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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 22/6/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI il 28/6/2019 nei confronti di ZZ IO per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175, 507 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata ammissione dei testi di cui la difesa, che non aveva depositato la lista, aveva richiesto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e successivamente ex art. 603 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla provenienza delle cose asseritamente ricettate dal furto indicato in assenza di documenti e prove. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3875 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/10/2022 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. 2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 175, 507 e 603 cod. proc. pen. quanto alla mancata ammissione dei testi di cui la difesa, che non aveva depositato la lista testi, aveva richiesto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e successivamente ex art. 603 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Anche a fronte della decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che l'audizione dei testi non fosse assolutamente necessaria, deve ribadirsi che la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. Nel caso in cui sia proposta una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate (come nel caso di specie con gli specifici riferimenti a pag. 6 della sentenza impugnata) le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391). In tale prospettiva, in conclusione, il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché l'ammissione della stessa prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 7197 del 10/12/2003, dep. 2004, Cellini, Rv. 228462 - 01). 2 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità poiché non vi sarebbero prove della provenienza illecita dei gioielli e in relazione alla qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Le doglianze, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con la sentenza di primo grado, fornendo una motivazione che tiene conto di quanto complessivamente emerso, ha dato adeguata e coerente risposta alle medesime censure già contenute nell'atto di appello. 2.1. Con il riferimento alle modalità di detenzione, alla condotta tenuta dal ricorrente -che ha tentato di disfarsi dei gioielli alla vista dei Carabinieri- e alla credibilità della persona offesa, il giudice dell'appello ha dato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione e la motivazione, parametrata alla doglianza esposta sul punto, risulta esente da vizi logici e non palesa alcuna contraddizione con le prove acquisite, dovendosi pertanto escludere che il giudice di merito sia incorso in alcun travisamento. 2.2. In assenza di qualsivoglia specifica spiegazione quanto alla provenienza dei beni, gioielli di rilevante valore, e alle modalità con le quali il ricorrente li avrebbe ricevuti, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti risulta corretta. A fronte della genericità del motivo di appello e della spiegazione fornita, quindi, la conclusione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del dolo tipico della ricettazione, quanto meno nei termini del dolo eventuale, appare ineccepibile e congruamente motivata (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 20/10/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 22/6/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI il 28/6/2019 nei confronti di ZZ IO per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175, 507 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata ammissione dei testi di cui la difesa, che non aveva depositato la lista, aveva richiesto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e successivamente ex art. 603 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla provenienza delle cose asseritamente ricettate dal furto indicato in assenza di documenti e prove. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3875 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/10/2022 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. 2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 175, 507 e 603 cod. proc. pen. quanto alla mancata ammissione dei testi di cui la difesa, che non aveva depositato la lista testi, aveva richiesto l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e successivamente ex art. 603 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Anche a fronte della decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che l'audizione dei testi non fosse assolutamente necessaria, deve ribadirsi che la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. Nel caso in cui sia proposta una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate (come nel caso di specie con gli specifici riferimenti a pag. 6 della sentenza impugnata) le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391). In tale prospettiva, in conclusione, il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché l'ammissione della stessa prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 7197 del 10/12/2003, dep. 2004, Cellini, Rv. 228462 - 01). 2 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità poiché non vi sarebbero prove della provenienza illecita dei gioielli e in relazione alla qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Le doglianze, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con la sentenza di primo grado, fornendo una motivazione che tiene conto di quanto complessivamente emerso, ha dato adeguata e coerente risposta alle medesime censure già contenute nell'atto di appello. 2.1. Con il riferimento alle modalità di detenzione, alla condotta tenuta dal ricorrente -che ha tentato di disfarsi dei gioielli alla vista dei Carabinieri- e alla credibilità della persona offesa, il giudice dell'appello ha dato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione e la motivazione, parametrata alla doglianza esposta sul punto, risulta esente da vizi logici e non palesa alcuna contraddizione con le prove acquisite, dovendosi pertanto escludere che il giudice di merito sia incorso in alcun travisamento. 2.2. In assenza di qualsivoglia specifica spiegazione quanto alla provenienza dei beni, gioielli di rilevante valore, e alle modalità con le quali il ricorrente li avrebbe ricevuti, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti risulta corretta. A fronte della genericità del motivo di appello e della spiegazione fornita, quindi, la conclusione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del dolo tipico della ricettazione, quanto meno nei termini del dolo eventuale, appare ineccepibile e congruamente motivata (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 20/10/2022