboli sui cancelli nell'abitazione dell'imputato, di tal che l'idoneità diffusiva e propagandistica si è rivelata concretamente apprezzabile, vista la distribuzione delle immagini, anche attraverso la divulgazione a mezzo del social Twitter, oltre che l'acclarata allocazione, sulla pubblica via, di tali simboli. Sull'univocità del contenuto di questi pannelli apposti su entrambi i cancelli dell'abitazione dell'imputato si è svolta approfondita istruttoria. Dell'esito di questa rendono conto i convergenti provvedimenti di merito (si riportano gli esiti, tra gli altri, dell'esame del teste MA, docente universitario in pensione, studioso di storia contemporanea della Germania) dando conto, con ragionamento immune da illogicità manifesta e scevro da vizi di ogni tipo, che si trattava dell'aquila riconducibile a quella usata, come emblema, del partito nazionalsocialista tedesco. Con un'unica differenza che quella allocata sui cancelli dell'imputato, non aveva, tra gli artigli, la corona di alloro che cinge una svastica ma un serpente che si morde la coda (cd. uroboro); così come i due triangoli sono descritti, nei provvedimenti di merito, come simboli utilizzati dai nazisti per identificare e catalogare i prigionieri ristretti nei campi di concentramento. Si tratta di esposizione e ostentazione di simboli, che hanno avuto diffusione anche attraverso il canale social denominato Twitter, oltre che ampia diffusione attraverso la stampa, di dimensioni, comunque, imponenti, allocati per un lungo periodo di tempo (almeno sei mesi prima della pubblicazione su La Stampa del relativo articolo) in modo permanente, su componenti architettoniche insistenti sulla pubblica via regionale del Comune di Saint Vincent. Quanto alle pubblicazioni sul social network Facebook, sul profilo aperto dell'imputato, si osserva che si tratta di due video, dal contenuto negazionista, così reputato a fronte dell'istruttoria svolta, perché considerato divulgativo del pensiero di un autore che espone teorie negazioniste dell'ST, dall'evidente potenzialità divulgativa e propagandistica, visto il mezzo di diffusione utilizzato e, dunque, l'idoneità della condotta a raggiungere un numero indeterminato e, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone. 27 Quanto all'elemento soggettivo del reato, è articolata la motivazione del primo giudice, richiamata anche dal giudice del gravame, che indica l'imputato come soggetto di ampia cultura e dalla sicura conoscenza storica dei simboli esposti, oltre che delle teorie condivise tramite il proprio profilo Facebook (cfr. p. 24), considerata anche la qualità dei numerosi testi reperiti, nella libreria presso l'abitazione di RN, a seguito di perquisizione (cfr. escussione del teste MA, circa i testi trovati presso l'abitazione dell'imputato, il quale ha precisato che questo si era espresso nel senso che si tratta di autori di testi su argomenti relativi al nazionalsocialismo, per la gran parte incentrati sulla negazione dell'ST: cfr. p. 15 della sentenza di primo grado). La prima sentenza di merito, poi, segnala (condotta non contestata nell'imputazione) che all'allocazione dell'aquila e dei triangoli sui cancelli, si accompagnava la presenza di una enorme svastica in muratura (cfr. p. 16 della sentenza di primo grado) posizionata nell'androne del palazzo di RN, delle dimensioni di un metro per un metro, comunque visibile dal piano terra come da materiale fotografico e da deposizione del teste Carnevaletto.
1.4.4. In definitiva, questo Collegio osserva che è ineccepibile la motivazione dei giudici di merito, nonché conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata, laddove reputa integrata la condotta di propaganda di cui all'art. 604-bis cod. pen., aggravata ai sensi del comma terzo della citata norma, cioè propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, come azione rivolta a influire sulla psicologia altrui e l'altrui comportamento e che implica che la diffusione sia potenziale a raccogliere consensi intorno all'idea espressa e divulgata, la prolungata esposizione, ostentata sulla pubblica via, per un rilevante lasso temporale del simbolo nazista dell'aquila, accostato a simbologia evocativa della classificazione, repressione e uccisione nei campi di concentramento nazista, nonché la pubblicazione su social network di video negazionisti dell'ST.
2. Con riferimento ai messaggi indirizzati a sette amici dell'imputato, contenenti link che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'ST, sulla teoria per la quale la HO sarebbe uno strumento propagandistico sionista e le camere a gas non sarebbero mai esistite, anzi sarebbero delle "bufale", servite per far passare come mostri persone che non lo sono (come il "grande OL HI), il Collegio osserva che i video, secondo quanto risulta dai provvedimenti di merito, sono inoltrati (cfr. p. 13 della sentenza di primo grado) con messaggi illustrativi del contenuto, sollecitando l'interlocutore all'esame dei filmati, onde approfondire e studiare, con obiettività, il contenuto e maturare una propria riflessione, sul pensiero negazionista relativo all'ST. 28 L'imputato, tuttavia, secondo la stessa ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, si interfaccia con i propri interlocutori attraverso messaggi privati. Né risulta che vi sia comunicazione tra tutti i destinatari contemporaneamente o attraverso una chat collettiva, con partecipazione anche di altri interlocutori. Le intercettazioni telefoniche che si collocano nel mese di dicembre 2018 non sono significative, ai fini della contestazione di questa parte della condotta illecita, perché attestano soltanto che l'imputato si interfaccia con soggetti interlocutori che chiama "Nazi" in modo vicendevole, o "camerata" o con i quali inneggia al DU (viva il duce sempre), manifestando di essere di fede fascista (cfr. p. 17 della sentenza di primo grado). Sicché, si osserva, al di là del contenuto dei messaggi che accompagnano i link trasmessi e degli inviti, rinvolti ai singoli destinatari a condividere idee negazioniste e l'esaltazione di OL ER, che non emerge che la condotta come emersa, in relazione alle modalità della comunicazione e al numero dei destinatari, nonché avvenuta attraverso scambi di messaggistica privata, abbia avuto quella potenzialità divulgativa e propagandistica, tale da raggiungere un numero indeterminato di soggetti o, comunque, quantitativamente apprezzabile.
2.1. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'invio di messaggi whatsapp descritti nell'imputazione, perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena pecuniaria irrogata in quella di euro quattromila di multa.
2.2.A tale rideterminazione può provvedere questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., considerando che le condotte ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, erano in totale tre (apposizione dei simboli su due cancelli dell'immobile dell'imputato, divulgazione di due video tramite piattaforma facebook, trasmissione di messaggi whatsapp) e che per i due reati satellite era stata irrogata la pena pecuniaria di euro 2000 di multa, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. Sicché, ferma la pena base di euro 3000 di multa, ridotto detto aumento ex art. 81 cod. pen. della metà per effetto della pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste (potendosi, in assenza di specificazione dell'entità di ciascun aumento per ognuno di tali reati satellite, considerarli di pari entità), la pena finale può essere rideterminata in quella di euro 4000 di multa (pena base, euro 3000 di multa aumentata, ex art. 81 cod. pen., a quella di euro 4000 di multa).
2.3. Segue rigetto, nel resto, del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, vista la soccombenza, spese che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle richieste di cui alle note spese depositate e dell'impegno profuso.
P.Q.M.
29 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'invio dei messaggi whatsapp perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena in euro 4000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal presente giudizio dalle parti civili - Associazione nazionale Partigiani italiani Comitato provinciale di Aosta che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge;
Comunità ebraica di Torino, che liquida in euro 3.418,00 oltre accessori di legge;
- Regione autonoma Valle d'Aosta che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MO CC,FRet AR LA Halali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Dopositata in Cancelleria Roma 9 25 OTT. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO CI DIZIARIO 30 0 3