Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 39243
CASS
Sentenza 4 luglio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 777/2024 della Corte Suprema di Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, emessa il 4 luglio 2024. Le parti in causa includevano un imputato, che ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, la quale aveva confermato la condanna per reati di propaganda di idee fondate sull'odio razziale, in relazione all'esposizione di simboli nazisti e alla diffusione di contenuti negazionisti. L'imputato ha sollevato questioni di illegittimità riguardo all'incompatibilità dei giudici e alla legittimazione delle parti civili, tra cui la Regione Valle d'Aosta e la Comunità ebraica di Torino.

La Corte ha rigettato la maggior parte delle censure, ritenendo infondate le eccezioni di nullità e di illegittimità costituzionale, affermando che l'eventuale incompatibilità dei giudici non comporta la nullità delle sentenze. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando senza rinvio la condanna per l'invio di messaggi WhatsApp, ritenendo che tale condotta non integrasse il reato di propaganda, in quanto non sufficientemente diffusa. La Corte ha quindi rideterminato la pena in 4.000 euro di multa, confermando la responsabilità dell'imputato per le altre condotte.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

La legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. (Fattispecie relativa a procedimento per il delitto di cui all'art. 604 bis cod. pen., nella quale, rilevatosi che il reato è posto a tutela della dignità e dell'uguaglianza degli individui, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo statutario consiste nel contrastare, ovunque e comunque si manifestino, il razzismo, l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza, nonché a tutelare la rappresentanza dei beni e degli interessi morali degli ebrei, e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il cui scopo statutario consiste nel promuovere la piena attuazione della Costituzione e nel sostenere i valori di libertà e democrazia).

Non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione razziale l'invio in forma privata, tramite l'applicazione "whatsapp", di messaggi contenenti "link" che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito rivolto all'interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.

Commentari2

  • 1Assicurazione risarcisce il danno: attenuante? (Cass. 32174/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025

    Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …

     Leggi di più…

  • 2Risarcimento e attenuante: sì al pagamento dell’assicurazione, se voluto dall’imputato e integrale verso tutte le persone offese (Cass. Pen. n. 32174/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2025

    1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 ottobre 2019, con la quale il gup del Tribunale ha condannato P.G. in relazione al reato di cui all'art. 589, cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte di altro soggetto, essendosi posto alla guida in stato di alterazione e avendo intrapreso contromano la superstrada, ove si è verificata la collisione con il veicolo della persona offesa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge per aver omesso il giudice di appello di riconoscere l'attenuante di cui …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 39243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39243
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo