Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11072
CASS
Sentenza 13 agosto 2001

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La sentenza pronunciata secondo equità su richiesta delle parti resta inappellabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., anche se il giudice nella soluzione della controversia abbia fatto applicazione di norme di diritto.

La richiesta di giudizio secondo equità, ex art. 114 cod. proc. civ., risolvendosi in un atto di disposizione del diritto controverso, non può essere formulata da difensore privo di mandato speciale; il difetto di tale mandato, tuttavia, può essere fatto valere soltanto col tempestivo ricorso per cassazione e non rende appellabile la sentenza ugualmente pronunciata secondo equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11072
    Data del deposito : 13 agosto 2001

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