Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento per convalida di sfratto nonostante il pagamento parziale da parte del locatario di due dei canoni mensili dovuti, accettati dallo stesso locatore. (Nella specie, la Corte ha escluso la natura valutativa di giudizio di tale dichiarazione di persistente morosità effettuata dai locatori di un appartamento per il tramite del loro difensore e procuratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2017, n. 31078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31078 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
31078-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 942/2017 MAURIZIO FUMO Presidente - REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.27253/2016 CATERINA MAZZITELLI PAOLO MICHELI FERDINANDO LIGNOLA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA { sul ricorso proposto da: KH WA nato il [...] a [...] nei confronti di: LU LE IC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI. che ha concluso per il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile;
il difensore della parte civile, avv. Paola Bollati, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 gennaio 2016 della Corte d'appello di Milano, in totale riforma di quella del locale Tribunale in data 20 febbraio 2015, UN LE RI e EN RM erano assolti dall'accusa di cui agli artt. 110, 48 e 483 cod. pen., perché il fatto non sussiste, per aver attestato falsamente davanti al giudice del Tribunale di Milano, in una causa di sfratto per morosità, attraverso il proprio difensore che traevano in inganno, che il conduttore KH EE continuava a non corrispondere i canoni di locazione, con riferimento ai mesi di agosto e settembre 2008. In punto di fatto è incontestato che il KH aveva corrisposto con due bonifici bancari l'intera mensilità di agosto e parte di quella di settembre, sottraendo la quota di 355€, quale rimborso spese sostenute asseritamente per provvedere all'imbiancatura dei locali interessati da una infiltrazione di acqua. Secondo la sentenza di primo grado, poiché il pagamento non è stato rifiutato e non vi è menzione di tale circostanza nei verbali della causa civile, sussiste il reato di falso, poiché la dichiarazione di persistenza della morosità è fondata su circostanze oggettive false;
secondo la Corte di appello, invece, richiamando un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 9779 del 21/02/2007, Ghilardi, Rv. 235840), non vi è stata una falsa rappresentazione della realtà, ma è stato manifestato il giudizio di persistenza della morosità, che in quanto tale non poteva essere ritenuto falso.
2. Contro tale sentenza propone ricorso il difensore della parte civile, avv. Paola Bollati, deducendo erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 48 e 483 cod. pen.; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel caso di specie secondo il ricorrente non può parlarsi di manifestazione di giudizio, come nel caso concreto scrutinato dalla Seconda Sezione di questa Corte: in quel caso vi è stato un rifiuto esplicito del pagamento dei canoni, in questo il pagamento è stato accettato senza riserva. In presenza del versamento, doveva escludersi la ricorrenza del presupposto della intimazione di sfratto (il mancato pagamento entro 20 giorni dalla scadenza di un importo pari a due mensilità del canone di locazione) e dunque la dichiarazione di persistenza di tale presupposto, fatta dagli imputati nella piena 2 consapevolezza di aver ricevuto denaro dal conduttore, integrava il reato di cui agli artt. 48 e 483 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. La ricostruzione in fatto operata dal entrambi i giudici di merito non è contestata dalla parte civile ricorrente, che censura solo l'erronea applicazione degli artt. 48-483 cod. pen.: UN LE RI e EN RM, qualificatisi come locatori dell'appartamento sito al quarto piano dello stabile in via di Lauria 20, in Milano, hanno dichiarato e fatto verbalizzare, per il tramite del loro procuratore, avanti al giudice civile competente in materia di sfratto, che la morosità del KH persisteva alla data del 4 dicembre 2008, persistendo quanto descritto nell'intimazione di sfratto, pur avendo il conduttore versato i due canoni di agosto e settembre 2008 fin dal 24 agosto e 5 settembre 2008, sia pure con esclusione di una parte (355€,) trattenuta per supposti lavori di manutenzione dell'immobile.
1.2 Il giudice di primo grado ha ritenuto che la dichiarazione resa dal procuratore innanzi al giudice civile integrasse una attestazione del privato in atto pubblico, poiché ad essa conseguiva l'effetto giuridico della convalida di sfratto, ex art. 657 e ss. cod. proc. civ.; la Corte territoriale, viceversa, ha ritenuto che, in considerazione della arbitraria autoriduzione del canone (o almeno ritenuta tale dai dichiaranti), la dichiarazione avanti al giudice civile fosse in realtà un giudizio e non un "dichiarazione di scienza", rispetto alla quale non era configurabile il mendacio e dunque il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. 1.3 Oggetto del giudizio è dunque la qualificazione giuridica della condotta contestata, come pacificamente accertata.
2. In via generale va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), sicché la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; cfr. anche Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877;) ed estranea al ricorso in esame. 3 Il ricorrente lamenta proprio la mancata sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta, per cui sotto questo profilo la doglianza è senza dubbio ammissibile;
così delimitato il perimetro dell'impugnazione, la censura è fondata.
3. La natura giuridica di attestazione della dichiarazione resa dagli imputati nel giudizio civile, sia pure attraverso il proprio difensore e procuratore, non può essere messa in dubbio;
una simile qualificazione discende direttamente dalla norma del codice di procedura civile che la prevede (art. 663, comma 3, cod. proc. civ.: "Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione").
3.1 D'altra parte è la stessa decisione richiamata nella sentenza di appello che lo ribadisce in motivazione (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, n. 17582 del 03/09/2015, Rv. 636469: "Il presupposto speciale per l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato per il mancato pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 663 ult. comma cod. proc. civ., non è l'obiettiva persistenza della morosità, ma è la semplice attestazione in giudizio da parte del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste;
per cui la convalida è illegittima solo se emessa in assenza di tale attestazione"). Il fatto che la sua non veridicità non determini automaticamente l'illegittimità della convalida non toglie alla dichiarazione la sua natura di presupposto indispensabile per l'ordinanza di convalida e non ne muta la natura giuridica, poiché l'intimato, per evitare il provvedimento del giudice, deve contestare l'affermazione del locatore e dimostrare che la morosità non sussiste, oppure può, ai sensi dell'articolo 668 cod. proc. civ., esperire il rimedio dell'opposizione tardiva.
3.2 La precedente giurisprudenza civile di questa Corte aveva ben chiarito il valore di tale attestazione, osservando che essa, ai sensi dell'art. 663, comma 3, cod. proc. civ., essa è necessaria solo quando l'intimato non compaia all'udienza, perché, se egli compare e si oppone, la deduzione di cessazione della morosità resta affidata alla sua difesa, mentre, se compare e non si oppone, la necessità dell'attestazione è assorbita dalla non opposizione (Sez. 3, n. 19865 del 22/09/2014, Rv. 632432); il suo scopo è quello di certificare, nell'ambito del procedimento sommario, la mancata purgazione della mora fino al momento della pronuncia del provvedimento di convalida (Sez. 3, n. 19865 del 22/09/2014, in motivazione;
precedentemente, Sez. 3, n. 1290 del 02/02/1993, Rv. 480633) 4. Come osservato correttamente dal Tribunale di Milano, in conclusione, nell'intimare lo sfratto e nella successiva induzione del difensore a attestare la persistenza della morosità, senza fare alcun riferimento ai pagamenti ricevuti e senza aver rifiutato il pagamento parziale di una mensilità, gli imputati hanno reso al giudice civile una consapevole e falsa rappresentazione di elementi di fatto. L'attestazione andava perciò correttamente qualificata come dichiarazione di scienza e non quale manifestazione di giudizio, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; la sentenza della Corte d'appello di Milano, di conseguenza, deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile ricorrente.
P.Q.M.
Annulla ai fini civili l'impugnata sentenza e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Kispola Maurizio Fumo DEPOSITATA IN CANCELLENA addi 22 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camera uise ou usJoy 5