Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pistoia, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da LE LL, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 17 maggio 2024 finalizzato alla confisca del profitto del reato, Penale Sent. Sez. 6 Num. 3347 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/01/2025 2 con riferimento al delitto di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e ha disposto la restituzione delle quote della società sequestrate agli aventi diritto;
il Tribunale ha, altresì, confermato il sequestro preventivo a fine impeditivo dell’immobile di Villa RI di Montecatini Terme e dei beni mobili presenti nella struttura alberghiera, disposto con riferimento ai delitti di turbata libertà degli incanti contestati al ricorrente ai capi di imputazione provvisori di cui ai numeri 17), 18) e 19). Secondo tali ipotesi di accusa, il ricorrente, pur dichiarato fallito, avrebbe partecipato all’asta per l’aggiudicazione del predetto complesso immobiliare ricorrendo a società a lui riferibili (Legami s.r.l. e IL s.r.l.), utilizzate come prestanome. LL, infatti, non avrebbe potuto partecipare all’aggiudicazione del complesso alberghiero di Villa RI, in quanto condannato, quale amministratore di fatto, dal Tribunale di Pistoia a due anni di reclusione per delitti di bancarotta relativa al fallimento della società Ecol Montes s.r.l., il cui patrimonio immobiliare era costituito proprio dal complesso turistico residenziale denominato Villa RI di Montecatini Terme, oggetto della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Pistoia. Il capo di imputazione provvisoria n. 18 ha a oggetto le condotte volte a turbare la vendita, disposta nel contesto della procedura fallimentare relativa alla Farias s.r.l., dei beni mobili presenti nella struttura alberghiera, aggiudicati dalla Legami s.r.l., quale società prestanome di LL. Il capo di imputazione n. 19 ha, invece, a oggetto le condotte di turbativa dell’aggiudicazione immobiliare di Villa RI in favore della società IL Immobiliare, poste in essere mediante il deposito di una falsa missiva proveniente da Unicredit s.p.a., attestante l’imminente erogazione del mutuo di 500.000 euro, al fine di ottenere una proroga del termine per corrispondere il prezzo di aggiudicazione. 2. L’avvocato Giovanni RI Flora e l’avvocato Mario Griffo, difensori di LL, ricorrono avverso questa ordinanza e, con distinti ricorsi, che propongono censure largamente sovrapponibili, ne chiedono l’annullamento 3. L’avvocato Giovanni RI Flora deduce due motivi di ricorso. 3.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., 353 cod. pen. e la mancanza di motivazione sui gravi indizi di reato. Il difensore eccepisce che non ogni irregolarità della gara integra il reato di turbata libertà degli incanti;
il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. è un reato di pericolo concreto e dunque presuppone la commissione di condotte ingannevoli 3 idonee ad alterare il regolare funzionamento della gara e la libera partecipazione alla stessa. La motivazione offerta dal Tribunale sarebbe, tuttavia, deficitaria sul punto, in quanto nessuna delle condotte contestate può essere considerata tipica ai sensi dell’art. 353 cod. pen. Nella specie, il pericolo di alterazione dell’esito della gara sarebbe insussistente, in quanto era stata presentata un’unica offerta e nessun altro concorrente, effettivo o potenziale, era stato sviato. Si sarebbe, dunque, al cospetto di mere irregolarità amministrative e civilistiche, prive di rilievo penale. Inoltre, non vi sarebbero elementi atti a dimostrare che la provvista per l’aggiudicazione del bene sia stata fornita dal ricorrente o da soggetti al medesimo riconducibili. L’aggiudicataria AN FE, inoltre, non sarebbe stata un prestanome del LL, ma solo una persona conosciuta dal medesimo, con la quale era stato raggiunto un accordo per l’aggiudicazione e la successiva cessione dell’albergo, da finanziare anche mediante l’accensione di un mutuo immobiliare. La falsa missiva della banca, inoltre, non avrebbe cagionato alcun danno, né alterato il funzionamento della gara, in quanto avrebbe esclusivamente determinato il differimento di qualche mese del pagamento del saldo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., 353 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto il Tribunale avrebbe sovrapposto e confuso considerazioni relative alla pertinenzialità del bene a quelle volte a dimostrare il periculum in mora. Ad avviso del difensore, sarebbe insufficiente la considerazione che la disponibilità del bene da parte del ricorrente possa integrare un serio rischio di dispersione del patrimonio immobiliare e mobiliare fraudolentemente ottenuto in seguito all’alterazione della gara. Essendo, inoltre, l’attività alberghiera lecita, non si comprenderebbe quale sia il pericolo che la misura cautelare reale intende scongiurare. La fase dell’aggiudicazione, peraltro, si sarebbe ormai esaurita e il ricorrente sarebbe sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari in Campania con la prescrizione del c.d. braccialetto elettronico. Il ricorrente evidenzia, inoltre, la sproporzione della misura cautelare disposta in ragione del sacrificio imposto dal vincolo reale sul diritto alla disponibilità patrimoniale ed economica del bene e l’assenza di valida motivazione sul punto da parte del Tribunale. 4. L’avvocato Mario Griffo ha dedotto due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato la mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. 4 Il Tribunale di Pistoia avrebbe omesso di considerare che il reato contestato sarebbe insussistente, in quanto il bene giuridico tutelato dall’art. 353 cod. pen. è costituito non già dalla tutela della mera regolarità della gara, ma dalla libera concorrenza e, segnatamente, dall’interesse pubblico al libero gioco della maggiorazione delle offerte. Il delitto di turbata libertà degli incanti, tuttavia, nel caso di specie non sarebbe configurabile, per difetto del pericolo concreto, in quanto non vi sarebbe stata alcuna comparazione tra offerte diverse;
l’unica offerta pervenuta era stata, infatti, quella formalizzata dalle società asseritamente riconducibili a LL. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe dimostrato che i bonifici utilizzati per saldare il prezzo di aggiudicazione fossero riconducibili al ricorrente. La falsa missiva della banca, peraltro, sarebbe stata utilizzata solo per chiedere un rinvio della corresponsione del saldo e non avrebbe determinato alcuna pretermissione di altri concorrenti. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia avrebbe erroneamente ritenuto la pertinenzialità del complesso immobiliare sottoposto a sequestro, in quanto l’attività turistico-ricettiva nello stesso svolta era del tutto lecita. Non vi sarebbe, dunque, alcun legame qualificato tra la res e l’attività criminosa che legittimi l’imposizione del vincolo reale. Il Tribunale del riesame, del resto, nell’ordinanza impugnata non avrebbe fatto alcun cenno alla concretezza e attualità del periculum in mora. 5. Con istanza depositata in data 4 dicembre 2024 l’avvocato Giovanni RI Flora ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 dicembre 2024, il Procuratore generale, Fabio Picuti, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo i difensori del ricorrente hanno congiuntamente dedotto l’inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., 353 cod. pen. e la mancanza di motivazione sui gravi indizi di reato. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fumus commissi delicti per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non 5 dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (ex plurimis: Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 (dep. 2020), Gheri, Rv. 278152 – 01); nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice deve, dunque, verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927). Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell’ipotesi di accusa, il giudice deve, inoltre, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 – 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), Borgnis, Rv. 251848 – 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori. 3.2. Il Tribunale di Pistoia ha correttamente applicato questi principi, in quanto accertato, nei limiti delibatori propri del sindacato sulle misure cautelari reali, che le società aggiudicatarie hanno operato come mere prestanomi del ricorrente, che, a sua volta, agiva come procuratore speciale delle stesse. Queste società erano, infatti, prive di una consistenza economica e patrimoniale sufficiente per l’aggiudicazione di un compendio immobiliare rilevante e la provvista è stata fornita da persone fisiche e giuridiche riconducibili a LL. Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto sussistente gravi indizi del reato di turbata libertà degli incanti in relazione alla condotte accertate in sede cautelare, in quanto il delitto di cui all’art. 353 cod. pen., secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è applicabile anche alle aste giudiziarie (ex plurimis: Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656-02; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270338 – 01; Sez. 6, n. 1934 del 20/10/2009, dep. 2010, Rv. 245759 – 01; con riferimento all’esecuzione fallimentare: Sez. 6, n. 45434 del 3/10/2019, Benincasa, Rv. 277385 – 01; Sez. 6, n. 34519 del 26/06/2013, Megna, Rv. 255809 - 01). 3.3. I difensori hanno eccepito che il delitto di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo concreto e, dunque, dovrebbe essere non configurabile, ove, come nella specie, non vi sia alcun rischio di alterazione dell’esito della gara, per effetto dell’assenza di concorrenti danneggiati. La censura è infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori 6 dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara (ex plurimis: Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163-01; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906 - 01). Il delitto di turbata libertà degli incanti è, dunque, configurabile anche nei casi in cui vi sia un unico partecipante alla gara, ove questo, «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti» abbia impedito impedito la partecipazione di altri offerenti o, comunque, non fosse legittimato a partecipare alla stessa;
in tutte queste situazioni, infatti, ricorre quel pericolo di alterazione dell’esito della gara che la fattispecie di reato intende prevenire. Il Tribunale, con motivazione congrua, ha rilevato che LL ha alterato l’esito della gara, in quanto non avrebbe potuto partecipare alla stessa per effetto delle inabilitazioni conseguenti all’applicazione delle pene accessorie applicate dalla sentenza di condanna per bancarotta dal medesimo riportata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel reato di turbata libertà degli incanti, il «mezzo fraudolento» consiste, inoltre, in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l’indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, Santoro, Rv. 260726 – 01). 3.4. Il Tribunale ha, inoltre, congruamente ritenuto idonea a integrare il reato di cui all’art. 353 cod. pen., nei limiti delibatori propri della tutela cautelare reale, anche la condotta di falsificazione della missiva di Unicredit, apparentemente volta a dimostrare l’imminente erogazione del mutuo di 500.000 euro da parte dell’istituto di credito in favore della società aggiudicataria. L’art. 587 cod. proc. civ., rubricato «inadempienza dell’aggiudicatario», sancisce, infatti, al primo comma che «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto». Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto anche tale condotta idonea a integrare il reato contestato, in quanto il deposito del documento falso ha consentito al ricorrente di scongiurare la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, conseguente al mancato versamento del saldo del prezzo. 3.5. Le condotte di turbativa rilevanti ai sensi dell’art. 353 cod. pen. possono, peraltro, intervenire, come nella specie, anche dopo la scelta del contraente e prima dell’aggiudicazione definitiva. 7 Il delitto di turbata libertà degli incanti è, infatti, integrato da tutte le condotte indicate dall’art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell’ambito della procedura di incanto falsandone l’esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270338 – 01) o, comunque, nel periodo di tempo necessario ai controlli e alle verifiche prodromiche alla stipula del contratto, considerato che solo con tale atto il procedimento di scelta del contraente giunge al termine (Sez. 2, n. 34746 del 04/05/2018, Porcari, Rv. 273550 – 01; Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271727-01, con riferimento all’idoneità a integrare il reato di cui all’art. 353 cod. pen. delle condotte realizzate anche nell’intervallo tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, posto che la prima ha solo una valenza endoprocedimentale). 4. Con il secondo motivo i difensori hanno congiuntamente eccepito la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e alla dimostrazione della pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro. 5. Il motivo è fondato e deve essere accolto. L’art. 321 cod. proc. pen., al fine di evitare un’indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà costituzionalmente tutelati a fronte delle esigenze di adozione delle misure cautelari reali da parte dell’autorità giudiziaria, ha sancito che l’adozione del sequestro preventivo impeditivo postula la dimostrazione del «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01; Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Di Martino, Rv. 280018 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). Il giudice deve, dunque, compiere una valutazione rigorosa e motivata del pericolo, alla luce di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali vanno annoverati la natura della cosa, la sua connessione strumentale con il reato e/o i reati futuri possibili, la destinazione occasionale o stabile alla commissione dell’illecito, la personalità dell’imputato o indagato e le circostanze dell’impiego della res nella commissione del reato stesso (ex plurimis: Sez. 3, n. 1510 del 12/05/1994, Pizzarella, Rv. 198181 – 01). 8 Il Tribunale di Pistoia, tuttavia, non ha motivato sul punto, in quanto con un’unica proposizione, ha ritenuto sussistente al contempo il periculum in mora e il nesso di pertinenzialità tra il complesso immobiliare e il reato di turbata libertà degli incanti. Il Tribunale ha, infatti, affermato che «la disponibilità in capo all’indagato (per mezzo delle società aggiudicatarie) [del complesso alberghiero] poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato, strettamente collegate al rischio di dispersione di un bene fraudolentemente ottenuto in seguito all’alterazione della gara». La ricorrenza di questo presupposto è stata affermata solo apoditticamente, e, dunque, è stata motivata in modo solo apparente, in quanto il Tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali il periculum in mora debba essere ritenuto concreto e attuale. 6. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare eccezioni proposte da parte ricorrente in ordine alla sussistenza del periculum in mora, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.