Sentenza 2 giugno 1993
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo essere una valutazione critica non deve tuttavia essere per ciò condotta all'insegna della preconcetta sfiducia nei confronti del teste. In particolare, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali. Peraltro, l'espressione "fino a prova contraria" non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi.
Commentario • 1
- 1. Come deve essere valutata la testimonianza della parte offesaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2021
Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/06/1993, n. 7568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7568 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1993 |
Testo completo
:
7 5 6 8
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA del 2/6/93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 SEZIONE PENALE SENTENZA N.489 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Marcello De Lillo Presidente
1. Dott. Enzo PirozziЕмчо Віловой Consigliere REGISTRO GENERALE
Vincenzo Tricomi
->>> N. 9867/93 2. >>>
Sante Belfiore 3. >>>
->>
RO Darbolino 4. CORTE SUPREMA DI CASSAZIOŁ
->
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Allasciate copia sc
PARISS. al SIG.. SENTENZA per diriti 8000 sul ricorso proposto da ED RO e UL AR
IL CANCELLIER
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFIC COPIE
Richiest studio
Vassalli
8000per an
11 20 DEH 1905. IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari,
z. distaccata di Sassari, ix data 7 dicembre 1992 LIRE 2000
CANCELLERIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, AJ645752
AJ645753 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
AJ645754 Mod. 82 A. Spinosi Roma
AJ645755
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dutt. Gian Franc Ciani che ha concluso per P rigetto del ricos
Uvv.• Milin, il quale Udit il difensor
I a limente del La invistite per gravame 3
O S SE RVA
In fatto
Con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale si Sessari in
Gata 12 febbraio 1992, gli attuali ricorrenti UL
RO UL LO furono ritenuti responsabili di tenta to omicidio commes 30 in concorso tra loro, '
il 24 gennaio 1991, in agro di ER, nei confronti di RI RE LL Luciane, e vennero, quindi, condannati, per detto reato e per quelli, concorrenti,. in materia di armi, alle pene ritenute i giustizia.
Il fatto che aveva dato origine al procedimento penale era stato, in sintesi, secondo quanto accer=
tato in sede di merito, il sequente: il giorno pre=
dette, verso le ore 6.40, l'allevatore RI Rafføe= le, alla guida della propria autovettura, avendo a fianco il dipendente LL Luciano, stava percorren' do, proveniente dall'abitato di Olmedo, la strada aci essendo egli
Pue Hari, allorchè,/giunto in prossimità del cavalca= via della zona industriale di San Marco, da una vet' tura Alfa 75, pestasi sulla sinistra, nel medesimo senso di marcia di quella del RI, erano stati esplosi, all'indirizzo di quest'ultimo e del LL,
Que colpi di fucile, il primo dei quali aveva attinto il detto RI alla testa, mentre l'altro era andato a vuoto. L'Alfa 75, quindi, si era rapidamente allon'
tanata.
Il LL, datosi sul memento alla fuge per le came
! pagno e sentito poi. nel pomeriggio, della F.C., si era limitato a fornire la descrizione dei fatti, co=
nulla no sopra indicati. Il RI, cal canto suo, aveva potuto ire perchè ricoverato, in stato di all'ospedale. Dopo quattro giorni lo stesso coma, h
Bello, però, nel frattempo allontanatesh da casa e rintracciate falla polizia giudiziaria ad ER,
aveva riferito che l'autovettur Alfa 75 er quella, da lui ben conosciuta, Gel LEcia RO, vicino
_di casa del RI, con il quale quest'ultino aveva avuto un alterco la mattina precedente quella del fatto, per motivi di viability (i) FL ca aveva lasciato un suo veicolo in sosta irregolare, si da impedire al RI di manovrare con il proprio),
e che a bordo di detta vetture Alfe 75, al momento dell'aggressione, erano stati da lui visti il nomi=
nato UL IE e il di lui fratello UL
}
+LO; quest'ultimo al posto di guida l'altro ac' canto a lui. .
Successivamente il Iirisi, uscito dal coma e Sen'
tito dagli inquirenti, aveva riferito cke
, a causa delle lesioni subite, no era in grado di ricercare alcunchè in ordine alla dinamica del fatto delit'
tuoso; ricordava però che quella stessa mattina, trovandosi ancora nell'abitato di Olmedo, aveva no=
tato i fratelli DA a bordo dell'autovettura
Alfa 175, essendo uno di loro alla guida e l'altro intento a leggere il giornale, e aveva, poi,ancora
notato che gli stessi fratelli, con detta autovettura,
10 seguivano nel successive percorse sulla strada dei Due Mari, tanto che egli, pur senza ferme parola al LL, ge ne era alquanto preoccupato.
Sulla base di tali elementi si ers proceduto a carico dei nominati DD IE DS LO
i quali, Cal canto loro, avevano negato l'accobito,
dichiarandosi estranei al fatto e adducendo come alibi cke, all'atur in cui il fatto necesimo aveva avuto luogo, essi si trovavano a Sussari, essendo usciti verso le *. • 30 delle loro abitazione in Clmeco
cd even lo iunto, verso le 7.00, la loro nacelle=
ria sita appunto in Sassari, dopodichè il solo RO
ED si era recato a far colazione ed ur vicino
Far, ove era stato visto da altre persone, da lui indicate come testi.
I tribunale di Sassari, ritenute attendibili e sostanzialmente tra loro conciliabili e fichiara=
zioni del LL e del RI per converso, privo '
di consistenza l'aliki offerto dagli imputati, aveva ritenuto questi ultimi responsabili e reato loro ascritto, condannando quindi, il PU RO, ad anni 12 di reclusione e lire 200.000 di multa il
DD LO ad anni di reclusione e lire 200.000
multa (ritenuta la continuazione fra il più grave resto i tentato omicidio e quelli, concorrenti, di
@etenzion e porto illegali di armi comuni da spare).
Detta pronuncia venne poi, come si è detto, integral' mente confermata dalla corte d'appello.
Avvers la decisione del giudice d'appello è state, quindi, proposto ricorso per cassazione dalla difesa
I degli imputati la quale, con unice, articolate moti= vo, he decotto violazione dell'art. 606, lett. b) c c), cod. proc. pen., sostenendo, in sintesi, che
la corte d'appello, travisando i fatti e le risul'
tanze di causa ed apposciandosi ad argomentazioni ar itratie, illogiche e contraddittorie, rokke ingiustificaten ate attribuito credibility alle dis chiarazioni accusatorie Col LB e del RI.
In particolare, secondo i ricorrenti, sarebbe sta= ta obliterata e disconosciuta la obiettiva impossi lilità, da parte del LL, contrariamente quanto da questi asserito, di riconoscere nelle specifick e circostanze di tempo e di luogo del tentato omicidio,
ed avuto riguardo alla dinamica del medesimo, le fat'
tezze dei due imputati. Sarebbe stata inoltre obli=.
terata e disconosciuta la obiettive inconciliabilit fra la versione dei fatti resa dal LL e quella resa del Firici, non avendo il primo fatto parole riferita dal Second e
Cella circostanza, che pur non avrebbe dovuto sfug=
firgli, costituita dalla presenza dei Que Fulodda,
a bordo della loro autovettura, pocc prima del fatto,
Dell'abitato di Cimeto e dal successivo pedinamento che i due avrebbero effettuato nei confronti dell'au=
tovettura del RI, ma avendo, al contrario, rifer pito che della presenze Cell'autovectura Alfa 75 cli si era accorto solo allorchè l'aveva notata, ferma, sotto il cavalcavia della strada dei Jue Mari. Mel tutto inconsistente, poi, sarebbe stata la causale del tentato omicidio attribuito agli imputati, arki-
trariamente individuata nel banale diverbio del mat'
tino precedente, pur affermandosi, nel contempo, che
la vera causale del delitto sarebbe stata perè "vulu= tamente taciuta". Ingiustificat a sarebbe stata, inol' tre, 1 valutazione dell'alibi offerte dagli impu= tati, la cui attendibilità, per converso, Sarebbe
dovuta emergere proprio dalle sue caratteristiche i spontaneità e di inmediatezza, avendo gli inputati riferito non di aver subito raggiunto, al loro arri ve a Sassari, il bar nel quale si trovavano le perso= ne che poi avrebbero potuto confermare lassunto, ma di co rsi prima recati nella loro macelleria, da cui, copo, il solo IE, si era recato al detto bar. 7
Censurabile, infine, sarel secondo i ricorrenti,
nell'impugnata sentenza, l'affermazione secondo cui il teste LL sarebbe stato da considerare genuino
© disinteressato, laddove il suo comportamerto extra= processuale e, segnatamente, l'essersi cato a girova= sare per le campagne, l'essere stato poi trovato in stato di ubriachezza (peraltro abituale) e, soprat' tutto, l'essere state presumibilmente autore di una telefonata estorsiva che, poco prima del rintraccic del medesimo testimone in ER, da parte della
F.G., era stata ricevuta dalla moglie del RI, avrebbe dovuto indurre i giudici a conclusioni tut'
'affatto diverse. 8
In Ciritto
Il ricors è infondato.
Al riguardo va anzitutto rilevato che le doglianze proposte dai ricorrenti, benchè inquadrate, come si visto (secondo l'enunciazione dei motivi), nelle previsioni di cui alle lett. ) e c) dell'art.Є00
c.p.p. (inosservanza o erronea applicazione di legge penale e inosservanza di norme processuali stabilit a pena di nullità, inammissibility, inutilizzability o decadenza), sono in realtà riconducibili, con acco= luta evidenza, alle previsioni folla lett.e) del nedesimo art.40% c.p.p., relative al vizio di motiva= zione;
vizio che, in base al testuale tenore di det ta ultima disposizione, è configurabile solo in caso di "mancanza o manifesta illogicità" della motivazio= he stessa, risultante "dal testo del provvedimento impugnato"..
In secondo luogo va rilevato che, come questa
Corte ha già avuto modo di affermare, anche recen'" temente (ved., ad es. 13-27/3/1992 n.3754, Di Leonardo), la valutazione della prova testimoniale, pur dovendo essere necessariamente un valutazione critica ( 1 pari di quella avento ad oggetto qualsivoglia altra prova), non deve tuttavia per ciò essere condotta all' insegna della preconcetta sfiducia nei confron'
ti del testo, quasi che quest'ultime fosse ci fatto equiparabile al coimputato o coindagato per il mede: simo reato per resto connesso e interprolatoria= ment collegato, di cui è mentione nei co 3 e 4
dell'art.192 c.p.p. Ciò significa, in particolare.
Iche, esclusa la necessità che la testimonianza Cehe
a essere corroborata dai c.d. "elementi ei riscon tro", rio resti, invece, per le dichiarazioni accusa q toric provenienti da taluno dei sometti inficati helle disposizioni ore ricordato, il indice devo limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilit.
O lla testimoni za stessa, partendo tuttavia dal presupposto che, fino a prova contraris, il teste riferisce fatti obi tivamente veri o da lui ra. io=
nevolmente ritenuti tali. L'espressione "fino a va contrari " non significa, natural ente, che la eposizione testimoniale non possa essere disatte: st se nor quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ri= corso del teste;
significn soltanto che debbono esiz stere elementi positivi atti a rendere okiettivamente plausibile l'una o l'ultra di dette ipotesi.
In presenza, poi, di tali elementi, la valutazion ne del giudice in ordine alla loro incidenza o meno sulla attordibility del teste in tanto potrà esserc censurabile in sede di legittimità in quanto la rela=
va motivazione risulti, secondo quanto previsto dal ci= tato art.606 comma I lett.e) c.p.p. del tutto man'
,
cante o " manifestamente illogica".
Ora, nel caso in esame, non put dirsi verificata hè l'une nè l'altra di tali condizioni.
Quanto alla prima, infatti (che non apparc prospet' tata, del resto, neppure dagli stessi ricorrenti), pasti osservare che nell'impugnata sentenza risultas he Cettagliatamente e analiticamente presi in esame tutti gli elementi, dedotti in sede di appello e poi,
sostanzialmente, riproposti nei motivi di ricorso per cassazione, sulla base dei quali, secondo la difesa degli imputati, le dichiarazioni testimoniali del
LL e del RI avrebbero cevuto essere disattese. 10
Non pul dunque parlarsi in alcun modo di "mancan'
za di motivazione".
Rimarrebbe quindi aperta soltanto l'ipotesi della "manifesta ill icità".
Anche tale ipotesi, però, appare chiaramate da escludere.
.Al riguardo appare opportuno rilevare anzitutto in linea di principio, che di "manifesta illogicità"
pui parlarsi soltanto quando l'apparato argomentati= vo nel suo complesso appaia contrario alle regole della conseguenzialità logica, si de rendere la decisione adotata del tutto priva di valida giust i= ficazione razionale, e non quando soltanto alcunc singole affermazioni possano essere censurabili sotto il profilo anzidetto, senza per questo inci=
e re in modo determinante sulla validità complessi=
va del ragionamento seguito dal giudice.
E' appena il caso, poi, di ricordare che la natu rale e fisiologica opinabilità di giudizi, valu= tazioni e interpretazioni, relativi ai fatti di causa, in nessun modo può dar luogo alla configu=
rabilità del vizio in esame, quando si voglia far F derivare tale configurabilità dalla pretesa, maggio=
re plausibilità di una diversa ricostruzione o in'
þerpretazione dei fatti anzidetti.
Ciò posto, e venendo, quindi, allo specifico delle censure mosse dai ricorrenti, devesi osservare, con riguardo a quelle attinenti la pretesa impossi=
bilità, a parte del LL, di riconoscere i tratti somatici degli occupenti la vettura Alfa 75 attes essenzialmente, T'ora ancora notturna, la distanza di circa 5-10
metri intercorrente tra la detta vettura e esso testo, l'interposizione del corpo del CI, pie= 11
gato in avarti dopo il colpo ricevuto alla testa,
1 posizione che necessriamente dovrebbe aver assunto lo sparatore, il cui volto sareike stato coperto dal' la GO Cel detto Pirist), che tutte le circostanze ora menzionate risultano prese in esame nell'impugnata sentenza, la quale le ha criticamente valutate, però venendo quindi alla motivata conclusione che esse
} non erano comunque tali da dimostrare la pretesa,
asscluts impossibilit del riconoscimento. In parti- colare i giudici d'appello hanno posto in rilievo,
tra l'altro, che il ciclo era sereno e che l'autovet' ture degli agressori era illuminata dai fari di quella sulla quale viassiavano gli accrediti;
circo= stanza, quest'ultima, che appare, all'evidenza, di decisive rilievo ma sulla quale i ricorrenti, compren'
sibilmente, hanno del tutte sorvolato, pur avendone puntualmente preso atto (pag. 2 dei motivi di ricor so). La corte d'appello si è anche data carico ĉi spiegare come, attesa la posizione dell'autovettura
He li aggressori, leggermente sopravanzata sulla sim histra rispetto a quella degli aggrediti, la sagoma
Hel RI EL non costituisse, secondo quanto emergeva anche dalle risultanz peritali espressa= mente richiamate, ostacelo alla visibilità degli oc' cupanti della prima da parte del Selle, originaria= mente seduto, come si ricorderà, accanto al RI,
sulla sua destra;
e ciè senza che in contraric, sul piano logicor, potesse valere la circostanza, sotto=
lineate dall ifosa degli imputati nei motivi d'ap=
pello e ripresa anche in quelli di cassazione, che il LL non aveva tuttavia notato la fiammata che si afferma necessariamente doveva essersi sprigio= 12
nate dall'arma dello sparatore allorchè questi aveva fatto fuoco. Anche a tale ultimo proposito, infatti,
l'impugnata sortenza ha fornito plausibile spiega=
zione, servando che, a parte la obiettiva incertez= za circa la caratteristiche dell'arma in questione comunque
(non repertata), dovendesi/ritenere che quest'ultima fosse stata usata tenendola appopriata sul bordo del finestrino, con il vetro completamente abbassato,
era legittino desunerne che essa ( e quindi la rela= tiva fia ta), fosse rimasta, a differenza del volto dello sparatore (poste in posizione più elevata), oc' cultata dalla sagoma del RI, piegato in avanti per il colpo già ricevuto alla testa. Tale ricostruz zionc, indubbiamente ipotetica, ma legittima in quanto finalizzata esclusivamente alla confutazione dell'argo= mentazione difensiva volta a dimostrare la obiettiva impossibilità del riconoscimento, pui essere indub=
biamente condivisa e meno, ma non può essere valida= mente tacciata (come si fa da parte dei ricorrenti), di manifesta incongruenza logica, assumendosi che i giudici appello avrebbero da una parte escluse e dall'altra affermato che la visuale del LL sarebbe stat a ostacolata dalla interposizione del corpo del
RI. Risulta infatti chiaro, de quanto sopra il'
lustrato, che la ritenute possibilite che il corpo del RI avesse impedito la Visibilità dell'arma,. ma non quella del volto dello sparatore, è stata messa in relazione alla posizione sopraelevata che il volto aveva, rispetto all'amma appoggiata al bordo del fine= strino;
il che, si ripete, può essere opinakile sotto il profilo della ricostruzione del fatto (nel senso che, teoricamente, si potrebbe pensare anche ella
4 13 :
pros ttabilit di altre ricostruzioni, più o meno plausibili) na non put certamente essere conside= rato, come si pretenderebbe da parte doi ricorrenti, manifestamente contraddittoric e, quindi, illogico.
D'altra parte, ipotesi per ipotesi, non si vede per quale ragione i giudici di merito avrebbero necessa=
rianente dovuto accedere a quella formulata dai ris correnti (pag.4 dei motivi), secondo cui lo spara== tore avrebbe dovuto portare il volto all'altezza dell'arma per prendere la mira, sottraendolo quindi alla vista del LL. kon risulta infatti accertato che lo sparatore, pur indirizzando il colpo verso
: il LL, avesse preso la mira, no sembra potersi dire che egli dovesse farlo necessariamente, dal momento che la distanza rispetto al bersaglio cra, :
: di pochi metri. E ciò senza considerare comunque,
che, anche ad accreditare la detta ipotesi, essa lascerebbe comunque aperta la possibilità che il
LL avesse avuto modo di percepire visivamente i
#
tratti somatici dello sparatore prima che questo abbassasse il volto all'altezza dell'arma. Al ri=
guardo va anche ricordato che, come opportunamente.
sottolineato nell'impugnata sentenza, il DD
IE era persona en conosciuta dal LL, così come era ben conosciuta l'autovettura Alfa 75 di cui egli erc proprietario;
circostanza, quest'ultima, di rilievo, anch'essa, tutt'altro che trascurabile
(come appare di intuitiva evidenza), ma a preposito della quale i ricorrenti mostrano un ben spiegabilo disinteresse.
For concludere, quindi, sul punto, deve affermarsi cho, se intento degli imputati era, come appare dia=
: 14
10, sostenere davanti ai giudici di merito l'obietti=
Va impossibilità del riconoscimento da parte del Sel' lo, in occasione del fatto loro addelitato, i detti giudici hanno adeguatamente motivato il loro convinci= mento in ordine all'inesistenza di detta impossibili=
tà.
Oltre a ciò, essi hanno, poi, messo in luce anche l'assoluta assenza di ragioni per le quali il sello potesse indursi ad accusare falsamente i UL, non potendosi, al riguardo, neppure pensare ad una sollecitazione da parte del RI o dei familiari di quest'ultimo, dal momento che il primo, all'atto in cui il sunnominato teste aveva reso le price dichiarazioni accusatorie, non si era ancora risveglia= to dal coma e quindi, ovviamente, non aveva potuto suggerire alcunchè a chicckessia. Tale osservazione nch'essa del tutto ignorata dai ricorrenti - appare anc in realtà di fondamentale rilievo, giacchè, non po= tendosi attribuire l'eventuale infondatezza della accusa nominativamente volta dal LL ai fratelli
UL ad altro che a consapevole mendacio (attesa l'evidente improponibilit dell'ipotesi alternativec mente prospettabile, e cioè mella di un difetto di percezione o di memoria), ne deriva l'assoluta ino= splicabilità di un tale supposto mendacio, siccome privo di qualsivoglia valida motivazione e, oltre a ci , estremamente pericoloso, in quanto posto in ess sere nella okinttiva incertezza di quanto il RI,
una volta che eventualmente si fosse ripreso dal co=
ma, avrekke potuto a sua volta sostenere. si cestiene da parte della difesa dei ricor= Ma
-
renti, come ed è visto, nell'ultima parte dci motivi 15
di ricorso
- i LL, quando venne rintracciato dalla F. . ER era sospettato di essere l'ehz tore della Icfone to estorsiva ricevute dalla no=
lie del RI doveva quindi pensersi chc, dopo. una parmanenza di due giorni (seguita al rintracció) negli uffici del locale Commissariato egli, in canlio
Cella promessa dell'impunith (poi mantenuta), si fosse indotto a rendere le dichiarazioni accusato=
rie nei confronti dei DD tanto per venire in'
contro alle sollecitazioni degli inquirenti, convin' ti che egli sapesse che fossero gli autori del ten tato omicidio.
F' questa, però, con ogni evidenza, un'ipotesi del tutto ratuita, che non pui quindi valere, di per sè, a invalidare l'attendibilità delle digiarazioś ni testimoniali del LL e ad assurgere, consequen'
temente, al ruolo di fondato motivo di censura nei confronti dei giudica di merito i quali detta atten'
dibilità ak iano invece ritenuta sussistente.
D'altra parte, anche ad ar ettere che il LL
fosse stato indotto a collaborare, vincendo le ri=
trosie verisilmente dettate dalla paura, ofiarte la prospettazione dei vantaffi che da ci gli sarek=
bero potuti derivare, in relazione alla sua posizione di possibile sospettato per altro reato, questo implicherebbe soltanto la rivedibilità della sua qualificazione come teste assolutamente disinteres' sato, ma non anche la obiettiva inattendibilità di
Iquanto da lui dichiarato (il che ci che unicamen' te interessa), dal morento che sarebbe comunque ben difficile accreditare cone verisimile l'eventuality che il so tto in questione, al di fuori di uno 16: specifico su erimento da parte degli stessi organi di polizia (che i ricorrenti, d'altra carte, non hanno neppure lontanamente prospettato di cui non esiste il benchè minimo cospetto), avesse lancia to un'accusa a casaccio nella piena consapevolezza che questa avrekke potuto essere rovinosamente (per lui) smentita non solo dalle dichiarazioni difensive decli accusati (e dalle prove che questi avrebbero potuto addurre a sostegno), ma anche dalle dichiarazioni del RI, volta che questi, come era obiettivamente possibile (tanto che poi si è verificato), fosse usci= to del come e fosse stato quindi in grado di parla='
re.
Alla stregua di tali considerazioni, deve quindi
+
ritenersi del tutto giustificata l'affermazione, con' tenuta nell'impugnata sentenza (pag.6), secondo cui le dichiarazioni accusatorie del teste LL sareb=
bero già di per sè sufficienti a costituire valida prova della fondatezza dell'accuse, senza necessità di integrazioni, riscontri e rafforzanenti provenien'
ti altre fonti e, segnatamente, dalle dichiarazio=
ni del RI.
Ci già basterebbe a rendere ultronee ed irrilem vanti le censure proposte dai ricorrenti a proposito lla ritenuta attendibilità, sostanzialmente, anche del teste RI, ad onta delle riscontrate divergen' ze con la versione dei fatti resa dal LL. cheMa, per anore di completezza, può osservarsi, la spiegazione di tali divergenze, contenuta nell'impu= nata sentenza, non ha comunque in sè nulla di "as nifestamente illogica" e non è quindi surecttibile di sindacato in questa sede di legittimità. 17
Al riguardo va considerato che la tesi difensiva era (ec è) quella che il RI abbia volutamente
ེ་
inventato le circostanze da lui riferite per corr =
Lorare le dichiarazioni accusatorie del sello, renden'
dosi conto della insufficienza di queste ultimo e costituire valida prova a carico degli imputati.
I giudici ci merito, per , da un lato, kanno, plau= sibilmente individuato la possibile origine dello
- divergenze in questionè nella frammentarietà e nel'
l'accavallamento di ricordi, sensazioni ed impressioni,
facilmente riscontrabili nei (ravi traumatizzati cra= nici, quale era il RI(cit con particolare riferis mento alla circostanza dell'avvistamento dei due Puled'
da, Luno dei quali intento a leggere il giornale, nelz
Habitate di Olmedo, appena prima del fatto); dall'al'
F tro lato hanno (:li stessi giudici), posto in luce il carattere sostanzialmente apparente di cette diversen'
ze, con particolare riguardo a quella attinente-il pe=
dinamento dell'autovettura del RI da parte di
1 quella dei UL;
pedinamento che, se effettivamente avvenuto, ben potr e essere stato percepito dal solo RI, mediante lo specchio retrevisore di cui egli solo, quale conducente, ora in posizione di po= tersi avvalere, senza che ciò dovesse, peraltro, ne= » cessariamente indurlo a farne parola / YE il LL il quale, dal canto sue, siccomė impe- gnate in altri pensieri o, semplicemente, distratto, :
ben po_rebbe aver avuto la percezione della presenza dell'autovehbari dei Fulodda solo quando la stessa, sor t effe t , ora i ll. cizione de sorpato lui notata e riferita, c cioè sotto il cavalcovia.
F'altre parte, volendosi ipotizzare, cbn la difesa dei ricorrenti, che effettivamente il RI avesse 18
intego ricorrere al mendacio per sostenere le asse=
ritamente inattendibili dichiarazioni accusatorie del LL, rimarre pur sempre da spiegare, in primo luo , quale fosse l'interesse che lo spingeva a tanto (dal momento che, secondo quanto sostenuto dalla stessa difesa, fr. i DA e il RI non vi ora alcun oficttiva e valido motivo di attrito)
€ in secondo luogo, come mai al callido persequimen'
to dell'intento anzidetto si accompagnasse una sprov= redutezza tale da indurre all' invenzione di parti= colaricolari del tutto divergenti da quelli riferiti dal teste che pur si voleva sostenere (le cui dichiara= zioni, nell'ipotesi data, debbono reputarsi già note, legalmente o meno, al RI, Diacchè, altrimenti, ; questi non avrebbe potuto rendersi conto della loro pretesa insufficienza o inattendibilità).
Per quanto attiene, poi, le censure formlate a pre= posito della ritenuta causale del fatte, se può con' venirsi cor la difese dei ricorrenti circa la incon'
gruenza logica dell'apodittico e sibillino assunto secondo cui la causale vera sarebbe stata" volutamente
țaciuta" (non si capisce bene da chi e per quali ragioni), ciè non significa, però, che da detta incon gruenza possa derivare un motivo di mullità dell'impu=
mata sentenza. Questa, infatti, innanzi tutto correttamente ricordato il principio, più volte affer= date na questa Corte, sia puro con varietà di formula= zioni, che l'individuazione di una precisa causale in tanto essere ritenuta recessaria in quanto si ver= ta in ambito di procedimento indiziario laddove, nel caso di specie, l'accusa si rege su veri e propri elementi di prova (prova testimoniale, in particola 19 ro), da valutarsi, quindi, in quanto tali, nella loro obiettiva attendibilità o meno.
In secondo luogo la corte di merito ha poi, 00=
munque, indicato gli elementi di fatto sulla cui ba= se l'ipotizzata causale, desumilile dalle dichiara= zioni testimoniali, appariva i effetti sussistente
© plausibile, rilevando in particolare come il liti gic (non contestato) del giorno precedente il fatto delittuso, oltre ad essere stato caratte rizzato da aperti e minacciosi atteggiamenti di sfida da parte del UL RO, non era da considerare un episodio isolato, ma andava invece inquadrato nel contesto di un clima di conflittualità fra i due nuclei familiari%3B clima ricollegabile a questioni sorte a proposito del diritto di passaggio proprio isu quell'area nella quale di solito il LE da Fiez tro parcheggiava la propria autovettura, nonchè ad altre questioni generate da rapporti commerciali non andati a buon fine.
A fronte di tali elementi i ricorrenti si sono in sostanza. limitati ad affermare che il litigio del giorno pre=
cedente il delitto era stato invece un episodio del tutto isolato e insignificante, dato che i rapporti tra le famiglie UL e RI erano assolutamente normali e pacifici.
Al che devesi però obiettare, in primo luogo, che si tratta, con ogni evidenza, di valutazioni di fate i to, prive, come tali, di legittimazione in questa sede;
in secondo luogo che, se le cose fossero sta te nei termini anzidetti, non si comprenderebbe (c02)
me gi in precedenza accennato), la ragione per la quale il RI, secondo l'assunto della stessa diz 20
dess, avrebbe dovuto indursi addirittura a sostenere, con affermazioni mendaci, una falsa accusa di tenta to omicidio a carico dei DD.
Venendo quindi du ulting a trattare della questio= ne dell'alibi, vi è anzitutto da dire che gli stessi ricorrenti non affrontano espressamente e non con' tostano, quindi, l'assunto fondamentale dell'impugne=
ta sentenza, individuabile in quello secondo cui non era affatto sicuro che i testi indicati a costegno
Wel eetto aliki (certi AS IO, barista del caffè Bistrot ove il UL IE si sarebbe re=
cato a far colazione verso le sette del mattino Arl tiorno del fatto, SS DO e SS HE,
Javventori, nell'occasione, del medesimo caffè), si forsero riferiti, nel confermare di aver appunto visto il detto DD nel locale in questione, pro=
prio al giorno anziĜetto, 24 gemmaio 1991. E le rc' gioni di tale dubbio risultano esplicitate dai ciudi-
pi di merito mediante puntuale riferimento al detta= lio delle dichiarazioni rese dai testi sopranomina- ti, illustrandosene incertezze e discrasie. Gi
questo basterebbe a chiudere il discorso, giacchè, una volta che il giudice di merito abbia accertato e motivato, in fatto, il sostanziale fallimento
Hel alibi (il quale, ponendosi per sua mature come
C è cer=prova contraria a quelle dedotte dallaccuse, to non è nulla), ogni altra consif razione diventa ultronea.
Mc i giudici di merito hanno anche rilevato, sulp la scorta della risultanze peritali in essi rickim mate, che la presenza dei Puleddo a Sassari intorno alle ore 7.00 sarebbe stata comunque del tutto con' 21
patibilc, attesi i tempi di percorrenza fissati (al
Cette rerito in non più ci. 17 minuti a mezzo, cor l'ipotesi mccusatoria. E, sul purto, i ricorrenti
יsi sono limitati alla semplice contestacionin, in fatto, dellattendibili delle valutazioni peritali, assue da parte loro impossibilità che la distanze in questio=mendosi ne, indicata in ben 41 chilm stri, potesse essere coperta nel tempo anzidetto. Ion è specificato però de quale fonte risulti che la distanza fosse in effetti quella anzidetta e, soprattutto, non si chiarisce se e come, al riguardo, fossero state formulate.co= perciò lianze cho il giudice d'appello fosse tenuto a prendere in eonsiderazione. Bi qui, con ogni eviden' za la non riconducibilità della censura nel novero
,
di quelle suscettibili di rilievo in sede di legit' timità, sotto il profilo (l'unico possibile) el vizio di motivazione, nei ristretti e riforesi termi= :
ni in cui il medesimo, alla stregua del già richiam.to art.606 comma 1 lett.e) c.p.p., può essere confifurb= bile.
Per puro scrupolo, tuttavia, la Corte ha voluto prendere visione, comunque, dell'elaborato peritale,
rilevando che, secondo il perito (ff.19- 21 di detto elaborato), il percorso più breve tra il luogo del fatto delittuoso (cavalcavia della zona industriale di San Marco) e la macelleria UL, sita in Sassari}
risulterebbe di complessivi Km. 24,500, & non di Km.41.
Ciò posto, appare quindi evidente come le ulterio=
ri censure siccome attinenti elementi puramente di contorno, quali il maggiore o minore rilievo da dar=
si, ai fini di un semplice giudizio di verisiglianza,
alla fircostanza che gli imputati, una volta giunti 22
a Sassari, invece di farsi subito vedere al bar, onde anticipare al massimo la copertura offerta dall'ali=
bi che poi sarebbe stato proposto (così come, si sostiene, avrebbe fatto se fossero stati in effetti colpevoli), si siano invece prima fermati alla macel' leria, per le loro incombenze consuete non abbiano
,
alcuna sostanziale rilevanza. Si tratta, del resto, anche in questo caso, di pure e semplici considera=
zioni in fatto, la cui mancata condivisione da parte del giudice in nessun modo può essere censurata come motivo di nullità della sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il ricorso, in conclusione, non può quindi che es' sere respinto "in toto", con le conseguenze di legge,
P. Q. M.
ha Corte rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1993.
L'e tensore
Il Presidente
Marcello De L o
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Maria D'Amore
- 3 AGO 1993
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA