Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
Qualora, essendosi disposta l'applicazione di una misura cautelare all'esito di udienza di convalida dell'arresto, sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390, comma terzo bis, cod. proc. pen., dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell'interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell'interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2006, n. 10492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10492 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 833
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1643/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS LV, N. IL 07/07/1971;
avverso ORDINANZA del 11/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA A., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 11 ottobre 2005, il Tribunale di Catania, 5^ sezione penale, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IL TO all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza del reato di estorsione aggravata.
Il riteneva che: - l'eccezione di nullità per violazione dei diritti della difesa era infondata in quanto nessuna norma sancisce il diritto dell'indagato di conoscere gli atti su cui si fondano le richieste del pubblico ministero in sede di convalida dell'arresto in flagranza ed anche l'interrogatorio disciplinato dall'art. 391 c.p. assolve a finalità diverse da quelle dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p.; - l'eccezione di nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche erano anch' esse infondate perché il decreto emesso d'urgenza dal pubblico ministero era motivato non per relationem ma con l'indicazione specifiche delle ragioni che giustificavano il provvedimento. Oltretutto l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche era ininfluente sulla sussistenza dei gravi indizi a carico di IL;
- le deduzioni in ordine alla pretesa inattendibilità di RI PP erano infondate in quanto le sue prime dichiarazioni erano conseguenza del timore di svelare il vero contenuto delle conversazioni avute con l'indagato per timore di rappresaglie, al pari del resto di quanto accaduto con la persona offesa VE TO che, superata la fase iniziale di reticenza, finiva con rendere dichiarazioni del tutto collimanti con quelle di RI.
Le esigenze cautelari, in assenza di prova contraria e stante la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, erano presunte a norma dell'art. 275 c.p.p.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - nullità dell'interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa non essendo stato consentito al difensore di prendere visione degli atti e delle richieste del pubblico ministero con conseguente perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 302 c.p.p., dovendosi ritenere applicabile in via analogica (quanto meno sotto il profilo dell'analogia iuris) la disciplina di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, anche alla misura cautelare disposta in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e stante l'equiparazione dell'interrogatorio dell'arrestato all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.. La giustificazione addotta dal Tribunale di tutela dell'esigenza di non pregiudicare le indagini in corso non può prevalere sul diritto della difesa costituzionalmente garantito specie quando viene messa in gioco la libertà dell'indagato. Ed invero l'illustrazione dei motivi di arresto e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di misura cautelare non può essere paragonata alla disamina degli atti depositati dal pubblico ministero a sostegno delle proprie richieste. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Se è vero che nel richiedere la convalida dell'arresto il Pm non è tenuto ne' a formulare l'imputazione ne' a motivare in ordine alle ragioni su cui la richiesta si fonda, essendo la convalida esclusivamente strumento di verifica della regolarità della condotta della polizia giudiziaria, va ribadito che la formulazione dell'incolpazione e la motivazione sono invece indispensabili per l'ulteriore richiesta di emissione di misura cautelare (cfr. Cass Sez. 6, sent. n. 00 631 del 14/02/1997 - 15/05/1997). La questione deve essere risolta nel senso indicato nell'ordinanza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 424 del 2001, la quale, richiamata la relazione che accompagna il D.Lgs. n. 12 del 1991, ha opportunamente rilevato che con l'introduzione dell'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, si è prevista una forma di "contraddittorio cartolare" che, in omaggio alla regola dello snellimento e della semplificazione dell'udienza di convalida compensa la facoltà del pubblico ministero di non presentarsi in udienza e quindi di anticipare per iscritto quello che dovrebbe essere il contenuto dell'esposizione orale disciplinato dall'art. 391 c.p.p.. La pretesa non equiparabilità del deposito della richiesta del pubblico ministero e degli atti sulla quale essa si fonda ex art. 293 c.p.p., comma 3, muove dall'erronea equiparazione di due situazione diverse,
in relazioni alle quali il legislatore, in maniera, non irragionevole, ha approntato discipline diverse: quest'ultima norma disciplina la c.d. discovery all'esito dell'esecuzione della misura cautelare ed ovviamente prima dell'interrogatorio di garanzia, al fine di porre la difesa nelle condizioni di avere piena cognizione degli elementi posti a base dell'ordinanza custodiale e di approntare le opportune difese fin dal momento dell'interrogatorio; l'art. 391 c.p.p. regola l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, di un momento procedimentale finalizzato essenzialmente a valutare la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, nel quale si inserisce, in costanza di contraddittorio delle parti, la possibilità per il pubblico ministero di chiedere l'emissione di misura cautelare personale. La presenza del difensore è quindi anticipata alla fase della richiesta (con contestuale illustrazione dei motivi), il che assicura una maggiore garanzia stante la possibilità di controdeduzione in ordine al contenuto e alle ragioni della richiesta sulla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari. L'interrogatorio dell'arrestato viene condotto dopo che il pubblico ministero ha illustrato sia i motivi dell'arresto sia le richieste in ordine alla libertà personale.
Nel caso in esame il P.M. ha depositato nella cancelleria del GIP la richiesta scritta sia di convalida dell'arresto sia dell'applicazione della misura cautelare assieme alla documentazione a sostegno della stessa. La scelta del pubblico ministero di avvalersi della facoltà di non comparire in udienza e di illustrare le proprie richieste per iscritto anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore non può sortire l'effetto negativo (ed irragionevole) di privare l'indagato e il suo difensore di ottenere il contraddittorio in situazione di parità, così come garantito dalla norma. Ne consegue che la mancata possibilità del avvocato dell'arrestato di prendere conoscenza tempestivamente del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta della misura cautelare determina una violazione del diritto di difesa, che si ripercuote negativamente sull'interrogatorio, che tiene luogo a quello di garanzia secondo quanto testualmente previsto dall'art. 294 c.p.p., determinandone la nullità di carattere generale a regime c.d. intermedio, che in quanto tempestivamente proposta comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (Cass. S.U. 28.6 - 20.7.2005 n. 26798). In conseguenza il ricorrente va posto immediatamente in libertà se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa il 21.9.2005 del GIP del Tribunale di Catania nei confronti di IL TO, a norma dell'art. 302 c.p.p., e ordina la liberazione del predetto IL, se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2006