Sentenza 13 agosto 2001
Massime • 2
La sentenza pronunciata secondo equità su richiesta delle parti resta inappellabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., anche se il giudice nella soluzione della controversia abbia fatto applicazione di norme di diritto.
La richiesta di giudizio secondo equità, ex art. 114 cod. proc. civ., risolvendosi in un atto di disposizione del diritto controverso, non può essere formulata da difensore privo di mandato speciale; il difetto di tale mandato, tuttavia, può essere fatto valere soltanto col tempestivo ricorso per cassazione e non rende appellabile la sentenza ugualmente pronunciata secondo equità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11072 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrari:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SILP SRL ITALIANA LAVORAZIONE PANTALONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI EC IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 69/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 19/01/98 r.g.n. 885/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato BUSSA per delega SPAGNOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso previo assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 19 gennaio 1998 il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 339, secondo comma, cod. proc. civ., l'appello proposto dalla s.r.l. SILP contro una sentenza emessa il 30 marzo 1995 dal Pretore di Montecorvino Rovella, osservando che, come risultava dal verbale d'udienza del 16 marzo 1995, le parti avevano espressamente chiesto un giudizio d'equità ex art. 114 cod. proc. civ. e di conseguenza il Pretore aveva dichiarato di emettere un giudizio in tal genere;
che contro questa decisione ricorre per cassazione la s.r.l. SILP, la quale ha anche depositato memoria, mentre la controparte intimata IA Di VE non si è costituita.
Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 339 cod. proc. civ., osservando che, pur avendo dichiarato il Pretore di decidere secondo equità, la decisione è nondimeno fondata su norme di diritto, onde l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile;
che il motivo non è fondato poiché il giudice d'equità può, ma non deve, decidere secondo criteri diversi dalle norme di diritto, onde l'applicazione (facoltativa) di queste non snatura il giudizio equitativo che, se reso ex art. 114 cit., rimane inappellabile ex art. 339 cit.:
che con una prima censura contenuta nel secondo motivo la ricorrente afferma avere il pretore deciso secondo equità integrativa ex art. 1226 cod. civ. e non secondo equità sostitutiva, con conseguente appellabilità della pronuncia, ma la censura è inammissibile per difetto del suo stesso presupposto, ossia perché il pretore dichiarò espressamente di decidere ex art. 114 cod. proc. civ.;
che con una seconda censura contenuta nel medesimo motivo la ricorrente sostiene essere comunque il giudizio equitativo vietato dall'art. 114 cit. quando si tratti di diritto indisponile del lavoratore;
che anche questa censura è inammissibile sia per difetto di legittimazione del datore di lavoro a lamentare la violazione del principio di indisponibilità dei diritti del lavoratore sia perché la stessa censura non poteva essere proposta con l'appello (art. 339 cit.);
che col terzo motivo la ricorrente denuncia ancora un vizio processuale, consistente a suo dire nel non avere essa conferito al difensore il mandato per chiedere la pronuncia equitativa;
che effettivamente la detta richiesta, risolvendosi in un atto di disposizione del diritto controverso, non può essere formulata da difensore privo di mandato speciale;
che tuttavia il difetto di questo mandato può essere fatto valere soltanto col tempestivo ricorso per cassazione (Cass. 28 ottobre 1967 n. 2677), onde anche il terzo motivo si rivela inammissibile;
che col quarto motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione attinenti al merito della controversia ossia estranei alla sentenza qui impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura;
che in conclusione il ricorso va rigettato mentre sulle spese non si deve provvedere giacché l'intimata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.