Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15658 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
LLO BO .374 E NE I PAYEPUBBLICA ITALIANA L. 21-11-1991, N ISTRAZIO REG A TE D 39 D IUDICE E ESEN ARTT. 46 G E N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO(IST. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.15658/03 SEZIONE FLUDICE DI PACE UMULE DIJONANDO LORE IMPUGNAZION Dott. Vincento CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 22513/00 Cron. 31839 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere- Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 27/05/03 Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . IMMOGEST SAS, in persona del legale rappresentante Cav.IDO BRANDIMARTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LUCA SPINGARDI, difeso dall'avvocato GIORGIO FONZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OFFICINA MECCANICA PETRUCCI & SOSPETTI SNC, in persona del legale rappresentante PETRUCCI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORMIDA 4, 2003 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMICI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PATI, giusta delega in atti;
877 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 70/00 del Giudice di pace di ASCOLI PICENO, depositata il 04/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato FONZI Giorgio, difensore deL ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 17.121996 la sas IMMOGEST convenne innanzi al giudice di pace di Ascoli Piceno la snc RU e SO per sentirla condannare al pagamento della somma di L.
1.752.433 per non avere la convenuta provveduto alla revisione completa dell'auto Lancia D tg. AP 427635 che era tenuta a compiere. In conseguenza di tale inadempienza erano derivate nellaall'attrice conseguenze pregiudizievoli, quantificate somma che aveva dovuto corrispondere al altra officina per la sostituzione della cinghia di trasmissione che si era rotta dell'autovettura da parte della subito dopo al riconsegna convenuta. La snc RU e SO resistete alla domanda escludendo di aver ricevuto incarico di revisionare la vettura e di aver provveduto alla effettuazione dei soli lavori che erano stati il ordinati e spiegò domanda riconvenzionale per ottenere pagamento della somma di L. 488.388 corrispondente all'imposto dei lavori eseguiti. L'adito Giudice di pace, con sentenza 20 aprile 4 maggio 2000 - respinse la domanda attrice ed, in accoglimento della riconvenzionale, condannò la IMMOGEST sas al pagamento in favore della convenuta della somma di 488.388 oltre interessi dalla domanda al saldo-. Considerò il Giudice di pace che dalla prova acquisita si ricavava il convincimento che sull'auto erano stati eseguiti i soli lavori descritti in fattura a non la generale revisione della stessa prevista dalla casa costruttrice al compimento dei 2 40.000 chilometri e che, per la modalità generiche del richiesta, la commissione era stata recepita dal titolare dell'officina entro i limiti dei lavori compiuti, tanto che per l'effettuazione di alcuni di essi era stata chiesta l'autorizzazione della IMMOGEST, cosa inusuale nel caso in cui si proceda alla esecuzione del c.d. tagliando. La rottura della cinghia di trasmissione, non era, quindi, attribuibile a fatto della convenuta cui andava corrisposto l'importo dei lavori effettuati a non pagati. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la sas IMMOGEST con due motivi. Resiste con controricorso la snc RU e SO MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione "delle norme attinenti alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cpc, in relazione agli artt. 113, 14 e 10 cpc) errores in procedendo e violazione dei limiti sostanziali del giudizio di equità. Il giudice di pace aveva deciso la causa secondo equità che l'attrice avesse proposto due domande che, nonostante cumulate tra loro, superavano il valore di due milioni di lire. Ed, infatti, era stato chiesto al giudice di pace di accertare che essa attrice non era tenuta al pagamento della somma di L. 488.388 e di pronunciare la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di L.
1.752.433. La decisione impugnata era stata, quindi, emessa in violazione dell'art. 113 срс ed era affetta da vizio attinente alla 3 giurisdizione. Il giudice era tenuto a giudicare secondo diritto e la sentenza doveva essere cassata con rinvio. Nel secondo motivo si deduce che la sentenza sarebbe sorretta da motivazione apparente ed insanabilmente contraddittoria per cui, anche se conclusiva di un giudizio di equità, dovrebbe essere annullata. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La stessa ricorrente, sebbene ad altro fine, sostiene di aver proposto due domande tra loro cumulabili. Essendo denunciato un error in procedendo, la Corte ha compiuto l'esame diretto degli atti rilevanti per le decisione. Ebbene, dall'atto di citazione risulta che la GE (come, conclusioni trascritte indel resto, già si evince dalle epigrafe della sentenza impugnata) propose al giudice di pace due domande, di cui la prima intesa ad ottenere la declaratoria di non essere tenuta al pagamento verso la convenuta della somma richiesta come compenso dell'opera prestata (L. 488.388) e la seconda di condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in L.
1.752.433. Orbene, non vi è dubbio che alla prima domanda, di accertamento negativo del debito, nascente da un titolo negoziale, va attribuito lo stesso valore di quella di condanna al pagamento del debito stesso nascente dallo stesso titolo ed è, altresì, certo che detta domanda, del valore di L.488.388, deve essere cumulata con quella di danno per L. 1.752.433, diventando pari a L. 2,240.821 (e, oggi, ad euro 1.157,28, supera al valore di cui all'art. 113 cpc. entro il quale il il giudice di pace decide secondo equità con sentenza soggetta al solo ricorso per cassazione (art. 339 cpc). Il controllo degli atti, sebbene compiuto ad altro fine, ha condotto all'accertamento di una causa di inammissibilità della impugnazione proposta che, una volta emersa obiettivamente, non può non essere rilevata di ufficio, con priorità es con assorbimento di ogni altra questione. La sentenza de quo andava, quindi, impugnata con l'appello ed il ricorso proposto va dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente GE sas alle spese, liquidate come nel dispositivo. POM inammissibile il ricorso eLa Corte di Cassazione dichiara condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 530,50, di cui euro 500,00 per onorario. Così deciso in Roma addi 27 maggio 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore Clarum IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Lolazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 من عاما