Cass. pen., sez. I, sentenza 02/06/1993, n. 7568
CASS
Sentenza 2 giugno 1993

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Massime1

In tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo essere una valutazione critica non deve tuttavia essere per ciò condotta all'insegna della preconcetta sfiducia nei confronti del teste. In particolare, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali. Peraltro, l'espressione "fino a prova contraria" non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi.

Commentario1

  • 1Come deve essere valutata la testimonianza della parte offesa
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2021

    Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/06/1993, n. 7568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7568
Data del deposito : 2 giugno 1993

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