Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2006, n. 10492
CASS
Sentenza 23 febbraio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora, essendosi disposta l'applicazione di una misura cautelare all'esito di udienza di convalida dell'arresto, sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390, comma terzo bis, cod. proc. pen., dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell'interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell'interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura.

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2006, n. 10492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10492
Data del deposito : 23 febbraio 2006

Testo completo